Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||||
Titolo: | (AC 4249) Ratifica Italia-Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 298 | ||||||
Data: | 28/04/2011 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 4249
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Ratifica Italia-Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
(Approvato dal Senato – A.S. 2516) |
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N. 298 – 28 aprile 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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4249 |
Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del
Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut
il
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Stefani |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Navigazione marittima ed aerea
Compensi e gettoni di presenza
Applicazione della Convenzione
ARTICOLO 3, commi 1 e 2 del disegno di legge di ratifica
PREMESSA
Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata a Beirut il 22 novembre 2000.
Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica utilizza i dati delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (Modello 770), presentate nell’anno 2009, riferite al periodo d’imposta 2008.
La presente Nota esamina le disposizioni della Convenzione suscettibili di determinare effetti finanziari, nonché l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, riguardante la clausola di copertura finanziaria.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
( euro) |
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MINORI ENTRATE |
dal 2011 |
Articolo 7 della Convenzione |
7.500 |
Articolo 10 della Convenzione |
3.000 |
Articolo 12 della Convenzione |
26.000 |
Articolo 13 della Convenzione |
50.000 |
Articolo 14 della Convenzione |
7.500 |
Articolo 16 della Convenzione |
68.000 |
Articolo 23 della Convenzione |
44.000 |
Totale |
206.000 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
La norma, in riferimento a tale tipologia di redditi, sancisce il principio di tassazione degli utili nello Stato di residenza dell’impresa stessa, con esclusione del caso in cui questa svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi localizzata. In tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio dalla stabile organizzazione.
Nel caso in cui gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della Convenzione, si applicano questi ultimi.
La relazione tecnica, con riferimento all’introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa e all’applicabilità della disciplina risultante dall’articolo 23 del TUIR[1], stima che l’introduzione del nuovo regime convenzionale comporti una perdita di gettito annua valutabile nell’ordine di 7.500 euro.
La quantificazione si basa, come si è detto, sui dati dei modelli di dichiarazione Mod. 770/2009 da cui risulta un importo di compensi a soggetti residenti in Libano corrisposti da società operanti in Italia pari a 57.000 euro, cui corrispondono ritenute per un ammontare di 15.000 euro.
Nell’impossibilità di determinare puntualmente quanti dei soggetti percettori siano imprese, società o enti, la relazione tecnica ipotizza che i soggetti che si avvantaggiano della nuova disciplina siano in proporzione tale da determinare una riduzione di gettito pari al 50 per cento del gettito realizzato a legislazione vigente, corrispondente, pertanto, a 7.500 euro.
Al riguardo, pur non disponendo di elementi puntuali per valutare la prudenzialità dell’ipotesi adottata dalla RT; non si hanno osservazioni da formulare in considerazione dell’esiguità della perdita di gettito stimata a legislazione vigente.
Navigazione marittima ed aerea
Le norme dispongono che gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell’impresa. Se tale sede è situata a bordo di una nave, essa si considera situata nel porto di immatricolazione della nave oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell’esercente la nave. Tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
La relazione
tecnica osserva che, limitatamente all'imposizione sui redditi
derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea,
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto evidenziato dalla RT.
Le norme regolano il caso di imprese di uno Stato contraente legate da rapporti di partecipazione o di collegamento con imprese dell’altro Stato contraente.
Quando le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle due imprese, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.
Le norme consentono, inoltre, agli Stati contraenti di procedere a rettifiche in diminuzione o in aumento dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai corrispondenti aggiustamenti esclusivamente nell’ambito della procedura amichevole, di cui al successivo articolo 25 della Convenzione in esame.
La relazione tecnica afferma che l’introduzione delle disposizioni non appare suscettibile di determinare significative variazioni di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme stabiliscono il principio in base al quale i dividendi sono tassati nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, lo Stato di residenza della società che ha distribuito i dividendi può applicare un’imposta non superiore:
· al 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 10 per cento del capitale della società che ha distribuito i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi;
· al 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività attraverso una base fissa o una stabile organizzazione o un’attività indipendente ivi situata ed i dividendi percepiti siano ricollegabili a tale attività. In tal caso i dividendi sono tassati in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
La relazione tecnica utilizza i dati dell'Anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2008 (Mod. 770/2009, quadro SK), in base ai quali risulta la presenza di 17 soggetti percipienti residenti in Libano, per i quali il sostituto d'imposta ha dichiarato dividendi distribuiti per un ammontare complessivo di 15.000 euro. La perdita di gettito derivante dall'applicazione della ritenuta più favorevole (5 per cento) in luogo di quella attualmente vigente (27 per cento) ammonterebbe a circa 3.000 euro.
Nulla da osservare al riguardo anche in considerazione della prudenzialità dell’ipotesi di calcolo utilizzata dalla RT, che quantifica la perdita di gettito esclusivamente sulla base dell’applicazione dell'aliquota più bassa (5 per cento), mentre la disposizione prevede alcune fattispecie in relazione alle quali l'aliquota sarà del 15 per cento.
Le norme stabiliscono il principio di tassazione degli interessi nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.
Tali norme non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato da cui provengono gli interessi un’attività industriale o commerciale mediante una stabile organizzazione ed il credito che ha generato tali interessi sia ricollegabile a tale attività. In tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato di provenienza degli interessi in cui si situa la stabile organizzazione.
La relazione tecnica prende in considerazione i dati desunti dal modello 770/2009 dell’anno di imposta 2008, quadro SF, dai quali risulta che gli interessi corrisposti a soggetti residenti in Libano ammontano a circa 100.000 euro e non sono assoggettati, come prevede la disciplina interna, ad alcuna ritenuta perché derivanti da interessi su conti
correnti bancari o postali.
Nulla da osservare al riguardo, sulla base di dati forniti dalla RT.
Le norme fissano il principio di tassazione dei canoni (royalties) nello Stato di residenza dell’effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui l’effettivo beneficiario, residente in uno degli Stati contraenti, svolga nello Stato di provenienza dei canoni, un’attività per mezzo di una stabile organizzazione: in tal caso i canoni sono tassati nello Stato di provenienza dei canoni, se e solo se, il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghi a tale attività.
La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati dell'Anagrafe Tributaria per l'anno di imposta 2008 risultano royalties percepite da residenti in Libano da parte di sostituti italiani per un ammontare complessivo di circa 86.000 euro e circa 26.000 euro di ritenute; tale sarebbe la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame.
Nel corso dell’esame presso
Nulla da osservare al riguardo.
Le norme dispongono quanto segue:
· gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato in cui si situa l’immobile;
· gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione;
· gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui si situa la direzione effettiva dell’impresa;
· gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli citati ai punti precedenti sono imponibili nello Stato di residenza dell’alienante.
La relazione tecnica elenca i redditi (capital gains) che, per effetto dell’introduzione delle nuove disposizioni convenzionali, non potranno essere più assoggettate a tassazione in Italia.
Si tratta, in particolare, di:
· plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti, non negoziate nei mercati regolamentati, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento (art. 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR escluse le quotate);
· cessioni di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite le suddette partecipazioni, purché non negoziati in mercati regolamentati;
· plusvalenze da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati nei mercati regolamentati (art. 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR ad eccezione di quelli quotati) ai quali si applica una ritenuta del 12,5 per cento;
· plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettere c-quater e c-quinquies del TUIR), soggette a ritenuta dal 12,5 per cento.
La relazione afferma che dai dati disponibili, riferiti al
periodo di imposta 2008, risultano importi corrisposti di tale natura pari a
circa 308 mila euro. Ipotizzando che le plusvalenze siano pari a circa il 20
per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate, per un
ammontare, quindi, di circa 60.000 euro, e un'aliquota di imposta del 12,5 per
cento, la perdita di gettito corrisponderebbe a circa 10.000 euro.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto della prudenzialità dell’ipotesi adottata ai fini della stima riportata nella RT.
Le norme prevedono che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di attività di carattere indipendente siano tassati nel Paese di residenza del percettore. La tassazione avviene, invece, nel Paese di prestazione dell’attività stessa quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
- qualora la persona fisica disponga abitualmente, nell’altro Stato contraente, di una base fissa;
- qualora la persona fisica dimori nell’altro Stato contraente per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno fiscale considerato.
La relazione tecnica specifica che la tipologia di redditi presa in considerazione dall’articolo in esame è speculare a quella disciplinata in Italia dall’articolo 49 del TUIR in materia di redditi da lavoro autonomo. Per essi, attualmente, si prevede la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30 per cento da calcolarsi sui redditi erogati a non residenti; per effetto della normativa convenzionale, che prevede la tassazione nel paese di residenza, tali ritenute verrebbero a mancare producendo quindi una perdita di gettito. tale perdita viene tuttavia limitata per effetto dell’applicazione del principio della tassazione secondo il criterio della base fissa dei compensi erogati ai residenti in Libano.
Dai dati derivanti dal Mod. 770/2009 (Sezione comunicazione
dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), è
possibile ricavare un ammontare complessivo di tali redditi pari a 56.000 euro
e ritenute complessive applicate per circa 15.000 euro.
Al riguardo sarebbe opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell’ipotesi formulata dalla RT, riguardo alla percentuale di soggetti ricadenti nella più favorevole disciplina riportata nella Convenzione.
Nel corso dell’esame al Senato è emersa[3] l’opportunità di valutare la prudenzialità della stima anche alla luce delle possibilità offerte dai nuovi canali commerciali e dalle nuove professioni che possono essere svolte in prevalenza mediante strumenti informatici e che possono più facilmente rappresentare un’elusione rispetto ai criteri adottati per la stima.
Le norme prevedono che gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe sono imponibili nello Stato in cui è svolto effettivamente l’impiego.
Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili nello Stato di residenza del percettore quando ricorrano contestualmente le seguenti ipotesi:
· il beneficiario soggiorni nell’altro Stato per periodi non superiori a 183 giorni nell’arco dell’anno fiscale;
· le remunerazioni siano pagate da o per conto di un datore di lavoro non residente nello Stato di prestazione dell’attività;
· l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
La relazione tecnica afferma che per i soggetti residenti in Italia continuerà ad applicarsi il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori non residenti in Italia l’imposizione in tale Stato è limitata ai redditi ivi prodotti. Non dovrebbero, pertanto, apprezzarsi significative variazioni di gettito.
Nulla da osservare al riguardo.
Compensi e gettoni di presenza
La norma prevede che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nell’altro Stato siano imponibili in tale Stato di residenza della società erogante.
La relazione tecnica afferma che, in base alla disposizione, gli emolumenti erogati da società del Libano ad amministratori e sindaci residenti in Italia saranno imponibili nello Stato estero. Si osserva, tuttavia, che tale criterio di imputazione non opera in termini esclusivi. Pertanto, lo Stato italiano è legittimato sia ad applicare l’imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti in Italia, sia ad assoggettare a ritenuta gli emolumenti erogati da società italiane a residenti in Libano.
Per quanto riguarda l'Italia, dai più recenti dati disponibili (Mod. 770/2001, quadro SC), le somme corrisposte a soggetti residenti in Libano per redditi di tale natura sono pari a circa 231.000 euro, con ritenute di 68.000 euro, che corrispondono quindi alla perdita di gettito prevista.
Nel corso dell’esame presso
Al riguardo alla luce degli elementi forniti dal Governo al Senato, andrebbe chiarito se possa rispondere a criteri di maggiore prudenzialità l’eventuale applicazione di un coefficiente di rivalutazione della perdita di gettito stimata dalla RT, per compensare il mancato aggiornamento della base dati di riferimento.
La norma dispone che i redditi percepiti da artisti e sportivi siano imponibili nello Stato di prestazione dell’attività, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente o reddito d’impresa). Una deroga a tale criterio è prevista in caso di redditi derivanti da attività esercitate nell’ambito di un programma di scambi culturali o sportivi tra gli Stati contraenti.
La relazione tecnica afferma che la nuova norma convenzionale riconosce la potestà impositiva dell’Italia sui redditi derivanti da attività artistiche e sportive esercitate nel nostro Paese da non residenti e comunque non esclude la possibilità di tassazione concorrente degli emolumenti percepiti da residenti per attività svolte in Libano.
Dai dati delle dichiarazioni per gli anni d’imposta 2000 (Modello 770/2001) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Libano e redditi assimilabili a tali attività soggetti a ritenuta erogati da sostituti di imposta italiani.
Pertanto, la relazione afferma che non si stimano in merito significative variazioni di gettito.
Nel corso dell’esame presso
Nulla da osservare al riguardo, alla luce del chiarimento fornito al Senato.
La norma stabilisce che ai redditi non espressamente trattati negli articoli della Convenzione si applichi il principio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del soggetto che ha prodotto il reddito (comma 1). Il principio generale di tassazione sulla base della residenza non si applica ai redditi diversi derivanti da beni non immobili o diritti nei casi in cui il beneficiario eserciti nel Paese estero una attività produttiva, mediante una stabile organizzazione oppure un’attività indipendente per mezzo di una base fissa; in tal caso il reddito riveniente da detti beni o diritti viene tassato nel Paese estero a condizione che detto flusso di reddito si ricolleghi effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa (comma 2). Infine, con riferimento alla tassazione dei redditi derivanti da “particolari relazioni” economiche tra soggetti per i quali sorge l’obbligo di pagamento di compensi diversi, si dispone che essa avvenga in base alla residenza del soggetto percipiente e, tenendo conto delle altre disposizioni contenute nella convenzione, esclusivamente per la parte che eccede l’ammontare che si sarebbe convenuto qualora le relazioni di natura economica avessero interessato soggetti tra loro indipendenti (comma 3).
La relazione tecnica afferma che dai dati disponibili per l’anno d’imposta 2008 (Modello 770/2009) si rilevano circa 41.000 euro di redditi generici, diversi da quelli trattati nei precedenti articoli, i quali hanno originato circa 12.000 euro di ritenute e che potrebbero prudenzialmente essere valutate come una potenziale perdita di gettito per l’erario italiano, nel caso trovasse applicazione la tassazione in base al criterio di residenza del soggetto percipiente. Inoltre, l’applicazione della norma convenzionale. In base alla quale, agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione, si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito, potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Libano. Tali prestazioni, infatti, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. Sostituire al luogo di svolgimento dell’attività` quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito. I dati disponibili per l’anno d’imposta 2008 (Modello 770/2009) evidenziano redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e altri redditi diversi per un importo lordo complessivo corrisposto di 12 migliaia di euro e ritenute per circa 3.000 euro. Si ritiene, quindi, che l’applicazione della disciplina convenzionale potrebbe apportare una diminuzione di gettito di circa 44.000 euro.
Nel corso dell’esame presso
Al riguardo,
si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali emerge che
Applicazione della Convenzione
La norma
prevede che
·
con riguardo alle imposte prelevate mediante
ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui
· con riguardo ad altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano dall’anno solare successivo a quello di entrata in vigore.
La relazione tecnica, ipotizzando l’entrata in vigore della Convenzione nel 2010, prevede i seguenti effetti di perdita di gettito per cassa:
( migliaia di euro) |
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2011 |
2012 |
dal 2013 |
Ritenute |
206 |
206 |
206 |
Al riguardo, alla luce dei presumibili tempi di conclusione dell’esame parlamentare del provvedimento, si evidenzia l’esigenza di un aggiornamento della decorrenza degli effetti di perdita di gettito.
Detti effetti, infatti, in caso di definitiva approvazione del provvedimento entro il 2011, dovrebbero decorrere dal 2012. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
ARTICOLO 3, commi 1 e 2 del disegno di legge di ratifica
La norma, alcomma
1,dispone che all’onere derivante
dal presente provvedimento, valutato in
euro 206.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al
triennio
Il comma 2 prevede, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, una clausola di salvaguardia in base alla quale il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri del presente provvedimento. In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, lo stesso Ministro dispone la riduzione, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili, nel programma “Regolazione giurisdizionale e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità.
[1] L’articolo 23, comma 2, del TUIR prevede che si considerino prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
[2] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.
[3] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.
[4] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.
[5] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.
[6] Seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 135 del 30 marzo 2011.