Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5180) Ratifica del Memorandum d'intesa fra Italia e Pakistan sulla cooperazione nel settore della difesa
Riferimenti:
AC N. 5180/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 424
Data: 14/06/2012
Descrittori:
DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE   DIFESA NAZIONALE
PAKISTAN   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5180

 

Ratifica del Memorandum d’intesa fra Italia e Pakistan sulla cooperazione nel settore della difesa

 

 

 

 

 

 

N. 424 – 14 giugno 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5180

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stefani

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 7 del Memorandum... 3

Cooperazione nel settore della difesa.. 3

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 6

Copertura finanziaria.. 6

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca l’autorizzazione alla ratifica e all’esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni dell’accordo aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

Disposizioni del Trattato

2012

2013

2014

Articolo 2 (Commissione per la cooperazione nel campo della difesa)

6.008

-

6.008

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 7 del Memorandum

Cooperazione nel settore della difesa

Le norme del Memorandum sono volte a incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione tra i governi della Repubblica italiana e del Pakistan nel settore della difesa (articolo 1).

A tale fine, è istituita una Commissione per la cooperazione, che si riunirà una volta all’anno, alternativamente a Roma e Islamabad, allo scopo di definire accordi integrativi del Memorandum nonché eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate. (articolo 2).

L’Accordo, nello specifico, prevede che la cooperazione tra le Parti si sviluppi nei seguenti campi: a) politica di sicurezza e difesa; b) operazioni di supporto della pace (PSO) e operazioni umanitarie; c) partecipazioni ad esercitazioni congiunte o multilaterali; d) organizzazione e gestione delle FF.AA.; e) formazione e addestramento militare; f) questioni ambientali relative alle FF.AA.; g) politica industriale e di approvvigionamento nel settore della difesa; h) scambio di materiali nel settore della difesa; i) medicina, sport, storia militare e diritto. La cooperazione potrà essere estesa anche ad altre aree di cooperazione di mutuo interesse nell’ambito della portata del presente memorandum  (articolo 3).

L’accordo precisa che l’attività di cooperazione si svilupperà nelle seguenti forme (articolo 4):

Ÿ        incontri di rappresentati delle Parti (lett. a);

Ÿ        scambi di esperienze fra esperti delle due Parti (lett. b);

Ÿ        partecipazione incrociata ad attività addestrative e ad esercitazioni (lett. c);

Ÿ        partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari (lett. d);

Ÿ        contatti fra istituti militari (lett. e);

Ÿ        partecipazione a conferenze e simposi (lett. f);

Ÿ        visite di navi, aerei ed altre strutture militari (lett. g);

Ÿ        scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche (lett. h);

Ÿ        scambi nel campo delle attività culturali e sportive (lett. j).

In base all'articolo 5, viene disciplinato lo scambio di materiali nel settore della difesa, che potrà essere attuato sia con modalità diretta “da Stato a Stato” sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Pakistan comprende aeromobili, navi, sottomarini, veicoli blindati e corazzati, sistemi di comunicazione e di difesa.

Le norme dispongono, quindi, che, per quanto attiene all’esecuzione del Memorandum, le attività conseguenti saranno finanziate secondo il principio della reciprocità. In particolare, sono a carico della Parte inviante le spese di viaggio e gli oneri retributivi, assicurativi e relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale. Sono a carico della Parte ricevente le spese relative al trasporto locale, al vitto, all’alloggio e alle attività pianificate. Per quanto concerne le spese sanitarie, la Parte ricevente provvederà alle cure mediche d’urgenza e di routine, mentre sono a carico della Parte inviante i costi relativi all’assicurazione sanitaria – su base di reciprocità – oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato (articolo 6).

L’articolo 6 del Memorandum prevede, inoltre, che in materia di spese sanitarie, tale principio generale di reciprocità non venga applicato nei riguardi dei gruppi composti da più di 10 persone. Le procedure per la copertura finanziaria relative a tali gruppi saranno fissate mediante accordo tra le Parti. Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del contesto stabilito dal presente Memorandum, la Parte stessa sosterrà tutte le spese relative.

Si prevede, infine, che il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante la missione sarà corrisposto dalla Parte inviante. Se il danno è causato ad apparecchiature o infrastrutture, il risarcimento sarà stabilito di comune accordo (articolo 7)

 

La relazione tecnica afferma che il provvedimento comporta oneri permanenti (configurati come limite massimo di spesa) a decorrere dal 2012. Tali oneri vengono quantificati complessivamente in euro 6.008 l’anno e sono connessi allo svolgimento delle riunioni della Commissione per la cooperazione nel campo della difesa (articolo 2), che si terranno alternativamente a Roma e a Islamabad.

Nello specifico, i suddetti oneri sono quantificati ipotizzando l’invio di 2 rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello o un maggiore) a Islamabad con una permanenza di 3 giorni in tale città.

Si riportano a seguire i dati ed i parametri utilizzati nella quantificazione relativamente Alle singole fattispecie onerose sopra evidenziate:

(euro)

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo (euro)

Invio 2 rappresentati nazionali

 

pernottamento

Euro 150 al giorno x 2 persone x 2 notti

600

Diaria dirigente militare

Euro 64,40[1]  x 1 persona x 3 giorni

193

Diaria altro militare

Euro 58,22[2]  x 1 persona x 3 giorni

175

viaggio

Euro 2.400 biglietto aereo A/R + 120 euro quale maggiorazione del 5 % x 2 persone

5.040

TOTALE

 

6.008

La RT precisa che il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal DL n. 223/2006 che prevede la riduzione del 20 per cento dell'importo della previgente diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'art. 3 del r.d. n. 941/1926 e di quanto previsto dal DL n. 78/2010[3]. Si ricorda che – come precisato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo – la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera.

 

Relativamente ad altre disposizioni previste dal Memorandum, la relazione tecnica precisa quanto segue:

         l’eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (articolo 4, lett. b), di informazioni e di pubblicazioni didattiche (articolo 4, lett. h) e nel campo delle attività culturali e sportive (articolo 4, lett. j), nonché l’eventuale richiesta di visite di navi, aerei e altre strutture militari (articolo 4, lett. g) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato;

         l’eventuale richiesta della controparte per la partecipazione ad attività di addestramento e ad esercitazioni militari (articoli 3 e 4 ) e per l’organizzazione di contatti fra istituti militari similari (articolo 4, lett. e), nonché per la partecipazione a conferenze e simposi (articolo 4, lett. f) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, questa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

         per quanto riguarda, infine, le eventuali spese derivanti dalla partecipazione di personale italiano agli scambi previsti dall’articolo 4 o alle attività di cui ai due precedenti alinea, nonché dalle modalità di cooperazione nel settore del’industria della difesa (articolo 3), nonché dal’articolo 5, la RT evidenzia che gli articoli in questione disciplinano le attività istituzionali concretamente già svolte dal Ministero della difesa in via ordinaria e che dunque trovano copertura a valere sulle risorse disponibili legislazione vigente (capitolo 1170/01 – spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale, ivi compresa quella con i Paesi in via di sviluppo). Inoltre la loro esecuzione sarà in ogni caso subordinata all’effettiva disponibilità dei relativi fondi, procedendo, qualora siano ritenute di interesse prioritario, all’eventuale rimodulazione delle attività già programmate.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che i dati e gli elementi forniti dalla RT ai fini della determinazione dell’onere appaiono in linea con quelli relativi ad analoghi provvedimenti.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma, al comma 1, prevede che per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.008 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri, iscritto per l’anno 2012, ai fini del bilancio triennale 2012-2014.

Il comma 2 dispone che il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri della presente legge, riferendo in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede alla riduzione necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, nell’ambito del programma “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari” e, comunque, della missione “Difesa e sicurezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende poi corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010[4].

Il comma 3 e il comma 4 prevedono, rispettivamente, la relazione del Ministro dell’economia e delle finanze alle Camere in merito alle cause degli eventuali scostamenti e l’autorizzazione al medesimo Ministro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri reca attualmente le necessarie disponibilità.

Si deve, comunque, evidenziare che mentre il comma 1 dell’articolo 3 e la relazione tecnica annessa al provvedimento fanno riferimento ad una autorizzazione di spesa, ad anni alterni, formulato in termini di limite massimo, il comma 2 reca una clausola di salvaguardia che dovrebbe corredare disposizioni che recano oneri configurati in termini di previsione di spesa.

Al riguardo, considerato che gli unici nuovi oneri contabilizzati nella relazione tecnica sono quelli di viaggio, pernottamento e missione di due rappresentanti italiani che si devono recare ad anni alterni ad Islamabad, e che gli stessi oneri - peraltro non di elevata entità - sono stati determinati puntualmente nella stessa relazione tecnica, occorre valutare se sia possibile prevedere la copertura dei suddetti in termini di limite di spesa, con conseguente espunzione della clausola di salvaguardia.

Qualora si ritenga necessario mantenere la clausola di salvaguardia, andrebbe specificato, al comma 2 dell’articolo 3, che l’eventuale riduzione delle dotazioni - che si verifica a seguito del monitoraggio degli oneri - è riferita alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196[5].

Appare, infine, necessario, per un allineamento temporale tra oneri del provvedimento e relativa copertura finanziaria, che la prima consultazione annuale tra Italia e Repubblica islamica del Pakistan si tenga ad Islamabad nell’anno 2012. Nel caso, invece, che la stessa si svolga in Italia nel 2012 e in Pakistan l’anno successivo, gli oneri del provvedimento e la relativa copertura dovrebbero necessariamente decorrere, con una cadenza ad anni alterni, dall’anno 2013.

Su tali aspetti appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 



[1] La diaria giornaliera per il dirigente militare - euro 90,00 – viene ridotta di 1/3 (pari a 30,00 euro). Viene quindi applicato un coefficiente di lordizzazione medio pari a 1,527254 sull’importo di euro 8,35, eccedente la quota esente di euro 51,65, e si ottiene una diaria lorda di euro di 64,40, che moltiplicata per 3 giorni, determina un importo arrotondato pari ad euro 193,00.

[2] La diaria giornaliera per l’altro rappresentante militare - euro 84,00 – viene ridotta di 1/3 (pari a 28,00 euro). Viene quindi applicato un coefficiente di lordizzazione medio pari a 1,527254 sull’importo di euro 4,35, eccedente la quota esente di euro 51,65, e si ottiene una diaria lorda di euro di 58,22, che moltiplicata per 3 giorni, determina un importo arrotondato pari ad euro 175,00.

[3] Si rammenta che l’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 – le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero (con l’esclusione, tra l’altro, delle missioni internazionali di Pace, delle Forze armate e di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. La medesima norma ha inoltre soppresso la diaria per le missioni all'estero (con l’esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco), rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

[4] Tale disposizione prevede, in sintesi, che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

[5] Si veda, in questo senso, l’articolo 3, comma 2, della legge 5 aprile 2012, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009”.