Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010
Riferimenti:
AC N. 4454/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 334
Data: 14/09/2011
Descrittori:
GIORDANIA   RATIFICA DEI TRATTATI
TRASPORTI AEREI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4454

 

 

 

Ratifica dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania

 

 

 

 

 

 

 

N. 334 – 14 settembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4454

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Scandroglio

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 9. 3

Disposizioni in materia di dazi doganali e altre tasse. 3

ARTICOLO 21. 4

Istituzione di un Comitato misto. 4

ARTICOLO 22. 5

Risoluzione delle controversie mediante il ricorso all’arbitrato. 5



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame riguarda la ratifica dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo, stipulato a Bruxelles il 15 dicembre 2010 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro.

L’Accordo, composto da 29 articoli e 4 Allegati, è corredato di relazione tecnica, la quale evidenzia, in linea generale, che dall’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato in quanto le attività previste in attuazione dello stesso non includono richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. La relazione tecnica formula inoltre specifiche valutazioni con riferimento agli articoli 21 (istituzione di un comitato misto) e 22 (ricorso al collegio arbitrale).

Si esaminano di seguito le disposizioni sopra citate, nonché le altre che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di dazi doganali e altre tasse

La norma disciplina, sulla base della reciprocità, il regime e i casi di esenzione doganale e fiscale relativi al carburante, ai lubrificanti, al materiale di consumo, alle provviste di bordo e ai pezzi di ricambio, necessari per garantire l’operatività dei servizi svolti dai vettori designati dalle Parti contraenti.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare, nel presupposto che sia confermata la neutralità finanziaria della disposizione, in quanto non innovativa rispetto alle agevolazioni fiscali già previste dalla normativa vigente.  

In occasione dell’esame di un provvedimento di ratifica di un accordo di contenuto analogo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (AC 2542), il Governo ha chiarito[1] che le agevolazioni fiscali allora previste, di tenore analogo a quelle contenute nella norma in esame, erano sostanzialmente confermative di quelle già presenti nell'ordinamento italiano[2].

 

ARTICOLO 21

Istituzione di un Comitato misto

La norma prevede l’istituzione di un Comitato misto, che si riunisce sulla base delle esigenze. Esso è composto da rappresentanti delle parti ed è responsabile della gestione e della corretta attuazione dell’Accordo.

 

La relazione tecnica, con riferimento agli oneri, definiti meramente eventuali, connessi alle spese di missione per la partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del comitato misto, afferma che i delegati italiani coinvolti appartengono:

- all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il quale provvede con proprie risorse alle  missioni all’estero dei suoi funzionari;

- alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles, per la quale non si configurano spese di missione per le riunioni che si tengono in tale sede.

 

Al riguardo andrebbe, in primo luogo, acquisita conferma della disponibilità nel bilancio ENAC delle risorse necessarie a far fronte al potenziale aumento delle missioni internazionali complessivamente derivante dall’Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo, con particolare riguardo al Regno hascemita di Giordania.

In merito all’assenza di oneri per i delegati della Rappresentanza permanente presso la UE, si rileva che l’Accordo non specifica la sede del Comitato, mentre la RT asserisce l’assenza di oneri per le riunioni che si svolgono a Bruxelles. Andrebbe tuttavia chiarito se possano svolgersi anche riunioni in sedi diverse, con conseguenti oneri per spese di missione.

 

ARTICOLO 22

Risoluzione delle controversie mediante il ricorso all’arbitrato

La norma prevede la possibilità di sottoporre controversie ad un collegio arbitrale di tre membri, nel caso in cui il comitato misto non giunga alla decisione. Le spese iniziali sono equamente suddivise fra le parti.

 

La relazione tecnica precisa che agli eventuali oneri derivanti dal ricorso al collegio arbitrale si farà fronte a valere sulle risorse del bilancio dell’Unione europea.

 

Al riguardo si osserva che l’art. 22, comma 4, lettera d, dell’Accordo dispone che “fatta salva la decisione finale della commissione di arbitrato, le spese iniziali dell’arbitrato sono equamente distribuite tra le parti”.

Poiché la RT afferma che agli eventuali oneri derivati dal ricorso al collegio  arbitrale si farà fronte a valere sul bilancio della UE, andrebbero meglio precisate le modalità di finanziamento di dette spese eventuali, al fine di escludere una imputazione, sia pure indiretta, ai bilanci nazionali.

 



[1] Cfr. la seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 28 luglio 2009.

[2] Cfr. gli articoli da 252 a 264 del decreto del Presidente della Repubblica n, 43 del 1973, per quanto riguarda dazi e diritti doganali su provviste e dotazioni di bordo degli aeromobili, la Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, relativamente alle accise sui carburanti e l'articolo 8-bis, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento all'IVA sulle dotazioni di bordo.