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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4999-A) DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
Riferimenti:
AC N. 4999-A/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 385
Data: 13/03/2012
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2012 0002
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4999-A

 

 

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

 

(Conversione in legge del D.L. n. 2/2012)

 

 

 

 

 

 

N. 385 – 13 marzo 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4999-A

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Tommaso Foti

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


indice

ARTICOLO 1, comma 1. 4

Impianti di digestione anaerobica.. 4

ARTICOLO 1, comma 2. 5

Commissari straordinari con funzioni di amministrazione aggiudicatrice. 5

ARTICOLO 1, comma 2-bis. 7

Smaltimento in altre regioni dei rifiuti della Campania.. 7

ARTICOLO 1, comma 3. 8

Capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio.. 8

ARTICOLO 1, commi 3-bis e 3-ter.. 8

Prevenzione della produzione di rifiuti8

ARTICOLO 1-bis. 9

Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania.. 9

ARTICOLO 2. 10

Commercializzazione di sacchi per asporto merci10

ARTICOLO 3, commi 1-4. 12

Materiali di riporto.. 12

ARTICOLO 3, commi 5 e 6. 13

Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti13

 

 

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Il testo, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, è stato ulteriormente modificato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati.

In particolare, nel corso dell’esame presso il Senato, sono stati introdotti numerosi articoli aggiuntivi (artt. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies).

È stato inoltre soppresso l’articolo 1, comma 4, del testo originario, il quale disponeva che la regione Campania fosse autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009. Il Governo in proposito ha affermato, durante l’esame al Senato, che le risorse del Programma attuativo regionale, in base ai dati disponibili, risultavano presentare le occorrenti disponibilità. Tuttavia, il Governo ha evidenziato che la regione Campania non aveva ancora presentato il suddetto programma al CIPE ai fini della presa d’atto. La 5a Commissione (Bilancio) del Senato, in data 16 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che fosse soppresso l’articolo 1, comma 4. Si fa presente, tuttavia, che la norma in questione viene sostanzialmente riproposta dall’articolo 12, comma 8, del DL 16/2012, recante misure urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, attualmente all’esame del Senato. In particolare, nel richiamato comma 8, si puntualizza che le risorse necessarie all’acquisto del termovalorizzatore di Acerra, pari ad euro 355.550.240,84, vengono trasferite alla regione Campania.

Nel corso dell’esame in sede referente presso la Camera dei deputati sono state soppresse alcune delle disposizioni introdotte dal Senato (artt. 1-bis, 1-ter, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies). Sono stati inoltre soppressi i commi 5, 6, 7, 8 e 9 e i commi da 11 a 18 dell’articolo 3. Sono state infine introdotte disposizioni modificative riferite agli articoli 1, 2 e 3 del testo approvato dal Senato.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.

Si esamina di seguito il testo del provvedimento come da ultimo modificato dalla VIII Commissione della Camera: nell’ambito di tale analisi si tiene conto delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1, comma 1

Impianti di digestione anaerobica

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 6-ter, comma 1-bis, del DL 90/2008 (Emergenza rifiuti regione Campania).

Le disposizioni, oltre a confermare la già prevista possibilità di realizzare impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nella aree di pertinenza degli STIR (Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio), specificano la finalità di garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti STIR. Inoltre si stabilisce che, in presenza di motivi di natura tecnica, gli impianti di digestione anaerobica saranno realizzati in aree confinanti acquisite dal commissario straordinario.

                                                                                            

La relazione tecnica, oltre a illustrare brevemente il contenuto delle norme, afferma che i biodigestori sono interamente finanziati dal soggetto aggiudicatario della concessione per la costruzione degli impianti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, come rilevato anche nel corso dell’esame presso il Senato, appare opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità di reperimento delle aree confinanti con gli impianti in cui, per motivi tecnici, saranno realizzati gli impianti di digestione anaerobica. Tali modalità potrebbero infatti comportare la necessità di ricorrere a misure espropriative, con conseguenti indennizzi da corrispondere ai proprietari espropriati, in relazione ai quali andrebbero indicate le relative fonti di finanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Commissari straordinari con funzioni di amministrazione aggiudicatrice

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 2, del DL 196/2010 dispone che il presidente della regione Campania, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, possa procedere, sentiti le province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di 12 mesi, di commissari straordinari, dotati di adeguate competenze tecnico-giuridiche, che individuino il soggetto aggiudicatario, con le procedure accelerate di cui all’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) e, con somma urgenza, le aree occorrenti, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi.

 

Le norme recano modifiche all’articolo 1, comma 2, del DL 196/2010, relativo ai commissari straordinari con funzioni di amministrazione aggiudicatrice nella regione Campania.

In particolare, le modifiche prevedono, tra l’altro, che:

·        sia estesa la durata massima della carica dei commissari da 12 a 24 mesi [lettera a)];

·        i commissari provvedano, oltre che all’individuazione,  all’espropriazione delle aree dove realizzare siti da destinare a discarica e all’attivazione e svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti. Tali adempimenti sono svolti dal commissario anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia a province e comuni interessati e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe in materia di attivazione dei siti da destinare a discarica mediante affidamento, nonché in materia di procedure di espropriazione e di acquisizione di beni funzionali a tali attività[1], con oneri a carico dell'aggiudicatario [lettera b)];

·        la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale faccia luogo anche dell'autorizzazione integrata [lettera c)].

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri dei commissari straordinari sono posti a carico del concessionario dell'opera, fatta eccezione per gli oneri relativi alla nomina del Commissario per la realizzazione della discarica di Savignano, i cui compensi sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 196 del 2010. Di conseguenza, la norma non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, del DL 196/2010 dispone che, al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.

Durante l’esame il Governo ha affermato[2], in relazione alla proroga dell’attività del Commissario straordinario per la discarica di Savignano Irpino, che con decreto dirigenziale della giunta regionale della Campania n. 235/2011 è stato stabilito che gli oneri finanziari per il pagamento dell’indennità e del rimborso spese del commissario devono essere a carico del bilancio della provincia di Avellino, fermo restando che gli stessi dovranno essere previsti nel quadro economico degli interventi e rimborsati dal concessionario dell’intervento alla suddetta provincia.

 

Analogamente non vi sono nuovi o maggiori oneri per quanto concerne la realizzazione dei siti destinati a discarica, atteso che la copertura degli stessi è a carico dell'aggiudicatario. Parimenti non si rinvengono nuovi o maggiori oneri per quanto concerne la previsione che, nel caso in cui sia il Consiglio dei ministri ad esprimersi sul rilascio della VIA, la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale faccia luogo anche dell'autorizzazione integrata.

 

Al riguardo, con riferimento agli oneri per la realizzazione dei siti adibiti a discarica, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che detti oneri siano integralmente a carico dei soggetti aggiudicatari, anche con riferimento alle procedure espropriative. Per quanto riguarda gli oneri riguardanti il commissario straordinario per la realizzazione della discarica di Savignano, andrebbe altresì acquisita conferma che le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, del DL 196/2010 siano disponibili e che la finalità individuata dalla norma non pregiudichi programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime somme.

Il Governo ha affermato, durante l’iter presso il Senato[3], che le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga dei commissari straordinari rimangono invariate e che sono compatibili con il quadro finanziario già delineato dal DL 196/2010. Gli oneri sono a carico del soggetto aggiudicatario, nell’ambito della finanza di progetto, e che per quanto riguarda la realizzazione dei siti, si tratta principalmente di oneri di esproprio.

Infine, in merito all’anticipazione da parte della provincia di Avellino degli oneri per l’indennità e i rimborsi spese del Commissario (fatto salvo il successivo rimborso da parte del concessionario), andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la compatibilità di tali spese con i vincoli imposti alla provincia dal patto interno di stabilità, soprattutto nell’ipotesi in cui il rimborso avvenga in un esercizio successivo.

 

ARTICOLO 1, comma 2-bis

Smaltimento in altre regioni dei rifiuti della Campania

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 7, del DL 196/2010 (Subentro delle amministrazioni territoriali della Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti) dispone che fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione della disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma – introdotta dalla Commissione di merito in sede referente -modifica all’articolo 1, comma 7, del DL 196/2010, disponendo che lo smaltimento in altre regioni dei rifiuti campani avvenga non più sulla base di un accordo interregionale promosso nell’abito della Conferenza Stato-regioni ma mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 3

Capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio

Le norma proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del DL 195/2009, che autorizza, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze di detta regione, l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare la norma, afferma che non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo ha affermato, durante l’esame presso il Senato[4], che gli oneri relativi all’ampliamento degli impianti di compostaggio gravano sulla tariffa, rientrando tra i costi che concorrono alla determinazione della stessa.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di finanziare i predetti oneri a valere sulle tariffe, anche sotto il profilo dell’allineamento temporale tra i costi e le risorse per farvi fronte.

 

ARTICOLO 1, commi 3-bis e 3-ter

Prevenzione della produzione di rifiuti

Le norme modificano le disposizioni di cui all’articolo 180, comma 1-bis, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

In particolare, le disposizioni, prevedono:

·        l’anticipo dal 12 dicembre 2013 al 31 dicembre 2012 dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente, del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell’ambiente presenta alle Camere una relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

·        la predisposizione e la presentazione alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno - da parte del Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata – di una relazione recante l’indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l’individuazione delle eventuali situazioni di criticità.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1-bis

Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania

La norma:

-          modifica alcune disposizioni in materia di costruzione di nuovi impianti di termovalorizzazione nella regione Campania, eliminando in tali disposizioni il riferimento all’impianto di termovalorizzazione di Santa Maria La Fossa;

-          differisce dal 31 gennaio al 30 giugno 2012 il termine entro il quale dovrà essere trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra ad uno dei soggetti indicati all’art. 7, comma 1, del DL n. 195/2009.

Tale disposizione prevede il trasferimento del predetto impianto ad uno dei seguenti soggetti: la regione Campania, altro ente pubblico anche non territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, soggetto privato. L’eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici menzionati potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisizione dell’impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale;

-          conferma nel territorio del comune di Giugliano, già indicato con formula possibilistica nella normativa vigente[5], l’individuazione del sito su cui realizzare l’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti previsto dall’art. 8, comma 1-bis del DL. n. 90/2008.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.

Una nota del Governo, riferita all’emendamento introduttivo della disposizione (1.0.100), rinviava alle valutazioni del Ministero dell’ambiente e del Dipartimento della protezione civile al fine di escludere che la modifica possa incidere negativamente sul piano degli interventi in corso o da realizzarsi anche ai sensi del DL n. 196/2010.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti sui seguenti profili:

-          in merito alla soppressione della previsione di realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel comune di Santa Maria La Fossa, cui non fa fronte l’indicazione di un sito alternativo, andrebbe chiarito se si configuri il venir meno di una spesa per investimento prevista a legislazione vigente. In tal caso andrebbe chiarito se da tale rinuncia possano emergere risparmi di spesa;

-          in merito al rinvio del termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, nulla da osservare alla luce delle disposizioni contenute nel DL 16/2012 (art. 12, comma 8), già richiamate in precedenza, che prevedono il trasferimento alla Regione Camponia delle risorse necessarie all’acquisto del termovalorizzatore. Tale somma è indicata in circa 355,6 milioni di euro.

Si ricorda in proposito che, in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge A.S. 1956, di conversione del DL 195/2009, erano state fornite alcune cifre che stimavano il presumibile valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra (inizialmente indicato in 370 mln di euro, successivamente ridotti a 355 mln) in relazione alle quali la 5aCommissione Bilancio del Senato aveva espresso, nel proprio parere sul citato provvedimento[6], la condizione che fossero rese provvisoriamente indisponibili nell’ambito del FAS risorse per un importo corrispondente a quello necessario all’acquisto.

 

ARTICOLO 2          

Commercializzazione di sacchi per asporto merci

Le norme prorogano il termine, di cui all'articolo 1, comma 1130, della L. 296/2006, relativo al divieto di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili, fino all'emanazione - entro il 31 dicembre 2012[[7]] - di un decreto non regolamentare da parte del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico. La proroga è limitata a precise tipologie di sacchi per l'asporto delle merci (comma 1).

Si tratta delle seguenti tipologie:

·          sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

·          sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri provvisti di maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron, se destinati all’uso alimentare, e 100 micron se destinati ad altri usi;

·          sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron, se destinati all’uso alimentare, e 60 micron se destinati agli altri usi.

Con il suddetto decreto potranno, inoltre, essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi ai fini della loro commercializzazione – anche individuando forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti (inciso introdotto con un emendamento approvato dall’VIII Commissione della Camera) - nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  (comma 2).

Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alle norme in materia[8] devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. Detta percentuale può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica e le associazioni dei produttori (comma 3).

Si introduce, altresì, a decorrere dal 31 dicembre 2013[[9]], un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni in materia (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, che si sostanziano nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro per il mancato rispetto del divieto di commercializzazione, può dare luogo ad eventuali entrate erariali.

Il Governo ha affermato, durante l’esame presso il Senato[10], che la proroga differisce la decorrenza del termine di entrata in vigore del divieto di commercializzazione limitatamente ai sacchi per l’asporto merci conformi a parametri di biodegrabilità mutuati proprio dalla disciplina comunitaria e, in quanto tali, con essa del tutto compatibili. Si prevede altresì che entro il 31 luglio 2012, con decreto interministeriale notificato secondo il diritto dell’Unione europea, saranno ulteriormente precisate per tutte le categorie di sacchetti le caratteristiche tecniche di biodegrabilità.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l’apertura di procedure d’infrazione in sede europea. Ciò anche alla luce dell’ulteriore dilazione del termine per l’emanazione del decreto relativo alle caratteristiche tecniche dei sacchi, nonché del termine per l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 4, introdotta con emendamenti approvati dalla Commissione di merito della Camera. Al fine di escludere eventuali effetti finanziari, andrebbero inoltre precisate le modalità di promozione della riconversione degli impianti esistenti cui fa riferimento un’ulteriore modifica introdotta al comma 2.

 

ARTICOLO 3, commi 1-4  

Materiali di riporto

Le norme introducono una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 185 - comma 1, lettere b) e c), e comma 4 - del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), finalizzata a chiarire che i materiali di riporto cosiddetti storici sono esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti, di cui alla parte IV, Titolo I, del Codice ambientale (comma 1).

In particolare si specifica che nel concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve ricomprendersi anche la matrice ambientale materiale di riporto quando:

·          tale matrice non sia contaminata e, una volta scavata, venga utilizzata nello stesso sito;

·          sia contaminata ma non venga scavata rimanendo in situ;

·          una volta scavata e non contaminata, se ne debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata scavata.

Viene inoltre stabilito che, ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “matrici materiali di riporto” si intendono i materiali eterogenei – come disciplinati dall’articolo 49 del DL 1/2012 (Liberalizzazioni)[11] - utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei[12] (comma 2).

L’articolo 49 citato dispone che, l’utilizzo delle terre delle rocce da scavo sia regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Detto decreto stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006 (Codice ambientale). Dalla data in vigore del suddetto decreto ministeriale viene abrogato l’art. 186 del Codice ambientale, in materia di terre e rocce da scavo, che attualmente sottopone a specifiche condizioni tecniche l’utilizzo di tali materiali per reinterri e riempimenti. L’articolo dispone altresì che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fino all’entrata in vigore del decreto che regolamenta l’utilizzo delle terre e delle rocce da scavo, di cui all’articolo 49 del DL 1/2012, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo[13], sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni specificate all’articolo 184-bis del Codice ambientale, relativo ai sottoprodotti (comma 3).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario dell’articolo, oltre a illustrare sinteticamente le norme, afferma che le stesse non danno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che l’articolo 3 è stato integralmente sostituito durante l’iter al Senato. La relazione tecnica, riferita al testo originario, riguarda i commi 1 e 3 dell’attuale testo, corrispondenti ai commi 1 e 2 del testo originario.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l’apertura di procedure d’infrazione in sede europea.

Andrebbero inoltre esclusi eventuali oneri per interventi di risanamento o di bonifica connessi all’utilizzo dei materiali interessati[14].

 

ARTICOLO 3, commi 5 e 6          

Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

Le norme dispongono modifiche e integrazioni alla normativa in materia di rifiuti.

In particolare, le disposizioni:

·        introducono l’articolo 264, comma 2-bis, del Codice ambientale, con il quale si dispone che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati siano adottate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’ISPRA, sentita la Conferenza unificata (comma 5);

·        modificano l’allegato D alla parte IV del Codice ambientale, in materia di definizione di “rifiuto pericoloso” (comma 6).

Le norme individuano una specifica disciplina transitoria per l’attribuzione della qualifica di rifiuti “ecotossici” (H14: rifiuti che possono presentare o presentano rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali), nelle more dell’emanazione di una specifica decisione dell’Unione europea. Con emendamento approvato dall’VIII Commissione della Camera, è stato stabilito che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che stabilisce la procedura tecnica per l’attribuzione della predetta qualifica, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo ADR[15] per la classe 9-M6 e M7.

 

Le norme, inserite durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire indicazioni circa la compatibilità delle norme in esame con la normativa europea di riferimento, al fine di escludere effetti finanziari connessi all’applicazione di sanzioni. Ciò anche alla luce della modifica apportata dalla Commissione di merito, che ha introdotto una classificazione transitoria per taluni materiali che rientrano in un’organica disciplina di carattere amministrativo.

 



[1] Di cui agli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 18 del DL 90/2008.

[2] Con Nota del Ministero dell’ambiente del 13 febbraio 2012.

[3] Con Nota della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2012 e con Nota del Ministero dell’economia del 16 febbraio 2012.

[4] Con Nota del Ministero dell’economia del 16 febbraio 2012.

[5] Cfr. il comma 6-bis dell’art. 10 del DL n. 195/2009 che viene sostituito dalla norma in esame.

[6] Nella seduta n. 281 del 28 gennaio 2010.

[7] Il testo trasmesso dal Senato prevedeva il termine del 31 luglio 2012, che è stato modificato nel corso dell’esame presso l’VIII Commissione della Camera.

[8] Di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002.

[9] Il testo trasmesso dal Senato prevedeva il termine del 31 luglio 2012, che è stato modificato nel corso dell’esame presso l’VIII Commissione della Camera.

[10] Con Nota del Ministero dell’ambiente del 13 febbraio 2012.

[11] Tale norma dispone che l’utilizzo delle terre e delle rocce da scavo si a regolamentato con decreto del Ministero dell’ambiente da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del medesimo DL 1/2012.

[12] Tale riformulazione deriva da un emendamento approvato presso l’VIII Commissione della Camera.

[13] Di cui all’articolo 185, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.

[14] Si ricorda che l’articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), escludendo dall’applicazione della disciplina sui rifiuti il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fa salva la disciplina degli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati.

[15] Accordo europeo per il trasporto dei rifiuti pericolosi