Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4024) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia e Albani in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria
Riferimenti:
AC N. 4024/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 282
Data: 09/03/2011
Descrittori:
ALBANIA   ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ESTRADIZIONE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4024

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra Italia e Albania, in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria

 

 

 

 

 

 

 

N. 282 – 9 marzo 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4024

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008

Iniziativa:

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Renato Farina

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI I-XIII dell’ Accordo.. 3

Assistenza giudiziaria in materia penale ed estradizione. 3

ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica.. 9

Copertura finanziaria.. 9



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, in materia di assistenza giudiziaria penale ed estradizione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007[1].

L’accordo in oggetto, come enunciato anche nel titolo del disegno di legge in esame, è uno strumento negoziale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed è finalizzato a facilitare l’applicazione delle medesime convenzioni.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme dell’Accordo considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

Norme dell’Accordo

2011

2012

2013

Art. III

20.000

20.000

20.000

Art. IV

344.400

344.400

344.400

Art. VII

650.000

650.000

650.000

Art. VIII

99.750

99.750

99.750

Art. X

139.330

139.330

139.330

Art. XI

150.000

150.000

150.000

TOTALE

1.403.480

1.403.480

1.403.480

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI I-XIII dell’ Accordo

Assistenza giudiziaria in materia penale ed estradizione

Le norme dell’Accordo - composto di un breve preambolo e di ventitre articoli -disciplinano la mutua assistenza giudiziaria in materia penale e l’estradizione tra Italia ed Albania e prevedono che:

La norma dispone in particolare (articolo VII, n. 7) che i costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento dello stesso nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da questa forniti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le spese di viaggio nella Parte richiesta siano rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che questa non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso;

·        i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, possano essere sentiti anche attraverso conferenza telefonica (articolo VIII);

·        possano essere effettuate - secondo procedure vigenti nella Parte richiesta - consegne sorvegliate[3] nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione (articolo IX);

·        le Parti contraenti possano costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni, per scopi determinati e durata limitata, al fine di svolgere indagini penali nel territorio delle Parti (articolo X);

·        le Parti possano convenire di collaborare tra loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalità mediante agenti infiltrati o sotto falsa identità (c.d. operazioni sotto copertura) (articolo XI);

·        la Parte contraente i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio dell’altra, nell’adempimento delle missioni di cui agli articoli IX-XI, rimborsi integralmente a quest’ultima le somme dalla stessa versate alle vittime o ai loro aventi diritto. La norma prevede, inoltre, che fatta salva la fattispecie risarcitoria summenzionata, ciascuna Parte contraente rinunci a chiedere all’altra il risarcimento dei danni causati dai rispettivi funzionari - nell’adempimento delle missioni di cui agli articoli IX-XI - nel territorio dell’altra (articolo XIII).

 

La relazione tecnica quantifica un onere – individuato come limite massimo di spesa – per il bilancio dello Stato, pari ad euro 1.403.480 annui a decorrere dal 2011.

La RT riferisce il suddetto onere al complesso degli articoli dell’Accordo di seguito singolarmente analizzati.

 

Articolo III (Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento)

 

In merito alla norma in riferimento, la RT precisa che il maggior onere potrebbe discendere nelle ipotesi in cui occorra tradurre l’atto dell’autorità italiana nella lingua dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario, nel caso in cui lo stesso non comprenda la lingua nella quale l’atto è redatto.

La RT, considerando un costo orario di traduzione - secondo il tariffario dei periti - pari a circa 20 euro ed un tempo medio di traduzione di circa due ore, ipotizzando un numero di almeno 500 casi l’anno, quantifica l’onere in euro 20.000 l’anno (20 euro x 2 ore x 500 casi).

 

Articolo IV (Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria)

 

In merito alla norma in riferimento, che prevede l’ipotesi della richiesta di trasferimento temporaneo o di transito di persone detenute di cui all’articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, la RT individua un onere annuo pari ad euro 344.400.

Si riporta a seguire una tabella riepilogativa degli elementi posti alla base della quantificazione.

 

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo

Trasferimento temporaneo detenuti

Euro 280 euro biglietto aereo A/R Italia - Albania x 300 trasferimenti annui

84.000

Accompagnatori

Diaria

Euro 140 (1 giorno) x 2 unità x 300 trasferimenti annui

84.000

Viaggio

Euro 294 biglietto aereo A/R Italia - Albania x 2 unità x 300 trasferimenti annui

176.400

TOTALE

 

344.400

 

In merito alle spese di trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di indagine, la RT afferma che, considerato che le spese di viaggio di andata e di ritorno a mezzo aereo (tariffe della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa alla data dell’11 novembre 2010) ammontano mediamente a circa 280 euro ed ipotizzando un numero di casi annui pari a 300, l’onere relativo alla fattispecie in riferimento è quantificato in euro 84.000 [euro 280 (passaggio aereo a/r) x 300 trasferimenti annui].

Relativamente alle spese per gli accompagnatori, la RT ipotizza l’utilizzo, per la durata di un giorno, di un numero di due unità per ciascun trasferimento. Il costo del passaggio aereo a/r, pari a circa 280 euro, viene maggiorato del 5 per cento. L’onere annuo, considerando mediamente un solo giorno di missione per ciascun trasferimento, è determinato dalla RT in euro 176.400 [euro 294 (passaggio aereo a/r + 5 per cento di maggiorazione) x 2 accompagnatori x 300 trasferimenti annui]. Al personale accompagnatore viene, altresì, riconosciuta una diaria giornaliera per ciascun funzionario, pari ad euro 101. A tale importo la RT riferisce una riduzione del 20 per cento. Lo stesso importo è incrementato di euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi della legge n. 335/1995, della legge n. 662/1996, e del D.Lgs. n. 446/1997. Il relativo onere è pertanto quantificato in euro 84.000 [euro 140 (101 euro + 39 euro) per 2 accompagnatori x 1 giorno x 300 trasferimenti annui].

 

Articolo VII (Audizione mediante videoconferenza)

 

In relazione alle videoconferenze, la RT quantifica un onere annuo pari ad euro 650.000. La RT, a tale riguardo, ipotizza prudenzialmente un utilizzo di tale strumento per un numero complessivo di 500 rogatorie l’anno - a fronte di un numero di 370 rogatorie attualmente pendenti – per un costo medio di 300 euro l’ora di collegamento audiovisivo[4]. Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere per due giorni, la RT quantifica un costo per videoconferenza pari ad euro 600.000 [euro 300 x 2 (ore) x 2 (giorni) x 500 (rogatorie)]

La RT precisa che a tale importo occorre aggiungere le eventuali spese di interpretariato. Ipotizzando un ricorso ad interpreti nel 50 per cento dei casi (250 casi) e un onorario pari a circa euro 50 per ogni ora di collegamento, al RT individua un onere pari ad euro 50.000 [euro 50 x 2 (ore) x 2 (giorni) x 250 (casi)].

 

Articolo VIII (Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica)

 

In merito all’audizione di testimoni e periti mediante conferenza telefonica, la RT quantifica una spesa complessiva annua pari ad euro 99.750.

Si riporta a seguire una tabella riepilogativa degli elementi posti alla base della quantificazione del suddetto onere.

 

(euro)

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo

Attività d’interpretariato

350 ore annue x euro 250

87.500

Collegamento in conferenza telefonica

350 ore annue x euro 35

12.250

TOTALE

 

99.750

La RT stima prudenzialmente un numero di 350 ore annue di collegamento telefonico con un costo di 35 euro l’ora per il collegamento e di euro 250 l’ora per attività di interpretariato.

 

Articolo X (Squadre investigative comuni)

 

La RT stima prudenzialmente la costituzione di 10 squadre investigative comuni l’anno e, a tale riguardo, quantifica, per la componente italiana delle medesime squadre, una spesa complessiva annua pari ad euro 139.330.

Si riporta a seguire una tabella riepilogativa degli elementi posti alla base della quantificazione del suddetto onere.

(euro)

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo

2 ufficiali di polizia giudiziaria

Diaria

Euro 140 x 2 persone x 15 giorni

4.200

Viaggio

Euro 294 biglietto aereo A/R Italia-Albania x 2 persone

588

1 pubblico ministero

Rimborso forfetario

Euro 51 (2 pasti giornalieri) x 1 persona x 15 giorni

765

Viaggio

Euro 280 biglietto aereo A/R Italia-Albania x 1 persona

280

2 ufficiali di polizia giudiziaria +1 pubblico ministero

Soggiorno

Euro 180 al giorno x 3 persone x 15 giorni

8.100

TOTALE (Squadra)

 

 

13.933

TOTALE

(10 Squadre)

 

 

139.330

 

Ai fini della determinazione dell’onere, la RT assume che la squadra sia composta da un pubblico ministero e da almeno due ufficiali di polizia giudiziaria e che la durata delle indagini sia mediamente pari di 15 giorni l’anno.

In merito alle spese di viaggio a mezzo aereo a/r, la RT stima un costo di euro 588 (294 x 2) per  i due ufficiali di polizia giudiziaria e di euro 280 per il pubblico ministero.

Per quanto concerne le spese di soggiorno in hotel di tutti i componenti (3) della squadra investigativa, la RT quantifica una spesa complessiva di euro 8.100 (euro 180 x 3 x 15).

In merito ai compensi dovuti ai componenti della squadra, la RT quantifica:

·        per il pubblico ministero, un rimborso forfetario pari ad euro 765 l’anno (euro 51 al giorno x 2 pasti x 15 giorni);

·        per i due funzionari di polizia giudiziaria, una spesa annua, a titolo di diaria, pari ad euro 4.200. (euro 140 x 2 persone x 15 giorni). A ciascun funzionario, precisa la RT, è riconosciuta una diaria giornaliera pari ad euro 101.  A tale importo la RT riferisce una riduzione del 20 per cento. Lo stesso importo è incrementato di euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi della legge n. 335/1995, della legge n. 662/1996 e del D. Lgs. n. 446/1997.

Si rammenta che l’articolo 6, comma 12, del DL n. 78/10 ha previsto che a decorrere dall’anno 2011 le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione, tra l’altro, delle missioni delle forze di polizia, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del d. lgs. n. 223/06 non sono più dovute, con esclusione, tra l’altro, delle missioni comunque effettuate dalle Forze di polizia. La norma prevede, inoltre, che con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze siano determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

 

Articolo XI (Operazioni di infiltrazione)

La RT afferma che non è possibile quantificare analiticamente gli oneri relativi alla norma in esame, in quanto si tratta di un istituto nuovo.

La RT precisa, altresì, che si può comunque quantificare un costo medio forfetario annuo pari ad euro 150.000 a fronte di un ipotesi prudenziale di 20 attività di copertura in Italia di agenti provenienti dalle Parti contraenti, ai quali dovrà essere assicurata l’utilizzazione temporanea di beni mobili e immobili nonché di documenti di copertura.

 

Al riguardo, si osserva che il maggior onere recato dall’Accordo risulta configurato, dal disegno di legge e dalla RT, come limitato all’entità dello stanziamento. Tuttavia, gli adempimenti, da cui tale onere complessivamente discende, connessi alle forme di collaborazione giudiziaria previste dall’Accordo, non sembrano - per loro natura - riconducibili entro un limite massimo di spesa. Per tale motivo le ipotesi assunte ai fini della quantificazione, pur risultando prudenziali, non sono indicate dalla stessa RT come inderogabili ai fini dell’attuazione dell’Accordo. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Con specifico riferimento, inoltre, alla diaria per missioni all'estero spettante agli accompagnatori di detenuti sottoposti a trasferimento temporaneo o transito (articolo IV) e ai funzionari di polizia giudiziaria delle squadre investigative (articolo X), che la RT quantifica in un importo complessivo di 140 euro cada die, si rileva che nella stessa RT non appare chiaro se siffatto valore sia stato computato in base a quanto previsto dall’art. 28, del DL n. 223/2006[5], che riduce del 20 per cento l'importo delle diarie per missioni all'estero ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, di cui all'articolo 3 del RD n. 941/1926.

In merito al differente importo (euro 294, comprensivo di una non specificata maggiorazione del 5 per cento sul costo base di euro 280) del biglietto aereo a/r riferito agli accompagnatori di detenuti (articolo IV) ed ai due funzionari di polizia giudiziaria delle squadre investigative (articolo X) rispetto a quello relativo, tra l’altro, al pubblico ministero delle medesime squadre investigative (euro 280), andrebbero precisate le componenti di spesa che determinano tali differenziali.

Appare, infine, opportuno acquisire chiarimenti in merito alle seguenti ulteriori fattispecie dell’Accordo - non considerate dalla RT - che sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari. Ci si riferisce nello specifico a:

·         la possibilità che, qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi possano essere messi a disposizione dalla Parte richiedente a seguito di un accordo reciproco e che i costi per stabilire o provvedere al collegamento video nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le spese di viaggio nella medesima Parte siano rimborsati dalla Parte richiedente (articolo VII);

·         i profili risarcitori connessi agli eventuali danni causati dai funzionari nello svolgimento delle missioni di cui agli articoli IX-XI (articolo XIII).

 

ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma dispone che per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.403.480 a decorrere dall’anno 2011 e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero degli affari esteri, per il triennio 2011-2013.

 

Al riguardo, a livello formale, si rileva preliminarmente che appare opportuno specificare, nella formulazione del comma 1 dell’articolo 3, che l’autorizzazione di spesa di 1.403.480 euro ivi prevista si riferisce a ciascun anno a decorrere dal 2011. A tal fine sembra, pertanto, opportuno aggiungere la parola: “annui” dopo le parole: “euro 1.403.480”. Si segnala, in ogni caso, che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, indicato a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità.

 

 



[1] Con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

[2] Di cui all’art. 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

[3] Per “consegna sorvegliata” s’intende la vigilanza transfrontaliera discreta del trasporto o dell’invio di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i precursori per la fabbricazione delle stesse, o di altre merci per le quali è prevista tale attività, nel quadro di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, allo scopo di acquisire elementi rilevanti probatori ovvero per l’individuazione e la cattura dei responsabili del reato oggetto di spedizione illecita.

[4] Secondo le tariffe della società Telecom Italia Spa. relative a collegamenti tra Paesi dell’Europa.

[5] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.