Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4940-B) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Riferimenti:
AC N. 4940-B/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 391
Data: 02/04/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0005   POLITICA ECONOMICA
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4940-B

 

Disposizioni urgenti in materia

di semplificazione e di sviluppo

 

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 5/2012

 Modificato dal Senato - A.S. 3194)

 

 

 

 

 

N. 391 – 2 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4940-B

 

 

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

 

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissioni di merito:

 

I e  X

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

On. Oriano Giovanelli (PD) per la I Commissione

On. Stefano Saglia (PdL) per la X Commissione

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Alle Commissioni riunite I e X

Oggetto:

 

Testo B

 

 

INDICE

ARTICOLO 38. 4

Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali4

ARTICOLO 44. 4

Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità.. 4

ARTICOLO 47, comma 2-quater.. 5

Offerta disaggregata per l’accesso all’ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni5

ARTICOLO 62 – Tabella A.. 6

Abrogazioni6

 


 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

5, recante norme urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato nel corso dell’esame in seconda lettura.

In particolare, il Senato ha apportato le seguenti modifiche:

-               all’articolo 38, è stata apportata una correzione formale alla norma che disciplina i requisiti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della tenuta dei gas medicinali;

-               all’articolo 44, è stata modificata una norma in materia di autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione di interventi di lieve entità;

-               all’articolo 47, è stato riformulato il comma 2-quater, che prevede l’obbligo di offerta disaggregata per l’accesso all’ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni;

-               all’allegato di cui all’articolo 62 (norme oggetto di abrogazione), è stata soppressa la voce relativa all’utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo nazionale della protezione civile per fronteggiare emergenze e calamità naturali.

Si ricorda che sul testo originario del decreto legge, nonché sulle modifiche apportate in prima lettura dalla Camera dei deputati, sono state pubblicate le seguenti Note del Servizio del Bilancio:

-                Nota di verifica n. 384 del 6 marzo 2012;

-                Scheda di analisi n. 219 del 6 marzo 2012;

-                Nota sull’emendamento 50.100 (interamente sostitutivo dell’art. 50 del DL 5/2012) del 7 marzo 2012.

Nel corso dell’esame parlamentare il Governo ha trasmesso, oltre alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo allegati al testo originario del decreto-legge, la relazione tecnica del 23 marzo 2012 (che comprende le modifiche approvate dalla Camera in prima lettura) e la relazione tecnica del 28 marzo 2012, riferita al maxiemendamento 1.900 del Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

Nella presente Nota si dà conto esclusivamente delle relazioni tecniche del 23 e del 28 marzo, per le parti relative alle norme modificate dal Senato.

Si esaminano, di seguito, i profili di carattere finanziario riguardanti le predette modifiche approvate in seconda lettura dal Senato.

 


VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 38

Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

La modifica reca correzioni di ordine formale alla norma che introduce nuovi requisiti per svolgimento delle funzioni di responsabile della tenuta dei gas medicinali.

Nello specifico, viene modificata la novella in base alla quale sono fatte salve  – con riferimento alla disciplina sui titoli richiesti per i depositi di gas medicinali - le situazioni regolarmente in atto “alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Tale riferimento viene modificato in “alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento interamente sostitutivo approvato dal Senato, non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 44

Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità

Nel testo approvato dalla Camera, l’articolo 44, comma 1, prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Il regolamento è finalizzato a “rideterminare” e ad “ampliare” le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché ad operare ulteriori semplificazioni procedimentali.

L’articolo 44, comma 2, novella l’articolo 181, comma 1-ter, del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al fine di escludere l’applicabilità delle sanzioni penali previste dal medesimo Codice[1] in taluni casi nei quali venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa. In sostanza i casi nei quali può essere esclusa l’applicazione delle sanzioni penali sono: l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione; l’esecuzione di lavori ricadenti su immobili o su  aree dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in data antecedente alla realizzazione dei lavori.

Le modifiche apportate prevedono:

         la riformulazione del comma 1, disponendo che il regolamento di delegificazione per la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche sia volto non più a “rideterminare” e ad “ampliare” le ipotesi di interventi di lieve entità, bensì a “precisare” tali ipotesi;

         la soppressione del comma 2, in materia di esclusione delle sanzioni penali per talune fattispecie richiamate dal testo.

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento interamente sostitutivo approvato dal Senato, non considera le modifiche in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 47, comma 2-quater

Offerta disaggregata per l’accesso all’ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni

Le modifiche apportate sostituiscono il comma 2-quater che, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevedeva l’obbligo di offerta disaggregata di servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni, al fine di escludere gli operatori dal pagamento di servizi non richiesti, nonché al fine di creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori.

Si rammenta che nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura alla Camera dei deputati non sono state formulate osservazioni con riferimento a tale norma. Si ricorda inoltre che nella relazione tecnica del 23 marzo 2012 sono stati evidenziati il carattere ordinamentale dell’articolo 47, comma 2-quater, e l’assenza di oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo testo del comma 2-quater, approvato dal Senato, demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’individuazione[2] delle misure idonee a:

         assicurare l’offerta disaggregata dei prezzi relativi all’accesso all’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all’ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell’affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva (lett. a);

         rendere possibile, per gli operatori richiedenti, l’acquisizione di tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando comunque il mantenimento della sicurezza della rete (lett. b).

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento interamente sostitutivo approvato dal Senato, afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Precisa, inoltre, che l’Autorità potrà far fronte ai compiti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle modifiche apportate dal Senato e tenuto conto – altresì – degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 62 – Tabella A

Abrogazioni

Normativa vigente: l’articolo 5 della legge 225/1992[[3]] dispone quanto segue:

-                i soggetti danneggiati da eventi a fronte dei quali è dichiarato lo stato di emergenza possono fruire della sospensione o del differimento dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, da disporre con apposita legge che deve assicurare la corrispondenza tra l’onere e la relativa copertura finanziaria (comma 5-ter);

-                a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il presidente della regione interessata dagli eventi è autorizzato a deliberare aumenti dei tributi attribuiti alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (comma 5-quater);

-                qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, può essere disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Può essere inoltre utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste, che però deve essere corrispondentemente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti per autotrazione. Tale meccanismo di finanziamento del Fondo di riserva si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del precedente comma 5-ter (comma 5-quinquies).

Si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza 22/2012) ha dichiarato l’illegittimità parziale delle predette disposizioni, con riferimento al comma 5-quater (potere del presidente della regione di innalzare l'imposizione fiscale sulle benzine) e al primo periodo del comma 5-quinquies (possibilità di utilizzare il Fondo nazionale per la protezione civile solo nel caso in cui le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti).

 

Nel testo approvato dalla Camera, l’articolo 62 prevedeva l’abrogazione – a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge - di 298 provvedimenti elencati in apposita tabella allegata (Tabella A), fra i quali (voce n. 263) l’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 225/1992.

 

La modifica apportata alla tabella A (di cui all’articolo 62, comma 1), sopprime il riferimento all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992. Pertanto, per effetto della modifica in esame, l’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992 resta vigente (nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale).

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento interamente sostitutivo approvato dal Senato afferma, con riguardo al complesso dell’articolo  62 e della relativa tabella A, che le abrogazioni non determinano effetti finanziari negativi.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alla norma che aveva introdotto il comma 5-quinquies[[4]] – pur non ascrivendo alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica - affermava che essa era volta ad assicurare le risorse necessarie ad affrontare lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali.

La relazione tecnica del 23 marzo 2012, riferita al decreto legge in esame nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, aveva verificato negativamente  la voce 263 della Tabella A, formulando un parere contrario all’abrogazione del comma 5-quinquies. Infatti per effetto di tale abrogazione si determinerebbe - tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 - una situazione di carenza di copertura con riferimento al meccanismo di finanziamento delle emergenze. Il Fondo per le spese impreviste, precisa la RT, avendo un ammontare di risorse prestabilito in vigenza del meccanismo che si intende abrogare, non risulterebbe sufficiente a fronteggiare emergenze che si susseguono nel corso dell’anno (per esempio, le spese per emergenze nel 2011 hanno superato 1 miliardo di euro). Ad oggi, per la chiusura delle emergenze verificatesi negli anni precedenti, le richieste delle amministrazioni coinvolte sono superiori alle risorse complessive del Fondo per le spese impreviste (600 milioni, da destinare anche alle esigenze dei Ministeri) e del Fondo nazionale per la protezione civile.

 

Nulla da osservare  al riguardo, anche alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica del 23 marzo 2012, che aveva verificato negativamente l’inclusione – fra le norme oggetto di abrogazione di cui alla tabella A – del comma 5-quinquies in esame.

 



[1] Dall’art. 181, comma 1-bis, lettera a).

[2] L’attività regolatoria dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà essere espletata entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e dovrà svolgersi secondo le procedure che la normativa europea (direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE) affida alle autorità nazionali di regolazione del mercato delle telecomunicazioni.

[3]  Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 2-quater del DL 225/2010 (Proroga termini 2011).

[4] V. nota precedente.