Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4215) DL 5/2011 disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011
Riferimenti:
AC N. 4215/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 292
Data: 06/04/2011
Descrittori:
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI   FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4215

 

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

 

 

(Conversione in legge del DL. n. 5/2011)

 

 

 

 

 

N. 292 – 6 aprile  2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4215

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Calabria

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Festa nazionale del 17 marzo 2011. 3



PREMESSA

 

Il provvedimento, già approvato dal Senato, prevede la conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, che reca disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.

Il testo originario è corredato di relazione tecnica, che risulta utilizzabile anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Festa nazionale del 17 marzo 2011

Le norme stabiliscono che, limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Si ricorda che la legge 260/1949 determina in modo tassativo il carattere di festività delle giornate dell’anno. In particolare, l’articolo 2 riporta l’elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale (la festività comporta l’osservanza del completo orario festivo e il divieto di compiere determinati atti giuridici). L’articolo 4 dispone che, in occasione delle festività e solennità civili indicate dal testo, si provvede all’imbandieramento degli edifici pubblici.

Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge n. 54/1977, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. Con riguardo al lavoro pubblico, si prevede – per le medesime finalità – che siano ridotte a tre le giornate di riposo compensativo delle festività soppresse riconosciute dalla normativa vigente[1] e , in base ad essa, dai contratti e accordi collettivi.

Si dispone, infine, che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base delle seguenti motivazioni:

Ÿ        con il provvedimento in esame non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, fissato in 12 dalla legge n. 260 del 1949: infatti nel 2011 cadono di domenica il 1° maggio e il 25 dicembre;

Ÿ        il testo prevede, comunque, un apposito meccanismo compensativo volto a sostituire la festività soppressa del 4 novembre, limitatamente al 2011, con la festività del 150° anniversario dell’Unità di Italia. In sostanza si elimina la possibilità di fruire di una giornata di ferie a titolo di festività soppressa (il 4 novembre) sostituendola con un giorno di festività: si lascia così inalterato il numero delle giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione. L’effetto compensativo si traduce nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l’obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.

La relazione tecnica pone in evidenza che il provvedimento, infine, prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che gli oneri connessi alle prestazioni festive rese nella giornata del 17 marzo 2011 dai dipendenti pubblici tenuti ad assicurare la continuità del servizio (quali ad esempio il personale del SSN e delle Forze di polizia) siano fronteggiati utilizzando le somme già a disposizione delle singole amministrazioni per remunerare in via ordinaria tali prestazioni.

La compensazione disposta dalle norme, infatti, come ribadito dalla relazione tecnica, rende invariato il numero delle giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione ma incrementa di uno il numero delle giornate festive del 2011, dal momento che la festività del 4 novembre era, già a legislazione vigente, ricadente di domenica mentre il 17 marzo 2011 non cadeva di giorno festivo.

 



[1] Articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.