Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C.3496-DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2
Riferimenti:
AC N. 3496/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 197
Data: 16/06/2010
Descrittori:
AMBIENTE   ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
INQUINAMENTO ATMOSFERICO   PROROGA DI TERMINI
TRASPORTI STRADALI   TRASPORTO DI MERCI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3496

 

Differimenti di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 72/2010 - Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 197 – 16 giugno 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3496

Titolo breve:

 

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di C02 (D.L. 72/2010)

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Bonciani

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 1. 3

Modello unico di dichiarazione ambientale. 3

ARTICOLO 1, comma 2. 3

Versamento premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto.. 3

ARTICOLO 2. 5

Misure urgenti in materia di emissioni di CO25



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del DL 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica. La VIII Commissione Ambiente, ha apportato talune modifiche al testo, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 2.

Si esaminano di seguito le disposizioni del decreto legge che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Modello unico di dichiarazione ambientale

La norma differisce dal 30 aprile 2010 al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)[1] relativo alla denuncia annuale dei rifiuti prodotti, trattati, trasportati o smaltiti nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la denuncia.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, disponendo un differimento di termini, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Versamento premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto

Normativa vigente: l’articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999 unifica al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza i termini di pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  previsti dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 44 del D.P.R n. 1124/1965.

Tali termini sono riferiti, rispettivamente, al pagamento dei premi negli anni solari successivi (20 febbraio dell’anno in cui la rata si riferisce), alla eventuale rateizzazione in quattro rate di uguale importo (da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno, maggiorate degli interessi per le scadenze successive a quelle del 20 febbraio di ciascun anno) e al pagamento del periodo assicurativo precedente (in ogni caso effettuato in un unica soluzione entro il 20 febbraio) [2].

L'articolo 2, comma 250, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) prevede l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel secondo periodo del comma 250 è altresì previsto che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le disponibilità del fondo sono destinate alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge n. 191 del 2009. Nell'ambito di tali finalità, sono previsti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per un ammontare complessivo, per il 2010, di 400 milioni di euro, rappresentati dalla riduzione, relativa all'anno 2009, degli oneri assicurativi per i premi INAIL versati dalle aziende di autotrasporto merci in conto terzi.

Tenuto conto dei tempi necessari per l’emanazione dei decreti attuativi della legge finanziaria, l’articolo 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 194/2009 ha disposto il differimento, per l’anno 2010, al 16 aprile del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui al comma 5, dell’articolo 55 della legge n. 144/1999.

La norma, nel testo originario, differisce ulteriormente dal 16 aprile 2010 al 16 giugno 2010 il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi. Prevede, inoltre, che non siano applicate sanzioni a carico delle imprese che non hanno provveduto al pagamento entro il 16 giugno 2010, ovvero che hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute. In entrambi i casi, dette imprese sono considerate in regola ai fini del versamento dei premi assicurativi e previdenziali.

L’VIII Commissione ha riformulato tale disposizione, prevedendo che sono considerate in regola ai fini contributivi ed esonerate dalle sanzioni civili le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei predetti premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del DL in esame.

La norma mira presumibilmente ad ovviare ad una incongruenza del testo originario – tuttora in vigore – che, per un verso, fissa il nuovo termine di versamento al 16 giugno 2010 e, per altro verso, considera in regola  le imprese che non abbiano provveduto in tutto o in parte al pagamento entro la medesima data.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, disponendo un differimento di termini, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa, precisa che la proroga si rende necessaria dal momento che non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione dell’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010 sopra richiamata.

 

Al riguardo, sebbene il differimento avvenga nell’ambito dello stesso anno 2010, andrebbe chiarito se la norma possa determinare oneri conseguenti al costo di provvista per il periodo in cui si verificano le minori entrate.

Inoltre, riguardo alla mancata applicazione di sanzioni per il pagamento di somme inferiori a quelle dovute, appare necessaria una conferma circa la persistenza dell’obbligo in capo alle imprese di regolarizzare il versamento dei premi assicurativi e previdenziali per l’intero ammontare.

 

ARTICOLO 2 

Misure urgenti in materia di emissioni di CO2

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 216/2006, di recepimento delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE[3], prevede che nessun impianto possa esercitare le attività rientranti nel campo di applicazione delle direttive che comportino emissioni di gas ad effetto serra, senza essere munito di specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente (Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE)[4]. Per ciascun periodo di riferimento (primo periodo 2005-2007 e i quinquenni a partire dal 2008), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive approvano il Piano nazionale di assegnazione (PNA) predisposto dal Comitato nazionale. Sulla base del PNA 2008-2012 i Ministeri competenti hanno approvato la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il medesimo periodo[5], che individua il numero complessivo di quote, a livello di settore e di impianto, nonché le modalità di trattamento degli impianti nuovi entrati nel sistema. Il rilascio delle quote da parte del Comitato nazionale avviene entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni stabilite nella citata Decisione a favore degli impianti che non si trovino in stato di chiusura o di sospensione di attività.

Con riferimento agli impianti nuovi entranti[6], la Decisione di assegnazione prevede (articolo 6) che per il periodo 2008-2012 sia riconosciuta l’attribuzione a titolo gratuito di quote di emissione di CO2. In caso di esaurimento della Riserva Nuovi Entranti, istituita a tal fine, il Governo è impegnato ad assicurare la disponibilità di quote di  CO2 nel rispetto del principio di parità di trattamento e non alterazione della concorrenza. Al fine di assicurare tale disponibilità è prevista l’adozione di modelli già utilizzati da altri Stati membri e l’applicazione dell’articolo 2, comma 554, lettera e), della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che ha previsto la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote[7]. L’assegnazione delle quote di emissione ai nuovi entranti avviene entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale, con il contestuale rilascio delle quote di emissione da parte del Comitato relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso.

Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascun impianto è tenuto a restituire le quote di emissione corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto stesso nell'anno solare precedente come dichiarate e verificate[8] al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dell’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 216/2006 pari a 100 euro per ogni tonnellata di CO2 non restituita, fermo restando l’obbligo di adempiere comunque alla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.

A decorrere dal 2013, oltre ad una riduzione annua (di un fattore lineare pari al 1,74 per cento rispetto al quantitativo annuo medio del periodo 2008-2012) del quantitativo comunitario di quote, è previsto un diverso sistema di assegnazione e, per il settore termoelettrico, il divieto di assegnazione gratuita. Inoltre, l’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE prevede che a partire dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente e consente agli Stati stessi di utilizzare metà dei proventi derivanti dalle aste medesime. La norma comunitaria prevede, infatti, un vincolo di destinazione di tali somme: almeno il 50 per cento dei proventi della vendita all’asta delle quote deve essere destinato, tra l’altro, a ridurre le emissioni, sviluppare energie rinnovabili, finanziare la ricerca e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario[9].

La norma dispone per le installazioni rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 2003/87/CE:

a)      la determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO2 spettanti ai nuovi entranti rimasti esclusi dall’assegnazione gratuita delle quote ad essi riservate a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti (comma 1);

b)     la definizione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, dei crediti spettanti agli aventi diritto, sulla base delle quote assegnate e dell’andamento dei prezzi delle quote stesse sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare, per le quote di spettanza relative al 2009, sono determinate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame, mentre con riferimento alle quote di spettanza a decorrere dall’anno 2010, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (comma 2);

c)      la liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi, senza aggravi per l’utenza elettrica  e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3, primo periodo).

Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l’abrogazione dei commi 18-19 dell'art. 27 della legge 99/2009[10](comma 3, secondo periodo).

E’ inoltre demandata a successivi decreti interministeriali la determinazione delle:

·        procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, relativamente al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa;

·        modalità di rimborso dei crediti, anche in relazione alle effettive entrate.

 

La relazione tecnica precisa che la riserva “nuovi entranti” (con una dotazione per il periodo 2008-2012, pari a 21,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica)[11] è stata sufficiente a soddisfare le richieste degli impianti avviati fino all’aprile 2009.

Per soddisfare le richieste degli impianti «nuovi entranti» avviati dopo aprile 2009 e le ulteriori esigenze degli impianti di cui si prevede l'avvio entro il 31 dicembre 2012, si stima un fabbisogno complessivo di quote necessarie pari a circa 42 milioni di tonnellate (Mt)[12] di CO2. Il valore del suddetto ammontare di 42 milioni di tonnellate di CO2, sulla base di un prezzo di mercato compreso tra 15 e 18 euro per tonnellata, è pari a 630-756 milioni di euro, che rappresenta una stima attendibile del credito complessivo degli operatori «nuovi entranti» che hanno avviato o che avvieranno la produzione entro la fine del 2012.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che il suddetto credito complessivo non viene a maturarsi in un unico momento, ma costituisce la sommatoria di crediti che sorgono secondo una scansione temporale su base annua, correlata all'entrata in esercizio dei singoli impianti.

A tale proposito la RT ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006, l'assegnazione delle quote di CO2 relativa agli impianti nuovi entranti avviene entro sessanta giorni della data di avvio degli impianti stessi e che tale assegnazione riguarda l'intero periodo ed equivale a un «accantonamento» di quote di emissione per l'impianto. L'operazione di assegnazione delle quote di CO2 è seguita dal rilascio delle quote di CO2 sui conti dei gestori degli impianti del Registro nazionale delle quote di emissione: solo dal momento del rilascio delle quote, pertanto, i gestori hanno a disposizione le quote di emissione e possono disporne per la restituzione, la compravendita o altre transazioni.

Il rilascio delle quote di emissione è un'operazione annuale, effettuata entro il 28 febbraio, e interessa esclusivamente l'ammontare annuo delle quote di emissione.

Considerando in via prudenziale un prezzo di mercato delle quote pari a 18 euro per tonnellata di CO2 la relazione tecnica stima un credito complessivo pari a 756 milioni di euro (18 euro x 42 milioni di tonnellate) da assegnare ai nuovi entranti per i quali sono già state calcolate le quote di emissione e agli altri impianti nuovi entranti stimati fino al 2012.

(Mt - milioni di euro)

 

Nuovi entranti già previsti

Nuovi entranti stimati

Totale

Quote di CO2

 25,5 Mt

15,5 Mt

42 Mt

Totale crediti

477

279

756

 

Tale credito viene assegnato secondo i seguenti parametri.

·        477 milioni di euro (26,5 Mt x 18 euro) sono assorbiti dagli impianti «nuovi entranti» per i quali è stato già effettuato il calcolo delle quote di emissione spettanti, ma non è stato possibile effettuare l'assegnazione e il rilascio a causa dell'esaurimento delle quote in «riserva». La scansione temporale del rilascio delle quote avviene come indicato nella seguente tabella:

 

 

2009

2010

2011

2012

[MtCO2]

3,4

7,9

7,8

7,4

Milioni di euro

61,2

142,2

140,4

133,2

 

·        279 milioni di euro (15,5 Mt x 18 euro) sono assegnati agli altri impianti «nuovi entranti» stimati fino al 2012, ipotizzando la seguente distribuzione temporale:

 

 

2010

2011

2012

[MtCO2]

6

5

4,5

Milioni di euro

108

90

81

I valori indicati sono basati su stime.

Tale stima discende dall'acquisizione dei seguenti elementi:

A) tre primari gruppi termoelettrici sono entrati in esercizio commerciale o vi entreranno entro l'anno 2010. Essi sono:

§          il Gruppo 2 della centrale a carbone Torrevaldaliga nord di Civitavecchia (RM) della società Enel produzione (600 MW);

§          la centrale turbogas a ciclo combinato di Modugno (BA) della società Sorgenia (750 MW);

§          la centrale turbogas a ciclo combinato di Scandale (KR) della società Ergosud (800 MW).

Questi tre impianti assorbono un'assegnazione di quote, nel periodo 2010-2012, pari a circa 12 Mt di CO2, divisi nei tre anni in modo differenziato;

B) i restanti 3,5 Mt di CO2 sono stati attribuiti a tutti gli altri settori produttivi, compresi i piccoli impianti termoelettrici, distribuiti in misura maggiore nel 2010, ove si hanno le maggiori informazioni su costruzioni già avviate e in corso di completamento.

 

Liquidazione dei crediti

La relazione tecnica ricorda che la norma prevede che la liquidazione dei crediti sia vincolata alla disponibilità dei proventi della messa all’asta delle quote di CO2[13], che dovrebbero svolgersi a decorrere dal 2013.

In proposito, precisa che la Commissione dell'Unione europea, ai sensi dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, deve adottare un regolamento riguardante i tempi, la gestione e altri aspetti riguardanti la vendita all'asta delle quote entro il 30 giugno 2010. Il 6 aprile 2010 la Commissione ha proposto e pubblicato sul proprio sito internet la bozza di regolamento. Nell'ambito di tale bozza è attualmente prevista la possibilità di anticipare, per volumi parziali, le aste per il periodo di scambio 2013-2020. In tal caso, i proventi delle aste per il predetto periodo di scambio 2013-2020 saranno disponibili anche anticipatamente.

Inoltre, la relazione tecnica ricorda che, a partire dal 2013, le regole di assegnazione saranno radicalmente diverse e, per il settore termoelettrico, in ambito europeo, non vi sarà più alcuna assegnazione gratuita di quote né per impianti allora esistenti né per i futuri impianti «nuovi entranti». Tali quote, infatti, dovranno essere acquistate da tutti gli operatori esclusivamente mediante aste con pagamento di corrispettivi.

 

I proventi derivanti dalle aste per l'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2013-2020 pari a 11.520 milioni di euro sono calcolati sulla base dell’ipotesi che il quantitativo di quote messe all'asta dall'Italia a decorrere dal 2013 si aggirerà tra gli 80 e i 100 Mt di CO2 su base annua (in riferimento al solo settore termoelettrico). In particolare, ipotizzando prudenzialmente una quota di 80 Mt di CO2 per anno da mettere all’asta a decorrere dal 2013 e applicando un prezzo di 18 euro per tonnellata di CO2, si determina un introito annuo di 1.440 milioni di euro, che esteso all’intero periodo 2013-2020  ammonta cumulativamente a 11.520 milioni di euro (640 Mt di CO2 x 18 euro)

Se si tiene conto del vincolo di destinazione previsto dalla normativa comunitaria, almeno pari al 50 per cento dei proventi delle aste, le risorse destinabili al rimborso dei crediti sarebbero pari a 5.760 milioni di euro.

La quantificazione dei proventi delle aste si basa sulle previsioni sull’andamento del prezzo di mercato delle quote. La relazione tecnica sottolinea che sebbene la crisi economica abbia determinato una contrazione nelle produzioni e, pertanto, un surplus di quote di emissione e un conseguente calo del prezzo di scambio di CO2, l'andamento dei prezzi dei contratti future attualmente scambiati sulle piattaforme di mercato è regolare e tendenzialmente al rialzo. A titolo esemplificativo riporta l'andamento attuale dei prezzi dei future sulla piattaforma di scambio European Climate Exchange (ECX).

Dec2010

15.26€/tCO2

Dec2011

15.65€/tCO2

Dec2012

16.34€/tCO2

Dec2013

17.45€/tCO2

Dec2014

18.39€/tCO2

Ancorché il prezzo del carbonio abbia risentito della congiuntura negativa del mercato, è possibile quindi ritenere che lo scenario dei prezzi sia tendenzialmente crescente.

 

La quantificazione degli interessi da rimborsare si basa sui seguenti dati ed ipotesi:

§        tasso di interesse legale: 1%

§        data di maturazione dei crediti: per il 2009 il 30 giugno 2010 e a decorrere dal 2010 il 31 marzo dell’anno successivo.

§        data di presunta liquidazione: 31/12/2014.

Prudenzialmente la relazione adotta l'ipotesi più pessimistica considerando che non vi sarà anticipazione delle aste e che queste saranno possibili a partire dal 2013: la data per l’introito dei proventi delle prime aste e per la liquidazione dei crediti è, pertanto, fissata al 31 dicembre 2014.

Sulla base delle ipotesi assunte, si procede ad una stima massima degli interessi da rimborsare, come evidenziato nel seguente prospetto:

(Mt - milioni di euro)

 

2009

(30/6/2010)

2010

(31/3/2011)

2011

(31/3/2012)

2012

(31/3/2013)

TOTALE

Quote CO2

3,4 Mt

13,9 Mt

12,8 Mt

11,9 Mt

42 Mt

CREDITO

61,2

250,2

230,4

214,2

756

INTERESSI

2,80

9,51

6,39

3,76

22,48

MONTANTE

64,00

259,71

236,79

217,96

778,48

 

Possibilità di utilizzo dei proventi delle aste di future e di forward nel 2012

Nell’ipotesi più favorevole in cui le aste di future e forward si svolgessero già nel 2012 si tratterebbe di un'anticipazione dei quantitativi di quote di competenza del 2013[14]. Infatti sulla base della bozza di regolamento sopra citata sarà presumibilmente prevista una percentuale di anticipazione del 30 per cento del quantitativo delle quote di competenza del  2013: sarà quindi possibile mettere  all’asta nel 2012 future per 30 Mt di quote di CO2 e nel 2013 per 70 Mt.

Ove dunque si fosse in presenza di entrate per aste che si terrebbero nel 2012, assumendo un prezzo delle quote pari a 18 euro per tonnellata, tali entrate possono essere stimate nella misura seguente:

80 (Mt di CO2) x 30 per cento = 24 (Mt di CO2) x 18 (euro per tonnellata) = 432 milioni di euro.

Tale somma, pur non permettendo il rimborso di tutti i crediti (pari come visto sopra a 576 milioni di euro), potrebbe comunque permettere una sostanziale diminuzione degli oneri complessivi di interesse che, in ipotesi favorevole, potrebbero scendere dai 22,5 milioni di euro a circa 17 milioni di euro.

 

Al riguardo, si rileva in via preliminare la necessità di acquisire elementi di valutazione, volti a suffragare l’ipotesi di assenza di effetti negativi sui principali saldi di finanza pubblica nonché sul debito pubblico.

In particolare, per quanto attiene all’impatto sull’indebitamento netto, si osserva che gli interessi computati dalla relazione tecnica maturano con riferimento ad un arco pluriennale e trovano compensazione nei proventi delle aste, conseguibili entro il l 2014.  Andrebbe quindi verificata, in base ai criteri di contabilizzazione europei, la compensatività dei due flussi su base annua per gli esercizi che precedono quello in cui saranno conseguiti i proventi delle aste e rimborsati gli interessi maturati.

Quanto agli effetti sul debito pubblico – suscettibili di riflettersi anche sul fabbisogno della p.a. – si rileva che le norme configurano un disallineamento tra il momento della determinazione del credito (fissato al 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 2010) e quello della sua liquidazione, previsto entro 90 giorni dal versamento dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere l’eventualità che, nell’intervallo tra il momento della determinazione dei crediti e quello della loro liquidazione, possa comunque determinarsi, in base alle convenzioni contabili europee, l’imputazione allo Stato di partite debitorie, suscettibili di incrementare lo stock complessivo di debito pubblico per gli anni compresi nel predetto intervallo.

In merito alla quantificazione dei proventi delle vendite all’asta, pur rilevando il carattere largamente eccedentario della stima di incasso rispetto all’ammontare dei crediti da rimborsare e dei relativi interessi, si evidenziano alcuni fattori suscettibili di incidere sulle stime recate dalla relazione tecnica.

Si osserva in primo luogo che tali stime si fondano sull’ipotesi di vendita all’asta dell’intero ammontare annuale delle quote, già a partire dal 2013. Qualora invece la percentuale da porre in vendita dovesse risultare inferiore, per effetto di una maggiore gradualità nel passaggio dal regime di gratuità a quello di onerosità delle quote, gli introiti ricavabili dalle aste realizzabili nel 2013 potrebbero risultare significativamente inferiori a quelli indicati dalla RT.

Sempre ai fini di una verifica delle stime operate dalla relazione tecnica, si osserva che quelle riferite ai crediti e ai proventi delle aste si basano essenzialmente su due elementi: il prezzo di mercato delle quote di CO2 e il quantitativo di quote da mettere all’asta per il periodo 2013/2020.

Con riferimento al prezzo di mercato delle quote di CO2 la stessa relazione tecnica evidenzia come negli ultimi anni la quotazione del CO2 abbia mostrato un trend decrescente (oscillando tra i 15 e i 18 euro per tonnellata di CO2), accentuato dalla crisi economica e dalla conseguente contrazione delle produzioni.

Si rileva, tuttavia, che le relazione tecnica utilizza criteri prudenziali in merito alla quantificazione dei crediti da attribuire alle imprese produttrici, prendendo come riferimento il prezzo di asta più elevato (pari a 18 euro per tonnellata). Non sembra tuttavia ispirata ad analoghi criteri di prudenzialità la determinazione degli effetti relativi ai proventi derivanti dalle aste, dal momento che la relazione tecnica utilizza il medesimo parametro rapportato al prezzo più elevato (18 euro per tonnellata), in luogo del prezzo più basso.

 



[1] Di cui alla legge n. 70/1994.

[2] Tale disciplina si applica anche ai premi dovuti all'IPSEMA quale ente competente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti alla navigazione e alla pesca marittime.

 

[3] In particolare la direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità denominato Emissione Trading System (ETS), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Con tale direttiva l’Unione europea ha inteso anticipare la piena entrata in vigore dell’Emission trading prevista a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto a decorre dal 2008.

[4]L’articolo 8 istituisce il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo.

[5] D.M. 28 febbraio 2008.

[6] L’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/2006 definisce nuovo entrante un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti.

[7] Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella sua segnalazione al Parlamento del 14 aprile 2010 ha espresso le sue preoccupazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote di diritti ad emettere CO2 che la normativa vigente ha destinato a titolo gratuito ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012. Inoltre, l’Autorità, nella medesima segnalazione, ha ricordato non solo l’insufficienza della “riserva nuovi entranti”, ma anche la mancata attuazione della citata disposizione recata dalla legge finanziaria 2008.

[8] L’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 216/2006 dispone che il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica rilasciato dai soggetti verificatori accreditati (di cui agli articoli 16 e 17 del citato decreto legislativo).

[9] Entro il 30 giugno 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi e le modalità della vendita all’asta delle quote al fine di garantire che le aste si svoltano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria (articolo 10, comma 4, Dir n. 2003/87/CE).

[10] Il comma 18 dell’articolo 27 della legge n. 99/2009 prevede che, a partire dal 2011 (termine poi prorogato dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, al 2012), il calcolo della quota obbligatoria di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei certificati verdi, sia effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto. Pertanto, l'obbligo di immissione passa dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o venditori di energia. Il relativo onere va a gravare su tutta l’energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione, compresa l’energia verde, venendo conteggiata non più nel punto di produzione o di importazione, bensì nel punto di prelievo. Di conseguenza il costo viene direttamente e immediatamente posto a carico degli utenti nella bolletta. La definizione delle modalità per procedere all’attuazione delle suddette disposizioni viene rinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 19).

[11] Cfr. la relazione illustrativa allegata al provvedimento.

[12] La RT precisa che tale fabbisogno è stato già evidenziato nella lettera ai Ministri competenti inviata, in data 28 aprile 2010, da parte del Presidente del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (cosiddetto «Comitato Emission Trading»).

[13] Di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.

[14] Tale soluzione potrebbe essere prevista per assicurare la necessaria liquidità al mercato delle quote nel momento di passaggio dal secondo periodo di scambio 2008-2012 al terzo periodo di scambio 2013-2020.