Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 4433) Ratifica Italia-Marocco in campo di cooperazione militare | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 313 | ||||
Data: | 06/07/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 4433
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Ratifica dell’Accordo fra Italia e Marocco nel campo della cooperazione militare
(Approvato dal Senato – A.S. 2622)
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N. 313 – 6 luglio 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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4433 |
Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a
Taormina il
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Narducci |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Forme ed obiettivi della cooperazione
ARTICOLO 4 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge
Istituzione di una Commissione mista
Pianificazione e coordinamento delle attività militari
Disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di finanziamento delle spese di missione
Disposizioni in materia di pagamento delle merci
Disposizioni in materia di importazione temporanea di materiali
Modalità di modifica dell’Accordo
PREMESSA
Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato[1], reca la ratifica dell’Accordo di cooperazione militare tra l’Italia e il Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. Con riferimento a tale disegno di legge, corredato dalla relazione tecnica, il Governo ha trasmesso, in data 24 maggio 2011, una nota tecnica integrativa della quale si dà conto nella presente scheda.
Di seguito si esaminano le disposizioni interessate dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica integrativa, nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Forme ed obiettivi della cooperazione
Le norme, nell’ambito dell’elencazione delle forme di possibile cooperazione tra le Parti, prevede, all’articolo 2, anche l’attuazione di programmi addestrativi comuni (lettera a) e di scambio di personale militare per l’effettuazione di stage di formazione e perfezionamento (lettera b), nonché la possibilità di costituire, nell’ambito della Delegazione italiana di Assistenza Tecnico-Militare (DIATM), missioni ad hoc, che potranno avere una durata di sei mesi, tacitamente rinnovabili, con il compito di assolvere alle esigenze connesse alla cooperazione (lettera h).
Sono inoltre previsti i seguenti obiettivi della cooperazione: definizione di programmi comuni di ricerca e sviluppo; produzione di materiali ed equipaggiamenti; assistenza reciproca mediante scambio di informazioni (articolo 3).
La relazione tecnica esclude che dalle disposizioni in esame derivino oneri aggiuntivi. Infatti, l’eventuale richiesta per le attività di formazione ed addestramento militare verrà accolta qualora vi sia disponibilità di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa e sarà finanziata con gli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente. Inoltre, le eventuali richieste per la partecipazione ad esercitazioni militari ed addestrative e per l’assistenza tecnica saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente.
Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle modalità di copertura delle spese connesse all’eventuale costituzione di missioni ad hoc nell’ambito della Delegazione italiana di assistenza. Inoltre, si rileva che il rimborso a carico del Paese richiedente delle spese connesse alla partecipazione ad esercitazioni militari, a cui si richiama la relazione tecnica, non risulta previsto nel testo dell’Accordo. Anche su tale punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
ARTICOLO 4 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge
Istituzione di una Commissione mista
La norma
prevede l’istituzione di una Commissione mista, composta di rappresentanti
delle due Parti, che si riunirà alternativamente in Italia e in Marocco, nelle
date che verranno fissate di comune accordo.
Per la copertura dei relativi oneri, l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica autorizza la spesa di 9.268 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2011.
La relazione tecnica quantifica l’onere complessivo recato dalla disposizione in 9.268 euro a decorrere dal 2011 e per ciascuno dei bienni successivi, precisando che le ipotesi assunte per il calcolo, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e la loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.
In particolare, la spesa risulta quantificata come segue:
- viaggio A/R Roma-Rabat (euro 1.300 x 4 persone = euro 5.200 + euro 260, quale maggiorazione del 5 per cento) |
euro 5.460 |
- diaria giornaliera (euro 99 x 4 persone x 5 giorni)[2] |
euro 1.584 |
- pernottamento (euro 139 x 4 persone x 4 giorni) |
euro 2.224 |
Onere complessivo |
euro 9.268 |
La nota tecnica integrativa conferma, infine, che la prima riunione annuale della Commissione mista si terrà in Marocco nel 2011.
Con riferimento alla possibilità per
Nulla da osservare per i profili di quantificazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica autorizza la spesa di euro 9.268 annui, ad anni alterni, a decorrere dall’anno 2011, per l’attuazione della presentelegge, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, di pertinenza del Ministero degli affari esteri, iscritto nel bilancio triennale 2011-2013.
Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità. Si ricorda, inoltre, che nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato, il Governo, confermando quanto si evince dalla relazione tecnica, ha chiarito, in considerazione della modulazione ad anni alterni della copertura finanziaria, che la prima riunione annuale della Commissione mista di cui all’articolo 4 dell’Accordo si terrà in Marocco nel 2011.
Pianificazione e coordinamento delle attività militari
La norma prevede la possibilità di tenere riunioni di pianificazione bilaterale delle attività militari, periodiche o specifiche, alternativamente in Italia e in Marocco, nelle date e con la frequenza che verranno stabilite di comune accordo.
La nota tecnica precisa che le riunioni in esame rivestono carattere meramente eventuale e che, nella sostanza, non si ravvisano effetti onerosi.
Al riguardo, si rileva che la norma potrebbe determinare effetti onerosi nel caso in cui le Parti si accordassero per tenere riunioni periodiche. Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca i possibili effetti finanziari derivanti dall’esercizio di tale facoltà.
Disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di finanziamento delle spese di missione
Le norme prevedono che siano a carico del Paese inviante il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell’espletamento della missione (articolo 7) e le spese di missione sostenute dal personale interessato (articolo 12).
La relazione tecnica e la nota tecnica integrativa non considerano le disposizioni in esame.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione in ordine alle spese in esame, precisando le relative modalità di copertura.
Disposizioni in materia di pagamento delle merci
La norma prevede il pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante sulle merci e sulle prestazioni di servizi forniti dalla Parte ospitante, compresi l’utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e terrestre e l’uso di basi ed infrastrutture. Le modalità di determinazione e di pagamento dei canoni saranno definite da Accordi tecnici specifici.
La nota tecnica integrativa precisa che la disposizione si basa sul principio della reciprocità e che, pertanto, non si ravvisano, nella sostanza, effetti onerosi.
Al riguardo, si rileva che l’asserita mancanza di effetti onerosi dovrebbe essere confermata dagli Accordi tecnici successivi, ai quali il testo demanda la definizione dei canoni: questi ultimi, infatti, dovrebbero essere fissati in misura tale da assicurare l’integrale copertura delle spese per la fornitura di merci e servizi. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Disposizioni in materia di importazione temporanea di materiali
La norma prevede la franchigia da qualunque imposta o dazio sui materiali importati temporaneamente, nonché il divieto di smerciare nel Paese ricevente, senza la preventiva autorizzazione, gli articoli di consumo importati.
Al termine di ogni esercitazione, gli articoli non consumati verranno nuovamente rimpatriati alle stesse condizioni che ne hanno regolato l’importazione nel Paese ricevente.
La relazione tecnica precisa che gli effetti fiscali sul gettito derivanti dalla disposizione sono compensati, dando luogo ad una sostanziale invarianza.
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il mancato gettito derivante dall’applicazione della franchigia sul materiale importato temporaneamente in Italia dal Marocco sia compensato, nell’ambito del medesimo esercizio finanziario, dal risparmio derivante dal mancato pagamento dei dazi sul materiale italiano temporaneamente esportato in Marocco. Sul punto appare opportuno acquisire la conferma del Governo.
Modalità di modifica dell’Accordo
La norma prevede, tra l’altro, la possibilità di modificare l’Accordo in esame mediante l’approvazione di emendamenti, che entreranno in vigore con la stessa procedura prevista per l’entrata in vigore dell’Accordo medesimo.
La relazione tecnica precisa che, qualora l’approvazione di emendamenti modifichi il quadro finanziario dell’Accordo, sarà necessario predisporre un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.
Nulla da osservare al riguardo.
[1] Si
segnala che sul disegno di legge in esame
[2] L’importo della diaria giornaliera per ciascun funzionario, pari a 107 euro, è ridotto di 36 euro (corrispondenti a 1/3 della diaria medesima) ove sia prevista la fruizione del rimborso per spese di pernottamento. A euro 71 vanno aggiunti euro 28, quale quota media per contributi previdenziale, assistenziali e IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335/1995 e 662/2006 e del decreto legislativo n. 446/1997.