Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (AC4086-A)-DL 225/2010-Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie
Riferimenti:
AC N. 4086/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 280
Data: 23/02/2011
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   ENTRATE TRIBUTARIE
FAMIGLIA   IMPRESE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4086-A

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno

alle imprese e alle famiglie

 

(Conversione del decreto legge n. 225 del 2010)

 

 

 

Emendamento Dis.1.1 del Governo

 

 

N. 280 – 23 febbraio 2011

 

 

EDIZIONE NON DEFINITIVA

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

In data 23 febbraio 2011, nel corso dell’esame presso l’Assemblea della Camera, il Governo ha presentato l’emendamento Dis. 1.1, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 225 del 2010.

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica, che riproduce i dati e gli elementi già contenuti nella relazione tecnica riferita al testo trasmesso dal Senato (C. 4086) e incorpora, inoltre, le modifiche e le soppressioni proposte rispetto al testo licenziato dal Senato.

Si segnala che la relazione tecnica ripropone – fra l’altro - una condizione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato per la positiva verifica della stessa RT[1]: tale condizione, che non risulta accolta nel testo licenziato dal Senato  (C. 4086), è riferita all’articolo 2, comma 1-ter: la norma dispone che, fino al completo trasferimento alle regioni e alle province dei beni del demanio marittimo e idrico, si provveda, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, alla ricognizione dei compendi già di proprietà privata (e dunque non appartenenti al demanio) in quanto costituiti da valli arginate. La condizione formulata dalla RGS prevede che siano soppresse le parole “già di proprietà privata in quanto”.

 

Al riguardo si segnala preliminarmente che la soppressione alla quale la Ragioneria generale dello Stato ha subordinato la positiva verifica della RT non risulta recepita nel testo dell’emendamento Dis. 1.1.

 

La presente Nota esamina le modificazioni proposte con l’emendamento Dis. 1.1 rispetto al testo (C. 4086) licenziato dal Senato, rinviando – per la restante parte dell’emendamento - al Dossier predisposto dai Servizi Studi, Bilancio dello Stato e Commissioni con riferimento al medesimo testo C. 4086[[2]].


Rispetto al testo del provvedimento licenziato dal Senato ed esaminato dalle Commissioni I e V della Camera[3], l’emendamento reca le seguenti MODIFICHE (riferite al DL 225/2010):

a)      ripristino, nella tabella 1 (recante l’elenco delle proroghe non onerose)[4] , della voce relativa al divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione[5] e della voce relativa agli interventi in favore del settore dell’autotrasporto[6];

b)     soppressione dell’articolo 1, comma 2-septies, recante la sospensione delle demolizioni di immobili in Campania;

c)      soppressione dell’articolo 2, comma 3-undecies, recante la proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna;

d)     soppressione dell’articolo 2, comma 4-septies, che estende al presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma;

e)      soppressione dell’articolo 2, comma 4-novies, recante adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (articolo 1, comma 4-ter, del DL 194/2009) che prevede le graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale insegnante; inoltre il comma 4-novies proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle stesse graduatorie[7];

f)       soppressione dell’articolo 2, commi 5-septies e 5-octies, recante disposizioni in materia di organizzazione della CONSOB;

g)      soppressione dell’articolo 2, comma 6-ter, che prevede l’emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività di formazione per addetti al salvamento acquatico;

h)      soppressione dell’articolo 2, comma 9-bis, recante una disciplina sugli immobili acquisiti al patrimonio di Roma capitale;

i)        soppressione dell’articolo 2, comma 9-sexies, recante la previsione di un ampliamento del numero massimo dei consiglieri e degli assessori nei comuni con più di 1 milione di abitanti;

j)        sostituzione dell’articolo 2, comma 12-duodecies, che nella nuova formulazione si limita a prorogare al 31 dicembre 2011 il divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici e giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale;

k)      integrazione dell’articolo 2-quinquies, comma 9, in materia di decorrenza dei termini di prescrizione relativamente ai diritti nascenti dall’annotazione nei conti correnti bancari. Con tale integrazione si precisa che la prescrizione dei diritti nascenti nel caso di anatocismo non comporta la restituzione di importi già versati.

 

 

La RELAZIONE TECNICA (che – come detto - riproduce i dati e gli elementi già contenuti nella relazione tecnica riferita al testo trasmesso dal Senato) non considera le modifiche e le soppressioni sopra descritte. In particolare:

 

a)      ripristino, nella tabella 1, di due proroghe (divieto di incroci tra stampa e televisione; interventi in favore del settore dell’autotrasporto): la RT non considera le integrazioni introdotte con l’emendamento Dis.1.1, tenuto conto che le due voci erano già presenti nel testo originario del decreto legge (S. 2518).

In particolare, la relazione tecnica  riferita al testo originario del DL affermava quanto segue:

-          quanto alla proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, la RT precisava che l’esigenza di una proroga è stata evidenziata in una recente segnalazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (adeguamento dell’attuale formulazione dell’articolo 43, comma 12, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all’evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore). La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica;

-          quanto alla proroga degli interventi a sostegno dell’autotrasporto, la RT precisava che la proroga (nei limiti delle risorse disponibili, pari a 30 milioni di euro) sarà attuata con il DPCM adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 220/ 2010, individuando specificatamente le finalità cui destinare le risorse complessivamente disponibili. La disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto le risorse disponibili sono scontate sui saldi di finanza pubblica. In risposta ai rilievi formulati nel corso dell’esame presso il Senato (circa la congruità delle risorse stanziate rispetto alle diverse tipologie di finalità nell'ambito delle quali il DPCM dovrà individuare gli strumenti e le modalità di fruizione delle agevolazioni)[8], il Governo ha affermato che le risorse stanziate sono aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria complessiva prevista dalla manovra finanziaria 2011-2013. Conseguentemente, dette risorse saranno oggetto di ripartizione con il medesimo DPCM di cui all’articolo 1, comma 40, con il quale si provvederà a individuarne le finalità compatibilmente con le disponibilità complessive e con la natura delle spese.

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, considerato che le due voci oggetto di ripristino erano già presenti nel testo originario del decreto legge (ed erano state espunte nel corso dell’esame presso il Senato).

 

lettere da b) a h):

soppressione di norme contenute nel testo licenziato dal Senato (C. 4086). La RT non considera le soppressioni introdotte.

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, considerato che le norme oggetto delle presenti soppressioni risultano prive di effetti finanziari.

Si tratta, come detto, delle seguenti norme:

-          articolo 1, comma 2-septies (sospensione delle demolizioni di immobili in Campania);

-          articolo 2, comma 3-undecies (proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna);

-          articolo 2, comma 4-septies (durata massima del mandato del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici);

-          articolo 2, comma 4-novies (proroga del termine di efficacia delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale insegnante);

-          articolo 2, commi 5-septies e 5-octies (organizzazione della CONSOB);

-          articolo 2, comma 6-ter (disciplina delle attività di formazione per addetti al salvamento acquatico);

-          articolo 2, comma 9-bis (disciplina relativa agli immobili acquisiti al patrimonio di Roma capitale).

 

i)        soppressione dell’articolo 2, comma 9-sexies (ampliamento del numero massimo dei consiglieri e degli assessori nei comuni con più di 1 milione di abitanti): la RT non considera la soppressione  introdotta. 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, considerato che la norma oggetto della presente soppressione presentava effetti onerosi, alla cui copertura la stessa norma provvedeva sia mediante riversamento all’entrata di risorse già iscritte in bilancio e non utilizzate (risorse destinate ad interventi relativi al personale del MEF non utilizzate al 31 dicembre 2010) sia mediante una riduzione del Fondo ISPE. Si segnala – limitatamente all’anno 2011 – che il testo del comma 9-sexies,oggetto della proposta di soppressione, prevedeva che la quota delle predette risorse mantenute in bilancio risultante eccedente rispetto alla copertura degli oneri derivanti dall’ampliamento del numero dei consiglieri e degli assessori (eccedenza non quantificata) sarebbe stata riversata al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

j)        nuova formulazione dell’articolo 2, comma 12-duodecies (proroga del divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici e giornali quotidiani da parte di soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale). La RT non considera la riformulazione introdotta. 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, considerato che la riformulazione in esame risulta priva di effetti finanziari, al pari della formulazione contenuta nel testo licenziato dal Senato;

 

k)      integrazione dell’articolo 2-quinquies, comma 9 (esclusione della restituzione di importi già versati in relazione a diritti nascenti nel caso di anatocismo). La RT non considera l’integrazione introdotta. 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, considerato che l’integrazione in esame risulta priva di effetti finanziari, al pari della formulazione contenuta nel testo licenziato dal Senato.



[1] V. la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato presso il Senato.

[2] Dossier n. 436 del 17 febbraio 2011  (Camera dei deputati: Servizi Studi, Bilancio dello Stato e Commissioni).

[3] Per tale testo v. nota precedente.

[4] Articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis, dell’A.C. 4086.

[5] Sulla medesima materia interviene anche l’articolo 2, comma 12.duodecies.

[6] Si tratta della voce 37 della tabella 1 nel testo originario del DL 225/2010 (S. 2518): Articolo 2, comma 250, della legge 191/2009, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell’autotrasporto, con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 220/2010.

[7] Per consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento.

[8] Infatti, le finalità comprendono diverse fattispecie, dai contributi alle imprese di autotrasporto per investimenti o altre iniziative (DPR 227/2007 - articolo 2, comma 2) alla riduzione dei premi INAIL (DL 207/2008 - articolo 29, comma 1-bis), dai crediti di imposta relativi alle tasse automobilistiche (DL 112/2008 - articolo 83-bis) alla deduzione forfetaria di determinate tipologie di  spese effettuate (legge 266/2005 - comma 106) .ecc.. La congruità delle risorse indicate dal testo andrebbe quindi valutata alla luce della difficoltà di configurare alcuni di tali oneri come tetti di spesa comprimibili in concreto in sede del citato DPCM.