Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4249) Ratifica Italia-Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
Riferimenti:
AC N. 4249/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 298
Data: 28/04/2011
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
LIBANO   PREVENZIONE DEL CRIMINE
RATIFICA DEI TRATTATI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4249

 

Ratifica Italia-Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e per prevenire le evasioni fiscali

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2516)

 

 

 

 

 

N. 298 – 28 aprile 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4249

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stefani

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 7 della Convenzione. 4

Utili d’impresa.. 4

ARTICOLO 8 della Convenzione. 5

Navigazione marittima ed aerea.. 5

ARTICOLO 9 della Convenzione. 5

Imprese associate. 5

ARTICOLO 10 della Convenzione. 6

Dividendi6

ARTICOLO 11 della Convenzione. 7

Interessi7

ARTICOLO 12 della Convenzione. 7

Canoni7

ARTICOLO 13 della Convenzione. 8

Utili di capitale. 8

ARTICOLO 14 della Convenzione. 9

Professioni indipendenti9

ARTICOLO 15 della Convenzione. 10

Lavoro subordinato.. 10

ARTICOLO 16 della Convenzione. 11

Compensi e gettoni di presenza.. 11

ARTICOLO 17 della Convenzione. 12

Artisti e sportivi12

ARTICOLO 22 della Convenzione. 12

Altri redditi12

ARTICOLO 30 della Convenzione. 14

Applicazione della Convenzione. 14

ARTICOLO 3, commi 1 e 2 del disegno di legge di ratifica.. 15

Copertura finanziaria.. 15


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata  a Beirut il 22 novembre 2000.

La Convenzione in esame, al pari degli altri analoghi accordi stipulati dall’Italia, in materia, si basa sul modello OCSE. La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; l’ambito oggettivo di applicazione riguarda le imposte sul reddito. In particolare, per l’Italia, la Convenzione si applica in materia di IRPEF, IRES ed IRAP; per il Libano, con riguardo all’imposta sugli utili delle professioni industriali, commerciali e non commerciali, all’imposta su stipendi, salari e pensioni, all’imposta sul reddito ricavato dal patrimonio immobiliare, all’imposta sulla proprietà immobiliare .

Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica utilizza i dati delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (Modello 770), presentate nell’anno 2009, riferite al periodo d’imposta 2008.

La presente Nota esamina le disposizioni della Convenzione suscettibili di determinare effetti finanziari, nonché l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, riguardante la clausola di copertura finanziaria.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

( euro)

MINORI ENTRATE

dal 2011

Articolo 7 della Convenzione

7.500

Articolo 10 della Convenzione

3.000

Articolo 12 della Convenzione

26.000

Articolo 13 della Convenzione

50.000

Articolo 14 della Convenzione

7.500

Articolo 16 della Convenzione

68.000

Articolo 23 della Convenzione

44.000

Totale

206.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 7 della Convenzione

Utili d’impresa

La norma, in riferimento a tale tipologia di redditi, sancisce il principio di tassazione degli utili nello Stato di residenza dell’impresa stessa, con esclusione del caso in cui questa svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi localizzata. In tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio dalla stabile organizzazione.

Nel caso in cui gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della Convenzione, si applicano questi ultimi.

 

La relazione tecnica, con riferimento all’introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa e all’applicabilità della disciplina risultante dall’articolo 23 del TUIR[1], stima che l’introduzione del nuovo regime convenzionale comporti una perdita di gettito annua valutabile nell’ordine di 7.500 euro.

La quantificazione si basa, come si è detto, sui dati dei modelli di dichiarazione Mod. 770/2009 da cui risulta un importo di compensi a soggetti residenti in Libano corrisposti da società operanti in Italia pari a 57.000 euro, cui corrispondono ritenute per un ammontare di 15.000 euro.

Nell’impossibilità di determinare puntualmente quanti dei soggetti percettori siano imprese, società o enti, la relazione tecnica ipotizza che i soggetti che si avvantaggiano della nuova disciplina siano in proporzione tale da determinare una riduzione di gettito pari al 50 per cento del gettito realizzato a legislazione vigente, corrispondente, pertanto, a 7.500 euro.

 

Al riguardo, pur non disponendo di elementi puntuali per valutare la prudenzialità dell’ipotesi adottata dalla RT; non si hanno osservazioni da formulare in considerazione dell’esiguità della perdita di gettito stimata a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 8 della Convenzione

Navigazione marittima ed aerea

Le norme dispongono che gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell’impresa. Se tale sede è situata a bordo di una nave, essa si considera situata nel porto di immatricolazione della nave oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell’esercente la nave.  Tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

La relazione tecnica osserva che, limitatamente all'imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, la Repubblica italiana e quella del Libano hanno approvato, il 9 giugno 1966, una specifica Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 301 del 1968, che già prevede quanto contenuto nell'articolo 8 della Convenzione in esame. Per questo motivo, data la continuità della nuova formulazione con quella precedente, non dovrebbe verificarsi alcuna variazione di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto evidenziato dalla RT.

 

ARTICOLO 9 della Convenzione

Imprese associate

Le norme regolano il caso di imprese di uno Stato contraente legate da rapporti di partecipazione o di collegamento con imprese dell’altro Stato contraente.

Quando le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle due imprese, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

Le norme consentono, inoltre, agli Stati contraenti di procedere a rettifiche in diminuzione o in aumento dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai corrispondenti aggiustamenti esclusivamente nell’ambito della procedura amichevole, di cui al successivo articolo 25 della Convenzione in esame.   

 

La relazione tecnica afferma che l’introduzione delle disposizioni non appare suscettibile di determinare significative variazioni di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 10 della Convenzione

Dividendi

Le norme stabiliscono il principio in base al quale i dividendi sono tassati nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, lo Stato di residenza della società che ha distribuito i dividendi può applicare un’imposta non superiore:

·        al 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 10 per cento del capitale della società che ha distribuito i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi;

·        al 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. 

Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente in uno Stato contraente,  eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività attraverso una base fissa o una stabile organizzazione o un’attività indipendente ivi situata ed i dividendi percepiti siano ricollegabili a tale attività. In tal caso i dividendi sono tassati in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

La relazione tecnica utilizza i dati dell'Anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2008 (Mod. 770/2009, quadro SK), in base ai quali risulta la presenza di 17 soggetti percipienti residenti in Libano, per i quali il sostituto d'imposta ha dichiarato dividendi distribuiti per un ammontare complessivo di 15.000 euro. La perdita di gettito derivante dall'applicazione della ritenuta più favorevole (5 per cento) in luogo di quella attualmente vigente (27 per cento) ammonterebbe a circa 3.000 euro.

 

Nulla da osservare al riguardo anche in considerazione della prudenzialità dell’ipotesi di calcolo utilizzata dalla RT, che quantifica la perdita di gettito esclusivamente sulla base dell’applicazione dell'aliquota più bassa (5 per cento), mentre la disposizione prevede alcune fattispecie in relazione alle quali l'aliquota sarà del 15 per cento. 

 

ARTICOLO 11 della Convenzione

Interessi

Le norme stabiliscono il principio di tassazione degli interessi nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.

Tali norme non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato da cui provengono gli interessi un’attività industriale o commerciale mediante una stabile organizzazione ed il credito che ha generato tali interessi sia ricollegabile a tale attività. In tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato di provenienza degli interessi in cui si situa la stabile organizzazione.

 

 La relazione tecnica prende in considerazione i dati desunti dal modello 770/2009 dell’anno di imposta 2008, quadro SF, dai quali risulta che gli interessi corrisposti a soggetti residenti in Libano ammontano a circa 100.000 euro e non sono assoggettati, come prevede la disciplina interna, ad alcuna ritenuta perché derivanti da interessi su conti

correnti bancari o postali. La RT considera, quindi, che l’entrata in vigore del testo convenzionale non comporti alcuna variazione in termini di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo, sulla base di dati forniti dalla RT.

 

ARTICOLO 12 della Convenzione

Canoni

Le norme fissano il principio di tassazione dei canoni (royalties) nello Stato di residenza dell’effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui l’effettivo beneficiario, residente in uno degli Stati contraenti, svolga  nello Stato di provenienza dei canoni,  un’attività per mezzo di una stabile organizzazione: in tal caso i canoni sono tassati nello Stato di provenienza dei canoni, se e solo se, il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghi a tale attività.  

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati dell'Anagrafe Tributaria per l'anno di imposta 2008 risultano royalties percepite da residenti in Libano da parte di sostituti italiani per un ammontare complessivo di circa 86.000 euro e circa 26.000 euro di ritenute; tale sarebbe la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta a talune osservazioni emerse sul provvedimento, relative alla scarsa prudenzialità del riferimento ad un unico esercizio di imposta, il rappresentante del Governo[2] ha evidenziato che dall’esame delle annualità precedenti a quella riportata nella RT non si rilevano importi difformi da quelli desunti dalle elaborazioni dei modelli 770 del 2009 e che la stima effettuata risulta ispirata a criteri prudenziali, dal momento che precedenti elaborazioni, del novembre 2010, stimavano una perdita di gettito nell’ordine di un migliaio di euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.  

 

ARTICOLO 13 della Convenzione

Utili di capitale

Le norme dispongono quanto segue:

·        gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato in cui si situa l’immobile;

·        gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione;

·        gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui si situa la direzione effettiva dell’impresa;

·        gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli citati ai punti precedenti sono imponibili nello Stato di residenza dell’alienante.

 

La relazione tecnica elenca i redditi (capital gains) che, per effetto dell’introduzione delle nuove disposizioni convenzionali, non potranno essere più assoggettate a tassazione in Italia.

Si tratta, in particolare, di:

·          plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti, non negoziate nei mercati regolamentati, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento (art. 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR escluse le quotate);

·          cessioni di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite le suddette partecipazioni, purché non negoziati in mercati regolamentati;

·          plusvalenze da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati nei mercati regolamentati (art. 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR ad eccezione di quelli quotati) ai quali si applica una ritenuta del 12,5 per cento;

·          plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettere c-quater e c-quinquies del TUIR), soggette a ritenuta dal 12,5 per cento.

La relazione afferma che dai dati disponibili, riferiti al periodo di imposta 2008, risultano importi corrisposti di tale natura pari a circa 308 mila euro. Ipotizzando che le plusvalenze siano pari a circa il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate, per un ammontare, quindi, di circa 60.000 euro, e un'aliquota di imposta del 12,5 per cento, la perdita di gettito corrisponderebbe a circa 10.000 euro. La RT tiene tuttavia conto, per motivi prudenziali, dell'elevata variabilità dei flussi in oggetto: per questo motivo l'importo viene stimato in 50.000 euro, considerando che in alcune precedenti annualità si sono rilevati flussi più consistenti.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto della prudenzialità dell’ipotesi adottata ai fini della stima riportata nella RT.

 

ARTICOLO 14 della Convenzione

Professioni indipendenti

Le norme prevedono che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di attività di carattere indipendente siano tassati nel Paese di residenza del percettore. La tassazione avviene, invece, nel Paese di prestazione dell’attività stessa quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

-                          qualora la persona fisica disponga abitualmente, nell’altro Stato contraente, di una base fissa;

-                          qualora la persona fisica dimori nell’altro Stato contraente per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno fiscale considerato.

 

La relazione tecnica specifica che la tipologia di redditi presa in considerazione dall’articolo in esame è speculare a quella disciplinata in Italia dall’articolo 49 del TUIR in materia di redditi da lavoro autonomo. Per essi, attualmente, si prevede la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30 per cento da calcolarsi sui redditi erogati a non residenti; per effetto della normativa convenzionale, che prevede la tassazione nel paese di residenza, tali ritenute verrebbero a mancare producendo quindi una perdita di gettito. tale perdita viene tuttavia limitata per effetto dell’applicazione del principio della tassazione secondo il criterio della base fissa dei compensi erogati ai residenti in Libano.

Dai dati derivanti dal Mod. 770/2009 (Sezione comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), è possibile ricavare un ammontare complessivo di tali redditi pari a 56.000 euro e ritenute complessive applicate per circa 15.000 euro. La RT afferma che ipotizzando, prudenzialmente, che la metà circa dei soggetti percipienti ricada nella disciplina più favorevole, l'entità della perdita di gettito sarebbe pari a circa 7.500 euro.

 

Al riguardo sarebbe opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell’ipotesi formulata dalla RT, riguardo alla percentuale di soggetti ricadenti nella più favorevole disciplina riportata nella Convenzione.

Nel corso dell’esame al Senato è emersa[3] l’opportunità di valutare la prudenzialità della stima anche alla luce delle possibilità offerte dai nuovi canali commerciali e dalle nuove professioni che possono essere svolte in prevalenza mediante strumenti informatici e che possono più facilmente rappresentare un’elusione rispetto ai criteri adottati per la stima.

 

 

ARTICOLO 15 della Convenzione

Lavoro subordinato

Le norme prevedono che gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe sono imponibili nello Stato in cui è svolto effettivamente l’impiego.

Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili nello Stato di residenza del percettore quando ricorrano contestualmente le seguenti ipotesi:

·        il beneficiario soggiorni nell’altro Stato per periodi non superiori a 183 giorni nell’arco dell’anno fiscale;

·        le remunerazioni siano pagate da o per conto di un datore di lavoro non residente nello Stato di prestazione dell’attività;

·        l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

 

La relazione tecnica afferma che per i soggetti residenti in Italia continuerà ad applicarsi il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori non residenti in Italia l’imposizione in tale Stato è limitata ai redditi ivi prodotti. Non dovrebbero, pertanto, apprezzarsi significative variazioni di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16 della Convenzione

Compensi e gettoni di presenza

La norma prevede che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nell’altro Stato siano imponibili in tale Stato di residenza della società erogante.

 

La relazione tecnica afferma che, in base alla disposizione, gli emolumenti erogati da società del Libano ad amministratori e sindaci residenti in Italia saranno imponibili nello Stato estero. Si osserva, tuttavia, che tale criterio di imputazione non opera in termini esclusivi. Pertanto, lo Stato italiano è legittimato sia ad applicare l’imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti in Italia, sia ad assoggettare a ritenuta gli emolumenti erogati da società italiane a residenti in Libano.

Per quanto riguarda l'Italia, dai più recenti dati disponibili (Mod. 770/2001, quadro SC), le somme corrisposte a soggetti residenti in Libano per redditi di tale natura sono pari a circa 231.000 euro, con ritenute di 68.000 euro, che corrispondono quindi alla perdita di gettito prevista.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta ad osservazioni emerse sul provvedimento, relative alla base dati presa a riferimento per la quantificazione, relativa all’anno 2000 (Mod.770/2001), il rappresentante del Governo[4] ha affermato che dai modelli relativi ad anni di imposta successivi non è più possibile desumere il dato puntuale utilizzato ai fini della quantificazione. Si è, pertanto, preferito assumere l’ultimo importo disponibile quale riferimento per la previsione di perdita di gettito, piuttosto che tralasciare la stima di un fenomeno che ha assunto, negli anni in cui era possibile rilevare la sua entità, importi di qualche rilevanza.

 

Al riguardo alla luce degli elementi forniti dal Governo al Senato, andrebbe chiarito se possa rispondere a criteri di maggiore prudenzialità l’eventuale applicazione di un coefficiente di rivalutazione della perdita di gettito stimata dalla RT, per compensare il mancato aggiornamento della base dati di riferimento.

 

ARTICOLO 17 della Convenzione

Artisti e sportivi

La norma dispone che i redditi percepiti da artisti e sportivi siano imponibili nello Stato di prestazione dell’attività, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente o reddito d’impresa). Una deroga a tale criterio è prevista in caso di redditi derivanti da attività esercitate  nell’ambito di un programma di scambi culturali o sportivi tra gli Stati contraenti.

 

La relazione tecnica afferma che la nuova norma convenzionale riconosce la potestà impositiva dell’Italia sui redditi derivanti da attività artistiche e sportive esercitate nel nostro Paese da non residenti e comunque non esclude la possibilità di tassazione concorrente degli emolumenti percepiti da residenti per attività svolte in Libano.

Dai dati delle dichiarazioni per gli anni d’imposta 2000 (Modello 770/2001) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Libano e redditi assimilabili a tali attività soggetti a ritenuta erogati da sostituti di imposta  italiani.

Pertanto, la relazione afferma che non si stimano in merito significative variazioni di gettito.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta ad osservazioni emerse sul provvedimento, relative  alla base dati presa a riferimento per la quantificazione, relativa all’anno 2000, il Governo[5] ha affermato che il riferimento ai modelli 770/2001 rappresenta un mero refuso. L’assenza di variazione di gettito è stata correttamente valutata rispetto ai dati dei modelli 770 del 2009.

 

Nulla da osservare al riguardo, alla luce del chiarimento fornito al Senato.

 

ARTICOLO 22 della Convenzione

Altri redditi

La norma stabilisce che ai redditi non espressamente trattati negli articoli della Convenzione si applichi il principio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del soggetto che ha prodotto il reddito (comma 1). Il principio generale di tassazione sulla base della residenza non si applica ai redditi diversi derivanti da beni non immobili o diritti nei casi in cui il beneficiario eserciti nel Paese estero una attività produttiva, mediante una stabile organizzazione oppure un’attività indipendente per mezzo di una base fissa; in tal caso il reddito riveniente da detti beni o diritti viene tassato nel Paese estero a condizione che detto flusso di reddito si ricolleghi effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa (comma 2). Infine, con riferimento alla tassazione dei redditi derivanti da “particolari relazioni” economiche tra soggetti per i quali sorge l’obbligo di pagamento di compensi diversi, si dispone che essa avvenga in base alla residenza del soggetto percipiente e, tenendo conto delle altre disposizioni contenute nella convenzione, esclusivamente per la parte che eccede l’ammontare che si sarebbe convenuto qualora le relazioni di natura economica avessero interessato soggetti tra loro indipendenti (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che dai dati disponibili per l’anno d’imposta 2008 (Modello 770/2009) si rilevano circa 41.000 euro di redditi generici, diversi da quelli trattati nei precedenti articoli, i quali hanno originato circa 12.000 euro di ritenute e che potrebbero prudenzialmente essere valutate come una potenziale perdita di gettito per l’erario italiano, nel caso trovasse applicazione la tassazione in base al criterio di residenza del soggetto percipiente. Inoltre, l’applicazione della norma convenzionale. In base alla quale, agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione, si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito, potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Libano. Tali prestazioni, infatti, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. Sostituire al luogo di svolgimento dell’attività` quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito. I dati disponibili per l’anno d’imposta 2008 (Modello 770/2009) evidenziano redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e altri redditi diversi per un importo lordo complessivo corrisposto di 12 migliaia di euro e ritenute per circa 3.000 euro. Si ritiene, quindi, che l’applicazione della disciplina convenzionale potrebbe apportare una diminuzione di gettito di circa 44.000 euro.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta ad osservazioni emerse sul provvedimento – relative, tra l’altro, alle modalità di determinazione dei redditi considerati ai fini della quantificazione  della perdita di gettito - il Governo[6] ha affermato che l’analisi puntuale delle ritenute evidenziate avrebbe determinato l’importo di 15.000 euro. L’importo indicato di 44.000 euro può essere considerato quale stima prudenziale comprensiva di eventuali ulteriori effetti negativi determinati dalle circostanze in relazione ai commi 2 e 3, di cui non si posseggono elementi statistici e contabili di una qualche attendibilità; pertanto l’importo indicato potrebbe rappresentare un’indicazione prudenziale degli effetti complessivi.

 

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali emerge che la RT opera, per ragioni di prudenzialità, una rivalutazione della perdita di gettito stimabile a legislazione vigente. Si riterrebbe peraltro opportuno disporre di più puntuali elementi di valutazione delle ipotesi sottostanti tale stima, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso dell’esame al Senato.

 

ARTICOLO 30 della Convenzione

Applicazione della Convenzione

La norma prevede che la Convenzione si applichi:

·        con riguardo alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

·        con riguardo ad altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili  per gli anni fiscali che iniziano dall’anno solare successivo a quello di entrata in vigore.

 

La relazione tecnica, ipotizzando l’entrata in vigore della Convenzione nel 2010, prevede i seguenti effetti di perdita di gettito per cassa:

 

( migliaia di euro)

 

2011

2012

dal 2013

Ritenute

206

206

206

 

Al riguardo, alla luce dei presumibili tempi di conclusione dell’esame parlamentare del provvedimento, si evidenzia l’esigenza di un aggiornamento della decorrenza degli effetti di perdita di gettito.

Detti effetti, infatti, in caso di definitiva approvazione del provvedimento entro il 2011, dovrebbero decorrere dal 2012. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3, commi 1 e 2 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma, alcomma 1,dispone che all’onere derivante dal presente provvedimento, valutato in  euro 206.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2011-2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 2 prevede, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, una clausola di salvaguardia  in base alla quale il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri del presente provvedimento. In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, lo stesso Ministro dispone la riduzione, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili, nel programma “Regolazione giurisdizionale e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità.

 



[1] L’articolo 23, comma 2, del TUIR prevede che si considerino prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

[2] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.

[3] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.

[4] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.

[5] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.

[6] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.