Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 3620: Ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Serbia.
Riferimenti:
AC N. 3620/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 209
Data: 20/07/2010
Descrittori:
RATIFICA DEI TRATTATI   SERBIA
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3620

 

Ratifica dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Serbia

 

 

 

 

 

 

 

N. 209 – 20 luglio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3620

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stefani

Gruppo:

 

                                           

 

Relazione tecnica:

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-139 dell’Accordo, allegati e protocolli3

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE, Stati membri, Serbia.. 3

ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica.. 8

Copertura finanziaria.. 8



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Il testo dell’Accordo consta di un preambolo, 139 articoli, 7 allegati, 7 protocolli[1], con dichiarazioni allegate.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni dell’Accordo considerate dalla RT, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(importi in euro)

 

a decorrere dal 2010

Articoli 7 e 11 del

protocollo n. 6 (Collaborazione doganale)

8.472

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-139 dell’Accordo, allegati e protocolli

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE, Stati membri, Serbia

Le norme  dell’Accordo mirano a consolidare la stabilizzazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso un’estesa attività di cooperazione nei settori istituzionali ed economici.

Gli articoli 1-17 istituiscono l'associazione tra le Parti, finalizzata a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto in Serbia, a fornire un contesto adeguato per il dialogo politico e a sostenere la cooperazione economica.

Il dialogo politico può svolgersi nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione, attraverso incontri di funzionari che rappresentano la Serbia  e la Comunità (articolo 11), nell’ambito di un Comitato parlamentare (articolo 12) e infine a livello regionale o multilaterale (articolo 13).

Ai sensi dei successivi articoli 119-125, l’Accordo istituisce il Consiglio di stabilizzazione e di associazione (composto da membri del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione delle Comunità europee e da membri del Governo della Serbia)[2]. Il Consiglio è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (di analoga composizione) e può inoltre decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. L’Accordo istituisce, infine, un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento della Serbia.

Sono disciplinati la libera circolazione delle merci (articoli 18-48, protocolli da 1 a 3, allegati da I a V), nonché la circolazione dei lavoratori, lo stabilimento di cittadini e di società per l’avvio di attività economiche, la prestazione di servizi, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali (articoli 49-64 ; protocollo 4;   allegato VI).

In particolare, con gli articoli da 20 a 38 sono aboliti i dazi doganali, anche di carattere fiscale, applicabili alle importazioni e alle esportazioni fra le Parti nei settori dell’industria, dell’agricoltura e della pesca. Sono inoltre abolite tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni.

Si ricorda che, come rilevato dall’Istat, nel 2009 l'export dell’Italia verso la Serbia è stato pari a 960 milioni di euro, mentre l'import italiano è stato pari a 610 milioni di euro.

Con l’articolo 50, in materia di circolazione dei lavoratori, viene prevista la possibilità che siano accordate agevolazioni per l’accesso all’occupazione dei lavoratori, ivi compresa la possibilità di ammissione alla formazione professionale.

L’articolo 51 prevede che siano introdotte norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori appartenenti alla Serbia occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari. A tal fine, tramite una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione saranno previsti il cumulo[3] dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari (saranno invece lasciati impregiudicati eventuali diritti od obblighi derivanti da accordi bilaterali che stabiliscano un trattamento più favorevole).     

Gli articoli 72-118, i protocolli 5-6 e l’allegato VII disciplinano le materie del ravvicinamento alla piattaforma legislativa comunitaria, nonché della concorrenza, della proprietà intellettuale e industriale, della giustizia e della sicurezza, della cooperazione e della cooperazione finanziaria.

In particolare, l’articolo 80, in materia di cooperazione nel settore giudiziario, promuove l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

L’articolo 88 prevede che le Parti instaurino una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Allo scopo è prevista l'elaborazione di politiche di cooperazione e di altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese, in un contesto di cooperazione regionale.

In materia di politica economica e commerciale, l’articolo 89 prevede che la Serbia e la Comunità collaborino per la creazione di un'economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle politiche della Serbia a quelle dell'Unione economica e monetaria.

Con gli articoli  93, 94 e 95 le Parti si impegnano a cooperare per la promozione e la tutela degli investimenti privati nazionali e stranieri e nell'azione di ammodernamento e ristrutturazione dell'industria della Serbia, sviluppando le piccole e medie imprese del settore privato.

Con gli articoli 101-114 la cooperazione fra le Parti viene estesa al settore sociale (occupazione, previdenza sociale, pari opportunità, protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori), nonché all'istruzione, alla formazione, alla cultura e alla ricerca.

L’articolo 115 prevede che la Serbia possa beneficiare – a determinate condizioni - di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Ai fini della valutazione degli oneri derivanti dal provvedimento, la relazione tecnica prende in considerazione il protocollo 6 (Assistenza amministrativa in materia doganale), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni finalizzate a garantire la corretta applicazione della normativa doganale: articolo 7, comma 4 (presenza di funzionari autorizzati alle indagini condotte nel territorio dell’altra Parte); articolo 11 (invio di funzionari in qualità di esperti o di testimoni in procedimenti giudiziari condotti dall’altra Parte).

 

La relazione tecnica quantifica un onere pari a 8.472 euro a decorrere dal 2010. L’onere è riferito esclusivamente alle due norme sopra richiamate del protocollo n. 6 (assistenza amministrativa reciproca in materia doganale): articolo 7, comma 4, e articolo 11.

L’articolo 7, comma 4, prevede – come detto - che la Parte interpellante possa inviare propri funzionari nel territorio della Parte interpellata per essere presenti alle indagini in materia doganale.

L’articolo 11 prevede che funzionari dell’autorità interpellata possano essere autorizzati a comparire in qualità di esperti o di testimoni in azioni giudiziarie o amministrative intentata dalla Parte interpellante.

 

La spesa è determinata come segue:

Articolo 7, comma 4 (presenza alle indagini in materia doganale): la RT ipotizza lo svolgimento di 1 missione all'anno a Belgrado, della durata di 6 giorni, cui partecipano 2 funzionari dell'Agenzia delle dogane. Su base annuale, la spesa risulta quantificata secondo il seguente calcolo:

-          biglietto aereo a/r Roma-Belgrado (euro 800 × 2 funzionari)  =  euro 1.600;

-          spese albergo (euro 150 al giorno × 6 gg. × 2 funzionari)  =  euro 1.800;

-          rimborso forfetario spese per il vitto (euro 63 × 6 gg. × 2 funzionari)  =  euro 756;

-          indennità supplementare (= 5 per cento sul costo dell'aereo)  =  euro 80;

-          TOTALE = euro 4.236

 

Articolo 11 (periti e testimoni): la RT ipotizza la convocazione a Belgrado di 2 funzionari dell'Agenzia delle dogane per la durata di 6 giorni all'anno. La spesa risulta quantificata secondo il seguente calcolo:

-          biglietto aereo a/r Roma-Belgrado (euro 800 × 2 funzionari)  =  euro 1.600;

-          spese albergo (euro 150 al giorno × 6 gg. × 2 funzionari)  =  euro 1.800;

-          rimborso forfetario spese per il vitto (euro 63 × 6 gg. × 2 funzionari)  =  euro 756;

-          indennità supplementare (= 5 per cento sul costo dell'aereo)  =  euro 80;

-          TOTALE = euro 4.236

Il totale per le spese indicate è di euro 8.472  all’anno.

Con riferimento al rimborso per il vitto, la RT fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010. In attesa dei relativi decreti di attuazione, le spese di vitto sono calcolate, in via cautelativa, nella misura pari al 50 per cento della previgente diaria, salvo eventuale successivo conguaglio.

Si ricorda che l’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010, attualmente in corso di esame parlamentare, prevede che, a decorrere dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge), non siano più dovute – al personale appartenente alle amministrazioni pubbliche - le diarie per le missioni all'estero previste dal  decreto ministeriale 27 agosto 1998, tabella B[4]. La medesima norma – oltre a prevedere talune deroghe – rinvia ad un apposito decreto del Ministero degli affari esteri la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. La relazione illustrativa afferma che tale rinvio deriva dal fatto che, in base alla normativa previgente, la diaria compensava anche le spese per il vitto.

Inoltre, con riferimento all’indennità supplementare, la RT fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 836/1973 e dall’articolo 1, comma 213-bis, della legge 266/2005. In occasione dell’esame parlamentare di norme di analogo contenuto era stato precisato che la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera.

 

Si segnala che la RT contiene due riferimenti, presumibilmente erronei, ad un analogo accordo stipulato con la Bosnia-Erzegovina: nella parte relativa alle indagini, per le quali può essere autorizzata la presenza di funzionari, si intende che la sede alla quale la RT fa riferimento sia la Serbia (e non la Bosnia-Erzegovina, come erroneamente riportato nella relazione); nella parte relativa all’invio di funzionari delle dogane, per deporre in qualità di testimoni o di esperti, si intende che il tragitto al quale la RT fa riferimento sia Roma-Belgrado (e non Roma-Sarajevo come erroneamente riportato nella relazione).

 

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti in ordine alla possibilità che da alcune norme dell’Accordo derivino oneri finanziari non considerati dalla relazione tecnica. Si tratta delle seguenti norme:

Ÿ         articoli 20-38, che prevedono l’abolizione dei dazi doganali, anche di carattere fiscale, nei settori dell’industria, dell’agricoltura e della pesca;

Ÿ         articolo 50, che prevede la possibilità di ampliare le agevolazioni per l’accesso all’occupazione dei lavoratori della Serbia, ivi compresa la possibilità di ammissione alla formazione professionale;

Ÿ         articolo 80, che promuove la formazione degli operatori nel settore della giustizia.

Con riferimento all’articolo 51 (coordinamento dei sistemi di previdenza sociale), appare opportuno acquisire una precisazione in ordine agli elementi e alle motivazioni che consentirebbero di escludere effetti di incremento della spesa.

Si segnala che su disposizioni[5] di analogo contenuto il Governo ha escluso effetti di incremento della spesa senza peraltro fornire elementi di dettaglio.

Quanto alle norme che prevedono forme di sostegno e di cooperazione (articolo 88, in materia di sviluppo economico; articoli 94 e 95, in materia di ammodernamento dell’industria; articolo 115, in materia di sovvenzioni finanziarie), andrebbe confermato che le relative spese debbano comunque essere contenute entro gli stanziamenti già previsti per le medesime finalità sulla base della legislazione vigente.

Riguardo alla spesa complessiva quantificata dalla relazione tecnica (articoli 7 e 11 del Protocollo n. 6), premesso che non vi sono osservazioni da formulare circa la coerenza dei calcoli rispetto alle ipotesi indicate, appare comunque opportuno acquisire alcuni chiarimenti:

Ÿ         innanzitutto si osserva che, per la voce “rimborso forfetario spese per il vitto”, la RT implicitamente non esclude l’insorgenza di maggiori oneri rispetto alla quantificazione indicata, in quanto afferma che in attesa dell’apposito decreto ministeriale le spese di vitto sono state calcolate nella misura del 50 per cento della previgente diaria e che tale ipotesi - sia pure definita come cautelativa - potrebbe essere oggetto di future revisioni (“salvo eventuale successivo conguaglio”);

Ÿ         in secondo luogo, andrebbero chiariti i criteri adottati per il riconoscimento dell’indennità supplementare ai funzionari in missione (indennità consistente in una maggiorazione del 5 per cento, rispetto al prezzo del biglietto aereo, riconosciuta ai predetti funzionari). Infatti, come affermato dal Governo in precedenti occasioni, tale maggiorazione spettava, a legislazione previgente, ai funzionari ai quali era stata assegnata la diaria intera. Non è chiaro secondo quali criteri e parametri l’indennità venga ora attribuita a seguito della recente modifica, sopra richiamata, della disciplina in materia di diaria (art. 12 del DL 78/2010);

Ÿ         tenuto conto, infine, che la relazione tecnica non definisce le ipotesi poste alla base delle quantificazioni come limiti inderogabili ai fini dell’applicazione dell’Accordo e considerato, altresì, che la stessa RT contiene una stima (rimborsi spese per il vitto) che viene espressamente qualificata come suscettibile di revisioni, andrebbe chiarito se l’individuazione di un limite massimo di spesa (articolo 3 del disegno di legge di ratifica) sia effettivamente compatibile con la natura degli oneri recati dall’Accordo e, più in generale, con la presenza di obblighi di carattere internazionale.

 

ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 8.472 annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento utilizzato a fini di copertura reca le necessarie disponibilità.

 



[1] Come precisato dall’articolo 132 dell’Accordo, gli allegati e i protocolli sono parte integrante dell’Accordo medesimo. Parte integrante del presente Accordo è anche l’Accordo quadro CE-Serbia e Montenegro del 21 novembre 2004.

[2] La BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del Consiglio dedicati a questioni di competenza della Banca.

[3] Ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso, nonché ai fini dell’assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari.

[4] Il decreto ministeriale reca “Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola”. Si ricorda che l'articolo 28 del DL 223/2006 aveva ridotto del 20% le diarie per il personale della pubblica a amministrazione.

[5]Con riferimento all’articolo 49 dell’Accordo con la Bosnia-Erzegovina in data 21 aprile 2010 il Governo ha depositato al Senato una nota tecnica in cui – rispondendo ad una richiesta di chiarimento da parte del relatore sugli eventuali effetti finanziari derivanti dal predetto articolo – ha confermato che dalle disposizioni in oggetto non derivano effetti finanziari negativi.