Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3835) RATIFICA TRA ITALIA E AZERBAIGIAN PER EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI E EVASIONI FISCALI
Riferimenti:
AC N. 3835/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 243
Data: 24/11/2010
Descrittori:
AZERBAIDJAN   DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
EVASIONI FISCALI   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3835

 

Ratifica della Convenzione tra Italia e Azerbaigian

per evitare le doppie imposizioni

e per prevenire le evasioni fiscali

 

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2157)

 

 

 

 

 

N. 243 – 24 novembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

3835

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stefani

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 6 della Convenzione. 4

Redditi immobiliari4

ARTICOLO 7 della Convenzione. 5

Utili delle imprese. 5

ARTICOLI 8 e 9 della Convenzione. 7

Navigazione marittima ed aerea. Imprese associate. 7

ARTICOLO 10 della Convenzione. 9

Dividendi9

ARTICOLO 11 della Convenzione. 10

Interessi10

ARTICOLO 12 della Convenzione. 12

Canoni12

ARTICOLO 13 della Convenzione. 13

Utili di capitale. 13

ARTICOLO 14 della Convenzione. 15

Professioni indipendenti15

ARTICOLO 15 della Convenzione. 16

Lavoro subordinato.. 16

ARTICOLO 17 della Convenzione. 19

Attività artistiche e sportive. 19

ARTICOLO 22 della Convenzione. 20

Altri redditi20

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica della Convenzione tra Italia e Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale, con Protocollo aggiuntivo[1].

La Convenzione, il cui testo è composto da 32 articoli, si basa sul modello degli accordi in materia riconosciuto in sede internazionale dall’OCSE. Il suo campo di applicazione è costituito, per quanto riguarda i soggetti considerati, dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti, mentre per la sfera oggettiva è costituito dalle imposte sul reddito e sul patrimonio (per l'Italia queste ultime hanno solo una valenza eventuale e prospettica). Nello specifico del sistema tributario italiano sono sottoposte alla disciplina della Convenzione l’IRPEF, l’IRES[2] e l’IRAP (articolo 2, comma 2, della Convenzione).

Il testo è corredato di relazione tecnica, in base alla quale, stante il numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti nell'altro Stato contraente, “l'impatto complessivo delle disposizioni relative alla presente Convenzione non darebbe luogo a significative variazioni di gettito in conseguenza della sua applicazione”.

Le valutazioni di natura finanziaria presenti nella relazione tecnica sono state effettuate sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2007 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2008).

 

Al riguardo, si osserva – sotto un profilo generale - che per una serie di disposizioni introdotte con la nuova disciplina in esame (articoli 9, 15 e 17)[3] la relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono quale sia la normativa attualmente applicata nei rapporti fra i due Stati. La relazione tecnica, infatti, fa riferimento alla Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni (la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 311/1988), ma tale disciplina è indicata esclusivamente in relazione agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi) e 12 (canoni).

Riguardo all’articolo 8 (navigazione marittima e aerea), la RT fa invece riferimento agli Accordi del 1971 e del 1975 tra Italia ed Unione Sovietica relativamente ai trasporti nei predetti settori. Afferma, infatti, che con l’articolo 8 “tali Accordi nei confronti dell’Azerbaigian sono sostituiti dalla presente Convenzione”.

La mancata esplicitazione della normativa attualmente operante per il trattamento fiscale di alcuni dei redditi in esame non consente di individuare la portata applicativa e il possibile impatto finanziario della nuova disciplina. In proposito andrebbe pertanto acquisito un chiarimento, al fine di precisare puntualmente – con riferimento alle singole disposizioni della Convenzione – quale sia il rapporto fra il nuovo regime e quello attualmente in vigore fra i due Stati.

 

Si esaminano di seguito le norme della Convenzione considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 6 della Convenzione

Redditi immobiliari

La norma prevede il principio di tassazione dei redditi da beni immobili nello Stato in cui tali beni sono situati. Il testo ricomprende nella definizione di “beni immobili” anche i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento - o la concessione dello sfruttamento - di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.

Tale principio di tassazione si applica – precisa il testo – ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

 

La relazione tecnica  non considera la norma.

 

Al riguardo, considerato che gran parte dell’interscambio fra Italia e Azerbaigian riguarda le attività connesse allo sfruttamento delle risorse naturali[4], andrebbe chiarito se parte dei redditi ricavati da tale settore possano essere – in base alla nuova disciplina – sottratti alla tassazione in Italia.

L’entrata in vigore della norma in esame non sembrerebbe determinare apprezzabili effetti finanziari, tenuto conto che nell’area del Caucaso le imprese italiane operanti nel predetto settore erogano pagamenti (per concessioni di sfruttamento) piuttosto che realizzare ricavi. Non è chiaro tuttavia se nell’ambito del medesimo settore sussistano attività di investimento collaterali (in costruzioni o in infrastrutture) i cui ricavi siano stati sottoposti - prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina – alla tassazione italiana.

 

ARTICOLO 7 della Convenzione

Utili delle imprese

Normativa vigente. La relazione tecnica del provvedimento in esame assume come parametro di riferimento per la valutazione degli effetti finanziari derivanti da alcune norme la Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni sui redditi[5], che secondo la RT regola attualmente parte dei rapporti commerciali fra Italia e Azerbaigian.

L’articolo 4 della Convenzione tra Italia e URSS prevede che i redditi di attività commerciali e industriali, conseguiti in uno Stato contraente da una persona residente dell'altro Stato, siano imponibili nel primo Stato soltanto se realizzati mediante una rappresentanza permanente ivi collocata (intesa come sede fissa di affari per mezzo della quale una persona residente di uno Stato svolge, in tutto o in parte, la sua attività nell'altro Stato), nella misura in cui tali redditi siano attribuiti all'attività di detta rappresentanza. Non si considera che una persona residente di uno Stato contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato contraente se svolge in detto altro Stato esclusivamente le seguenti attività:

-          acquisto di merci;

-          uso di installazioni per la conservazione delle merci;

-          esposizione di merci e di articoli vari;

-          attività pubblicitaria, raccolta e diffusione di informazioni, studio dell'andamento del mercato o altre attività analoghe;

-          attività di progettazione connesse a lavori di costruzione o di ricerca scientifica (anche in forma congiunta), di ingegneria, di sperimentazione di campioni di merci, di macchinari e attrezzature, nonché di assistenza tecnica ai macchinari e alle attrezzature, se dette attività hanno carattere ausiliario o preparatorio in relazione all'attività principale della persona.

L’articolo 6 della Convenzione tra Italia e URSS dispone che i redditi che una persona residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di attività di cantieri di costruzione o di montaggio, svolta nell'altro Stato, non siano imponibili in detto altro Stato contraente nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 36 mesi.

 

Le norme prevedono il principio di tassazione degli utili nello Stato di residenza dell’impresa, con esclusione del caso in cui questa svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi localizzata. In tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio nella misura in cui gli utili siano imputabili a detta stabile organizzazione (paragrafo 1).

Per la determinazione della base imponibile sono ammesse in deduzione le spese per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese quelle di direzione e quelle generali di amministrazione (paragrafo 3).

 

La relazione tecnica  precisa che l’introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa determina l’inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto dell’articolo 23 del DPR 917/1986 (Testo unico per le imposte sui redditi) e dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

L’articolo 23, comma 2, del TUIR in particolare prevede che si considerino prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

L’articolo 25 del DPR 600/1973 prevede che a tali compensi si applichi una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento.

La relazione precisa altresì che le disposizioni introducono, tra l’altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti non residenti, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto “principio del trattamento isolato” dei singoli redditi, prodotti nel territorio dello Stato, da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia).

La relazione afferma infine che le norme in esame, in quanto più favorevoli, precluderebbero la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta del 30% (articolo 25 del DPR 600/1973) in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese azere prive di stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, la RT conclude precisando che dalla rilevazione dei dati presenti nel modello 770/2008 relativo all’anno d’imposta 2007 non emergono importi riconducibili a prestazioni artistiche o professionali, ritenendo che l’applicazione della disciplina convenzionale non apporterà alcuna apprezzabile variazione di gettito.

Durante l’esame presso il Senato[6], il Governo ha rilevato la mancanza di informazioni di natura economico-fiscale circa le imprese italiane che svolgono attività in Azerbaigian e la loro forma giuridica (“stabile organizzazione” oppure partecipazioni in società azere oppure ancora joint venture). Poiché, tuttavia, è plausibile che le attività economiche di maggiore rilevanza siano quelle relative all’estrazione di gas/petrolio e di altri minerali, si può affermare che gli interventi  di progettazione/ingegneria (non inclusi tra quelli imputabili ad una “rappresentanza permanente”) rappresentino una quota non rilevante degli utili ricavabili dalle predette attività. Pertanto, il Governo ritiene che non vi siano rilevanti differenze rispetto agli attuali flussi erariali. 

Riguardo all’incidenza della mancata riproposizione delle norme di cui all’articolo 6 della Convenzione tra Italia e URSS, relative al termine di 36 mesi per la rilevanza fiscale sui redditi derivanti dalle attività di cantieri di costruzione e montaggio, il Governo ha osservato che tale termine non sembra comunque coincidere con le attività di estrazione/produzione in campo energetico e chimico, ritenute più remunerative.

In linea generale, il Governo ha osservato che l’implementazione delle predette attività appare influenzabile da una molteplicità di variabili geopolitiche, economiche e finanziarie che non rendono apprezzabile l’entità di un’eventuale stima.

 

Al riguardo, si segnala – confermando quanto emerso nel corso del dibattito in Senato - che la relazione tecnica non considera la possibile perdita di gettito derivante, in base alla nuova normativa, dall’imputazione ad una stabile organizzazione delle attività, svolte da imprese italiane in Azerbaigian, che nella vigente normativa sono escluse dalla fattispecie di “rappresentanza permanente”.

Attualmente i relativi redditi sono imponibili in Italia, mentre con il nuovo regime sarebbero tassati nell’altro Stato contraente (rispetto a quello di residenza dell’impresa).

Andrebbero quindi acquisiti elementi volti ad escludere che si producano effetti apprezzabili di gettito.

 

ARTICOLI 8 e 9 della Convenzione

Navigazione marittima ed aerea. Imprese associate

Le norme prevedono che gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili siano imponibili esclusivamente nel Paese di residenza dell’impresa interessata (articolo 8, paragrafo 1).

Si ricorda in proposito che l’articolo 73, comma 3, del TUIR dispone che, ai fini dell’applicazione dell’IRES, si considerano residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Tale principio si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio (articolo 8, paragrafo 2).

Il testo disciplina, inoltre, le modalità di tassazione degli utili dell’impresa di uno Stato contraente che partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale dell’impresa di un altro Stato contraente (articolo 9). In tal caso, se le due imprese risultano vincolate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni diverse da quelle convenute tra imprese indipendenti, gli utili conseguiti possono essere imputati ad una sola delle due imprese - e, conseguentemente, tassati – indipendentemente da chi li abbia effettivamente realizzati a causa delle predette condizioni.

Gli Stati contraenti possono eseguire i relativi aggiustamenti, applicando esclusivamente la procedura amichevole, disciplinata dall’articolo 26 della Convenzione.

 

La relazione tecnica riconosce che l’articolo 8 della Convenzione appare in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 73, comma 3, del TUIR[7], affermando, tuttavia, che tale disposizione non dovrebbe necessariamente produrre una riduzione di gettito, in quanto anche alle imprese di navigazione marittima e aerea risulta applicabile il principio generale di tassazione del reddito d’impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni. L’eventuale variazione di gettito che potrebbe realizzarsi viene ritenuta, pertanto, non significativa.

Si ricorda che, in materia di navigazione marittima e aerea, l’articolo 7 della Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni sui redditi, rinvia a due precedenti e specifici Convenzioni tra Italia e URSS[8] che già prevedevano l’esenzione dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima tra l'Italia, l'URSS e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonché da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili in Italia, e viceversa.

Riguardo all’articolo 9, la RT afferma che, in seguito all’introduzione della norma, non dovrebbero generarsi significative variazioni della base imponibile delle imposte dirette.  

 

Al riguardo, rilevato che nella relazione tecnica non viene esplicitato il rapporto fra la disciplina in esame e la normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale degli utili delle imprese associate, si prende atto della valutazione – contenuta nella stessa RT – di una presumibile assenza di effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina.

 

ARTICOLO 10 della Convenzione

Dividendi

Le norme dispongono che i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato siano imponibili in detto altro Stato, fatta salva la possibilità per lo Stato dal quale essi fuoriescono di tassarne l'ammontare lordo nella misura massima del 10% e sempre che la persona che percepisce i dividendi ne sia l'effettivo beneficiario. Tuttavia, qualora nello Stato di residenza della società il beneficiario eserciti attività per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa e la partecipazione generatrice dei dividendi vi si ricolleghi, il plafond decade e tale Stato può tassarli in conformità alla propria legislazione.

 

La relazione tecnica afferma che, dai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria, i dividendi sottoposti alla disciplina in esame risultano per l’anno d’imposta 2007 di importo irrilevante. L’esiguità di tali importi determina che la variazione di gettito sia non significativa anche a seguito della modifica dell’aliquota dal 15% (applicata in precedenza) al 10 per cento (adottata dalla nuova normativa).

L’aliquota del 15%  è prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Unione Sovietica, applicata per questa parte  anche all’Azerbaigian.

La relazione segnala che un parziale e teorico recupero di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta (derivante dal passaggio dal 15 al 10 per cento) vantato da società o enti italiani per effetto della riduzione della ritenuta alla fonte operata in Azerbaigian (ai sensi dell’articolo 165 del TUIR).

A fronte della riduzione (per alcune ipotesi) della ritenuta sui flussi (rectius utili distribuiti) in uscita verso società o enti fiscalmente residenti in Azerbaigian, sussiste un minor credito per imposte pagate in tale Paese, e quindi un recupero di gettito, chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della predetta contestuale riduzione. 

Durante l’esame presso il Senato[9], il Governo ha ribadito - in relazione ai dividendi (estendendo analoghe considerazioni anche ai successivi articoli 11 e 12, riguardanti “interessi” e “canoni”) - la non rilevanza dei flussi in uscita dal nostro Paese verso residenti azeri contestualmente alla mancanza di informazioni circa corrispondenti eventuali flussi in entrata verso residenti italiani. L’eventuale incidenza per l’erario italiano sarebbe determinata da una differenza fra la nozione di “stabile organizzazione” e quella di “rappresentanza permanente”, i cui effetti risultano comunque non ponderabili. Il Governo afferma che non si possono escludere a priori situazioni in cui vengano a modificarsi le attuali posizioni fiscali dei contribuenti rispetto agli Stati di residenza, con ciò producendosi variazioni nei flussi finanziari di gettito. Tuttavia gli elementi sopra esposti non rendono apprezzabile l’entità di tale eventuale variazione, che in mancanza di concrete informazioni circa mutamenti negli scenari internazionali riferibili a tali territori, non sembra poter configurare effetti rilevanti.

 

Al riguardo, si osserva che – come affermato dal Governo durante l’esame presso il Senato – non sono disponibili informazioni circa gli eventuali flussi in entrata destinati a residenti italiani. Pur in assenza di tali elementi, il Governo ha  comunque precisato che dall’entrata in vigore della nuova disciplina non dovrebbero discendere effetti rilevanti. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

Tale conferma appare opportuna considerato che la relazione tecnica non contempla la possibilità che il gettito derivante dalla tassazione di dividendi corrisposti a residenti italiani da società operanti in Azerbaigian - attualmente tassati in Italia - possa modificarsi a seguito della tassazione alla fonte (nel caso in cui i dividendi stessi siano percepiti da soggetti che operano in quel Paese mediante una stabile organizzazione o una base fissa). In tal caso i dividendi sarebbero sottoposti ad imposizione, senza soglia, nello Stato di residenza della società, riducendo le entrate dello Stato di residenza del percettore.

 

ARTICOLO 11 della Convenzione

Interessi

Le norme dispongono che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato, salva la possibilità per lo Stato della fonte di tassarne l'ammontare lordo nella misura massima del 10% e sempre che il percettore ne sia l'effettivo beneficiario (paragrafi 1 e 2).  Tale facoltà decade (e quindi gli interessi restano imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario) qualora (paragrafo 3):

Ÿ        il debitore o il beneficiario degli interessi sia uno Stato contraente o una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o un suo ente locale o la banca centrale di detti Stati, oppure il debito sia da essi garantito [lettera a)];

Ÿ        gli interessi si riferiscano a prestiti approvati dal Governo dello Stato contraente di cui il debitore è residente [lettera b)];

Ÿ        gli interessi si riferiscano a prestiti contratti in seguito alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche ad un impresa dell'altro Stato contraente [lettera c)].

I flussi di interessi percepiti da un soggetto residente in uno Stato - che detenga però una stabile organizzazione o una base fissa nell'altro Stato, cui il credito generatore degli interessi sia ricollegabile - sono imponibili senza alcuna restrizione dallo Stato dal quale provengono (paragrafo 5).

Si intendono provenienti dallo Stato dove la sede fissa d'affari è ubicata, gli interessi derivanti da crediti contratti per le necessità della stabile organizzazione o della base fissa dei medesimi istituti, malgrado il debitore sia situato nell'altro Stato (paragrafo 6).

Qualora tra le parti sussistano relazioni che alterino l'entità del flusso d'interessi corrisposti al creditore, la disciplina troverà applicazione soltanto sull'ammontare ipoteticamente scevro da tali condizionamenti, lasciando alla legislazione di ciascuno Stato le modalità di applicazione del trattamento fiscale dell'eccedenza artificiosamente creata (paragrafo 7).

 

La relazione tecnica afferma che, in termini di valutazione sul gettito, le due fattispecie [di cui al paragrafo 3, lettere a) e b)] non consentono di formulare indicazioni precise in quanto il testo disponibile – per probabili problemi di trascrizione – appare lacunoso e contraddittorio. Peraltro, se gli interessi venissero corrisposti al Governo della Repubblica di Azerbaigian o a una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale ovvero se gli interessi venissero pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o assicurato dalla Repubblica di Azerbaigian, non si verificherebbe alcuna variazione sul gettito.

Riguardo alla terza ipotesi individuata dal paragrafo 3, lettera c), relativa agli interessi attivi pagati in dipendenza di debiti contratti a seguito di vendite a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche ad un’impresa dell’altro Stato contraente, la RT afferma che non si dispone di dati per una possibile valutazione della variazione di gettito.

Dall’esame delle informazioni disponibili per l’anno d’imposta 2007, la RT rileva un esiguo numero di soggetti che percepisce importi, relativi a interessi per depositi bancari o postali, corrisposti da sostituti italiani per un importo lordo complessivo di 16.000 euro, non soggetti ad alcuna ritenuta fiscale.

La RT ritiene infine che, stante la natura e l’entità degli importi,  l’introduzione del nuovo regime in materia di tassazione degli interessi attivi non dovrebbe determinare alcuna variazione significativa di gettito neanche nel caso dell’adozione dell’aliquota del 10 per cento in luogo delle previsioni della Convenzione con l’Unione Sovietica, che escludono la tassazione per gli interessi su crediti e prestiti bancari e commerciali, nonché per gli interessi su conti correnti e depositi[10].

 

Al riguardo,  si osserva, analogamente a quanto rilevato con riferimento all’articolo 11, che la relazione tecnica non considera l’eventualità che il gettito derivante dalla tassazione di interessi corrisposti a beneficiari italiani possa modificarsi a seguito della tassazione alla fonte, nel caso in cui gli interessi siano riconducibili ad una stabile organizzazione o ad una base fissa in Azerbaigian detenuta dai beneficiari. Tale aspetto potrebbe invece comportare modifiche al trattamento fiscale degli interessi percepiti da imprese italiane (operanti nel settore del credito) in connessione ad attività economiche insediate in territorio azero.

Sugli elementi forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, si rinvia alla scheda riferita al  precedente articolo 10.

 

ARTICOLO 12 della Convenzione

Canoni

Le norme prevedono che i canoni[11] provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un soggetto residente nell’altro Stato contraente siano imponibili nello Stato di residenza del soggetto che li percepisce (paragrafo 1).

Tuttavia, tali canoni possono essere imponibili anche nello Stato contraente da cui provengono, in ragione di un massimale in funzione della tipologia di canone.

Il massimale è pari (paragrafo 2):

-          al 5% dell'ammontare lordo dei canoni, se riferibili all'uso o alla concessione in uso di software per computer e brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

-          al 10% in tutti gli altri casi.

Nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato da dove provengono i canoni un’attività per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa e il diritto o i beni generatori dei canoni si ricollegano direttamente ad esse, i canoni sono imponibili nell’altro Stato secondo la relativa legislazione (paragrafo 4).   

Qualora tra le parti sussistano relazioni che alterino l'entità del flusso l’ammontare dei canoni, la disciplina troverà applicazione soltanto sull'ammontare ipoteticamente scevro da tali condizionamenti, lasciando alla legislazione di ciascuno Stato le modalità di applicazione del trattamento fiscale dell'eccedenza artificiosamente creata (paragrafo 6).

 

La relazione tecnica osserva che l’imposta italiana non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni in linea teorica, ricordando che l’articolo 5 della Convenzione tra Italia e Unione Sovietica non prevedeva per tale fattispecie alcuna ritenuta. Pertanto, in base alle disposizioni in esame, si determinerebbe un aumento degli introiti per l’erario. Di converso, si avrebbe un aumento del credito di imposta vantato per canoni percepiti da residenti italiani (che sconterebbero in Azerbaigian la nuova aliquota di ritenuta). Tuttavia, dai dati disponibili presso l’Anagrafe tributaria per l’anno d’imposta 2007, non risultano canoni percepiti da residenti in Azerbaigian da parte di sostituti italiani. Di conseguenza, la RT non ritiene rilevante l’incidenza di tali norme sul gettito.

 

Al riguardo si osserva, analogamente a quanto già segnalato per i due articoli precedenti, che la relazione tecnica non considera l’eventualità che il gettito derivante dalla tassazione di canoni corrisposti a beneficiari italiani possa modificarsi nel caso in cui i canoni stessi siano riconducibili ad una stabile organizzazione o ad una base fissa in Azerbaigian detenuta dai beneficiari.

 

ARTICOLO 13 della Convenzione

Utili di capitale

Le norme dispongono quanto segue:

Ÿ        gli utili derivanti dall’alienazione di un bene qualificato come immobile ai sensi della Convenzione[12] sono imponibili nello Stato in cui il bene è situato (paragrafo 1);

Ÿ        gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente sono imponibili nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione (paragrafo 2);

Ÿ        gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o altre quote sociali in società il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati nell’altro Stato sono imponibili presso quest’ultimo (paragrafo 3);

Ÿ        gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente in cui ha sede la direzione effettiva dell’impresa (paragrafo 4);

Ÿ        gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai punti precedenti sono imponibili nello Stato di residenza del cedente (paragrafo 5).

 

La relazione tecnica afferma che, in base alla nuova disciplina introdotta dalla Convenzione, non possono essere più assoggettati a tassazione in Italia, con imposta sostitutiva del 12,5 per cento, i seguenti redditi:

-          plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentari (art. 67, comma 1, lettera c-bis del TUIR), ad eccezione di quelle quotate, nonché di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite tali partecipazioni;

-          cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

-          plusvalenze derivanti da cessione o da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati, ad eccezione di quelli quotati (art. 67, comma 1, lettera c-ter del TUIR);

-          plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (art. 67, comma 1, lettera c-quater del TUIR).   

La RT ricorda altresì che la Convenzione indica che gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o altre quote sociali di una società i cui beni consistono essenzialmente in beni immobili sono imponibili nello Stato di provenienza degli utili stessi. In base ai dati disponibili per l’anno d’imposta 2007 non risultano importi di tale natura.

Durante l’esame presso il Senato[13], il Governo, ha ribadito le medesime considerazioni svolte con riferimento ai precedenti articoli 11 e 12, osservando inoltre che la mancanza di flussi è stata riscontrata anche per annualità precedenti l’ultima indagabile. Ciò rafforza l’ipotesi di un andamento strutturale che non prelude all’eventualità che futuri fattori congiunturali possano modificare in entrambi i versi i flussi di reddito. La mancanza di informazioni circa lo stock di capitali detenuti da residenti italiani in Azerbaigian rende ulteriormente aleatorio ogni tentativo di valutazione degli effetti netti per l’erario.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 14 della Convenzione

Professioni indipendenti

Le norme prevedono che i redditi che una persona fisica, residente in uno Stato contraente, ritrae dall’esercizio di una libera professione[14] o di altra attività indipendente siano imponibili nel Paese di residenza di tale soggetto.

Tali redditi sono imponibili anche nel Paese di prestazione dell’attività se:

Ÿ        la persona fisica dispone in detto Stato di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. In tal caso i redditi sono imponibili nel Paese di prestazione dell’attività nella misura in cui sono imputabili a tale base fissa [paragrafo 1, lettera a)];

Ÿ        la persona fisica soggiorna nell’altro Stato per periodi non superiori a 183 giorni in 12 mesi. In tal caso, è imponibile nell’altro Stato soltanto la parte di reddito ivi derivante dall’esercizio della sua attività [paragrafo 1, lettera b)].

 

La relazione tecnica rileva che la categoria reddituale oggetto delle disposizioni è quella disciplinata, nell’ordinamento tributario interno, dall’articolo 53 del TUIR, concernente i redditi di lavoro autonomo. Tali redditi, ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, se erogati a soggetti non residenti, sono assoggettati in Italia ad una ritenuta a titolo d’imposta del 30 per cento. Il criterio, introdotto dalla Convenzione, di tassazione di tali redditi nel Paese di residenza del percettore dovrebbe determinare una perdita di gettito, limitata dall’introduzione del principio dell’imponibilità nel Paese di prestazione dell’attività, nel caso di svolgimento della medesima mediante una base fissa. Tuttavia, la RT afferma che, in considerazione dell’accettazione del principio dell’imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Azerbaigian e dell’assenza di importi riferibili a tale categoria nel modello 770/2008 semplificato, la possibile perdita di gettito non è significativa.

Durante l’esame presso il Senato[15], il Governo ha affermato - con riferimento all’articolo 14 in esame, nonché ai successivi 15 e 17 (“lavoro subordinato” e “remunerazione di artisti e sportivi”) - di non essere in possesso di elementi utili per la determinazione dei redditi eventualmente percepiti in Azerbaigian da residenti italiani. Di conseguenza non risulta possibile quantificare gli eventuali effetti generati dall’introduzione delle nuove norme della Convenzione Italia-Azerbaigian rispetto ai vigenti articoli della Convenzione Italia-URSS.

 

Al riguardo, appare necessario un chiarimento in merito al paragrafo 1, lettera b), che nella versione inglese del testo qualifica il termine di 183 giorni all’anno come periodo minimo di permanenza nello Stato di attività[16] (diverso dallo Stato di residenza del professionista), mentre nella versione italiana fa riferimento – per la medesima disposizione – ad “un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi”.

Si tratta del periodo di tempo necessario per la modifica del regime impositivo dei redditi da lavoro autonomo (imputati esclusivamente allo Stato di residenza ovvero imputati a entrambi gli Stati).

Tale chiarimento appare necessario al fine di individuare il trattamento fiscale dei redditi in questione.

Con riferimento alla tassazione dei redditi provenienti da un’eventuale base fissa dislocata nell’altro Stato contraente rispetto a quello di residenza dei soggetti interessati, si segnala che la relazione tecnica non considera gli eventuali redditi percepiti in Azerbaigian da professionisti italiani, che potrebbero ricadere – in base alla nuova Convenzione – in un regime fiscale modificato, con effetti finanziari non precisati. Si osserva, inoltre, che durante l’esame del provvedimento presso il Senato il Governo ha affermato di non essere in possesso di elementi utili per la determinazione dei redditi eventualmente percepiti in Azerbaigian da residenti italiani. Andrebbe pertanto acquisita una valutazione in ordine alla presumibile consistenza dei flussi finanziari interessati dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 15 della Convenzione

Lavoro subordinato

Le norme prevedono che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni assimilate siano tassate nel Paese in cui è prestata effettivamente l’attività di lavoro dipendente. Tali redditi, tuttavia, nei casi in cui l’azienda invii personale all’estero, sono tassati nel Paese di residenza del lavoratore ove ricorrano le seguenti condizioni:

Ÿ        il soggiorno nello Stato di prestazione dell’attività ha durata non superiore a 183 giorni nel corso dell’anno fiscale [paragrafo 2, lettera a)];

Ÿ        la remunerazione è pagata da o per conto di un datore di lavoro non residente nello Stato in cui è prestata l’attività [paragrafo 2, lettera b)];

Ÿ        l’onere della remunerazione non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nel Paese in cui è prestata l’attività di lavoro dipendente [paragrafo 2, lettera c)].

Le remunerazioni ricevute in corrispettivo al lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aerei impiegati in traffico internazionale da un impresa di uno Stato sono imponibili nello Stato stesso (paragrafo 3).

La relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono se la normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale dei predetti redditi sia contenuta nella Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni. Si ricorda in particolare che in base all’articolo 9 di tale Convenzione gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato contraente se:

a) la persona soggiorna in tale altro Stato per oltre 183 giorni dell'anno solare;

b) gli stipendi, i salari e le remunerazioni sono corrisposti da o a nome di un datore di lavoro che è residente di detto altro Stato contraente.

Tali eventualità non ricorrono (e quindi gli stipendi e le remunerazioni sono imponibili nello Stato di residenza della persona) qualora si tratti di:

a) remunerazioni relative ad attività direttamente connesse ai cantieri di costruzione o di montaggio;

b) remunerazioni per ricerche o conferenze per la realizzazione di programmi intergovernativi di collaborazione, durante un periodo di soggiorno non superiore a 2 anni;

c) borse di studio;

d) remunerazioni corrisposte a giornalisti o corrispondenti di organi di stampa nel corso di 2 anni dalla data di arrivo nell’altro Stato;

e) remunerazioni del personale delle rappresentanze permanenti di enti turistici;

f) remunerazioni ricevute nel corso di manifestazioni artistiche e sportive, svolte nel quadro di scambi previsti da Accordi culturali;

g) remunerazioni corrisposte a tecnici specializzati, nel corso di un anno dalla data di arrivo nell’altro Stato.

 

La relazione tecnica afferma che, in base alle norme della Convenzione, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del lavoratore. In particolare:

Ÿ        per i soggetti residenti in Italia, continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale;

Ÿ        per i lavoratori non residenti continueranno ad essere imponibili in Italia i soli redditi ivi prodotti, in base all’articolo 2 del TUIR e alle norme della Convenzione.

La relazione conclude affermando che non dovrebbero determinarsi significative variazioni di gettito.

Come già segnalato[17] durante l’esame del provvedimento presso il Senato il Governo ha affermato di non essere in possesso di elementi utili per la determinazione dei redditi eventualmente percepiti in Azerbaigian da residenti italiani.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono quale sia la normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale dei redditi da lavoro subordinato. Nel caso in cui tale normativa fosse contenuta nell’articolo 9 della Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni, si rileva che - rispetto alla disciplina vigente - l’articolo in esame, pur mantenendo il principio generale in base al quale i salari devono essere tassati nel Paese in cui l’attività di lavoro dipendente viene prestata,  introduce alcune innovazioni che sembrano ridurre i casi in cui tali redditi possono essere invece tassati nel Paese di residenza del lavoratore.

Infatti l’articolo 15 in esame:

Ÿ          stabilisce che, affinché i predetti redditi siano tassati nel Paese di residenza del lavoratore, la remunerazione non può essere sostenuta da una stabile organizzazione o da una base fissa del datore di lavoro nel Paese in cui l’attività di lavoro dipendente è prestata[18];

Ÿ          non ripropone più l’elenco di attività – contenuto nell’articolo 9 della Convenzione Italia-URSS - per le quali vige in ogni caso il principio della tassazione nello Stato di residenza della persona (cantieri di costruzione, ricerche per la realizzazione di programmi intergovernativi, borse di studio, attività giornalistiche, rappresentanze turistiche, attività tecniche specializzate[19]).

Andrebbero pertanto acquisiti elementi circa gli importi che, sulla base delle modifiche introdotte con l’articolo in esame, potrebbero essere sottratti alla tassazione italiana e rientrare nell’ambito impositivo dell’Azerbaigian.

 

ARTICOLO 17 della Convenzione

Attività artistiche e sportive

Le norme prevedono che i redditi derivanti da prestazioni svolte da un soggetto in qualità di artista dello spettacolo, di teatro, di cinema, della radio o della televisione siano imponibili nello Stato in cui la prestazione è svolta (paragrafo 1).

Tale principio si applica anche nel caso in cui il compenso per la prestazione personale sia attribuito ad un soggetto diverso dall’artista o dallo sportivo, quale, ad esempio la società cui l’artista o lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro (paragrafo 2).

In deroga ai paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti da attività svolte in uno Stato, a seguito di un soggiorno finanziato con soldi pubblici dall’altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza degli artisti o degli sportivi.

La relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono se la normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale dei predetti redditi sia contenuta nella Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni. Si ricorda in particolare che in base all’articolo 9 di tale Convenzione le remunerazioni ricevute nel corso di manifestazioni artistiche e sportive, svolte nel quadro di scambi previsti da Accordi culturali, sono imponibili nello Stato di residenza della persona.

 

La relazione tecnica afferma che, dai dati desumibili per l’anno d’imposta 2007, non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Azerbaigian e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. In ragione di tali premesse, la RT ritiene trascurabile l’incidenza sul gettito delle norme in questione.

 

Al riguardo, si ribadisce quanto già in precedenza osservato (con riferimento  agli articoli 9 e 15) circa la mancata esplicitazione della normativa attualmente applicata per il trattamento fiscale dei redditi in esame e – di conseguenza – circa l’assenza di elementi che consentano di individuare la portata applicativa e il possibile impatto finanziario della disciplina in esame.

Nel caso in cui la normativa vigente fosse contenuta nell’articolo 9 della Convenzione tra Italia e URSS per evitare le doppie imposizioni, si rileva che - rispetto a tale disciplina - l’articolo in esame sembra includere nella sfera impositiva dell’Azerbaigian redditi da manifestazioni artistiche e sportive che in base alla Convenzione Italia-URSS[20] sarebbero imponibili nello Stato italiano.

Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa  l’incidenza trascurabile sul gettito erariale delle remunerazioni da attività artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche svolte in Azerbaigian.

 

ARTICOLO 22 della Convenzione

Altri redditi

La norma prevede che gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non siano stati considerati singolarmente nei precedenti articoli della Convenzione, possano essere tassati solo nello Stato di residenza a meno che gli stessi non siano riconducibili ad una sede fissa.

 

La relazione tecnica afferma che l’applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Azerbaigian[21], che - in base alla disciplina interna - sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. Sostituire al luogo di svolgimento dell’attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, con conseguente minor gettito. I dati disponibili per l’anno d’imposta 2007 evidenziano un esiguo ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e importi relativi a redditi non classificati nelle voce predefinite per un importo complessivo imponibile di trascurabile entità ai fini della variazione di gettito.

 

Nulla da osservare, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa l’esiguità del possibile impatto finanziario della norma.



[1] La presente Convenzione tra Italiana e Azerbaigian, con Protocollo aggiuntivo, è stata stipulata a Baku il 21 luglio 2004.

[2] Ancora indicata come IRPEG nel testo originale.

[3] Articolo 9 (trattamento fiscale dei redditi delle imprese associate), articolo 15 (tassazione dei redditi da lavoro subordinato), articolo 17 (tassazione delle attività artistiche e sportive).

[4] Idrocarburi e gas.

  V. la scheda paese “Azerbaijan” nel sito del Ministero degli affari esteri (www.esteri.it).

[5] Ratificata con la legge 311/1988.

[6] Nella Nota RGS del 29 luglio 2010.

[7] Come detto, in base all’art. 73, comma 3, si considerano residenti - ai fini delle imposte sui redditi - le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

[8] Accordo Italia-URSS per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975 e Accordo Italia-URSS per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

[9] Nella Nota RGS del 29 luglio 2010.

[10] Articolo 11 della Convenzione con l’Unione Sovietica (legge di ratifica 311/1988).

[11] Il termine “canoni” designa nella Convenzione i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, compresi i software, le pellicole cinematografiche, le registrazioni per trasmissioni radiotelevisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni, modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 

[12] Cfr. articolo 6 della Convenzione. L’espressione “bene immobile” è definitaa in modo conforme alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati.

 

[13] Nella Nota RGS del 29 luglio 2010.

[14] L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

[15] Nella Nota RGS del 29 luglio 2010.

[16] “If he stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period …”-

[17] V. la scheda riferita al precedente articolo 14. 

[18] Paragrafo 2, lettera c).

[19] L’elenco contiene un riferimento anche alle manifestazioni artistiche e sportive, per le quali valeva il principio della tassazione nello Stato di residenza della persona. Tale settore di attività è disciplinato autonomamente dal successivo articolo 17 della Convenzione Italia-Azerbaigian in esame (v. la scheda dedicata all’articolo 17).

[20] Articolo 9, paragrafo 2, lettera f).

[21] Sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall’articolo 14 della Convenzione.