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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 5018) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 394 | ||||
Data: | 11/04/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 5018
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Ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito
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N. 394 – 11 aprile 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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5018 |
Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Allasia
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Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLO I del Protocollo aggiuntivo.. 3
Imposte cui si applica la Convenzione. 3
ARTICOLO III del Protocollo aggiuntivo.. 3
ARTICOLO IV del Protocollo aggiuntivo.. 4
Criteri di eliminazione della doppia imposizione. 4
ARTICOLO V del Protocollo aggiuntivo.. 5
PREMESSA
Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Singapore il 24 maggio 2011[1].
Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO I del Protocollo aggiuntivo
Imposte cui si applica
La norma sostituisce integralmente il paragrafo 3 (b) dell’Articolo 2 della Convenzione, che elenca le imposte italiane in riferimento alle quali la medesima trova applicazione, inserendo fra queste l’IRAP.
La relazione tecnica afferma che dalla novella normativa non sono ravvisabili effetti per l’erario italiano con riguardo alla possibilità di fruire di credito d’imposta o meno in relazione a eventuali corrispondenti imposte pagate in Italia da residenti in Singapore.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO III del Protocollo aggiuntivo
La norma modifica l’articolo 5 della Convenzione portando a dodici mesi, in conformità agli standard OCSE, l’attuale termine di sei mesi previsto, in alcuni casi, per la configurazione di una stabile organizzazione.
La relazione
tecnica afferma che modifica in esame prevede un’estensione da sei (come
era originariamente previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), della
Convenzione in vigore dal 1979) a dodici mesi del tempo necessario per acquisire
il requisito di «stabile organizzazione» relativamente ai cantieri di
costruzione, montaggio o installazione; in merito a tale nuova previsione
normativa appare verosimile ipotizzare un possibile effetto positivo per il
nostro erario in relazione all’estensione del citato lasso temporale, nei
confronti dei cantieri italiani i quali, superando il limite dei sei mesi
stabilito dalla vigente Convenzione ma restando entro il proposto limite dei
dodici mesi, si vedrebbero attratti a tassazione in via esclusiva nel nostro
Paese perdendo lo status di stabile organizzazione in Singapore; in modo
speculare si andrebbe a verificare una perdita di attrazione per l’erario
italiano per i cantieri operanti in Italia nelle stesse condizioni. In
definitiva, considerando che le imprese italiane (tra cui figurano società quali
Saipem spa, Pirelli Group, Italcementi ed altre – Fonte: Istituto nazionale per
il commercio estero – Rapporti Paese Congiunti – Singapore – 1° semestre 2010)
rappresentano verosimilmente realtà di maggiore rilevanza rispetto agli omologhi
cantieri di imprese singaporiane operanti in Italia e che la fattispecie sembra
rivestire scarsa rilevanza in considerazione delle differenze temporali che va a
disciplinare,
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO IV del Protocollo aggiuntivo
Criteri di eliminazione della doppia imposizione
Le norme sostituiscono integralmente il paragrafo 2 dell’articolo 22 della Convenzione, riguardante i criteri ed i limiti di applicazione di deduzioni e crediti di imposta attraverso i quali negli Stati contraenti si procede all’eliminazione della doppia imposizione. La principale modifica riguarda, in particolare, l’eliminazione della disposizione che prevedeva il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le imposte non pagate, a seguito di esenzioni o sospensioni temporanee previste dalla legislazione dei due Stati contraenti.
La relazione tecnica ritiene che gli importi oggetto della disposizione in esame siano di entità trascurabile. Non si prevedono, pertanto, apprezzabili effetti di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO V del Protocollo aggiuntivo
Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 25 della Convenzione. Il nuovo testo realizza un potenziamento dell’attività di scambio di informazioni tra i due Stati contraenti. In particolare:
Ÿ lo scambio di informazioni non è limitato alle sole imposte oggetto della Convenzione;
Ÿ su richiesta di uno Stato contraente, l’altro Stato è tenuto ad utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche nel caso in cui le informazioni richieste non siano rilevanti ai fini fiscali interni di detto altro Stato;
Ÿ la necessità di accedere, ai fini del reperimento delle informazioni, ad istituzioni bancarie, finanziarie o fiduciarie non determina alcuna preclusione per lo Stato cui sono richieste le informazioni, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo informativo.
La relazione
tecnica afferma che la modifica normativa in esame permetterà
l’ampliamento della base giuridica disponibile per le Parti, al fine di
potenziare la cooperazione in materia di scambio di informazioni conformemente
agli obiettivi di lotta all’evasione e di adeguamento agli standard dell’OCSE in
materia, i cui effetti possono indicarsi come genericamente positivi in ragione
della potenziale emersione di ulteriore base imponibile.
Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che le Amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
[1]