Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 4207 ed abb.) Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva - Approvato dal Senato - testo unificato A.S. 37 ed abb. - Nuovo testo
Riferimenti:
AC N. 4207/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 345
Data: 06/10/2011
Descrittori:
SORDOMUTI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4207 ed abb.

 

 

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

 

(Approvato dal Senato – testo unificato A.S. 37 ed abb.)

 

 

 

(Nuovo testo)

 

 

 

N. 345 – 6 ottobre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4207

Titolo breve:

 

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

 

Iniziativa:

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Grassi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-3. 3

Diritti delle persone sorde e riconoscimento della LIS. 3



PREMESSA

La proposta di legge reca disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Il provvedimento è già stato approvato dal Senato. Nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera, la Commissione di merito ha adottato come testo base un nuovo testo della proposta di legge n. 4207.

Tale ultimo testo, che è oggetto della presente Nota, reca - all’articolo 3 - una clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso sia una relazione tecnica (in data 30 novembre 2009) sia ulteriori note tecniche, anche riferite a diverse formulazioni del testo. Tale documentazione, alla luce delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito della Camera, risulta parzialmente utilizzabile.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla documentazione tecnica trasmessa dal Governo, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-3

Diritti delle persone sorde e riconoscimento della LIS

Le norme prevedono:

Ÿ        all’articolo 1, che nell’ambito delle finalità della legge 104/1992[[1]] la Repubblica promuova la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisca ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.

Inoltre, la Repubblica: a) promuove l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta; b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione; c) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l’attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita e acquisita; d) riconosce la lingua italiana dei segni (LIS);

Ÿ        all’articolo 2, che siano adottati specifici regolamenti per l’attuazione del provvedimento. Tali regolamenti:

a)      recano disposizioni per la disciplina delle modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini sordi, ai fini dei necessari interventi protesici, quali livelli essenziali di assistenza[2];

b)     determinano le modalità di utilizzo della lingua italiana dei segni (LIS) e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico ed universitario, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte.

Si segnala che la disposizione è stata così formulata in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato in data 20 ottobre 2010;

c)      recano disposizioni per la promozione, in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, dell’uso della LIS e di ogni altro mezzo per la comunicazione delle persone sorde;

d)     prevedono e disciplinano l’utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti per l’accesso all’informazione e alla comunicazione, soprattutto radiotelevisiva;

e)      favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca, anche attraverso convenzioni e protocolli, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano di tecnologie avanzate per la sordità;

f)       dispongono circa i metodi di verifica dell’attuazione della presente legge;

Ÿ        all’articolo 3, che dall’attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni debbano provvedere alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

La relazione tecnica e la documentazione riferite ai testi esaminati dal Senato[3] attestano l’assenza di effetti finanziari connessi all’attuazione del testo.

La RT iniziale (trasmessa dal Governo al Senato in data  30 novembre 2009, come ricordato in premessa) è stata predisposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si ricorda che, nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso documentazioni tecniche[4] riferite a differenti versioni del testo.

Con tali documentazioni, sono stati esclusi profili di onerosità con riferimento alle norme via via elaborate, ad eccezione di una disposizione concernente l’utilizzo della lingua dei segni nella scuola. In particolare, riguardo a tale norma la Ragioneria generale dello Stato – con nota del 13 gennaio 2010 - ha rilevato l’esistenza di profili di onerosità connessi alla formazione delle necessarie figure professionali e all’impiego di docenti di sostegno. Tale norma è stata successivamente modificata e, pertanto, sul testo unificato approvato e trasmesso alla Camera la Ragioneria generale dello Stato ha ribadito l’assenza di effetti finanziari e, quindi, la compatibilità del provvedimento con la clausola di invarianza recata dall’articolo 3.

 

In particolare, la relazione tecnica del 30 novembre 2009 precisa che il provvedimento appare volto a rendere più organico e sistematizzato il sistema di tutele delle persone sorde già previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, dalla legge n. 104/1992 (dalla quale il provvedimento trae i suoi presupposti e le sue finalità) e dai codici di procedura civile e penale. Di conseguenza una serie di previsioni recate dal provvedimento sono già operative e i relativi costi di attuazione sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Agli ulteriori adempimenti si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle pubbliche amministrazioni interessate.

Con riferimento alle singole disposizioni dell’articolo 2, relativo al contenuto dei regolamenti di attuazione, la relazione tecnica precisa quanto segue:

Ÿ        norme in materia sanitaria (comma 1, lettera a): la previsione normativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico del SSN. Infatti, per quanto riguarda i previsti interventi diagnostici precoci, il vigente nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale (allegato al DM 26 luglio 1996) prevede l’inclusione nella branca specialistica di otorinolaringoiatria di tutte le prestazioni specialistiche per la diagnosi della sordità. Con riferimento agli interventi di abilitazione e riabilitazione del linguaggio, lo stesso nomenclatore riporta, nella branca di medicina fisica e riabilitazione, le prestazioni di esercizio terapeutico logopedico. Infine, relativamente agli ausili protesici, risultano già inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA) sia le prestazioni di impianto di protesi cocleare sia le prestazioni di manutenzione e sostituzione delle componenti esterne della protesi medesima. Inoltre, nel vigente nomenclatore dell’assistenza protesica (allegato al DM n. 332/1999) sono previsti gli apparecchi acustici nelle diverse tipologie in uso, corredati dei relativi accessori. L’accesso a tali ausili non è subordinato al raggiungimento di una prefissata soglia di deficit uditivo né, per i minori, ad una prefissata percentuale di invalidità civile;

Ÿ        norme in materia di istruzione universitaria (comma 1, lettera b): la relazione tecnica precisa che già attualmente numerose università, nell’ambito dell’autonomia anche finanziaria di cui godono, hanno introdotto corsi per l’insegnamento della LIS, finanziati con le risorse di cui dispongono in via ordinaria. Pertanto, ai fini della spesa, ciascuna università potrà, nella propria autonomia, programmare i corsi confrontando costi e benefici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

Ÿ        utilizzo della LIS in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (comma 1, lettera c): il codice di procedura civile (articolo 124) e quello di procedura penale (articolo 119) già contemplano la presenza di interpreti e tutor nel processo e l’applicazione di tali previsioni è assolutamente regolare. Le pubbliche amministrazioni già provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a rendere possibile alle persone con disabilità l’accesso ai servizi in condizioni di parità con altri cittadini;

Ÿ        diffusione di strumenti e modalità di accesso alla informazione e alla comunicazione (comma 1, lettera d): tali interventi, garantiti dall’articolo 25 della legge n. 104/1992, sono attuabili entro gli ordinari stanziamenti di bilancio delle pubbliche amministrazioni. Gli strumenti prioritari sono l’accesso ad internet e ai servizi televisivi (RAI). Un punto di partenza può considerarsi la traduzione in LIS delle trasmissioni di maggiore interesse. Tale ambito è già regolato e finanziato attraverso il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI. Inoltre, il contratto tuttora vigente (triennio 2007-2009) prevede che la RAI trasmetta su ciascuna delle sue reti almeno un’edizione al giorno del Tg1, Tg2 e Tg3 tradotte in LIS e con sottotitoli;

Ÿ        verifica dell’attuazione della legge (comma 1, lettera f): la relazione tecnica precisa che i meccanismi di verifica verranno realizzati nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Al riguardo, alla luce delle modifiche introdotte dalla XII Commissione della Camera al testo trasmesso dal Senato (al quale si riferisce la documentazione tecnica di cui si è dato conto nella presente Nota), appare necessario che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza recata dall’articolo 3 risulti ancora idonea ad evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri. Ciò con  particolare riferimento:

Ÿ         alla garanzia (prevista dall’articolo 1, comma 1) di ogni forma di prevenzione, diagnosi e cura della sordità;

Ÿ         al più ampio ventaglio delle tecniche e dei metodi di comunicazione considerato dal nuovo testo in esame [articolo 2, lett. d)].

Analogo chiarimento andrebbe acquisito con riferimento all’obiettivo di favorire la comunicazione nell’ambito scolastico mediante l’utilizzo della lingua italiana dei segni e delle altre tecniche, anche informatiche  [articolo 2, lett. b)].

Tale previsione, anche se già presente nel testo esaminato dal Senato, non è stata considerata dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo in data 30 novembre 2009.

In particolare, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero precisati i profili applicativi della norma che prevede la definizione dei percorsi formativi e dei profili professionali delle figure coinvolte.

Sarebbe infine utile acquisire una precisazione in ordine agli “ulteriori adempimenti” richiamati dalla relazione tecnica del 30 novembre 2009, che sono stati da questa individuati in termini residuali come attività da finanziare a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio delle pubbliche amministrazioni interessate.



[1] Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[2] Di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

[3] La RT iniziale era riferita al “nuovo testo unificato” pubblicato in allegato al resoconto sommario della Commissione affari costituzionali del Senato in data 6 maggio 2009.

[4] Il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio del Senato documentazione di carattere tecnico in data 1° dicembre 2009, 12 gennaio 2010 e 13 gennaio 2010.