Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3909-B) DL 196/2010 Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Riferimenti:
AC N. 3909-B/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 259
Data: 20/01/2011
Descrittori:
CAMPANIA   ENTI LOCALI
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3909-B

 

 

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (D.L. 196/2010)

 

 

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 2507)

 

 

 

 

 

 

N. 259 – 20 gennaio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3909-B

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ghiglia

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

, con aggiornamento riferito alle modifiche apportate dal senato

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 1. 3

Localizzazione di siti per discariche. 3

ARTICOLO 1, comma 2. 4

Commissari straordinari con funzioni di amministrazione giudicatrice. 4

ARTICOLO 1, comma 2-bis. 5

Procedure per la realizzazione urgente di impianti di recupero produzione e fornitura di energia   5

ARTICOLO 1, commi 7-bis e 7-ter.. 6

Compiti del Presidente della Regione Campania.. 6

ARTICOLO 3, comma 2-bis. 7

Garanzie finanziarie. 7



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni periferiche della regione Campania nell’attività di gestione del ciclo dei rifiuti.

Il provvedimento, già approvato con modifiche dalla Camera, è stato ulteriormente modificato nel corso dell’esame al Senato.

Il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha presentato ulteriori  Note tecniche, delle quali si darà conto nel presente dossier.

Si esaminano, di seguito, le modifiche introdotte dal Senato.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1, comma 1

Localizzazione di siti per discariche

La norma, nel testo originario, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, dispone che, nell’elenco dei siti da destinare a discarica, siano soppresse le seguenti località: Andreatta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso), Terzigno (NA) - località Cava Vitiello; Serre (SA) – località Valle della Masseria.

 

La modifica introdotta dal Senato sopprime altresì il sito “Caserta-località Torrione (Cava Mastroianni)”.

 

La relazione tecnica allegata al testo originario affermava che gli impianti delle località interessate dalla disposizione non sono stati mai realizzati e che, pertanto, la norma non comporta effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l’assenza di oneri anche in relazione all’ulteriore sito soppresso dall’elenco delle aree da destinare a discarica. Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti circa le implicazioni della norma in esame sulla disponibilità di impianti di smaltimento, per le esigenze connesse al ciclo di gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Commissari straordinari con funzioni di amministrazione giudicatrice

Le norme, nel testo già approvato dalla Camera, dispongono che il Presidente della Regione Campania, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, possa procedere, sentiti le province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari, dotati di adeguate competenze tecnico-giuridiche, che individuino il soggetto aggiudicatario, con le procedure accelerate di cui all’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) e, con somma urgenza, le aree occorrenti, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica,  nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, alla produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma in esame, i commissari si avvalgono degli uffici della regione e delle province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell’ambito dei bilanci degli enti interessati.

Le modifiche apportate dal Senato dispongono che le ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica siano individuate anche tra le cave abbandonate o dismesse, con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico.

Nell’enunciazione della finalità della norma, viene indicata soltanto l’esigenza di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, mentre viene soppresso il riferimento agli impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero alla produzione o alla fornitura di energia mediante trattamenti termici dei rifiuti. Ciò in quanto le procedure per la realizzazione di tali impianti sono oggetto di apposita disciplina introdotta al comma 2-bis.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario evidenziava che i commissari straordinari si avvalgono degli uffici delle amministrazioni regionali e provinciali, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, in considerazione delle modifiche apportate dal Senato andrebbe confermato che l’utilizzo di cave abbandonate o dismesse, con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica connessi all’adeguamento dei siti da destinare a discarica.

 

ARTICOLO 1, comma 2-bis

Procedure per la realizzazione urgente di impianti di recupero produzione e fornitura di energia

La norma, introdotta dal Senato, dispone che per la realizzazione urgente di impianti in Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici dei rifiuti, fermi restando le procedure e gli atti già posti in essere, il Presidente della Regione Campania ovvero i Commissari straordinari di cui al comma 2 provvedono, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti e ad assumere tutte le necessarie determinazioni anche ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree.

Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 9, comma 5, del DL 90 del 2008. Le funzioni già attribuite al sottosegretario di Stato sono svolte dal Presidente della Regione.

Le norme dell’art.9 richiamato dispongono che, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui aldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato proceda alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

 

I termini dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un’apposita struttura di supporto, composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità fino ad un massimo di 5 unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di 350.000 euro nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1.

Tale norma, non modificata nel corso dell’iter parlamentare, autorizza la regione Campania a disporre, nel limite di 150 mln di euro, delle risorse finanziarie necessarie al coordinamento della complessiva gestione del ciclo dei rifiuti regionale, anche mediante esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, e ad assicurare comunque l’attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e incremento della raccolta differenziata. La copertura della disposizione è a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007-2013 .

Si segnala che, con riferimento all’emendamento con cui è stato introdotto dal Senato il comma 2-bis in esame, la Commissione bilancio del Senato ha osservato nel proprio parere, reso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il Governo dovrebbe fornire elementi di quantificazione più precisi sull’analisi degli effetti finanziari con riferimento ai saldi di finanza pubblica, considerato che le disposizioni in esame hanno l’effetto di accelerare il profilo della cassa con prevedibili riflessi sul fabbisogno.

 

Al riguardo andrebbero forniti gli elementi sottostanti la determinazione del limite di spesa di 350.000 euro, con particolare riferimento alle somme necessarie per i compensi da corrispondere agli esperti. Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti circa il periodo di riferimento dell’onere in questione, nonché in merito ad eventuali effetti di dequalificazione e/o accelerazione della spesa connessi all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 3, comma 1 del D.L. in esame.

Si ricorda, come sopra segnalato, la necessità di chiarire i possibili effetti di accelerazione della spesa è stata sottolineata dalla Commissione bilancio del Senato nel parere reso, sulla norma in esame, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Con una nota del Ministero dell’economia e delle finanze – RGS del 18 gennaio 2011 si evidenzia la compatibilità degli utilizzi previsti dall’articolo 3 col profilo di cassa delle risorse utilizzate, provenienti dai fondi FAS. Andrebbe quindi ribadita tale compatibilità, anche alla luce dei nuovi interventi previsti a carico delle medesime risorse dalle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 1, commi 7-bis e 7-ter

Compiti del Presidente della Regione Campania

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, dispongono che, fino alla completa realizzazione dell’impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, il Presidente della Regione Campania provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ivi comprese quelle di cui all’art. 3 del D.L. in esame, con una o più ordinanze, all’apprestamento di misure volte a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali (comma 7-bis).

Si dispone inoltre che, in relazione all’intervenuta attuazione di quanto previsto al comma 7 (che prevede un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni) si applichi, fino al 31 dicembre 2011, la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 6 del DL n. 172 del 2008 (comma 7-ter).

Con riferimento agli elementi forniti dal Governo presso il Senato in ordine alle risorse finanziarie indicate dall’articolo 3, si rinvia alla nota tecnica del Ministero economia – RGS, già illustrata  nella precedente scheda riferita al comma 2-bis.

 

Al riguardo, si osserva che la norma non quantifica l’ammontare delle risorse da utilizzare per gli interventi in questione, a carico dei fondi di cui all’articolo 3. Non si dispone quindi elementi per verificare l’idoneità di tali risorse rispetto al complesso degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame. Inoltre andrebbe chiarito se il rinvio all’articolo 3 riguardi esclusivamente le risorse di cui al comma 1 di tale articolo (150 milioni di euro) ovvero anche quelle di cui al comma 2 (141 milioni a valere sulla quota segnata alla regione nell’ambito del FAS). Queste ultime somme tuttavia risultano già destinate ad interventi di compensazione ambientale e di bonifica.

Si ribadisce comunque la necessità di escludere eventuali effetti di accelerazione della spesa, verificando anche per gli interventi in questione la compatibilità con il profilo di cassa delle risorse utilizzate. Ciò al fine di escludere possibili conseguenze sui saldi di cassa.

 

ARTICOLO 3, comma 2-bis

Garanzie finanziarie

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia ridotto l’importo delle garanzie finanziarie richieste per l’autorizzazione alla gestione degli impianti di rifiuti, ai sensi dell’articolo 208, comma 11, lettera g, del Dlgs 152/2006, nella misura del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento sul sistema comunitario di ecogestione e Audit (EMAS) e del 40 per cento per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001.

 

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame, nel ridurre le garanzie finanziarie, potrebbero essere all’origine di oneri, sia pur eventuali ed indiretti, a carico della finanza pubblica. Sul punto andrebbe acquisita la valutazione del Governo.