Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: (AC 3921) Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri
Riferimenti:
AC N. 3921/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 255
Data: 11/01/2011
Descrittori:
L 2009 0196   POLITICA ECONOMICA
UNIONE EUROPEA     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole
adottate dall'Unione europea in materia
di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

A.C. 3921

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 421

 

 

 

 

11 Gennaio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 255

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

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File: BI0359.doc


INDICE

Introduzione

§      Il semestre europeo e il nuovo sistema di governance  economica europea3

§      Quadro di sintesi.......................................................................................... 10

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica)... 19

§      Articolo 2, comma 1 (Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo)21

§      Articolo 2, comma 2 (Il Documento di economia e finanza - DEF)............. 23

§      Articolo 2, comma 3 (Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo – Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza).................... 36

§      Articolo 3 (Disposizioni in materia di stabilità finanziaria)............................. 40

§      Articolo 4 (Aggiornamento dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese).......................................................................................................... 45

§      Articolo 5 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)    47

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra la legge n. 196/2009 e l’A.C. 3921................................... 53

Allegato

§      Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Testo coordinato con le modifiche recate dall’A.C. 3921    75

 

 


Introduzione

 


Il semestre europeo e il nuovo sistema di governance
economica europea

In esito ad un ampio dibattito, sviluppatosi in relazione all’acuirsi della crisi economica e finanziaria e alla definizione della nuova strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione (Europa 2020), le Istituzioni dell’UE hanno presentato iniziative volte ad un più forte coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dell’Unione europea e degli Stati membri.

In particolare, in base agli indirizzi formulati dal Consiglio europeo, alle proposte della Commissione europea e della Task force presieduta dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy,[1] si è delineato un nuovo sistema di governance economica articolato in cinque pilastri:

1)        un meccanismo per il coordinamento delle politiche economiche nazionali nell’ambito del c.d. “semestre europeo”, di cui il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha già deciso l’avvio a partire dal 2011;

2)        un’applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita;

3)        una più forte sorveglianza macroeconomica, che include meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di competitività;

4)        l’introduzione di requisiti minimi comuni per i quadri nazionali di bilancio;

5)        un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro.

In merito al secondo, al terzo e al quarto pilastro, la Commissione europea ha presentato, il 29 settembre 2010, un pacchetto organico di sei proposte legislative, di cui la relazione finale della Task force, pur condividendone l’impianto, ha prospettato modifiche ed integrazioni.

Le sei proposte legislative sono all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo. Va sottolineato che per le quattro proposte che seguono la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo avrà poteri codecisori e il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata; per le due proposte che seguono la procedura legislativa speciale, il Consiglio dovrà deliberare invece all’unanimità (con possibilità quindi di veto da parte di ciascuno Stato) e con il mero parere del Parlamento europeo e della BCE.

L'esame del pacchetto legislativo da parte della Commissione affari economici del Parlamento europeo dovrebbe concludersi il 19 aprile 2011 con l'adozione della proposta di relazione per la plenaria del PE, che a sua volta dovrebbe votare la sua posizione presumibilmente nella seduta del 6 giugno 2011.

Il Consiglio europeo del 16 dicembre ha ribadito l’invito al Consiglio e al Parlamento europeo di pervenire ad un accordo sulle proposte in prima lettura entro giugno 2011, partendo dalle raccomandazioni della Task force.

In relazione al meccanismo di stabilizzazione, il Consiglio europeo del 16 dicembre 2010 ha convenuto sulla necessità di modificare il Trattato sul funzionamento dell’UE per permettere agli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente volto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro.

Di seguito si dà conto in estrema sintesi dell’articolazione del semestre europeo e delle iniziative in corso di esame in merito agli altri due pilastri sopra indicati (vd. dossier RUE “La nuova governance economica dell’UE” del 29 novembre 2010).

Il semestre europeo

Il semestre europeo – di cui il Consiglio ECOFIN ha già deciso nello scorso settembre l’avvio dal 2011, apportando modifiche al Codice di condotta sul Patto di stabilità e crescita - consiste in un ciclo di procedure volto ad assicurare un coordinamento ex-ante delle politiche economiche nell’Eurozona e nell’UE.

 

 


Casella di testo: Linee guida e raccomandazioni

Autunno: revisione a livello UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Il ciclo – che sarà avviato ad inizio 2011 - include quindi le seguenti fasi:

-        gennaio: presentazione da parte della Commissione dell’indagine annuale sulla crescita;

-        febbraio/marzo: il Consiglio europeo elabora le linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;

-        metà aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;

-        inizio giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

-        giugno: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;

-        seconda metà dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Nell’indagine annuale sulla crescita dell’anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell’attuazione delle raccomandazioni stesse.

 

L’obiettivo del nuovo meccanismo, secondo quanto indicato dal Consiglio e dalla Commissione, non è quello di sottoporre i bilanci nazionali ad una sorta di valutazione o approvazione preventiva, prima che vengano presentati ai Parlamenti nazionali, bensì di fornire elementi per una discussione ex-ante sulle politiche di bilancio.

In vista dell’avvio delle nuove procedure, la Commissione europea ha previsto, in via transitoria, che gli Stati membri le sottoponessero entro il 12 novembre 2010 una bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l’occupazione, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010. La bozza di PNR dell’Italia è stata inviata il 12 novembre alla Commissione europea dopo essere stata trasmessa alle Camere. Alla Camera, il documento è stato esaminato, con i rilievi delle altre commissioni interessate, dalla Commissione bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre 2010.

Modifiche ed integrazioni del Patto di stabilità e crescita

Tre[2] delle sei proposte presentate dalla Commissione il 29 settembre prospettano, per un verso, modificazioni ai due regolamenti vigenti relativi all’attuazione del Patto di stabilità e crescita (di seguito, PSC), con riferimento sia al braccio preventivo sia a quello correttivo; per altro verso, si introducono parametri di valutazione e meccanismi sanzionatori completamente nuovi.

Il braccio preventivo viene fondato sul nuovo concetto di “politica di bilancio prudente”, incentrata sulla convergenza verso l'obiettivo a medio termine del pareggio di bilancio. A questo scopo si ribadisce che gli Stati membri dovrebbero assicurare un miglioramento annuale della propria posizione di bilancio pari ad almeno lo 0,5%; per i Paesi con alto livello di debito e/o squilibri macroeconomici eccessivi il Consiglio potrebbe richiedere un aggiustamento superiore allo 0,5%. Deviazioni significative da una politica di bilancio prudente, identificate in uno scostamento dello 0,5% rispetto al percorso di raggiungimento dell’obiettivo di medio termine. comporterebbero per lo Stato membro interessato l'obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2% del PIL. Il deposito, con gli interessi maturati, verrebbe restituito una volta che il Consiglio abbia verificato che la situazione di bilancio sia stata risanata.

Con riguardo al braccio correttivo, la Commissione propone – tra le altre cose - che gli Stati il cui debito supera il 60% del PIL dovrebbero adottare misure per ridurlo ad un ritmo soddisfacente, definito come una riduzione di 1/20 dell’eccedenza, registrata nel corso degli ultimi tre anni, rispetto alla soglia del 60%. La valutazione dell’andamento del debito, secondo la proposta della Commissione, dovrebbe tuttavia tener conto anche di alcuni fattori di rischio, quali: tassi di crescita della ricchezza nazionale particolarmente bassi; la struttura del debito; il livello di indebitamento del settore privato; le passività sia implicite che esplicite connesse all’invecchiamento (ovvero, la sostenibilità a lungo termine dei sistemi previdenziali).

Il rapporto finale della Task force prospetta una disciplina meno rigida: non si propone, infatti, la riduzione di 1/20 della eccedenza di debito pubblico rispetto alla soglia del 60%, ma si rinvia alla legislazione secondaria e/o ad un codice di condotta, l’elaborazione dei criteri quantitativi, della metodologia e delle disposizioni transitorie per valutare se la riduzione del debito sia soddisfacente. Inoltre, un’attenzione particolare verrebbe rivolta all’impatto che le riforme dei sistemi previdenziali possono avere sull’andamento del debito pubblico.

 

Ai Paesi che registrano un disavanzo eccessivo si applicherebbe un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL, convertito in ammenda in caso di non osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo. La decisione di comminare le sanzioni, proposta dalla Commissione, si considererebbe approvata dal Consiglio a meno che esso non la respinga con voto a maggioranza qualificata ("maggioranza inversa") degli Stati dell'area euro (non si tiene conto del voto dello Stato interessato). In caso di mancata restituzione, le entrate derivanti da queste ammende (o dagli interessi maturati sul deposito fruttifero) verrebbero distribuite, sulla base dei rispettivi PIL, tra i Paesi membri dell’area euro non sottoposti ad alcuna procedura.

 

La task force ha prospettato anche al riguardo una procedura più flessibile:

-        in caso di scostamento significativo dal processo di aggiustamento del bilancio pubblico, la Commissione europea invierebbe un allerta precoce (“early warning”). Entro un mese dall’allerta, il Consiglio dell’UE, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotterebbe una raccomandazione contenente le misure correttive ed il termine entro il quale adottarle. Tali raccomandazioni sarebbe approvate con l’ordinaria maggioranza qualificata e non a maggioranza inversa come proposto della Commissione;

-        solo se lo Stato membro interessato non adotta le misure raccomandate entro i 6 mesi successivi, allo stesso Stato verrebbe imposto un deposito fruttifero dal Consiglio deliberante a “maggioranza inversa” .

Quadri nazionali di bilancio

La proposta di direttiva concernente i requisiti per i quadri di bilancio[3] nazionali fissa, anzitutto, le regole minime che dovrebbero essere rispettati dagli Stati membri nella raccolta, redazione e trasmissione dei dati di bilancio.

In particolare, la Commissione propone di:

-        introdurre la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema ESA95 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali), attraverso la fornitura di dati di cassa su base mensile, che verrebbero riportati nel sistema ESA su base trimestrale.

-        inserire negli ordinamenti nazionali regole di bilancio e parametri numerici che recepiscano i valori di riferimento previsti a livello europeo e fissino procedure di controllo, precisando gli effetti del mancato rispetto delle medesime regole da parte dei soggetti interessati;

-        stabilire una pianificazione pluriennale (almeno triennale) del bilancio nazionale, con una indicazione di entrate e spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l’obiettivo di finanze pubbliche solide;

-        di comprendere in ciascun quadro nazionale di bilancio l’intero sistema di finanza pubblica, in particolare nei Paesi con assetti decentrati: l’assegnazione delle responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di governo dovrebbe essere chiaramente definita e soggetta ad adeguate procedure di controllo.

La Task force, sostenendo pienamente le proposte della Commissione europea), ha sottolineato l’esigenza che i criteri minimi relativi ai quadri nazionali di bilancio da esse stabiliti si applichino al più tardi entro il 2013.

Sorveglianza sugli squilibri macroeconomici

La sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, in base alle proposte della Commissione[4], si articola in meccanismi sia presentivi sia correttivi.

Nell’ambito della parte preventiva la Commissione effettuerebbe una valutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro, che, come precisato dalla Task force, andrebbe operata nel contesto dell’esame dei Programmi nazionali di riforma elaborati nell’ambito della Strategia per la crescita e l’occupazione “UE 2020”, e dei Programmi di stabilità e convergenza. La valutazione sarebbe basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici (scoreboard, la cui individuazione è rinviata ad una fase successiva, ma che potrebbero comprendere: il bilancio delle partite correnti; il tasso di cambio effettivo basato sui costi unitari del lavoro; il debito del settore pubblico e privato - famiglie e imprese). Sulla base della valutazione, la Commissione avvierebbe un riesame approfondito riguardante gli Stati membri a rischio per individuare i problemi sottostanti e potrebbe rivolgere ai medesimi Stati – come precisato dalla Task force - un “allerta preventivo”. Per gli Stati membri che presentano gravi squilibri, tali da mettere a rischio il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio adotterebbe raccomandazioni e avvierebbe una procedura per gli squilibri eccessivi.

Lo Stato oggetto di tale procedura dovrebbe sottoporre un piano di azione correttivo al Consiglio, il quale fisserebbe un termine per l'adozione di misure correttive.

Con riguardo alla parte correttiva, lo Stato dell'eurozona che ometta ripetutamente di dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio formulate al fine di porre fine ad una situazione di squilibrio, pagherebbe un'ammenda annua pari allo 0,1% del suo PIL. La decisione di comminare un’ammenda è proposta dalla Commissione e si considera approvata dal Consiglio a meno che esso non la respinga con voto a maggioranza qualificata “inversa" degli Stati membri dell’eurozona (non si tiene conto del voto dello Stato interessato). L’ammenda sarebbe restituita al Paese interessato qualora desse seguito alle raccomandazioni del Consiglio. In caso di mancata restituzione le entrate derivanti dalle ammende verrebbero distribuite, sulla base dei rispettivi PIL, tra i Paesi membri dell’area euro non sottoposti ad alcuna procedura.

Meccanismo europeo di gestione delle crisi

Il Consiglio europeo del 16 dicembre ha convenuto sulla necessità di modificare il Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) per permettere agli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente volto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro (meccanismo europeo di stabilità, ESM). Tale meccanismo sostituirà il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, che resteranno in vigore fino al giugno 2013.

Il Consiglio europeo ha invitato i ministri delle finanze della zona euro e la Commissione a ultimare i lavori sull'accordo intergovernativo per istituire il futuro meccanismo entro il marzo 2011, integrandovi le caratteristiche generali contenute in una dichiarazione dell'Eurogruppo del 28 novembre 2010 (vd. Bollettino RUE “Il Consiglio europeo del 16-17 dicembre”, del 17 dicembre 2010).


 

Quadro di sintesi

La proposta di legge, d’iniziativa parlamentare, è diretta ad aggiornare la legge di contabilità e finanza pubblica - legge 31 dicembre 2009, n. 196 - al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

 

L'introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell’ambito del c.d. “semestre europeo”, il coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, comporta la necessità di intervenire sui contenuti degli strumenti di bilancio e sulla tempistica il ciclo della programmazione economico finanziaria nazionale, anche al fine di promuovere, in linea con gli orientamenti della Commissione europea, un ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sin dalle fasi preliminari dell’impostazione della politica economica, nonché di consentire un più intenso dialogo con il Parlamento europeo.

 

Dall’ampliamento del raggio d’azione della sorveglianza economica – che in conformità con la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva si proietterà oltre le tradizionali politiche volte a garantire la disciplina fiscale per comprendere anche quelle tese a favorire, assieme alla stabilità macro-economica, la crescita e la competitività - discende l’esigenza di regolamentare in modo nuovo i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili nazionali.

 

La presentazione contestuale da parte degli Stati membri e la valutazione simultanea da parte della Commissione europea dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR) – i quali divengono i documenti principali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri - implica in primo luogo una rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio quale da ultimo delineati dalla legge di riforma n.196/2009.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa della proposta di legge,. nel sottolineare come sia interesse del Parlamento adeguare quanto prima le procedure nazionali in modo da potere utilmente interagire con le dinamiche europee - anche al fine di contrastare i possibili rischi di esclusione delle Assemblee parlamentari dai processi istituzionali avviati nell'Unione europea in seguito alla crisi economica - evidenzia come l'impianto complessivo della legge n. 196 del 2009 conservi una piena validità e come ciò confermi l'opportunità di limitarsi ad introdurre solo limitate modifiche volte a tenere conto delle nuove procedure europee e a consentire un pieno controllo dei conti pubblici.

 

La proposta di legge, composta di cinque articoli, si muove lungo le seguenti principali direttrici.

 

In primo luogo ed in via generale, essa è volta ad inserire tra i princìpi fondamentali della legge n. 196 del 2009, la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea. Viene inoltre ribadito il principio del concorso e della relativa responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, da realizzare secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica (art. 1).

 

In secondo luogo, essa provvede ad aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio alla luce dell'introduzione del “semestre europeo”, al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea (art. 2).

A tal fine, viene sostituito l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, prevedendo la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF).

Tale documento diviene il perno della programmazione economico finanziaria, il cui contenuto assorbe sia la Decisione di finanza pubblica, sia larga parte dei contenuti della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica; nel DEF è, inoltre, ricompreso anche lo schema del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di riforma, documenti, questi ultimi, che dovranno essere presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Con le modifiche all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, si prevede che i contenuti del Documento di economia e finanza siano articolati in tre sezioni.

 

La prima sezione reca il Programma di stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. In tale ambito, nel confermare il principio della programmazione triennale delle risorse, si prevede che l’indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sia accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; la sezione dovrà, inoltre, contenere le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità, nonché le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

 

La seconda sezione del Documento contiene una serie di dati e di informazioni che in larga parte il Governo, nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica o della Decisione di finanza pubblica, era già tenuto a fornire alle Camere. La sezione, reca, tra l’altro, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. In allegato alla sezione è riportata la nota metodologica che espone analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali.

 

La terza sezione del Documento reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforme di cui sono enunciati i contenuti principali, che potranno comunque essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In tale ambito vengono indicati: le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

In allegato al DEF (o alla Nota di aggiornamento – cfr. oltre) sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno.

 

Il DEF, entro il 10 aprile, oltre che alle Camere sarà trasmesso alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che dovrà esprimere il proprio parere in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Entro il 25 settembre è prevista la presentazione di una Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La presentazione della Nota, rispetto alla disciplina vigente – e alla luce delle nuove modalità di programmazione economica europea - non sarà dunque più eventuale e connessa al verificarsi di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica, bensì necessaria.

Essa dovrà contenere, oltre all'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e alle eventuali modifiche del Documento di economia e finanza conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale.

La Nota dovrà, inoltre, recare gli eventuali aggiornamenti del Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale.

Come previsto per il DEF, anche la Nota è inviata per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.

Alla Nota di aggiornamento dovranno essere allegate le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa, attualmente allegate alla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

La proposta di legge, dispone, inoltre, che, ogniqualvolta si intendano aggiornare gli obiettivi definiti dal Documento di economia e finanza e dalla Nota di aggiornamento del medesimo, ovvero si verifichino scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, il Governo trasmetta una relazione al Parlamento, al fine di motivare le ragioni dell'aggiornamento o degli scostamenti e di illustrare gli interventi correttivi.

La proposta di legge conferma, infine, il termine del 15 ottobre di ciascun anno entro il quale devono essere presentati alle Camere del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato.

 

Nella tabella che segue sono posti a raffronto il ciclo e gli strumenti della programmazione previsti dalla legge n. 196/2009 con quelli indicati dalla proposta di legge.

 

 

LEGGE n. 196/2009

A.C. 3921

Relazione sull’economia e la finanza pubblica

(15 aprile)

Soppressa

Decisione di finanza pubblica (DFP)

(15 settembre)

Documento di economia e finanza (DEF)

(10 aprile)

Aggiornamento del Programma di stabilità

(secondo calendario concordato in sede europea)

Nota di aggiornamento alla DFP

(prevista in caso di modifica degli obiettivi o scostamenti degli andamenti)

Nota di aggiornamento al DEF


(25 settembre)

Disegno di legge di stabilità

(15 ottobre)

Disegno di legge di stabilità

(15 ottobre)

Disegno di legge del bilancio dello Stato

(15 ottobre)

Disegno di legge del bilancio dello Stato

(15 ottobre)

Disegno di legge di assestamento

(30 giugno)

Disegno di legge di assestamento

(30 giugno)

Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

(entro febbraio)

Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

(termine di presentazione non fissato)

Gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato

Gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato

 

 

Un ulteriore filone di modificazioni alla legge n.196/09, ispirato a criteri di prudenzialità della gestione finanziaria, è diretto ad agevolare il controllo degli andamenti ed il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di favorire il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico.

 

In quest’ottica, l’articolo 3 della proposta di legge modifica il disposto dell’art. 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, sopprimendo la disposizione che consente di utilizzare, per finalità di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico (dato dalla differenza positiva tra il suo valore indicato nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente) purché sia comunque assicurato un valore positivo di tale saldo.

 

Viene, inoltre, introdotto all’art. 17 della legge n. 196 una nuova disposizione tesa ad escludere la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente, prevedendo espressamente che tale eventuale “extragettito” sia finalizzato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica

 

Ulteriori innovazioni (art. 3) riguardano una modifica del principio della delega legislativa per la revisione della struttura del bilancio di cui all’art. 40, comma 2, lett. h), della legge n. 196 del 2009, volta ad estendere alle spese non rimodulabili la facoltà, attualmente prevista solo per le spese rimodulabili, di fissare in linea di massima con la Decisione di economia e finanza - e di adottare poi con la legge di bilancio – limiti di spesa coerenti con la programmazione triennale delle risorse. L’estensione a tutte le spese iscritte nel bilancio dello Stato della possibilità di introdurre limiti alla loro evoluzione dovrà comunque tenere conto della peculiarità delle spese non rimodulabili, le quali, com’è noto, possono almeno in parte essere connesse a diritti soggettivi e quindi risultare difficilmente comprimibili.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, tale previsione è diretta a consentire una più efficace programmazione di medio termine che fornisca alle amministrazioni maggiori certezze in ordine alle risorse disponibili. La fissazione di tetti di spesa pluriennali consentirebbe di introdurre elementi top-down nella programmazione delle risorse, mutuando un approccio diffuso in ambito internazionale, con l'obiettivo di contenere le dinamiche della spesa e di incrementare al contempo la qualità della stessa.

 

Limitate modifiche sono, infine, introdotte (art. 4) con riferimento alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, in relazione alla quale si prevede la nomina di una specifica Commissione tecnica avente il compito di ridefinirne i contenuti; l’ultimo articolo della proposta di legge reca una serie di modifiche di natura prevalentemente formale.

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica)

 


1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».

2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

   «Art. 9. – (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica). – 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita».


 

 

L’articolo 1, al comma 1, sostituisce il comma 1 dell’articolo 1 della legge di contabilità nazionale, legge n. 196 del 31 dicembre 2009, specificando che gli obiettivi di finanza pubblica - al cui perseguimento concorrono le amministrazioni pubbliche condividendone le responsabilità - sono definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti dall’Unione europea.

La relazione illustrativa al progetto di legge evidenzia che la suddetta specificazione è introdotta alla luce delle ricadute procedurali e di merito del “semestre europeo”.

La norma ribadisce che il concorso al perseguimento degli obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

Si osserva che questi principi trovano un loro riconoscimento nella proposta di direttiva concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, COM(2010)523 del Consiglio, del 29 settembre 2010, la quale prevede l’obbligo per gli Stati membri di istituire meccanismi appropriati di coordinamento tra tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica, sia con riferimento a sistemi contabili uniformi, che a procedure e norme contabili omogenee dell’orizzonte programmatorio di bilancio (articolo 3, 10 e 11 della proposta di direttiva).

 

Il richiamo di cui al comma 1 agli “obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea” appare riferibile sia al meccanismo del semestre europeo, sia alle ulteriori innovazioni introdotte dalle proposte in corso di esame in merito agli altri profili della governance economica (cfr. l’apposita scheda del presente dossier).

Assumono in particolare rilievo a questo riguardo i nuovi meccanismi sanzionatori e preventivi previsti dalle modifiche al Patto di stabilità e crescita e nell’ambito della procedura per gli squilibri eccessivi nonché i requisiti stabiliti dalla proposta di direttiva sui quadri nazionali di bilancio.

 

Il comma 2, sostituendo l'articolo 9 della legge n. 196, stabilisce che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

 

Il richiamato Codice di condotta è stato modificato dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre al fine di adeguare le scadenze, i contenuti e le modalità di presentazione del programma di stabilità alla scansione del semestre europeo.

In particolare, il Codice di condotta, come modificato, prevede che per garantire un adeguato coordinamento e un'adeguata sorveglianza delle politiche economiche ex ante è opportuno che i programmi di stabilità e convergenza siano presentati nella prima quindicina di aprile di ogni anno. L'intero processo dovrebbe essere completato con l'adozione dei pareri del Consiglio sui programmi, di regola entro la fine di luglio di ogni anno.

 

Si segnala, peraltro, che la proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, presentata dalla Commissione europea il 29 settembre 2010 (COM(2010)526), prevede espressamente, all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che i programmi di stabilità “sono presentati annualmente tra il 1° e il 30 aprile”.

La medesima proposta, modificando inoltre, l’articolo 3 del medesimo regolamento integra in misura significativa i contenuti del programma di stabilità.

 

Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono confluiscono, ai sensi del successivo articolo 2, all’interno, rispettivamente, della prima e della terza sezione del Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.

 

Secondo la disciplina contabile prevista dal vigente articolo 9 della legge di contabilità, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità non è contenuto nella Decisione di finanza pubblica, bensì costituisce un documento che viene presentato dal Governo alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea.


 

Articolo 2, comma 1
(Coordinamento della programmazione finanziaria
con il semestre europeo)

 


1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio). – 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

  2. Gli strumenti della programmazione sono:

   a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

   b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 25 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

   c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

   d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

   e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

   f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

   g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

  3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alle medesime lettere a) e b)».


 

 

Il comma 1 sostituisce l’articolo 7 della legge di contabilità, relativo al Ciclo e agli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.

Ciclo e strumenti della programmazione vengono rivisti, quanto a contenuti e tempistica di presentazione, come diretta conseguenza – afferma la relazione illustrativa - dell’introduzione del “semestre europeo”, e delle relative scadenze (cfr. Premessa).

In particolare, il nuovo ciclo della programmazione delineato dalla proposta di legge prevede la presentazione :

a)      entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Il Documento – che incorpora lo schema di Programma di stabilità (nella prima sezione) e lo schema del Programma Nazionale di riforma (nella terza sezione), nonché un’analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell’anno precedente (seconda sezione) – sostituisce, quale strumento della programmazione economico finanziaria su base almeno triennale, l’attuale Decisione di finanza pubblica (DFP). Rispetto alla DFP, la cui presentazione alle Camere è attualmente prevista per il 15 settembre, il Documento di economia e finanza è presentato entro il 10 aprile, in ragione della presentazione da parte dello Stato italiano alle Istituzioni comunitarie, entro il 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (cfr. articolo 1, comma 2 della proposta di legge).

Il nuovo ciclo della programmazione non prevede più la presentazione alle Camere - entro il 15 aprile di ogni anno - della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, i cui contenuti trovano comunque parziale trasposizione nel DEF, nella seconda sezione (cfr. infra, comma 2).

b)      entro il 25 settembre di ogni anno, della Nota di aggiornamento del DEF, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge in esame fissa una specifica data per la presentazione della Nota di aggiornamento, la quale diviene pertanto necessaria e non più solo eventuale; la disciplina vigente dispone, infatti, che il Governo presenti una Nota di aggiornamento solo qualora intenda modificare gli obiettivi esposti nella DFP ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi (cfr. l’articolo 10, comma 4 della legge n. 196/2009). Laddove ciò si verifichi, la proposta di legge (cfr. infra comma 2, alinea articolo 10-bis), prevede la presentazione da parte dell’Esecutivo al Parlamento di una apposita relazione nella quale sono indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

c)      entro il 15 ottobre di ogni anno, il disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato, così come previsto dalla vigente disciplina;

d)      entro il 30 giugno di ogni anno, il disegno di legge di assestamento, anch’esso mantenuto fermo nella tempistica di presentazione rispetto alla attuale disciplina;

e)      gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui data di presentazione non è più fissata entro il mese di febbraio, come disposto invece dalla vigente legge di contabilità;

f)        gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, anch’essi confermati nell’ambito del ciclo e degli strumenti di bilancio.

 

Il nuovo articolo 7 prevede, inoltre, che i predetti documenti contabili vengano presentati dalle Camere al Governo su proposta del Ministero dell’economia e finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, relativa al Programma nazionale di riforma, il Ministro per le politiche europee.

Il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento, entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.


 

Articolo 2, comma 2
(Il Documento di economia e finanza - DEF)

 


2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Documento di economia e finanza).

  1. Il DEF è composto da tre sezioni.

  2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. In particolare, la prima sezione contiene:

   a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

   b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

   c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

   d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 3, lettere b) e c);

   e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del  conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);

   f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

   g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

   h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

   i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

  3. La seconda sezione del DEF contiene:

   a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;

   b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a);

   c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

   d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

   e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

  4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

  5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:

   a) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

   b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

   c) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

  6. In allegato al DEF o alla Nota di aggiornamento sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

  7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

  8. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».


 

 

Il comma 2 dell’articolo 2 sostituisce l’articolo 10 della legge n. 196, al fine di ridefinire il contenuto del nuovo documento di programmazione, il Documento di economia e finanza (DEF), il quale sostituisce la Decisione di finanza pubblica (DFP), lo strumento programmatorio previsto dalla vigente normativa contabile, e assorbe altresì alcune parti della Relazione sull’economia e sulla finanza pubblica, di cui non è più prevista la presentazione (vedi oltre articolo 4).

 

Il documento, oltre a riprodurre sostanzialmente, dal punto di vista del contenuto, le informazioni già previste nella DFP ai sensi della legge n. 196/2009, presenta rilevanti elementi di novità.

 

In particolare, il nuovo Documento è articolato in tre sezioni:

 

La prima sezione reca lo schema del Programma di stabilità (PSC).

Lo schema di PSC contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai vigenti regolamenti dell’Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, in modo tale che, tramite il DEF, il 10 di aprile di ogni anno viene sottoposto al Parlamento il medesimo documento che sarà poi presentato alle istituzioni europee entro il 30 aprile, come previsto dall’articolo 9 della legge di contabilità, novellato dall’articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame.

Sostanzialmente in linea con la disciplina vigente, il nuovo comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 196 prevede che la prima sezione del DEF contenga:

a)      gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo, articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza;

b)      l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c)      l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le previsioni macroeconomiche per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici.

Si segnala che, rispetto alla analoga disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lettera a), della vigente legge di contabilità, non è più previsto che nel Documento di programmazione le previsioni macroeconomiche vengano formulate in termini tendenziali e programmatici. Ciò sembra essere connesso con la disciplina relativa alle previsioni macroeconomiche e di bilancio delineata dalla proposta di direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)523) e dalla Proposta di regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)527), del 29 settembre 2010.

La proposta di direttiva, all’articolo 4, richiede agli Stati membri di assicurare che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. Più in dettaglio, la proposta prevede che la programmazione di bilancio si deve basare “sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio le deviazioni dallo scenario macrofinanziario più probabile”. La proposta sottolinea, inoltre, che le previsioni macroeconomiche e di bilancio devono essere predisposte tenendo conto delle previsioni della Commissione, che costituiscono un utile termine di riferimento per la costruzione dello scenario macroeconomico centrale, rafforzando la validità delle previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio, e che eventuali differenze tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione devono essere giustificate. Un elemento cruciale per garantire l’uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza. Gli Stati membri hanno l’obbligo di rendere pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio, comprese le metodologie e i parametri utilizzati. È inoltre previsto un audit periodico, compresa la valutazione ex post delle previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione.

Le previsioni tendenziali sono peraltro ancora previste per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche (vedi di seguito quanto previsto alle lettere d) ed e);

d)      le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 3, lettere b) e c). Le norme richiamate – relative ai contenuti della seconda sezione del DEF – prevedono, per il conto economico della P.A., rispettivamente, la formulazione di previsioni tendenziali a legislazione vigente dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori della P.A., di quelli del saldo di cassa delle P.A., nonché del debito delle P.A. e dei suoi sottosettori), e di previsioni a politiche invariate (dei principali aggregati del conto economico delle P.A.).

La portata della previsione recata da tale ultima lettera, che include tra i contenuti del DEF, accanto alle previsioni formulate a legislazione vigente, anche previsioni a politiche invariate del conto economico delle amministrazioni pubbliche, rappresenta una evoluzione rispetto ai contenuti della Decisione di finanza pubblica.

Si ricorda, tuttavia, che già l’art. 10, co. 2, lettera d) della vigente normativa contabile, ha previsto, tra i contenuti della DEF, una “indicazione di massima” delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente le scelte di politica di bilancio adottate negli esercizi precedenti, sottolineando, dunque, la necessità di un'analisi degli andamenti di finanza pubblica sostanzialmente assimilabile a quella a politiche invariate;

e)      gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di finanza pubblica cui alla successiva lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche. Tali obiettivi devono essere indicati al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche. Gli stessi, inoltre, vanno articolati per i tre sottosettori delle pubbliche amministrazioni (cioè amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza).

L’individuazione di obiettivi programmatici in termini di indebitamento netto, fabbisogno e debito differenziati per ciascuno dei sottosettori istituzionali risulta in linea con quanto già previsto per la DFP, al fine di rafforzare il valore programmatico del Documento stesso di programmazione, ora DEF, alla luce della necessità di evidenziare con maggiore trasparenza il contributo dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

Va rilevato che attualmente nella DFP è altresì richiesta l’indicazione degli obiettivi programmatici, espressi in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale nonché, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente (art. 10, co. 2, lettera e).

In base alla disciplina delineata dalla proposta in esame, gli obiettivi, in valore assoluto, del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale dovranno invece essere indicati nella Nota di aggiornamento al DEF, ai sensi del nuovo articolo 10-bis, comma 1, lettera b).

Non risulta invece rientrare tra i contenuti dei nuovi documenti di programmazione quello che nella DPF era indicato come obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente. Si rileva, peraltro, che tale dato non è stato riportato nella Decisione di finanza pubblica presentata a settembre 2010;

f)        l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori della P.A. Devono, inoltre essere indicate - nell'ambito dell'articolazione della manovra – un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

La previsione corrisponde, in sostanza, a quanto prescritto dall’attuale legge di contabilità, all’art. 10, co. 2, lettera g).

In aggiunta, la normativa vigente prevede che la DFP dia anche conto delle misure atte a realizzare il percorso di convergenza di cui all'articolo 18 della legge-delega sul federalismo fiscale. Tale elemento risulta strettamente connesso alla previsione, di cui alla successiva lettera f), che la DFP riporti anche il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest'ultimo.

Si segnala che la Decisione di finanza pubblica presentata a settembre 2010 non risultava corredata di tali informazioni.

La disciplina delineata dalla proposta in esame prevede, invece, che tali contenuti (Patto di stabilità interno e relative sanzioni, Patto di convergenza e misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42/2009) rientrino tra quelli della Nota di aggiornamento al DEF, ai sensi del nuovo articolo 10-bis, comma 1, lettera d).

g)      il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento.

L’esplicita evidenziazione del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici è già previsto dalla vigente legge di contabilità (art. 10, co. 2, lettera i). L’introduzione di tale elemento, prima non considerato nei documenti programmatori, è volto ad agevolare, attraverso l'analisi degli andamenti di finanza pubblica in termini strutturali, la corrispondenza con le previsioni e gli obiettivi assunti in sede europea;

h)      le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità. Tale previsione costituisce un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente in relazione al quale potrebbe risultare opportuno chiarire la portata del riferimento al “lungo periodo” contenuto nella norma e in che misura esso si discosti dal concetto di medio periodo ricorrente nei documenti comunitari.

i)        le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

Si segnala come la previsione dell’indicazione di diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi costituisca un’innovazione rispetto alla legislazione nazionale vigente, che va letta nel quadro di quanto stabilito dalla proposta di direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)523), del 29 settembre 2010. La proposta prevede espressamente, all’articolo 4, che le previsioni macroeconomiche e di bilancio debbano ricomprendere scenari macroeconomici alternativi che consentano di esaminare l’andamento delle variabili di bilancio in condizioni economiche diverse.

Le previsioni di scenari alternativi e le proiezioni di bilancio corrispondenti che completano lo scenario macroeconomico centrale consentono di analizzare come evolverebbero le variabili di bilancio in caso di ipotesi economiche diverse, riducendo notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.

 

Con riguardo alla lettera a) del comma 2 del nuovo articolo 10, secondo la quale la prima sezione del DEF recherebbe lo schema del Programma di stabilità, si segnala che le modifiche apportate al Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre incidono anche sulla struttura e sui contenuti dei programmi di stabilità.

In particolare, il codice stabilisce che:

-        i programmi di stabilità e convergenza si basino su previsioni macroeconomiche realistiche e prudenti, spiegando dettagliatamente eventuali divergenze di rilievo tra le previsioni nazionali e quelle della Commissione;

-        i programmi presentino le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e delle principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione dei propri programmi di bilancio, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione. È opportuno anche corroborare le ipotesi sulla crescita reale del PIL con l'indicazione del contributo previsto della domanda alla crescita. Occorre inoltre evidenziare i rischi di una revisione al rialzo o al ribasso delle previsioni di crescita;

-        i programmi dovrebbero fornire informazioni sufficienti sull'andamento del PIL per permettere un'analisi della posizione ciclica dell'economia e delle fonti di crescita potenziale. Occorrerà analizzare le prospettive dei saldi settoriali e, soprattutto nei Paesi con un disavanzo esterno elevato, la bilancia con l'estero.

-        i programmi dovrebbero contenere la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma nonché, per le misure più importanti della manovra di bilancio, una stima dei loro effetti quantitativi sul saldo delle amministrazioni pubbliche. Occorrerà individuare espressamente i provvedimenti che hanno effetti rilevanti una tantum;

-        i programmi potrebbero comprendere anche informazioni sull'attuazione delle vigenti norme nazionali in materia di bilancio (regola di spesa ecc.) nonché su altre caratteristiche istituzionali delle finanze pubbliche, in particolare sulle procedure di bilancio e sulla governance statistica delle finanze pubbliche;

-        dovrebbero illustrare le strategie nazionali adottate per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, in particolare alla luce dell'impatto dell'invecchiamento demografico sull'economia e sul bilancio;

-        è opportuno che le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo (avanzo/disavanzo) di bilancio della pubblica amministrazione e il PIL, del rapporto spesa/PIL e entrate/PIL e delle loro componenti, come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, nonché delle principali ipotesi economiche, siano espresse su base annua e includano, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi, dando la facoltà agli Stati membri di riferirsi a un periodo più lungo qualora lo desiderino.

 

Anche la richiamata proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 1466/97 integra in misura significativa i contenuti del programma di stabilità, in coerenza con le modifiche già apportate al Codice di condotta.

In particolare, sostituendo la lettera a) del paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1466/97, la proposta prevede che il programma di stabilità, oltre ad indicare l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, nonché il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, debba anche riportare “il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate”.

 

La seconda sezione del DEF contiene una serie di dati e di informazioni che il Governo è già tenuto a presentare in base alla normativa vigente, nell’ambito della Decisione di finanza pubblica (DFP) o della Relazione sull’economia e sulla finanza pubblica (REF), che la proposta in esame provvede a sopprimere.

Ai sensi del nuovo comma 3 dell’articolo 10, la seconda sezione del documento riporta:

a)      l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento.

In base alla normativa vigente, tali informazioni rientrano tra i contenuti della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 12, co. 1, lettera a) della legge n. 196/2009;

b)      le previsioni tendenziali a legislazione vigente - basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte - dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori del conto delle P.A. (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale). Tali previsioni devono essere formulate al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche. Vanno inoltre indicate le previsioni tendenziali del saldo di cassa delle P.A., con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche.

È inoltre prevista l’indicazione delle previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori.

Ai sensi del successivo nuovo comma 4, i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente di cui alla presente lettera sono esposti analiticamente in un’apposita nota metodologica da allegare alla seconda sezione del DEF.

Tali indicazioni coincidono con quanto previsto dall’attuale articolo 10, comma 2, lettera b) della vigente legge di contabilità, sia per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente dei flussi di entrata e di uscita del conto economico - compresa la previsione della loro formulazione al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale, secondo una prassi ormai da tempo incorporata nei documenti di finanza pubblica al fine di agevolare, attraverso l'analisi degli andamenti di finanza pubblica in termini strutturali, la corrispondenza con le previsioni e gli obiettivi assunti in sede europea, sulla base di quanto richiesto dal Patto di stabilità e crescita – sia per quanto concerne il riferimento all’indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, introdotto dalla vigente legge di contabilità, anche in questo caso recependo una prassi affermatasi nei documenti di programmazione.

Si segnala che la proposta di legge in esame non prevede l’indicazione nel DEF delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali, che invece la lettera b) del vigente articolo 10 della legge di contabilità considera tra i contenuti della Decisione di finanza pubblica;

c)      un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Si rileva che previsioni relative ai principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche sono previste anche nella prima sezione del DEF(cfr. comma 2, lettera d)).

Come già detto con riferimento ai contenuti della prima sezione del documento, l’inclusione tra i contenuti del DEF di previsioni a politiche invariate del conto economico delle amministrazioni pubbliche, accanto alle previsioni formulate a legislazione vigente, rappresenta una novità rispetto ai contenuti della Decisione di finanza pubblica, volta a superare la rigidità formale del criterio della legislazione vigente.

Si ricorda, tuttavia, che già nell’art. 10, comma 2, lettera d) della vigente normativa contabile, è prevista, tra i contenuti della Decisione, “una indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa”, che evidenzia la necessità di un'analisi degli andamenti di finanza pubblica assimilabile a quella c.d. a politiche invariate. Va segnalato, peraltro, che la Decisione presentata a settembre 2010 non risultava corredata di tali informazioni;

d)      le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura.

Tali elementi corrispondono, in parte, a quanto previsto dal vigente articolo 10, comma 2, lettera c), il quale, oltre alla previsione tendenziale del saldo di cassa del settore statale prevede che la DFP contenga anche la previsione tendenziale del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato;

e)      le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

Si tratta di contenuti che la vigente normativa contabile ricomprende tra quelli propri della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 12, co. 2, primo periodo.

 

La terza sezione contiene lo schema del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Si tratta del nuovo documento previsto nell’ambito della nuova Strategia UE 2020, che costituisce, insieme al Programma di stabilità, un elemento fondamentale della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri.

Lo schema di PNR riportato nella terza sezione del DEF deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai vigenti regolamenti dell’Unione europea e dalle specifiche linee guida, in modo tale che, tramite il DEF, il 10 di aprile di ogni anno venga sottoposto al Parlamento il medesimo documento che sarà poi presentato alle istituzioni europee entro il 30 aprile, come previsto dall’articolo 9 della legge di contabilità, novellato dall’articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame.

Poiché il PNR, come elaborato nell’ambito della nuova Strategia UE 2020, è volto a dare conto in maniera puntuale degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti, la terza sezione del DEF, ai sensi del nuovo comma 5 dell’articolo 10, come sostituito dalla proposta di legge in esame, contiene:

a)      le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

b)      gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c)      lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

 

Per quanto concerne la predisposizione dei PNR, si ricorda che, in vista dell’avvio delle nuove procedure, la Commissione europea ha previsto una fase transitoria articolata in due passaggi fondamentali:

§       entro il 12 novembre 2010 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione la bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l’occupazione, focalizzati sui seguenti aspetti:

-        scenario macro-economico a medio-termine;

-        obiettivi nazionali da perseguire nell’ambito degli scopi della Strategia UE 2020 per la crescita e l’occupazione e le misure conseguenti da adottare;

-        identificazione degli ostacoli principali alla crescita e all’aumento dell’occupazione;

§       entro aprile 2011 ciascuno Stato membro è previsto che gli Stati presentino la versione completa dei PNR, in linea con le procedure prospettate dal semestre europeo.

Per l’Italia, il Consiglio dei ministri ha approvato, il 5 novembre 2010, una bozza del Programma nazionale di riforma (PNR), contenente gli obiettivi e le misure per l’attuazione in Italia della nuova Strategia per la crescita e l’occupazione dell’UE, che è stato presentato alle Camere ed esaminato, con l’approvazione finale di una apposita risoluzione in data 12 novembre 2010 da parte della Commissione Bilancio della Camera. In particolare, si ricorda che il dispositivo della risoluzione (n. 8-00095) impegna, tra l’altro, il Governo a valutare la possibilità di incrementare, nell'ambito del piano nazionale della ricerca, l'indicazione di misure per il raggiungimento degli obiettivi europei nella ricerca e nello sviluppo, anche adottando opportune iniziative volte a favorire le piccole e medie imprese; a sviluppare ulteriormente la parte relativa all'occupazione ed alla competitività; ad assicurare che le risorse relativi alla politica regionale di sviluppo rivestano un carattere aggiuntivo, mantenendo le specifiche finalità, anche in vista della definizione del quadro finanziario dell'Unione europea post-2013; a specificare, nella versione definitiva del Programma nazionale di riforma, le modalità di coinvolgimento dei diversi livelli di Governo e delle diverse categorie di soggetti interessati nella definizione e nell'attuazione delle riforme indicate nel Programma.

 

Con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 10 della legge n. 196, quale prospettato dalla pdl in esame, in base al quale la terza sezione della DEF recherebbe lo schema di programma nazionale di riforma, contenente “gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma”, si osserva che la redazione e i contenuti dei PNR non sono organicamente disciplinati in alcun regolamento o altro atto normativo dell’UE ma indicati, in via generale, in comunicazioni della Commissione europea. E’ peraltro in via di predisposizione un apposito codice di condotta per la elaborazione dei PNR. Un espresso riferimento ai PNR, quale oggetti di valutazione e raccomandazioni è contenuto inoltre nelle proposte della Commissione relative alla prevenzione e correzione dei disavanzi eccessivi.

 

Il nuovo comma 6 dell’articolo 10 è riferito ai provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui indicazione, ove previsti, viene fornita in allegato al DEF o alla Nota di aggiornamento al DEF

La presentazione degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica è attualmente prevista dalla legge di contabilità (articolo 10, comma 1, lettera h), legge n. 196/2009) solo all’interno della Decisione di finanza pubblica.

Il comma conferma che il contenuto dei disegni di legge collegati deve essere costituito da disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

Come già rilevato in sede di analisi del nuovo ciclo e dei nuovi strumenti della programmazione (cfr. supra, articolo 2, comma 1, alinea art. 7 della proposta di legge), si ricorda che con la proposta di legge in esame viene soppresso il termine di presentazione alle Camere dei disegni di legge collegati, fissato a febbraio dalla attuale disciplina (articolo 7, comma 2, lett. f) legge n. 196/2009).

 

I successivi commi del nuovo articolo 10, prevedono la presentazione in allegato al DEF di una serie di ulteriori informazioni, peraltro già previste dalla vigente normativa contabile:

§       la relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, che deve essere presentata alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF (nuovo comma 7).

La relazione è prevista dalla vigente normativa contabile (art. 12, comma 4, legge 196) in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, la cui presentazione non è più prevista ai sensi dell’articolo 4 della proposta di legge in esame.

§       per la spesa del bilancio dello Stato, l’esposizione in apposito allegato al DEF, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale;

Anche in questo caso, si tratta di informazioni già previste dalla vigente normativa contabile (art. 12, comma 5, legge 196), sebbene da presentarsi in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica;

§       ad integrazionedel DEF,un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; devono inoltre essere Indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni. Tale allagato sarà trasmesso alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Anche tali informazioni sono già previste dalla attuale disciplina di contabilità, quale allegato da presentarsi entro il 1° luglio di ogni anno ad integrazione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica (articolo 12, comma 6 della legge n. 196/2009).

 


 

Articolo 2, comma 3
(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo – Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza)

 


3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

   «Art. 10-bis. – (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza). – 1. La Nota di aggiornamento al DEF contiene:

   a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

   b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

   c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

   d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

  2. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

  3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

  4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

  6. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è presentato il  programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6».


 

 

Il comma 3 aggiunge l’articolo 10-bis alla nuova legge di contabilità, introducendo disposizioni che disciplinano i contenuti e gli allegati alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, la cui presentazione alle Camere – che deve avvenire entro il 25 settembre di ogni anno – ha carattere non più eventuale (come ora prevede la L. 196/2009), ma necessario ed a contenuto predeterminato.

 

Si ricorda che secondo la legislazione vigente (articolo 10, comma 3, della legge di contabilità), la Nota di aggiornamento deve essere presentata ogniqualvolta il Governo intenda modificare gli obiettivi programmatici ovvero in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi tali da rendere necessari interventi correttivi. Pertanto, consentendosi la presentazione della Nota anche fuori dai vincoli temporali della sessione è possibile prefigurarne l’esame anche al di fuori della sessione di bilancio, al fine di un aggiornamento preventivo del quadro delle previsioni delle grandezze di finanza pubblica.

 

La nuova Nota di aggiornamento delineata dalla proposta in esame, non più prevista in via eventuale all’apertura della sessione autunnale, bensì nella veste di documento successivo e in logica prosecuzione rispetto agli elementi informativi contenuti nel nuovo Documento di economia e finanza (DEF) presentato i primi di aprile, deve in particolare contenere:

a)      l'aggiornamento, in via eventuale, delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b)      gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, esposti in valore assoluto;

c)      le osservazioni, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF, in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

d)      il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

 

Si ricorda che la lettera e), comma 1, dell’art. 17, della predetta legge n. 42 reca i criteri per la definizione di un sistema premiante e sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultano virtuosi o meno rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti. L’articolo 18 delle medesima legge n. 42 introduce invece l'istituto denominato “Patto di convergenza” volto a garantire un “coordinamento dinamico” della finanza pubblica finalizzato ad agevolare, tra l’altro, il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo.

 

Nella Nota di aggiornamento, inoltre, dovranno confluire alcuni elementi informativi presentati a corredo della stessa che, secondo quanto stabilito dalla normativa della legge di contabilità attualmente vigente, accompagnano la Decisione di finanza pubblica.

I commi da 2 a 4 dell’articolo aggiuntivo 10-bis, riproponendo sostanzialmente le disposizioni contenutedai sopra richiamati commi da 6 a 9 dell’articolo 10 della vigente legge di contabilità, dispongono che la Nota di aggiornamento contenga:

§       le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (comma 2);

§       un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato a presentare in allegato alle predette relazioni, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza e delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare (comma 3);

§       la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato[5], esposta in un’apposita sezione del predetto quadro riassuntivo allegato alla Nota, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera (comma 4).

Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali devono essere indicati: lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate; il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo.

Si prevedono inoltre specifici obblighi di comunicazione, da assolvere entro il 30 giugno di ciascun anno, in capo ai Ministeri competenti i quali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato sopra illustrato. La sanzione in caso di mancata comunicazione ha carattere amministrativo e pecuniario ed è prevista a carico del dirigente responsabile nella misura del 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

 

Oltre ai contenuti informativi a carattere tipico della nuova Nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell’articolo 10-bis, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare (comma 5, articolo aggiuntivo 10-bis).

 

Il comma 6 dell’articolo aggiuntivo prevede infine che, in allegato alla Nota di aggiornamento, vengano altresì presentati e indicati:

§       il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (c.d. “legge obiettivo”)[6].

§       gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità come modificata dalla proposta di legge in esame.

Secondo la normativa vigente prevista alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 10, è compito della Decisione di finanza pubblica riportare l’indicazione degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla medesima DFP, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia.

Nella nuova formulazione dell’articolo 10 prevista dalla proposta in esame, l’indicazione degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica viene rimessa al Documento di economia e finanza ovvero alla nuova Nota di aggiornamento in esame.


 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria)

 


1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 6, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, disposte dalla medesima legge» e il secondo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

  c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».


 

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 3della proposta di legge in esame modifica il disposto dell’art. 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009 sopprimendo la disposizione che consente di utilizzare, per finalità di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, i margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio a legislazione vigente rispetto all’assestamento relativo al precedente esercizio.

La modifica introdotta appare ispirata a criteri di prudenzialità in un’ottica di complessivo potenziamento del controllo sugli andamenti di finanza pubblica.

 

Si ricorda che l'articolo 11 della legge n. 196 del 2009 delinea la nuova configurazione della manovra di finanza pubblica, la quale viene impostata su base triennale e composta esclusivamente da due provvedimenti: la legge di stabilità e la legge di bilancio. Con particolare riferimento alla legge di stabilità, il comma 6 prevede che tale legge, in attuazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, possa disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente (oneri correnti), nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. E’ prevista inoltre la possibilità di utilizzare, a copertura dei predetti oneri correnti, gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico (dato dalla differenza positiva tra il suo valore indicato nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente) purché venga comunque assicurato un valore positivo di tale saldo.

Il rispetto del vincolo di copertura degli oneri correnti è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato alla legge di stabilità, che espone in maniera analitica gli oneri correnti recati dalla stessa legge ed i relativi mezzi di copertura, gli uni e gli altri quantificati in relazione al relativo impatto sul bilancio dello Stato.

 

Si ricorda altresì che il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico per finalità di copertura degli oneri recati dalle leggi finanziarie è stato consentito in base alla prassi interpretativa dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, sancita dalla Camera e dal Senato con le risoluzioni di approvazione del DPEF 1990-92.

In occasione dell’utilizzo di tale mezzo di copertura sono stati tuttavia evidenziati alcuni aspetti problematici soprattutto allorquando le quote di miglioramento portate a copertura degli oneri correnti si sono dimostrate di rilevante entità. E’ stato infatti rilevato che[7] il dato relativo al miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente è ricavato dal raffronto tra il valore del saldo corrente riferito al bilancio dell’esercizio in corso - che emerge dal provvedimento di assestamento - ed il corrispondente valore che lo stesso saldo assume nel bilancio per il nuovo esercizio. Tale differenza può risentire quindi del carattere provvisorio sia dei valori assestati riferiti all’esercizio in corso, sia delle nuove previsioni di bilancio che, per quanto affidabili, sono soggette presumibilmente a modificarsi in corso d’anno. I margini di incertezza si accentuano con riferimento al secondo e terzo esercizio del triennio di previsione, rispetto ai quali più probabile appare l’eventualità di una successiva revisione delle stime iniziali di bilancio.

Inoltre, è stato evidenziato come il ricorso a quote consistenti del miglioramento, a legislazione vigente, del saldo corrente di bilancio dovrebbe in ogni caso essere suffragato da dati ed elementi volti a confermare la stabilità del predetto miglioramento almeno con riferimento alla parte utilizzata a fini di copertura di oneri che si proiettano oltre il triennio.

 

La lettera b) introduce all’art. 17 della legge n. 196 un comma 1-bis, volto ad escludere espressamente la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente. Tali entrate aggiuntive dovranno essere quindi finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

L’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica. In particolare, il comma 1 - riproducendo con limitate modifiche le disposizioni già contenute nell’articolo 11-ter della legge n. 468/1978 - individua, con carattere di tassatività, le seguenti tipologie di copertura ammissibili:

-        utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla legge finanziaria (tabelle A e B);

-        riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

-        modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con esclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

 

La norma in esame mira quindi ad escludere la possibilità di utilizzo del cosiddetto “extragettito”, almeno per quanto attiene a entrate di parte corrente che dovessero essere acquisite in corso di esercizio in eccedenza rispetto a quelle contabilizzate nel bilancio di previsione. Anche le modifiche in esame, quindi, rispondono ad esigenze di prudenzialità più volte emerse nel dibattito parlamentare riguardante provvedimenti che hanno disposto forme di utilizzo del gettito aggiuntivo registrato in corso d’anno.

Inoltre esse appaiono coerenti con gli indirizzi espressi in sede europea, in particolare, nell’ambito dei criteri per l’applicazione del Patto di stabilità e crescita (c.d. “codice di condotta”[8]), che raccomandano di destinare alla riduzione del deficit e del debito le entrate non previste.

 

Si ricorda che la modalità di copertura di nuovi oneri mediante ricorso ad entrate non previste, pur non risultando pienamente riconducibile alla classificazione delle forme di finanziamento di nuovi oneri indicate, in via tassativa, dalla normativa in materia di contabilità pubblica, ha trovato in passato applicazione, riconoscendo il proprio presupposto giuridico in disposizioni delle leggi finanziarie succedutesi negli ultimi anni che hanno previsto che eventuali maggiori entrate, in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi programmati, fossero destinate a specifiche finalità di spesa[9].

La premessa per l’utilizzo delle maggiori risorse emerse dalle dinamiche spontanee rilevate nei flussi di entrata, è stata, in genere, individuata in una procedura contabile (accertamento del maggior gettito e conseguente variazione di bilancio, registrata, anche mediante emendamento, nel disegno di legge di assestamento), volta ad assicurare l’avvenuta acquisizione delle risorse stesse al bilancio, quale presupposto necessario per la loro utilizzazione ai fini di copertura.

In occasione dell’esame parlamentare di norme che hanno previsto l’utilizzo di tale forma di copertura, sono stati comunque evidenziati taluni profili di criticità.

In particolare, in conformità ad indirizzi emersi in sede europea, ai fini del predetto utilizzo è stata sottolineata l’esigenza di verificare i necessari requisiti di stabilità e di strutturalità del gettito aggiuntivo, per escludere la riconducibilità delle maggiori entrate esclusivamente ad andamenti non previsti del ciclo economico[10].

Inoltre, poiché le dinamiche rilevanti per il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica non riguardano esclusivamente i flussi di entrata, ma gli equilibri complessivi di bilancio, è stata evidenziata la necessità di considerare come condizione per l’utilizzo delle predette eccedenze di entrata la garanzia del rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati.

In tal senso, la legge finanziaria per il 2010, all’art. 1, comma 4, subordina l’utilizzo di maggiori disponibilità di finanza pubblica che dovessero essere acquisite nell’esercizio 2010 alla verifica del loro carattere aggiuntivo rispetto alle risorse necessarie per la realizzazione delle previsioni inserite negli strumenti di programmazione economico-finanziaria[11].

 

Poiché il divieto posto dalla norma in esame riguarda esclusivamente le eventuali maggiori entrate correnti, andrebbero verificati i criteri per l’utilizzo di eventuali entrate di parte capitale eccedenti quelle iscritte nei bilanci di previsione, tenuto conto che tale eventuale gettito aggiuntivo non dovrebbe nella maggior parte dei casi presentare caratteri di strutturalità. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

La lettera c) modifica l’articolo 40 della legge n. 196 del 2010, il quale definisce i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da attuare con l’adozione di uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità (ossia entro il 1° gennaio 2012), ai fini del completamento della riforma che riguarda la struttura del bilancio dello Stato in senso funzionale, secondo i caratteri di certezza, di trasparenza e di flessibilità. Tali criteri informano il processo di riorganizzazione dei programmi e delle missioni di spesa, nonché la programmazione delle risorse. Il comma 2 definisce i principi di delega relativi alla riorganizzazione di programmi e missioni, tra i quali è prevista anche (alla lettera h) l’introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato, coerentemente con la programmazione triennale delle risorse, individuati in via di massima nella Decisione di finanza pubblica[12] di cui all’articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio.

 

La lettera in esame modifica il citato principio di delega di cui all’art. 40, comma 2, lett. h), della legge n. 196 del 2009, prevedendo che i criteri relativi alla determinazione di limiti riguardino tutte le spese del bilancio dello Stato, ivi comprese quindi quelle non rimodulabili, tenendo conto, per queste ultime, delle relative peculiarità.

 

L’art. 21, comma 6, della legge n. 196 definisce le spese non rimodulabili quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

 

Si osserva che la modifica in esame amplia l’ambito di intervento della disciplina delegata nella determinazione dei limiti all’evoluzione della spesa iscritta nel bilancio dello Stato. Non sono tuttavia introdotte conseguenti modifiche volte a dettagliare i criteri per tale definizione, fatto salvo il richiamo alla necessità di tener conto della peculiarità delle spese non rimodulabili. Poiché tali spese, almeno in parte, sono dirette a soddisfare pretese derivanti da diritti soggettivi e quindi non comprimibili, appare opportuno acquisire dal Governo indicazioni circa le modalità con le quali assicurare, pur in presenza di tali situazioni soggettive, l’applicazione dei predetti limiti finanziari.

 


 

Articolo 4
(Aggiornamento dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese)

 


1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

   «Art. 12. – (Relazione generale sulla situazione economica del Paese).1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente».

2. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

  «3. Al fine di procedere all'aggiornamento del contenuto della Relazione di cui all'articolo 12, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Le proposte della commissione in ordine ai criteri per la redazione della Relazione di cui all'articolo 12 sono inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nell'anno 2011, la relazione di cui all'articolo 12 è presentata successivamente alla conclusione dell'attività della commissione di cui al presente comma ed è predisposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla medesima commissione».


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce l’articolo 12 della legge di contabilità con l’effetto di sopprimere la disciplina della Relazione sull’economia e la finanza pubblica - alla luce del nuovo quadro degli strumenti di programmazione – ribadendo invece la previsione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno precedente, che il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a presentare alle Camere entro il mese di aprile di ogni anno.

 

Il comma 2 sostituisce, inoltre, il comma 3 dell'articolo 52 della legge di contabilità – relativo alla disciplina transitoria riguardante la Relazione sull’economia e la finanza pubblica – al fine di aggiornare i contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese attraverso l’istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, di una apposita commissione, composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da istituita.

 

Come afferma la relazione illustrativa al provvedimento, il contenuto della predetta Relazione “necessita di essere aggiornato e snellito al fine di fornire al Parlamento uno strumento conoscitivo effettivamente utile e mirato a completare un corredo informativo già assai corposo”.

A tal fine, la norma prevede in particolare che le proposte della commissione formulate in ordine ai criteri per la redazione della Relazione siano inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2011, la Relazione generale sia presentata successivamente alla conclusione dell'attività della predetta commissione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla medesima.

 

Con riferimento alla soppressione delle disposizioni che disciplinano la presentazione della Relazione sull’economia e la finanza pubblica, si segnala come larga parte dei suoi contenuti informativi confluiscano nel nuovo Documento di economia e finanza previsto dalla proposta di legge. In particolare, confluirebbero nel nuovo DEF i seguenti elementi informativi:

-        l’analisi dell'andamento dell'economia, del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente, con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica (DFP);

-        l’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori, nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della DFP; in caso di scostamenti, vengono indicate le misure correttive che il Governo intende adottare;

-        indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura.

Al DEF sono, inoltre, ricondotte le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali comparti di spesa, con particolare riferimento a pubblico impiego, protezione sociale, sanità, debito delle amministrazioni pubbliche e relativo costo medio.

 


 

Articolo 5
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 


1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;

   b) all'articolo 8:

       1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;

       2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;

      3) al comma 3, le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;

      4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;

   c) all'articolo 11:

      1) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;

      2) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

      3) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa»;

  d) all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

  e) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

  f) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

  g) all'articolo 21, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF»;

  h) all'articolo 22, comma 1:

      1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

      2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

  i) all'articolo 40, comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

  l) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».

2. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.


 

 

Il comma 1 apporta modifiche testuali a diversi articoli della legge di contabilità, legge n. 196/2009, volte a ricollocare nell’ambito dei nuovi documenti di programmazione alcuni elementi informativi previsti dalla disciplina vigente nell’ambito della Relazione sull’economia e la finanza pubblica e nella Decisione di finanza pubblica. In particolare :

§      la lettera a) modifica l’articolo 3 della legge di contabilità, prevedendo che il Rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità sia allegato al Documento di economia e finanza (DEF) anziché alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, della quale la proposta di legge in esame, all’articolo 4, propone la soppressione;

§      la lettera b) modifica formalmente in più punti l’articolo 8 della legge di contabilità. Tra le modifiche vanno peraltro rilevate, in particolare, quelle di cui al numero 2), il quale dispone che il quadro di riferimento normativo del Patto di stabilità interno sia definito nella Nota di aggiornamento al DEF, e non più nell’ambito delle procedura – prevista dalla vigente normativa contabile – di esame da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica delle linee guida del Governo per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i diversi livelli istituzionali propedeutica alla presentazione della Decisione (articolo 10, comma 5, legge n. 196/2009). Tale procedura viene sostituita dalla proposta di legge dalla previsione - contenuta nel nuovo art. 7, comma 3 - che il DEF e la Nota di aggiornamento al DEF siano inviati per il parere alla suddetta Conferenza, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari;

Sempre alla lettera b), va segnalato il numero 4) il quale modifica l’articolo 8, comma 4 della legge di stabilità, prevedendo che la quota di indebitamento delle amministrazioni locali per la spesa in conto capitale sia individuata – anziché dalla Decisione di finanza pubblica, come previsto dalla vigente disciplina – dalla Nota di aggiornamento del DEF, in coerenza con il principio – che sembra emergere dalla proposta di legge in esame - per cui il Documento di economia e finanza contiene gli strumenti generali della programmazione economico finanziaria finalizzati al raggiungimenti degli obiettivi comunitari, e la Nota di aggiornamento costituisce la sede di messa a punto del quadro contenutistico sottostante alla legge di stabilità.

§      le ulteriori modifiche testuali apportate alla legge di contabilità dalla lettera b) e c) del comma 1 hanno carattere formale, prevedendo la correzione dei riferimenti testuali alla DFP - Decisione di finanza pubblica, con i riferimenti al DEF, il Documento di economia e finanza, sostitutivo della DPF.

 

Il comma 2 abroga l’articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11[13], il quale prevede l’obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee di assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei Programmi nazionali di riforma per l’attuazione in Italia della Strategia di Lisbona e delle relazioni annuali di attuazione; nonché la trasmissione del progetto di Programma nazionale di riforma, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

 

L’abrogazione di tale articolo trova giustificazione nel nuovo assetto degli strumenti della programmazione economico finanziaria del “semestre europeo”, Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma, i cui schemi è previsto siano contenuti – ai fini dell’esame parlamentare - in apposite sezioni del DEF, Documento di economia e finanza (cfr. articolo 2, comma 2).

 


 

 

Testo a fronte tra la legge n. 196/2009
e l’A.C. 3921


Testo a fronte tra la legge n. 196/2009 e l’A.C. 3921

 

Normativa vigente

Proposta di legge
A.C. 3921

 

 

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

 

 

Art. 1.
(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica).

Art. 1
(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».

 

 

 

2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

Art. 9
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)

«Art. 9
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita».

 

 

 

 

 

Art. 2.
(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

 

1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

Art. 7
(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)

«Art. 7.
(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio).

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

 

b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

 

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 25 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

g) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

 

h) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10,
(Decisione di finanza pubblica)

5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alle medesime lettere a) e b)».

 

 

 

2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

Art. 10
(Decisione di finanza pubblica)

«Art. 10.
(Documento di economia e finanza).

1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale.








Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

 

1. Il DEF è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. In particolare, la prima sezione contiene:

a)gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministra­zioni pubbliche relativi alle amministra­zioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:

 

a) l'indicazione dell’evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evolu­zione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

 

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministra­zioni pubbliche di cui al comma 3, lettere b) e c);

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);


vedi articolo 2, comma 3, alinea Art. 10-bis, comma 1, lettera b)

g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei diversi settori di spesa delle amministrazioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

vedi anche articolo 2, comma 3, alinea Art. 10-bis, comma 1, lettera d) ultima parte

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

 

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

 

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.



vedi oltre articolo 12, comma 1, lettera a)

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a);

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;
vedi anche articolo 12, comma 1, lettera c)

d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

vedi oltre articolo 12, comma 2, primo periodo

e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

 

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:

 

a) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

 

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

 

c) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

2. lettera h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;

6. In allegato al DEF o alla Nota di aggiornamento sono indicatigli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programma­tici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

vedi oltre articolo 12, comma 4

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

vedi oltre articolo 12, comma 5

8. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

vedi oltre articolo 12, comma 6

9.Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

 

 

 

3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

 

«Art. 10-bis.
(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza).

3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

1. La Nota di aggiornamento al DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

 

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

2. lettera f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno;

 

 

vedi anche articolo 10, comma 1, lettera g)

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

2. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

vedi articolo 10, comma 3

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

6. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6».

 

 

 

Art. 3.
(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria).

 

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 11
(Manovra di finanza pubblica)

6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, disposte dalla medesima legge. [Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.]


a) all'articolo 11, comma 6, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, disposte dalla medesima legge» e il secondo periodo è soppresso;

Art. 17
(Copertura finanziaria delle leggi)

b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

 

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

 

 

«1-bis. Le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

Art. 40
(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;


c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

 

 

 

Art. 4
(Aggiornamento dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese).

 

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

Art. 12
(Relazione sull'economia e la finanza pubblica)

«Art. 12
(Relazione generale sulla situazione economica del Paese).

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

 

 

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

N.B.: Il contenuto dei commi da 1 a 6 dell’articolo 12 della legge n. 196, di cui la Pdl prevede l’abrogazione, è stato in parte riproposto nell’articolo 2, relativo al contenuto del DEF:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

vedi articolo 2, comma 2, alinea Art. 10, comma 3, lettera a)

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

 

c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura.

vedi anche articolo 2, comma 2, alinea Art. 10, comma 3, lettera d)

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

vedi anche articolo 2, comma 2, alinea Art. 10, comma 3, lettera e)

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

 

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

 

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

 

3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto, ove disponibile, del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

 

4. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

vedi articolo 2, comma 2, alinea Art. 10, comma 7

5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale

vedi articolo 2, comma 2, alinea Art. 10, comma 8

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

vedi articolo 2, comma 2, alinea Art. 10, comma 9

 

 


Art. 52
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

2. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

«3. Al fine di procedere all'aggiornamento del contenuto della Relazione di cui all'articolo 12, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Le proposte della commissione in ordine ai criteri per la redazione della Relazione di cui all'articolo 12 sono inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nell'anno 2011, la relazione di cui all'articolo 12 è presentata successivamente alla conclusione dell'attività della commissione di cui al presente comma ed è predisposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla medesima commissione».

 

 

 

Art. 5.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

 

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 3
(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

 

a) all'articolo 3, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;

 

 

Art. 8
(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.

b) all'articolo 8:

 

1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;

3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3) al comma 3, le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;

 

 

Art. 11
Manovra di finanza pubblica

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

c) all'articolo 11:







 

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

1) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

2) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

3) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa»;

 

 

Art. 14
(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

 

 

 

 

 

 

 

d) all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

 

 

Art. 17
(Copertura finanziaria delle leggi)

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

e) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

 

 

Art. 18
(Fondi speciali)

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

 

 

 

 

 

 

f) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

 

 

Art. 21
(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

 

 

g) all'articolo 21, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF»;

 

 

Art. 22
Bilancio pluriennale


h) all'articolo 22, comma 1:

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.

2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

 

 

Art. 40
Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

 

 

i) all'articolo 40, comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

 

 

Art. 52
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

2. Ogni richiamo al Documento di pro­grammazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla leg­ge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

l) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».

 

 

Legge 4 febbraio 2005, n. 11

 

Art. 4-ter.
Programma nazionale di riforma.

2. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

[1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee as­sicura la tempestiva consultazione e infor­mazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l’attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

 

2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua pre­sentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che posso­no formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.]

 

 


 

 

Legge 31 dicembre 2009, n. 196


Legge 31 dicembre 2009, n. 196,
Testo coordinato con le modifiche recate dall’A.C. 3921

 

Titolo I
PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

 

Art. 1
Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Art. 2
Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;

b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;

c) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali»;

d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».

7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

Art. 3
Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

 

Titolo II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

 

Art. 4
Controllo parlamentare

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

 

Art. 5
Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

 

Art. 6
Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

 

Art. 7
(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio).

 

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 25 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alle medesime lettere a) e b)».

 

Art. 8
Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF di cui all'articolo 10.

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nella Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

 

Art. 9
Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica

1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

 

 

Art. 10
Documento di economia e finanza

1. Il DEF è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 3, lettere b) e c);

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a);

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:

a) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

6. In allegato al DEF o alla Nota di aggiornamento sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

 

 

Art. 10-bis.

(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza).

1. La Nota di aggiornamento al DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

2. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

6. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6».

 

Art. 11
Manovra di finanza pubblica

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1, lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, disposte dalla medesima legge.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa.

La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

 

Art. 12
Relazione generale sulla situazione economica del Paese

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente».

 

Titolo IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

 

Art. 13
Banca dati delle amministrazioni pubbliche

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

 

Art. 14
Controllo e monitoraggio dei conti pubblici

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

 

Art. 15
Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

Art. 16
Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

 

Titolo V

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

 

Art. 17

Copertura finanziaria delle leggi

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1-bis. Le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

 

Art. 18
Fondi speciali

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

 

Art. 19
Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

 

 

Titolo VI

IL BILANCIO DELLO STATO

 

Capo I

Bilancio di previsione dello Stato

 

Art. 20
Anno finanziario

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

Art. 21
Bilancio di previsione

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF di cui al medesimo articolo 10.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

Art. 22
Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

 

Art. 23
Formazione del bilancio

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità (4).

 

Art. 24
Integrità, universalità ed unità del bilancio

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

 

Capo II

Le entrate e le spese dello stato

 

Art. 25
Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 

Art. 26
Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio. (5)

 

Art. 27
Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

Art. 28
Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

Art. 29
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

 

Art. 30
Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

 

Art. 31
Garanzie statali

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 

Art. 32
Esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

Art. 33
Assestamento e variazioni di bilancio

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

 

Art. 34
Impegni

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

 

Capo III

Il rendiconto generale dello stato

 

Art. 35
Risultanze della gestione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socioeconomico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

 

Art. 36
Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti commutali in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

 

Art. 37
Parificazione del rendiconto

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

 

Art. 38
Presentazione del rendiconto

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

 

Capo IV

Analisi e valutazione della spesa e completamento della riforma del bilancio dello stato

 

Art. 39
Analisi e valutazione della spesa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 

Art. 40
Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

 

Art. 41
Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di risultato da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.

 

 

 

Capo V

Delega al governo per il passaggio al bilancio di sola cassa

 

Art. 42
Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

Art. 43
Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

 

Art. 44
Definizione dei saldi di cassa

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

 

Art. 45
Tesoreria degli enti pubblici

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

Art. 46
Programmazione finanziaria

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Art. 47
Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.

 

Art. 48
Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni

1. 1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

 

Titolo VIII

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

 

Art. 49
Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

 

Titolo IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

 

Art. 50
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 51
Abrogazione e modificazione di norme

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f)

3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica»;

b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

 

Art. 52
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

3. Al fine di procedere all'aggiornamento del contenuto della Relazione di cui all'articolo 12, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Le proposte della commissione in ordine ai criteri per la redazione della Relazione di cui all'articolo 12 sono inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nell'anno 2011, la relazione di cui all'articolo 12 è presentata successivamente alla conclusione dell'attività della commissione di cui al presente comma ed è predisposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla medesima commissione.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 


 



[1]     La Task force, presieduta dal Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, e costituita daiMinistri dell’economia dei Paesi membri dell’UE, dal Presidente dell’Eurogruppo, Juncker, dal Commissario per gli affari economici e monetari, Rehn, e dal Presidente della Banca centrale europea, Trichet, ha presentato la sua relazione finale al Consiglio europeo del 28-29 ottobre.

[2]     Proposta di modifica del regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)526).

      Proposta di modifica del regolamento (CE) n.1467/97 per accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)522).

      Proposta di regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)524).

[3]     Proposta di direttiva concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)523).

[4]     Proposta di regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)527).

      Proposta di regolamento sulle misure per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)525).

[5]     Ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), e successive modificazioni. Si ricorda che le disposizioni del richiamato comma 177 prevedono in particolare la definizione dei limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative, quali contributi pluriennali per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative. Nel costo degli stessi sono inclusi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati (che siano diversi dalle PA definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95), sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

[6]     Ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1, della legge n. 443/2001, tale programma è volto a individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, nonché per assicurare l’efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali.

[7]     Cfr., da ultimo, Dossier del Servizio Bilancio dello Stato del maggio 2008 “Documentazione di inizio legislatura –Analisi degli effetti finanziari delle norme e dei principali andamenti di finanza pubblica”.

[8]     Cfr. Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and guidelines on the format and content of stability and convergence programmes, nella versione approvata dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010.

[9]     Si veda, da ultimo, l’art. 1, comma 4, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) che ha stabilito che le maggiori disponibilità realizzate nel 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, fossero destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di redditi medio-bassi, con priorità per i lavoratori dipendenti ed i pensionati.

[10]      Cfr., da ultimo, il citato Dossier del Servizio Bilancio dello Stato del maggio 2008, contenente la documentazione di inizio legislatura, in cui si osserva che “poiché l’utilizzo dei predetti miglioramenti a compensazione di oneri comporta la rinuncia ad un maggior margine di certezza nel raggiungimento degli obiettivi programmati di saldo - tenuto conto dell’incidenza di ineliminabili elementi di rischio, connessi a fattori esogeni o ad errori di stima - tale scelta esige una verifica della tenuta complessiva del quadro delle previsioni, sia macroeconomiche che di finanza pubblica”.

[11]    Documento di programmazione economico-finanziaria, denominato Decisione di finanza pubblica a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 196/2009.

[12]    Documento di economia e finanza nella proposta di legge in esame.

[13]    Legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.