Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4059-A) Legge comunitaria 2010
Riferimenti:
AC N. 4059/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 290
Data: 29/03/2011
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4059-A

 

Legge comunitaria 2010

 

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2322)

 

 

 

 

 

N. 290 – 29 marzo 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4059-A

Titolo breve:

 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2010)

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

XIV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Pini

 

Gruppo:                                      

LNP

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Assemblea

Oggetto:

 

testo A e fascicolo n.1 degli emendamenti

 

 


 

INDICE

ARTICOLO 6. 11

Missioni connesse con gli impegni europei11

ARTICOLO 10, comma 1, lettera m)12

Fondi comuni gestiti da Società di gestione del risparmio.. 12

ARTICOLO 11. 12

Recepimento delle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE in materia di IVA.. 12

ARTICOLO 13, comma 3. 14

Concessione di capacità trasmissiva su frequenze terrestri in tecnica digitale. 14

ARTICOLO 13, comma 4, lett. m)14

Investimenti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica.. 14

ARTICOLO 15. 14

Delega in materia di commercializzazione e uso di mangimi14

ARTICOLO 16, comma 5. 15

Poteri sanzionatori in materia di commercializzazione dell’olio d’oliva.. 15

ARTICOLO 17, comma 4. 16

Disciplina della fiducia.. 16

ARTICOLO 18. 16

Responsabilità civile dei magistrati16

ARTICOLO 25. 18

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici18

ARTICOLO 29. 18

Istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname.18

ARTICOLO 30. 19

Emissioni di composti organici volatili dall’uso di pitture e di vernici.19

ARTICOLO 31. 19

Reintroduzione e ripopolamento di specie autoctone. 19

ARTICOLO 32. 19

Tutela dall’inquinamento acustico.. 19

ARTICOLO 33. 20

Difesa del suolo e gestione delle risorse idriche. 20

ARTICOLO 34. 20

Recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio.. 20

ARTICOLO 35. 21

Emissioni industriali21

ARTICOLO 36. 21

Riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari21

ARTICOLO 38. 22

Poteri delle Autorità europee nei settori assicurativo e finanziario.22

ARTICOLO 39. 23

Detraibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede  23

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2010).

Il testo originario è corredato di relazione tecnica.

Il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio[1], che nella seduta del 1° marzo 2011 ha espresso il prescritto parere.

Successivamente la Commissione di merito ha concluso[2] l’esame in sede referente, apportando ulteriori modifiche al testo. Con riferimento a tali modifiche non risultano pervenute relazioni tecniche.

Si esaminano di seguito le norme - modificate o introdotte dalla Commissione di merito - che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 6

Missioni connesse con gli impegni europei

Al riguardo, la norma non dà luogo a rilievi - per i profili di quantificazione - qualora la disapplicazione dei limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 12, del DL 78/2010, alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell’ambito dei processi decisionali dell’UE (comma 1) sia configurabile all’interno della più ampia deroga - già prevista a legislazione vigente – riferita a “gli accordi internazionali indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari”. In proposito andrebbe acquisita una conferma dal Governo.

Si rammenta che l’articolo 6, comma 12, del DL n. 78/10 ha previsto che - a decorrere dall’anno 2011 – le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possano effettuare spese per missioni, anche all’estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Dall’applicazione della disposizione, sono escluse, tra l’altro, le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari. La RT allegata al DL n. 78/2010 afferma che i risparmi conseguibili per effetto della disposizione in riferimento, al pari di tutte le altre disposizioni di cui all’art. 6, risultano compresi in quelli ascritti all’articolo 2 del medesimo provvedimento[3] (riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, al fine di verificare l’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal provvedimento, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse di bilancio la disposizione faccia riferimento.

 

ARTICOLO 10, comma 1, lettera m)

Fondi comuni gestiti da Società di gestione del risparmio

Al riguardo, andrebbe confermato che l’inclusione di un ulteriore principio di delega (finalizzato a prevedere, nei casi di Società di gestione del risparmio anche non sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori, qualora le attività del fondo siano insufficienti per l’adempimento delle relative obbligazioni) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale conferma appare opportuna in quanto la nuova disposizione, pur rientrando formalmente nell’ambito di applicazione della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all’articolo 10, comma 2, non specifica a carico di quali risorse i predetti meccanismi di tutela potranno essere attivati.

 

ARTICOLO 11 

Recepimento delle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE in materia di IVA

Al riguardo si rileva che la norma introduce numerose modifiche al testo del DPR n. 633 del 1972, riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Tali modifiche appaiono suscettibili di determinare effetti in termini di variazioni del gettito IVA, anche di segno opposto. Si segnalano in particolare:

·         l’individuazione del momento in cui si intendono rese, a fini IVA, le prestazioni di servizi transfrontalieri (all’ultimazione delle medesime prestazioni ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla maturazione dei corrispettivi);

·         le modifiche  all’articolo 7-septies,  lettera g), del DPR n. 633/1972 concernenti la territorialità delle concessioni di accesso ai sistemi di gas naturale ed alle reti connesse;

·         le modifiche all’elenco delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, di cui all’articolo 8-bis del DPR n. 633/1972;

·         l’ampliamento dell’ambito delle operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del medesimo DPR, in quanto rese a particolari soggetti (sedi e rappresentanti diplomatici esteri in condizione di reciprocità, organi dell’UE e delle Nazioni Unite, etc.);

·         l’eliminazione, dall’elenco di cui alla Tabella A Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento), delle prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

·         la determinazione delle modalità di attivazione di un sistema di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione. Tale sistema dovrebbe attuarsi senza oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In considerazione della molteplicità delle modifiche introdotte alla normativa in materia di IVA, al fine di escludere che le medesime determinino variazioni nette di segno negativo del gettito di tale imposta, appare opportuno disporre di valutazioni quantitative analitiche relative all’impatto delle singole disposizioni in esame.

In ordine alla disposizione riguardante un sistema di scambio di informazioni tra l’autorità doganale e quella fiscale, andrebbero fornite assicurazioni circa l’effettiva possibilità di attivare il meccanismo di controllo nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.  

ARTICOLO 13, comma 3

Concessione di capacità trasmissiva su frequenze terrestri in tecnica digitale

Al riguardo, si rileva che la disposizione prevede la facoltà per l’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale di concedere capacità trasmissiva a specifici soggetti.

Andrebbe chiarito se la disposizione è suscettibile di interferire con le procedure relative all’assegnazione di frequenze in ambito nazionale, anche con riferimento a quelle disciplinate dall’art. 1, comma 8, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), cui sono connessi rilevanti introiti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che l’ultimo periodo del citato comma 8 dispone che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive siano adeguati alle disposizioni del comma 8 medesimo.

 

ARTICOLO 13, comma 4, lett. m)

Investimenti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica

Al riguardo, si rileva l’opportunità che il Governo confermi la neutralità per la finanza pubblica del criterio di delega, anche alla luce delle modifiche introdotte.

Con riferimento al testo originario del principio di delega in esame, sia la RT che la nota del 15 ottobre 2010 del Ministero dell’economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, hanno affermato  che gli oneri relativi alla promozione di investimenti efficienti ed all’innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica necessari al rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze particolari, sono a carico delle imprese che implementano a tal fine le proprie reti.

 

ARTICOLO 15

Delega in materia di commercializzazione e uso di mangimi

Al riguardo, si rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e precisa altresì che le amministrazioni interessate provvederanno all’adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tenuto conto del tenore della norma, non sussistono, allo stato, elementi per valutare l’eventuale impatto finanziario della delega.

Pertanto la conformità alla clausola di neutralità finanziaria potrà essere valutata soltanto con riferimento ai decreti attuativi della delega.

Si rileva in proposito che la norma non prevede espressamente l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentare competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreti da adottare nell’esercizio della delega.

 

ARTICOLO 16, comma 5

Poteri sanzionatori in materia di commercializzazione dell’olio d’oliva

Al riguardo, si rileva che la norma, sostituendo il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 225/2005, attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali, per il tramite del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, poteri relativi all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo in materia di commercializzazione dell’olio d’oliva. Il testo precisa, inoltre, che tale potere è esercitato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma - che i predetti poteri possano effettivamente essere esercitati con le risorse già assegnate al Ministero.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma rimanendo l’opportunità di una conferma circa l’effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la suddetta clausola riferendola al solo aggregato del bilancio dello Stato, dal momento che la stessa concerne l’applicazione di sanzioni, prima di competenza delle Regioni e delle province autonome, ed ora del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il tramite del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

 

ARTICOLO 17, comma 4

Disciplina della fiducia

Al riguardo, si ricorda che le modifiche apportate rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, sono volte a recepire una condizione formulata, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla suddetta Commissione in data 1° marzo 2011.

 

ARTICOLO 18

Responsabilità civile dei magistrati

Al riguardo si evidenzia che la norma – adottata in attuazione della sentenza C-173/03 della Corte di Giustizia dell’Unione europea[4] - modifica la disciplina della responsabilità civile dei magistrati e del risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio della funzione giudiziaria[5].

La sentenza C-173/03 è stata adottata - su domanda di pronuncia pregiudiziale – ai sensi dell’articolo 267 TFUE (ex. articolo 234 TCE). La domanda[6] verteva sul principio e sulle condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto comunitario, nel caso in cui tale violazione fosse imputabile a un organo giurisdizionale nazionale. Sul punto la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che: “Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Il diritto comunitario osta, altresì, ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente[7]”.

La norma, nello specifico, introduce la “violazione manifesta del diritto” – quale elemento rilevante ai fini della qualificazione di una condotta come illecita – in sostituzione dei requisiti del “dolo o colpa grave”, previsti dall’art. 2, comma 1, della legge n. 117/1988 [comma 1, lett. a)]. Si evidenzia che, a fronte della suddetta modifica, l’articolo 2, comma 3, della medesima legge è fatto salvo dall’intervento normativo in esame e continua a disciplinare gli elementi costitutivi della “colpa grave”.

L’articolo 2, comma 3, della legge n. 117/1988, individua, quali elementi costitutivi della suddetta fattispecie: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Il testo in esame sopprime, inoltre, il comma 2 della medesima disposizione, che esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova [comma 1, lett. b)].

Sul punto, si rileva che non appare chiara la portata della norma in esame considerato che, se da un lato le modifiche introdotte sembrerebbero configurare la fattispecie della responsabilità civile dei magistrati - e per relationem dello Stato – in termini innovativi e presumibilmente più ampi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, dall’altro, dall’interpretazione sistematica dell’art. 2 (come modificato) della legge n. 117/1988, il criterio della colpa grave – riferito ad elementi sia di diritto che di fatto – continuerebbe[8] ad essere rilevante ai fini della qualificazione della condotta illecita. A tale riguardo, appare, pertanto, opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo al fine di valutare l’eventuale impatto finanziario della disposizione in esame.

Si rammenta che l’art. 18, comma 2, della legge n. 117/1988, nel testo vigente, prevede che gli altri oneri derivanti dall'attuazione della medesima legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire “per memoria” nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

 

ARTICOLO 25

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

Al riguardo appare necessario acquisire un chiarimento del Governo sulle modalità che si prevede di adottare sia per l’espletamento dell’attività ispettiva sia per la predisposizione della banca dati telematica, presso il Ministero della salute, per la raccolta dei dati relativi all’utilizzo degli animali, previste dalle lettere f) e g) del comma 1, allo scopo di verificare la compatibilità tra tali nuove attività e la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla norma in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma rimanendo l’opportunità di una conferma circa l’effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente facendo riferimento ai “nuovi o maggiori oneri”, anziché, più genericamente come previsto dal testo, agli “oneri aggiuntivi”.

 

ARTICOLO 29

Istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname.

Al riguardo, si rileva che la norma contempla, tra i criteri di delega, l’individuazione di una o più autorità nazionali competenti per la verifica, mediante risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze. Inoltre è prevista una tariffa per l’importazione di legname, destinata all’integrale copertura delle spese delle autorità competenti finalizzate ai controlli. Infine, viene dettata una clausola di non onerosità per la finanza pubblica.

Dato il tenore della norma di delega, la compatibilità della disciplina con la clausola di invarianza potrà essere verificata in modo esaustivo soltanto sulla base della normativa che sarà adottata nell’esercizio della delega. Sarebbe comunque opportuno acquisire elementi volti ad individuare le strutture cui dovranno presumibilmente essere affidati i compiti di autorità competenti, nonché elementi circa l’idoneità delle stesse ad esercitare tali attività nell’ambito delle risorse già assegnate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma rimanendo l’opportunità di una conferma circa l’effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente eliminando il riferimento alle “minori entrate”, le quali sono già ricomprese nella locuzione “nuovi o maggiori oneri” contenuta nel testo.

 

ARTICOLO 30

Emissioni di composti organici volatili dall’uso di pitture e di vernici.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che la soppressione dei termini temporali prevista dal testo risulti compatibile con gli obblighi stabiliti dall’ordinamento europeo.

 

ARTICOLO 31

Reintroduzione e ripopolamento di specie autoctone

Al riguardo, andrebbe chiarito a carico di quali soggetti e di quali risorse debbano essere sostenute le spese per l’elaborazione degli studi di valutazione richiesti – ai sensi del capoverso 4 - per l'introduzione delle specie e delle popolazioni non autoctone.

Il testo prevede che la richiesta di introduzione di tali specie possa essere inoltrata dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti di gestione delle aree protette nazionali, ma non è chiaro se il finanziamento degli studi di valutazione spetti a questi o ad altri soggetti.

Nulla da osservare con riferimento al comma 5 (introduzione e traslocazione di specie faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura), considerato che le misure di controllo e di monitoraggio previste dal Regolamento (CE) n. 708/2007, richiamato dal testo, sono già in vigore nell’ordinamento nazionale.

 

ARTICOLO 32

Tutela dall’inquinamento acustico

Al riguardo si osserva che le norme di delega recate dalla disposizione in esame sono assistite da una previsione di invarianza riferita alla finanza pubblica (comma 6).

Tenuto conto del tenore dei criteri di delega indicati, la conformità degli stessi alla predetta clausola di neutralità finanziaria potrà essere verificata soltanto sulla base delle discipline emanate nell’esercizio delle deleghe.

Il comma 4 dell’articolo in esame, prevede, tra l’altro, che sugli schemi dei decreti legislativi siano espressi - entro quaranta giorni dalla data di trasmissione - i pareri delle Commissioni di Camera e Senato competenti per materia e per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 33

Difesa del suolo e gestione delle risorse idriche

Al riguardo, si rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e precisa altresì che le amministrazioni interessate provvederanno all’adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente[9].

Tenuto conto del tenore assai ampio della delega, non sussistono, allo stato, elementi per valutare la conformità dei criteri di delega rispetto alla predetta clausola di invarianzia.

Si precisa in proposito che uno dei criteri di delega fa riferimento anche all’ “aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d’uso della risorsa idrica”.

La conformità alla clausola di neutralità finanziaria potrà essere pertanto valutata soltanto con riferimento ai decreti attuativi della delega.

Si rileva in proposito che la norma non prevede espressamente l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreto da adottare nell’esercizio della delega.

 

ARTICOLO 34

Recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio

Al riguardo, andrebbe chiarito a quali soggetti spetterà l’effettuazione dei controlli sulle attrezzature installate per il recupero dei vapori di benzina e con quali risorse tali adempimenti saranno eseguiti.

La direttiva 2009/126/CE afferma – in premessa - che  è opportuno sottoporre a controlli periodici tutte le attrezzature installate per la fase II del recupero dei vapori di benzina, per assicurare che le attrezzature di recupero dei vapori di benzina permettano effettivamente di ridurre le emissioni. La direttiva precisa che “gli Stati membri possono decidere che i controlli debbano essere eseguiti da uno o più dei seguenti soggetti: servizi ufficiali di ispezione, l'operatore stesso o un terzo”. Nello specifico, l’articolo 5 della direttiva prevede che gli Stati membri debbano assicurare che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all'anno ovvero, in caso di installazione di un sistema di controllo automatico, almeno una volta ogni tre anni.

 

ARTICOLO 35

Emissioni industriali

Al riguardo, stante l’ampiezza della disciplina prevista dalla direttiva 2010/75/CE - che interessa un ambito assai esteso di attività industriali da sottoporre ad autorizzazione e controllo a fini di tutela ambientale -, andrebbe precisata la portata attuativa del criterio direttivo di cui alla lettera d), che prevede una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli. In particolare, andrebbe chiarito il coordinamento fra la revisione prevista dal testo e la disposizione di carattere generale richiamata dall’articolo 4 del provvedimento in esame[10], riguardante tutte le norme di recepimento di obblighi comunitari. In base a tale ultima disposizione, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

 

ARTICOLO 36

Riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari

Al riguardo, nel rilevare l’ampiezza della disciplina oggetto del coordinamento legislativo in esame - che interessa un ambito assai esteso di attività da sottoporre a controllo a fini di tutela della salute e dell’ambiente[11] -, si osserva che la verifica dell’effettiva coerenza delle norme di attuazione rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria disposti dai commi 4 e 5 potrà essere valutata soltanto sulla base della normativa adottata nell’esercizio della delega.

Si segnala peraltro che non è espressamente prevista, dal testo in esame, una procedura di verifica da effettuarsi da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari[12].

Analoga osservazione riguarda l’attuazione del comma 2, lettera c), circa l’applicazione del principio di integrale copertura dei costi effettivi del servizio tramite le tariffe dovute dalle imprese (per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari).

 

ARTICOLO 38

Poteri delle Autorità europee nei settori assicurativo e finanziario.[13]

Al riguardo, si rileva che le norme delegano il Governo ad apportare modifiche al testo unico bancario[14], al testo unico dell'intermediazione finanziaria[15], al codice delle assicurazioni private[16], alla disciplina delle forme pensionistiche complementari[17] e ad una serie di decreti legislativi di attuazione di normativa comunitaria in materia di attività finanziarie e assicurative[18]

Sono dettati i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega. Questi, tra l’altro, prevedono che le Autorità nazionali competenti debbano cooperare con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le Autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo per il rischio sistemico. Detta cooperazione si dovrà sostanziare, ad esempio, nello scambio di informazioni e nella possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee.

Si prevede che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tenuto conto del tenore della norme di delega, non appare possibile valutare in via preventiva il possibile impatto finanziario della stessa, in particolare per quanto attiene all’eventuale ricaduta, in termini di carichi di lavoro, sugli enti pubblici che dovranno concretamente dare attuazione alle disposizioni di futura emanazione.

Pertanto la conformità della disciplina alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell’articolo in esame potrà essere valutata soltanto sulla base delle norme dettate nell’esercizio della delega.

Si rileva in proposito che la norma non prevede espressamente che gli schemi di decreto predisposti in attuazione della delega siano sottoposti al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 39

Detraibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’emendamento, prevedendo l’applicabilità dell’agevolazione a decorrere dal 1° gennaio 2012, determina effetti di minore gettito a partire dall’anno 2013, mentre la clausola di cui al comma 3 prevede la copertura dell’onere a decorrere dall’anno 2012. Inoltre, la quantificazione dell’onere non appare considerare il meccanismo del saldo e dell’acconto, in base al quale si ha un effetto di minore gettito pari quasi al doppio nel primo anno di applicazione della norma. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere al fine di verificare la congruità della copertura disposta.

Si rileva, che, nel corso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione Finanze[19] del ddl in oggetto, il Governo ha fornito una diversa quantificazione dell’onere. In particolare il rappresentante del Governo ha affermato che, sulla base della stima effettuata dal Dipartimento delle finanze, il minor gettito risulterebbe pari a 28 milioni di euro nel 2013 ed a 16 milioni di euro nel 2014.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica delle quali è previsto l’utilizzo con finalità di copertura, appare opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi ancora disponibilità almeno pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, e se l’utilizzo della stessa non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

 



[1] Nelle sedute del 22 febbraio, del 24 febbraio e del 1° marzo 2011.

[2] In data 24 marzo 2011.

[3] All’art. 2, del DL n. 78/2010, sono ascritti i seguenti effetti complessivi di minore spesa: 2.443,7 milioni per il 2011,

2.215,8 milioni per il 2012 e 2.395 milioni per il 2013, sul saldo netto da finanziare; 1.350 milioni per il 2011, 2.020

milioni per il 2012 e 2.710 milioni per il 2013, sul fabbisogno; 1.400 milioni per il 2011, 2.050 milioni per il 2012 e

2.700 milioni per il 2013, sull’indebitamento netto.

[4] Come enunciato nel testo della disposizione in esame.

[5] Di cui alla legge n. 117/1988.

[6] La domanda venne proposta nell’ambito di una causa intentata contro la Repubblica italiana dalla Traghetti del Mediterraneo s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento del danno che questa avrebbe subito a causa di un’erronea interpretazione, da parte della Corte suprema di cassazione, delle norme comunitarie relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato e, in particolare, per il rifiuto opposto da quest’ultima alla sua richiesta di sottoporre alla Corte di Giustizia le pertinenti questioni di interpretazione del diritto comunitario.

[7] Quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler.

[8] In base al comma 3 non modificato.

[9] La norma fa riferimento alla procedura d’infrazione n. 2007/4680.

[10] Si fa riferimento all’articolo 9, commi 2 e 2-bis,  della legge 11/2005.

[11] Il testo cita espressamente la disciplina europea recata dai seguenti atti: regolamento n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale; Regolamento n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; Regolamento n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi; Direttiva n. 2009/127/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

[12] Infatti il comma 1 - nel rinviare ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 59/1997 – fa indirettamente riferimento al più generale obbligo di sottoposizione degli schemi di decreto legislativo ai “pareri delle Commissioni parlamentari competenti”.

[13] IN particolare si tratta dell’attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE. 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE.

[14] Di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

[15] Di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[16] Di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

[17] Di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

[18] La norma elenca i seguenti decreti legislativi:

·         decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;

·         decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

·         decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

[19] Seduta del 16 marzo 2011