Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC 4624) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 357 | ||
Data: | 27/10/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 4624
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Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)
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N. 357 – 27 ottobre 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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4624
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Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie
rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Narducci |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)
PREMESSA
Il provvedimento reca la ratifica e l’esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.
Il provvedimento è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica. Lo Statuto è composto di venti articoli.
Si segnala che l’articolo 3 del ddl di ratifica reca, oltre alla copertura finanziaria, una clausola di salvaguardia predisposta ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009.
L’articolo 17 prevede che, nel caso in cui gli oneri recati da una legge siano indicati come previsioni di spesa (e non come limite massimo), debba essere definita un’apposita clausola di salvaguardia, volta a compensare gli effetti che eccedano le previsioni medesime. Tale clausola, ai sensi del comma 12, deve essere effettiva e automatica, indicando le riduzioni di spesa o gli aumenti di entrata idonei a fronteggiare gli eventuali scostamenti.
Si esaminano di seguito le norme dello Statuto considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(euro)
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2011 |
2012 |
2013 |
Contributo obbligatorio |
560.000 |
560.000 |
560.000 |
Spese di missione |
10.240 |
10.240 |
10.240 |
TOTALE |
570.240 |
570.240 |
570.240 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)
Le norme istituiscono l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), allo scopo di promuovere l’adozione e l’utilizzo di tutte le forme di energia rinnovabile, tra cui la bioenergia, l’energia geotermica, l’energia idraulica, l’energia dei mari, l’energia solare e l’energia eolica (articoli I-III).
La relazione illustrativa ricorda che L’istituzione dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) è stata disposta, in occasione della Conferenza istitutiva di Bonn del 26 gennaio 2009, con l’adozione dello Statuto (firmato nell’occasione da 75 Paesi, tra cui l’Italia) inteso a regolarne l’organizzazione e le attività.
In particolare, le disposizioni dello Statuto prevedono, tra l’altro, che:
l’Agenzia analizzi, monitori e sistemizzi le problematiche relative alle fonti di energia rinnovabile, fornendo attività di consulenza, assistenza, di formazione e di istruzione ai membri che ne fanno richiesta. IRENA deve assegnare le risorse in modo da assicurare un impiego efficiente delle stesse al fine di perseguire i propri obiettivi con il massimo vantaggio possibile per i propri membri, realizzando una stretta collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni esistenti per evitare duplicazioni di attività e da impiegare efficientemente ed efficacemente le risorse (articolo IV);
l’ammissione all’IRENA sia aperta ai membri dell’ONU e alle organizzazioni intergovernative regionali che intendano agire in conformità con gli obiettivi e le attività di cui allo Statuto in esame (articolo VI);
I membri acquisiscono lo status di membri originali, mediante sottoscrizione dello Statuto e deposito dello strumento di ratifica, e di altri membri, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo approvazione della richiesta;
siano costituiti come organi principali dell’Agenzia (articoli VIII-XI): l’Assemblea, il Consiglio e il Segretariato. L’Assemblea è l’organo supremo dell’Agenzia ed è composta da tutti i membri. Si riunisce in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell’Assemblea stessa, includendo un rappresentante per ogni membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione sono a carico del rispettivo Paese membro. Le sessioni hanno luogo presso la sede dell’Agenzia, salvo diversa decisione dell’Assemblea.
La relazione illustrativa ricorda che nel giugno 2009 è stata deliberata la scelta di Abu Dhabi come sede dell’IRENA, che ha iniziato le prime attività organizzative nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove ad oggi già dispone di una sede permanente.
Il Consiglio è composto da almeno 11 e da non più di 21 rappresentanti dei membri dell’Agenzia, eletti dall’Assemblea. I membri sono eletti a rotazione, per un mandato di 2 anni. Il Consiglio si riunisce con frequenza annuale, presso le sedi dell’Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo.
Il Segretariato ha il compito di assistere gli altri organi dell’Agenzia;
il bilancio dell’Agenzia è finanziato da contributi obbligatori degli Stati membri basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall’Assemblea, da contributi volontari e altre possibili fonti di finanziamento (articolo XII).
La relazione tecnica quantifica il maggiore onere recato dal provvedimento in esame in 570.240 euro annui a decorrere dal 2011. Tale ammontare risulta dalla somma del contributo annuo dovuto dall’Italia all’IRENA (560.000 euro annui a decorrere dal 2011) e dalle spese di missione annuali dei funzionari italiani (10.240 euro annui a decorrere dal 2011).
In particolare, la quantificazione è determinata come segue:
- contributo obbligatorio dell’Italia all’IRENA (560.000 euro annui a decorrere dal 2011).
L’ammontare del contributo
complessivo a carico dei 148 Paesi firmatari (ad esclusione degli Emirati Arabi
Uniti e della Germania che finanziano l’IRENA con 24.908.300 dollari americani
- USD) è stato fissato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per il
triennio 2010-
- spese di missione (10.240 euro annui a decorrere dal 2011).
La quantificazione si basa sull’ipotesi di missioni con cadenza annuale con l’invio presso la sede dell’IRENA (Abu Dhabi) di quattro funzionari esperti (due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dello sviluppo economico) per un periodo di cinque giorni.
La relativa spesa viene dettagliata come segue, ai sensi del decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011:
spese di viaggio per 4 biglietti aerei Roma-Abu Dhabi-Roma: tariffa business per il capo delegazione: 2.000 euro tariffa economica per 3 funzionari 4.065 euro (1.355 x 3) |
euro 6.065 |
spese di pernottamento (euro 140 x 4 x 5 notti) |
euro 2.800 |
spese di vitto (classe 1: euro 80 x 1 x 5 giorni) + (classe 2: euro 65 x 3 x 5 giorni) |
euro 1.375 |
totale |
euro 10.240 |
Al riguardo, con specifico riferimento alle spese di missione, si rileva che l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che, in caso di scostamento di tali spese rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, si debba provvedere mediante la riduzione delle dotazioni per spese di missione del Ministero degli affari esteri, con una corrispondente riduzione del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 12, del DL n. 78/2010.
Tale norma dispone, tra l’altro, che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero[1], per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
Poiché nella relazione tecnica non è riportata la consueta clausola in base alla quale le ipotesi della stessa relazione tecnica costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento, andrebbe chiarito se i parametri forniti in merito alla frequenza temporale delle missioni, alla loro durata e al numero dei partecipanti siano soggetti a variazioni.
Inoltre, poiché la predetta clausola di salvaguardia non è generalmente prevista da analoghe norme che autorizzano spese di missione per la partecipazione ad attività di organismi internazionali, andrebbe chiarito se sussistano specifici fattori suscettibili, nel caso in esame, di determinare possibili scostamenti dalla previsione di spesa.
In ordine alla quantificazione del contributo annuo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto dei criteri indicati nella relazione tecnica. Appare utile, peraltro, chiarire se la specifica clausola dettata dall’articolo 3 del ddl di ratifica con riferimento a tali oneri riguardi la possibilità di scostamenti dovuti alle oscillazioni dei tassi di cambio ovvero anche l’ipotesi di eventuali modifiche di altri parametri utilizzati per il calcolo dell’onere.
La norma, al comma 1, dispone che all’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2011-2013.
Il comma 2 reca una clausola
di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del
a) con riferimento agli oneri relativi al contributo a favore dell’IRENA, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell’ambito del programma “Cooperazione economica e relazioni internazionali” e, comunque, della missione “L’Italia in Europea e nel mondo” dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;
b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma “Cooperazione economica e relazioni internazionali” e, comunque, della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Al riguardo, con riferimento al comma 1, si osserva che l’accantonamento del Fondo speciale utilizzato a copertura, relativo al triennio 2011-2013, reca le necessarie disponibilità. Tale disponibilità risulta, con riferimento all’anno 2011, dallo stato di utilizzo del fondo speciale relativo al triennio in corso, mentre, con riferimento alle risorse per gli anni successivi, si evince dalla dotazione della tabella A relativa al triennio 2012-2014 prevista dal disegno di legge di stabilità 2012 (A.S. 2012), che nella relazione illustrativa indica anche una apposita finalizzazione programmatica riferita al presente provvedimento.
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Considerato che il corrente esercizio finanziario è prossimo alla scadenza, e tenuto
conto dei tempi necessari per l’approvazione definitiva del provvedimento da
parte del Parlamento, occorre valutare se sia opportuno mantenere l’attuale
decorrenza degli oneri con l’utilizzo del fondo speciale relativo al triennio
- Su tale aspetto occorre acquisire una valutazione da parte del Governo.
Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2, si osserva che le risorse del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» destinate ai contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali e quelle destinate alle spese di missione sono iscritte in bilancio quali spese rimodulabili.
A tale proposito, in considerazione dei numerosi tagli lineari che hanno interessato il bilancio dello Stato, previsti da ultimo dai decreti-legge n.98 e 138 del 2011, appare necessario che il Governo confermi che il suddetto programma possa essere oggetto di ulteriori riduzioni senza pregiudicare la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle medesime risorse.
In merito all’utilizzo dell’espressione “e comunque”, che precede l’indicazione dell’utilizzo delle risorse iscritte nella missione “L’Italia in Europea e nel mondo” appare opportuno che il Governo chiarisca se la stessa sia finalizzata o meno a consentire l’utilizzo di risorse della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” diverse da quelle previste nel programma “Cooperazione economica e relazioni internazionali”.
[1] Con esclusione delle seguenti:
- missioni internazionali di pace e delle Forze armate;
- missioni delle forze di polizia;
- missioni dei vigili del fuoco;
- missioni del personale di magistratura;
- missioni strettamente connesse ad accordi internazionali;
- missioni indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari;
- missioni con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico.