Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4040) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Panama
Riferimenti:
AC N. 4040/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 283
Data: 09/03/2011
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
PANAMA   RATIFICA DEI TRATTATI
SCAMBI CULTURALI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4040

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Panama

 

 

 

 

 

 

 

N. 283 – 9 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4040

 

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Malgieri

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-19 dell’Accordo.. 3

Attività di cooperazione culturale e scientifica.. 3

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 8

Copertura finanziaria.. 8



PREMESSA

 

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama.[1]

Il provvedimento, composto da 4 articoli e dal testo dell’Accordo, è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

DISPOSIZIONE

2011

2012

A decorrere dal 2013

Articolo 1

11.000

11.000

11.000

Articolo 2

58.000

58.000

58.000

Articolo 3

5.200

5.200

5.200

Articolo 7

36.000

36.000

36.000

Articolo 9

4.000

4.000

4.000

Articolo 10

60.000

60.000

60.000

Articolo 13

25.000

25.000

25.000

Articolo 15

132.000

132.000

132.000

Articolo 19

 

 

4.640

TOTALE

331.200

331.200

335.840

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI 1-19 dell’Accordo

Attività di cooperazione culturale e scientifica

Le norme dell’Accordo prevedono:

·  la promozione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi nonché la conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua di ciascuna Parte contraente nel territorio dell’altra (articolo 1);

·  l’intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l’avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse, nonché l’attivazione di Cattedre e Lettorati per l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente presso le proprie Università e altri Istituti di istruzione superiori (articolo 2);

·  la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, banche dati ed esperti (articolo 3);

·  la promozione della creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell’altra Parte nonché l’impegno a garantire le migliori facilitazioni possibili per il loro funzionamento e le relative attività (articolo 5);

·  il rafforzamento della collaborazione nel campo dell’istruzione, mediante scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche (articolo 6);

·  la concessione di borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte (articolo 7);

·  l’incremento della collaborazione in campo editoriale, attraverso traduzioni, mostre e fiere del libro, pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell’altra Parte (articolo 9);

·  la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, nonché attraverso la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo (articolo 10);

·  l’incentivazione di contatti e collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti (articolo 11);

·  lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù (articolo 13);

·  la promozione dello sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica fra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private dei due Paesi, con particolare riguardo ai settori relativi alla salvaguardia dell’ambiente e della sanità, da attuarsi mediante (articolo 15):

a)           scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti;

b)          organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;

c)           ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;

d)          scambi di documentazione scientifica e tecnica;

e)           partecipazione congiunta a programmi quadro dell’UE per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica;

·  la cooperazione nei settori dell’archeologia, antropologia e scienze affini, nonché la valorizzazione, la conservazione, il recupero ed il restauro del patrimonio culturale (articolo 16);

·  l’istituzione di una Commissione mista che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali (articolo 19).

 

La relazione tecnica afferma che l’attuazione dell’Accordo con la Repubblica di Panama comporta i seguenti oneri in relazione alle disposizioni di specifici articoli.

 

Articolo 1:

·  contributi ad istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione e aggiornamento dei docenti panamensi di lingua italiana: euro 6.000

·  spese per forniture librarie, materiale didattico ed audiovisivo ad Università panamensi quale supporto per l’insegnamento della lingua italiana : euro 5.000

 

Articolo 2:

·  accordi di cooperazione universitaria: euro 20.000

·  scambi di docenti e ricercatori universitari:[2] 

- 2 docenti panamensi in Italia per soggiorni di 10 giorni

(€120 x 10 gg x 2 pp): euro 2.400

invio a Panama di 2 docenti universitari

- 2 biglietti A/R Roma/Panama/Roma (€ 1.400 x 2 pp): euro 2.800

·  collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche nell’ambito delle discipline artistiche, musicali, coreutiche, del teatro e del design: euro 20.000

·  invio a Panama di due docenti del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica:

2 biglietti A/R Roma/Panama/Roma (€ 1.400 x 2 pp): euro 2.800

·  concessione di contributi ad istituzioni universitarie panamensi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana: euro 10.000

 

Articolo 3:

Scambio di esperti per la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi:

Archivi:

- spese di soggiorno per 1 archivista panamense (€ 120 x 10 gg): euro 1.200

- spese di viaggio per 1 archivista italiano (biglietto Roma/Panama/Roma): euro 1.400

- Biblioteche:

spese di soggiorno per 1 bibliotecario panamense (€ 120 x 10 gg): euro 1.200

spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (biglietto Roma/Panama/Roma): euro 1.400

 

Articolo 7:

Concessione di borse di studio a studenti panamensi (€ 1.000 per 36 borse): euro 36.000

 

Articolo 9:

Invio del materiale librario per assicurare la presenza italiana a mostre e fiere del libro: euro 4.000

 

Articolo 10:

·  Iniziative nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale: euro 30.000

·  Iniziative di promozione artistica nelle arti visive, nel design, nella musica, nelle discipline coreutiche e nel teatro: euro 30.000

 

Articolo 13:

·  Spese di missione e ospitalità delle sottocommissioni miste per la realizzazione del programma di scambi giovanili: euro 5.000

·  Contributi per la realizzazione di progetti, predisposti dagli Enti e associazioni in base al programma concordato: euro 20.000

 

Articolo 15:

·  Realizzazione di progetti di ricerca congiunti attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, e l’organizzazione di convegni e seminari:

- 10 docenti o ricercatori panamensi in Italia per soggiorni di 10 giorni

(€120 x 10 gg x 10 pp): euro 12.000

- 10 docenti o ricercatori panamensi in Italia per soggiorni di 1 mese

(€120 x 30 gg x 10 pp): euro 36.000

- invio a Panama di 10 docenti o ricercatori

10 biglietti A/R Roma/Panama/Roma (€ 1.400 x 10 pp): euro 14.000

·  Concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse: euro 40.000

·  Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico: euro 30.000

 

Articolo 19:

Costituzione di una Commissione mista incaricata di redigere i Protocolli esecutivi che si riunirà ogni tre anni  alternativamente in Italia e a Panama. La RT ipotizza l’invio in missione di due funzionari, di cui uno del MAE e uno del MIUR, per un periodo di 5 giorni e quantifica la seguente spesa:

            - 2 biglietti Roma/Panama/Roma (€ 1.400 x 2 pp): euro 2.800

            - spese di pernottamento (€ 130 x 5gg x 2 pp): euro 1.300

            - spese di vitto (50% di 108 = € 54 x 5 gg x 2 pp): euro 540

 

La relazione tecnica quantifica, pertanto, gli oneri recati dal provvedimento in esame a carico del bilancio dello Stato in euro 331.200 per ciascun degli anni 2011 e 2012 e in euro 335.840 a decorrere dall’anno 2013. La relazione specifica che gli oneri per il 2013 risultano maggiorati rispetto al 2011 e al 2012, in quanto la Commissione mista di cui all’articolo 19 dell’Accordo si riunirà a Panama.

La relazione fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge in esame relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e alla loro durata, allo scambio di mostre, alla realizzazione di eventi culturali e di iniziative scientifiche, nonché alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana nella Repubblica di Panama, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.

La relazione precisa, infine, che dagli articoli 6, 9 e 14 dell’Accordo, relativi ad un’attività di promozione dell’Italia, volta a favorire la collaborazione nel campo culturale, non discendono oneri finanziari.

 

Al riguardo sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo in relazione alla mancanza di effetti onerosi delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 11, tenuto conto che queste prevedono scambi di esperti al pari delle altre normei cui la relazione tecnica ascrive, invece, effetti che vengono quantificati e coperti.

Analogamente, andrebbe acquisito un chiarimento riguardo all’articolo 5, considerato che né il testo né la relazione tecnica precisano in cosa consistano “le migliori facilitazioni possibili” per la creazione ed il funzionamento di istituzioni culturali e scolastiche dell’altra Parte previste dall’articolo né su quale Parte gravi il relativo onere.

Con riferimento all’articolo 19, si osserva che la relazione, nell’esplicitare i maggiori oneri imputati all’anno 2013, riferisce che la riunione si terrà a Panama senza precisare che tale riunione si terrà nell’anno 2013, come sembra emergere invece dalla quantificazione. Inoltre, si rendono necessari chiarimenti in relazione alla quantificazione dell’onere medesimo, in quanto la stessa ricomprende le spese di vitto e alloggio che, secondo quanto affermato precedentemente dalla RT, dovrebbero essere a carico della Parte ospitante.

Nulla da osservare con riferimento alle altre quantificazioni, dal momento che nella relazione tecnica si specifica che le ipotesi assunte alla base dei calcoli dei singoli oneri costituiscono un limite inderogabile e tenuto conto, altresì, che l’onere complessivo recato dal provvedimento è configurato, dall’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, quale limite di spesa.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma autorizza la spesa di euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.800 annui a decorrere dall’anno 2013 per l’attuazione delle norme previste dall’Accordo e stabilisce che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, indicato a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità.

La correttezza della copertura finanziaria presuppone che la Commissione mista - di cui all’articolo 19 dell’Accordo di cooperazione in questione - si riunisca a Panama non prima dell’anno 2013, come desumibile dalla relazione tecnica.

Come già segnalato, peraltro, tale cadenza triennale non è espressamente prevista dall’articolo 19 dell’Accordo di cooperazione, che fa genericamente riferimento a riunioni da tenersi alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

 



[1] L’Accordo è stato firmato a Roma il 2 maggio 2007.

[2] La relazione specifica che le spese relative alle disposizioni che prevedono scambi di persone (docenti, esperti, ricercatori, ecc.) vengono calcolate sulla base del principio che prevede spese di viaggio a carico della Parte inviante e spese di soggiorno a carico della Parte ospitante.