Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5312) DL 83/2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese (Emendamenti approvati dalle Commissioni VI e X
Riferimenti:
AC N. 5312/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 442
Data: 23/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0083   POLITICA ECONOMICA
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5312

 

Misure urgenti per la crescita del Paese

(Conversione in legge del D.L. 83/2012)

 

 

(Emendamenti approvati dalle Commissioni VI e X)

 

 

EDIZIONE PROVVISORIA

 

 

N. 442 – 23 luglio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

5312 - Emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI e X

 

Titolo breve:

 

Misure urgenti per la crescita del Paese

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite VI e X

 

Relatore per le

Commissioni di merito:

 

Fluvi (VI) e Vignali (X)

Gruppo:

rispettivamente PD e PdL

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

Emendamenti approvati dalle commisisoni riunite  VI e X

 

 

 

 


INDICE

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 3. 7

Predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto.. 7

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4. 8

Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni8

ARTICOLO AGGIUNTIVO 4-bis. 8

Contratto di disponibilità.. 8

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8. 10

Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera.. 10

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 9. 10

Regime IVA sulle cessioni e locazioni di immobili10

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10. 11

Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori  colpiti dal sisma del maggio 2012.11

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 11. 12

Detrazione spese di riqualificazione energetica.. 12

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12. 13

Cabina di regia del piano nazionale per le città.. 13

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12, commi da 9-bis a 9-quater.. 14

Disposizioni in materia di interventi di recupero di alloggi ex IACP. 14

ARTICOLO AGGIUNTIVO 12-bis. 15

Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU)15

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 13. 17

Sportello unico per l’edilizia.. 17

ARTICOLO AGGIUNTIVO 13-bis. 18

Interventi edilizi da eseguire senza titoli abilitativi18

ARTICOLO AGGIUNTIVO 13-bis. 19

Responsabilità solidale dell’appaltatore. 19

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 14. 20

Autonomia finanziaria dei porti20

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 15. 20

Infrastrutture portuali20

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 16. 21

Disposizioni finanziarie urgenti per la continuità dei servizi di trasporto.. 21

ARTICOLI  AGGIUNTIVI da 17-bis a17-duodecies. 23

Veicoli a basse emissioni23

ARTICOLO AGGIUNTIVO 17-terdecies. 25

Riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti25

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 20. 26

Funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale. 26

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 22. 28

Soppressione di DigitPA e trasferimento di risorse in favore dell’Agenzia per l’Italia digitale  28

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 23. 29

Fondo per la crescita sostenibile. 29

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 24. 29

Credito d’imposta per assunzioni altamente qualificate. 29

ARTICOLO AGGIUNTIVO 24-bis. 30

Disposizioni in materia di call center.. 30

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 27. 31

Disposizioni per il ricollocamento professionale dei lavoratori31

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 29. 31

Obiettivi occupazionali per i contratti di programma.. 31

ARTICOLO AGGIUNTIVO 29-bis. 32

Convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti32

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 32. 33

Strumenti di finanziamento per le imprese. 33

ARTICOLO 32-bis. 34

Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.. 34

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 33. 36

Revisione della legge fallimentare e deducibilità fiscale delle perdite su crediti36

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 34. 37

Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti37

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 35. 38

Ricerca ed estrazione di idrocarburi38

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 36. 38

Infrastrutture energetiche del settore petrolifero.. 38

ARTICOLO AGGIUNTIVO 36-bis. 39

Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale. 39

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 37. 40

Settore idroelettrico.. 40

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 38. 42

Infrastrutture energetiche. 42

ARTICOLO AGGIUNTIVO 38-bis. 42

Situazioni di emergenza nel settore dell’energia elettrica.. 42

ARTICOLO AGGIUNTIVO 38-bis. 44

Inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche. 44

ARTICOLO AGGIUNTIVO 41-bis. 44

Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l’Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale. 44

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 42. 47

Emissioni nel settore delle vernici47

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 43. 47

Disposizioni in materia di made in Italy.. 47

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 44. 48

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto.. 48

ARTICOLO AGGIUNTIVO 46-bis. 49

Modifiche alla legge di riforma del mercato del lavoro.. 49

INTRODUZIONE ARTICOLO 51-bis. 52

Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo.. 52

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 52. 53

Tracciabilità dei rifiuti53

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 53. 53

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali53

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 57. 54

Disposizioni per il ricollocamento professionale dei lavoratori54

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 59. 54

Norme in materia di agricoltura, acquacoltura e di Capitanerie di porto.. 54

ARTICOLO AGGIUNTIVO 59-bis. 57

Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi57

ARTICOLO AGGIUNTIVO 59-bis. 57

Disposizioni per il contrasto delle contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari57

ARTICOLO AGGIUNTIVO 59-bis. 58

Disposizioni in materia di pesca professionale. 58

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 64. 58

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva.. 58

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 67. 59

CONI, comune di Certaldo, aerotaxi59

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-bis. 61

Sicurezza del turismo montano.. 61

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-bis. 62

Chiusura dello stato di emergenza in Abruzzo.. 62

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-ter.. 64

Gestione ordinaria della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. 64

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-quater.. 70

Criteri e modalità di ricostruzione. 70

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-sexies. 73

Disposizioni transitorie e finali73

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-septies. 75

Norma di copertura finanziaria relativa all’art. 67-ter.. 75

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-octies. 77

Estensione dell’applicazione delle agevolazioni previste dal D.L. n. 74 del 2012. 77

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-octies. 77

Credito d’imposta per i soggetti colpiti dal sisma del  maggio 2012. 77

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 68. 78

Assicurazioni estere. 78

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Il testo originario, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio[1].

Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni di merito hanno approvato proposte emendative, i cui profili finanziari sono oggetto della presente Nota[2].

Si segnala che nel corso dell’esame in Commissione il Governo ha trasmesso una documentazione relativa sia al testo originario del decreto legge sia ad alcune delle proposte emendative. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si tratta dei seguenti documenti, trasmessi in risposta ai rilievi formulati nel corso dell’esame in Commissione Bilancio:

·          Nota del MEF-Dipartimento delle finanze del 17 luglio 2012;

·          Nota del MEF-Dipartimento della RGS del 20 luglio 2012;

·          Ulteriore Nota del MEF del 20 luglio 2012;

·          Note del Ministero del lavoro e del Ministero delle infrastrutture del 20 luglio.

È stata inoltre trasmessa una relazione tecnica riferita all’articolo aggiuntivo 67.018 del Governo (Chiusura della gestione di emergenza a seguito del terremoto in Abruzzo).

Al momento della predisposizione della presente Nota non risultano invece pervenute le relazioni tecniche riferite ai restanti emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, né il prospetto riepilogativo aggiornato alla luce delle modifiche apportate al testo.

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari delle proposte emendative approvate dalle Commissioni di merito nel corso dell’esame in sede referente.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 3

Predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto                                     

Le norme integrano il comma 2, capoverso 2-bis, specificando che, qualora per carenza di organico le amministrazioni aggiudicatrici affidino la redazione a soggetti esterni dello studio di fattibilità, il relativo costo potrà far carico sul quadro economico del progetto.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme specificano le modalità di copertura per gli oneri derivanti dalla redazione ad opera di soggetti esterni dello studio di fattibilità.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4

Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni

Le norme, sostituendo integralmente l’articolo 4 del testo originario, modificano l’articolo 51, comma 1, del DL 1/2012. Le modifiche, oltre a incrementare dal 50% al 60% la percentuale minima di lavori[3] che  i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi, anticipano l’entrata in vigore della disposizione dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2014.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le modifiche assumono carattere procedurale, senza effetti per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 4-bis

Contratto di disponibilità

Normativa vigente. L’articolo 160-ter del D. Lgs. 163/2006[4] (Codice degli appalti pubblici) disciplina il contratto di disponibilità, mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario, secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità. Il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all’amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo in corso d’opera, al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all’amministrazione aggiudicatrice (comma 1).

L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice (comma 2).

Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell’affidatario (comma 5).

 

Le norme[5] modificano l’articolo 160-ter del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), relativo al contratto di disponibilità.

In particolare, le disposizioni:

·        integrano il comma 2 dell’articolo 160-ter, prevedendo che il contratto determini le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore [comma 1, lettera a)];

·        inseriscono la previsione, modificando il comma 5 dell’articolo 160-ter, che l’amministrazione aggiudicatrice possa attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante [comma 1, lettera b)].

 

Al riguardo, si osserva che le modalità di ripartizione dei rischi a seguito di norme o provvedimenti di pubbliche autorità sopravvenienti e l’attribuzione a carico dell’amministrazione aggiudicatrice di quelli derivanti da mancato o ritardato rilascio di atti di natura amministrativa sono suscettibili di determinare, successivamente alla stipula del contratto di disponibilità, maggiori oneri a carico di detta amministrazione aggiudicatrice. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8

Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera

Le modifiche introdotte[6] dispongono un incremento di 5 mln annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo stesso, necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO’ Milano 2015.

A compensazione dei maggiori oneri viene disposta una riduzione dei fondi speciali di conto capitale (cfr. infra).

 

Nulla da osservare al riguardo, per i profili di quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 9

Regime IVA sulle cessioni e locazioni di immobili

Le modifiche, introdotte nel corso dell’esame in sede referente, riguardano il comma 1, lett. a), cpv 8-bis. In particolare, si prevede l’ampliamento dell’ambito oggettivo di cessioni di immobili per le quali è consentito l’esercizio dell’opzione in favore dell’imponibilità IVA in luogo dell’esenzione dall’imposta. Sono infatti incluse anche le cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali.

 

Al riguardo è opportuno che il Governo confermi che dalla facoltà di opzione del regime fiscale IVA nelle cessioni di immobili, conferita ai contribuenti, derivino effetti finanziari neutrali sui saldi di finanza pubblica.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10

Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori  colpiti dal sisma del maggio 2012.

Tra le norme introdotte nel corso dell’esame in sede referente, presentano rilievo sotto il profilo finanziario i seguenti:

l’emendamento 10.25 (Nuova formulazione), che introduce una modifica al decreto-legge n. 74/2012, in materia di ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nelle zone terremotate dell’Emilia, attualmente oggetto di esame da parte del Senato. In particolare l’emendamento prevede la predisposizione, da parte dei presidenti delle regioni interessate, di un piano di interventi di ripristino degli edifici ad uso pubblico, che sono a tal fine equiparati agli edifici pubblici. La norma riguarda in particolare edifici quali gli archivi, i musei, le biblioteche e le chiese. Per la realizzazione degli interventi previsti nel piano, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione[7], stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici, per assicurare la celere esecuzione dei lavori;

gli identici emendamenti 10.22 e 10.28 (Nuova formulazione) che prevedono che i presidenti delle regioni interessate possano avvalersi di soggetti attuatori all’uopo nominati, cui affidare specifici settori di interventi;

 gli identici emendamenti 10.12 e 10.19 che estendono alle regioni Lombardia e Veneto le attività di supporto di Fintecna (o società da questa interamente controllata), per le attività tecnico-ingegneristiche utili per la ricostruzione, nel medesimo limite di spesa originariamente previsto ( pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, posti a carico Fondo per la ricostruzione).

 

Al riguardo si segnala, in via preliminare, che, mentre l’emendamento 10.25 specifica che gli oneri per la ricostruzione degli edifici ad uso pubblico sono sostenuti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del DL n. 74/2012, gli identici emendamenti 10.22 e 10.28 non forniscono indicazioni in merito alla presenza o meno di oneri connessi all’utilizzo di soggetti attuatori e non indicano a valere su quali risorse tali oneri verranno eventualmente sostenuti.

In merito all’utilizzo del Fondo per la ricostruzione (espressamente prevista nell’emendamento 10.25 e presumibilmente sottintesa negli emendamenti 10.22 e 10.28), fermo restando il limite delle risorse disponibili, andrebbe verificata la congruità di tali risorse rispetto alle spese per gli interventi aggiuntivi previsti dagli emendamenti in esame. In particolare, l’emendamento 10.25 appare suscettibile di ampliare significativamente la portata degli interventi originariamente previsti, mentre, con riferimento agli emendamenti 10,22 e 10.28 andrebbero fornite indicazioni in merito all’ammontare delle risorse che verrebbero eventualmente assorbite dai compensi dei soggetti attuatori.

In merito agli identiciemendamenti 10.12 e 10.19, fermo restando il limite di spesa previsto dalla norma originaria, andrebbe fornita conferma della congruità del medesimo limite a seguito dell’estensione territoriale dell’intervento di Fintecna a supporto delle aree danneggiate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione (emendamento Garagnani 10.25 nuova formulazione), si segnala che nell’alinea del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 è già esplicitamente previsto che agli interventi attuativi del suddetto articolo si provvede nell’ambito delle risorse allo scopo finalizzate nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge. Appare, quindi, opportuno, acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di coordinare il testo vigente con la modifica prevista dalla proposta emendativa, che, nell’ampliare le fattispecie degli interventi da adottare ai sensi dell’articolo 4, prevede nuovamente il richiamo alle risorse di cui al suddetto Fondo di cui all’articolo 2.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 11

Detrazione spese di riqualificazione energetica

Le modifiche[8] introdotto nel corso dell’esame in sede referente, riguardano il comma 2, che viene sostituito, e con il quale si dispone che nel primo semestre 2013 la misura della detrazione per le spese di riqualificazione energetica è elevata dal 50% al 55%.

Gli oneri recati dalla modifica sono pari a 1,7 milioni nel 2013, a 18 milioni nel 2014 e a 11,3 milioni a decorrere dal 2015.

 

Al riguardo si evidenzia che gli oneri quantificati appaiono in linea con la stima effettuata in relazione alle modifiche introdotte con la norma originaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria si segnala che le stesse sono iscritte nel capitolo n. 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che l’utilizzo delle suddette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, relativi al sostegno alle emittenti televisive locali.

Si ricorda, inoltre, che le risorse di cui al suddetto capitolo sono utilizzate anche dall’articolo aggiuntivo 32.012 dei relatori e dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, all’esame del Parlamento.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12

Cabina di regia del piano nazionale per le città

La modifica[9] disposta al comma 1, esclude l’attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva dalla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentati dei soggetti istituzionali coinvolti nell’attività della stessa.

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 12, che prevede l’istituzione di una Cabina di regia del piano nazionale per le città prevede un’esplicita clausola di invarianza finanziaria redatta in termini difformi dalla prassi consolidata. Appare quindi opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla riformulazione della disposizione utilizzando la consueta formula in base alla quale ai componenti dell’organismo stesso non è corrisposto alcune emolumento, indennità o rimborso spese.

 

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12, commi da 9-bis a 9-quater

Disposizioni in materia di interventi di recupero di alloggi ex IACP

Le norme[10] prevedono:

- che, al fine di rimuovere le condizioni che hanno determinato la proroga al 31 dicembre 2012[11] dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili in favore di particolari categorie sociali, le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per «l'edilizia agevolata programmi centrali», risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011[12], pari complessivamente a 67.990.056 euro, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex Iacp comunque denominati (comma 9-bis);

- che gli alloggi di cui al comma 1, dopo l'ultimazione degli interventi, siano assegnati a particolari categorie sociali[13]. Qualora gli alloggi recuperati risultassero insufficienti, si provvede in deroga alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, all'assegnazione di alloggi disponibili di proprietà dei comuni o degli ex Iacp a dette categorie, ovvero assegnando ai comuni le risorse non spese di cui al comma 1 per sostenere il pagamento dei relativi canoni di locazione (comma 9-ter);

- che con decreto ministeriale siano definiti i criteri di ripartizione dei fondi agli ex Iacp, ovvero di attribuzione ai Comuni (comma 9-quater).

 

Al riguardo andrebbero forniti chiarimenti in merito ai possibili riflessi sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno della disposizione in esame. L’erogazione di somme per la realizzazione di interventi di recupero sugli immobili ex IACP appare infatti suscettibile di determinare un incremento della spesa in conto capitale. La copertura a valere sui residui depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per l’ediliza agevolata, risultanti da autorizzazioni legislative pregresse (esercizi 1978, 1985 e 1988) relative a limiti di impegno solo parzialmente erogati, potrebbe non costituire una forma di compensazione idonea ai fini dei predetti saldi qualora la relativa spesa non fosse computata negli andamenti tendenziali.

Inoltre, ai fini dell’indebitamento netto, l’inidoneità della compensazione potrebbe sussistere anche nel caso in cui gli andamenti tendenziali scontassero l’erogazione delle rate residue dei limiti di impegno: tali poste assumono infatti in genere natura finanziaria, in quanto finalizzate al rimborso di rate di ammortamento dei mutui accesi negli esercizi pregressi per la realizzazione degli interventi, e pertanto non incidono sui saldi espressi in termini di competenza economica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 9-bis, si segnala la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse di cui prevede l’utilizzo. In particolare, appare necessario un chiarimento in ordine all’effettiva disponibilità delle predette risorse e alla possibilità di destinarle agli interventi indicati dalla norma in esame senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire quale destinazione abbiano le predette risorse, in assenza della presente norma.

Sembrerebbe, infine, necessario un chiarimento in ordine alla natura delle risorse in esame, vale a dire se si tratti di risorse di parte corrente o di conto capitale. Tale precisazione rileva con riferimento alle disposizioni di cui al comma 9-ter che prevedel’utilizzo delle risorse non spese di cui al comma 9-bis per sostenere il pagamento di canoni di locazione.

 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 12-bis

Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU)

L’articolo aggiuntivo dispone l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) (commi 1-3).

Viene, in particolare, previsto che il CIPU sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il CIPU è composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno. Partecipano, altresì, alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni.

Il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come struttura generale[14] (comma 4).

Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con DPCM. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 5) Dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

 

Al riguardo, pur preso atto che la norma esclude la remunerazione delle attività svolte dai componenti del CIPU e della segreteria tecnica e che gli oneri correlati al funzionamento dei medesimi organi sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 5), appare opportuno - anche al fine di verificare l’ipotesi d’invarianza della spesa indicata al comma 6 - acquisire una valutazione del Governo in merito ai profili attuativi delle disposizioni in esame che, con specifico riguardo al funzionamento del CIPU e, soprattutto, della sua segreteria tecnica, sono demandati ad un successivo DPCM (comma 5).

In particolare andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione in merito al fabbisogno di personale e di dotazioni strumentali, già da adesso presumibilmente valutabili, correlati alle funzioni che la segreteria tecnica, stante i compiti attribuiti al CIPU, appare destinata ad esercitare in modo se non permanente, certamente non incidentale. Con riguardo al personale della segreteria tecnica, la richiesta di chiarimenti appare opportuna anche considerato che - anche qualora tale personale venisse individuato attingendo alle sole dotazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, stante il fatto che la norma (comma 5) incardina tale organo tecnico presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - ciò potrebbe incidere sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni pubbliche chiamate a mettere a disposizione del CIPU il suddetto personale.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 13

Sportello unico per l’edilizia

Le modifiche[15] intervengono su alcuni articoli del Testo unico in materia edilizia[16] al fine di precisare la disciplina relativa allo sportello unico per l’edilizia, istituito presso ciascuna amministrazione comunale in base all’articolo 5 del medesimo Testo unico.

Nello specifico, attraverso modifiche e integrazioni del Testo unico:

         viene ampliato l’ambito di intervento dello sportello unico al fine di accentrare presso tale struttura tutti gli adempimenti di carattere autorizzatorio previsti nel settore dell’edilizia (con particolare riferimento al permesso di costruire), anche mediante lo strumento della conferenza dei servizi;

         vengono ridefiniti i termini temporali entro i quali deve essere adottato il provvedimento finale per il rilascio del permesso di costruire.

A normativa vigente[17], il provvedimento finale deve essere adottato dal responsabile dell'ufficio entro trenta giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento che cura l'istruttoria ovvero dall'esito della conferenza di servizi. Tale termine è aumentato a quaranta giorni qualora il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Nella nuova formulazione in esame, il limite di trenta giorni è mantenuto inalterato , ma esso decorre esclusivamente dalla proposta del responsabile del procedimento (e non anche dalla conclusione della conferenza di servizi). Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento.

Viene inoltre demandata ad un apposito regolamento di delegificazione l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia di inizio attività.

Viene infine disposto che le amministrazioni comunali debbano applicare le predette norme entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire una valutazione del Governo al fine di chiarire se amministrazioni interessate possano dare esecuzione agli adempimenti previsti dal testo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 13-bis

Interventi edilizi da eseguire senza titoli abilitativi

Normativa vigente: l’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) individua gli interventi edilizi che vengono eseguiti senza alcun titolo abilitativo[18]. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, di quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, delle opere temporanee di ricerca nel sottosuolo e degli interventi connessi ad attività agricole (comma 1).

Possono inoltre essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione dell’inizio dei lavori: alcuni interventi di manutenzione straordinaria indicati dal testo, le opere temporanee, determinate opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, la collocazione di pannelli fotovoltaici, la realizzazione di aree ludiche (comma 2).

L’interessato agli interventi di cui al comma 2 è  tenuto ad allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie e, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori (comma 3).

Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, l’interessato trasmette all’amministrazione comunale, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato (comma 4).

Le norme, così riformulate dall’articolo 5 del DL 40/2010, sono sottoposte – ai sensi del medesimo articolo - ad un obbligo di neutralità finanziaria[19].

La norma[20], senza modificare l’obbligo di neutralità finanziaria disposto dall’articolo 5 del DL 40/2010, apporta le seguenti modifiche all’articolo 6  del DPR 380/2001:

         vengono aggiunte, agli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo previa comunicazione dell’inizio dei lavori (articolo 6, comma 2), le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa;

         viene abrogato l’articolo 6, comma 3 (trasmissione delle autorizzazioni obbligatorie e dei dati identificativi dell’impresa affidataria);

         viene riformulato l’articolo 6, comma 4, al fine di includere nella disciplina della comunicazione di inizio lavori la nuova fattispecie introdotta dal testo in esame (modifiche interne e modifiche della destinazione d’uso in fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa).

 

Al riguardo si osserva che, in base alla norma, gli interventi edilizi oggetto della nuova disciplina in esame potranno essere eseguiti in assenza di autorizzazioni. In proposito non si formulano osservazioni, nel presupposto che all’eventuale venir meno – per gli enti interessati - di introiti per l’applicazione di tariffe o di diritti (a fronte del rilascio dei provvedimenti autorizzativi) corrisponda un minore carico amministrativo suscettibile di riflettersi positivamente sul fabbisogno di mezzi e di risorse per i competenti uffici. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma del Governo.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 13-bis

Responsabilità solidale dell’appaltatore

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 5-bis, del DL 16/2012 prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

La norma[21] modifica l’articolo 2, comma 5-bis, del DL 16/2012 prevedendo che l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’Erario. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che i predetti adempimenti siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di lavori pubblici.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che la norma appare finalizzata a garantire – anche attraverso la partecipazione dei committenti alla verifica della correttezza degli adempimenti tributari - maggiore certezza nel conseguimento del gettito derivante dalle ritenute fiscali e dal versamento dell’IVA.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 14

Autonomia finanziaria dei porti

Le modifiche[22] prevedono che il fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, sia alimentato su base annua, in misura pari all’1 per cento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dovuta per merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni  annui.

Si esclude in tal modo il riferimento al gettito delle accise e si circoscrive l’ambito cui far riferimento per la determinazione del gettito IVA.

In proposito, si ricorda che la norma originaria prevedeva che il Fondo fosse alimentato in misura in misura pari all’1 per cento dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

Il Governo, durante l’esame presso la Camera dei deputati, ha precisato[23] che il meccanismo di finanziamento del Fondo è centrato su un calcolo percentuale dell’IVA (e delle accise) riscosse nei porti e negli interporti rientranti nell’ambito di giurisdizione delle autorità portuali. I relativi introiti – non quantificabili a priori – vengono fatti confluire nella misura dell’1% al citato Fondo. Il mancato gettito per l’erario viene compensato con le risorse individuate dal comma 2. L’eventuale quantificazione, pari all’1%, che dovesse eccedere tale limite non potrebbe, pertanto, essere destinato all’alimentazione del fondo.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle affermazioni del Governo circa il limite costituito dalla copertura a valere sul Fondo per l’ammortamento di mutui per ferrovie in regime di concessione, di cui all’articolo 14, comma 2.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 15

Infrastrutture portuali

La modifica[24] interviene sulla finalizzazione dei finanziamenti oggetto di revoca ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge in esame. In particolare viene previsto che, fra le destinazioni di tali finanziamenti, siano considerati prioritari – oltre che gli investimenti per contratti per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali rientranti nella legge obiettivo –  anche gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati già avviati.

 

Nulla da osservare riguardo agli effetti finanziari direttamente imputabili all’emendamento, considerato che la modifica non sembra alterare il meccanismo di spesa già previsto dall’articolo 15.

Si ricorda che, con riferimento a tale meccanismo, sono stati richiesti chiarimenti[25] circa la coerenza temporale fra le spese per investimenti scontate negli andamenti tendenziali (e interessate dalle revoche in esame) e le nuovi possibili finalizzazioni[26].

Sul punto la Nota della RGS ha precisato che i decreti ministeriali per l’individuazione delle quote dei finanziamenti revocati e l’assegnazione ad altri interventi identificheranno anche i criteri di priorità per la riassegnazione dei finanziamenti revocati compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 16

Disposizioni finanziarie urgenti per la continuità dei servizi di trasporto

Tra gli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente all’articolo in esame, presentano rilievo sotto il profilo finanziario i seguenti:

-          l’emendamento 16.12 che estende le finalità di utilizzo del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito dall’art. 1, comma 1031, della L. n. 296/2006, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. L’emendamento prevede in particolare che tale fondo possa essere impiegato anche per l’acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;

-          l’emendamento 16.33 che prevede, tra l’altro, la revoca di tutti gli atti adottati dalle società di trasporto pubblico locale della regione Campania successivamente all’approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria (20 marzo 2012) da cui derivino incrementi di spesa rispetto al 2010, ove in contrasto con le previsioni del Piano stesso o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso. L’emendamento prevede inoltre la possibilità per il commissario ad acta di costituire una struttura di supporto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

-          l’emendamento 16.21 che prevede che al seguito del trasferimento della proprietà sociale di Ferrovie della Calabria s.r.l. e Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, tali regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle predette società, possano utilizzare, entro il limite complessivo di 100 mln di euro per ciascuna regione, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati da una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite.

 

Al riguardo, con riferimento all’emendamento 16.12, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle dotazioni a legislazione vigente del Fondo di cui all’art. 1, comma 1031 della L. n. 296/2006 e alla relativa congruità rispetto all’ulteriore finalità di spesa introdotta dalla norma in esame.

Con riferimento all’emendamento 16.33, andrebbe chiarito se la revoca degli atti comportanti spese posti in essere dalle società di trasporto pubblico locale della Campania successivamente all’approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria possa determinare effetti onerosi per la possibile insorgenza di situazioni di contenzioso tra le società stesse e i soggetti terzi titolari di diritti in virtù degli atti revocati.

Andrebbe inoltre chiarito quali risorse umane e finanziarie saranno assorbite dalla struttura di supporto che il Commissario ad acta potrà istituire e in che modo verrà garantita sia la neutralità finanziaria per la finanza pubblica che l’assenza di una riduzione della capacità operativa delle amministrazioni di provenienza delle risorse umane e finanziarie eventualmente assorbite dalla struttura di supporto.

Con riferimento all’emendamento 16.21, andrebbe chiarito se l’impiego delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la finalità di ripiano delle posizioni debitorie e creditorie delle società di trasporto oggetto di trasferimento dallo Stato alle Regioni, sia suscettibile di determinare difficoltà operative con riferimento ad eventuali programmi di spesa in conto capitale già progettati o avviati dalle citate regioni, il cui finanziamento fosse eventualmente programmato a valere sulle predette risorse, destinate dalla norma in esame ad altra finalità. Andrebbe inoltre chiarito se il profilo temporale di erogazione delle somme necessario per dare attuazione alla norma in esame sia coerente con quello previsto negli andamenti tendenziali. Andrebbe infine chiarito se l’utilizzo delle somme in questione per il ripiano di partite debitorie sia suscettibile di determinare risparmi, rispetto agli andamenti tendenziali, con riferimento al saldo dell’indebitamento netto (tale risparmio potrebbe manifestarsi qualora il ripiano delle partite debitorie non fosse suscettibile di incidere sul tale saldo).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’emendamento 16.12 si segnala che ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per l’acquisito di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale (capitolo n. 7251), con una dotazione per gli anni 2007, 2008 e 2009. Dai dati della legge di bilancio per il 2012 il Fondo non risultava avere alcuna dotazione di competenza. Tuttavia, il disegno di legge di assestamento, all’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, prevede un rifinanziamento del suddetto Fondo nella misura di circa 14,1 milioni di euro per l’anno 2012. Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se l’ampliamento degli interventi previsto dalla proposta emendativa possa essere effettuato senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse delle quali è previsto l’utilizzo.

 

ARTICOLI  AGGIUNTIVI da 17-bis a17-duodecies

Veicoli a basse emissioni

Le norme[27], introdotte dalle Commissioni di merito, riproducono, con modifiche, il nuovo testo unificato dell’A.C. 2844 e abbinati, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni, come modificato dalle proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite IX e X nella seduta del 19 giugno 2012.

In particolare, le modifiche apportate, rispetto al precedente testo unificato, prevedono che:

·        la dotazione del Fondo per il finanziamento del Piano nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici abbia una dotazione di 20 milioni (anziché 70 milioni) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, di cui 5 milioni (anziché 20 milioni) per il 2013 è destinato alle aree urbane ad alta congestione di traffico (articolo 17-septies, commi 8 e 10);

·        la dotazione del Fondo per provvedere all'erogazione di contributi statali per l’acquisto di veicoli a bassa emissione abbia una dotazione di 50 milioni di euro (anziché 70 milioni) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Vengono conseguentemente modificate  in 15 milioni e 35 milioni (anziché 20 e 50 milioni di euro) di euro le quote per l’anno 2013 da riservare a specifiche tipologie di vetture, (articolo 17-undecies, commi 1 e 2);

·        conseguentemente alla rideterminazione dei Fondi di cui agli articoli 17-septies e 17-undecies, viene rideterminata la copertura finanziaria (articolo 17-duodocies);

·        al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del predetto fondo, il Ministero dell’economia potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house o di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici scelti sulla base di un’apposita gara. I relativi costi graveranno sulle risorse del suddetto fondo, nella misura massima dell’1 per cento (articolo 17-undecies, comma 4).

Si ricorda che l’articolo 13, comma 3, dell’ulteriore nuovo testo unificato A.C. 2844 e abbinati, dispone invece che la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo aggiornamento delle disponibilità del predetto fondo;

·        vengono soppresse le ulteriori agevolazioni a carico di regioni ed enti locali, di cui all’articolo 14 dell’ulteriore nuovo testo unificato A.C. 2844 e abbinati.

 

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che la Commissione bilancio ha iniziato, in data 4 luglio 2012, l’esame in sede consultiva del testo unificato A.C. 2844 e abbinati, deliberando, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L. 196/2009, la richiesta di una relazione tecnica, anche sulla base delle considerazioni emerse nel corso della seduta. In proposito, si ribadisce la necessità di chiarimenti in ordine alle questioni emerse nel corso della suddetta seduta presso la Commissione Bilancio[28].

Con riferimento alle modifiche apportate al testo unificato dagli articoli in esame, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare, atteso che l’articolo 17-undecies, comma 4, specifica che per il monitoraggio sull’utilizzo del fondo, affidato a società in house o di società o a soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, graveranno sulle risorse del suddetto fondo, nella misura massima dell’1 per cento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo aggiuntivo 17-duodecies (recante la copertura finanziaria dei precedenti articoli aggiuntivi 17-septies e 17-undecies) si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del quale si prevede l’utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Si segnala, comunque, l’utilizzo di un accantonamento di parte capitale in un’annualità successiva al triennio considerato dal bilancio triennale vigente.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 17-terdecies

Riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti

Le norme introdotte[29] prevedono che, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1[30], consistenti nella trasformazione del motore a esclusiva trazione elettrica, si applichi l’articolo 75, comma 3-bis, del D. Lgs. 285/1992[31] (Codice della strada).

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 20

Funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale

Le norme[32] apportano modifiche all’articolo 20 del testo in esame che reca disposizioni concernenti le funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale.

In particolare una modifica apportata al comma 2 stabilisce che l’Agenzia debba svolgere anche le funzioni dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti. Conseguentemente è disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[33] sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l’Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, necessario allo svolgimento delle relative funzioni.

Sono poi maggiormente specificate le funzioni esercitate dall’Agenzia dettate dal comma 3. Nell’ambito di tale specificazione sono riformulate le lettere da a) a g) del citato comma 3 ed inserite le lettere da h) ad m). Più in dettaglio modificando alla lettera f), è stabilito che le attività di promozione e diffusione delle iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti[34] sono svolte nell’ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tale riferimento alle dotazioni finanziarie non era presente nell’originaria formulazione del testo.

Si dispone la sostituzione del comma 4 stabilendo che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, “sono affidate a Consip Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto del comma 3” ossia nel rispetto delle funzioni assegnate alla istituenda Agenzia. La precedente formulazione individuava le funzioni trasferite attraverso precisi richiami a riferimenti normativi mentre l’attuale formulazione sembra assegnare a Consip S.p.A. le funzioni che  non risultano assegnate all’Agenzia mediante le attribuzioni di compiti descritti nel comma 3 del testo dell’articolo 20.

Infine si dispone la sostituzione del comma 5. La nuova formulazione stabilisce che l’Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica al fine di ottenere significativi risparmi e comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all’anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle Amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell’anno 2012. La precedente formulazione del comma 5 stabiliva che per lo svolgimento delle funzioni, che anche la precedente formulazione del comma 4 attribuiva a Consip S.p.A., era dovuto il contributo già previsto in favore di DigitPA dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle stesse funzioni.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che le dotazioni strumentali, finanziarie ed umane assegnate a norma dell’articolo 22 all’Agenzia risultino congrue a garantire lo svolgimento delle funzioni assegnate all’ente in virtù della nuova formulazione  del comma 3 dell’articolo in esame. A tal fine appare, altresì, necessario che siano forniti chiarimenti sull’esatta portata normativa del comma 4 che sembrerebbe attribuire a Consip S.p.A., in via residuale, le funzioni non attribuite all’Agenzia a norma del comma 3, senza però che vi sia una puntuale individuazione di competenze, specificate con riferimento a norme attualmente vigenti, che consentano di individuare dettagliatamente le competenze attribuite all’uno o all’altro ente.

Con riferimento agli obiettivi di risparmio di cui al comma 5 si osserva che le minori spese conseguite sembrerebbero rimanere nella disponibilità delle amministrazioni che le realizzano e di conseguenza essere destinate eventualmente al sostenimento di altre spese. Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo qualora si intendesse acquisire a bilancio tali risparmi, dovrebbero, inoltre, essere fornite indicazioni circa i criteri da adottare per verificare il conseguimento dei medesimi.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca a chi sia destinato (se a Consip o all’Agenzia) il contributo già dovuto a DigitPA.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo delle proiezioni dell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Si segnala, comunque, l’utilizzo di un accantonamento di parte capitale in un’annualità successiva al triennio considerato dal bilancio triennale vigente.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 22

Soppressione di DigitPA e trasferimento di risorse in favore dell’Agenzia per l’Italia digitale

Le norme[35] dispongono l’integrale sostituzione dell’articolo 22 che reca la soppressione di DigitPA  e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ed il subentro nelle loro attività e rapporti dell’Agenzia per l’Italia digitale.

La nuova formulazione introduce le seguenti modifiche:

·        è stabilito che, nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del personale del comparto degli enti pubblici non economici e non più quello del comparto Ministeri;

·        la dotazione organica del nuovo ente è fissata entro un tetto massimo di 160 unità in luogo delle 150 precedentemente previste;

·        il reinquadramento del personale trasferito sarà disposto mediante una tabella di equiparazione che faccia riferimento alle aree e livelli del personale del comparto enti pubblici non economici e non più a quelle del comparto Ministeri.

Viene confermata la disposizione secondo cui dall’attuazione degli articoli da 19 a 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente.

La nuova formulazione modifica, inoltre, l’articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale[36] per fare in modo che le pubbliche amministrazioni che intendono acquisire applicazioni informatiche debbano, in prima istanza, ricorrere al riuso di software già sviluppato per altre pubbliche amministrazioni ovvero a software libero o a codice sorgente aperto.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che il processo di riordino prefigurato dall’articolo in esame possa essere completato nel rispetto della clausola di invarianza anche alla luce delle modifiche apportate alle norme in materia di personale.

In particolare si dovrebbe assicurare:

·         che il riferimento al regime contrattuale degli enti pubblici non economici non comporti la erogazione di trattamenti economici migliorativi rispetto alla precedente formulazione del testo che faceva riferimento al contratto del comparto Ministeri;

·         che l’incremento della dotazione organica sia unicamente finalizzato all’assorbimento di personale già in servizio presso la pubblica amministrazione e non preveda la creazione di dotazioni di organico vacanti che possano costituire premessa ad una futura richiesta di assunzioni.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 23

Fondo per la crescita sostenibile

Le modifiche all’articolo in esame riguardano il comma 2, lettera b),ovesiprevede che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in particolare nel Mezzogiorno.

Al comma 3 si prevede che i decreti che individuano le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile debbano essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i bandi che attuano tali misure individuino anche procedure in forma automatizzata ai fini della concessione delle agevolazioni.

E’, infine aggiunto il comma 3-bis, che prevede la possibilità di modificare periodicamente, con la medesima procedura di cui sopra, le priorità del Fondo per la crescita sostenibile, basandosi sull’andamento delle richieste di incentivi dell’anno precedente.

 

Nulla da osservare al riguardo, per i profili di quantificazione.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 24

Credito d’imposta per assunzioni altamente qualificate

Le modifiche[37] introdotte nel corso dell’esame in sede referente riguardano il comma 4 e prevedono l’introduzione di una ulteriore ipotesi di decadenza dal beneficio del credito d’imposta per le assunzioni di profili altamente qualificati. In particolare, l’impresa decade dal diritto al credito d’imposta anche nell’ipotesi in cui effettui, nei tre anni successivi, una delocalizzazione all’estero dell’attività produttiva.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la modifica introduce una disposizione con finalità antielusive.

 

Le ulteriori modifiche[38] che hanno introdotto il comma 13-bis destinano una quota delle risorse finanziarie stanziate alle assunzioni effettuate dalle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma in Emilia Romagna ed individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74/2012.

In particolare, viene destinata alla predetta finalità una quota pari a 2 milioni nel 2012 (rispetto all’autorizzazione di spesa pari a 25 milioni) e una quota pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2013 (rispetto all’autorizzazione di spesa pari a 50 milioni annui).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che, ai fini dell’esito positivo delle istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico, si tenga conto – anche rispetto alle modalità di fruizione del beneficio – della quota di risorse destinata alle imprese colpite dal sisma. 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 24-bis

Disposizioni in materia di call center

L’articolo aggiuntivo[39], che reca disposizioni per la regolamentazione dell’attività dei call center con almeno 20 dipendenti e delocalizzati fuori dal territorio nazionale, prevede, tra l’altro, che alle aziende che delocalizzano attività in paesi esteri non possono essere erogati i benefici previsti dalla legge n. 407/1990[40] (comma 3).

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’articolo aggiuntivo in esame non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica e limita le fattispecie di accesso a benefici di carattere previdenziale.

 

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 27

Disposizioni per il ricollocamento professionale dei lavoratori

Le modifiche riguardano il comma 7, sostituito dalle Commissioni riunite. In particolare, si prevede l’elaborazione, da parte dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, di misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale[41]. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione e possono essere cofinanziate dalle regioni, nell’ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi interprofessionali per la formazione continua[42].

Dalla attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le disposizioni, con riferimento alle pubbliche amministrazioni, prevedono una facoltà e non un obbligo, da realizzarsi nell’ambito di compiti ordinariamente esercitati a legislazione vigente.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 29

Obiettivi occupazionali per i contratti di programma

Le modifiche intervengono sul comma 7, in base al quale non si procede alla revoca delle agevolazioni previste per i contratti di programma qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta punti percentuali in diminuzione.

La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che la norma introduce una disposizione volta a liberare risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate o comunque non utilmente completate. Si prevede a tal fine di agevolare la positiva definizione dei programmi correttamente realizzati, nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva.

La relazione tecnica al disegno di legge precisa che la disposizione ha lo scopo di mitigare e non sopprimere il vincolo dell'obiettivo occupazionale in considerazione del carattere negoziato della procedura che ha dato luogo alla concessione delle agevolazioni.

Il nuovo comma 7, come riformulato dalle Commissioni di merito[43], prevede che - fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 662/1996 non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l’esercizio a regime sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti.

Gli strumenti di programmazione ai quali il testo fa riferimento sono: i patti territoriali [lettera d)], i contratti di programma [lettera e)] e i contratti di area [lettera f)].

Si ricorda che l’articolo 23, comma 7 (e allegato 1), del decreto legge in esame ha espressamente abrogato l’articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 662/1996.

Si ricorda che la RT riferita al predetto l’articolo 23, comma 7, afferma che gran parte delle disposizioni inserite nell’allegato 1, sebbene tuttora formalmente vigenti, sono di fatto da lungo tempo non operative e, pertanto, essendosi conclusi i relativi procedimenti amministrativi, non vi sono stanziamenti di risorse finanziarie né vi è la necessità di erogare somme, salvi gli effetti dei contenziosi pendenti. Nondimeno, alcune delle leggi abrogande presentano tuttora un’attività di gestione connessa a procedimenti in essere che proseguirà, regolata dalle norme abrogate e dalle disposizioni di semplificazione introdotte dal presente decreto, così come previsto dall’articolo 23, comma 11.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili finanziari. Si osserva che andrebbe chiarito il coordinamento fra la modifica in esame e l’articolo 23, comma 7, del decreto legge in esame, con il quale è stato abrogato l’articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 662/1996.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 29-bis

Convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti

Normativa vigente: l’articolo 55-bis del DL 1/2012 (Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture, competitività) consente alle amministrazioni centrali competenti di avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle attinenti progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA[44].

La norma[45] estende l’ambito applicativo dell’articolo 55-bis del DL 1/2012, consentendo alle amministrazioni interessate ad interventi per la coesione territoriale e la crescita economica di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA, in qualità di centrale di committenza ai sensi del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)[46]. Il ricorso all’Agenzia deve avvenire sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.

La norma è espressamente finalizzata ad accelerare l’attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione[47]. È inoltre finalizzata a razionalizzare e rendere più efficienti le procedure di spesa relative a detti interventi.

 

Al riguardo andrebbero chiarite le possibili implicazioni finanziarie della norma  nel caso in cui le convenzioni da stipulare con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti abbiano carattere oneroso.

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 32

Strumenti di finanziamento per le imprese

Le modifiche[48], che sostituiscono i commi da 1 a 7, intervengono sui commi 8, 9 e 19 e sopprimono i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18, dispongono, tra l’altro, l’incremento da 18 a 36 mesi del periodo massimo di durata delle cambiali finanziarie.

Sul punto si segnala che il testo originario dell’articolo in esame ha introdotto l’incremento da 12 a 18 mesi della suddetta durata.

 

Al riguardo, in riferimento alle modifiche introdotte ed in particolare all’incremento da 18 a 36 mesi della durata massima delle cambiali finanziarie, si segnala che andrebbero valutati i riflessi finanziari negativi in termini di cassa dovuti al possibile slittamento della tassazione delle plusvalenze.

 

ARTICOLO 32-bis

Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

Le modifiche[49] inseriscono l’articolo 32-bis con il quale viene introdotta la facoltà di applicare il regime IVA per cassa in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi con volume d’affari fino a 2 milioni di euro. In particolare, si dispone:

-          per i soggetti che esercitano l’opzione, la liquidazione dell’IVA (relativa agli acquisti e alle vendite) è effettuata con riferimento alla data del pagamento del corrispettivo;

-          rimane ferma, per gli altri soggetti, la detrazione dell’IVA sulla fattura di acquisto indipendentemente dal momento del pagamento;

-          l’imposta è comunque esigibile dopo un anno, salvo il caso in cui il cessionario o il committente siano stati assoggettati a procedure concorsuali.

Contestualmente, si abroga l’art. 7 del decreto legge n. 185/2008 ai sensi del quale il regime IVA per cassa è consentito per i soggetti con volume d’affari fino a 200 mila euro.

Rispetto alla norma in esame, il citato articolo 7:

- da un lato, risulta meno oneroso in quanto si applica ad un più ristretto ambito soggettivo (volume d’affari fino a 200.000 euro in luogo di 2.000.000 di euro);

- dall’altro lato, risulta più oneroso in quanto non differisce, per i soggetti che effettuano l’opzione, al momento del pagamento la detrazione IVA sugli acquisti.

In riferimento alla richiamata disposizione, la relazione tecnica aveva quantificato i seguenti effetti finanziari (calcolati in riferimento ad un volume d’affari di 200.000 euro): minor entrate pari a 188 milioni nel primo anno di applicazione (2009) e 31 milioni annui a decorrere dal secondo periodo d’imposta (2010).

In merito al profilo finanziario, si provvede alla copertura degli oneri indicati in misura pari a 11,9 milioni nel 2012 e 0,5 milioni a decorrere dal 2013.

 

Al riguardo si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione rilevano in misura significativa  nei primi dodici mesi di applicazione tenuto conto che l’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dalla data di emissione della fattura; l’onere a regime è invece imputabile all’IVA relativa a fatture emesse nei confronti di cessionari o committenti soggetti a procedure concorsuale.

In merito al profilo quantitativo rilevato in base alla copertura finanziaria, tenuto conto degli oneri quantificati in relazione all’art. 7 del D.L. n. 185/2008, si osserva che la stima degli oneri indicata nella norma non sembrerebbe ispirata a criteri di prudenzialità. Infatti, pur considerando che l’art. 7 non dispone anche il differimento della detrazione dell’IVA sugli acquisti (previsto, invece, per i soli soggetti optanti dalla norma in esame), l’aumento da 200.000 a 2.000.000 del limite del volume d’affari per l’accesso al regime agevolato sembrerebbe determinare un rilevante ampliamento dell’ambito applicativo. Sul punto appare necessario l’avviso del Governo.

In base ai dati pubblicati dal Dipartimento delle finanze (Analisi statistiche – dichiarazioni periodo d’imposta 2010 – regime IVA normale – distribuzione per classi di volume di affari) risulta che la classe fino a 185 mila euro realizza, complessivamente, un volume d’affari pari a circa 175 milioni di euro, la classe compresa tra 185 mila e 1 milione realizza un ammontare di volume d’affari pari a circa 310 milioni e la classe tra 1 milione e 2,7 milioni realizza un volume d’affari di ammontare pari a circa 274 milioni.

Si osserva, inoltre, che il maggiore onere imputabile ai primi 12 mesi, tenuto conto che il provvedimento entrerà in vigore in corso d’anno, dovrebbe risultare ascritto, in quota parte, anche al 2013. Sul punto appare necessario un avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura si segnala che le stesse sono iscritte nel capitolo 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. In merito alla disponibilità delle risorse si rinvia alle osservazioni svolte con riferimento all’emendamento 11.45 (Nuova formulazione).

Si osserva, comunque, che l’articolo aggiuntivo configura oneri riferiti a minori entrate fiscali in termini di limite massimo, senza recare quindi una clausola di salvaguardia per far fronte a eventuali maggiori oneri derivanti dal nuovo regime fiscale.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 33

Revisione della legge fallimentare e deducibilità fiscale delle perdite su crediti

Revisione della legge fallimentare

Le modifiche intervengono su vari punti del testo originario del decreto legge con il quale si interviene in materia di legge fallimentare.

Tra le altre, si segnalano le modifiche al comma 1[50] con le quali vengono inclusi tra i crediti ammessi alla prededucibilità in sede di distribuzione dell’attivo liquidato anche i finanziamenti da parte dei soci.  

 

Al riguardo, appare necessario un chiarimento diretto a confermare che le modifiche introdotte non determinino effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

In particolare, per ciò che concerne l’inclusione dei finanziamenti da parte dei soci tra i crediti prededucibili, andrebbe confermato il mantenimento della prelazione dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche, ove presenti. 

 

 

Deducibilità fiscale delle perdite su crediti

Le modifiche intervengono inoltre sul comma 5[51], concernente la definizione di elementi certi e precisi necessari ai fini della deducibilità fiscale delle perdite su crediti ampliandone l’ambito di applicazione.

In merito alla copertura finanziaria, si interviene sull’articolo 69 (disposizioni finanziarie), rideterminando l’ammontare complessivo degli oneri del provvedimento ed includendo, tra le norme per le quali si provvede alla compensazione, anche il comma 5 dell’articolo in esame. La rettifica è operata su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Sulla base delle modifiche introdotte, l’ammontare dei maggiori oneri relativamente ai quali si provvede alla copertura finanziaria è pari a:

-          euro 6,6 milioni nel 2012;

-          euro 8,8 milioni nel 2013;

-          euro 8,6 milioni nel 2014;

-          euro 8,7 milioni annui a decorrere dal 2015.

Si segnala, peraltro, che il medesimo emendamento ha introdotto, nel “conseguentemente”, anche modifiche all’articolo 68 (Assicurazioni estere) al quale, il testo originario, attribuiva effetti positivi di gettito. Tali modifiche non determinano riduzioni del maggior gettito ascritto.

 

Al riguardo appare necessario un avviso del Governo diretto a confermare la stima degli effetti finanziari quantificati rispetto ai quali si provvede alla copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito all’idoneità della copertura degli oneri derivanti dal comma 5 dell’articolo in esame, attraverso l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche all’articolo 68 del decreto. 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 34

Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti

La norma[52], introdotta nel corso dell’esame in Commissione, prevede che, al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisca le modalità per la selezione e la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati.

 

Al riguardo, ferma restando l’assenza di oneri diretti derivanti dalla disposizione - avente natura regolatoria delle modalità di funzionamento del mercato energetico e delle relative regole di tariffazione - si segnala l’opportunità di un chiarimento sui profili finanziari della disposizione. Andrebbe chiarito in particolare in che modo sia assicurato che la maggiore remunerazione presumibilmente riconosciuta a fronte dei servizi di flessibilità consenta comunque una compensazione dei maggiori oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi l’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6 a garantire l’assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica anche a luce delle modifiche apportate dalla proposta emendativa al comma 6 prevedendo che le istanze  per importare biocarburanti in Italia siano redatte in lingua italiana o inglese.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 35

Ricerca ed estrazione di idrocarburi

Le modifiche[53] intervengono sul comma 1, cpv. articolo 6, comma 17, del D. Lgs. 152/2006 (Attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi in mare), in base al quale all’interno del perimetro delle aree marine e costiere protette sono vietate le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Tale testo viene integrato prevedendo:

         che il predetto divieto sia conforme agli atti e alle convenzioni non soltanto internazionali (come previsto dalla formulazione originaria), ma anche comunitari;

         che siano esclusi dal divieto, oltre ai procedimenti concessori già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 128/2010 e ai titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data (come previsto dal testo originario del DL), anche le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi ed autorizzate dagli uffici territoriali di vigilanza.

 

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le modifiche rivestono carattere ordinamentale e non comportano effetti sulla finanza pubblica.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 36

Infrastrutture energetiche del settore petrolifero

Le modifiche[54] intervengono sull’articolo 57 del DL 5/2012, che ha introdotto semplificazioni procedurali per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti le infrastrutture energetiche del settore petrolifero.

In particolare, viene riformulato l’articolo 57, comma 9, prevedendo che i sistemi di sicurezza operativa già in atto possano continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica non soltanto nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito (come previsto dal testo originario del decreto legge), ma anche nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati e nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che le modifiche in esame risultino compatibili con l’ordinamento comunitario in materia di protezione ambientale.

Si ricorda che, su analoga richiesta di chiarimenti formulata sul testo originario del decreto legge[55], la Nota della RGS ha confermato che le misure di semplificazione previste dall’articolo 36 risultano compatibili con la disciplina comunitaria in materia di protezione ambientale.

 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 36-bis

Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale

Normativa vigente: l’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale) stabilisce i principi e i criteri direttivi per l’individuazione dei siti di interesse nazionale. Il successivo comma 4 assegna al Ministero dell’ambiente la competenza della procedura di bonifica dei citati territori; il comma 5 prevede inoltre che, se il responsabile non provvede o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente.

L’articolo aggiuntivo[56], integrando l’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone l’inserimento, tra i principi e i criteri direttivi per l’individuazione dei siti di interesse nazionale,  dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie.

Dispone inoltre che sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutele del territorio e del mare è ridefinito il perimetro dei siti attualmente classificati di interesse nazionale sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 252, comma 2, del citato decreto legislativo, come integrati dalla norma in esame.

Inoltre su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministero dell’ambiente può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica e di eventuale verifica della porzione di siti che, all’esito della ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

 

Al riguardo appare necessario un chiarimento circa i possibili effetti finanziari recati dalla norma in esame che sembra ampliare le fattispecie dei territori potenzialmente rientranti nell’ambito dei siti di interesse nazionale, le cui opere di bonifica sono di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Andrebbe in particolare chiarito se il predetto Ministero sia in grado di espletare le eventuali attività di bonifica con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 37

Settore idroelettrico

Le modifiche apportate dalle Commissioni di merito ai commi da 4 a 8, tra l’altro:

·        intervengono sulla durata delle nuove concessioni di derivazione d’acqua per uso idroelettrico che viene portata dai venti anni previsti dal testo originario dell’articolo in esame ad una durata variabile dai 20 ai 30 anni. La durata effettiva è stabilita, sulla base di criteri che fanno riferimento  all’entità degli investimenti da realizzare, con il decreto ministeriale che disciplina i requisiti di gara;

·        prevedono che “gli altri beni oggetto di concessione”, ossia i beni diversi da quelli inerenti all’uso della risorsa idrica, non siano considerati ai fini dell’offerta economica;

·        definiscono una specifica disciplina per le gare relative alle concessioni già scadute o in scadenza prima del 31 dicembre 2017. In tali casi la gara è indetta entro due anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale (comma 4);

·        precisano che l’applicazione dell’art. 25, comma 1, del R.D. 1775/1933 è limitata ai casi di decadenza, rinuncia o termine dell’utenza idroelettrica (comma 5).

Il citato art. 25, comma 1, prevede che, nelle ipotesi sopra indicate, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Ai sensi dei successivi commi del medesimo art. 25, non richiamati dalle norme in esame, lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione (impianti che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione), corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso;

·        precisano che i criteri di determinazione del corrispettivo già previsti dal testo originario (valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell’ordinario degrado) riguardano “ il trasferimento del ramo d’azienda”. Con riferimento ai beni pubblici di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico), le modifiche introdotte dispongono specifici criteri per la determinazione dell’importo dovuto al concessionario (importo determinato sulla base del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale. Anch’essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione delle medesime opere, diminuito nella misura dell’ordinario degrado). Il testo originario dell’articolo in esame, con riguardo ai predetti beni, disponeva esclusivamente che il corrispettivo da corrispondere al concessionario uscente dovesse tener conto anche degli investimenti effettuati sui beni medesimi, ove non ammortizzati alla data di scadenza della concessione (comma 6);

·        integrano le disposizioni del comma 7, prevedendo che con il medesimo decreto ministeriale, che stabilisce i valori massimi dei canoni di concessioni, siano fissate le modalità tramite le quali le regioni possono destinare una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell’energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

·         in merito all’estensione della durata delle concessioni, pur rilevando che la modifica non appare suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica,  andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la possibilità che essa comporti un parziale ridimensionamento dei vantaggi economici (collegati al valore attribuito alla concessione e alla rideterminazione dei relativi canoni) per le amministrazioni interessate connessi ad un più ravvicinato rinnovo delle concessioni.

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al testo originario del D.L. in esame, in merito alla riduzione a 20 anni della predetta durata, stabilita dal testo originario, rilevava, tra l’altro, che poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e `sottoprezzare') il valore economico della concessione stessa;

·         riguardo alle modifiche apportate al comma 5 in materia di corrispettivo dovuto al concessionario uscente, non appare chiaro se debba considerarsi in ogni caso confermato il carattere pubblico dei beni di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico). Andrebbe inoltre chiarito come incida la nuova formulazione delle disposizioni sul prezzo dovuto al concessionario in relazione ad interventi effettuati sui medesimi beni e su quale soggetto gravi il relativo onere. Infatti mentre il citato art. 25 esclude la corresponsione di un prezzo da parte dei soggetti pubblici in relazione ai predetti beni, dalle norme in esame ciò non si evince con chiarezza. Tali chiarimenti appaiono quindi necessari al fine di escludere eventuali profili di onerosità;

·         in merito alla destinazione da parte delle regioni di una quota dei canoni alla riduzione dei costi dell’energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della provincia interessata dalle opere afferenti la concessione, si rileva che la disposizione sembrerebbe suscettibile di determinare una riduzione di entrate per le regioni interessate e, quindi, per il comparto della pubblica amministrazione e di riflettersi inoltre negativamente sugli equilibri di bilancio dei medesimi enti, per i quali i vincoli del patto interno di stabilità operano sul lato della spesa. In ordine a tali rilievi appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 38

Infrastrutture energetiche

Le modifiche, introdotte dalle Commissioni di merito, intervengono sulla disciplina del procedimento per l’autorizzazione delle infrastrutture lineari energetiche e del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione nel presupposto che le amministrazioni interessate riescano a svolgere con le risorse già disponibili a legislazione vigente gli adempimenti indicati entro i termini prescritti dalla nuova disciplina.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 38-bis

Situazioni di emergenza nel settore dell’energia elettrica

Le norme[57], introdotte dalle Commissioni di merito, dispongono che:

·        il Ministro dello sviluppo economico individui entro il 31 luglio di ogni anno con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità  nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi 30 giorni, gli specifici impianti di potenza superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. In sede di prima applicazione tale individuazione è effettuata entro il 30 settembre 2012 (comma 1);

·        i gestori degli impianti così individuati garantiscono la disponibilità degli impianti dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e durante tale periodo possono essere chiamati in esercizio per il periodo necessario al superamento delle situazioni di emergenza (comma 2);

·        ai predetti impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa in deroga alle specifiche prescrizioni sulle emissioni e la qualità dei combustibili stabiliti nelle relative autorizzazioni di esercizio e nelle autorizzazioni ambientali integrate (comam 3);

·         i gestori dei predetti impianti sono altresì esentati dall’attuazione di autocontrolli e prove periodiche sui sistemi di misurazione delle emissioni come previsti dal codice ambientale (D.Lgs. 152/2006). Agli stessi soggetti non si applica il disposto dall’art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. n. 239/2003, che dispone che gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA siano mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e che gli stessi possano essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio (comma 4);

·        l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame emani un provvedimento per stabilire le modalità di dispacciamento degli impianti e per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico (comma 5).

 

Al riguardo, andrebbe acquisita preliminarmente conferma della compatibilità delle esenzioni e delle deroghe in materia ambientale previste dall’articolo in esame con la normativa comunitaria, al fine di evitare l’applicazione di eventuali sanzioni.

In merito alle previsioni del comma 5, andrebbe altresì confermato che il riconoscimento dei costi sostenuti dagli impianti in questione in analogia con quanto previsto costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non detrmini alcun onere per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 38-bis

Inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche

Normativa vigente: l’art. 57, comma 1, del DL n. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), inserisce alcune infrastrutture energetiche inerenti il settore petrolifero tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, prevedendo semplificazioni procedurali per il rilascio delle autorizzazioni e un aumento della durata delle nuove concessioni.

 

L’articolo aggiuntivo, introducendo modifiche all’art. 57, comma 1, del DL n. 5/2012, prevede l’inserimento degli impianti per l’estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell’art. 1, comma 7, lett. i), della legge n. 239/2004.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 41-bis

Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l’Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale

Normativa vigente: l’articolo 64 del decreto legislativo n. 71 del 2011 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari) stabilisce che i diritti consolari sugli atti elencati nella tabella allegata al decreto stesso siano riscossi secondo gli importi tariffari in essa specificati. Si tratta in particolare dei diritti consolari, fissati in cifra fissa o in misura percentuale, sugli atti dello stato civile, atti notarili, passaporti, documenti di identità e visti, atti in materia di controversie, e così via.

L’articolo 153 del DPR n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico. Inoltre, per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente previsto a legislazione vigente, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. L’articolo 1, comma 1317, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha incrementato di 65 unità il contingente stabilito dall’articolo 152 del DPR n. 18/1967 (fissato in 2.277 unità) al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema d'informazione visti», nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 35/2005[58]. Quest’ultima disposizione ha previsto l’istituzione presso il Ministerodell'economia e delle finanze di un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti[59].

La norma dispone l’incremento del 10 per cento della tariffa dei diritti consolari prevista dall’articolo 64 del decreto legislativo n. 71/2011 al fine di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l’Italia e velocizzare i tempi di rilascio dei visti ed incentivare le la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale. A tal fine le maggiori entrate sono destinate alle seguenti misure in favore degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri (comma 1):

a)      interventi strutturali ed informatici;

b)     potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei di cui all’articolo 153 del DPR N. 18/1967.

Le maggiori entrate sono versate, con esclusione dei diritti introitati per il rilascio dei passaporti elettronici[60] all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità di cui al comma 1 (comma 2).

La norma prevede inoltre che per straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari della Repubblica Popolare Cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all’articolo 152 del è incrementato di 40 unità (comma 4).

All’onere di cui al comma 4 derivante dall’incremento del contingente di personale pari ad euro 1.012.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 5)

 

Al riguardo si segnala preliminarmente che la norma è diretta ad incrementare le dotazioni degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, sia con riferimento al potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei al fine di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l’Italia e velocizzare i tempi di rilascio dei visti, sia in relazione all’aumento di 40 unità del contingente complessivo per far fronte alle straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari siti nella Repubblica Popolare Cinese.

In primo luogo, quanto al potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei, si rileva che la vigente normativa, al di là delle ipotesi di sostituzione di impiegati a contratto, consente la stipulazione di contratti di durata non superiore a sei mesi, per fronteggiare particolari esigenze di servizio, nei limiti del contingente previsto a legislazione vigente. Pertanto, il potenziamento di tali tipologie contrattuali dovrebbe essere attivato nell’ambito del predetto contingente e, come previsto dalla norma in esame, nei limiti delle risorse derivanti dall’incremento della tariffa dei diritti consolari pari al 10 per cento ivi  disposto. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

In secondo luogo, relativamente all’incremento del contingente complessivo di 40 unità destinate alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari siti nella Repubblica Popolare Cinese, andrebbero acquisiti elementi e dati al fine di verificare la correttezza della quantificazione dell’onere, che la norma determina per l’anno 2012 in 1.012.000 euro. Al riguardo, considerando che la norma in esame entrerà in vigore a metà dell’anno in corso, detto onere sembra verosimilmente riferibile al costo di detto personale per i mesi compresi tra l’entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2012. Se tale interpretazione fosse confermata, l’onere su base annua per gli anni a decorrere dal 2013 dovrebbe essere rimodulato determinando una maggiore spesa quantificabile in oltre 2 milioni di euro annui. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare l’adozione di impegni internazionali già assunti, considerando che quota parte dello stanziamento è destinato alla copertura finanziaria di accordi internazionali.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 42

Emissioni nel settore delle vernici

Le modifiche[61] intervengono sulla disciplina in materia di limitazione delle emissioni nel settore delle vernici e dei solventi. In particolare, viene esclusa - per determinati prodotti destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione in Paesi extra UE - l’applicazione dei valori limite di composti organici volatili previsti dalla medesima disciplina. Attualmente tale esclusione è consentita solo in via transitoria (ossia nei quattro anni fra il 2010 e il 2014).

 Si rammenta che il decreto legislativo 161/2006 attua la direttiva 2004/42/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

 

Al riguardo, appare necessaria una conferma in merito alla compatibilità della disposizione con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l’eventuale applicazione di sanzioni.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 43

Disposizioni in materia di made in Italy

Le modifiche approvate all’articolo 43 prevedono, tra l’altro:

­       in materia di oli di oliva, l’avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004, dell’imprese produttrici di oli di oliva extravergini etichettati come italiani ma il cui contenuto di metili ed etili esteri superi il valore di 30 mg/Kg; l’obbligo di effettuare la verifica delle proprietà organolettiche dell’olio di oliva da parte di un comitato di assaggiatori nei procedimenti giurisdizionali[62];

­       l’inclusione tra i compiti esercitati dalle Camere di commercio della tutela del made in Italy[63].

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali costi che le pubbliche amministrazioni in esame potrebbero sostenere per i piani straordinari di sorveglianza delle aziende di olio di oliva e per la tutela del made in Italy, non previsti dalla normativa vigente ma comunque riconducibili alle attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte.

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 44

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Le modifiche[64], introducendo il comma 4-bis, sono dirette a promuovere un accordo tra MEF e ABI con la finalità di favorire la concessione del credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una S.r.l. a capitale ridotto.

 

Al riguardo appaiono necessari dei chiarimenti in merito al contenuto dell’Accordo al fine di valutare gli eventuali riflessi finanziari a carico della finanza pubblica recati dalla introduzione delle agevolazioni sui crediti in commento.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 46-bis

Modifiche alla legge di riforma del mercato del lavoro

L’articolo aggiuntivo, introducendo modifiche alle legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), prevede, in particolare:

­       il differimento di un anno dell’avvio del regime transitorio di graduale superamento della disciplina della mobilità[65] (comma 1, lettere e ed f);

­       una diversa modulazione del previsto aumento graduale annuo dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata presso l’INPS[66]. In particolare, per gli iscritti esclusivamente a tale Gestione, l’aumento di un punto percentuale è differito al 2014 e rimane invariata la quota già prevista per il 2015 (anno in cui si determinerà, pertanto, un aumento di due punti percentuali)[67]. Invece, per gli iscritti anche ad altre Gestioni pensionistiche, si prevede, rispetto a quanto già previsto, l’aumento di un ulteriore punto percentuale nel periodo 2013-2015 e di ulteriori 2 punti percentuali nel 2016[68], anno nel quale inizia la fase a regime[69] (comma 1, lettera g).

Con riferimento alle altre modifiche introdotte alla citata legge n. 92/2012, la norma prevede:

­         in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, l’applicazione dei termini ridotti per la riassunzione a termine del medesimo lavoratore solo alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi[70] (comma 1, lettera a);

­         in materia di somministrazione di lavoro[71], l’estensione della possibilità di concludere il contratto di somministrazione a tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato[72] (comma 1, lettera b);

­         in materia di lavoratori con partita IVA[73], modifiche ai parametri per qualificare la prestazione lavorativa resa da tali soggetti come inquadrata nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (comma 1, lettera c);

­         l’estensione, limitatamente al 2013, della possibilità di rendere prestazioni di lavoro accessorio[74] in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo nell’anno solare, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. In tale caso, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a tali prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (comma 1, lettera d);

­         la possibilità di concedere, in via transitoria, la cassa integrazione straordinaria in caso di procedure concorsuali, la cui abrogazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016, quando sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con DM  (comma 1, lettera h).

­         l’obbligo di deposito presso il Ministero del lavoro dei contratti e degli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dall’attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, lettera i);

­         in materia di attuazione del diritto al lavoro dei disabili[75], l’esclusione dei lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi dal computo dei dipendenti da considerare ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (comma 1, lettera l);

­         in materia di trasferimento di azienda nel caso sia stato raggiunto un accordo per il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione[76], l’estensione dell’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori, alle aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e alle aziende per quali vi sia stata omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (comma 2).

La norma, infine, prevede che alle minori entrate derivanti dalle modifiche all’aumento progressivo dell’aliquota contributiva per gli iscritti esclusivamente alla Gestione INPS per i lavoratori parasubordinati (comma 1, lettera g, primo periodo), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2013 e a 12 milioni di euro per il 2014, mediante le maggiori entrate[77] derivanti dalle disposizioni recate dal medesimo comma 1, lettera g, e, quanto a 46 milioni di euro per il 2013 e 38 milioni di euro per il 2014, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201/2011 (comma 3).

 

Al riguardo, si rileva che l’articolo aggiuntivo reca effetti di segno opposto. In particolare, il comma 1, lettera g), reca, da un lato, minori entrate contributive[78] per gli anni 2013 e 2014 e, dall’altro, maggiori entrate contributive[79], per il periodo 2013-2017. Sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 201/2011, si può affermare che, per gli anni 2013-2014, gli effetti di minor gettito sono compensati, considerando anche le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, che presenta le necessarie disponibilità per gli anni 2013 e 2014[80].

Il differimento dell’inizio del periodo di graduale superamento della disciplina della mobilità (comma 1, lettere e ed f) reca maggiori oneri nel periodo 2016-2017[81], per la cui quantificazione non si hanno elementi utili. Appare, pertanto, opportuno acquisire dal Governo la quantificazione di tali oneri al fine di verificare la compensatività delle maggiori entrate contributive recate, per il medesimo periodo, dal comma 1, lettera g).

Sulle restanti disposizioni, non si hanno rilievi da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, si osserva che, a seguito degli utilizzi disposti dalla legge n. 92 del 2012[82], recante “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, le risorse residue del Fondo ammontano a 96 milioni di euro per il 2013, 70 milioni di euro per il 2014 e 10 milioni di euro per il 2015.

L’articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2012, di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 240 milioni di euro per l’anno 2015.

I dati sulla disponibilità del Fondo sono indicati nella relazione tecnica aggiornata riferita all’A.C. 5256 (Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

Ciò considerato, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse in esame.

 

 

INTRODUZIONE ARTICOLO 51-bis

Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo

L’articolo 51-bis[83]  prevede:

-          che le imprese che operanti nei settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti siano qualificate come micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria e, pertanto, possano accedere alle agevolazioni nazionali e comunitarie vigenti (commi 1 e 2);

-          l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche in quanto visibile solo dai titolari del biglietto d’ingresso (comma 3).

 

Al riguardo per i profili di quantificazione.

In particolare, si rileva che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 sono dirette ad ampliare l’ambito dei beneficiari delle agevolazioni già vigenti in favore delle PMI. Tenuto conto che gli effetti scontati nei saldi a legislazione vigente non considerano tale ampliamento, appare necessario acquisire dal Governo una valutazione degli oneri.

Inoltre, si segnala che l’introduzione della esenzione dall’imposta di pubblicità (comma 3) determinare appare suscettibile di determinare effetti di minor gettito, sul punto è opportuno l’avviso del Governo.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 52

Tracciabilità dei rifiuti

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito:

·        intervengono sulla definizione di “deposito temporaneo” prevista dal codice ambientale (D.LGS. 152/2006) considerando tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, presso “consorzi agrari” ;

·        intervengono sulle norme in materia di trasporto dei rifiuti di cui al medesimo D.Lgs. 152,  non considerando tale la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica di consorzi agrari ;

·        definiscono le specifiche in base alle quali il digestato ottenuto dalla digestione anaerobica può essere considerato “sottoprodotto” ai sensi della disciplina in materia di rifiuti.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della conformità delle disposizioni alla normativa comunitaria.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 53

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

La norma[84] prevede che, nel definire le compensazioni economiche per gli obblighi di servizio pubblico, si tenga conto, nel trasporto pubblico regionale e locale, l’ammortamento degli investimenti effettuati nel trasporto su gomma, i quali dovranno altresì essere osservati dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d’asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito. Resta fermo che le compensazioni economiche dovranno essere valutate tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se la necessità di tenere conto degli ammortamenti degli investimenti effettuati nel trasporto su gomma, sia in sede di determinazione delle compensazioni economiche per gli oneri di servizio pubblico, sia in sede di determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta nel bando di gara, possa determinare un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni locali affidanti, tale da rivelarsi incompatibile con i limiti delle disponibilità di bilancio destinate allo scopo.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 57

Disposizioni per il ricollocamento professionale dei lavoratori

Le modifiche approvate introducono ulteriori settori nell’ambito della green economy per i quali è possibile accedere ai finanziamenti a tasso agevolato (modifiche al comma 1) ed includono le reti di imprese[85] tra i soggetti a cui si applica la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse e per i quali la durata dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centoventi mesi (modifiche al comma 6).

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che gli interventi previsti dall’articolo 57 sono erogati fino a concorrenza delle disponibilità del Fondo Kyoto.

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 59

Norme in materia di agricoltura, acquacoltura e di Capitanerie di porto

Agricoltura e acquacoltura

Le modifiche[86] sopprimono i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 59 nel testo originario. Tali disposizioni stabiliscono che a decorrere dal 2013 le regioni debbano trasmettere annualmente al Ministero delle politiche agricole una relazione sul rapporto tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole regioni.

Viene inoltre integrato il comma 11, estendendo il regime autorizzatorio in esso previsto (per l’installazione di nuovi impianti di acquacoltura in mare) anche al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.

 

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare oltre che le norme in esame assumono carattere ordinamentale, senza comportare effetti sulla finanza pubblica.

 

Dotazioni finanziarie del Corpo delle capitanerie di porto

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del 2011[87] dispone, al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, la sostituzione della tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533[88] (recante gli importi dei tributi speciali previsti per i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di navigazione da diporto e per le  finalità commerciali e di pesca). Prevede inoltre che le maggiori entrate derivanti dall’aggiornamento delle tariffe sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Le modifiche[89], integrando il comma 14 all’articolo 59, recano una norma di interpretazione autentica dell’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 31-bis, della legge n. 107 del 2011 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia). Prevede in particolare che detta norma si interpreti nel senso che le maggiori entrate, da destinare alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge n. 533 del 1954 e i medesimi importi indicati nella tabella D reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis del decreto-legge n. 107/2011.

 

Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari negativi, andrebbe chiarito se in assenza della norma in esame le maggiori entrate come definite nel testo sarebbero acquisite all’erario. Poiché la norma di interpretazione autentica ha carattere retroattivo, potrebbe rendersi necessario il riconoscimento, alle Capitanerie di porto, di somme non corrisposte sulla base della disciplina vigente, incluse possibili somme arretrate. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

 

Tracciabilità degli oli extravergini di oliva

Le modifiche aggiungono il comma 19-bis all’articolo 59 e dispongono un’autorizzazione di spesa di 500.000 euro per la realizzazione di un progetto sperimentale, a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva mediante l’apposizione sulle bottiglie e sui contenitori di un apposito contrassegno stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La copertura viene disposta a valere sulle risorse di cui all’art. 8-quater del DL n. 201/2011[90] che riassegna la somma di 14,8 milioni di euro, per l’anno 2012, ad apposito capitolo di pesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui all’art. 4 della legge n. 499/1999[91].

Le suddette finalità riguardano in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.

 

Al riguardo, si osserva che non sono evidenti i dati e i parametri sottostanti la stima dell’onere, che il testo quantifica in 500.000 euro, senza peraltro indicare l’anno finanziario sul quale imputare tale onere. Andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di definire l’onere sulla base di parametri oggettivi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento agli emendamenti 59.62 e 59.81 (olio d’oliva) si osserva quanto segue.

Le risorse di cui all’articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011 delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte nel capitolo di conto capitale n. 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A fronte dell’iniziale dotazione di 14,8 milioni di euro, dal disegno di legge di assestamento si evince che sul suddetto capitolo sono ora iscritte risorse pari a 9,8 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva tuttavia che gli oneri ai quali si intende provvedere attengono alla realizzazione di un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli olii extravergine di oliva e potrebbero avere natura di parte corrente. La proposta emendativa, utilizzando a copertura risorse di conto capitale, potrebbe, quindi, essere suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente normativa contabile. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 59-bis

Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi

L’articolo aggiuntivo[92] prevede l’istituzione presso ogni capitaneria di porto del registro elettronico informatico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni del vigente Registro dei pescatori, di cui all’articolo 32 del DPR n. 1639/1968. La norma rinvia ad un successivo DM la definizione delle modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.

 

Al riguardo, si rileva che il passaggio alla modalità informatica in esame potrebbe determinare oneri a carico delle Capitanerie di porto, in termini finanziari, umani e di strutture, non previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle Capitanerie di porto più piccole. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle effettive modalità operative con le quali intende operare per l’applicazione della norma in esame.

 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 59-bis

Disposizioni per il contrasto delle contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari

L’articolo aggiuntivo[93] prevede che il Ministro per le politiche agricole definisce le modalità per l’integrazione dell’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati e prevedendo, ove possibile, l’utilizzo di dispositivi di controllo e di rilevamento a distanza.

 

Al riguardo, in considerazione del fatto che il Poligrafico dello Stato è partecipato dal Ministero dell’economia, quale azionista unico, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai possibili oneri recati dalla disposizione in esame, con particolare riferimento alla fase di avvio del sistema. Appaiono, altresì, necessari chiarimenti anche in relazione alla fase di gestione del  sistema, con riferimento, in particolare, ai soggetti che saranno chiamati a tenere ed aggiornare i dati relativi ai prodotti etichettati e controllati.

 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 59-bis

Disposizioni in materia di pesca professionale

L’articolo aggiuntivo[94], che modifica l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012[95], riconduce le attività di “pesca turismo” e di “ittiturismo”(a legislazione vigente, considerate connesse all’attività di pesca professionale) tra le attività rientranti tra le attività di pesca professionale, se effettuate dall’imprenditore ittico.

 

Al riguardo, si osserva che la norma reca una riduzione del gettito tributario in quanto l'estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori determina l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura.

A tale proposito, si segnala che la relazione tecnica allo schema di decreto legislativo n. 4/2012 precisava il carattere meramente ricognitivo della norma modificata dalla disposizione in esame[96] e che, in sede di esame del medesimo decreto legislativo presso la Commissione Bilancio, il rappresentante del Governo aveva precisato che la norma non recava effetti finanziari proprio perché non aumentava le fattispecie riconducibili alle attività di pesca professionale[97].

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 64

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

Le modifiche introducono due nuovi commi mediante i quali:

·        viene destinata al Fondo di cui all’art. 90, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002[98] la somma di 5 milioni di euro a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 (comma 3-bis);

·        viene modificata la disciplina relativa al Fondo di cui alla legge n. 289/2002 nonché le specifiche finalità del medesimo (comma 3-ter).

 

Al riguardo, con riferimento al comma 3-bis, si ritiene necessaria una conferma del Governo circa la congruità delle risorse rimanenti sul Fondo di cui al comma 1, a seguito della destinazione di 5 milioni di euro a finalità diverse, a garantire la possibilità di effettuare gli interventi sottesi alla sua istituzione.

Inoltre, appare opportuno in chiarimento in merito all’effettiva portata della disposizione di cui al comma 3-ter, per verificare se e in quale misura essa possa recare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, per la parte che risulta eventualmente ulteriore rispetto a quella già prevista dalla normativa vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, al fine di evitare una dequalificazione della spesa non consentita dalla normativa vigente, appare opportuno che il Governo confermi che il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti al quale è destinata quota parte del Fondo di cui all’articolo 64 presenti natura di conto capitale al pari delle risorse di cui al comma 3 del suddetto articolo 64, utilizzate con finalità di copertura.

 

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 67

CONI, comune di Certaldo, aerotaxi

Finanziamenti a favore del Coni e del comune di Certaldo

Le modifiche prevedono:

·        la destinazione al CONI, per l’anno 2012, di una quota pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione del territorio[99], iscritta nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 5-bis);

si ricorda che il fondo di cui trattasi ha una dotazione stabilita in 60 milioni di euro per l’anno 2009, 30 milioni di euro per l’anno 2010 e 30 milioni di euro per l’anno 2011. A valere sulle predette risorse sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

·        un’autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000 per l’anno 2013, in favore del Comune di Certaldo per la celebrazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita (comma 5-ter).

La copertura viene disposta mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”

 

Al riguardo, con riferimento alla disposizione di cui al comma 5-bis, si segnala l’opportunità di un chiarimento sui profili finanziari della disposizione. Andrebbe chiarito in particolare se l’utilizzo di risorse in conto residui possa determinare effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, qualora le relative economie fossero già scontate nelle previsioni.

Si segnala inoltre che, trattandosi comunque di risorse in conto capitale, andrebbe confermata la loro destinazione a finalità di spesa che non sia di parte corrente, al fine di escluderne una possibile dequalificazione.

 

Imposta erariale aerotaxi

Le modifiche, introducendo il comma 5-quater, all’articolo 67 intervengono sull’articolo 16 del decreto legge n. 201/2011 e dispongono:

-          la riduzione da 100 a 10 euro dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi dovuta per tratte non superiori a 100 chilometri. Viene precisato che l’imposta si applica anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero;

-          l’incremento da 7,55 a 7,60 euro/kg dell'imposta  erariale  sugli  aeromobili  privati dovuta con riferimento all’ultima classe (aeroplani con peso massimo al decollo superiore a 10.000 kg).

 

Al riguardo appare necessario un avviso del Governo diretto a confermare la compensatività, sul piano finanziario, delle misure introdotte.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 5-bis, si segnala che le risorse iscritte nel Fondo di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 1112 del 2008, hanno natura di conto capitale. Appare, pertanto, opportuno che il Governo confermi che le stesse siano utilizzate dal CONI per interventi aventi la medesima natura, al fine di evitare una dequalificazione delle spesa, vietata dalla vigente normativa contabile.

Con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto dal comma 5-ter, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

In merito alla formulazione della clausola di copertura, si rileva l’opportunità di integrarla al fine di fare riferimento alle proiezioni per l’anno 2013 dei fondi speciali in esame.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-bis

Sicurezza del turismo montano

L’articolo aggiuntivo prevede l’istituzione del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo di montagna con una dotazione, per l’anno 2013, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004 relativa la Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. A decorrere dall’anno 2014 si provvede mediante l’apposita tabella allegata alla legge di stabilità che fissa gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale[100].

Il Fondo finanzia progetti in favore dei comuni montani e di enti che, tra l’altro, promuovano lo sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna, potenzino il soccorso alpino o tutelino e valorizzino la rete dei sentieri ed i rifugi di montagna. I progetti da finanziare sono individuati con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

 

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare sotto il profilo della quantificazione dell’onere dal momento che lo stesso è configurato quale limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Sul piano formale, appare opportuno integrare il riferimento al rifinanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica previsto dall’articolo 69, con il riferimento al comma 1 del medesimo articolo.

Si rileva, inoltre, l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in merito all’idoneità del rinvio a decorrere dal 2012, per eventuali futuri finanziamenti, alla tabella E di cui alla legge n. 196 del 2009.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-bis

Chiusura dello stato di emergenza in Abruzzo                                          

Le norme[101] dispongono che lo stato di emergenza, decretato a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, cessi anticipatamente[102] il 31 agosto 2012 (comma 1).

Per il passaggio di consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria continuano ad operare, sino alla data del 15 settembre 2012, il Commissario delegato per la ricostruzione, la struttura di missione per le attività espropriative, nonché gli uffici, le strutture, le commissioni e ogni organismo posto a supporto del Commissario (comma 2).

Il personale con contratti di lavoro a tempo determinato - o comunque flessibile - in servizio presso comuni, province e regione Abruzzo continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Il personale non apicale in servizio presso l’Ufficio coordinamento ricostruzione e presso il Commissario delegato è provvisoriamente assegnato, dal 16 settembre 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2012, agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati con l’OPCM 4013/2012 (comma 3).

Entro il 30 settembre 2012, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministero dell’economia disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e l’invio dei relativi dati al Ministero dell’economia (comma 5).

 

La relazione tecnica riferita all’articolo aggiuntivo 67.018 afferma, con riferimento alle norme in esame, che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, per le misure previste dal comma 3 - volte a prevedere il mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 2012 del personale con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile in servizio presso comuni, province e regione Abruzzo, assunto con le diverse ordinanze del Presidente del Consiglio adottate durante la fase emergenziale, nonché del personale non apicale in servizio presso l’Ufficio coordinamento ricostruzione – si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall’OPCM 4013 del 23 marzo 2012.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le norme dispongono la cessazione anticipata, rispetto a quanto disposto dal DPCM 5 novembre 2011, dal 31 dicembre al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza in relazione agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nell’aprile 2009.

In relazione al personale con contratti di lavoro flessibile, in servizio presso comuni, province e regione Abruzzo, la cui operatività - con le risorse e nei limiti già autorizzati con l’OPCM 4013/2012 - è prorogata fino al 31 dicembre 2012, si rileva che gli articoli di cui al titolo IV della suddetta ordinanza (articoli da 9 a 12) prevedono la proroga per il personale a tempo determinato della provincia dell’Aquila e dei comuni interessati fino al 31 dicembre 2012. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Appare comunque utile acquisiti chiarimenti circa l’eventuale personale a tempo determinato in organico presso la regione Abruzzo, atteso che le norme in esame e la relazione tecnica riferita alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in questione specificano che le proroghe avvengono nell’ambito dell’OPCM 4013/2012, nel cui ambito non sembra essere ricompreso personale a tempo determinato presso la regione Abruzzo.

Andrebbe infine acquisita conferma circa l’assenza di maggiori oneri a seguito dell’assegnazione provvisoria agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione, dal 16 settembre al 31 dicembre 2012, del personale non apicale in servizio presso l’Ufficio coordinamento ricostruzione e presso il Commissario delegato.

Con riferimento alle residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione, versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, si rileva che, sotto il profilo finanziario, l’esclusione dal patto potrebbe avere riflessi sui saldi qualora la tempistica di spesa da parte delle amministrazioni locali risultasse difforme rispetto al profilo temporale della spesa prevista negli andamenti tendenziali, con riferimento alla contabilità speciale di provenienza. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-ter

Gestione ordinaria della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009

L’articolo aggiuntivo[103], al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo[104], a decorrere dal 16 settembre 2012, prevede:

·        l’istituzione di 2 Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere (comma 2).

Il comma 2 individua, in particolare, le funzioni ed i compiti istituzionali di siffatti uffici. Tali Uffici assicurano la promozione e l’assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell’Economia e delle finanze[105], assicurano sui propri siti istituzionali un’informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. Gli uffici curano, altresì, l’istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l’utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

·        che mediante intese da concludersi[106] tra i vari livelli istituzionali centrali, regionali e territoriali interessati[107], vengano disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali dei due Uffici speciali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei relativi titolari, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane dei medesimi (nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, al massimo 25 a tempo determinato, per ciascun Ufficio). A ciascuno dei titolari degli Uffici Speciali, con rapporto a tempo pieno ed esclusivo, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione (comma 3);

·        autorizza il Comune di l’Aquila ed i comuni del cratere ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2013 (in deroga a quanto previsto dall’articolo 76, commi 4 e 7, del DL n.112/2008) complessive 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al Comune di l’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle Aree del cratere. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021, il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti (comma 5).

Si evidenzia che l’art. 76, comma 4, del DL n. 112/2008, prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. L’art. 76, comma 7 del DL n. 112/2008 prevede, inoltre, che gli enti con spesa del personale superiore al 50 per cento della spesa corrente non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento. Ai fini del computo della summenzionata percentuale del 50% si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio di funzioni fondamentali[108], in tal caso le summenzionate disposizioni trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.

·        autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 2013 (in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007)  fino a 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità ai summenzionati Uffici speciali, fino a 40 unità alle Province interessate, fino a 10 unità alla Regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale torna al predetto Ministero. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 2 del DL  n.95/2012 (comma 6).

L’art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) prevede che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente

L’articolo 2 del DL n.95/2012, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), attualmente in corso di conversione al Senato, reca disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, scontando effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

·        che le procedure concorsuali di cui al comma 5 e 6 vengano bandite e gestite dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle PP.AA.[109], su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice sarà designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 7).

·        che, nell’ambito delle intese di cui al comma 3, vengano definite, tra l’altro, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui al comma 5 e 6,  Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti sul territorio della Regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione, possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall’assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8);

·        che nell’ottica del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si potrà prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell’imposta di bollo pari ad euro 14,62 (comma 9).

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente dall’emendamento emendamento 0.67.018.87 - come modificato dal sub-emendamento 0.67.018.86 - è corredata di relazione tecnica (riferita al testo originario dell’emendamento) positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

La RT evidenzia, che gli oneri complessivi connessi alle disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7, sono pari ad euro 14.164.000 [euro 2.320.000 (riferiti al comma 3) + euro 11.344.000 ( riferiti ai commi 5, 6, e 7) + euro 500.000 relativi a spese di funzionamento] per ciascuno degli anni 2013-2015.  A decorrere dal 2016, l’onere, stavolta riferito ai soli commi 5, 6 e 7 – essendo il personale di cui al comma 3 assunto per soli 3 anni – è quantificato dalla RT in euro 11.844.000.

 

In particolare, la RT, con riguardo alle disposizioni recate dal comma 3 (in cui  si prevede che una parte del personale degli Uffici speciali sia composto da personale assunto a tempo determinato, fino ad un massimo di 25 unità per Ufficio, e ai quali si devono aggiungere i due responsabili degli Uffici) comportano oneri finanziari che, come specificato nella tabella che segue, sono pari ad euro 2.320.000, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, prendendo a riferimento le retribuzioni vigenti per il personale del comparto Ministeri.

 

Il prospetto che segue riassume, nel suo complesso, gli aspetti finanziari delle disposizioni relative al personale a tempo determinato, nonché l’onere relativo alla retribuzione dei responsabili dei due Uffici.

 

(euro)

Ente di appartenenza

Ipotesi numerica

Onere individuale

Onere complessivo su base annua

Onere complessivo nel triennio

Uffici speciali

(art. 67-ter, comma 3)

10 Area II F3

34.000

1.920.000

5.760.000

15 Area III F1

37.000

25 Area III F3

41.000

1 Responsabile Ufficio L’Aquila

200.000

400.000

1.200.000

1 Responsabile Ufficio cratere

200.000

Totale

 

 

2.320.000

6.960.000

 

La RT afferma, inoltre, che i commi 5 e 6 e 7 comportano oneri finanziari pari ad euro 11.344.000 a partire dal 2013, come di seguito specificato:

 

 

Assunzioni a tempo indeterminato – Ministero infrastrutture e trasporti (comma 6)

 

(euro)

Ente di appartenenza

Ipotesi numerica

Onere individuale

Onere complessivo su base annua

Onere dal 2013

Uffici speciali

(art. 67-ter, comma 3)

50

10

Area II F3

34.000

1.920.000

1.920.000

15

Area III F1

37.000

25

Area III F3

41.000

REGIONE ABRUZZO

10

3

Area II F3

34.000

361.000

361.000

7

Area III F1

37.000

PROVINCE

72

2

Area II F3

34.000

1.474.000

1.474.000

38

Area III F1

37.000

Totale

100

 

 

3.755.000

3.755.000

 

Assunzioni a tempo indeterminato - comuni (comma 5)

 

(euro)

Ente di appartenenza

Ipotesi numerica

Onere individuale

Onere complessivo su base annua

Onere dal 2013

L’Aquila

128

13 Cat. C1

(ex VI° liv.)

37.070,32

4.866.929,26

4.866.929,26

115 Cat. D1

(ex VII° liv.)

38.130,54

Comuni del cratere

72

22 Cat. C1

(ex VI° liv.)

37.070,32

2.722.074,04

2.722.074,04

50 Cat. D1

(ex VII° liv.)

38.130,54

Totale

200

 

 

7.589.000,30

7.589.000,30

 

 

Al riguardo appare opportuno che sia chiarito se la struttura amministrativa degli Uffici speciali, di cui al comma 3, abbia carattere permanente o sia destinata ad una futura soppressione, peraltro, non esplicitamente prevista dalle norme. A tal proposito si rileva, infatti, che il comma 3 afferma che la “dotazione di risorse strumentali ed umane degli Uffici speciali è determinata nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, al massimo 25 a tempo determinato, per ciascun Ufficio”. Sembrerebbe intendersi, pertanto, che ciascun ufficio abbia una dotazione di 50 unità di cui al massimo 25 a tempo determinato; tuttavia la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato sarebbe limitata solo triennio 2013-2015. Qualora questa interpretazione risultasse esatta, si osserva che la dotazione organica di fatto, conformemente a quanto sembra previsto dalle norme di copertura, verrebbe ad essere costituita solo da 25 unità di personale per ciascun Ufficio speciale. Peraltro, le residue 25 unità, che saranno reclutate dal Ministero delle infrastrutture e destinate temporaneamente agli Uffici speciali a norma del comma 6, sono destinate a tornare a prestare in servizio presso il Ministero delle infrastrutture alla cessazione delle esigenze di ricostruzione e sviluppo dei comuni interessati dal terremoto in Abruzzo del 2009. Appare, dunque, necessario che il Governo chiarisca se debba essere prevista una futura soppressione di tali Uffici. Qualora le strutture dovessero, invece, avere carattere permanente si rileva che la loro dotazione organica di fatto sembrerebbe, nel lungo periodo essere pari a zero, a fronte di una dotazione di diritto di 50 unità con conseguente richieste di future assunzioni.

Appare, altresì, opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito agli oneri connessi all’organizzazione dei concorsi di cui ai comma 5 e 6, laddove la norma prevede (comma 7) che questi vengano banditi e gestiti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle PP.AA.[110], su delega delle amministrazioni interessate. Siffatti oneri appaiono, infatti, privi di quantificazione nella RT.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-quater 

Criteri e modalità di ricostruzione

Le norme[111] dispongono che i comuni abruzzesi interessati dagli eventi sismici dell’aprile 2009 nella ricostruzione perseguano specifici obiettivi, tra cui: il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero di edifici pubblici e di edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale; l’attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell’abitato; la ripresa socio-economica del territorio di riferimento. Detti obiettivi si attuano mediante:

·        interventi singoli o in forma associata da parte dei privati;

·        programmi integrati nei casi di particolare compromissione dell’aggregato urbano. Il comune, previo consenso dei proprietari, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione di un unico soggetto con compiti di progettazione e realizzazione degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso, è facoltà del comune procedere all’occupazione temporanea degli immobili;

·        delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. Possono essere previste premialità in favore dei proprietari privati, consistenti nell’ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d’uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile.

Tali disposizioni hanno efficacia fino all’entrata in vigore della competente normativa regionale (commi 1-3).

Per l’esecuzione degli interventi in forma associata i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l’occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (comma 4).

In considerazione del particolare valore del centro storico dell’Aquila, alle unità immobiliari private, diverse da quelle adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, pari al costo comprensivo dell’IVA degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e l’assistenza tecnica. La concessione di tali benefici, applicati anche agli edifici con unico proprietario,  è subordinata al conferimento della delega volontaria. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all’occupazione temporanea degli immobili (comma 5).

Nell’ambito delle misure finanziate con le risorse di cui dell’articolo 14, comma 1, del DL 39/2009, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall’anno 2012 una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate dalle norme in esame (comma 6).

Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti[112] anche coloro che succedono mortis causa nella proprietà dei relativi immobili (comma 7).

Al fine di garantire trasparenza e tracciabilità, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all’esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l’iscrizione volontaria nel suddetto elenco. Con DPCM sono stabiliti procedure, anche semplificate, per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, per definire ulteriori requisiti minimi di capacità e qualificazione dei professionisti e delle imprese, per prevedere sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché per indicare prescrizioni a tutela del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione (comma 9).

Il terremoto del 6 aprile 2009 comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili, siti nei comuni interessati dall’evento sismico e stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni (comma 9-bis).

Resta ferma l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma 1, del DL 39/2009 (comma 10).

L’articolo 14, comma 1, dispone che il CIPE assegni agli interventi di ricostruzione una quota annuale, determinata compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, a valere su un importo compreso tra 2 e 4 miliardi di euro nell’ambito della dotazione del FAS (ora Fondo per la coesione e lo sviluppo) per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, per un importo non puntualmente definito. Viene altresì previsto l’utilizzo del Fondo infrastrutture per un importo pari a 408,5 milioni di euro. L’utilizzo delle risorse non è soggetto al vincolo di destinazione territoriale.

Per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni[113]. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili di cui all’articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999[114] (comma 11-bis).

 

Al riguardo, si rileva che le norme in esame specificano prevalentemente gli obiettivi e le modalità con cui debba procedersi in merito agli interventi per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici dell’aprile 2009. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuna una conferma – che gli interventi siano ricompresi nel limite di cui all’autorizzazione di spesa ex articolo 14, comma 1, del DL 39/2009, come richiamata dal comma 10 delle norme in esame, e che da tali finalità, nonché dalla previsione di ricomprendere nella suddetta autorizzazione di spesa gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca, non risultino compromessi misure corrispondenti a programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all’istituzione dell’elenco degli operatori economici, di cui al comma 9, non vi sono osservazione da formulare, nel presupposto – su cui altresì appare opportuna una conferma – che gli oneri connessi ai relativi adempimenti siano compresi nelle risorse stanziate per l’istituzione degli Uffici speciali, di cui ai capoversi 67-ter e 67-septies.

Per quanto attiene alla risoluzione dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativamente a beni immobili, siti nei comuni interessati dagli eventi sismici, appare utile acquisire dati ed elementi volti ad accertare eventuali effetti finanziari connessi a contratti sottoscritti da amministrazioni pubbliche.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-sexies

Disposizioni transitorie e finali

Le norme[115] dispongono che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i comuni predispongano, ove a ciò non abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico[116],  che definiscono gli indirizzi e la stima dei costi. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all’articolo 67-quater della presente legge sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e anche urbanistica, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente. Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati è attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica si approvano con il ricorso all’accordo di programma  tra il comune e la provincia proponenti (comma 1).

Sino all’adozione di un testo unico concernente gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle OPCM emanate in attuazione del DL 39/2009, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità (comma 2).

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni già adottate a favore del sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli individuati con  gli appositi decreti del Commissario delegato[117]. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 3, del DL 39/2009 (comma 3).

L’articolo 1, comma 3, del DL 39/2009 specifica che gli interventi di ricostruzione possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni, purché in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

All’onere connesso col finanziamento degli interventi per gli edifici danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l’Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009, si provvede con 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013 a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall’articolo 16, comma 1, L. 96/2012, da assegnare alla regione Umbria a integrazione del gettito derivante alla stessa dalla istituzione dell’imposta sulla benzina per autotrazione (comma 3-bis).

Si ricorda che l’articolo 16, comma 1, della L. 96/2012 (Riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici) prevede che i risparmi conseguenti alla riduzione contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi a seguito degli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

 

Al riguardo, si rileva che le norme di cui al comma 3-bis vincolano, per 20 milioni nel 2012 e per 15 milioni nel 2013, le risorse rinvenienti dalla riduzione dei contributi erogati ai partiti e movimento politici per le spese sostenute. Si ricorda in proposito che le disposizioni, di cui alla L. 96/2012, non quantificano i risparmi stimati da detta riduzione.

L’articolo 1 della medesima legge n. 96/2012 fissa il limite dell’erogazione complessiva dei contributi in 91 milioni annui.

In proposito, appare opportuno acquisire dati ed elementi volti a quantificare l’entità dei risparmi, al fine di valutare la sostenibilità dei vincoli al loro utilizzo introdotti con le norme in esame, nonché la ripartizione complessiva delle risorse all’interno dei vari interventi.

Si rilevano altresì possibili profili problematici per quanto attiene alla spendibilità delle risorse destinate alla regione Umbria, qualora la spesa aggiuntiva non risulti compatibile con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Tali profili problematici non si rilevano invece per quanto attiene al complesso delle risorse in esame, di cui all’articolo 16, comma 1, della L. 96/2012, essendo le stesse destinate al capitolo di bilancio dedicato al Dipartimento per la protezione civile.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,i segnala preliminarmente che l’articolo 16, comma 1, della legge n. 96 del 2012 dispone che i risparmi derivanti, negli anni 2012 e 2013, dalla riduzione dei rimborsi elettorali a partiti e movimenti politici prevista dall’articolo 1 della medesima legge,  da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

In proposito, si segnala che i risparmi sono stati quantificati, dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo nel corso dell’iter al Senato della relativa proposta di legge (A.S. 3321), in 91,2 milioni di euro per l’anno 2012 e in 69,3 milioni di euro per l’anno 2013.

Si osserva, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 74 del 2012 – attualmente in corso di conversione in legge presso il Senato[118] - quota parte di tale risorse concorre all’alimentazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dal comma 1 del citato articolo 2.

Alla luce di quanto sopra, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse in esame.

 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-septies

Norma di copertura finanziaria relativa all’art. 67-ter

L’articolo aggiuntivo[119] prevede che agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 67-ter, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e ad euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provveda quanto ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e ad euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio[120], ovvero del Fondo perequativo[121] disciplinati dal D.lgs. n. 23/201, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (comma 1).

La norma prevede, inoltre, che con uno o più decreti interministeriali vengano stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all’articolo 2 (rectius: articolo 67-ter, comma 2) nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione (comma 2).

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente in virtù del sub emendamento 0.67.018.87 non è corredata di relazione tecnica. Si evidenzia, altresì, che l’emendamento 0.67.018 è accompagnato, viceversa, da una relazione tecnica, che si limita a ribadire il contenuto dell’originaria norma di copertura nel testo sostituito dalla disposizione in esame.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione si segnala che l’utilizzodel Fondo perequativo dei comuni (e del fondo sperimentale nella fase transitoria) per finalità di copertura presenta profili di criticità. Le risorse del predetto fondo devono infatti far fronte all’esigenza di perequare la disomogenea distribuzione territoriale delle risorse tributarie attribuite ai singoli enti in sostituzione dei trasferimenti, garantendo, in ogni caso, il finanziamento sull’intero territorio nazionale delle funzioni fondamentali degli enti locali. Qualora le risorse disponibili si rivelassero, a seguito dell’utilizzo del Fondo per finalità di copertura, insufficienti rispetto alla descritta finalità, potrebbero emergere maggiori oneri per l’Erario, chiamato in ogni caso a garantire su tutto il territorio nazionale il pieno finanziamento delle citate funzioni fondamentali. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne la formulazione della disposizione, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformularla nel senso di prevedere che alla copertura degli oneri si provveda mediante l’utilizzo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e, successivamente alla sua attivazione, mediante il fondo perequativo di cui, all’articolo 13 del suddetto decreto legislativo n. 23 del 2011.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-octies

Estensione dell’applicazione delle agevolazioni previste dal D.L. n. 74 del 2012

L’articolo aggiuntivo prevede l’estensione ad ulteriori comuni dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio scorso delle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché dell’articolo 10 del decreto legge in esame, che dispone ulteriori misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

 

Al riguardo, si rileva che l’estensione ad ulteriori soggetti degli interventi e delle agevolazioni previste dai decreti citati comporta maggiori oneri, non quantificati, che gravano sulle risorse destinate al finanziamento dei benefici suddetti.

Appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi circa la quantificazione dei maggiori oneri e l’adeguatezza delle risorse previste a legislazione vigente, in particolare del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 74/2012 nonché del  Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla deroga al patto di stabilità interno di cui all’articolo 7 del D.L. 74. 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 67-octies

Credito d’imposta per i soggetti colpiti dal sisma del  maggio 2012

L’articolo aggiuntivo[122] introduce un credito d’imposta in favore delle imprese e i lavoratori autonomi operanti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che sostengono spese per la ricostruzione, ripristino ovvero sostituzione dei beni distrutti.

La misura del credito d’imposta è pari alla spesa sostenuta. E’ prevista l’emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione delle modalità applicative.

Ai fini della copertura si provvede mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato alla legge n. 225/1992.

 

Al riguardo si osserva che la norma appare suscettibile di recare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica che andrebbero opportunamente quantificati. Sul punto appare necessario un avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, in assenza di indicazioni in merito alla durata temporale dell’onere e alla sua quantificazione non è possibile valutare l’idoneità della copertura finanziaria.

 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 68

Assicurazioni estere

Le modifiche[123], introdotte nel corso dell’esame in sede referente per la parte che riguarda l’articolo in esame, dispongono:

-          la obbligatorietà, in luogo della facoltà, di applicare l’imposta sostitutiva da parte degli intermediari qualora la stessa non sia operata dall’impresa di assicurazione estera;

-          l’ampliamento dell’ambito di applicazione in quanto l’applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario opera anche nei casi in cui lo stesso, pur non essendo intervenuto nella stipula del contratto, sia incaricato di riscuotere i redditi.

 

Al riguardo, con riferimento alle modifiche introdotte, non si hanno osservazioni da formulare.



[1] Seduta del 17 luglio 2012. Sul testo originario del decreto legge è stata predisposta, dai Servizi Bilancio e Commissioni, la Nota di verifica n. 436 del 17 luglio 2012.

[2] Le proposte emendative sono state approvate, dalle Commissioni VI e X, nelle sedute del 13, 16, 17, 18 e 19 luglio 2012.

[3] Di cui all’articolo 253, comma 25, del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).

[4] Introdotto dall’articolo 44 del DL 1/2012.

[5] Identici articoli aggiuntivi Bernardo 4.02 e Baretta 4.014.

[6] Emendamento Duilio 8.1

[7] Di cui all’art. 2 del citato provvedimento.

[8] Emendamento 11.45

 

[9] Emendamento 12.56 Relatori.

[10] Emendamento 12.55 Relatori.

[11] Di cui all'articolo 29, comma 16, dal DL n. 216/2011.

[12] Di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f) e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457/1978, all'articolo 3, comma 7-bis della L. n. 118/1985, nonché dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.n. 67.

[13] Di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n.9.

[14] Ai sensi dell’art. 7, del D.lgs. n. 303/1999.

[15] Emendamento 13.25 dei relatori. L’emendamento sostituisce integralmente l’articolo 13, comma 2, del testo originario del decreto legge.

[16] DPR 380/2001.

[17] Articolo 20 del Testo unico.

[18] Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, le norme sulla sicurezza e sull’efficienza energetica e la disciplina sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio.

[19] Articolo 5 del DL 40/2010: “Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

[20] Articolo aggiuntivo Comaroli 13.020 (nuova formulazione).

[21] Articolo aggiuntivo 13.035 del relatori.

[22] Emendamento 14.3 Ventucci

[23] Con Nota del 20 luglio 2012.

[24] Emendamento Tullo 15.13 (nuova formulazione).

[25] C. 5312 - Nota di verifica n. 436 del 17 luglio 2012.

[26] Ciò al fine di escludere un’alterazione del profilo temporale della spesa rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di cassa.

[27]Articolo aggiuntivo 17.025, dei relatori.

[28] In proposito, si veda il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 676, del 4 luglio 2012, nonché la scheda di analisi predisposta dal Servizio del Bilancio, n. 246 del 4 luglio 2012.

 

[29] Articolo aggiuntivo 17.019 Lulli

[30] Nella categoria L rientrano i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre o quattro ruote; nella categoria M1 rientrano i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente; nella categoria N1, rientrano i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 35 quintali.

[31] L’articolo 75, comma 3–bis, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo.

[32] Emendamento 20.24 dei relatori, emendamento 20.8 Brunetta

[33] Da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.

[34] Anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative.

[35] Emendamenti 22.3, 22.4, 22.2, 22.17.

[36] Decreto legislativo n. 82/2005.

[37] Em. 24.34 (seduta 16 luglio 2012)

[38] Em. 24.30 (seduta 19 luglio 2012)

[39] Emendamento 24.024 e  emendamento 0.24.024.1

[40] In mancanza di un’ulteriore precisazione, è presumibile che la norma faccia riferimento ai benefici di carattere pensionistico, in termini di computo dell’anzianità contributiva del lavoro prestato all’estero.

[41] Tale disposizione ripropone il contenuto della disposizione nel testo originario.

[42] Articolo 118 della legge n. 388/2000.

[43] Identici emendamenti Vico 29. 2 (Nuova formulazione) e Gioacchino Alfano 29. 8 (Nuova formulazione).

[44] Invitalia: società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia.

[45] Articolo aggiuntivo Romani 29. 04. La disposizione integra l’articolo 55-bis del decreto-legge 1/2012, aggiungendo il comma 2-bis.

[46] Il testo fa riferimento alle seguenti norme del Codice dei contratti pubblici:

-          articolo 3, comma 34 (che definisce la centrale di committenza come l’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, ovvero aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori);

-          articolo 19, comma 2 (che esclude dall’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice);

-          articolo 33, comma 3 (affidamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), alle amministrazioni provinciali o alle centrali di committenza).

[47] Di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 88/2011 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali). L’articolo 4 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate assumesse la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fondo a carattere pluriennale finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese).

[48] Em. 32.43 e subemendamenti

[49] Emendamento 32.012

[50] Em. 33.24 della seduta del 19 luglio 2012.

[51] Em. 33.20 della seduta del 20 luglio 2012.

[52]Emendamento 34.26 (Nuova formulazione)

[53] Emendamento 35.18 dei relatori e  emendamento Realacci 35.21.

[54] Emendamenti dei relatori 36.28 e 36.11.

[55] Ciò al fine di escludere un’alterazione del profilo temporale della spesa rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di cassa.

[56] Introdotta nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito della Camera dei deputati (emendamento n. 36.05).

[57] (Articolo aggiuntivo Saglia, Bernardo 38.06)

 

[58] Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[59] Di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del Consiglio.

[60] Ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 maggio 2006. L’importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico è fissato in euro 42,50 dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 maggio 2010.

[61] Emendamento 42.12 (seduta del 19 luglio 2012), con il quale è stato introdotto il comma 7-bis.

[62] Gli assaggiatori sono riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 del DM n. 1334/2012 (Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini) e sono iscritti all’albo previsto dall’articolo 6 del medesimo DM.

[63] L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2010, integrato dalla disposizione in esame, prevede, tra i compiti delle Camere di commercio, anche il supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero.

[64] Em. 44.8

 

[65] Modifica dell’articolo 2, comma 46, della legge n. 92/2012.

[66] Articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

[67] La nuova progressione sarà pertanto: 27 per cento nel 2013 (in luogo del 28 per cento); 28 per cento per il 2014 (in luogo del previsto 29 per cento). Dal 2015 rimane invariata la progressione, che sarà la seguente: 30 per cento nel 2015, 31 per cento nel 2016, 32 per cento nel 2017 e 33 per cento a decorrere dal 2018.

[68] Pertanto, la nuova progressione sarà la seguente: 20 per cento nel 2013 (in luogo del 19 per cento); 21 per cento nel 2014 (in luogo del 20 per cento); 22 per cento nel 2015 (in luogo del 21 per cento); 24 per cento a decorrere dal 2016 (in luogo del 22 per cento nel 2016, 23 per cento nel 2017 e 24 per cento a decorrere dal 2018).

[69] A normativa vigente, la fase a regime decorre dal 2018.

[70] Modifica dell’articolo 1, comma 9, lettera h).

[71] Articolo 20 del decreto legislativo n. 276/2003.

[72] Si ricorda che, con riferimento alla disciplina previdenziale applicabile al contratto di somministrazione, l’articolo 25 del decreto legislativo n. 276/2003 prevede l’inquadramento dei lavoratori nel settore terziario e l’esonero del somministratore dal pagamento del contributo per la disoccupazione di cui all’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978.

[73] Articolo 1, comma 26, della legge n. 92/2012.

[74] Articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003.

[75] Articolo 4, comma 27, della legge n. 92/2012.

[76] Articolo 47 della legge n. 428/1990.

[77] Si segnala, infatti, che le misure di riduzione dell’aliquota contributiva producono una ripresa del gettito fiscale.

[78] Con riferimento ai lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione pensionistica per i lavoratori parasubordinati. Come già segnalato, peraltro, sul fronte fiscale, tali misure comportano una ripresa del gettito per gli anni 2013 e 2014

[79] Con riferimento all’aumento delle aliquote relative ai lavoratori parasubordinati iscritti anche ad altre gestioni pensionistiche. Si segnala che l’aumento dell’aliquota contributiva comporta una riduzione del gettito fiscale per l’aumento della quota deducibile a fini fiscali.

[80] Cfr. la relazione tecnica aggiornata al testo come approvato dal Senato, trasmessa alla XI Commissione della Camera, in data 13 giugno 2012.

[81] Tali oneri sono legati alla maggiore  permanenza in mobilità, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 92/2012, di soggetti con più di 50 anni e di soggetti dipendenti da aziende ubicate nel Mezzogiorno.

[82] Le risorse del Fondo sono state utilizzate con finalità di copertura degli interventi recati dagli articoli 2, commi 19, 34 e 56, 3, commi 17 e 18, 4, commi da 24 a 26, della legge n. 92 del 2012, per un importo complessivo di 204 milioni di euro per il 2013 e di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

[83] Em. 51.04 e 51.08 (seduta 19 luglio 2012)

 

[84] L’emendamento 53.27.

[85] Costituite ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009).

[86] Emendamenti Di Biagio 59.18 e Delfino 59.25.

[87] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  2 agosto 2011, n. 130.

[88] Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

[89] Emendamenti identici  59.36 e 59.39.

[90] “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

[91] “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”.

[92] Emendamento 59.012

[93] Emendamento 59.021

[94] Emendamento 59.031

[95] Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

[96] Doc n. 426.

[97] Cfr. la seduta della V Commissione del 20 dicembre 2011.

[98] Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo.

[99] Di cui all’art. 13, comma 3-quater, del DL n. 112/2008.

[100] Articolo 11, comma 3, lettera e) della legge n. 196/2009.

[101]Subemendamenti 0.67.018.25 De Angelis, 0.67.018.86 dei relatori  - Articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, paragrafo 67-bis.

[102] Il DPCM 5 novembre 2011 aveva da ultimo prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2012.

[103] Emendamento 0.67.018.87 e subem. 0.67.018.86

[104] Del 6 aprile 2009.

[105] Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2009.

[106] Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[107] Indicati dalla medesima disposizione.

[108] Ai sensi dell’art.  21, comma 3, lett. b), della legge n. 42/2009.

[109] Di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994.

[110] Di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994.

[111] Subemendamenti 0.67.018.43 Cimadoro, identici Subemendamenti 0.67.018.12 Dionisi, 0.67.018.13 Dionisi, 0.67.018.46 Cimadoro e  0.67.018.14 Mantini, Subemendamento 0.67.018.35 Lolli, 0.67.018.18 Mantini, identici Subemendamenti 0.67.018.50 Mantini e 0.67.018.51 De Angelis, Subemendamento 0.67.018.52 De Angelis e 0.67.018.53 Mantini - Articolo aggiuntivo 67.018 del Governo, capoverso 67-quater.

[112] Di cui al DL 39/2009.

[113] Di cui all’articolo 7, comma 2, della L 68/1999.

[114] Di cui all’articolo 3 della citata L 68/1999.

[115] (Articolo aggiuntivo 67-sexies, e subemendamenti 0.67.018.48 De Angelis, 0.67.018.86 dei Relatori, 0.67.018. 70 De Angelis e 0.67.018.90 dei Relatori - Articolo aggiuntivo 67.018 del Governo)

[116] Di cui all’articolo 14, comma 5-bis, del DL 39/2009.

[117] Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 “Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009”, come integrato dal successivo decreto del 17 luglio 2009 ”Allargamento dei comuni del cratere sismico”

[118] A.S. 3402 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012

 

 

[119] Sub.Em. 0.67.018.87

[120] Come determinato dall’art. 2, del D.lgs. n. 23/2011.

[121] Come determinato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 23/2011.

[122] Subemendamento 0.67.018.75

 

[123] Emendamento 33.20 parte consequenziale