Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C: 3610: DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate
Riferimenti:
AC N. 3610/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 207
Data: 14/07/2010
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
Altri riferimenti:
DL N. 102 DEL 06-LUG-10     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3610

 

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo

e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione

e delle missioni internazionali delle Forze armate

e di polizia

 

(Conversione in legge del DL 102/2010)

 

 

 

 

 

N. 207 – 15 luglio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3610

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

III e IV Commissione

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Stefani e Cicu

Gruppo:

 

rispettivamente  LNP e PDL

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

III e IV Commissione

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 5

Iniziative in favore dell’Afghanistan.. 5

ARTICOLO 2. 6

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. 6

ARTICOLO 3. 8

Regime degli interventi8

ARTICOLO 4. 14

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia.. 14

ARTICOLO 5, commi 1-3. 17

Disposizioni in materia di personale. 17

ARTICOLO 5, comma 4. 18

Reviviscenza di norme abrogate. 18

ARTICOLO 5, comma 5. 19

Proroga dei contratti di personale per l’esecuzione di lavori in economia.. 19

ARTICOLO 5, comma 6. 20

Volontari in ferma prefissata quadriennale. 20

ARTICOLO 5, comma 7. 21

Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime di terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei loro congiunti21

ARTICOLO 5, comma 8. 22

Controlli in materia di sicurezza alimentare. 22

ARTICOLO 5, comma 9. 22

Utilizzo del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali22

ARTICOLO 5, comma 10. 23

Proroga dell’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana.. 23

ARTICOLI 6 e 7. 23

Disposizioni in materia penale e contabile. 23

ARTICOLO 8. 26

Copertura finanziaria.. 26

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del DL 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Art.1

comma 1

Interventi per la Cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Afghanistan)

18.700.000

Art. 1

comma 1

Partecipazione ai Fondi fiduciari NATO (Afghanistan)

1.800.000

Art. 1

comma 2

Convenzione PCM-RAI

500.000

Art. 1       TOTALE

 

21.000.000

Art. 2

Comma 1

Interventi per la Cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Iraq, Libano, Pakistan, Somalia e Sudan)

9.300.000

Art. 2

Comma 1

Interventi di sminamento di cui alla L. 58/2001

1.000.000

Art. 2

Comma 2

Partecipazione ai Fondi fiduciari NATO (Iraq e Somalia)

500.000

Art. 2

Comma 3

Contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite in Libano

600.000

 

Art. 2

Comma 4

Partecipazione a operazioni civili di mantenimento della pace e diplomazia preventiva e progetti di cooperazione OSCE.

594.182

 

Art. 2

Comma 5

Interventi a sostegno dello Yemen e  per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio

11.706.125

Art.2

Comma 6

Interventi e iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-saharaiana

2.400.000

Art.2

Comma 7

Iniziative PESD

886.244

 

Art.2

Comma 8

Invio di personale presso le ambasciate di Bagdad, Islamabad e Kabul

214.000

Art.2

Comma 9

Partecipazione a gestione di crisi internazionali, comprese le Missioni PESD e Uffici dei rappresentanti speciali UE

439.800

 

Art.2

Comma 9

Viaggi di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan

31.200

Art. 2

Comma 10

Partecipazione italiana all’Iniziativa Adriatica Ionica

300.000

Art. 2       TOTALE

 

27.971.551

Art. 4

comma 1

ISAF ed EUPOL – Afghanistan

364.692.976

Art. 4

comma 2

UNIFIL– Libano

118.518.722

Art. 4

comma 3

MSU, EULEX in Kosovo; (Joint Enterprise Balcani)

58.960.039

Art. 4

comma 4

(ALTHEA), IPU dell’UE – Bosnia Erzegovina

10.495.380

Art. 4

comma 5

Active Endeavour - Mediterraneo

10.121.897

Art. 4

comma 6

Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)

601.943

Art. 4

comma 7

Unione europea (EUBAM) - Valico di Rafah

57.690

Art. 4

comma 8

UNAMID - Darfur  (Sudan)

128.654

Art. 4

comma 9

Unione europea - EUPOL RD Congo

201.652

Art. 4

Comma 10

United Nations Peacekeeping Force (UNFICYP) – Cipro

132.388

Art. 4

Comma 11

Assistenza alle Forze armate albanesi

80.443

Art. 4

Comma 12

889.355

Art. 4

Comma 13

Operazione militare UE (Atalanta) – mare Somalia - e operazione della NATO di contrasto alla pirateria

23.890.556

 

Art. 4

Comma 14

Addestramento forze armate irachene - cooperazione navale

3.956.138

Art. 4

Comma 15

Impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq

12.033.738

Art. 4

Comma 16

 

Carabinieri – (MINUSTAH) Haiti

5.047.579

Art. 4

Comma 17

Impiego di personale militare dell’Unione Europea (EUTM)  Somalia

810.944

Art. 4

Comma 18

Contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture nelle missioni internazionali

25.000.000

Art. 4

Comma 19

Interventi urgenti per la missione ISAF- Afghanistan

2.679.906

 

Art. 4

Comma 20

Forze di Polizie italiane – Albania e Paesi dell’area balcanica

3.225.082

Art. 4

Comma 21

Polizia di Stato (EULEX) – Kosovo

999.170

Art. 4

Comma 21

Polizia di Stato (EULEX e UNMIK) – Kosovo

30.600

Art. 4

Comma 22

Polizia di Stato (EUPOL COPPS) - Palestina

64.200

Art. 4

Comma 23

Carabinieri e Polizia di Stato (EUPM) – Bosnia Erzegovina

662.554

Art. 4

Comma 24

Guardia di finanza – Libia

2.023.691

Art. 4

Comma 25

Guardia di finanza (ISAF) – Afghanistan

1.072.252

Art. 4

Comma 25

Guardia di finanza (EUPOL) – Afghanistan

508.822

Art. 4

Comma 26

Guardia di finanza (EULEX) – Kosovo

321.812

Art. 4

Comma 27

Guardia di finanza (EUBAM) - Valico di Rafah

56.315

Art. 4

Comma 28

Guardia di finanza (JMOUs) - Afghanistan e Emirati Arabi Uniti e JMOU in Kosovo

227.863

Art. 4

Comma 29

magistrati, Polizia penitenziaria e pers. amministrativo del Ministero della giustizia (EULEX) – Kosovo

265.861

Art. 4

Comma 30

Un magistrato EUPOL COPPS- Palestina

19.254

Art. 4

Comma 31

Due magistrati EUPM – Bosnia-Erzegovina

96.971

Art. 4

Comma 32

Esigenze prima necessità popolazioni- Afghanistan, Libano e Balcani

10.000.000

Art. 4       TOTALE

 

657.874.447

Art.1, 2 e 4 TOTALE

 

706.845.998

 

Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dall’articolo 3, la relazione tecnica quantifica un onere, riferito alla disposizione di cui al comma 5, di 618.725 euro. Per la copertura di tale onere si provvede mediante le autorizzazioni di spesa recate dall’articolo 1, comma 1 e dall’articolo 2, comma 2.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Iniziative in favore dell’Afghanistan

La norma autorizza le seguenti spese a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010:

-         euro 18.700.000, ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge 49/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinate dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria 2010;

-         euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afgano (comma 1);

-         euro 500.000 per l’implementazione e l’ampliamento della convenzione tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la RAI e la NewCo RAI International, per la realizzazione di azioni di comunicazione nell’ambito delle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan (comma 2).

 

Si prevede, altresì, la partecipazione ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e in Pakistan, la cui organizzazione è finanziata a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 (comma 3).

Le attività operative della missione sono finalizzate, tra l’altro, al sostegno dei seguenti settori (comma 4):

-          sanità;

-          istituzioni e apparato tecnico;

-          piccola e media impresa localizzata in particolare nell’area di frontiera;

-          mezzi di comunicazione locali.

Nell’ambito del medesimo stanziamento di cui al comma 1, si provvederà all’organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l’Afghanistan, in collaborazione con la rete di ONG già operanti sul territorio (comma 5).

Infine il Ministero degli esteri identifica le misure per favorire l’intervento delle ONG che intendano operare in Afghanistan e in Pakistan per fini umanitari (comma 6).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma. Per quanto riguarda la realizzazione di azioni di comunicazione attraverso la convenzione già in corso tra la Presidenza del Consiglio, la RAI e la Rai International, la RT dichiara che si prevede di integrare le attività già in corso con quelle di formazione del personale giornalistico e tecnico afghano.

 

Al riguardo, pur essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento, si rileva che la RT non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere.

 

ARTICOLO 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

La norma autorizza le seguenti spese a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010:

-         euro 9.300.000, per iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita e per la ricostruzione civile in Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge 49/1987, come determinate dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria 2010 (comma 1).

La norma precisa che il Ministero degli affari esteri può destinare risorse per la cooperazione in altre aree di crisi, in caso di necessità e urgenza di intervento, nel limite del 15 per cento del predetto stanziamento.

Si segnala che nella Tabella C, allegata alla legge finanziaria 2010, risulta alla rubrica Ministero degli affari esteri, uno stanziamento per la legge n. 49, per il triennio 2010-2012, pari a euro 327 mln per il primo anno e 211 mln per gli altri due anni;

-         euro 1.000.000, per interventi di sminamento di cui alla legge 58/2001 (comma 1).

Il fondo per lo sminamento umanitario, istituito dalla L.58/2001 risulta per l’anno 2010 privo di stanziamenti e non più incluso in Tabella C.

-         euro 500.000, per la partecipazione ai fondi fiduciari NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale (comma 2);

-         euro 600.000, per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano (comma 3);

-         euro 594.182, per la partecipazione tramite esperti nazionali alle attività civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE[1] (comma 4);

-         euro 11.706.125, per gli interventi a sostegno della stabilizzazione dello Yemen, nonché per gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza a tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio (Iraq, Afghanistan e Libano) (comma 5).

La norma precisa che al personale inviato in Iraq è corrisposta l’indennità di missione di cui al R.D. 941/1926, incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista per l’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman;

-         euro 2.400.000, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-sahariana[2] (comma 6);

-         euro 886.244, per la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD) (comma 7);

-         euro 214.000, per l’invio in missione di personale di ruolo presso le ambasciate d’Italia in Bagdad, Islamabad e Kabul (comma 8);

La norma precisa che ai funzionari è corrisposta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[3];

-         euro 439.800, per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, tra le quali le missioni PESD, nonché agli uffici dei Rappresentanti speciali dell’UE per le varie aeree di crisi (comma 9);

Ai funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[4]; per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali l’indennità non può superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del contingente.

-         euro 31.200 per i viaggi di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan (comma 9).

Ai funzionari è corrisposta un'indennità pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[5].

 

-         euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alle attività del Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatica Ionica (con sede ad Ancona), finalizzata al rafforzamento della cooperazione regionale nell’area.

 

La relazione tecnica espone analiticamente gli elementi posti alla base della quantificazione. Ad essa si rinvia per l’illustrazione, nel dettaglio, delle voci di costo relative a ciascuna autorizzazione di spesa.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che per tutte le spese autorizzate con l’articolo in esame gli oneri risultano limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti.

 

ARTICOLO 3

Regime degli interventi

La norma, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, di stabilizzazione e sostegno alla pace, nonché per l’attivazione del servizio europeo per l'azione esterna:

·        prevede che il Ministro degli affari esteri[6] provveda alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al Capo I che comprende gli artt. 1-3 (comma 1);

·        autorizza, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli artt. 1-3 e in casi di necessità e urgenza, il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 2);

·        reca la disciplina relativa all’indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri[7], inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli artt. 1- 2, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell’intervento italiano nell’ambito del presente decreto. La norma precisa, inoltre, che il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo[8], è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 2, comma 1 che, per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione (comma 3).

Nello specifico, la norma prevede che al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS) è corrisposta l'indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. In base all'art. 16 della L. n. 49/1987 e successive modifiche, il personale addetto alla DGCS è costituito oltre che da personale del Ministero degli affari esteri anche, nel limite massimo di sette unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato. L'art. 13 della L. n. 49/1987 prevede che le Unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione, sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale[9], nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio;

Le norme di cui all’art. 1, commi 9, 56 e 187 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A. in particolare, il comma 9 della legge finanziaria per il 2006 stabilisce che tali spese non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2004. Il comma 56 riduce “automaticamente” del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 187 detta disposizioni limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003. L'art. 61 del DL n. 112/2008, ai commi 2 e 3, limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione [comma 2, lettera a)], chiarendo che a tale limite è soggetta anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti [comma 2, lettera b)]. Al comma 3 viene infine precisato che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009. Gli artt. 7 e 36 del D.lgs.n. 165/2001 disciplinano l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l’altro, in tema di durata massima del rapporto di lavoro flessibile, il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio, nonché la responsabilità dirigenziale in caso di violazione di siffatto divieto;

·        esclude le spese connesse all’applicazione degli artt. 1 e 2 del provvedimento in esame dal regime restrittivo di cui all’art. 60, comma 15, del DL n. 112/2008. (comma 10).

L’art. 60, comma 1, del D.L. 112/2008, ha disposto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato al D.L. 112/2008. L’art. 60, comma 15, ha stabilito, nello specifico, che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possono assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna upb. Tale norma non si applica alle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché a quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui;

·        dispone che l’organizzazione delleattività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan[10], sia definito con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Con gli stessi provvedimenti verranno, tra l’altro, istituiti presso il MAE un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, nonché un comitato di controllo degli interventi stessi (comma 11);

·        prevede la proroga per dodici mesi dei contratti quadriennali, in scadenza il 31 dicembre 2010, degli esperti per i compiti di natura tecnica relativi ai programmi, alle iniziative e agli interventi di cooperazione allo sviluppo[11]. Non si procede, in ogni caso, alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età. Tali contratti, peraltro, devono stipularsi ai sensi dell’articolo 1, comma 01, del d. lgs. n. 368/01, il quale prevede che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Ai fini della disciplina di tali contratti si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo (commi 12 e 13).

 

La relazione tecnica, in merito alla norma di cui al comma 5, afferma che le disposizioni indicate prevedono il conferimento di incarichi temporanei di consulenza anche in deroga ai limiti di spesa previsti, sulla base della seguente previsione: n. 14 contratti di consulenza; euro 618.725,30 come spesa massima per il secondo semestre2010, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi.

La RT precisa a tale riguardo che i compensi unitari non sono variati rispetto ai periodi precedenti, ma si tiene conto del fatto che nel precedente semestre alcuni contratti hanno di fatto avuto una durata più breve di sei mesi.

La spesa - ivi comprese quelle relative a eventuali risorse umane che dovessero rendersi necessarie in considerazione dell’evolversi della situazione - sarà comunque sostenuta nel rispetto del limite dei fondi autorizzati dal presente  decreto legge (ivi inclusi i residui di stanziamento della legge n. 12/2009, della L. n. 108/2009 e del DL n. 152/2009).

La RT precisa infine che per la copertura degli oneri indicati si provvede mediante l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, e all’art. 2, comma 2, del presente provvedimento.

Con riferimento alla proroga dei contratti degli esperti di cui ai commi 12 e 13 la RT afferma che si tratta di una limitata proroga dei contratti in essere per il tempo strettamente necessario a garantire l’operatività della cooperazione italiana nelle more dell’adozione di un nuovo decreto interministeriale che ridefinisca lo statuto professionale di tale categoria in senso conforme al quadro normativo attualmente vigente. La RT afferma inoltre che, sul piano finanziario, dalla norma non scaturiscono effetti né ulteriori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti dalle disposizioni attualmente vigenti. Peraltro l’introduzione del limite di età a 67 anni comporterà a regime risparmi derivanti dal collocamento a riposo, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di 7 unità sulle 70 attualmente in servizio, di ulteriori 2 unità entro febbraio 2011 e di altre 4 unità nel corso del 2012.

 

Al riguardo, in merito al comma 5, si rileva che la disposizione sembra far riferimento a un possibile onere aggiuntivo rispetto a quello di 618.725 euro, senza peraltro indicarne la misura massima. Essa si limita infatti a precisare che la spesa complessiva dovrà comunque essere sostenuta a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge in esame, nonché sui residui di stanziamento derivanti da precedenti leggi. In proposito appaiono necessari chiarimenti.

Sempre con riferimento al comma 5, si rileva che tra le disposizioni ivi richiamate, a fini derogatori, non è compresa la norma introdotta di recente per limitare la spesa sostenuta nell’utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili, recata dal comma 28 dell’articolo 9 del DL 78/2010. Anche a tale riguardo appaiono necessari chiarimenti.

Si ricorda che, per la copertura del comma 5, la RT fa specifico riferimento alle autorizzazioni di cui agli articoli 1, comma 1 e 2, comma 2.

Le norme citate si riferiscono all’autorizzazione di spesa di euro 18.700.000, per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan, e di euro 1.800.000 per la partecipazione al Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano (art. 1, comma 1) e all’autorizzazione di spesa di euro 500.000 per la partecipazione al Fondi fiduciari NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale (2, comma 2).

Appare necessario, inoltre, che il Governo fornisca gli elementi informativi circa la portata finanziaria delle norme di cui al comma 10, che prevedono l’esclusione delle spese autorizzate del DL in esame - relativamente agli artt. 1 e 2 – dai vincoli di impegnabilità di cui all’art. 60, comma 15, del DL 112/2008.

Con riferimento ai contratti degli esperti di cui ai commi 12 e 13 si rammenta, preliminarmente, che la relazione esclude l’insorgenza di oneri con riferimento alla proroga dei suddetti contratti ed afferma che gli stessi non possono essere oggetto di proroga tacita. Quest’ultima affermazione, relativa alla necessità di un intervento normativo, potrebbe far supporre che sia richiesta una apposita copertura. Con riguardo a tali questioni appare necessario un chiarimento da parte del Governo volto ad assicurare che in bilancio sussistano le disponibilità necessarie per la proroga dei contratti, anche alla luce della riduzione degli stanziamenti per la retribuzione del personale assunto con forme contrattuali flessibili prevista a norma dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, disposizione questa non espressamente derogata.

Con riguardo ai medesimi contratti si rileva, inoltre, che la norma reca un esplicito riferimento ad un’ulteriore disposizione[12] la quale stabilisce che “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. Il richiamo sembra prefigurare la necessità di procedere alla futura stabilizzazione di personale che, peraltro, in caso di reiterato rinnovo dei contratti medesimi potrebbe rendersi obbligatoria in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 368/2001[13]. Anche in merito a tali questioni appare necessario che siano fornite ulteriori informazioni che chiariscano la compatibilità di tale rinvio normativo, con la copertura, limitata ad 1 anno, prevista dal provvedimento in esame, nonché con il vigente regime di limitazione del turn over.

 

ARTICOLO 4

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia

La norma autorizza le seguenti spese a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali:

-         euro 364.692.976, per le missioni ISAF[14] ed EUPOL[15] in Afghanistan (comma 1);

-         euro 118.518.722, per la missioni UNIFIL[16] in Libano, compreso l’impiego di unità navali (comma 2);

-         euro 58.960.039, per le missioni nell’area dei Balcani Multinational Specialized Unit (MSU), EULEX[17], Security Force Training Plan in Kosovo e Joint Enterprise (comma 3);

-         euro 10.495.380, per la missione ALTHEA, nel cui ambito opera la missione IPU[18], dell’UE (comma 4);

-         euro 10.121.897, per la missione Active Endeavour nel Mediterraneo (comma 5);

-         euro 601.943, per la missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2) (comma 6);

-         euro 57.690, per la missione dell’UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) (comma7);

-         euro  128.654, per la missione delle Nazione Unite denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID) (comma 8);

-         euro 201.652, per la missione dell’UE nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO (comma 9);

-         euro 132.388, per la missione delle Nazioni Unite UNFICYP[19] a Cipro (comma 10);

-         euro 80.443, per l’assistenza alle forze armate albanesi (comma 11);

-         euro 889.355, per la missione di vigilanza dell’UE in Georgia, denominata EUMM[20] Georgia (comma 12);

-         euro 23.890.556, per l’operazione militare dell’UE denominata Atlanta e per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto alla pirateria (comma 13);

-         euro 3.956.138, per la missione in Iraq di addestramento delle Forze armate e di polizia irachene (comma 14);

-         euro 12.033.738, per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Riuniti, in Bahrein e a Tampa (Florida) per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq (comma 15);

-         euro 5.047.579, per la partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata MINUSTAH[21] (comma 16);

-         euro 810.944 per la missione militare dell’Unione europea denominata EUTM Somalia (comma 17);

-         euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto (comma 18);

-         euro  2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali (comma 19);

-         euro 3.225.082 per i programmi di cooperazione delle forze di polizia in Albania e nei Paesi dell’area balcanica (comma 20);

-         euro 999.170 ed euro 30.600, rispettivamente, per la partecipazione di personale della polizia di Stato alla missione EULEX[22] Kosovo e alla missione UNMIK[23] in Kosovo (comma 21);

-         euro 64.200, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS[24] nei territori palestinesi (comma 22);

-         euro 662.554, per la partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato alla missione EUPM[25] in Bosnia-Erzegovina (comma 23);

-         euro 2.023.691, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell’accordo di cooperazione tra i Governi italiano e libico, per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina (comma 24);

-         euro 1.072.252 ed euro 508.822, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan (comma 25);

-         euro 321.812, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX in Kosovo (comma 26);

-         euro 56.315, per la partecipazione del Corpo della guardia di finanza alla missione dell’UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (comma 27);

-         euro 227.863, per la partecipazione del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units JMOUs in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo (comma 28);

-         euro 265.861, per la partecipazione di sei magistrati, di personale della Polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo (comma 29);

-         euro 19.254, per la partecipazione di un magistrato alla missione EUPOL COPPS in Palestina (comma 30);

-         euro 96.971, per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina (comma 31);

-         euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali (comma 32).

 

La relazione tecnica espone, per la maggior parte delle predette voci di spesa,  analiticamente gli elementi posti alla base della quantificazione. Ad essa si rinvia per l’illustrazione, nel dettaglio, delle voci di costo relative a ciascuna autorizzazione di spesa.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di oneri limitati all’entità delle rispettive autorizzazioni di spesa.

Con riferimento alle norme di cui ai commi 18 e 19, pur rilevando che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, si osserva che la RT non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dei medesimi, che ammontano, rispettivamente, a 25 milioni di euro e a circa 2,7 milioni di euro.

 

ARTICOLO 5, commi 1-3

Disposizioni in materia di personale

Le norme recano - facendo rinvio all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 e all’articolo 3, comma 6 del decreto legge n. 152/2009 - la disciplina relativa al trattamento del personale impegnato in missioni internazionali.

In particolare le norme di cui all’articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 disciplinano:

·        l’attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse.

Il comma 2 dell’articolo in esame specifica quale sia l’indennità di missione per il personale impegnato nelle missioni UNAMID, MINUSTAH, EUPM, JMOUs in Kosovo, EUTM Somalia, NATO HQ Scopje, Atlanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles. Tale specifica si rende necessaria al fine di integrare le disposizioni dell’articolo 3, comma 1 della legge n. 108/2009;

·        la disciplina della valutazione dei periodi di comando;

·        la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento;

·        la possibilità di prorogare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno;

·        il trattamento del personale in stato di prigionia o disperso.

Le norme, inoltre, dispongono l’applicabilità dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 152/2009 il quale, a sua volta, dispone l’applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza (comma 1).

L’art. 13, del DL n. 451/2001[26], prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda (comma 1). Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria (comma 2).

Il comma 3 dell’articolo in esame estende anche ai volontari in “rafferma biennale” l’indennità di impiego operativo prevista dall’articolo 3, comma 4, della legge n. 108/09.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

In sede di esame del precedente decreto di proroga[27] delle missioni internazionali[28] era stata avanzata una richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione al personale della Guardia di finanza delle disposizioni in materia di partecipazione a concorsi interni all’amministrazione la quale appariva suscettibile di determinare effetti onerosi di carattere indiretto connessi all’accelerazione della progressione di carriera del relativo personale. Sul punto il Governo aveva dichiarato che la norma riguarda fattispecie ipotetiche ed eventualmente applicabili a pochissime unità. Pertanto gli oneri che potrebbero derivare dal riconoscimento della anzianità giuridica in questione sarebbero di importo esiguo e quindi fronteggiabili con i normali stanziamenti di bilancio.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che gli oneri connessi all’applicazione delle disposizioni in esame trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, ai quali si rinvia.

 

ARTICOLO 5, comma 4

Reviviscenza di norme abrogate

La norma, modificando l’articolo 2268 del Codice dell’ordinamento militare[29], determina la reviviscenza delle seguenti norme già abrogate a far data dall’8.10.2010[30]:

·        le disposizioni che attribuiscono al personale che partecipa alle missioni internazionali l’indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e il relativo trattamento pensionistico e assicurativo. E’ incluso in tale trattamento economico e pensionistico anche il personale in stato di prigionia o disperso e per il personale civile[31];

·        il citato articolo 3 della legge n. 108/09, che prevede l’attribuzione di una indennità per le missioni internazionali;

·        la disposizione che prevede che le somme iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2009[32] non impegnate al 31 dicembre 2009, siano mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010;

·        il citato articolo 3, comma 6, del d.l. n. 152/09 che applica al personale del Corpo della guardia di finanza le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza;

·        l’articolo 5 del d.l. n. 1 del 2010 che autorizza le spese, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, pur rilevando che la reviviscenza delle norme sopraindicate si rende presumibilmente necessaria in considerazione dei rinvii normativi contenuti in altre disposizioni del DL, si evidenzia l’opportunità di disporre di elementi di valutazione circa i complessivi effetti finanziari derivanti dal comma in esame. Ciò in considerazione del fatto che le norme di cui si dispone la reviviscenza presentano implicazioni di carattere finanziario che potrebbero prodursi anche oltre il termine di proroga delle missioni internazionali, previsto dal decreto legge in esame.

 

ARTICOLO 5, comma 5

Proroga dei contratti di personale per l’esecuzione di lavori in economia

La norma prevede che le Forze armate, per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010 possano continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170[33].

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le assunzioni di lavoratori ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170/05 sono effettuate in relazione a ciascun intervento infrastrutturale programmato e autorizzato e gli oneri correlati gravano sul relativo decreto di impegno di spesa afferente i capitoli dei lavori. Solo nell’ambito di tali risorse sarà possibile, pertanto, prorogare i contratti in corso.

 

La relazione illustrativa evidenzia che tale proroga equivale sostanzialmente ad un’assunzione a tempo indeterminato di quei lavoratori assunti dal Genio militare per l’esecuzione di lavori in economia per interventi infrastrutturali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Infatti la semplice proroga di tali contratti a tempo determinato risulta preclusa dall’attuale normativa, applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, la quale considera a tempo indeterminato i rapporti di lavoro che scaturiscono da contratti stipulati in violazione dei prescritti termini di durata[34]. Ciò nonostante la relazione illustrativa afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto “è possibile prorogare o rinnovare tali contratti solo entro i limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare”.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non considera quanto invece evidenziato dalla relazione illustrativa. Infatti, sebbene la norma in esame si limiti a disporre una proroga, sostanzialmente è suscettibile di creare le premesse per la conseguente stabilizzazione del personale interessato, considerando l’attuale legislazione in tema di lavoro a tempo determinato che individua limiti temporali, decorsi i quali i contratti devono considerarsi a tempo indeterminato. Appare quindi opportuno che il Governo chiarisca se dall’applicazione della norma derivi l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, fornendo altresì elementi di valutazione e dati quantitativi relativi al numero delle posizioni a cui la norma stessa può essere applicata e ai relativi oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5, comma 6

Volontari in ferma prefissata quadriennale

La norma estende ai volontari in ferma prefissata quadriennale la riserva di posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto non incide sul numero di assunzioni che possono essere effettuate nelle carriere iniziali delle Forze di polizia in base alla normativa vigente nell’anno di riferimento. La disposizione, peraltro, ponendo fine al contenzioso in corso può comportare risparmi di spesa.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’estensione di tale riserva poggia sulla considerazione che i volontari in ferma quadriennale hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno, essendo tratti da tale categoria di personale. In tal senso è orientata la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che il servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno è da considerare, ai fini della partecipazione ai concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, quale titolo di ammissione e non come status in atto, atteso che la norma prevede la riserva dei posti a favore non solo dei volontari in ferma prefissata di un anno in servizio, ma anche di quelli in congedo (confronta sentenze nn. 7668, 7669 e 7670 del 2009). La disposizione si rende necessaria e urgente al fine di porre termine al contenzioso in corso con conseguenti risparmi di spesa.

 

Nulla da osservare al riguardo tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 5, comma 7

Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime di terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei loro congiunti

La norma esplicita che alle assunzioni per diritto di collocamento obbligatorio a favore delle vittime di terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei loro congiunti non si applica la disposizione di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/99 che prevede una quota di riserva pari a un punto percentuale dell’organico effettivo.

La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione si riferisce a categorie di beneficiari del tutto diverse (coniuge e orfani superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero riconosciuti grandi invalidi per tali cause). Tale esplicitazione si rende necessaria e urgente in considerazione del fatto che i soggetti beneficiari sono in larga parte militari impiegati nelle missioni internazionali e loro congiunti.

 

La relazione tecnica dichiara che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le assunzioni previste dalla norma in esame possono essere effettuate solo entro i limiti delle assunzioni autorizzate dalla normativa vigente per l’anno di riferimento.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 5, comma 8

Controlli in materia di sicurezza alimentare

La norma stabilisce che, nello svolgimento dei controlli in materia di sicurezza alimentare per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, al personale medico e veterinario militare sono conferite le attribuzioni e la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria previste per il personale medico e veterinario civile dipendente dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 283/62.

 

La relazione tecnica dichiara che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il conferimento delle attribuzioni e della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria non comporta modifica del trattamento economico da corrispondere al personale interessato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5, comma 9

Utilizzo del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali

La norma stabilisce che, in relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al decreto in esame, il Ministero della difesa possa avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali, nell’ambito dei finanziamenti assicurati per il funzionamento del corpo militare e delle infermiere volontarie.

 

La relazione tecnica rileva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli oneri correlati agli interventi di supporto sanitario trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse già assegnate  alla Croce Rossa Italiana per il funzionamento del corpo militare e delle infermiere volontarie, ai sensi dell’articolo 11, quarto comma, del DPR n. 613/80[35].

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5, comma 10

Proroga dell’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana

La norma proroga dell’incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo[36] e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

La relazione illustrativa evidenzia che per la Croce Rossa Italiana, attualmente commissariata, tale adeguamento comporterà l'ulteriore protrarsi della fase di riorganizzazione, tuttora in svolgimento, con conseguente allungamento dei tempi di ricostituzione degli organi statutari. Al fine di agevolare le attività indispensabili per portare a conclusione tale riassetto organizzativo, a seguito del quale, dopo l'adozione del nuovo statuto, potranno essere ricostituite le cariche elettive, si rende necessario prorogare l'incarico dell'attuale commissario straordinario fino alla data di ricostituzione degli organi statutari e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

 

La relazione tecnica rileva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo andrebbe acquisita conferma che la proroga non determini esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività demandate al Commissario.

 

ARTICOLI 6 e 7

Disposizioni in materia penale e contabile

Le norme, dispongono:

·        l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma[37];viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza (articolo 6);

·        una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza per il personale militare delle missioni internazionali[38] (articolo 6);

·        l’applicabilità di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 152/09. Detta norma prevede che per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali[39] (articolo 7, comma 1);

·        l’autorizzazione al Ministero della difesa da cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa dismessi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, in adesione alle specifiche richieste della Police Division delle Nazioni Unite nell'ambito delle iniziative internazionali di soccorso in favore di Haiti a seguito del terremoto del 15 gennaio 2010 (articolo 7, comma 2);

·        che, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, il Ministero dell’economia e delle finanze anticipa una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal decreto in esame a valere sullo stanziamento utilizzato per la copertura a norma dell’articolo 8 (articolo 7, comma 3);

·        che, le risorse finanziarie destinate al riconoscimento degli indennizzi ai militari impiegati nelle missioni internazionali, nonché ai cittadini italiani nei teatri di conflitto o residenti in zone adiacenti a poligoni militari nel territorio nazionale, i quali abbiano contratto infermità permanenti o patologie tumorali a causa di esposizione all'uranio impoverito siano mantenute in bilancio nel conto residui per poter essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011 (articolo 7, comma 4).

La relazione illustrativa rileva che la disposizione si rende necessaria in quanto, in relazione alla tempistica procedimentale stabilita dal regolamento che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione degli indennizzi in parola (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37) – il quale prevede che, in sede di prima applicazione, le domande degli eventuali beneficiari possano essere inoltrate fino al mese di novembre 2009 – le istruttorie per la definizione delle singole posizioni dei soggetti beneficiari non potranno essere definite entro l'anno 2010, ossia entro il termine utile per impegnare le pertinenti somme nel corrente esercizio finanziario, con conseguente perdita dei fondi stanziati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, andrebbe chiarito, se per effetto del rinvio normativo ivi previsto debba intendersi applicabile anche la disposizione del DL 152/2009 che prevede la possibilità di finanziare, a valere sugli stanziamenti per le missioni internazionali e nel limite complessivo di 50 milioni annui, l’acquisizione di mezzi, forniture e servizi secondo le modalità descritte dalla medesima norma richiamata. In tal caso andrebbe acquisita conferma della disponibilità di tali risorse.

Con particolare riferimento al comma 4, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che lo slittamento ivi previsto sia considerato nei tendenziali di spesa.

 

ARTICOLO 8

Copertura finanziaria

La norma prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del decreto in esame.

Il primo comma limita a una quota di 357.260.772 euro le entrate iscritte sul Fondo relativo alle missioni internazionali[40] derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio delle attività correlate alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

L’onere complessivo di 706.845.998 euro è coperto mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo relativo alle missioni internazionali quanto a 701.402.993 euro e mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le missioni di pace quanto a 5.443.005 euro, originariamente destinati a finanziarie la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana nel Darfur in Sudan per la parte riguardante il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischieramento di contingenti militari stranieri che non potrà essere effettuato entro l’anno 2010.

 

La relazione tecnica evidenzia che sul capitolo 2336 dello stato di previsione dell’entrata (entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio delle attività correlate alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea) risulta già versato e contabilizzato un importo di 520 milioni di euro.

 

 

Al riguardo, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria n. 296 del 2006, come rifinanziata anche  dall’articolo 2, comma 4-octies, del decreto-legge n. 40 del 2010, prevista dal comma 2, lettera a), si segnala che la stessa, come indicato nella relazione tecnica, reca le necessarie disponibilità.

Si rileva che la Commissione bilancio del Senato durante l’esame in sede referente del disegno di legge n. 2228 ha approvato l’emendamento 39.1000 (testo 2), che modifica l’ultimo periodo del comma 4-octies dell’articolo 2, del decreto-legge n. 40 del 2010, senza tuttavia tener conto della novella prevista alla medesima disposizione dal comma 1, dell’articolo 8 in esame.

Con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2010, prevista dal comma 2, lettera b), appare opportuno che il Governo confermi che le relative risorse non sono state utilizzate per le finalità originariamente previste concernenti la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan (UNAMID).

 



[1] Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

[2] La norma precisa che per la Somalia è ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2010 per l’attuazione della L. 180/1992 “Partecipazione italiana alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale”.

[3] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967. In deroga all'articolo 151 del DPR n. 18/1967 al personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico.

[4] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[5] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[6] Con propri decreti di natura non regolamentare.

[7] Di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

[8] Di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

[9] Di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987.

[10] Di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del DL in esame.

[11] Di cui all’art. 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49/1987.

[12] Articolo 1, comma 01 del decreto legislativo n. 368/2001.

[13] Recante l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[14] International Security Assistance Force (ISAF).

[15] European Police (EUPOL)

[16] United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

[17] European Union Rule of Law in Kosovo.

[18] Integrated Police Unit.

[19] United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP).

[20] European Union Monitoring Mission.

[21] United Nations Stabilization Mission in Haiti.

[22] European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

[23] United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

[24] European Union Police Mission for the PalestinianTerritories (EUPOL COPPS).

[25] European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina.

 

[26] D.L. 28 dicembre 2001 n. 451, (disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 febbraio 2002, n. 15.

[27] Cfr. V Commissione - Resoconto di mercoledì 16 dicembre 2009.

[28] Disposta con il decreto legge n. 152/2009.

[29] D.Lgs. n. 66/2010.

[30] Il codice, ai sensi dell’articolo 2272, entra in vigore cinque mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dato che il codice è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2010 ed entrerà in vigore il 9 ottobre 2010, tale effetto abrogativo non è ancora avvenuto.

[31] D.l. n. 451/01, articoli 2 (commi 2 e 3), 2, 3, 4, 5, 7 e 13.

[32] Ai sensi dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[33] Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

[34] D.lgs. n. 368/01, articolo 4: il rapporto di lavoro a tempo determinato, anche non continuativo, tra gli stessi soggetti e per le stesse mansioni non può superare complessivamente la durata di tre anni, salvo la possibilità di una sola proroga

[35] L’articolo 11 del DPR n. 613/80 (Riordinamento della Croce rossa italiana) stabilisce che l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.

[36] Da attuare anche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori dei conti di tutti gli enti pubblici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che, conseguentemente, debbano essere adeguati i relativi statuti e regolamenti di organizzazione.

[37] Cfr. l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008.

[38] Cfr. l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 che prevede in particolare: la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione; la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

[39] Così l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), a cui rinvia la disposizione in esame.

[40] Di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/06.