Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4220-A) DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forse di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Riferimenti:
AC N. 4220/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 295
Data: 19/04/2011
Descrittori:
ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI   CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
FORZE ARMATE   FORZE DI POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4220-A

 

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

 

(Conversione in legge del D.L. 27/ 2011)

 

 

 

 

 

N. 295 – 19 aprile 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4220

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

i e iv

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stasi e Cicu

Gruppo:

Iniziativa Responsabile e 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

testo A e fascicolo n.1 degli emendamenti

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 3

Misure retributive una tantum in favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.. 3



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il testo del decreto legge, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, è corredato di relazione tecnica che appare ancora utilizzabile.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Misure retributive una tantum in favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco

La normativa vigente. L’articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge n. 78/2010 dispone l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dal articolo 9, comma 21, del medesimo decreto legge n. 78/2010. Si rammenta, altresì che l’articolo 9, comma 1, del decreto ha bloccato, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

Le normeprevedono che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010[1], ed in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto legge sia incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro (comma 1).

Di seguito si riepiloga la dotazione del Fondo per il triennio 2011-2013 come rideterminata in applicazione delle norme recate dal testo in esame.

 

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

Decreto legge n. 78/2010

80

80

-

Decreto legge n. 27/2011

115

115

115

Totale

195

195

115

 

E’ stabilito che la dotazione del Fondo possa essere incrementata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[2] con quota parte:

·  delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

·  delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143[3], relativo al Fondo unico giustizia.

La citata disposizione del D.L. n. 143/2008 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano stabilite le quote delle risorse intestate al «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa. Dette risorse sono destinate, mediante riassegnazione, ad una serie di finalità, tra cui, per una quota  non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso;

·  dei risparmi di gestione conseguiti sui bilanci ordinari delle amministrazioni interessate.

Le somme del Fondo, se non impegnate nell’esercizio di competenza, possono essere impegnate l’anno successivo, anche ad incremento della dotazione prevista per il medesimo anno (comma 2-bis).

Viene, altresì, stabilito che il Fondo di cui al comma 1 sia destinato alla corresponsione di assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura dell’emolumento corrispondente, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma fa in proposito riferimento ad una serie di finalità, connesse al trattamento del personale, da perseguire mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo, nonché, più specificamente, ai già citati commi 1 e 21 dell'articolo 9, del decreto legge n. 78/2010 (comma 3). 

Alla copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 3[4] si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350/2003[5]. Tale ultimo periodo autorizzava, fra l’altro, la spesa 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006[6] da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia (comma 4).

 

La relazione tecnica, in sostanza, ribadisce il contenuto delle norme limitandosi ad aggiungere che le minori spese destinate, a norma del comma 2, ad incrementare la dotazione del fondo, dovranno essere accertare annualmente a consuntivo ed essere riconducibili alla quota di risorse destinata alle spese di personale. L'assegnazione in favore del personale delle Forze armate è comunque condizionata alla formazione di corrispondenti ulteriori economie per il medesimo esercizio, nell'ipotesi che si verifichino ulteriori proroghe delle missioni medesime, al fine di garantire l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, altresì, che l'utilizzo del Fondo unico giustizia per gli incentivi al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non determina effetti negativi, atteso che, di fatto, si determina una diversa articolazione nella ripartizione tra i beneficiari delle risorse disponibili, fermo restando l'ammontare complessivo delle disponibilità del fondo e dei relativi meccanismi di alimentazione.

 

Al riguardo, in merito al comma 1, si evidenzia che la disposizione è configurata come limite di spesa. Si rileva tuttavia che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, il Fondo è destinato ad erogare al personale  non più assegni una tantum bensì “assegni perequativi individuali aventi la stessa natura giuridica dell’emolumento corrispondente”. Sul punto appare opportuno che il Governo chiarisca eventuali effetti delle disposizioni ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto.  

Si segnala, inoltre, che l’eventuale incremento del Fondo - le cui risorse finanziano gli interventi previsti dal D.L. in esame - andrà disposto con decreto ministeriale: l’intervento non risulterebbe quindi sottoposto alle consuete procedure di verifica parlamentare dei profili di carattere finanziario. Inoltre, non sono esplicitate le modalità di accertamento e riassegnazione dei predetti risparmi: non risulta quindi possibile verificare se le stesse siano idonee, per un verso, ad evitare che le somme in questione vadano in economia e, per altro verso, a garantire un utilizzo entro termini coerenti con le precedenti previsioni di impiego al fine di evitare disallineamenti sul piano temporale, con conseguenti effetti di cassa. Sul punto appare necessario acquisire una valutazione del Governo.

In proposito, occorre considerare che i provvedimenti di finanziamento delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia prevedono attualmente stanziamenti di durata semestrale[7].

Con particolare riferimento alla possibilità di destinare al fondo, in applicazione del comma 2 del testo in esame, quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, relativo al Fondo unico giustizia, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di utilizzo di tali somme, rivenienti, tra l’altro, dal sequestro di beni, per il finanziamento di spese correnti connesse al trattamento economico del personale. Tale idoneità andrebbe verificata sia sotto il profilo  della coerenza del loro utilizzo rispetto alla proiezione temporale dell’onere, sia con riguardo all’effettivo impatto attribuibile alle stesse ai fini del saldo di indebitamento netto della p.a.

Si segnala in proposito che l’Istat ha chiarito con apposita comunicazione[8] che, per gli anni 2005-2008, si è resa necessaria una revisione delle stime dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per considerare il diverso trattamento riguardante l’acquisizione nel bilancio dello Stato degli importi relativi ai cosiddetti conti dormienti e di quelli relativi alle confische effettuate a vario titolo dalle autorità pubbliche. Infatti, secondo il Sec95, tali operazioni non hanno impatto sull’indebitamento, in quanto costituiscono variazioni delle attività e delle passività.

Andrebbe altresì confermato che la nuova destinazione risulti compatibile con la destinazione delle somme in questione prevista dalla previgente normativa e non incida quindi su iniziative e programmi già avviati.

Con particolare riferimento alla possibilità di destinare al fondo, in applicazione del comma 2 del testo in esame, quota parte dei “risparmi di gestione” conseguiti sui bilanci ordinari delle amministrazioni interessate, andrebbe preliminarmente chiarita l’esatta portata normativa della disposizione. Detti elementi appaiono necessari anche al fine di verificare in quale misura la disposizione –  che risulta suscettibile di destinare a finalità di spesa somme che, diversamente, andrebbero in economia – possa incidere su previsioni già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. In ogni caso, si segnala che la disposizione determina una rinuncia ad eventuali miglioramenti dei saldi, riscontrabili a consuntivo.

Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 2-bis – che prevede che le somme del Fondo non impegnate in un esercizio possano esserlo nell’esercizio successivo, “anche ad incremento della dotazione prevista per il medesimo anno” - si rileva che tali previsioni potrebbero determinare un andamento della spesa, per cassa, non in linea con la ripartizione annuale dell’onere indicata dal comma 4. Ciò, tra l’altro, potrebbe comportare un prolungamento delle erogazioni anche oltre il triennio 2011-2013. Appare quindi necessario disporre, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196/2009, di una quantificazione dell’impatto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto sia dell’onere che dei mezzi di copertura previsti, al fine di verificare la compensatività degli effetti complessivamente ascrivibili al provvedimento.

Inoltre, considerato che la finalità del provvedimento in esame appare quella di attenuare gli effetti delle misure di blocco delle retribuzioni dei pubblici dipendenti recate dall’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 con riferimento al personale del comparto sicurezza, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione circa l’eventualità di richieste emulative da parte di altre categorie di pubblici dipendenti.

Infine, per quanto attiene ai mezzi di copertura indicati dal comma 3,  occorrerebbe acquisire elementi volti a verificare se l’utilizzo delle somme rivenienti dall’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 155, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) possa considerarsi compatibile con il perseguimento delle finalità originariamente ascritte a tale norma di spesa.

Si ricorda che il comma 155 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, reca autorizzazioni di spesa finalizzate a due distinti interventi: il riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze Armate; il riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia. Tale finalità di spesa appare ancora da perseguire tenuto conto che nella riunione del 23 marzo 2011 il Consiglio dei Ministri ha preso atto della proposta dei competenti Ministri di procedere quanto prima alla predisposizione di un disegno di legge delega per il riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa[9].

 

In merito ai profili di copertura finanziaria l’articolo 1, comma 4,dispone che all'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo del quale è previsto l’utilizzo, recante il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università, reca, per l’anno 2011, nel piano di gestione n. 1 uno specifico accantonamento per la disposizione in esame.

 



[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

[2] Adottato di concerto con i Ministri della difesa e dell’interno.

[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

[4] Più precisamente dal comma 1.

[5] Legge finanziaria 2004.

[6] Per effetto dell’articolo 9, comma 30, del decreto legge n. 78/2010, gli effetti dei provvedimenti normativi di riordino decorrono 1° gennaio 2011 in luogo del 2006 originariamente previsto.

[7] Cfr., da ultimo, il decreto legge n. 228/2010.

[8] Si segnala in proposito che l’Istat ha chiarito con apposita comunicazione  che, per gli anni 2005-2008, si è resa necessaria una revisione delle stime dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per considerare il diverso trattamento riguardante l’acquisizione nel bilancio dello Stato degli importi relativi ai cosiddetti conti dormienti e di quelli relativi alle confische effettuate a vario titolo dalle autorità pubbliche. Infatti, secondo il Sec95, tali operazioni non hanno impatto sull’indebitamento, in quanto costituiscono variazioni delle attività e delle passività. [comunicato Istat 2 aprile 2009 - Nota per la stampa: “Revisioni delle stime dell’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche per gli anni 2005-2008”].

[9] Vedi comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Consiglio dei Ministri n.133 del 23/03/2011” in http://www.governo.it.