Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3703) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari
Riferimenti:
AC N. 3703/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 241
Data: 23/11/2010
Descrittori:
ALBI ELENCHI E REGISTRI   ORGANI DEL CORPO UMANO
PROTESI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3703

 

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari

 

 

 

 

 

 

 

N. 241 – 23 novembre  2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3703 

Titolo breve:

 

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Bocciardo

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 - 4. 3

Istituzione dei Registri degli impianti protesici mammari3



PREMESSA

Il disegno di legge prevede l’istituzione, a livello nazionale ed a livello regionale, di Registri degli impianti protesici mammari.

Il testo in esame è quello risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito al disegno di legge del Governo n. 3703 (adottato come testo base).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, nell’ambito della quale vengono forniti gli elementi volti a suffragare la clausola di invarianza della spesa recata dall’articolo 4 del provvedimento. La relazione tecnica risulta pienamente utilizzabile anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito al testo originario.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 - 4

Istituzione dei Registri degli impianti protesici mammari

Le norme dispongono l’istituzione del Registro nazionale e dei Registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia (articolo 1, comma 1), rispettivamente presso il Ministero della salute (Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici) e presso le unità organizzative delle regioni e delle province autonome, individuate da provvedimenti regionali e provinciali (articolo 3, comma 1).

Le norme rinviano (articolo 1, comma 8) ad un successivo atto regolamentare la disciplina dei tempi e delle modalità di raccolta dei dati nel Registro nazionale, nonché  l’individuazione:

-          dei dati che le regioni devono fornire a tale Registro;

-          dei dati e delle operazioni eseguibili;

-          dei soggetti che possono avere accesso ai dati;

-          delle modalità di trasmissione dei dati tra le regioni;

-          delle garanzie e delle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali.

L’articolo 2 limita alle maggiorenni la possibilità di accedere all’impianto di protesi mammaria a soli fini estetici e dispone una sanzione amministrativa per i chirurghi che non osservano tale divieto.

Si prevede che ciascuna struttura pubblica e privata autorizzata nella quale vengono effettuati interventi di plastica mammaria debba compilare, per ogni impianto protesico mammario, una scheda informativa contente informazioni dettagliate sul materiale di riempimento, sulla durata dell’impianto, sugli effetti collaterali dell’intervento e sulle eventuali controindicazioni. Viene affidato alle regioni il compito di verificare la coerenza tra le informazioni contenute nelle schede informative e lo stato attuale delle conoscenze ottenute dal repertorio nazionale dei dispositivi medici e dalle evidenze della letteratura scientifica (articolo 3, comma 3).

Si dispone, infine, che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare effetti a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 4).

 

La relazione tecnica, con riferimento all’articolo 1, comma 1, afferma che l’istituzione dei Registri non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che essi si inseriscono in un sistema di registri già operante a livello centrale e a livello regionale, che si avvale di risorse finanziarie e umane già individuate. Precisa inoltre che sul territorio sono già in funzione sistemi operativi adattabili sia in termini di hardware sia in termini di software.

In ambito nazionale operano vari registri epidemiologici, presso l’Istituto Superiore di Sanità, tra cui il Registro nazionale tumori, nonché quelli riguardanti specifiche patologie. Presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro[1] operano il Registro dei mesoteliomi (strutturato come rete ad articolazione regionale) e il Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Con decreto ministeriale è stata istituita la rete delle malattie rare. Anche in ambito regionale sono stati istituiti Registri in relazione ai programmi di attività nell’ambito della programmazione sanitaria.

La tenuta dei Registri (articolo 3, comma 1) costituisce una funzione già svolta dalle strutture territoriali per analoghi registri e, pertanto, non risulta necessario prevedere maggiori oneri di personale e di funzionamento. Al contrario, la relazione tecnica ipotizza che la norma in esame possa consentire un controllo della spesa.

Con riferimento alla disciplina operativa prevista da un apposito atto regolamentare (articolo 1, comma 8), la relazione tecnica ricorda che l’articolo 1, comma 409, della legge n. 266/2005([2]) prevede la possibilità, per la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, di finanziare con le entrate derivanti da tale disposizione[3] una serie di attività relative ai dispositivi medici, tra cui rientrano le protesi in esame.

Infine, con riferimento all’obbligo per le strutture pubbliche e private di predisporre per ogni impianto protesico una scheda informativa (articolo 3, comma 3), la relazione tecnica evidenzia che in base alla normativa vigente ciascun impianto protesico deve essere corredato di un foglio illustrativo o di un manuale d’uso. Inoltre, la normativa vigente già prevede che informazioni sulle protesi devono essere riferite nella scheda di dismissione ospedaliera obbligatoria anche per le strutture private.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l’effettiva possibilità, per le regioni, di verificare la coerenza tra il contenuto dei fogli illustrativi e lo stato attuale delle conoscenze (articolo 3, comma 3) utilizzando esclusivamente le strutture e le professionalità già a disposizione.

Con riferimento all’articolo 1, comma 8 (disciplina dei tempi e delle modalità di raccolta dei dati nel Registro nazionale), andrebbe precisato a quanto ammontino le risorse derivanti dai contributi versati al Ministero della salute dalle aziende produttrici di dispositivi medici, nonché per quali finalità e importi si prevede di utilizzare una quota di tali finanziamenti.

La possibilità di utilizzare i finanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 409, della legge n. 266/2005 è espressamente richiamata dalla relazione tecnica con riferimento all’articolo 1, comma 8, in esame.

 



[1] Si segnala che l’ISPESL è tra gli enti soppressi dall’articolo 7 del DL n. 78/2010, convertito, cono modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

[2] Come modificato dall’articolo 1, comma 825, della legge n. 296/2006.

[3] Si tratta di un contributo che le aziende che producono o commercializzano dispositivi medici sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato. Tali entrate sono poi riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute.