Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4792) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia e Venezuela per il riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale
Riferimenti:
AC N. 4792/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 371
Data: 17/01/2012
Descrittori:
EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO   ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
RATIFICA DEI TRATTATI   SCUOLA MEDIA
VENEZUELA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4792

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra Italia e Venezuela

per il riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di

istruzione media, diversificata e professionale

 

 

 

 

 

N. 371 – 17 gennaio 2012

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4792

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1, 3, 4, 5 e 9 dell’Accordo.. 3

Disposizioni in materia di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi3

ARTICOLO 3  del disegno di legge di ratifica.. 5

Copertura finanziaria.. 5

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, sottoscritto a Caracas, il 27 luglio 2007, dai Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

 

2012

2014

2016 e ss. ad anni alterni

Articolo 9 dell’Accordo

5.100

5.100

5.100

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1, 3, 4, 5 e 9 dell’Accordo

Disposizioni in materia di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi

Le  norme definiscono l’ambito di riconoscimento ufficiale degli studi, titoli e diplomi di educazione di livello medio o a questi equipollenti, rilasciati dalle Autorità competenti per la prosecuzione degli studi di livello superiore in ciascuno degli Stati parte (articolo 1). Prevedono, inoltre, la possibilità per gli studenti che abbiano superato il ciclo di educazione media o equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto il titolo di baccelliere (liceo) o un diploma conforme all’ordinamento scolastico italiano o a quello venezuelano di accedere presso qualsiasi istituzione di educazione superiore degli Stati parte, previo superamento della prova di conoscenza della lingua spagnola o italiana. L’accesso alle istituzioni di educazione superiore site nel territorio italiano potrà avvenire  previo compimento di un anno di studi presso istituzioni scolastiche italo-venezuelane, oppure presso un’università venezuelana (articoli 3, 4 e 5).

I Ministeri della pubblica istruzione di ciascuno degli Stati parte designeranno un rappresentante e sceglieranno, in regime di reciproco consenso, un terzo rappresentante che provvederà al coordinamento di un’apposita Commissione, che avrà il compito di informare entrambe le parti circa la valutazione, la portata ed i risultati dell’applicazione dell’Accordo (articolo 9).

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dal provvedimento riguardano l’articolo 9 dell’Accordo. Tale norma prevede l’istituzione di una Commissione, composta da due rappresentanti dei Ministeri dell’istruzione dei rispettivi Paesi (uno per Stato) e da un rappresentante scelto di comune accordo tra le parti ed avente funzioni di coordinamento. La relazione specifica che la Commissione si riunisce ogni anno alternativamente nei Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione. Gli oneri per lo Stato italiano sono quindi rappresentati dall’invio di un funzionario italiano in Venezuela, ad anni alterni, a partire dal 2011 e sono così quantificati dalla relazione tecnica:

         costo medio di titoli di viaggio A/R in classe economica per una persona: 1.600 euro;

         pernottamento nella Repubblica Bolivariana del Venezuela per cinque giorni (quattro pernottamenti): 600 euro[1];

         spese di vitto: 350 euro[2].

Il totale degli oneri finanziari per l’invio del rappresentante di parte italiana viene pertanto calcolato in 2.550 euro.

Laddove il coordinatore della Commissione mista fosse italiano, il totale degli oneri finanziari per l’invio di due delegati (un rappresentante e un coordinatore) sarebbe di 5.100 euro.

Pertanto l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di 5.100 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2012, anno in cui la Commissione si riunirà in Venezuela.

 

Al riguardo per assicurare la coerenza tra il testo del provvedimento e le quantificazioni degli oneri operate dalla RT, è necessario che la prima riunione della Commissione mista prevista dall’articolo 9 si svolga nel 2012 in Venezuela. In proposito, occorre acquisire una conferma dal Governo, tenuto conto che tale elemento – che viene richiamato dalla relazione tecnica e che determina la decorrenza dell’onere a carico del bilancio dello Stato - non è indicato né dall’Accordo né dal disegno di legge di ratifica.

Si osserva, inoltre, che fra gli elementi posti alla base della quantificazione non figurano le spese assicurative, che dovrebbero presumibilmente essere poste a carico della parte inviante. Sul punto andrebbe pertanto acquisito un chiarimento del Governo.

Con riferimento alle restanti norme, non considerate dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se alle eventuali spese connesse allo svolgimento delle prove di conoscenza della lingua italiana per l’accesso ai corsi di studio di istruzione superiore si possa far fronte nell’ambito gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 3  del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma dispone che all'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.100 annui, ad anni alterni a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La norma prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione in materia culturale» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

 Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2 ed è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del quale è previsto l’utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Si segnala, tuttavia, l’opportunità, in seguito all’approvazione della legge di stabilità per il 2012, di aggiornare al triennio 2012-2014 il riferimento dei Fondi speciali del quale è previsto l’utilizzo.

Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di salvaguardia pur in presenza di oneri di missione che, sulla base della prassi vigente, sono generalmente configurati in termini di limiti di spesa, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.



[1] 150 euro (costo medio del soggiorno in albergo di categoria superiore al giorno); 150 euro x 4 giorni = 600 euro.

[2] Limiti massimi giornalieri (classe 1) per la fruizione di uno o di due pasti per ogni giorno di missione: 70 euro x cinque giorni = 350 euro.