Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC 4945) Adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi applicati sulle navi | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 383 | ||
Data: | 28/02/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 4945
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Adesione dell’Italia alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi applicati sulle navi
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N. 383 – 28 febbraio 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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A.C.
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4945
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Titolo breve:
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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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On. Mario Barbi |
Gruppo: |
PD
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLI 1-21 della Convenzione ed Allegato 4
Contenuto della Convenzione per il controllo dei sistemi antivegetativi sulle navi
Articolo 3 del disegno di legge di ratifica
PREMESSA
Il disegno di legge in esame reca l’autorizzazione all’adesione dell’Italia alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi applicati sulle navi, fatta a Londra il 5 ottobre 2001. La convenzione è composta di 21 articolo e 4 Allegati. Il disegno di legge di autorizzazione reca, tra l’altro, all’articolo 3 l’individuazione delle Autorità responsabili per l’applicazione della convenzione (Ministero dell’ambiente e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e, all’articolo 5, la copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 per l’ipotesi di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Il provvedimento, non modificato dalla III Commissione nel corso dell’esame svolto in sede referente, è corredato di relazione tecnica. Di seguito si da conto delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano effetti finanziari.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1-21 della Convenzione ed Allegato 4
Contenuto della Convenzione per il controllo dei sistemi antivegetativi sulle navi
Le norme, tra l’altro, prevedono:
una procedura per la proposta di emendamenti alla Convenzione che comporta l’istituzione, da parte del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino dell’Organizzazione Marittima Internazionale, di uno o più gruppi tecnici, a seconda delle necessità, per lo studio delle proposte medesime (articoli 6 e 7). Il gruppo tecnico è un organo composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti, dei membri dell’Organizzazione marittima internazionale, delle Nazioni unite e delle sue Agenzie specializzate (articolo 2);
l’effettuazione di ispezioni delle navi, finalizzate al rilascio di apposito certificato, da parte di funzionari autorizzati (ispettori) o da parte di organismi riconosciuti dall’Amministrazione (articolo 10 e 11 della Convenzione regola 1 dell’Allegato 4);
la possibilità che uno Stato sottoponga ad ispezione una nave su richiesta dell’Amministrazione di un altro Stato (regola 3 dell’Allegato 4).
La relazione tecnica quantifica in 7.740 euro annui gli oneri recati dagli articoli 6 e 7 della Convenzione, connessi alle riunioni dei gruppi tecnici eventualmente istituiti dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC), organo dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), con sede a Londra.
In particolare, la relazione tecnica stima che il gruppo tecnico si possa riunire almeno due volte all’anno e che a tali riunioni partecipino due funzionari del Ministero dell’ambiente. Considerando i costi medi della missione a Londra, presso la sede dell’IMO, di tali due rappresentanti per due volte all’anno e applicando per il calcolo delle spese di vitto il DM 23 marzo 2011, la relazione tecnica prevede un costo complessivo di 7.740 euro , come risulta dalla tabella che segue:
Spese di viaggio |
euro 675 |
di cui |
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aereo |
euro 610 |
treno aeroporto-centro città |
euro 65 |
Spese per vitto |
euro 1.260 |
di cui |
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vitto (euro 60 x 6 giorni) |
euro 360 |
pernottamento (euro 150 x 6 giorni) |
euro 900 |
totale pro capite per missione |
euro 1.935 |
totale complessivo (2 funzionari x 2 missioni) |
euro 7.740 |
Per quanto riguarda il restante contenuto della Convenzione, la relazione tecnica precisa che essa non comporta oneri per la finanza pubblica, dal momento che prevede l’esercizio di compiti rientranti tra le attività istituzionali degli organismi italiani coinvolti.
Più in particolare, la relazione tecnica precisa che la Convenzione non prevede il pagamento di un contributo diretto ad hoc a carico degli stati per il finanziamento di uffici di coordinamento o di segretariato , essendo tali oneri a carico dell’IMO. Inoltre, l’ordinamento italiano già prevede norme cogenti in materi di limitazione e divieto dell’uso delle vernici antivegetative, contenute nel regolamento (CE) n. 782/2003, il cui contento è in massima parte il medesimo della Convenzione in esame. Conformemente a tale Regolamento, il Ministero dell’ambiente e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno siglato accordi con gli organismi di classifica accreditati per l’espletamento delle procedure di ispezione e di controllo relativamente ai sistemi antivegetativi sulle navi. Nessun contributo, in tal senso, è previsto per lo Stato aderente.
La relazione tecnica precisa che le attività di ispezione e controllo saranno esercitate anche dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, senza che si determinino nuovi oneri, in quanto tale attività già rientra in quelle istituzionali del Corpo medesimo.
Con l’entrata in vigore della Convenzione in esame, i divieti all’utilizzo delle sostanze antivegetative si estendono a tutte le navi che utilizzano un porto, un cantiere o un terminale off shore dello Stato italiano, a prescindere dalla nazionalità dell’imbarcazione. Da tale data, pertanto, ogni nave dovrà essere in possesso del certificato previsto dalla Convenzione. Neanche in questo caso, precisa la relazione tecnica, sono previsti oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
E’, inoltre, necessaria la predisposizione di apposite linee giuda finalizzate all’applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione, per l’analisi dei documenti e per l’attività di monitoraggio dei benefici derivanti dall’applicazione della Convenzione medesima. Anche questo adempimento verrà realizzato all’interno delle strutture esistenti e già operative nel settore, senza ulteriori incrementi di risorse né di personale né di mezzi e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per le attività propriamente scientifiche sarà necessario avvalersi da parte dell’amministrazione del supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che è istituzionalmente preposto a svolgere, tra le altre, tali attività. Queste rientrano nell’ambito dei “servizi ordinari” che l’Istituto garantisce come supporto tecnico-scientifico al Ministero dell’ambiente, utilizzando pertanto gli ordinari stanziamenti a proprio favore[1]. Non sono, pertanto, previsti oneri aggiuntivi per tali attività.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire dati ed elementi idonei a confermare che i competenti uffici e strutture amministrative possano svolgere i compiti previsti dall’Accordo con le dotazioni attualmente esistenti, anche con riferimento alle possibili richieste di verifiche da parte di altri Stati (Allegato 4, regola 3).
Articolo 3 del disegno di legge di ratifica
La norma, dispone cheall'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
È inoltre prevista una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e, comunque, del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità.
Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di salvaguardia pur in presenza di oneri essenzialmente riferibili a spese di missione che, sulla base della prassi vigente, sono generalmente configurati in termini di limiti di spesa, si ricorda che il Governo ha confermato, in occasione del disegno di legge n. 4792, l’opportunità di prevedere anche in tali casi una specifica clausola di salvaguardia.
[1] Si tratta dei seguenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente: n. 3621 – spese di funzionamento dell’ISPRA; 3623 – Spese di natura obbligatoria dell’ISPRA; 8831 – Oneri comuni di conto capitale.