"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags">premessa

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5018) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011
Riferimenti:
AC N. 5018/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 394
Data: 11/04/2012
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
RATIFICA DEI TRATTATI   SINGAPORE
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5018

 

Ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

 

 

 

 

 

 

 

N. 394 – 11 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5018

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Allasia

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 


INDICE

 

ARTICOLO I del Protocollo aggiuntivo.. 3

Imposte cui si applica la Convenzione. 3

ARTICOLO III del Protocollo aggiuntivo.. 3

Stabile organizzazione. 3

ARTICOLO IV del Protocollo aggiuntivo.. 4

Criteri di eliminazione della doppia imposizione. 4

ARTICOLO V del Protocollo aggiuntivo.. 5

Scambio di informazioni5



PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore  per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Singapore il 24 maggio 2011[1].

La Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito è stata ratificata con la legge n. 575 del 1978.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO I del Protocollo aggiuntivo

Imposte cui si applica la Convenzione

La norma sostituisce integralmente il paragrafo 3 (b) dell’Articolo 2 della Convenzione, che elenca le imposte italiane in riferimento alle quali la medesima trova applicazione, inserendo fra queste l’IRAP.

 

La relazione tecnica afferma che dalla novella normativa non sono ravvisabili effetti per l’erario italiano con riguardo alla possibilità di fruire di credito d’imposta o meno in relazione a eventuali corrispondenti imposte pagate in Italia da residenti in Singapore.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO III del Protocollo aggiuntivo

Stabile organizzazione

La norma modifica l’articolo 5 della Convenzione portando a dodici mesi, in conformità agli standard OCSE, l’attuale termine di sei mesi previsto, in alcuni casi, per la configurazione di una stabile organizzazione.

La relazione tecnica afferma che modifica in esame prevede un’estensione da sei (come era originariamente previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione in vigore dal 1979) a dodici mesi del tempo necessario per acquisire il requisito di «stabile organizzazione» relativamente ai cantieri di costruzione, montaggio o installazione; in merito a tale nuova previsione normativa appare verosimile ipotizzare un possibile effetto positivo per il nostro erario in relazione all’estensione del citato lasso temporale, nei confronti dei cantieri italiani i quali, superando il limite dei sei mesi stabilito dalla vigente Convenzione ma restando entro il proposto limite dei dodici mesi, si vedrebbero attratti a tassazione in via esclusiva nel nostro Paese perdendo lo status di stabile organizzazione in Singapore; in modo speculare si andrebbe a verificare una perdita di attrazione per l’erario italiano per i cantieri operanti in Italia nelle stesse condizioni. In definitiva, considerando che le imprese italiane (tra cui figurano società quali Saipem spa, Pirelli Group, Italcementi ed altre – Fonte: Istituto nazionale per il commercio estero – Rapporti Paese Congiunti – Singapore – 1° semestre 2010) rappresentano verosimilmente realtà di maggiore rilevanza rispetto agli omologhi cantieri di imprese singaporiane operanti in Italia e che la fattispecie sembra rivestire scarsa rilevanza in considerazione delle differenze temporali che va a disciplinare, la RT ritiene prudenziale confermare effetti non apprezzabili in termini di variazione di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO IV del Protocollo aggiuntivo

Criteri di eliminazione della doppia imposizione

Le norme sostituiscono integralmente il paragrafo 2 dell’articolo 22 della Convenzione, riguardante i criteri ed i limiti di applicazione di deduzioni e crediti di imposta attraverso i quali negli Stati contraenti si procede all’eliminazione della doppia imposizione. La principale modifica riguarda, in particolare, l’eliminazione della disposizione che prevedeva il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le imposte non pagate, a seguito di esenzioni o sospensioni temporanee previste dalla legislazione dei due Stati contraenti.

 

La relazione tecnica ritiene che gli importi oggetto della disposizione in esame siano di entità trascurabile. Non si prevedono, pertanto, apprezzabili effetti di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO V del Protocollo aggiuntivo

Scambio di informazioni

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 25 della Convenzione. Il nuovo testo realizza un potenziamento dell’attività di scambio di informazioni tra i due Stati contraenti. In particolare:

Ÿ        lo scambio di informazioni non è limitato alle sole imposte oggetto della Convenzione;

Ÿ        su richiesta di uno Stato contraente, l’altro Stato è tenuto ad utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche nel caso in cui le informazioni richieste non siano rilevanti ai fini fiscali interni di detto altro Stato;

Ÿ        la necessità di accedere, ai fini del reperimento delle informazioni, ad istituzioni bancarie, finanziarie o fiduciarie non determina alcuna preclusione per lo Stato cui sono richieste le informazioni, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo informativo.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica normativa in esame permetterà l’ampliamento della base giuridica disponibile per le Parti, al fine di potenziare la cooperazione in materia di scambio di informazioni conformemente agli obiettivi di lotta all’evasione e di adeguamento agli standard dell’OCSE in materia, i cui effetti possono indicarsi come genericamente positivi in ragione della potenziale emersione di ulteriore base imponibile. La RT evidenzia come tale modifica possa verosimilmente agevolare l’uscita di Singapore dalle black list italiane nelle quali è attualmente collocata, nonché un suo futuro collocamento nelle costituende white list, andando a eliminare il vigente obbligo di interpello da parte delle realtà imprenditoriali italiane che svolgono attività nel territorio singaporiano.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che le Amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.



[1] La Commissione Affari esteri della Camera dei Deputati ha concluso l’esame preliminare del progetto di legge, in relazione al quale non risultano presentati emendamenti.