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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC3909-A) DL196/2010 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUBENTRO DELLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
Riferimenti:
AC N. 3909/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 248
Data: 15/12/2010
Descrittori:
CAMPANIA   ENTI LOCALI
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 196 DEL 26-NOV-10     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3909-A

 

 

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

 

(D.L. 196/2010)

 

 

 

 

 

 

N. 248 - 15 dicembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3909-A

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ghiglia

Gruppo:

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 1. 3

Localizzazione di siti per discariche. 3

ARTICOLO 1, comma 2. 4

Commissari straordinari con funzioni di amministrazione giudicatrice. 4

ARTICOLO 1, commi 3 e 4. 6

Trattamento dei rifiuti6

ARTICOLO 1, comma 5. 7

Funzionalità del ciclo di gestione dei rifiuti nella provincia di Napoli7

ARTICOLO 1, comma 6. 8

Obiettivi di raccolta differenziata nel comune di Napoli8

ARTICOLO 1, comma 7. 9

Accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.. 9

ARTICOLO 1-bis, comma 1. 9

Regime transitorio della raccolta rifiuti nella regione Campania.. 9

ARTICOLO 1-bis, commi 2-4. 10

Proroga di disposizioni relative alla TARSU e alla TIA.. 10

ARTICOLO 2, comma 1. 12

Proroga degli ammortizzatori sociali per il personale in esubero dei consorzi12

ARTICOLO 2, comma 2. 13

Disposizioni in merito all’esercizio delle funzioni del Consorzio unico di bacino.. 13

ARTICOLO 2, comma 2-bis. 15

Assorbimento del personale in esubero dei consorzi15

ARTICOLO 3. 16

Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale. 16



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni periferiche della regione Campania nell’attività di gestione del ciclo dei rifiuti.

Nel corso dell’esame presso la Commissione VIII della Camera sono state introdotte modifiche e integrazioni al testo.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1, comma 1

Localizzazione di siti per discariche

Normativa previgente. L’articolo 9, comma 1, del DL 90/2008[1] (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) dispone che, allo scopo di consentire lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, sia autorizzata la realizzazione dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni:

·          Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie;

·          Savignano Irpino (AV) - località Postarza;

·          Serre (SA) - località Macchia Soprana;

·          Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso);

·          Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello;

·          Napoli (NA) - località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane);

·          Caserta (CE) - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle;

·          Serre (SA) - località Valle della Masseria.

 

La norma dispone che siano soppresse dall’elenco le seguenti località: Andreatta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso), Terzigno (NA) - località Cava Vitellio; Serre (SA) – località Valle della Masseria.

 

La relazione tecnica afferma che gli impianti delle località interessate dalla disposizione non sono stati mai realizzati e che, pertanto, la norma non comporta effetti finanziari negativi.

Si segnala che la relazione tecnico-normativa precisa che la Commissione europea ha avviato la procedura d’infrazione 2007/2195 ai sensi dell’articolo 226, secondo comma, del Trattato CE, diretta a fare dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, con riferimento alla regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare non avendo stabilito una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, e che la stessa Repubblica italiana è condannata al pagamento delle spese di giudizio, con sentenza della IV sezione della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la mancanza di oneri connessi alla soppressione di alcuni siti dall’elenco delle discariche da realizzare. Alla luce di quanto segnalato dalla relazione tecnico-normativa e in relazione alle questioni oggetto della procedura di infrazione avviata in sede europea, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le implicazioni della norma in esame sulla disponibilità di impianti di smaltimento. 

 

ARTICOLO 1, comma 2

Commissari straordinari con funzioni di amministrazione giudicatrice

Le norme, nel testo modificato dalla VII Commissione, dispongono che il presidente della regione Campania, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, possa procedere, sentiti le province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari, dotati di adeguate competenze tecnico-giuridiche, che individuino il soggetto aggiudicatario, con le procedure accelerate di cui all’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) e, con somma urgenza, le aree occorrenti, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica[2], nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, alla produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta pertinenti all’individuazione delle aree sono ridotti della metà.

I commissari straordinari subentrano al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri[3] riguardo alle funzioni relative alle procedure semplificate per l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale. Viene quindi espressamente disciplinata, con disposizioni introdotte dalla Commissione di merito, la procedura derogatoria per l’acquisizione della VIA, laddove il testo originario faceva  rinvio all’art. 9, comma 5,  del D.L. 90/2008, recante analoghe disposizioni[4]. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma in esame, i commissari si avvalgono degli uffici della regione e delle province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell’ambito dei bilanci degli enti interessati.

 

La relazione tecnica ribadisce che i commissari straordinari si avvalgono degli uffici delle amministrazioni regionali e provinciali, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che le norme prevedono la nomina, sia pure facoltativa, di commissari straordinari. Pur rilevando che si dispone l’attuazione di tali previsioni nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell’ambito dei bilanci degli enti interessati, andrebbe chiarito se siano previsti compensi per le attività dei commissari stessi e se possano configurarsi oneri ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, per l’espletamento delle relative attività.

Andrebbe altresì confermato che per la realizzazione degli impianti in questione sussistano le necessarie disponibilità, da utilizzare secondo i termini di urgenza indicati dalla norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di modificare la clausola di neutralità al fine di riferirla, tenuto conto degli enti interessati all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 in esame e come affermato anche dalla relazione tecnica, all’aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 1, commi 3 e 4

Trattamento dei rifiuti

Normativa previgente. L’articolo 6-ter del DL 90/2008 disponeva che, nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1[5], fosse autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, ferma restando l’applicazione di specifiche normative tecniche (discipline previste per i rifiuti con codice CER 19.12.12, 19.12.02 e 19.05.01). Presso i medesimi impianti erano altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.

 

Le norme, modificando l’articolo 6-ter, comma 1, del DL 90/2008, aggiungono ai codici CER riferiti ai rifiuti lavorati dai predetti impianti anche il codice CER 19.05.03 (“compost fuori specifica”), cioè la frazione organica stabilizzataprodotta, in seguito all’introduzione di nuovi processi di trattamento, dagli impianti suddetti. Previa autorizzazione regionale, il “compost fuori specifica” può essere utilizzato quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e la risagomatura di cave abbandonate e dismesse e di discariche chiuse ed esaurite, nonché di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio (comma 3).

Si prevede altresì che, presso le strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, sia autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 6, comma 2, del DL 90/185 prevedeva che il Sottosegretario di Stato disponesse - per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle opere necessarie agli impianti – di un limite di spesa di euro 10.900.000 nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al successivo articolo 17, dotato di 150 milioni per l’anno 2008.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

Si ricorda che il rappresentante del Governo, durante l’esame presso la V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati[6], dell’A.C. 1145 (del disegno di legge di conversione del DL 90/2008), ha escluso, con riferimento alle disposizioni relative alle operazioni da effettuare presso gli impianti interessati, che le stesse potessero comportare costi ulteriori, in quanto questi sarebbero rientrati nel calcolo della tariffa da porre a carico dei Comuni da parte della Missione Commissariale (ex articolo 6 dell’OPCM n. 3682/2008. Secondo tale articolo 6, la missione preposta al coordinamento dell'azione finanziaria della gestione dei rifiuti in Campania si articola in diversi settori di attività, tra cui la riscossione della tariffa e l’emissione di note di debito nei confronti dei comuni e degli enti debitori).

Il Governo ha altresì escluso profili problematici per quel che attiene il rispetto della normativa comunitaria.

Al riguardo, in merito al comma 3, che dispone l’aggiunta del codice riferito al “compost fuori specifica” riguardo ai processi di lavorazione ammessi presso gli impianti, pare opportuno acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria e riguardo all’assenza di costi aggiuntivi per il funzionamento degli impianti medesimi.

Con riferimento all’autorizzazione degli impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, di cui al comma 4, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l’entità dei costi connessi alla realizzazione di tali impianti e andrebbero altresì indicate le risorse con cui fare fronte a tali costi; in particolare, andrebbe precisato se detta realizzazione sia riconducibile sempre al limite di spesa di 10,9 milioni, individuato dall’articolo 6, comma 2, del DL 90/2008.

 

ARTICOLO 1, comma 5

Funzionalità del ciclo di gestione dei rifiuti nella provincia di Napoli

Normativa previgente. L’articolo 9, comma 2, del DL 195/2009 (Cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Campania) dispone che, nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione del comune di Napoli, l'ASIA s.p.a. del comune di Napoli assicuri la necessaria funzionalità del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, ove occorra, subentri nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe.

 

Le norme, sostituendo integralmente l’articolo 9, comma 2, del DL 195/2009, prevedono che le attività già attribuite all’ASIA s.p.a. siano svolte dalla provincia di Napoli, tramite la propria società provinciale[7] cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che, allo stesso modo di quanto prima previsto, alla copertura di tutti gli oneri la provincia subentrante provvederà a carico delle tariffe e che, pertanto, dalla disposizione non deriveranno effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo, considerato che le norme non specificano le modalità di subentro della provincia – tramite la relativa società – nei compiti prima attribuiti all’ASIA s.p.a., al fine di evitare oneri a carico della provincia subentrante andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire eventuali effetti derivanti dall’esposizione debitoria e creditoria della società ASIA s.p.a. e dal relativo assetto organizzativo e gestionale. Andrebbero altresì esclusi oneri riferiti al personale già impegnato dall’ASIA s.p.a. per le attività ora attribuite alla provincia.

 

ARTICOLO 1, comma 6

Obiettivi di raccolta differenziata nel comune di Napoli

Normativa vigente. L’articolo 11, comma 1, del DL 90/2008 dispone che ai comuni della regione Campania, che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25% dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35% entro il 31 dicembre 2010 e al 50% entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti, sia imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15%, al 25% e al 40% dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

 

Le norme, inserendo un nuovo periodo all’articolo 11, comma 5, del DL 195/2009, dispongono che, in caso di mancato rispetto da parte dei comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall’articolo 11, comma 1, del DL 90/2008, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffidi il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di 6 mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, su cui pare opportuna una conferma da parte del Governo, che gli oneri connessi alla nomina, comunque eventuale, di un commissario ad acta siano anch’essi coperti a valere sulle risorse del comune già destinate allo scopo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania

Le norme dispongono che, fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti, il Governo promuova, nell’ambito di una seduta della Conferenza Stato-regioni, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L’attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo i soggetti interessati provvedere nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, pare opportuno acquisire elementi dal Governo circa le modalità con cui si procederà allo smaltimento dei rifiuti a seguito dell’accordo interregionale e alla ripartizione degli oneri ad esso connessi. Tali oneri, infatti, potrebbero risultare superiori rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento in loco presso la regione Campania, anche in considerazione dei costi di stoccaggio e di trasporto.

 

ARTICOLO 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2

Regime transitorio della raccolta rifiuti nella regione Campania

Normativa vigente. L’articolo 11, commi 2, 2-bis e -2-ter, del DL 195/2009 dispone il subentro delle amministrazioni provinciali, anche mediante società provinciali, nei contratti in corso con i soggetti privati che svolgono attualmente le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. Le predette amministrazioni possono, in alternativa, affidare il servizio in via di somma urgenza e prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno, con una riduzione del 3 per cento del corrispettivo inizialmente previsto.

Dall’applicazione delle disposizioni sono esclusi i comuni delle isole del Golfo di Napoli.

In particolare, il comma 2-ter dispone che, in fase transitoria, fino al 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.

 

Le norme prevedono la proroga, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, delle disposizioni di cui al comma 2-ter dell’art. 11 del D.L. 195/2009 relative al mantenimento provvisorio in capo ai comuni della gestione delle attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata (comma 1, lettera a).

Dal 1o gennaio 2011, la Regione Campania, su richiesta della provincia, può deliberare la cessazione, nel territorio provinciale, del regime transitorio di cui al citato comma 2-ter (comma 2).

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che le attività oggetto della proroga possano continuare ad essere esercitate dai comuni nell’anno 2011 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1-bis, comma 1, lettere b), c) e d)

Proroga di disposizioni relative alla TARSU e alla TIA

Le norme, introdotte dalla VIII  Commissione, prevedono, al comma 1, lettere b) e c), la proroga per l’anno 2011 di disposizioni in materia di modalità di calcolo, accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella regione Campania, già dettate, per il 2010, dall’articolo 11, commi da 5-bis e 5-ter, del D.L. 195/2009.

Più in particolare:

-          i comuni campani, per effetto della proroga, continueranno ad elaborare, anche per l’anno 2011, l’importo della TARSU e della TIA sulla base di due distinti costi[8]. I relativi importi sono riscossi mediante un unico titolo di pagamento e successivamente versati su due distinti conti intestati alle predette amministrazioni, con destinazione vincolata;

-          i soggetti incaricati della riscossione continueranno, per l’anno 2011, ad emettere un unico titolo di pagamento e provvedono a trasferire i relativi importi su due conti distinti. Gli importi sono obbligatoriamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.

Il comma 1, lettera d), rinvia dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2012 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5-quater del citato articolo 11 del DL 195/2009.

Tale comma prevedeva che dal 1° gennaio 2011 nella regione Campania le società provinciali, per l’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potessero avvalersi dei soggetti iscritti all’Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali[9]. Si disponeva, tuttavia, che i soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuassero a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.

 

Al riguardo, in merito al comma 1, lettera d), andrebbe chiarito se il rinvio di un anno delle disposizioni di cui al citato comma 5-quater sia compatibile con la norma inserita nel medesimo comma 5-quater che esclude la possibilità di proroga o rinnovo dei contratti in essere con i soggetti affidatari delle attività di accertamento o riscossione. Ciò al fine di escludere possibili nuovi oneri collegati al predetto rinvio.

In merito al comma 1, lettere b) e c), non si hanno osservazioni da formulare in base al presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA, già utilizzate nel 2010, siano idonee a garantire la copertuta integrale dei costi derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti, come disposto dal comma 5-bis del citato articolo 11 del DL 195/2009.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Proroga degli ammortizzatori sociali per il personale in esubero dei consorzi

Normativa vigente: l’articolo 13, comma 2, del DL n. 195/2009[10] prevedeva l’applicazione della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga al personale dei consorzi risultato in esubero rispetto alla dotazione organica.

La relazione tecnica a tale disposizione quantificava in 700 unità i soggetti interessati per un onere complessivo pari a 30 milioni di euro circa in ragione di anno cui si faceva fronte con gli stanziamenti disposti dalla legge finanziaria per il 2009 come successivamente integrati.

La norma, nel testo modificato dalla VIII Commissione, modificando il comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 195/2009, dispone la proroga non oltre il 31 dicembre 2011 delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, in relazione al personale dei consorzi risultato in esubero rispetto alla dotazione organica.

Si segnala che il testo originario della norma, non formulato come novella legislativa all’art. 13 del D.L. 195/2009, prevedeva comunque l’applicazione della medesima disposizione non oltre il termine del 31 dicembre 2011, in vista del reimpiego del personale in esubero.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiamandosi alle disposizioni del decreto-legge n. 195/2009, conferma in 700 unità il numero dei lavoratori in esubero interessati alla proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, con conseguente onere quantificato in 30 milioni di euro nel 2011. Con riferimento alla copertura finanziaria, la relazione tecnica precisa che il Ministero del lavoro ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione, senza pregiudizio per gli interventi programmati a carico del Fondo stesso.

 

Al riguardo, premesso che la modifica del testo approvata dalla Commissione di merito non appare modificare sostanzialmente la portata normativa del testo originario, si ritiene opportuno acquisire conferma che la copertura degli oneri recati dalla disposizione sia ricompresa nei limiti di spesa a carico del Fondo per l’occupazione e la formazione (come indicato dalla relazione tecnica, ma non esplicitato nella disposizione), disposti per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011, dalla legge di stabilità di recente approvata dalle Camere.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la relazione tecnica afferma che la proroga, fino al 31 dicembre 2011, degli ammortizzatori sociali al personale non collocato nella dotazione organica dei consorzi operanti nella regione Campania, interessa una platea di 700 unità, con un conseguente onere pari a complessivi 30.000.000 di euro. La relazione tecnica precisa, inoltre, che l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui si autorizza la proroga scade il 31 dicembre 2010 e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale per l’occupazione e formazione senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso.

Le indicazioni contenute nella relazione tecnica in merito ai profili finanziari della disposizione in esame non sono tuttavia esplicitate nel testo in esame.

A tale proposito, si rileva, in primo luogo, la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla quantificazione degli oneri recata dalla relazione tecnica, specificandone anche il profilo temporale, e alla disponibilità delle relative risorse nell’ambito del Fondo per l’occupazione e formazione, senza che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a valere delle medesime risorse.

Il disegno di legge di bilancio per il triennio 2011-2013, approvato definitivamente dal Senato della Repubblica, stanzia a favore del predetto Fondo l’importo di 1,8 miliardi di euro per l’anno 2011. Si segnala che tale importo include il rifinanziamento di 1 miliardo di euro previsto dall’articolo 1, comma 29, del disegno di legge di stabilità per l’anno 2011 (anch’esso approvato definitivamente dal Senato della Repubblica) per far fronte agli interventi previsti dai commi da 30 a 34 dell’articolo 1 del predetto disegno di legge di stabilità.

Inoltre, il Governo dovrebbe valutare l’eventualità di esplicitare nel testo sia l’ammontare degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, come quantificati dalla relazione tecnica, sia le modalità di copertura degli stessi.

 

ARTICOLO 2, comma 2

Disposizioni in merito all’esercizio delle funzioni del Consorzio unico di bacino

Normativa vigente: il comma 8 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 90/2008[11] prevedeva, nelle more della costituzione delle società provinciali prevista dalla legge regionale n. 4/2008, lo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

Sulla base di tali disposizioni, le OPCM n. 3686 e 3695 del 2008 hanno disposto lo scioglimento dei consorzi di bacino in esame e l’istituzione di un consorzio unico. In particolare, la OPCM n. 3686/2008, all’articolo 8, ha preposto alla gestione del Consorzio unico un soggetto a cui sono conferiti un incarico dirigenziale di prima fascia, la speciale indennità operativa onnicomprensiva prevista dalla OPCM n. 3536/2006, il trattamento economico corrispondente a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia, ove si tratti di persona in quiescenza, e il trattamento di missione, ove tale soggetto non risieda in Campania. A tale soggetto sono altresì affidate le funzioni di indirizzo, coordinamento, impulso e verifica. Il responsabile del Consorzio unico, inoltre, individua per ogni consorzio soppresso o per più consorzi un unico responsabile al quale è attribuita la gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. A tale responsabile è attribuito una specifica indennità di posizione con oneri a carico del Consorzio unico (commi 1-4).

Con riferimento al personale dei disciolti consorzi, la OPCM limita la possibilità di assunzione al personale in esubero preventivamente posto in mobilità, nell’ambito del limite del 50 per cento dei cessati dal servizio nell’anno precedente (commi 6-8). Infine, la OPCM prevede che il responsabile del Consorzio unico possa avvalersi della collaborazione di personale militare e civile, anche di livello dirigenziale, appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici anche locali, posti in posizione di comando o autorizzato a svolgere incarichi extraistituzionali (comma 9).

La norma, nel testo modificato dalla VIII Commissione, aggiunge all’art. 11, comma 8, del D.L. n. 90/2008, un periodo che dispone che le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, siano esercitate separatamente, su base provinciale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disciplina organizzatoria, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si osserva che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non sembrano modificare sostanzialmente la portata normativa del testo originario del comma in esame. In proposito, premesso che la disposizione esclude esplicitamente l’insorgenza di oneri unicamente con riferimento al bilancio dello Stato, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza finanziaria, anche con riferimento agli enti locali interessati. A tal fine andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di funzionamento delle due unità provinciali, anche con riguardo al personale necessario ed ai relativi trattamenti economici.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di modificare la clausola di neutralità al fine sia di renderla conforme alla prassi consolidata, sostituendo le parole “ulteriori oneri” con le parole “nuovi o maggiori oneri” sia di riferirla, tenuto conto degli enti interessati all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 in esame e come affermato anche dalla relazione tecnica, all’aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 2, comma 2-bis

Assorbimento del personale in esubero dei consorzi

La norma, modificando l’articolo 13 del decreto-legge n. 195/2009, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le società delle province della Regione Campania riassorbano obbligatoriamente il personale proveniente dai disciolti consorzi, in linea con le esigenze prospettate dai rispettivi piani industriali. Il personale che dovesse risultare in esubero nonché quello in soprannumero rispetto a tali piani industriali dovrà essere obbligatoriamente riassorbito dalle pubbliche amministrazioni, in deroga alle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge n. 448/2001 e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, secondo un piano predisposto dalla Regione Campania di concerto con il Ministero del lavoro.

 

Le disposizioni, introdotte dalla Commissione di merito, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni appaiono recare oneri a carico della finanza pubblica che necessitano di quantificazione nonché dell’indicazione delle risorse con le quali farvi fronte.

In particolare, l’obbligo di riassorbimento del personale in esubero posto a carico delle pubbliche amministrazioni, anche locali, comporta un aumento degli oneri, di natura permanente, sui saldi di finanza pubblica. Appare pertanto necessario acquisire i dati relativi ai soggetti interessati, alla natura del rapporto di impiego da instaurare con le amministrazioni interessate, nonché ogni altro dato necessario alla stima dei relativi oneri.

Riguardo al personale che dovrà invece essere assorbito dalle società provinciali secondo le esigenze prospettate dai relativi piani industriali, occorre acquisire elementi di valutazione al fine di escludere che possano determinarsi aggravi di costi per le società, suscettibili di determinare, sia pur indirettamente, maggiori oneri per le amministrazioni di riferimento.

 

ARTICOLO 3

Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale

Le norme:

·        autorizzano la regione Campania a disporre, nel limite di 150 mln di euro, delle risorse finanziarie necessarie al coordinamento della complessiva gestione del ciclo dei rifiuti regionale, anche mediante esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, e ad assicurare comunque l’attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e incremento della raccolta differenziata. La copertura della disposizione è a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007-2013 (comma 1);

·        provvedono all’attivazione delle risorse, pari a 282 mln, previste nell’accordo di programma sottoscritto l’8 aprile 2009 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e la regione Campania, mediante individuazione della relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, Programma attuativo regionale della Campania[12], con le seguenti modalità (comma 2):

-          per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 mln, mediante riduzione delle dotazioni del predetto Programma;

-          per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 mln, mediante  immediato trasferimento alla regione delle relative risorse.

Si ricorda in proposito che il DL n. 90/2008, all’art. 11, comma 12, ha previsto la stipula, da parte del Ministero dell’ambiente, di accordi con soggetti pubblici o privati per consentire l’attuazione di misure di compensazione ambientale e bonifica, con oneri nel limite massimo di 47 mln di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, a valere sul FAS programmazione 2007-2013. A tal fine il citato Ministero ha sottoscritto, in data 8 aprile 2009, un Accordo di programma con la regione Campania, per l’attivazione di complessivi 282 mln di euro. Tale accordo non ha finora trovato attuazione per carenza di copertura finanziaria[13].

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto delle disposizioni, sottolinea con riferimento al comma 1 la possibilità di utilizzare ope legis le risorse ivi indicate e con  riferimento al comma 2 la sopravvenuta necessità di riformulare la copertura finanziaria, specificando che le risorse da utilizzare, nell’ambito del FAS, per dare attuazione all’Accordo di programma già sottoscritto, sono quelle destinate al Programma attuativo regionale della Campania, che verranno conseguentemente ridotte e immediatamente trasferite al Ministero dell’ambiente e alla regione Campania, per quanto di rispettiva competenza.

Nessun effetto finanziario è attribuito alle disposizioni in esame.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni in esame sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto della PA. Si osserva infatti che la finalità delle disposizioni sembra quella di consentire un più celere utilizzo delle risorse del FAS già destinate alla regione Campania al fine di far fronte alle urgenti finalità di gestione del ciclo dei rifiuti e di realizzazione delle opere di compensazione e bonifica. Tale effetto appare suscettibile di determinare modifiche nelle dinamiche di cassa rispetto a quanto indicato nelle previsioni tendenziali, con conseguenti possibili oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle P.A.

Tali effetti potrebbero essere neutralizzati, per la quota di spesa riferita alla regione Campania, se l’effettiva spendibilità delle risorse di competenza della regione stessa (150 mln di cui al comma 1 e 141 mln di cui al comma 2) incontrasse dei limiti nei vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità interno. Anche in questo caso, resterebbero comunque da chiarire gli effetti di cassa per le spese di competenza del Ministero dell’ambiente a valere su risorse FAS, precedentemente destinate al Programma attuativo regionale della Campania (ulteriori 141 mln di cui al comma 2), che verrebbero in ogni caso sottratte ai vincoli del patto di stabilità interno.

Si segnala infine che entrambe le disposizioni non indicano gli esercizi entro i quali devono utilizzarsi le risorse ivi stanziate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con specifico riferimento al comma 2, appare, in primo luogo, opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali la norma sia stata formulata in termini di novella dell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008. Tale chiarimento, appare necessario anche al fine di chiarire se la quota della spesa autorizzata di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, coincida con le risorse stanziate precedentemente dal suddetto comma, nella misura di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, o se tali risorse siano state già utilizzate.

In secondo luogo, dal momento che la disposizione prevede, da un lato, la corrispondente riduzione, nella misura di 141 milioni di euro, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla Regione Campania dal punto 1.2 della delibera CIPE n. 1 del 2009 e, dall’altro, l’immediata assegnazione alla Regione Campania di un’ulteriore quota delle suddette risorse pari ad ulteriori 141 milioni di euro, appare opportuno che il Governo chiarisca il profilo temporale dell’onere, anche al fine di verificare se dalla disposizione possa conseguire un’accelerazione della spesa suscettibile di produrre effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

 



[1] Convertito, con modificazioni dalla L. 123/2008

[2] Il riferimento ai siti da destinare a discarica è stato introdotto dalla VIII Commissione, mentre il testo originario faceva riferimento al recupero e alla  produzione e fornitura di energia.

[3] Di cui all’articolo 1 del DL 90/2008.

[4] L’articolo 9, comma 5, del DL 90/2008 dispone che, in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato proceda alla convocazione della conferenza dei servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro 7 giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i 7 giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i 7 giorni successivi

[5] Si tratta dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA).

[6] Cfr. seduta della V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati del 18 giugno 2008.

[7] L’istituzione della società S.A.P.NA. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è avvenuta il 30 settembre 2009.

[8] Uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. (articolo 11, comma 5-bis del D.L. 195/2009).

[9] Di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2010.

[11] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2008.

[12] Di cui all’articolo 1, punto 1.2 della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009.

[13] Cfr. in proposito l’interrogazione parlamentare presentata al Senato il 29 settembre 2010 (atto n. 4-03744) in cui si fa riferimento ad una nota del Ministero dell’ambiente quanto alla motivazione sopra indicata per la mancata attuazione dell’accordo di programma.