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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5076) Ratifica dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati memebri e la Repubblica di Corea
Riferimenti:
AC N. 5076/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 412
Data: 23/05/2012
Descrittori:
RATIFICA DEI TRATTATI   REPUBBLICA DI COREA ( COREA DEL SUD )
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

A.C. 5076

 

Ratifica dell’Accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea

 

 

 

 

 

 

 

N. 412 – 23 maggio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5076

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

on. Giorgio La Malfa

Gruppo:

Misto-LD-MAIE

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-53 dell’Accordo.. 3

Accordo quadro UE Stati membri – Repubblica di Corea.. 3



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

Il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica nella quale si afferma che dalla ratifica dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme dell’Accordo considerate dalla relazione tecnica, le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-53 dell’Accordo

Accordo quadro UE Stati membri – Repubblica di Corea

Le norme riguardano le modalità attraverso cui si esercita l’attività di collaborazione tra le Parti contraenti.

In particolare, viene disposto quanto segue :

·        le questioni di sicurezza internazionale, con particolare riferimento alla promozione della soluzione pacifica dei conflitti internazionali e regionali, saranno affrontate, oltre che attraverso regolari incontri al vertice, anche attraverso consultazioni ministeriali a cadenza annuale, incontri periodici a livello di alti funzionari, sviluppo di dialoghi settoriali nonché scambio di delegazioni fra i rispettivi Parlamenti (articoli 3-7);

·        per quanto attiene le relazioni commerciali, le Parti si impegnano ad intensificare il dialogo e lo scambio di informazioni in materia di politica economica, cooperazione fra imprese, fiscalità, cooperazione doganale, concorrenza e tecnologia. In particolare, le parti si impegneranno al coordinamento delle rispettive politiche in tema di sicurezza energetica e trasporti (articoli 9-19);

·        nel settore dello sviluppo sostenibile (salute, occupazione, ambiente, agricoltura e cambiamenti climatici), sono previsti scambi di informazione e la promozione di progetti specifici concordati congiuntamente. Particolare attenzione sarà prestata alla gestione dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero (articoli 21-27);

·        per quanto concerne il settore dell’istruzione e della cultura, le Parti intendono approfondire la cooperazione attraverso un accresciuto ricorso a programmi che favoriscano lo scambio di studenti, quali l’Erasmus Mundus, lo scambio di personale accademico e amministrativo degli istituti di istruzione superiore e di animatori giovanili  (articoli 28 e 29);

·        la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza che si esplica  nei settori  della protezione dei dati personali, della migrazione, della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, deve considerarsi rafforzata al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia informatica ed elettronica. Tale collaborazione potrà essere attuata sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all’attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta che sarà ritenuta opportuna (articoli 30-38);

·        ulteriori ambiti di cooperazione concernono il turismo, la modernizzazione della pubblica amministrazione, la progressiva armonizzazione dei sistemi statistici delle parti (articoli 39-42);

·        viene istituito un Comitato misto, composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell’Accordo, di definire le priorità d’azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all’applicazione o all’interpretazione dello stesso. Le riunioni del Comitato avverranno di norma una volta all’anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul (articoli 44 e 45);

·        viene previsto un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati da ciascuna delle parti e dal Comitato misto che decide in merito alle misure da adottare a seguito di controversie, formula raccomandazioni in materia di diritti ed obblighi nell’ambito dell’Accordo (articolo 46).

 

La relazione tecnica specifica che l’Accordo non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. A tale riguardo, la relazione afferma che le spese derivanti dall’attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall’Accordo quadro, dalle riunioni del Comitato misto, nonché dall’organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente coperte dal bilancio dell'Unione europea.

La relazione specifica, inoltre, che non sono previste richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.

Con riferimento al compito di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo quadro, seguire lo sviluppo delle relazioni tra le parti, fungere da organo di risoluzione delle controversie (articoli 45 e 46), la relazione ricorda che tali funzioni spettano al Comitato misto, previsto dall'articolo 44 e composto da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, da un lato, e della Repubblica di Corea, dall’altro. Il suo funzionamento è dunque garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio della stessa Unione. Parimenti funzionari delle istituzioni dell’Unione europea assicurano lo svolgimento di dialoghi settoriali, cui non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Infine, la relazione afferma che dalla legge di ratifica dell’Accordo quadro non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che - secondo quanto affermato dalla relazione tecnica - gli oneri derivanti dall’attuazione della cooperazione saranno posti a carico del bilancio dell’Unione europea, senza prevedere finanziamenti aggiuntivi da parte degli Stati membri.