Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3660: DL 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi
Riferimenti:
AC N. 3660/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 213
Data: 29/07/2010
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   ENERGIA ELETTRICA
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
DL N. 105 DEL 08-LUG-10     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3660

 

Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi

 

(Conversione in legge del DL 105/2010 –

Approvato dal Senato - A.S. 2266)

 

 

 

 

 

N. 213 – 29 luglio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3660

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 105 del 2010, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Torazzi

 

Gruppo:

 

 

                                           

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione. 2

Delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi2

ARTICOLO 1, commi 1 e 2. 3

Misure urgenti in materia di energia.. 3

ARTICOLO 1, comma 3. 6

Riclassificazione di tipologie di rifiuti6

ARTICOLO 1-bis. 6

Sistema informatico integrato presso l'Acquirente Unico S.p.A.6

ARTICOLO 1-ter.. 8

Finanziamenti ed incentivi alla promozione di fonti rinnovabili di energia.. 8

ARTICOLO 1-quater.. 10

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili10

ARTICOLO 1-sexies. 10

Garanzie finanziarie per l’autorizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili10

ARTICOLO 1-septies. 11

Rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico.. 11

ARTICOLO 1-octies. 12

Modifica di termini per l’accesso alle tariffe incentivanti per l’energia fotovoltaica.. 12

ARTICOLO 2. 12

Proroga termine riassetto partecipazioni proprietarie dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti12


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, modificato dal Senato, dispone la conversione in legge del D.L. 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia e proroga di termini per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi.

Il testo originario è corredato di relazione tecnica, la quale specifica che dall’attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale relazione non risulta aggiornata, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009[1], al momento della trasmissione alla Camera. Tuttavia, nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha presentato una documentazione ad integrazione della RT originaria.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione

Delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi

La norma dispone la proroga di sei mesi (da un anno a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di delega) del termine per l’adozione, da parte del Governo di decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio[2].

Si ricorda la norma di delega prevede che i decreti legislativi, da adottare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (ad eccezione di quanto previsto in ordine alla fiscalità di sviluppo), soddisfino i seguenti prìncipi e i criteri:

·          semplificazione delle norme statali concernenti l’incentivazione delle attività economiche;

·          razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

·          differenziazione e regolamentazione delle misure in funzione della dimensione dell’intervento agevolato o dei settori economici di riferimento;

·          priorità per l’erogazione degli incentivi;

·          preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

·          snellimento delle attività di programmazione;

·          razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

·          adeguata diffusione di investimenti produttivi sull’intero territorio nazionale;

·          individuazione di princìpi e criteri per l’attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese;

·          previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo,condizionata al reperimento delle risorse con legge ordinaria.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, commi 1 e 2

Misure urgenti in materia di energia

 

Normativa previgente: i commi da 1 a 4, dell’articolo 4, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione n.102 del 2009, prevedono che:

-          il Governo individui gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia. D’intesa con le regioni e le province autonome interessate, il Governo individua altresì gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

-          la nomina di uno o più Commissari di Governo. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga[3]

Le norme, nel testo modificato dal Senato, sostituiscono i commi da 1 a 4 dell’articolo 4 del DL 78/2009, a seguito e in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 215/2010[4].  In particolare, le modifiche prevedono che:

·        il Consiglio dei ministri individui, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, o per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1, capoverso 1);

·         gli interventi siano realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra Commissari straordinari del Governo e le regioni e province autonome interessate. I criteri della predetta cooperazione funzionale possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell’attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l’effettività e l’entità (comma 1, capoverso 2).

La disposizione di cui al DL 78/2009 disponeva che gli interventi dovessero essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato. In proposito, la citata sentenza della Corte costituzionale ha affermato che “tale previsione, da un lato, ha un'elevata componente di aleatorietà (sia quanto all’an che al quantum), stante la natura dell'iniziativa privata che è libera (e la sua libertà, va ricordato, è tutelata da apposita norma costituzionale); dall'altro lato, essa contraddice le ragioni dell’urgenza perché, se non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi”;

·        per la realizzazione degli interventi, con DPR siano nominati uno o più Commissari straordinari del Governo e individuati i compiti del Commissario e i poteri di controllo e di vigilanza dei ministri competenti. Lo stesso DPR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il Commissario. Agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi[5] (comma 1, capoverso 3);

·        in caso di mancato raggiungimento dell’intesa con le regioni e le province autonome, il Governo possa comunque individuare gli interventi, dichiarandone l’urgenza e l’indifferibilità, nonché definire i criteri per la cooperazione funzionale e amministrativa. Il Commissario straordinario in tal caso dà impulso alle procedure avvalendosi di poteri straordinari di sostituzione e deroga[6] e di mezzi e risorse finanziarie pubbliche, già previste a legislazione vigente. L’apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate (comma 1, capoverso comma 4);

·        i decreti di nomina dei Commissari straordinari devono essere ratificati dalle regioni e province autonome interessate a pena di decadenza (comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che l’assoluta assenza di oneri derivanti dal presente articolo è ulteriormente assicurata dal richiamo dell’articolo 2-quinquies del DL 3/2010, il quale dispone, tra l’altro, che «agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell’ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi».

Il Governo - in risposta a rilievi formulati nel corso dell’esame in Commissione bilancio del Senato[7] – ha affermato che:

-          la possibilità dei Commissari di avvalersi di mezzi e di personale è limitata al solo periodo di durata dell’incarico degli stessi (comma 3 dell’articolo 1);

-          non è necessaria l’assunzione di nuovo personale per supportare l’attività commissariale in quanto - per destinare unità di personale a supporto dei Commissari - sono sufficienti semplici ordini di servizio o comandi e distacchi.

 

Al riguardo, si rileva che per effetto della nuova disciplina, volta a recepire una sentenza della Corte costituzionale, potrebbero risultare incrementate le esigenze finanziarie connesse all’intervento pubblico per la realizzazione delle opere in questione.

Infatti, a differenza delle norme che vengono modificate, il testo in esame (capoverso 2) qualifica l’intervento finanziario dei soggetti privati come eventuale e lo subordina all’effettiva individuazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi.

Andrebbe altresì chiarito se sussista la necessità di integrare gli apporti a carico della finanza pubblica anche in relazione a interventi già deliberati o avviati.

Quanto alle disposizioni relative ai Commissari straordinari, si ricorda che - in base al testo in esame - gli oneri derivanti dalle attività svolte da detti Commissari sono imputati alle risorse stanziate per il funzionamento degli interventi, come previsto dall’articolo 2-quinquies del DL 3/2010. Tale utilizzo incide quindi sulla disponibilità delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi.

Con riferimento alla dotazione di personale, pur rilevando che non si darà luogo a nuove assunzioni – come affermato dal Governo durante l’esame al Senato – andrebbe valutata la sostenibilità, per le amministrazioni di provenienza, dell’assegnazione di personale (mediante ordini di servizio, comandi e distacchi) finalizzata a supportare l’attività commissariale.

 

ARTICOLO 1, comma 3

Riclassificazione di tipologie di rifiuti

Normativa vigente. L’articolo 185, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) prevede che i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole o utilizzati in impianti per produrre energia, calore o biogas, siano considerati sottoprodotti[8].

La norma, modificando l’articolo 185, comma 2, del Codice ambientale, dispongono che, ai fini della qualificazione come sottoprodotti, i materiali fecali e vegetali possano derivare, oltre che da attività agricole, anche da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato. I materiali stessi possono essere utilizzati anche in attività agricole fuori dal luogo di produzione oppure ceduti a terzi  oppure utilizzati negli impianti già indicati dalla vigente normativa.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la norma non determini problemi di compatibilità rispetto all’ordinamento comunitario.

 

ARTICOLO 1-bis

Sistema informatico integrato presso l'Acquirente Unico S.p.A.

Le norme dispongono che sia istituito, presso l'Acquirente Unico S.p.A., un sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (comma 1).

Si ricorda che Acquirente Unico s.p.a. - società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici[9] (GSE S.p.A.) - acquista energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato, cedendola ai distributori o agli esercenti a tutela della fornitura verso i piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. Come disposto dall’articolo 4, comma 9, del D. Lgs. 79/1999, la misura del corrispettivo per le attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

I flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti (comma 2).

Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema sono valide a tutti gli effetti di legge e funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori (comma 4).

 

Le norme, introdotte dal Senato, sono corredate di una relazione verificata positivamente dalla RGS.

Tale relazione afferma che, nel processo di apertura alla concorrenza dei mercati dell’energia elettrica e del gas, sono emerse problematiche in gran parte imputabili all’inadeguatezza delle comunicazioni tra gli operatori e tra questi e i clienti finali. Inoltre, sta assumendo dimensioni critiche il fenomeno degli inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali che utilizzano strumentalmente il cambio del fornitore come espediente per sottrarsi al pagamento dei debiti con il precedente venditore. Il perdurare di tale fenomeno comporta oneri crescenti per l’intero sistema e, quindi, per la generalità dei clienti finali.

L’introduzione di un sistema informatico integrato, regolato dall’Agenzia per l’energia elettrica e il gas, è la misura più efficiente per contrastare tali criticità. Esso è infatti caratterizzato da una struttura centralizzata e interagisce con gli operatori dei mercati energetici, garantendo sicurezza e tempestività nella gestione dei flussi informativi e favorendo la concorrenzialità dell’intero mercato.

La gestione centralizzata dei flussi informativi comporta una riduzione dei costi di gestione complessivi a carico degli operatori e, quindi, dei consumatori finali. Infatti, l’efficientamento della gestione dei flussi consente la semplificazione complessiva delle relative procedure e la riduzione delle tempistiche di gestione, con un risparmio di circa 50 milioni di euro annui, a fronte di un costo di realizzazione e gestione del sistema, nel primo triennio, inferiore ai 3 milioni di euro all’anno, totalmente a carico degli operatori dei settori di riferimento. A ciò si aggiungono i benefìci complessivi derivanti da un mercato più concorrenziale in cui si garantisce:

·          un rapido ed efficiente processo di cambio del fornitore a vantaggio dei clienti finali;

·          maggiore qualità delle informazioni scambiate;

·          abbattimento delle barriere all’ingresso per i nuovi operatori;

·          riduzione dei contenziosi relativi al cambio del fornitore;

·          riduzione dei rischi di credito;

·          riduzione del costo dell’energia per i consumatori, anche con la proposta di offerte più mirate.

Inoltre, per i soggetti istituzionali competenti sarà possibile verificare il comportamento del mercato e coadiuvare eventuali azioni correttive e di semplificazione dell’assetto regolatorio.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che i costi per la realizzazione del sistema informatico integrato siano esaustivamente coperti a valere sulle tariffe applicate agli operatori, come esplicitamente disposto dal comma 4.

 

ARTICOLO 1-ter

Finanziamenti ed incentivi alla promozione di fonti rinnovabili di energia

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 1117, primo periodo, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) dispone che, dalla sua entrata in vigore, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale, finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, siano concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Il secondo periodo specifica che sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della L. 296/2006. Per tali impianti si applicano le disposizioni di cui al succcessivo comma 1118 che demanda a successivi decreti ministeriali la definizione delle condizioni e delle modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi.

Il successivo articolo 2, comma 136, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha precisato che i finanziamenti e gli incentivi, di cui al secondo periodo del comma 1117, spettano ai soli impianti “realizzati e operativi”.

 

La norma interviene a ridefinire l’ambito temporale di applicazione del citato comma 1117, secondo periodo, disponendo che la deroga ivi prevista sia concessa ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1º gennaio 2008. Viene inoltre soppresso il rinvio all’applicazione delle disposizioni del successivo comma 1118 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

Si segnala, tuttavia, che la norma ripropone il testo di un emendamento[10] presentato durante l’esame in sede referente - presso l’VIII Commissione della Camera - dell’A.C. 3496 (Conversione del DL 72/2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2). Su tale emendamento il rappresentante del Governo, durante l’esame presso la V Commissione Bilancio[11], ha espresso parere contrario, in quanto le disposizioni avrebbero comportato nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nell’ambito di tale intervento, è stato fra l’altro precisato che due recenti pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato hanno delimitato l’applicabilità delle norme di incentivazione, di cui all’articolo 1, comma 1117 della L. 296/2006, agli impianti già realizzati entro il 31 dicembre 2006. Pertanto, l’emendamento, secondo gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, avrebbe sostanzialmente prorogato di un anno il termine di legge, ampliando la platea dei beneficiari dei finanziamenti e degli incentivi fatti salvi dalla legge finanziaria 2007.

Si rileva peraltro che nel corso dell’esame presso la 5a Commissione Bilancio del Senato[12], il rappresentante del Governo ha formulato parere non ostativo sull’articolo aggiuntivo con cui è stato introdotto il presente articolo 1-ter[[13]].

 

Al riguardo, si osserva che, come evidenziato anche in relazione all’analogo emendamento presentato alla Camera con riferimento al DL 72/2010, la norma pare suscettibile di ampliare l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1117, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), con conseguente possibilità che si determinino effetti finanziari, rispetto ai quali è necessario acquisire elementi di valutazione al fine di accertare i relativi riflessi per la finanza pubblica. Non è inoltre chiaro se alla disposizione debba essere attribuito effetto retroattivo. In proposito, appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione in merito all’impatto finanziario delle disposizioni.

Andrebbe altresì valutata la compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario, al fine di escludere il rischio di eventuali procedure di infrazione.

 

ARTICOLO 1-quater

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Normativa vigente. L’articolo 42, comma 1, della L. 99/2009, (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) modifica la tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2008, che determina la misura – differenziata a seconda della fonte energetica utilizzata - della tariffa fissa onnicomprensiva applicabile, su richiesta del produttore, per gli impianti di potenza non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi. Le modifiche introdotte, relative all’ambito applicativo della predetta disciplina di incentivazione, prevedono che:

·          al numero 6, della predetta tabella 3, siano ricomprese le biomasse agricole, prima disciplinate dalla legge n. 296/2006, e sia modificata la relativa tariffa, stabilita in 28 euro cent/kWh per biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili [comma 6, lettera a)];

·          la tariffa per i gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biocombustibili liquidi, ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili sia determinata nella misura di 18 euro cent/kWh, ricomprendendo nella tariffa anche il biodisel e il bioetanolo [comma 6, lettera b)].

Le norme dispongono l’interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 6 della L. 99/2009, prevedendo che la lettera a) si applichi agli impianti di biomasse entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 e che la tariffa onnicomprensiva di 18 euro, di cui alla lettera b), si applichi agli impianti di biodiesel e bioetanolo entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della legge 99/2009.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, pur rilevando, in via generale, che gli oneri relativi al sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili sono finanziati a valere sul gettito dei componenti delle tariffe elettriche, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a definire le conseguenze finanziarie della norma, che esplica effetti retroattivi.

 

ARTICOLO 1-sexies

Garanzie finanziarie per l’autorizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili

Le norme dispongono che il Ministro dello sviluppo economico stabilisca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili[14], sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.

 

La norma, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1-septies

Rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico

Le norme dispongono che, per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico possa disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando quelli che comportano minor impatto ambientale.

Dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

Si ricorda che il Governo, nel corso dell’esame al Senato, ha espresso parere favorevole sull’articolo aggiuntivo recante la norma in esame a condizione che fosse integrato da una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. La 5a Commissione del Senato ha espresso in proposito parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che fosse inserita una clausola di invarianza degli oneri.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire elementi da parte del Governo volti ad accertare che le modalità di erogazione della remunerazione prevista siano compatibili con l’invarianza degli effetti per la finanza pubblica. 

 

ARTICOLO 1-octies

Modifica di termini per l’accesso alle tariffe incentivanti per l’energia fotovoltaica

La norma modifica i termini e le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti previste per l’esercizio 2010 dal DM 19/02/2007, ampliando la platea dei potenziali beneficiari delle predette tariffe, maggiormente incentivanti rispetto a quelle previste per gli esercizi successivi.

In particolare, mentre la normativa vigente prevede che, ai fini dell’accesso alle tariffe vigenti per il 2010, debba essere inviata la richiesta di connessione dell’impianto entro l’ultima data utile affinché la connessione sia realizzata entro il 31 dicembre 2010, la norma in esame prevede che, entro il predetto termine del 31 dicembre 2010, sia data comunicazione al gestore di rete e al GSE della fine dei lavori, mentre l’entrata in esercizio degli impianti è consentita fino al 30 giugno 2011.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno che sia chiarito se i maggiori oneri a carico del gestore, derivanti dall’ampliamento, disposto dalla norma, della platea dei beneficiari delle tariffe maggiormente agevolate previste per il 2010, trovino copertura nell’ambito dell’apposita componente tariffaria della bolletta elettrica relativa alla compensazione degli oneri per incentivi alle fonti energetiche rinnovabili.

 

ARTICOLO 2

Proroga termine riassetto partecipazioni proprietarie dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti

Le norme dispongono che il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, con riferimento alla cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A[15]., come da ultimo modificato dall’articolo 23, comma 5, del DL 78/2009, sia prorogato dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, pare opportuno acquisire da parte del Governo chiarimenti circa l’effettiva sussistenza delle risorse necessarie a far fronte alla proroga dell’attività dell’Agenzia.

 



[1] Si ricorda che il citato articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 dispone che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo, di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 17, siano aggiornati all’atto del passaggio dell’esame di un provvedimento legislativo tra i due rami del Parlamento.

[2] Di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della L. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).

[3] -Di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

[4]Con la sentenza 17 giugno 2010, n. 215, la Corte costituzionale ha considerato fondate le questioni poste dalle ricorrenti regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nonché la provincia autonoma di Trento ed ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

[5] Di cui all'articolo 2-quinquies del DL 3/2010.

[6] Si ricorda che l’articolo 20, comma 4 del DL 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) pone in capo al Commissario straordinario, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico.

[7] Nota del Ministero dello sviluppo economico del 20 luglio 2010.

[8] La definizione di sottoprodotto è contenuta nell’articolo 183 del medesimo Codice ambientale. In base a tali norme, sono considerati sottoprodotti le sostanze ed i materiali, non qualificati come rifiuti, che rispondano ad una serie di requisiti indicati dal testo, quali:

-          la certezza del loro impiego, sin dalla fase della produzione;

-          la loro qualità ambientale, idonea a garantire che l’impiego non dia luogo ad emissioni o ad impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l'impianto di utilizzo;

-          il possesso di un valore economico di mercato.

[9] Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (già denominata Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A - GRTN) è una società per azioni italiana interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista unico con il Ministero dello sviluppo economico

[10] Emendamento Tortoli 2.13.

[11] Vedi Resoconto delle Giunte e delle Commissioni, n. 345, del 29 giugno 2010.

[12] Vedi Resoconto sommario n. 381 del 21 luglio 2010.

[13] Articolo aggiuntivo 1.0.2 del Relatore.

[14] Di cui all'articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003.

[15] Di cui all’articolo 1, comma 461 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).