Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3465 ed abb.) - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani - Testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 2472
Riferimenti:
AC N. 3465/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 319
Data: 14/07/2011
Descrittori:
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3465 ed abb

 

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

 

(Testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 2472)

 

 

 

 

 

N. 319 – 14 luglio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3465

Titolo breve:

 

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Alessandri

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Giornata nazionale degli alberi3

ARTICOLO 2. 4

Programma  “un albero per neonato”. 4

ARTICOLO 3. 6

Monitoraggio del programma  “un albero per neonato”. 6

ARTICOLO 4. 7

Attività sponsorizzabili delle pubbliche amministrazioni7

ARTICOLO 7. 7

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di pregio   7

 



 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, costituisce un testo unificato[1] della proposta di legge C. 3465 e del disegno di legge governativo C.4290,  già approvato dal Senato (S. 2472).

Il testo originario di tale disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che risulta ancora utilizzabile.

Di seguito si esaminano le norme considerate dalla relazione tecnica, nonchè le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

NORMA

ONERE

Articolo 7 (Salvaguardia degli alberi secolari)

5 milioni di euro*

*Poiché il testo fa riferimento al “triennio 2012-2014”, non è chiara la ripartizione temporale dell’onere. Sul punto si rinvia alla successiva scheda dedicata all’articolo 7.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Giornata nazionale degli alberi

La norma:

-          istituisce la giornata nazionale degli alberi in data 21 novembre (comma 1);

-          prevede la possibilità che siano realizzate iniziative formative nelle scuole e nelle università[2], nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri a carico della finanza pubblica (comma 2, primo e secondo periodo);

-          prevede che , in occasione della giornata nazionale degli alberi, le istituzioni scolastiche, in collaborazione con comuni, regioni e Corpo forestale dello Stato, curino la messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità definite da un apposito decreto ministeriale (comma 2, terzo periodo);

-          abroga la norma[3] che ha istituito la festa annuale degli alberi (comma 3)

 

La relazione tecnica, con riferimento alle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ecosistema boschivo e la biodiversità[4], ribadisce che le stesse saranno predisposte avvalendosi delle risorse disponibili e senza oneri a carico della finanza pubblica. Ribadisce, inoltre, che per la definizione delle iniziative relative alla messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone[5] è fatto rinvio ad un successivo decreto ministeriale. In tale sede gli interventi saranno definiti in quanto compatibili con le risorse finanziarie disponibili.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, su cui andrebbe acquisita una conferma, che le previsioni di cui al comma 2 (messa a dimora di piante in aree pubbliche) possano essere attuate nell’ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo alle attività demandate alle istituzioni scolastiche.

 

ARTICOLO 2

Programma  “un albero per neonato”

La norma:

-          riduce da 12 mesi a 3 mesi (a decorrere dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente) il termine entro il quale i comuni devono provvedere a porre a dimora un albero nel territorio comunale; prevede altresì che l'ufficio anagrafico comunale fornisca alla persona che ha effettuato la registrazione anagrafica informazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l'albero è stato piantato (comma 1, lettere a) e b));

-          prevede che ciascun comune censisca e classifichi gli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica, aggiornando la rilevazione ad ogni scadenza del mandato amministrativo del sindaco (comma 1, lettera c)).

E’ inoltre previsto che le predette attività siano svolte nell'ambito delle risorse già disponibili – per tali finalità - a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

 

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) – relative all’obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato e di fornire le relative informazioni  ai richiedenti la registrazione anagrafica -, evidenzia che la legge 29 gennaio 1992, n. 113, già prevede, da quasi vent’anni, tale obbligo.

Le attività conseguenti sono state svolte, prima, nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 4 della legge medesima, e successivamente, per effetto dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 449, a decorrere dall’anno 1996, con le risorse trasferite alle Regioni nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 3, comma 2, della medesima legge n. 549 del 1995 (Fondo perequativo regionale), quale conseguenza del trasferimento delle relative funzioni alla competenza regionale.

Quanto alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1[6], relative alle attività di censimento e classificazione degli alberi previste a carico dei comuni, la relazione afferma che le medesime potranno essere attuate dai comuni utilizzando le strutture e le informazioni già in possesso, acquisite attraverso l’esistente Servizio manutenzione giardini.

Con riferimento alla clausola di invarianza, prevista dal comma 2, la relazione sottolinea che essa garantisce, ad ogni modo, che le attività previste dall’articolo in esame verranno svolte nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), relative alla riduzione dei termini di posa a dimora degli alberi per ogni nuovo nato, appare opportuno che sia fornita conferma della disponibilità di risorse a legislazione vigente sufficienti a finanziare la posa a dimora di un maggior numero di piante rispetto a quelle da piantare sulla base della legislazione vigente[7].

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), riguardanti il censimento e l’aggiornamento del patrimonio arboreo dei comuni, si osserva che le predette attività appaiono potenzialmente suscettibili di impegnare risorse aggiuntive rispetto a quelle, cui la relazione tecnica fa riferimento, disponibili per il Servizio di manutenzione giardini, presumibilmente assorbite dall’attività ordinaria di tale servizio. In proposito andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 3

Monitoraggio del programma  “un albero per neonato”

La norma prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno definite con decreto ministeriale (comma 1).

Le funzioni del comitato (indicate al comma 2) riguardano:

- l’espletamento di azioni di monitoraggio sull’attuazione della legge “un albero per neonato”[8] e di tutte le vigenti disposizioni finalizzate all’incremento del verde pubblico e privato nonché alle azioni di educazione ambientale (lettere a) ed e);

- la promozione dell’attività degli enti locali destinate alle medesime finalità (lettera b);

- la predisposizione di un piano nazionale per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade e per la promozione di interventi volti a favorire giardini storici (lettere c) ed f);

- la predispozione di una relazione annuale alle Camere recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore (lettera d).

E’ infine previsto che all’attuazione della norma in esame si provveda nell’ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

 

La norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito presso la Camera dei deputati, non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo non si dispone di elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni. Infatti, il testo non disciplina la composizione del Comitato, che è demandata ad un decreto ministeriale, e non esclude espressamente che ai componenti del medesimo siano corrisposti compensi e/o emolumenti di natura retributiva. Inoltre al Comitato sono demandate azioni di monitoraggio e ulteriori compiti, anche di natura progettuale, il cui espletamento potrebbe determinare esigenze finanziarie per le quali non sono indicate le relative fonti di finanziamento.

Infine, non sono esplicitate le modalità di finanziamento del piano nazionale per la riduzione di aree verdi, che il Comitato è tenuto a predisporre .

In ordine ai profili indicati, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

 

ARTICOLO 4

Attività sponsorizzabili delle pubbliche amministrazioni

La norma include tra le attività sponsorizzabili dalle pubbliche amministrazioni anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO2 dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane.

 

La relazione tecnica osserva che la previsione, tra le attività sponsorizzabili della pubblica amministrazione, di una nuova gamma di interventi, comprensiva di una molteplicità di iniziative ambientali – quali, ad esempio, interventi di piantumazione urbana, adozione di un’area per un periodo di tempo al fine di provvedere alla sua valorizzazione, manutenzione di aree verdi, versamento di somme di denaro da destinare alle predette attività – si pone nella prospettiva di reperire sul mercato, attraverso strumenti adeguati, risorse da destinare alle attività di interesse pubblico concernenti l’assorbimento delle emissioni di CO2 dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di pregio

La norma prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano stabiliti, con decreto ministeriale, i criteri direttivi per il censimento, degli alberi monumentali e per la redazione ed il periodico aggiornamento dei relativi elenchi, da trasmettere al Corpo forestale dello Stato incaricato della gestione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.

Le regioni individuano gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione e aggiornamento dei relativi elenchi.

La norma quantifica in 5 mln di euro per il triennio 2012-2014 gli oneri derivanti dall’attuazione delle predette iniziative.

La disposizione di copertura, posta a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, è corredata da clausola di salvaguardia finanziaria che prevede che, nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni, si provveda mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative a spese rimodulabili. In proposito si rinvia all’apposita sezione del presente dossier.

 

La norma in esame, introdotta dal Senato e modificata nel corso dell’esame presso la Commissione di merito della Camera, non risulta corredata di relazione tecnica[9].

 

Al riguardo, si osserva che, in base alla formulazione letterale del comma 5, l’onere derivante dall’attuazione dell’articolo è “quantificato in 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014”. Non è chiaro se con tale previsione si intenda indicare un onere di 5 milioni per ciascun anno del triennio ovvero di 5 milioni complessivi, da ripartire nei tre esercizi indicati. In tale ultimo caso andrebbe precisata la quota di onere imputabile specificamente a ciascun esercizio.

Inoltre, andrebbe chiarito se la norma configuri un limite di spesa ovvero una mera previsione di spesa, come sembrerebbe desumersi dalla presenza di una clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziaria. In ogni caso, appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri, precisando a quali attività del testo essi siano specificamente riferibili. Tali elementi dovrebbero consentire di individuare i settori della pubblica amministrazione (amministrazioni statali ovvero enti territoriali) ai quali detti oneri sono riconducibili: si osserva in proposito che viene demandata alle regioni l’individuazione degli enti competenti per il censimento e per la tenuta degli elenchi, mentre una specifica disposizione affida al Corpo forestale dello Stato la tenuta dell’elenco nazionale.

Con riferimento alla quota eventualmente spettante alle regioni si ricorda che i vincoli del patto di stabilità interno, che per tale comparto incidono solo sul lato della spesa, potrebbero determinare difficoltà nell’effettivo utilizzo delle risorse.

Si osserva inoltre che lo stanziamento risulta temporalmente limitato, mentre alcune delle attività previste dall’articolo in esame (gestione ed aggiornamento dell’elenco degli alberi monumentali e messa a disposizione dello stesso tramite sito internet) hanno carattere permanente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, quantificato in 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La dispone prevede, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al terzo periodo.

 

Al riguardo, appare in primo luogo opportuno che il Governo fornisca indicazioni in ordine alla disponibilità delle risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall’articolo 7 nell’ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica. A tale proposito, con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, si segnala l’opportunità che la stessa sia riformulata in modo da chiarire se l’importo dei 5 milioni di euro debba riferirsi ad ogni annualità del triennio 2012-2014, o sia , invece, riferito, all’importo complessivo della spesa autorizzata nel triennio.

Sempre dal punto di vista formale, si segnala che il riferimento alla dotazione “organica” del Fondo per interventi strutturali appare ultroneo.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia, si segnala che la stessa, a differenza di quanto disposto dalla vigente legge di contabilità, è prevista anche in presenza una norma finanziaria non formulata in termini di previsione di spesa. A tale proposito, si segnala, inoltre, che le disposizioni in esame, che prevedono il censimento degli alberi monumentali e l’istituzione di uno specifico elenco dei suddetti alberi monumentali, non sembrano suscettibili di determinare l’insorgere di diritti soggettivi per i quali sulla base della vigente legislazione contabile sarebbe necessario la previsione di una specifica clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 



[1] E’ oggetto della presente Nota il testo unificato, elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 12 luglio 2011.

 

[2] Per la promozione della conoscenza dell'ecosistema boschivo, del rispetto delle specie arboree e dell'educazione civica ed ambientale.

[3] Articolo 104 del regio decreto 3267/1923 (Riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

[4] Iniziative previste dall’articolo 1, comma 2, primo periodo.

[5] Iniziative prefigurate dall’articolo 1, comma 2, ultimo periodo.

[6] Che introduce l’articolo 3-bis nella legge n. 113 del 1992.

[7] Tale chiarimento appare necessario tenuto conto che essa riduce da 12 a 3 i mesi (dalla nascita e di ciascun neonato) entro i quali i comuni devono provvedere a tale adempimento.

 

[8] Legge n. 113/1992.

[9] Sull’emendamento introduttivo della disposizione in esame risulta depositata in commissione bilancio al Senato in data 12 aprile 2011, una nota del Governo riguardante unicamente la disposizione di copertura (cfr. infra).