Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5369) DL 79/2012 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno
Riferimenti:
AC N. 5369/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 446
Data: 31/07/2012
Descrittori:
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO   DECRETO LEGGE 2012 0079
MINISTERO DELL' INTERNO   SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE   VIGILI DEL FUOCO
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5369-A

 

Disposizioni in materia di Vigili del fuoco ed altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 79/2012

Approvato dal Senato – A.S. 3365)

 

 

 

 

 

N. 446  –  31 luglio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

5369

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Stasi

Gruppo:

PT

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione. 3

Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. 3

ARTICOLO 1 (Soppresso)4

Disposizioni in materia di armi4

ARTICOLO 2. 5

Comunicazione della cessione di fabbricati5

ARTICOLO 2-ter.. 7

Corso di formazione per allievi agenti della polizia di Stato.. 7

ARTICOLO 3. 8

Qualifiche di Capo squadra e Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. 8

ARTICOLO 3-bis. 12

Disposizioni in materia di flotta aerea antincendio.. 12

ARTICOLO 4, commi 1 e 2. 12

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. 12

ARTICOLO 4, comma 2-bis. 14

Disposizioni in materia personale volontario del CNVF. 14

ARTICOLO 4-bis. 16

Misure per il reperimento di risorse aggiuntive. 16

ARTICOLO 5. 16

Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l’immigrazione  16

ARTICOLO 6. 19

Fondazione Gerolamo Gaslini19

ARTICOLO 6-ter.. 19

Disposizioni in materia di viabilità.. 19

 



PREMESSA

 

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

Il testo originario è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica sono neutrali, in quanto le disposizioni onerose (contenute negli articoli 4 e 5) trovano compensazione all’interno delle medesime norme.

Nel corso dell’esame presso il Senato sono state apportate talune modifiche.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione

Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute

La norma, al fine di coordinare la riforma dell’Associazione della Croce rossa italiana con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino della Protezione civile, allo scopo di realizzare un compiuto sistema di gestione delle emergenze, differisce al 30 settembre 2012 il termine (scaduto il 30 giugno 2012) per l’esercizio - ai sensi dall’articolo 2 della legge n. 183/2010 e dell’art. 1, comma 2 della legge n. 14/2012 - della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (comma 2)

L’art. 2 della legge n. 183/2010 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute[1]. La norma, ai fini dell’esercizio della delega, individua, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa; b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza; d) previsione dell’obbligo degli enti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni emanate. La norma citata al comma 3 dispone, altresì, che l’adozione dei summenzionati decreti legislativi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rammenta che la relazione tecnica allegata al disegno di legge che ha introdotto nell’ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 2 non ascriveva effetti di risparmio alla procedura di riordino.

L’art 1, comma 2, della legge n. 14/2012 - con riguardo agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute - ha differito il termine per l'esercizio della suddetta delega al 30 giugno 2012.

Si evidenzia che in attuazione della summenzionata norma di delega, nel mese di novembre 2011, il Governo ha presentato lo schema di decreto legislativo n. 424[2], in seguito non più emanato. Su tale schema le Commissioni parlamentari competenti avevano espresso il prescritto parere. Per i profili finanziari, la V^ Commissione della Camera aveva espresso parere di nulla osta con rilievi[3].

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento in esame, non considera la norma che è stata introdotta dal Senato.

 

Al riguardo, in merito all’ulteriore differimento del termine per l’esercizio della delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che all’originaria norma di delega non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 1 (Soppresso)

Disposizioni in materia di armi

La norma – soppressa nel corso dell’esame in prima lettura al Senato[4] - reca, tra l’altro, attribuzione al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco di una nuova competenza in materia di controllo e verifica di armi comuni da sparo.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la nuova competenza assegnata al Banco nazionale di prova è suscettibile di essere sostenuta con le sole risorse proprie dell'Ente, alimentate con i corrispettivi del servizio prestato.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Si rammenta che l'attività svolta dal Banco nazionale di prova delle armi da fuoco (ente di diritto pubblico) e finanziata a legislazione vigente esclusivamente mediante le tariffe applicate sulle prestazioni fornite nei confronti dei legittimi possessori/proprietari delle armi da fuoco che sono tenuti alla effettuazione della prova, come previsto dall'art. 3 della legge n. 186/1960, e dal regolamento di organizzazione dell'ente.

 

ARTICOLO 2

Comunicazione della cessione di fabbricati

Le norme dispongono quanto segue:

-                          la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro[5], assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 12 del DL n. 59 del 1978 (comma 1).

L’articolo 12 del DL n. 59/1978 dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato;

-                          l’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lett. d), e 4 del DL n. 70/2011 quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del DL n. 59 del 1978 e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno (comma 2);

-                          nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi del predetto articolo 12, può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione (comma 3);

-                          le disposizioni di cui all’articolo in esame non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero[6], per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Inoltre, con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto (comma 4);

-                          dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

 

La relazione tecnica, afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che l’attivazione del sistema di comunicazione e trasmissione dei dati ivi prevista avverrà utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. È  stata, in ogni caso, inserita un’apposita clausola di invarianza della spesa.

Nella Nota[7] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha affermato che lo svolgimento delle attività previste è compatibile con l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Nella nota, inoltre, si segnala che con l’emanazione del DL n. 87[8] del 2012, nell’ambito dell’amministrazione finanziaria – in particolare per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate – sono previsti processi di riorganizzazione e accorpamento, volti a conseguire economie procedimentali e di scala.

 

Al riguardo, pur tenendo conto di quanto affermato nella Nota tecnica - depositata dal Governo presso la 5^ Commissione del Senato l’11 luglio 2012 - appare utile acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità – per le amministrazioni interessate – di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa.

 

ARTICOLO 2-ter

Corso di formazione per allievi agenti della polizia di Stato

Le norme dettano disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato. Le novità introdotte riguardano una diversa scansione del periodo di formazione. La durata della formazione rimane fissata in 12 mesi, ma mentre la normativa vigente prevede un corso vero e proprio di 9 mesi, il cui superamento consente la nomina degli allievi agenti in agenti in prova, e un periodo di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato di 3 mesi, le norme in esame prevedono un’articolazione del corso in due semestri ove al termine del primo può cominciare l’applicazione pratica; di fatto viene anticipata di 3 mesi la promozione ad agente in prova con correlata la possibilità di impiegare gli agenti promossi anche in compiti di istituto. Il secondo semestre comprende il periodo di applicazione pratica la cui durata non è stabilita dal provvedimento in esame ma è demandata ad un decreto del Capo della Polizia che dovrà disciplinare in generale le modalità di svolgimento del corso di formazione. In ogni caso, già alla fine del primo semestre gli allievi in prova acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria (ora tali qualifiche sono riconosciute dopo i 9 mesi del corso) [commi 1 e 2, lettera a)].

E’ prevista una clausola di neutralità finanziaria, ai sensi della quale dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 5).

 

La relazione tecnica non considera le norme che sono state introdotte nel corso dell’esame presso il Senato con l’approvazione, in Aula, dell’emendamento 2.0.200 (testo 3)[9].

Sulla formulazione dell’emendamento 2.0.200 (testo 2) la 5° Commissione del Senato ha reso parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Detto inserimento ha dato origine all’emendamento 2.0.200 (testo 3) oggetto, appunto, di approvazione.

 

Al riguardo si osserva che le norme, determinando un’anticipazione della promozione ad agente in prova di tre mesi, sembra comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato dal momento che gli allievi agenti godono di una retribuzione inferiore. Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca indicazioni circa le modalità che saranno adottate per sterilizzare le maggiori spese di personale che sembrano discendere dall’applicazione delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 3

Qualifiche di Capo squadra e Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Normativa vigente: Gli artt. 12, comma 1, lett. a) e b) e 16, comma 1, lett. a) e b) del D. lgs. n. 217/2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevedono rispettivamente per il passaggio interno alle qualifiche di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito dei posti disponibili rilevati al 31 dicembre di ogni anno, un sistema a doppio binario: per il 60% dei posti, mediante concorso per titoli e, per il restante 40%, attraverso concorso per titoli ed esame scritto.

L’art. 10 del D.L. n. 70/2011[10], nel testo previgente, al comma 8, ha disposto che la copertura dei posti disponibili nell’organico delle qualifiche di Capo-squadra (per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009) e di Capo-reparto (al 1° gennaio 2008) avvenga esclusivamente mediante concorso interno per titoli. Il successivo comma 9 ha disposto l’applicazione del medesimo procedimento concorsuale anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di Capo squadra, e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di Capo reparto. Alle norme in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

L’art. 4, comma 15, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), nel testo previgente, sempre con riguardo alle summenzionate qualifiche, ha esteso l’applicazione delle suddette procedure concorsuali alla copertura di posti disponibili fino al 31 dicembre 2013. Si evidenzia che il prospetto riepilogativo allegato al DDL di stabilità 2012 non ha ascritto effetti diretti sui saldi di finanza pubblica alla norma in riferimento, essendo questa attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del DL n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del DL n. 138/2011. La relazione tecnica del medesimo DDL, con riguardo alla stessa norma, ha evidenziato che questa determina un risparmio complessivo stimato in circa 1,5 milioni di euro. La relazione tecnica ha altresì precisato che tale risparmio è stato valutato nell’ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili e che i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati negli effetti complessivi derivanti dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell’interno (di cui all’articolo 3, elenco 1, della legge di stabilità 2012).

La norma prevede in via temporanea - analogamente a quanto disposto dalla vigente normativa[11] - la semplificazione delle procedure concorsuali interne per l’accesso alle qualifiche di Capo squadra e di Capo reparto del CNVVF e la riduzione della durata dei corsi di formazione successivi agli stessi concorsi.

Nello specifico le norme dispongono che:

·        l’accesso alle qualifiche di Capo squadra (per la copertura dei posti disponibili per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013) e di Capo reparto (per la copertura dei posti disponibili per ciascuno degli anni dal 2006 al 2013) avvenga esclusivamente attraverso concorso interno per titoli, diversamente da quanto disposto in termini generali dalla vigente normativa[12] che, entro una determinata percentuale dei posti disponibili, prevede l’accesso alle summenzionate qualifiche anche mediante concorso per titoli ed esami (commi 1 e 2).

I commi 1 e 2 prevedono, inoltre, che la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e` fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a quello in cui si e` verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12 e 16 del D.lgs. n. 217/2005;

·        ai concorsi semplificati di cui al presente articolo - analogamente a quanto previsto per i concorsi ordinari per l’accesso alle qualifiche in riferimento - si applichi il meccanismo della risulta (cfr: infra) disciplinato dall’art. 14, comma 9, della legge n.  521/1988, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per Capo reparto e decorrenza economica fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione[13]. Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di Capo squadra, derivanti per risulta dall’espletamento del concorso per l’attribuzione della qualifica di Capo reparto con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2007, vengano conferiti nella qualifica di Capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2009. (commi 3 e 4 ).

L’art. 14, comma 9, della legge n.  521/1988 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede che i posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risulta nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore;

·        la riduzione da 3 mesi a 5 settimane della durata dei corsi di formazione professionale conseguenti all’espletamento dei concorsi per titoli in riferimento (comma 6).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la norma in esame non comporta oneri per il bilancio dello Stato, anche perché ripropone, sia pure in termini più dettagliati, la medesima procedura semplificata e gli stessi limiti temporali delle disposizioni straordinarie di cui all’articolo 10, commi 8 e 9, del DL n. 70/2011, e all’articolo 4, comma 15, della legge n. 183/2011 (l’ultimo comma della norma ne dispone l’abrogazione). La RT, con riguardo alla retribuzione del personale, all’accesso alle qualifiche di Capo squadra e Capo reparto, afferma che le relative disposizioni non necessitano di specifico finanziamento in quanto l’accesso dall’interno trova già la sua copertura finanziaria - come per tutti gli altri Corpi statali strutturati per carriere - nel provvedimento legislativo recante l’ordinamento del personale (si tratta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del D.lgs. n. 217/2005). In tal senso, le dotazioni ordinarie di bilancio costituiscono la naturale copertura finanziaria, essendo esse opportunamente determinate – in sede di formazione annuale del bilancio di previsione – in ordine al personale in servizio e alle sue progressioni interne, sia per concorso da un ruolo all’altro che per promozione all’interno del medesimo ruolo, ferme restando le limitazioni (blocco degli adeguamenti retributivi  anche connessi agli avanzamenti di carriera del personale pubblico non contrattualizzato) previste, per il triennio 2011-2013, dall’art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010. La RT afferma, inoltre, che dall’immissione del personale nei suddetti ruoli non scaturiscono oneri finanziari relativi alla decorrenza pregressa dei posti disponibili, in quanto non e` prevista la retroattività degli effetti economici. Per quanto attiene alle spese diverse dalla retribuzione del personale, la RT evidenzia che le disposizioni in questione determinano sicuri risparmi di spesa, in virtù non solo dell’eliminazione delle prove scritte dai concorsi, ma anche della ridotta durata dei corsi di formazione, portata a 5 settimane rispetto alla durata minima di 3 mesi prevista dal D.lgs. n. 217/2005. In ordine a quest’ultimo aspetto, i risparmi di spesa deriveranno dai minori costi sia per la didattica (materiali e strumenti tecnici, compensi al personale istruttore), sia per il supporto logistico (servizi di mensa e pulizia, eventuali spese di missione del personale istruttore). Tali risparmi potranno avere una puntuale quantificazione a consuntivo.

Nel corso dell’esame del provvedimento presso la V^ Commissione al Senato[14], con riguardo ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, è stato segnalato che, rispetto alla normativa vigente, le procedure concorsuali ivi previste riguardano i posti resisi disponibili, rispettivamente, per il periodo dal 2008 al 2013 e per il periodo dal 2006 al 2013, con un probabile ampliamento rispetto alla normativa vigente (che sembra fare riferimento agli anni dal 2008 al 2010). E’ stata, inoltre, rilevata la necessità di valutare se i termini della decorrenza giuridica dei posti messi a concorso possano avere effetti di carattere finanziario connessi ad anticipazioni di carriera. E’ stato, altresì, chiesto di acquisire conferma del fatto che gli appostamenti per le voci stipendiali siano calcolate sulla base della pianta organica di diritto, e non su quella di fatto, atteso che parte delle promozioni potrebbero incidere già sul bilancio dell'esercizio 2012. Il Rappresentante del Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha depositato[15] presso la 5^ Commissione una nota tecnica del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nella quale è stata confermata l’assenza di effetti finanziari del provvedimento, poiché le dinamiche salariali conseguenti alla promozione a capo squadra e a capo reparto sono comunque state considerate nella costruzione delle previsioni di bilancio. Sul punto, è stato, inoltre, precisato che si è provveduto, comunque a sterilizzare gli effetti economici delle progressioni di carriera valutabili solo ai fini giuridici per effetto del’applicazione delle misure previste dall’art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010. Con riguardo alla valutazione degli effetti di accelerazione della carriera determinati dalla norma, conseguenti all’applicazione di determinati istituti retributivi previsti dalla contrattazione di settore (indennità mensile, indennità operativa per servizi svolti all’estero e indennità di rischio) nella nota è stato precisato, inoltre, che:

·          il personale operativo interessato dalla disposizione non percepisce l’indennità mensile, attribuita esclusivamente al personale appartenente ai ruoli amministrativi-contabili e tecnico informatici;

·          l’indennità operativa per i servizi svolti al’estero è un emolumento attribuito in misura indifferenziata, senza alcuna calibrazione tra i vari ruoli professionali;

·          l’indennità di rischio è un istituto corrisposto nell’ambito della retribuzione stipendiale ed in quanto tale ricade nel blocco del sopraindicato articolo 9, comma 21 del DL n. 78/2010.

Con riferimento all’evoluzione del costo unitario medio previsto per i prossimi anni, è stato infine evidenziato che, stante la vigenza delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico contenute nell’art. 9, commi 1, 2-bis, 17 e 21 del DL 78/2010, non si prevede, fino al termine della vigenza delle predette disposizioni, alcuna dinamica di crescita della retribuzione del personale.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la modifica – in via transitoria - del procedimento concorsuale per l’accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco opera comunque nell’ambito del numero di posti annualmente disponibili[16] e non sembra incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze.

Nulla da osservare, infine, in merito al comma 6 che riduce da 3 mesi a 5 settimane la durata dei corsi di formazione - funzionali all’accesso alle attività operative – da svolgersi a seguito dell’espletamento dei concorsi in riferimento.

 

ARTICOLO 3-bis

Disposizioni in materia di flotta aerea antincendio

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[17], stabiliscono che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. A tal fine il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime (comma 1).

Le disposizioni descritte si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013 (comma 2).

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

La 5^ Commissione del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà sull’emendamento 3.0.100 che ha introdotto nel testo nel decreto le norme in esame. Sul medesimo emendamento il rappresentante del Governo ha espresso un avviso di nulla osta, in quanto, limitandosi a trasferire al Dipartimento dei vigili del fuoco alcune funzioni in materia di protezione civile, non comporta oneri per la finanza pubblica[18].

 

Al riguardo appare utile acquisire elementi volti a confermare l’effettiva neutralità finanziaria della norma anche con riguardo all’avvalimento di una sezione del centro operativo nazionale del Capo dei Vigili del Fuoco.

 

ARTICOLO 4, commi 1 e 2

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma modifica il comma 10 dell’art. 4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) - che nel testo previgente prevede che la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia ridotta, in misura pari ad euro 57.448.387, per il 2012 e, ad euro 30.010.352, a decorrere dal 2013 con la norma in esame si dispone che la riduzione della spesa operi in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dal 2012 (comma 1).

Ai relativi oneri - pari ad euro 27.438.036, per il 2012 - si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all’art. 33, comma 8, della legge n. 183/2011, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 2).

L’art. 33, comma 8, ha istituito per l’anno 2012 un Fondo per il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, con una dotazione di 750 milioni di euro.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, conferma che la norma comporta oneri finanziari che, ai sensi del comma 2, sono quantificati in euro 27.438.036 per l’anno 2012 trovano copertura nella quota parte delle risorse destinate al Ministero dell'interno (pari a 320 milioni di euro) nell’ambito del fondo (pari complessivamente a 750 milioni di euro) di cui all’art. 33, comma 8, della legge n. 183/2011.

La RT, nel prospetto riportato a seguire, evidenzia, tra l’altro, che le risorse che si rendono disponibili per effetto della norma in esame, consentono il ricorso a 12.800 richiami in più nel 2012.

 

(euro)

 

2012

2013

2014

Numero consentito dei richiami (da 20 gg. ciascuno) del personale volontario

(a seguito della riduzione prevista dall'attuale formulazione dell’art 4, comma 10, della legge 183/2011)

40.360

(26.800 richiami in meno)

53.160

(14.000 richiami in meno)

53.160

(14.000 richiami in meno)

Spesa annua corrispondente

(comprensiva degli oneri a carico dello Stato)

86.515.556

113.953.592

113.953.592

Incremento del numero dei richiami per effetto della nuova disposizione

(finanziato dalle risorse del fondo di cui all'art. 33 comma 8, della legge n, 183/2011)

+12.800

/

/

Incremento corrispondente della spesa annua (comprensiva degli oneri a carico dello Stato)

+27.438.036

/

/

Riduzione complessiva dei richiami rispetto all’anno 2011, per effetto della disposizione

– 14.000

– 14.000

– 14.000

Risparmi di spesa complessivi rispetto all’anno 2011, per effetto della disposizione

– 30.010.352

– 30.010.352

– 30.010.352

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al DDL di stabilità 2012, a fronte di una riduzione di spesa pari a euro 57.448.387 per il 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dal 2013, ha quantificato una contrazione dei richiami del suddetto personale (per turni di lavoro di 20 giorni), pari a 26.800 richiami in meno per l’anno 2012 e in 14.000 in meno dal 2013.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante quanto evidenziato nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato e considerato che i dati della RT relativi alla quantificazione del maggior onere disposto dalla norma connesso al maggior numero di richiami di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2012, appaiono conformi a quelli riportati dalla relazione tecnica allegata al legge di stabilità 2012 con riguardo alla disposizione (articolo 4, comma 10) che ha previsto nel triennio 2012-2014 la generale riduzione della spesa per la retribuzione del medesimo personale volontario.

Nel corso della trattazione del provvedimento presso la V^ Commissione al Senato[19] è stata richiesta al Governo la conferma dell'effettiva disponibilità del fondo utilizzato a copertura dal comma 2 dell'articolo 4. Il rappresentante del Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha depositato[20] presso la 5^ Commissione una nota tecnica del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nella quale è stata evidenziata la disponibilità delle risorse in riferimento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le risorse stanziate in bilancio ai sensi dell’articolo 33, comma 8, della legge di stabilità per il 2012 sono state iscritte nel capitolo n. 3039 dello stato di previsione relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sul capitolo non sono più presenti disponibilità in conto competenza. Tale dato è ascrivibile al fatto che le relative risorse sono state ripartite tra gli stati di previsione interessati dalla disposizione. Appare, quindi, opportuno che il Governo, integrando quanto affermato nella relazione tecnica e durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, indichi il capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno nel quale sono state iscritte le risorse e confermi la loro disponibilità.

 

 

ARTICOLO 4, comma 2-bis

Disposizioni in materia personale volontario del CNVF

La norma estende, con alcune limitazioni, al personale volontario[21] del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il regime di assunzione obbligatoria dei familiari dei vigili del fuoco in servizio effettivo deceduti o divenuti inabili in servizio[22].

In particolare, viene disposto che il summenzionato regime trovi applicazione - nei limiti e con la medesima decorrenza previsti a legislazione vigente - al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale volontario del Corpo, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008.

L’art. 132, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 217/2005, disciplina l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio[23].

L’art. 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008, prevede che a decorrere dal 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Si evidenzia, altresì, che l’art. 14, comma 2, del DL n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), attualmente in corso di conversione al Senato, ha modificato la summenzionata disposizione, limitando al solo biennio 2010-2011 (anziché a decorrere dal 2010) le facoltà assunzionali riconosciute ai vigili del fuco e alla polizia di Stato in deroga al blocco del turn over. fissando, inoltre, la predetta facoltà assunzionale nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016. A tali disposizioni sono connessi risparmi di spesa indicati nel prospetto semplificativo degli effetti finanziari del provvedimento

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la norma, che è stata introdotta in prima lettura al Senato.

 

Al riguardo, si rileva che le assunzioni previste dalla norma in esame sono riconducibili a limiti di spesa già previsti a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dal rappresentate del Governo nel corso dell’esame della norma presso la 5^ Commissione del Senato.

In particolare, presso la Commissione Bilancio del Senato il rappresentante del Governo ha motivato il parere non ostativo espresso sull’emendamento introduttivo della norma in esame[24], sulla base del fatto che le assunzioni per chiamata diretta nominativa ivi previste continueranno comunque ad essere consentite nei limiti della autorizzazioni di spesa annuali stabilite a legislazione vigente[25].

Pur prendendo atto di tali considerazioni e della presumibile ridotta incidenza finanziaria delle assunzioni previste dalla norma in esame, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a confermare la compatibilità della norma medesima rispetto agli strumenti previsti e ai risparmi di spesa scontati in relazione al DL 95/2012 (spending review).

 

ARTICOLO 4-bis

Misure per il reperimento di risorse aggiuntive

Al riguardo, in merito al versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3, appare opportuno che il Governo, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, confermi che si tratta – come sembra evincersi dalla formulazione della disposizione - di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

Appare, inoltre, necessario un chiarimento da parte del Governo con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettera a), che prevede il versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l’accesso ai servizi del sistema INA-SAIA, dal momento che a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministero dell’interno 19 gennaio 2012, n. 32, ai dati contenuti in tale sistema informativo accedono, a titolo gratuito, salvo il riconoscimento dei costi derivanti da elaborazioni aggiuntive, le amministrazioni pubbliche indicate dalla medesima disposizione.

 

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l’immigrazione

Le norme stabiliscono che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura[26] che si rendono disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e che sono accertate con decreto del Ministro dell’interno[27] sono riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il  finanziamento di interventi urgenti e indifferibili[28], per essere destinate alle esigenze dei Ministeri (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che una quota di tali risorse, resesi disponibili al termine dell’anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile[29]. Infine, per assicurare l’operatività degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, si dispone la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Con tale proroga si autorizza, in deroga alla normativa vigente, il rinnovo per sei mesi di contratti di lavoro a tempo determinato previsti all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576. A tale fine, con le medesime procedure sopra descritte si assegna una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l’anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 2).

 

La relazione tecnica ribadisce, in primo luogo, il contenuto del comma 1.

Con riferimento alle norme recate dal comma 2 la relazione tecnica chiarisce che una quota parte delle risorse già disponibili al termine dell’anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nell’anno 2012 al Fondo nazionale per il Servizio civile mentre una quota ulteriore di euro 10.073.944 è assegnata ad apposito programma del Ministero dell’interno per il finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012, della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l’immigrazione[30] e presso gli uffici immigrazione delle Questure. Tale ammontare è stato determinato tenendo conto delle varie voci retributive fisse e variabili: stipendio, quota pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore[31]. A detta quantificazione sono stati infine applicati i cosiddetti oneri riflessi, posti a carico dell’Amministrazione, nella misura del 38,38 per cento per la retribuzione fissa e del 32,70 per cento per quella accessoria. L’onere complessivo per l’anno 2012 è pari a 40.073.944 ed è stata verificata una disponibilità di risorse per l’importo corrispondente. Pertanto il decreto del Ministro dell’interno, conclude la relazione tecnica, assumerà natura ricognitiva.

Una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato[32], depositata in data 11 luglio presso la 5° Commissione del Senato, ha evidenziato anche che l’utilizzo delle somme del Fondo per la solidarietà alle vittime di reati mafiosi resesi disponibili annualmente non pregiudica i diritti soggettivi delle vittime. 

 

Al riguardo, andrebbe escluso che la proroga dell’utilizzo del personale in questione possa determinare, in base alla vigente normativa in materia, il presupposto per la stabilizzazione del personale stesso con conseguenti oneri di carattere permanente.

Inoltre il meccanismo di riversamento delle disponibilità del Fondo di rotazione per le vittime dei reati mafiosi all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione a capitoli di spesa, mentre configura un’idonea modalità di compensazione ai fini del saldo netto da finanziare, è suscettibile in linea di principio di determinare effetti di maggiore spesa sui saldi di cassa negli esercizi in cui tali somme sono effettivamente spese. Tali effetti non appaiono dotati di compensazione in base alle norme in esame. In merito all’entità di tali effetti andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno, con riferimento alla formulazione delle disposizioni di cui al comma 1, che il Governo chiarisca se le risorse relative al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura iscritte nel capitolo 2341 dello stato di previsione del Ministero dell’interno siano successivamente iscritte fuori bilancio. Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare se il versamento all’entrata del bilancio dello Stato previsto dal medesimo comma sia necessario, in quanto le relative somme non sono iscritte nel bilancio dello Stato.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca la portata della locuzione “somme resesi disponibili”. Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare se tale disposizione possa pregiudicare la realizzazione degli interventi (ad esempio la concessione di mutui a tassi agevolati) a valere sullo stanziamento complessivamente previsto a legislazione vigente.

Infine, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di integrare la disposizione di cui al comma 1, che presenta carattere permanente, prevedendo che la riassegnazione avvenga nell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

Con riferimento al comma 2, anche al fine di valutare gli effetti finanziari sui saldi del fabbisogno e dell’indebitamento netto, appare opportuno che il Governo chiarisca come si siano rese disponibili le risorse in questione. In particolare, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse siano state iscritte nel conto dei residui e, in tal caso, indichi a quale tipologia di residui possano essere ricondotte le somme in questione.

 

ARTICOLO 6

Fondazione Gerolamo Gaslini

La norma dispone che l’ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini» è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato[33]. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche[34] cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’interno l’esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura esclusivamente ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 6-ter

Disposizioni in materia di viabilità

Le norme, fanno salvi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino-Trieste nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia[35], nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza[36] (comma 1). A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all’art. 5 della legge n. 225/1992 dal DL n. 59/2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, e l’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto, che ha disposto che le gestioni commissariali, operanti ai sensi della legge n. 225/1992, siano prorogabili una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 e che per la prosecuzione dei relativi interventi trovino applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225/1992. (comma 2).

Il DL n. 59/2012 ha apportato, tra l’altro, numerose modifiche all’art. 5 della legge n. 225/1992 introducendo novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza ed alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile. Sono state, inoltre, modificate le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi prevedendo l'utilizzo prioritario di risorse statali, in luogo dell'obbligo, per le Regioni interessate dai predetti eventi, di utilizzare prioritariamente risorse proprie. E’ stata, altresì regolata la disciplina volte a definire la chiusura della fase emergenziale ed il conseguente passaggio all’amministrazione ordinaria.

I commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 5 della legge n. 225/1992, introdotti dal DL n. 59/2012, recano disposizioni volte a definire la chiusura della fase emergenziale ed il conseguente passaggio all’amministrazione ordinaria.

Viene, infine, previsto che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere allo svolgimento delle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 3).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Al riguardo, in merito alla non applicazione della disciplina relativa stato di emergenza introdotta dal DL n. 59/2012 alle attività di infrastrutturazione autostradale nelle aree territoriali indicate al comma 1, al fine di confermare la previsione di invarianza finanziaria (comma 3) andrebbe chiarito se sui fondi destinati alla gestione commissariale finalizzata alle medesime attività, risultino disponibilità sufficienti alla conclusione della gestione stessa. Andrebbe altresì chiarito se gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, connessi alla proroga della gestione, siano già stati scontati nelle previsioni tendenziali riferite ai saldi di finanza pubblica.

 



[1] Con riferimento alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, l’art. 2, comma 2 della legge n. 183/2010, prevede che il relativo decreto legislativo venga emanato di concerto, con il Ministro della difesa. La norma dispone, tra l’altro, l’acquisizione – entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi - del parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

[2] Cfr.: Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni) n. 365, del 21 dicembre 2011, relativa allo Schema di decreto legislativo n. 424).

[3] Cfr.: V^Commissione - Resoconto di giovedì 12 gennaio 2012. Si evidenzia che in attuazione della citata norma di delega, il 28 giugno 2012 (il termine per il suo esercizio è scaduto il 30 giugno) è stato trasmesso alla Camera dei deputati lo schema di decreto legislativo n. 491, recante la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa.

[4] Em. 1.100.

[5] Di cui al DPR n. 131 del 1986

[6] Di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

[7] Nota della RGS del 10 luglio 2012.

[8] Recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

[9] A firma Bianco e altri.

[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011

[11] L’art. 10, commi 8 e 9, del DL n. 70/2011, e l’art. 4, comma 15, della legge n. 183/2011, di cui il comma 7 del provvedimento in esame dispone l’abrogazione.

[12] L’art. 12, comma 1, lett. a) e b) e 16, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 217/2005, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[13] Il comma 4 prevede, inoltre, una disposizione transitoria indispensabile a consentire l’applicazione del  meccanismo della risulta al primo concorso semplificato per capo squadra, cioe` quello con decorrenza 1º gennaio 2009.

[14] Cfr.: 5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 730 dell’11 luglio 2012.

[15] In data 11 luglio 2012.

[16] In base a quanto previsto a legislazione vigente in riferimento al periodo 31/12/2008 - 31/12/2013 per i Capi squadra e, in riferimento al periodo 31/12/2006 - 31/12/2013 per i Capi reparto.

[17] Emendamento 3.0.100 della Commissione.

[18] Confronta la seduta del 12 luglio 2012 della 5° Commissione del Senato.

[19] Cfr.: 5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 730 dell’11 luglio 2012.

[20] In data 11 luglio 2012.

[21] Di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 139/2006.

[22] Di cui all’art. 132, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 217/2005.

[23] La norma richiamata prevede, inoltre, quali limiti per l’assunzione obbligatoria in parola, il possesso dei requisiti (età, titolo di studio ecc.) per poter partecipare al concorso per vigili del fuoco e - nel caso di accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi o ai ruoli speciali (operatori, collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili) – del possesso dei particolari requisiti prescritti.

[24] Em. 4.100 (testo corretto).

[25] Cfr.: Senato della Repubblica,  5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 731 del 12luglio 2012.

[26] Di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

[27] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[28] Di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

[29] Di cui all’articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

[30] Istituiti presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo.

[31] L’allegato 1 alla relazione tecnica al disegno di legge reca il dettaglio dei conti effettuati. Le unità di personale utilizzate appartengono alla seconda area – F1 (ex posizione economica B1). L’onere semestrale per unità di personale è di 15.864,48 euro. 

[32] Nota del 10 luglio 2012, n. 59903.

[33] Secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

[34] A seguito della trasformazione.

[35] Lo stato di emergenza relativo all’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4, è stato dichiarato al fine di fronteggiare l’eccessivo volume di traffico sulla predetta tratta, avente ripercussioni sullo sviluppo dell’economia locale. Lo stato di emergenza è stato più volte prorogato con successivi DPCM e con OPCM del 5 settembre 2008, n. 3702 si è provveduto alla nomina del commissario delegato nel Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il compito di provvedere alla realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali nella tratta in questione ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza. L’adeguamento della tratta autostradale in commento è inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche dalla legge  n. 443/2001 (cd. legge obiettivo).

[36] Lo stato di emergenza relativo al territorio delle province di Treviso e Vicenza, era stato dichiarato in considerazione dell’eccessivo volume di traffico che si registra giornalmente nella predetta area con ricadute negative sulle attività economico produttive dell’area. Lo stato di emergenza è stato più volte prorogato con successivi DPCM. Con OPCM del 15 agosto 2009, n. 3802 si è provveduto alla nomina del Commissario delegato per l’emergenza e per il compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere infrastrutturali previste. Anche l’opera in riferimento è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo)