Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5178) DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Riferimenti:
AC N. 5178/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 408
Data: 09/05/2012
Descrittori:
AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA   AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI
DECRETO LEGGE 2011 0201   DECRETO LEGGE 2012 0001
DECRETO LEGGE 2012 0029   SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 29 DEL 24-MAR-12     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5178

 

Disposizioni urgenti recanti integrazioni al DL n. 1/2012 e al DL n. 201/2011

 

(Conversione del decreto-legge n. 29 del 2012 - A.S. 3221)

 

 

 

 

 

 

N. 408 – 9 maggio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5178

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Strizzolo

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, commi  da 1 a 1-quinquies. 4

Nullità di clausole nei contratti bancari4

ARTICOLO 1, comma 2-bis (introdotto dal Senato)6

Disposizioni riguardanti l’Autorità garante nelle telecomunicazioni6



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al DL n. 1/2012 e al DL n. 201/2011.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso un’ulteriore nota tecnica[1].

In data 8 maggio 2012, inoltre, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica – positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato - aggiornata alla luce delle modifiche approvate nel corso dell’esame presso il Senato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione richiamata, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si ricorda che nel corso dell’esame presso il Senato è stata soppressa la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, in materia di computo della pensione per i soggetti con trattamento pensionistico superiore al limite fissato in attuazione dell’articolo 23-ter del DL 201/2011.

La relazione tecnica trasmessa alla Camera in data 8 maggio 2012 afferma che la soppressione del comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto al medesimo comma non erano stati ascritti effetti finanziari.

Si ricorda che il comma 2, integrando l’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, disponeva che, per i soggetti che, alla data del 22 dicembre 2011, abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e percepiscano un trattamento economico superiore al limite indicato dal medesimo art. 23-ter (pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione), le disposizioni in materia di tetto al trattamento economico si applicano, ai fini pensionistici, alle anzianità contributive maturate dopo l’emanazione del DPCM attuativo del citato 23-ter. Ciò purché tali soggetti continuino a svolgere, fino al momento dell’accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data del 22 dicembre 2011.

 

 


VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi  da 1 a 1-quinquies

Nullità di clausole nei contratti bancari

Normativa vigente. L’articolo 27-bis del DL n. 1/2012 dispone che siano nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

La norma limita l’applicazione della suddetta nullità alla sola ipotesi in cui le clausole siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti adottate dal CICR ai sensi dell’articolo 117-bis del d.lgs. n. 385/1993[2] (comma 1, lett.a)).

Si prevede, inoltre, la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, di un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia.

Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.

Si prevede, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dia luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese[3].

L'Osservatorio si impegna a stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame alcune convenzioni con le banche per favorire l'accesso al credito di imprese e consumatori, tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica e degli aiuti che il sistema bancario sta ottenendo dalla Banca centrale europea.

Si prevede infine che il prefetto, ove lo ritenga necessario e motivato, segnali all’Arbitro bancario finanziario[4] specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari a seguito di istanza inoltrata dal cliente in forma riservata (comma 1,lett.b)).

Tale segnalazione avviene dopo che il prefetto abbia invitato la banca, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

 

La relazione tecnica originaria afferma che i membri del citato Osservatorio partecipano a titolo gratuito ed esclude che le disposizioni comportino oneri per la finanza pubblica.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha rilevato l’opportunità di inserire nel testo la previsione, riportata nella RT, concernente la gratuità della partecipazione ai lavori dell’Osservatorio. Nella Nota si conferma, inoltre, la sostenibilità delle spese di funzionamento dell’organo sopra citato per le attività di monitoraggio, indagine, elaborazione e diffusione delle best practices a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

La relazione tecnica trasmessa alla Camera in data 8 maggio 2012 afferma che non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica la previsione – introdotta dal Senato – concernente il ricorso al prefetto per la segnalazione di specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari su istanza dei clienti.

La medesima relazione tecnica, inoltre, esclude effetti onerosi in relazione ai nuovi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, introdotti dal Senato.

Tali norme attengono, rispettivamente:

-         alla correlazione fra commissioni bancarie e tipologia di crediti (comma 1-bis); 

-         ai limiti di applicabilità delle commissioni bancarie nel caso di sconfinamenti entro i 500 euro (comma 1-ter);

-         all’attuazione di norme in materia di trasparenza e di comparabilità nell’ambito dei contratti di apertura di credito (comma 1-quater);

-         all’attribuzione alle imprese di un rating di legalità, con specifici obblighi a carico degli istituti di credito in relazione alla qualificazione attribuita alle imprese (comma 1-quinquies).

 

Al riguardo si rileva che il comma 1 è corredato di una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, nell’ambito della relazione tecnica occorrerebbe indicare i dati  che suffraghino l’ipotesi di neutralità finanziaria anche alla luce delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare l’effettiva possibilità di garantire l’istituzione ed il funzionamento dell’Osservatorio sull’erogazione del credito, a valere sulle risorse strumentali umane e finanziarie già disponibili sulla base della vigente normativa.

Analogo chiarimento andrebbe acquisito riguardo alla norma [comma 1, lettera b) capoverso  1-quinquies] che assegna al prefetto compiti di segnalazione su specifiche operazioni e servizi bancari e finanziari. Poiché i relativi adempimenti possono essere attivati – in base al testo - su istanza dei clienti, andrebbe chiarito se le prefetture dispongano dei mezzi necessari per fronteggiare il possibile incremento dei carichi di lavoro derivante dalla nuova funzione attribuita.

 

ARTICOLO 1, comma 2-bis (introdotto dal Senato)

Disposizioni riguardanti l’Autorità garante nelle telecomunicazioni

La norma, introdotta dal Senato, dispone la modifica dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 249/1997, allo scopo di adeguare la normativa riguardante il numero di componenti delle due commissioni, organi dell’Autorità garante per le telecomunicazioni (la commissione per le infrastrutture e le reti e la commissione per i servizi e i prodotti), alle disposizioni recate dall’articolo 23 del DL n. 201/2011, che ne prevedono la riduzione da quattro a due.

 

La relazione tecnica trasmessa alla Camera in data 8 maggio 2012 afferma che dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione volta al coordinamento legislativo rispetto alla disciplina vigente in materia di riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità indipendenti.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 



[1] Nota del MEF - Dipartimento della RGS del 12 aprile 2012.

[2] Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[3] Si rileva che la disposizione in esame che prevede la costituzione dell’Osservatorio (comma 1, lett. b)), è stata modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato al fine di recepire nel testo la previsione, riportata nella RT, concernente la gratuità della partecipazione ai lavori di detto Osservatorio.

[4] Istituito ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/1993)