Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4433) Ratifica Italia-Marocco in campo di cooperazione militare
Riferimenti:
AC N. 4433/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 313
Data: 06/07/2011
Descrittori:
DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE   MAROCCO
RATIFICA DEI TRATTATI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4433

 

Ratifica dell’Accordo fra Italia e Marocco nel campo della cooperazione militare

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2622)

 

 

 

 

 

 

N. 313 – 6 luglio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4433

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Narducci

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 2  e 3 dell’Accordo.. 3

Forme ed obiettivi della cooperazione. 3

ARTICOLO 4 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge. 4

Istituzione di una Commissione mista.. 4

ARTICOLO 5 dell’Accordo.. 5

Pianificazione e coordinamento delle attività militari5

ARTICOLI 7 e 12 dell’Accordo.. 6

Disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di finanziamento delle spese di missione  6

ARTICOLO 13 dell’Accordo.. 6

Disposizioni in materia di pagamento delle merci6

ARTICOLO 14 dell’Accordo.. 7

Disposizioni in materia di importazione temporanea di materiali7

ARTICOLO 17 dell’Accordo.. 7

Modalità di modifica dell’Accordo.. 7



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato[1], reca la ratifica dell’Accordo di cooperazione militare tra l’Italia e il Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. Con riferimento a tale disegno di legge, corredato dalla relazione tecnica, il Governo ha trasmesso, in data 24 maggio 2011, una nota tecnica integrativa della quale si dà conto nella presente scheda.

Di seguito si esaminano le disposizioni interessate dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica integrativa, nonché quelle che presentano profili di carattere  finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2  e 3 dell’Accordo

Forme ed obiettivi della cooperazione

Le norme, nell’ambito dell’elencazione delle forme di possibile cooperazione tra le Parti, prevede, all’articolo 2, anche l’attuazione di programmi addestrativi comuni (lettera a) e di scambio di personale militare per l’effettuazione di stage di formazione e perfezionamento (lettera b), nonché la possibilità di costituire, nell’ambito della Delegazione italiana di Assistenza Tecnico-Militare (DIATM), missioni ad hoc, che potranno avere una durata di sei mesi, tacitamente rinnovabili, con il compito di assolvere alle esigenze connesse alla cooperazione (lettera h).

Sono inoltre previsti i seguenti obiettivi della cooperazione: definizione di programmi comuni di ricerca e sviluppo; produzione di materiali ed equipaggiamenti; assistenza reciproca mediante scambio di informazioni (articolo 3).

 

La relazione tecnica esclude che dalle disposizioni in esame derivino oneri aggiuntivi. Infatti, l’eventuale richiesta per le attività di formazione ed addestramento militare verrà accolta qualora vi sia disponibilità di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa e sarà finanziata con gli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente. Inoltre, le eventuali richieste per la partecipazione ad esercitazioni militari ed addestrative e per l’assistenza tecnica saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle modalità di copertura delle spese connesse all’eventuale costituzione di missioni ad hoc nell’ambito della Delegazione italiana di assistenza. Inoltre, si rileva che il rimborso a carico del Paese richiedente delle spese connesse alla partecipazione ad esercitazioni militari, a cui si richiama la relazione tecnica, non risulta previsto nel testo dell’Accordo. Anche su tale punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 4 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge

Istituzione di una Commissione mista

La norma prevede l’istituzione di una Commissione mista, composta di rappresentanti delle due Parti, che si riunirà alternativamente in Italia e in Marocco, nelle date che verranno fissate di comune accordo. La Commissione può, in caso di necessità, avvalersi dell’assistenza di esperti (articolo 4 dell’Accordo).

Per la copertura dei relativi oneri, l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica autorizza la spesa di 9.268 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2011.

 

La relazione tecnica quantifica l’onere complessivo recato dalla disposizione in 9.268 euro a decorrere dal 2011 e per ciascuno dei bienni successivi, precisando che le ipotesi assunte per il calcolo, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e la loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.

In particolare, la spesa risulta quantificata come segue:

- viaggio A/R Roma-Rabat (euro 1.300 x 4 persone = euro 5.200 + euro 260, quale maggiorazione del 5 per cento)

 

 

euro 5.460

- diaria giornaliera (euro 99 x 4 persone x 5 giorni)[2]

euro 1.584

- pernottamento (euro 139 x 4 persone x 4 giorni)

euro 2.224

Onere complessivo

euro 9.268

La nota tecnica integrativa conferma, infine, che la prima riunione annuale della Commissione mista si terrà in Marocco nel 2011.

Con riferimento alla possibilità per la Commissione di avvalersi dell’assistenza di esperti, la relazione tecnica precisa che si tratta di una previsione del tutto eventuale, in quanto l’esame di specifiche proposte, da parte italiana, viene svolto da personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale e la cui attività, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica autorizza la spesa di euro 9.268 annui, ad anni alterni, a decorrere dall’anno 2011, per l’attuazione della presentelegge, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, di pertinenza del Ministero degli affari esteri, iscritto nel bilancio triennale 2011-2013.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità. Si ricorda, inoltre, che nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato, il Governo, confermando quanto si evince dalla relazione tecnica, ha chiarito, in considerazione della modulazione ad anni alterni della copertura finanziaria, che la prima riunione annuale della Commissione mista di cui all’articolo 4 dell’Accordo si terrà in Marocco nel 2011.

 

ARTICOLO 5 dell’Accordo

Pianificazione e coordinamento delle attività militari

La norma prevede la possibilità di tenere riunioni di pianificazione bilaterale delle attività militari, periodiche o specifiche, alternativamente in Italia e in Marocco, nelle date e con la frequenza che verranno stabilite di comune accordo.

 

La nota tecnica precisa che le riunioni in esame rivestono carattere meramente eventuale e che, nella sostanza, non si ravvisano effetti onerosi.

 

Al riguardo, si rileva che la norma potrebbe determinare effetti onerosi nel caso in cui le Parti si accordassero per tenere riunioni periodiche. Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca i possibili effetti finanziari derivanti dall’esercizio di tale facoltà.

 

ARTICOLI 7 e 12 dell’Accordo

Disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di finanziamento delle spese di missione

Le norme prevedono che siano a carico del Paese inviante il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell’espletamento della missione (articolo 7) e le spese di missione sostenute dal personale interessato (articolo 12).

 

La relazione tecnica e la nota tecnica integrativa non considerano le disposizioni in esame.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione in ordine alle spese in esame, precisando le relative modalità di copertura.

 

ARTICOLO 13 dell’Accordo

Disposizioni in materia di pagamento delle merci

La norma prevede il pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante sulle merci e sulle prestazioni di servizi forniti dalla Parte ospitante, compresi l’utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e terrestre e l’uso di basi ed infrastrutture. Le modalità di determinazione e di pagamento dei canoni saranno definite da Accordi tecnici specifici.

 

La nota tecnica integrativa precisa che la disposizione si basa sul principio della reciprocità e che, pertanto, non si ravvisano, nella sostanza, effetti onerosi.

 

Al riguardo, si rileva che l’asserita mancanza di effetti onerosi dovrebbe essere confermata dagli Accordi tecnici successivi, ai quali il testo demanda la definizione dei canoni: questi ultimi, infatti, dovrebbero essere fissati in misura tale da assicurare l’integrale copertura delle spese per la fornitura di merci e servizi. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 14 dell’Accordo

Disposizioni in materia di importazione temporanea di materiali

La norma prevede la franchigia da qualunque imposta o dazio sui materiali importati temporaneamente, nonché il divieto di smerciare nel Paese ricevente, senza la preventiva autorizzazione, gli articoli di consumo importati.

Al termine di ogni esercitazione, gli articoli non consumati verranno nuovamente rimpatriati alle stesse condizioni che ne hanno regolato l’importazione nel Paese ricevente.

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti fiscali sul gettito derivanti dalla disposizione sono compensati, dando luogo ad una sostanziale invarianza.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il mancato gettito derivante dall’applicazione della franchigia sul materiale importato temporaneamente in Italia dal Marocco sia compensato, nell’ambito del medesimo esercizio finanziario, dal risparmio derivante dal mancato pagamento dei dazi sul materiale italiano temporaneamente esportato in Marocco. Sul punto appare opportuno acquisire la conferma del Governo.

 

ARTICOLO 17 dell’Accordo

Modalità di modifica dell’Accordo

La norma prevede, tra l’altro, la possibilità di modificare l’Accordo in esame mediante l’approvazione di emendamenti, che entreranno in vigore con la stessa procedura prevista per l’entrata in vigore dell’Accordo medesimo.

 

La relazione tecnica precisa che, qualora l’approvazione di emendamenti modifichi il quadro finanziario dell’Accordo, sarà necessario predisporre un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] Si segnala che sul disegno di legge in esame la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta in data 24.5.2011.

[2] L’importo della diaria giornaliera per ciascun funzionario, pari a 107 euro, è ridotto di 36 euro (corrispondenti a 1/3 della diaria medesima) ove sia prevista la fruizione del rimborso per spese di pernottamento. A euro 71 vanno aggiunti euro 28, quale quota media per contributi previdenziale, assistenziali e IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335/1995 e 662/2006 e del decreto legislativo n. 446/1997.