Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3350-A: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione, di destinazione dei gettiti recuperati a un Fondo per incentivi alla domanda in particolari settori (D.L n. 40/2010)
Riferimenti:
AC N. 3350/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 187
Data: 04/05/2010
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   REATI TRIBUTARI
RISCOSSIONE DI IMPOSTE     
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3350-A

 

 

Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione, di destinazione dei gettiti recuperati a un Fondo per incentivi alla domanda in particolari settori

 

 

(D.L n. 40/2010)

 

 

 

 

N. 187 – 4 maggio 2010

 

Edizione definitiva


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3. 6

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali IVA.. 6

ARTICOLO 1, commi 4 e 5. 9

Misure di contrasto agli illeciti fiscali internazionali9

ARTICOLO 1, comma 6. 12

Contrasto agli illegittimi utilizzi dei crediti d’imposta.. 12

ARTICOLO 1, commi 6-bis e 6-ter.. 14

Disposizioni in materia di recupero di indebiti da parte dell’INPS. 14

ARTICOLO 1, commi 6-quater e 6-quinquies. 15

Disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali15

ARTICOLO 2, comma 1. 16

Notifiche all’estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione. 16

ARTICOLO 2, commi 1-bis e 1-ter.. 19

Trasferimenti di personale dell’amministrazione finanziaria.. 19

ARTICOLO 2, comma 2. 23

Disposizioni in materia di concessionari pubblici statali23

ARTICOLO 2, commi da 2-bis a 2-quinquies. 24

Validità delle licenze e delle concessioni nel settore dei giochi24

ARTICOLO 2, comma 2-sexies. 28

Rinvio di adempimenti nel settore dei videoterminali da gioco.. 28

ARTICOLO 2, commi da 2-septies a 2-undecies. 30

Definizione del contenzioso riguardante le società di riscossione. 30

Le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso sono destinate per l’anno 2010:30

ARTICOLO 2, comma 3. 32

Servizio di noleggio con conducente. 32

ARTICOLO 2, comma 4. 33

Disposizioni in materia di termine di prescrizione delle prestazioni assicurative. 33

ARTICOLO 2, commi da 4-bis a 4-sexies. 35

Regime IVA delle prestazioni del servizio postale, potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed incentivi al settore tessile. 35

ARTICOLO 2, commi 4-septies e 4-octies. 36

Disciplina anti-riciclaggio e versamenti per l’aggiudicazione di concessioni di gioco.. 36

ARTICOLO 2, commi da 4-novies a 4-sexiesdecies. 39

Disciplina del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2010. 39

ARTICOLO 3, comma 1, lett. a)40

Notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie. 40

ARTICOLO 3, comma 1, lett. b)42

Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale. 42

ARTICOLO 3, comma 1, lett. c)44

Eliminazione della preventiva autorizzazione alla proposizione dell’appello.. 44

ARTICOLO 3, comma 2. 45

Disposizione in tema di riscossione in pendenza di giudizio.. 45

ARTICOLO 3, comma 2-bis. 47

Definizione del contenzioso tributario.. 47

ARTICOLO 3, comma 2-ter.. 48

Espropriazione immobiliare ed iscrizione di ipoteca.. 48

ARTICOLO 3, comma 3. 49

Norme in materia di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali49

ARTICOLO 3, comma 3-bis. 51

Opposizione all’attività di riscossione. 51

ARTICOLO 3-bis. 52

Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi52

ARTICOLO 4, commi da 1 a 1-quater.. 53

Fondo per il sostegno della domanda.. 53

ARTICOLO 4, commi da 1-quinquies a 1-septies. 58

Fondo per l’efficientamento dei generatori di energia elettrica.. 58

ARTICOLO 4, commi da  2 a 4. 59

Agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo.. 59

ARTICOLO 4, comma 5. 60

Ripartizione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa.. 60

ARTICOLO 4, commi da 5-bis a 5-quater.. 65

Contributi per l’acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale. 65

ARTICOLO 4, commi 6-8. 67

Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali67

ARTICOLO 4, commi da 8-bis a 8-quinquies. 72

Revoca delle risorse delle Autorità portuali non utilizzate entro il quinto anno.. 72

ARTICOLO 4, comma 9. 74

Copertura finanziaria.. 74

ARTICOLO 5. 75

Disposizioni in materia di attività edilizia.. 75



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, in materia di contrasto alle frodi fiscali, potenziamento e razionalizzazione della riscossione, destinazione dei gettiti recuperati a un Fondo per incentivi alla domanda in particolari settori.

La presente nota ha per oggetto il testo del decreto legge, come risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni di merito nelle sedute del 27 e 28 aprile 2010.

 

Il testo originario risulta corredato di relazione tecnica, nonché di un prospetto riepilogativo degli effetti delle singole disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

Tali effetti finanziari sono riepilogati nella seguente tabella:

 

EFFETTI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e Indebitamento

Risorse

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori entrate tributarie – art. 1, co. 1, 2 e 4, art. 2, art. 3

213,5

282,0

282,0

213,5

282,0

282,0

Maggiori entrate extra tributarie – art. 1, co. 6; art. 4, co. 1 e 5

99,9

10,0

10,0

0

10,0

10,0

Minori spese in conto capitale – art. 4, co 1 e 5

50,0

0

0

100,0

49,9

0

Totale risorse

363,4

292,0

292,0

313,5

341,9

292,0

 

 

 

 

 

 

 

Impieghi

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie – art. 4, co. 2

0

70,0

0

0

70,0

0

Maggiori spese in conto capitale – art. 4, co 1, 2 e 5

349,9

0

0

291,4

41,5

17,0

Totale parziale impieghi

349,9

70,0

0

291,4

111,5

17,0

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori impieghi

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie – art. 4, co. 9 (compensazione minori versamenti ex art. 8 d.l. 5/2009) (*)

0

111,1

95,9

0

111,1

95,9

Totale generale impieghi

349,9

181,1

95,9

291,4

222,6

112,9

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento dei saldi

13,5

110,9

196,1

22,1

119,3

179,1

 (*) L’articolo 4, comma 9, dispone, altresì, l’acquisizione all’entrata di 100 milioni per il 2014.

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito sono stati approvati alcuni emendamenti che recano effetti finanziari. In attesa dell’aggiornamento del prospetto riepilogativo degli effetti delle singole disposizioni sui saldi di finanza pubblica, si dà conto, nella tabella che segue, degli effetti onerosi delle disposizioni introdotte come risultanti dal testo delle stesse.

 

EFFETTI QUANTIFICATI DALLE MODIFICHE INTRODOTTE

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Articolo 2, comma 2-undecies

50,0

0

0

Articolo 2, comma, 4-quater

0

5,9

5,9

Articolo 2, comma, 4-quinquies

5,0

0

0

Articolo 4 comma, 1-quinquies

1,0

1,0

0

Articolo 4, comma 5-bis e 5-ter

0,7

0

0

Totale

56,7

6,9

5,9

 

Tali effetti sono in parte coperti da maggiori entrate, prive di puntuale quantificazione, recate da ulteriori disposizioni contestualmente introdotte.

 

Si esaminano di seguito le norme del decreto legge - come risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni di merito - che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali IVA

Le norme, al fine di rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni di evasione e frode nel settore dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riguardo a quelli aventi ad oggetto gli scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti “black list[1], dispongono quanto segue:

·        i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto comunicano in via telematica all’Agenzia delle entrate, in base a modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” (comma 1).

Si tratta dei Paesi individuati dal Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999) e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (G.U. n. 273 del 23 novembre 2001). Il primo decreto, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 448 del 1998, individua gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi delle persone fisiche. Il decreto 21 novembre 2001, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) della legge n. 342 del 2000, individua, invece, gli Stati non appartenenti all’Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato e con i quali si realizza un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta white list);

·        il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto di natura non regolamentare, escludere dall’obbligo di cui al punto precedente alcuni Paesi tra quelli considerati, ovvero alcuni settori di attività svolte in tali Paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a rischio di frode fiscale, può estendere tale obbligo di comunicazione a Paesi non appartenenti alla “black list”, nonché a particolari settori di attività ed a particolari tipologie di soggetti (comma 2);

·        nei casi di omissione della comunicazione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 471 del 1997[2] elevata al doppio; in tali casi non si applica, invece, l’articolo 12 del Decreto legislativo n. 472 del 1997[3] (comma 3).

L’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 471 del 1997 prevede una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro nell’ipotesi di violazione di alcuni obblighi di comunicazione, comparizione, restituzione di questionari, previsti nei confronti del contribuente dalle disposizioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Pertanto, nell’ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione introdotti dal comma 1 dell’articolo in esame si applicherebbe una sanzione amministrativa da un minimo di 516 euro ad un massimo di 4.131 euro.

L’articolo 12 del Decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede l’irrogazione di un’unica sanzione, debitamente elevata, nelle seguenti ipotesi:

·          violazioni plurime di una stessa disposizione;

·          violazioni di diverse disposizioni, anche non riferite al medesimo tributo, originate da un’unica azione od omissione;

·          violazioni, commesse in tempi diversi, che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Tale criterio di unificazione delle sanzioni non si applicherebbe, pertanto, nella fattispecie in esame, in cui le singole violazioni verrebbero singolarmente sanzionate.      

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori entrate correnti

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

co. 1

35,0

40,0

40,0

35,0

40,0

40,0

35,0

40,0

40,0

co. 2

50,0

60,0

60,0

50,0

60,0

60,0

50,0

60,0

60,0

 

La relazione tecnica precisa che la stima degli effetti di maggiore entrata relativi all’introduzione dell’obbligo di comunicazione (comma 1), pari a 35 milioni di euro nel 2010 ed a 40 milioni di euro annui dal 2011, si fonda, in via prudenziale, sul volume degli scambi di merci, effettuati dal 2005 al 2008 tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino. 

I dati osservati evidenziano che in tale periodo:

·          le cessioni di beni dall’Italia verso  la Repubblica di San Marino ammontano mediamente ad 1,8 miliardi di euro annui. In particolare, nel 2007, il volume delle cessioni ha superato i 2 miliardi di euro, subendo, successivamente, una flessione nel 2008, anno nel quale le cessioni ammontano a circa 1,7 miliardi di euro;

·          gli acquisti effettuati dall’Italia ammontano ad oltre 2 miliardi di euro annui e circa l’80 per cento dei medesimi si perfeziona senza addebito d’imposta sul valore aggiunto.

La relazione afferma che la comunicazione telematica dei dati sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute con (da) operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella suddetta Repubblica favorirà l’individuazione dei soggetti che utilizzano tale territorio come schermo per operazioni finalizzate a frodi ed evasioni fiscali. Considerato che, in base all’esperienza operativa, risulta che l’imposta ascrivibile alle sole cessioni di natura fraudolenta è stimabile nel 30% circa di quella relativa al totale delle cessioni di beni, applicando l’aliquota del 20 per cento ad 1,7 miliardi di euro, l’ammontare dell’imposta riferibile a tali operazioni può stimarsi in circa 340 milioni di euro.

In considerazione dell’effetto dissuasivo ascrivibile alla norma, l’effetto sul gettito è quantificabile, per il 2010, anno di prima applicazione della disposizione presumibilmente operativa dal secondo semestre, nella misura del 10 per cento dell’ammontare  dell’imposta evasa, corrispondente a circa 35 milioni di euro.

A decorrere dal 2011 possono quantificarsi prudenzialmente maggiori entrate per circa 40 milioni di euro annui in considerazione dell’operatività a regime dell’obbligo di comunicazione.

La relazione tecnica, con riguardo alla possibile introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica previsto dal comma 2, limitatamente a specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi a particolare rischio di frode, stima un effetto di maggiore entrata di 50 milioni di euro nel 2010 e di 60 milioni di euro annui dal 2011, in relazione alla valenza dissuasiva della disposizione.

La stima si basa sulla maggiore IVA intercettata nel 2009 dalle strutture antifrode dell’Agenzia delle entrate, pari a circa 1 miliardo di euro, ed ipotizza che il recupero di gettito connesso all’effetto dissuasivo della disposizione nel 2010, anno in cui l’obbligo di comunicazione sarà operativo dal secondo semestre, sia almeno pari al 5 per cento di detto ammontare, corrispondente a 50 milioni di euro.

A decorrere dal 2011 il recupero di gettito è stimato in 60 milioni annui in ragione della piena entrata a regime dell’obbligo stesso.

    

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che le quantificazioni proposte dalla relazione tecnica assegnano alle disposizioni effetti di portata limitata le cui modalità di stima appaiono ispirate a criteri di accentuata prudenzialità.

In particolare, relativamente agli effetti dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione, sono considerati i soli scambi di merci con la Repubblica di San Marino, mentre la norma riguarda tutti i Paesi della  black list.

Andrebbero tuttavia esplicitate le risultanze statistiche che, anche sulla base dei risultati ottenuti dall’introduzione di misure di analogo tenore, hanno indotto ad adottare nella stima gli specifici valori delle variabili di calcolo indicati nella RT.

Ciò in considerazione del fatto che potrebbe risultare non cautelativo, come più volte suggerito dalla Corte dei conti[4], l’utilizzo di maggiori entrate - la cui individuazione potrebbe essere non agevole, anche a consuntivo, in quanto collegate ad un possibile effetto dissuasivo di comportamenti fraudolenti – a copertura di maggiori spese certe, sia nella realizzazione che nell’ammontare, come nel caso del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 1, commi 4 e 5

Misure di contrasto agli illeciti fiscali internazionali

Le norme dispongono che, dal 1° maggio 2010, è obbligatoria anche la comunicazione delle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all’estero della sede sociale delle società, da parte dei soggetti tenuti, mediante comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7 del 2007, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, artigianato ed agricoltura, dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL (comma 4).

Le Commissioni in sede referente hanno introdotto al comma 4 le seguenti integrazioni riguardanti l’obbligo di comunicazione da parte delle società:

·          l’obbligo è finalizzato anche al recupero del diritto di credito dei soggetti residenti;

·          l’obbligo di comunicazione unica è esteso anche alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie.

Le norme estendono, inoltre, (comma 5) all’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) ed all’Agenzia delle entrate l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 della legge n. 413 del 1984[5] ed all’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, in materia di autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione.

L’articolo 15 della legge n. 413 del 1984 dispone che non possa essere accordata dalle autorità marittime l’autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione se non previo accertamento, presso l’INPS, dell’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata o dell’avvenuta costituzione in favore dell’INPS di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi.  Il successivo articolo 17 impone obblighi di comunicazione all’INPS, da parte degli Uffici marittimi nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, delle notizie riguardanti l’armamento e la proprietà delle navi stesse.

Il comma 9 dell’articolo 156 del codice della navigazione subordina la cancellazione della nave dai registri e la dismissione della bandiera all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole e dai registri e prevede, da parte degli Uffici marittimi, l’immediata comunicazione all’INPS dell’avvenuta cancellazione.

Nei confronti dell’Agenzia delle entrate il previo accertamento dell’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’articolo 15 della legge n. 413 del 1984 deve intendersi riferito all’assenza di carichi pendenti risultanti dall’Anagrafe tributaria riguardanti violazione degli obblighi relativi a tributi amministrati dalla stessa Agenzia, ovvero alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per l’intero ammontare dei carichi pendenti stessi.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori entrate correnti

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

co. 4

35,0

50,0

50,0

35,0

50,0

50,0

35,0

50,0

50,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 4 comporterà maggiori entrate a seguito sia dei controlli che saranno attivati successivamente al ricevimento delle comunicazioni obbligatorie relative alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento della sede sociale delle società, sia degli effetti dissuasivi della norma nei confronti dei contribuenti che trasferiscono all’estero la sede legale della società al solo fine di evitare la riscossione coattiva di pendenze tributarie.

La relazione afferma che le maggiori entrate derivanti dai controlli sono di difficile quantificazione, mentre quelle conseguenti agli effetti dissuasivi possono stimarsi nell’ordine di 35 milioni di euro nel 2010 e di 50 milioni di euro annui dal 2011.

La stima si basa sull’ammontare medio degli importi iscritti a ruolo negli anni 2006, 2007 e 2008 riguardo ai tributi erariali, pari a circa 40 miliardi di euro. Valutando prudenzialmente che il fenomeno da colpire riguardi l’1 per cento di detti importi (400 milioni di euro), si stima che la norma a regime consenta di arginarlo per 50 milioni di euro annui. Per l’anno 2010 si stima una maggiore entrata di 35 milioni di euro in considerazione sia della decorrenza della disposizione, sia del fatto che si tratta del primo anno di applicazione della medesima. Dopo il 2010, il periodo di applicazione trascorso appare idoneo a garantire la consapevolezza, da parte dei contribuenti, della maggiore efficacia dell’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Al riguardo, si ribadisce quanto osservato in relazione alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, in merito al grado di incertezza delle stime degli effetti di recupero di gettito di disposizioni la cui efficacia si esplichi attraverso un’azione dissuasiva nei confronti dei contribuenti.

In relazione alla stima in esame, la stessa relazione tecnica afferma che l’effetto dissuasivo si rafforzerebbe nel tempo con la consapevolezza, da parte dei contribuenti, della maggiore efficacia dell’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

L’attendibilità della stima appare altresì affidata all’effettiva possibilità di attivare, sulla base dei dati reperiti attraverso le comunicazioni obbligatorie, mirate azioni di controllo; si rileva comunque che l’Amministrazione dovrebbe provvedere a tali adempimenti nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 6

Contrasto agli illegittimi utilizzi dei crediti d’imposta

Le norme sono finalizzate a contrastare il fenomeno dell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta e ad accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo di tali crediti, la cui fruizione sia autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate è tenuta a trasmettere a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro termini e con modalità telematiche individuati con provvedimenti dirigenziali adottati d’intesa con i suddetti soggetti pubblici, i dati sugli utilizzi di tali crediti in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

La norma citata dispone, in particolare, che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme in favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, vantati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Inoltre, in base a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009 e dal relativo provvedimento attuativo[6], la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per ammontari superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata entro il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Qualora il credito annuale da utilizzare a compensazione superi l’importo di 15.000 euro  è obbligatorio richiedere l’apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 241 del 1997, in relazione alla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate-fondi di bilancio” da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici che gestiscono i crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni effettuate dai contribuenti, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori entrate extratrib.

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

co. 6

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti delle disposizioni appaiono di difficile quantificazione, tuttavia può supporsi che, a seguito della loro introduzione, si determini una contrazione del fenomeno degli utilizzi illegittimi dei crediti d’imposta, in quanto gli stessi soggetti pubblici che gestiscono le attività di concessione, revoca o rideterminazione dei crediti d’imposta possono disporre dei dati sui crediti utilizzati.

Ai fini della individuazione degli effetti di gettito, valutati i 10 milioni di euro annui dal 2011, si utilizza la stima dell’incidenza degli utilizzi illegittimi sul totale degli utilizzi di tali crediti d’imposta, pari al 20 per cento. In base a tale percentuale, l’ammontare degli utilizzi illegittimi, calcolato prudenzialmente in riferimento ai soli utilizzi dei crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997,  si cifra nel 2008 in circa 200 milioni di euro. Si ritiene che si possa realizzare almeno un recupero annuo pari al 20%[7] per cento di tale ammontare, corrispondente a 40 milioni di euro, prudenzialmente ridotti, in sede di stima definitiva, a 10 milioni di euro annui dal 2011. 

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti circa la rappresentatività del dato su cui si basa la stima del possibile recupero di gettito annuo proposto dalla relazione tecnica.

La quantificazione si fonda, infatti, sull’importo degli utilizzi illegittimi di crediti d’imposta portati a compensazione di debiti tributari o contributivi, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, nel 2008, stimati in circa 200 milioni di euro, in base ad una percentuale di compensazioni indebite, sul totale delle compensazioni, pari al 20 per cento.

Si segnala, tuttavia, che tale dato è precedente all’entrata a regime delle disposizioni dell’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, che hanno introdotto misure di contrasto agli abusi nell’utilizzo dell’istituto della compensazione dei crediti IVA e dalla cui attuazione sono attesi, secondo quanto afferma la relazione tecnica allegata al provvedimento stesso, cospicui effetti di minore spesa (secondo la classificazione contabile dei crediti d’imposta) dal 2010[8], a seguito del minore utilizzo indebito dei crediti IVA a compensazione delle entrate dovute.

Inoltre, la medesima relazione tecnica allegata a tale provvedimento, con riferimento ai crediti IVA, sconta un’incidenza di utilizzi indebiti, rispetto al totale degli utilizzi, di circa il 9 per cento. Andrebbe, pertanto, esplicitato su quali riscontri oggettivi si fondi la stima di un’incidenza media del fenomeno degli utilizzi indebiti pari al 20 per cento, dal momento che le compensazioni dei crediti IVA rappresentano la quota prevalente delle compensazioni effettuate[9]

 

ARTICOLO 1, commi 6-bis e 6-ter 

Disposizioni in materia di recupero di indebiti da parte dell’INPS

Normativa vigente: come precisato dalla circolare INPS n. 31/2006, gli indebiti pensionistici successivi al 1° gennaio 2001 devono essere recuperati attraverso una delle seguenti modalità: a) compensazione con crediti, relativi a quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, vantate nei confronti dell’Istituto; b) recupero mediante trattenute delle prestazioni pensionistiche; c) pagamento mediante rimesse in denaro.

Più in particolare, è prevista la possibilità che il recupero sia effettuato sulla base di un piano concordato. In assenza di una richiesta in tal senso, è prevista l’adozione – in modo automatico e centralizzato – di un piano di recupero standard che si articola nei seguenti punti: 1) il piano di recupero è avviato automaticamente dopo almeno 60 giorni dalla comunicazione; 2) l’importo della trattenuta mensile è determinato in modo tale da garantire o la salvaguardia del trattamento minimo di pensione o il rispetto del limite di 1/5 della pensione netta come possibilità di recupero; 3) il recupero, senza interessi, è effettuato in 24 rate, salvo i casi di riduzione del numero delle rate se l’importo della trattenuta mensile risulti inferiore a 10 euro o aumento del numero delle rate in caso di non capienza. Qualora non sia possibile il recupero sulle rate di pensione, il recupero stesso sarà effettuato attraverso appositi bollettini di versamento.

Le norme dispongono, con l’introduzione dei commi aggiuntivi 6-bis e 6-ter, che il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall’INPS nonché i crediti vantati e riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 536/1987[10] sia effettuato a mezzo ruolo, ai sensi e con le modalità previste dal DPR n. 602/1973, in  materia di riscossione delle imposte sul reddito.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca elementi di quantificazione degli effetti finanziari della disposizione in esame, che appare suscettibile di determinare una riduzione delle entrate dell’INPS iscritte nei bilanci di previsione. Infatti, le modalità di recupero degli indebiti proposte sembrano compromettere l’automatismo del recupero stesso, come disciplinato dalla vigente normativa.

Inoltre, l’effetto di riduzione delle entrate a carico dell’INPS potrebbe essere amplificato ove trovassero applicazione anche le disposizioni del DPR n. 602/1973 che prevedono che, se l’indebito risulta inferiore ad un minimo stabilito, non si dà luogo all’iscrizione in ruolo[11] e, quindi, per le fattispecie disciplinate dalle norme in esame, al recupero dal parte dell’INPS.

 

ARTICOLO 1, commi 6-quater e 6-quinquies

Disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali

Normativa vigente: L’articolo 3, comma 25-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005[12], recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione, dispone che le società cessionarie cui le aziende di riscossione abbiano ceduto il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in concessione per conto degli enti locali[13], la società Riscossione S.p.a[14] e le società da quest’ultima partecipate possono svolgere attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali solo a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011.

L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999, dispone che la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni, che non abbiano esercitato la potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione dei tributi, di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 446 del 1997, venga effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

 

Le norme:

·        modificano l’articolo 3, comma 25-bis, del decreto legge n. 203 del 2005, precisando che i soggetti ivi elencati possano svolgere dal 1° gennaio 2011 attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti pubblici territoriali a seguito di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica;

·        abrogano, a far tempo dal 1° gennaio 2011, l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il combinato disposto dei due interventi di modifica sembrerebbe pertanto finalizzato ad introdurre la possibilità, per le aziende concessionarie dell’attività di riscossione coattiva per conto degli enti territoriali, di svolgere tale attività a decorrere dal 1° gennaio 2011 a seguito di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo appaiono necessarie indicazioni in merito ai possibili effetti in termini di efficienza ed efficacia dell’attività di riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali, dal momento che, per effetto delle disposizioni in esame, viene meno la norma che impone che  tale attività sia accentrata presso un unico soggetto pubblico nazionale (articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999).   

 

ARTICOLO 2, comma 1

Notifiche all’estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione

Normativa vigente: l’articolo 142 del c.p.c. dispone che la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia deve essere eseguita nei modi previsti dalle convenzioni internazionali o attraverso le autorità consolari. Nel caso in cui non sia possibile attivare la cooperazione internazionale o il canale consolare, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Inoltre, l’articolo 60 del DPR n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, disciplina le modalità di notificazione nel territorio italiano senza nulla prevedere nel caso di notifiche da effettuarsi all’estero, per le quali trova applicazione il citato articolo 142 c.p.c.

La norma[15], inserendo due commi all’articolo 60 del DPR n. 600/1973, dispone che, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 142 c.p.c., la notificazione di atti di accertamento e riscossione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:

-         della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);

-         della sede legale estera risultante dal registro delle imprese;

-         indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o di modificazione dati e nei modelli di variazioni anagrafiche, in mancanza dei primi due indirizzi.

Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito viene affisso nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

La norma prevede, inoltre, che i contribuenti effettuino una comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’indirizzo di residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti e le loro variazioni, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa. La comunicazione e le successive variazioni  hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. In assenza di detta comunicazione, la notificazione è validamente effettuata nelle modalità sopra stabilite.

 

La relazione illustrativa precisa che, per i contribuenti non residenti, viene introdotto un modello unico di comunicazione e di variazione di dati della residenza e della sede estera da approvare con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni e alle modalità tecniche di trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate. Il modello diventerà l’unico canale di comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle notifiche all’estero degli avvisi e degli atti di cui siano destinatari i contribuenti non residenti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, comma 1

17

22

22

17

22

22

17

22

22

 

La relazione tecnica  afferma che la norma migliorando le possibilità di notifica ai contribuenti non residenti degli atti accertamento e riscossione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, determina un maggiore gettito pari a 17 milioni di euro per l’anno 2010 e di 22 milioni di euro a decorrere dal 2011.

La quantificazione si basa sulle seguenti ipotesi e dati:

         somme richieste a seguito di attività di accertamento nei confronti dei contribuenti non residenti nel 2008: 500 milioni di euro[16];

         tasso di definizione della maggiore imposta accertata (rapporto tra la maggiore imposta definita per adesione e la maggiore imposta accertata oggetto di definizione per adesione) relativa agli accertamenti effettuati nel corso del 2008 nei confronti di tutti i contribuenti, compresi quelli non residenti: 45 per cento, prudenzialmente abbattuta al 30 per cento[17];

         stima delle adesioni riferite a contribuenti non residenti: 150 milioni (= 500 milioni x 30%);

         incremento delle adesioni dovuto ad un aumento degli atti di accertamento che andranno a buon fine: 15 per cento di dette adesioni.

Sulla base delle ipotesi sopra esposte la relazione tecnica stima un maggior gettito a regime pari a circa 22 milioni (150 milioni x 0,15) su base annua. Mentre, per l’anno 2010, tenuto conto dell’entrata in vigore della disposizione la stima è prudenzialmente abbattuta ed è pari a 17 milioni di euro.

 

Al riguardo si osserva in via preliminare che gli effetti di maggiore entrata ascritti agli interventi in esame – la cui stima, come per altre entrate derivanti da maggiori accertamenti, risulta caratterizzata da elementi di incertezza[18] - sono destinati alla copertura di spese certe recate dal provvedimento. Si rileva, tuttavia, che la relazione tecnica utilizza criteri prudenziali riferendo tali effetti di maggior gettito esclusivamente alla notificazione degli atti di accertamento e non anche degli atti di riscossione, ai quali è estesa la procedura semplificata.

Non sembra tuttavia ispirata ad analoghi criteri di prudenzialità la quantificazione degli effetti relativi al primo anno, che non pare tener conto dei tempi tecnici di applicazione delle norme relative al procedimento degli accertamenti con adesione, al buon esito dei quali sono riconnessi gli effetti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo. Si rileva in proposito che gli effetti di maggiore entrata ascritti alle disposizioni in esame sono utilizzati a copertura di spese, i cui effetti di cassa si produrranno con certezza a partire dal 2010.

Si ricorda, infatti, che dalla notificazione dell’atto di accertamento (non preceduto da invito a comparire) decorre il termine di 60 giorni durante il quale il contribuente ha la possibilità di presentare domanda di adesione. Inoltre, dalla data di presentazione della domanda di adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata dopo la scadenza del termine di sospensione. Una volta perfezionata l’adesione, il contribuente ha 20 giorni di tempo per il versamento della somma in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione del pagamento dell’imposta. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l’Agenzia delle Entrate recupererà le somme dovute attraverso l’iscrizione a ruolo.

Si evidenzia, inoltre, la necessità che la quantificazione degli effetti di maggior gettito derivanti dalla semplificazione della procedura di notificazione degli atti di accertamento sia suffragata da elementi di valutazione, con specifico riferimento all’ipotizzato tasso di adesione dei contribuenti destinatari dell’atto di accertamento.

Infine, non risulta chiaro se gli effetti di maggior gettito quantificati dalla relazione tecnica tengano conto dei presumibili oneri che graveranno sull’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del modello unico di comunicazione e l’attivazione dei relativi canali telematici, ovvero se tali attività possano essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2, commi 1-bis e 1-ter

Trasferimenti di personale dell’amministrazione finanziaria

Le norme stabiliscono che i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti[19], a domanda, nei ruoli del personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Monopoli), delle Agenzie fiscali o del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). Il trasferimento è disposto con provvedimento adottato dall’amministrazione di destinazione, d’intesa con l’amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali.

Le categorie di personale individuate dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono le seguenti:

·          magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

·          gli avvocati e procuratori dello Stato;

·          il personale militare e le Forze di polizia di Stato;

·          il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

·          i dipendenti degli enti che svolgono alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria (Banca d’Italia);

·          i dipendenti della Consob;

·          i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Non risulta evidente se il testo della norma sia volto ad includere “ex lege” tutte le categorie di personale elencate tra quelle per le quali è consentito il trasferimento ovvero se il richiamo debba intendersi riferito soltanto ad alcune di tali categorie. Un chiarimento in proposito consentirebbe di definire l’esatta portata della norma.

 

I trasferimenti sono effettuati fermi restando gli effetti recati dalle vigenti norme concernenti la riduzione degli assetti organizzativi[20]  e gli ulteriori transiti previsti dal MEF verso i Monopoli e le agenzie fiscali[21] (comma 1-bis, primo periodo).

 Il passaggio di ruolo, secondo quanto specificato dalle norme, avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all’atto dell’inquadramento secondo le regole vigenti (comma 1-bis, secondo e terzo periodo).

Anche in questo caso la formulazione adottata presenta alcuni profili che necessitano di un chiarimento, tenuto conto che il richiamo alle “regole vigenti” in alcuni casi potrebbe risultare in contrasto con il “mantenimento del trattamento economico corrisposto”.

 

Si dispone, inoltre, che il meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia appartenenti alle Agenzie fiscali[22] sia applicabile anche nei confronti dei dirigenti del MEF, con l’esclusione del personale in servizio a tempo determinato (comma 1-bis, quarto periodo).

Giova rammentare che il meccanismo in questione prevede che, qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente all’Agenzia fiscale richiedente.

Si dispone la soppressione delle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi di riduzione degli assetti organizzativi fissati a legislazione vigente[23]. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le funzioni riallocate, stabilite le date di effettivo esercizio delle medesime funzioni ed individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente ai Monopoli[24], anche in soprannumero, ovvero è assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato. Si dispone l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4-septies, comma 5-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97[25]. Tale ultima norma stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dal transito si provvede nei limiti delle risorse di cui all’ articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[26] già utilizzate per una pluralità di finalità di spesa a legislazione vigente.  Con riferimento alle disposizioni di cui al comma in esame è stabilito che nei confronti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[27], concernenti la riduzione degli assetti organizzativi (comma 1-ter), alle quali erano ascritti effetti di risparmio.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che:

·         l’inquadramento, anche in soprannumero, di personale proveniente dalle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze e destinato ai Monopoli, di cui al comma 1-ter, comporta, in termini sostanziali, un incremento delle dotazioni organiche. Si rileva, inoltre, che la norma non indica il numero massimo dei trasferimenti che possono essere effettuati in soprannumero, per i quali andrebbe comunque disposta la relativa copertura. Andrebbe, inoltre, chiarito se le posizioni soprannumerarie sono destinate ad essere riassorbite;

·         considerato che la misura di copertura, disposta per gli oneri recati dai transiti previsti dal comma 1-ter, fa riferimento a stanziamenti configurati come limite massimo di spesa e già destinati ad una pluralità di altre finalità individuate da norme previgenti, appare opportuno acquisire un chiarimento circa la compatibilità della nuova finalità di spesa con le risorse che residuano su tali stanziamenti;

·         andrebbero altresì acquisiti chiarimenti in merito al possibile impatto finanziario dell’esclusione, prevista dal comma 1-ter, dell’amministrazione dei Monopoli dall’applicazione dell’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008, che prevedeva la riduzione delle posizioni di dirigente di prima fascia, a fronte della quale erano stati complessivamente scontati risparmi;

·         al fine di escludere eventuali profili di onerosità potrebbe risultare opportuno puntualizzare l’esatta portata di alcune disposizioni di cui al comma 1-bis. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico da corrispondere, si rileva che il richiamo alle “regole vigenti” non rende esplicito se l’inquadramento debba avvenire esclusivamente con il mantenimento del trattamento in godimento. Non sono, inoltre, identificate in modo univoco le categorie che possono essere oggetto di trasferimento. Pur rilevato che lo strumento del trasferimento persegue la logica virtuosa di assegnare il personale alle strutture che risultino in concreto carenti di personale, si rileva che tali possibilità di trasferimento potrebbero comunque risultare suscettibili di determinare maggiori oneri, soprattutto in caso di trasferimento di soggetti appartenenti alle categorie per le quali si registrano più elevate retribuzioni (es: magistrati o ufficiali). In proposito appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo;

·         il comma 1-bis, secondo periodo, prevede che il “passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi”. Potrebbe dedursi che detti passaggi siano disposti a valere sulle disponibilità finanziarie destinate ad assicurare il parziale turn over, secondo quanto previsto dalla normativa vigente[28]; in tale ipotesi la disposizione potrebbe risultare finanziariamente neutra. Viceversa, qualora fosse consentito di utilizzare per i transiti disponibilità di bilancio, la disposizione violerebbe i vigenti vincoli alle assunzioni di personale, finalizzati al conseguimento di risparmi già scontati nelle previsioni di finanza pubblica;

·         con riferimento alla riallocazione delle funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad asseverare la neutralità finanziaria delle disposizioni.

 

ARTICOLO 2, comma 2

Disposizioni in materia di concessionari pubblici statali

La norma, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, dispone che si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara. Ogni provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all’amministrazione statale concedente.

La norma dispone inoltre che le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei servizi, assicurano l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, prevedendo la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione.

La relazione illustrativa precisa che, una volta aggiudicate le concessioni, in talune circostanze concessionari intrattengono rapporti negoziali con soggetti terzi al di fuori del perimetro legale reso legittimo dal bando e dagli atti di gara. Nell’ambito di tali rapporti, i concessionari si rendono spesso percettori di controprestazioni economiche che non erano state contemplate in occasione della gara per l’aggiudicazione della concessione.

I medesimi rapporti valgono talvolta a consentire ai concessionari una remunerazione che abbatte i costi che essi sopportano per il conseguimento stesso e il mantenimento della concessione nei riguardi dello Stato, di fatto permettendo loro « recuperi patrimoniali » illegittimi nella misura in cui gli stessi non erano stati previamente contemplati fra le condizioni generali di gara.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che la norma comporta, a livello applicativo, un ampio intervento di ricognizione da parte delle Amministrazioni concedenti per individuare e rimuovere le eventuali fattispecie lesive dei principi comunitari sulla concorrenza e di adeguamento dei contenuti delle convenzioni accessive alle concessioni. Afferma, inoltre, che è prematuro stimare effetti incrementativi sul piano dell’entrata, recati dalla norma in esame, non potendosi preventivamente individuare le fattispecie che, anche a livello sanzionatorio, potranno generare le nuove ed ulteriori entrate. La relazione tecnica sottolinea che la disposizione concorre in ogni caso a rafforzare le previsioni di gettito quantificato che derivano dai primi tre articoli del disegno di legge in esame.

 

Al riguardo appare condivisibile il criterio di prudenzialità adottato dalla relazione tecnica circa la mancata considerazione, nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento, di effetti finanziari positivi riconducibili alle disposizioni in esame, che introducono norme di responsabilizzazione nei confronti dei concessionari della riscossione delle entrate erariali. Si rileva che, secondo quanto precisato dalla stessa relazione tecnica, la norma implica una serie di interventi da parte delle amministrazioni concedenti, diretti, da un lato, alla ricognizione e alla rimozione delle fattispecie lesive della concorrenza e, dell’altro, all’adeguamento dei contenuti delle convenzioni di concessione. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali adempimenti possano essere ricondotti alla regolare attività di controllo, esercitata dalle amministrazioni concedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2, commi da 2-bis a 2-quinquies

Validità delle licenze e delle concessioni nel settore dei giochi

Le norme integrano l’articolo 2, disponendo quanto segue:

Ÿ        i giochi con vincita in denaro possono essere raccolti dai soggetti titolari di valida concessione[29] esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica. Tale regime si applica “fermo quanto previsto” dall’articolo 24 della legge 88/2009 in materia di raccolta del gioco a distanza “e fuori dai casi ivi disciplinati”.

L’articolo 24 della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) ha introdotto una disciplina organica in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi riferita ad un ambito esteso di giochi e di scommesse, rispetto ai quali sono stati regolamentati gli aggi, i proventi, i prelievi fiscali, i controlli di regolarità e le sanzioni. A decorrere dal 2010, a tali norme sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a  37 milioni di euro (di cui 30 milioni derivanti – secondo la RT – dal recupero di base imponibile in relazione all’emersione di quote significative di gioco illegale[30]).

È conseguentemente abrogato l’articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b), del decreto legge 203/2005 (comma 2-bis).

La norma richiamata – alla quale non sono stati ascritti a suo tempo effetti finanziari - consente ai concessionari per l’esercizio delle scommesse di attivare apparecchiature per le giocate a distanza in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata;

Ÿ        l’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[31] (licenza per l'esercizio delle scommesse) si interpreta nel senso che la licenza, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte dell’Amministrazione dei monopoli di Stato (comma 2-ter).

Il richiamato articolo 88 dispone che la licenza per l'esercizio delle scommesse possa essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione;

Ÿ        la licenza di cui al predetto articolo 88 è richiesta, altresì, per la gestione delle sale ove si installano videoterminali (VLT)[32]. Nell’ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all’articolo 15-ter del decreto-legge 78/2009, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui al predetto articolo 88 (comma 2-quater);

Il piano straordinario di contrasto del gioco illegale, previsto dal predetto articolo 15-ter, ha disposto l’istituzione di un Comitato per il coordinamento delle azioni di prevenzione del gioco irregolare (con particolare riferimento ai giochi on line) e la realizzazione di un’apposita banca dati per le attività di controllo. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari;

Ÿ        le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi sono destinate (comma 2-quinquies):

-          per l’anno 2010, al Fondo per le missioni internazionali di pace (articolo 1, comma 1240, della legge 296/2006);

-          per l’anno 2011, al rifinanziamento del 5 per mille;

-          a decorrere dal 2012, alle esigenze di finanziamento delle missioni militari all’estero. A tal fine, vengono accertate annualmente con decreto del Ministro dell’economia ed affluiscono al Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 5/2009).

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si segnala preliminarmente la necessità di acquisire la quantificazione delle maggiori entrate ascritte alle norme in esame – non indicata dalle norme medesime - nonché i dati e gli elementi posti alla base delle relative previsioni. Ciò anche in considerazione del fatto che entrambe le finalità indicate dal comma 2-quinquies (missioni internazionali e cinque per mille) fanno riferimento a spese caratterizzate da una certa stabilità nel tempo, in quanto derivanti, nel primo caso, da obbligazioni assunte a livello internazionale e, nel secondo caso, dalle scelte effettuate dai contribuenti. Tali spese richiedono pertanto che le relative autorizzazioni legislative siano accompagnate da una puntuale quantificazione degli effetti finanziari ad esse imputabili.

Con riferimento agli effetti di gettito ascritti alle norme, si ribadisce l’opportunità - già evidenziata in occasione di precedenti provvedimenti in materia di giochi - che ciascuna nuova modifica alla disciplina del settore avente riflessi di carattere finanziario sia accompagnata da elementi informativi in ordine all’andamento delle entrate nel comparto (con riferimento all’anno in corso e ai risultati dell’esercizio precedente), nonché in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni già approvate e la cui piena operatività richieda l’adozione di misure di carattere amministrativo (come nel caso dell’articolo 24 della legge 88/2009). Una verifica delle previsioni richiede infatti – per ciascun segmento del comparto giochi interessato dalle misure in esame – l’indicazione sia degli introiti già scontati a legislazione vigente (come base di calcolo) sia dei risultati che sono attesi in relazione all’uno e all’altro intervento (quota aggiuntiva di raccolta e di gettito erariale).

In relazione a tali esigenze, andrebbero inoltre meglio precisati sia l’ambito applicativo del testo sia gli effetti attesi dalle nuove misure di autorizzazione e di controllo, considerato che:

Ÿ         il comma 2-bis esclude espressamente dalla nuova disciplina i casi già regolati in base all’articolo 24 della legge 88/2009, per i quali resterebbe fermo quanto previsto dalla medesima legge.

Come sopra ricordato, l’articolo 24 della legge 88/2009 ha introdotto una disciplina organica in materia di esercizio e di raccolta a distanza che opera su un ambito assai esteso di giochi e di scommesse, rispetto ai quali sono stati regolamentati – fra l’altro – anche i controlli di regolarità e le sanzioni;

Ÿ         le previsioni di maggior gettito, derivanti sia dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sia dal richiamato articolo 24, sembrano da ricondurre principalmente alla medesima tipologia di effetti, ossia all’emersione di quote di gioco illegale e al conseguente recupero di base imponibile.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si sottolinea – come già osservato in precedenza – che l’articolo 2, comma 2-quinquies, non fornisce indicazioni in merito all’entità delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater del medesimo articolo. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca l’ammontare di tali risorse anche al fine di verificare l’idoneità delle stesse rispetto alle finalità di spesa previste dalla norma, relative al finanziamento delle missioni militari all’estero, con riferimento all’anno 2010 e a decorrere dall’anno 2012, e, nell’anno 2011, al rifinanziamento del regime di devoluzione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

         Con riferimento alla prima destinazione si rileva che il rifinanziamento delle missioni militari è previsto dall’articolo 2 anche al comma 2-undecies, che prevede un rifinanziamento di 17 milioni per l’anno 2010e al comma 4-octies, che prevede la destinazione di maggiori entrate che non vengono espressamente quantificate. Anche alla luce di tale circostanza, appare necessario acquisire una precisa quantificazione delle maggiori entrate destinate a tale scopo, che consenta, nell’esame dei futuri provvedimenti di rifinanziamento delle missioni, di valutare la quota già finanziata sulla base delle ricordate disposizioni.

         Con riferimento al rifinanziamento del regime di devoluzione del 5 per mille, anche al fine di verificare l’allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura, appare opportuno che il Governo chiarisca a quale periodo d’imposta faccia riferimento il rifinanziamento del 5 per mille. In particolare, affinché sia garantito l’allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, tali risorse dovrebbero finanziare la devoluzione del cinque per mille relativa al periodo d’imposta 2009, prevista dal successivo comma 4-novies. A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione in esame costituisca la copertura finanziaria del suddetto comma.

Infine, si segnala l’opportunità che il Governo chiarisca, per gli anni 2010 e 2011, con quale atto si provvederà ad accertare e a dare autonoma evidenza contabile alle entrate derivanti dalle disposizioni in esame. La norma, infatti, si limita a prevedere solo a decorrere dall’anno 2012, la predisposizione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze volto ad accertare tali entrate.

 

ARTICOLO 2, comma 2-sexies

Rinvio di adempimenti nel settore dei videoterminali da gioco

Normativa vigente: l’articolo 12, comma 1, lettera l), del DL 39/2009 (Interventi urgenti per la regione Abruzzo) ha disposto la messa in esercizio dei videoterminali da gioco (VLT), la cui sperimentazione era stata in precedenza ripetutamente rinviata. Il testo ha precisato alcune modalità applicative di tale intervento, fra le quali il canone a carico dei concessionari: quest’ultimo è stato fissato in un importo una tantum di 15.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale, da versare in due rate da 7.500 euro ciascuna (la prima entro il 30 ottobre 2009, la seconda entro il 30 giugno 2010). La RT allegata al DL 39/2009 ha ascritto alla norma effetti di maggior gettito pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e ad ulteriori 100 milioni per il solo anno 2010[[33]].

L’articolo 21, comma 7, del DL 78/2009 (Provvedimenti anticrisi) ha disposto che, entro il 15 settembre 2009 l’Amministrazione dei monopoli di Stato avviasse le procedure per un nuovo affidamento in concessione di videoterminali da gioco (VLT), prevedendo che le concessioni fossero attribuite alle categorie di soggetti già individuate dal DL 39/2009 (ossia ai precedenti concessionari già autorizzati all'installazione e ad ulteriori operatori di gioco, mediante selezione aperta), ma precisando che anche ai nuovi concessionari sarebbe stato richiesto – analogamente ai precedenti – un versamento di 15.000 euro per ciascun terminale autorizzato. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme prorogano due termini previsti dalla legislazione vigente:

Ÿ        viene differito dal 15 settembre 2009 al 16 maggio 2011 l’avvio delle procedure per la concessione di nuovi videoterminali (disposte dall'articolo 21, comma 7, del decreto legge 78/2009);

Ÿ         viene prorogato dal 30 giugno 2010 al 30 novembre 2010 il termine previsto dal decreto-legge 39/2009[[34]] per il versamento della seconda rata del canone dovuto dai concessionari per l’esercizio dei videoterminali già autorizzati.

Il testo precisa che il rinvio dei predetti termini si rende necessario per il protrarsi, dovuto a motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i) richiamata, e al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, considerato che alle disposizioni recanti i termini oggetto delle proroghe in esame sono stati a suo tempo ascritti significativi effetti di incremento del gettito (350 milioni annui a decorrere dal 2009 e 100 milioni per il solo anno 2010), andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento in ordine allo stato di attuazione della disciplina e all’effettivo conseguimento, ad oggi, dei predetti maggiori introiti.

Con specifico riferimento alle proroghe previste dal testo si osserva quanto segue.

All’avvio delle procedure di affidamento di nuovi videoterminali (articolo 21, comma 7, del DL 78/2009) non erano stati associati effetti di gettito[35]. Tuttavia va ricordato che la finalità principale della procedura di cui viene previsto il differimento era (come espressamente precisato dal testo dell’articolo 21) quella di “garantire l’esito positivo … dell’avvio a regime dei … videoterminali” secondo le modalità previste dal decreto legge 39/2009. Poiché a tale esito positivo sono stati invece ascritti rilevanti effetti di maggiore entrata[36], andrebbero esplicitati gli elementi che consentano di escludere una perdita di gettito derivante dal rinvio dal 2009 al 2011 delle procedure in esame.

Non si hanno osservazioni da formulare, invece, con riferimento alla proroga del termine di cui al DL 39/2009 (versamento della seconda rata del canone di concessione per l’esercizio dei videoterminali già autorizzati), tenuto conto che il rinvio dal 30 giugno al 30 novembre 2010 ha carattere infrannuale. Considerati, comunque, i consistenti effetti attesi dalla procedura in esame, anche sulla neutralità finanziaria di tale rinvio andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 2, commi da 2-septies a 2-undecies 

Definizione del contenzioso riguardante le società di riscossione

Le norme sono finalizzate a ridurre il contenzioso in atto tra lo Stato e le società che, anteriormente all’introduzione del servizio nazionale della riscossione, svolgevano tale servizio in regime di concessione amministrativa.

Tali società possono definire le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame  relative alle attività svolte, in proprio o da società partecipate, nell’esercizio in concessione del servizio di riscossione. La definizione è effettuata mediante versamento di un importo corrispondente ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all’ultimo atto amministrativo, all’invito a dedurre o all’atto di citazione.  Tale percentuale è stabilita con decreto del MEF in misura pari al rapporto tra il riscosso 2006-2008 sui ruoli affidati dall’Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007. Il medesimo decreto individua il termine e le modalità di versamento. Sono escluse dalla definizione le controverse relative alla riscossione delle entrate delle regioni, degli enti locali e delle entrate costituenti risorse proprie della UE.

Le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso sono destinate per l’anno 2010:

·        nel limite di 17 milioni di euro al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

·        nel limite di 3 milioni di euro alla copertura degli oneri residui del successivo comma 4-quinquies (Fondo per il sostegno del settore tessile);

·        nel limite di 30 milioni di euro ad incrementare lo stanziamento di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, alla voce Comunicazioni – Sostegno dell’editoria – Legge n. 67 del 1987. A tal fine è ridefinita la platea dei soggetti, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 353 del 2003, ammessi alle agevolazioni tariffarie per le spedizioni di prodotti editoriali. In particolare, tali agevolazioni spettano alle associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, mentre ne sono escluse le associazioni di carattere politico, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria, le associazioni d’arma e combattentistiche.

A fronte del suddetto stanziamento, le tariffe postali in favore dei soggetti ammessi possono essere ridotte, con apposito decreto, nel limite del 50 per cento della tariffa ordinaria e nel limite massimo di spesa di cui al suddetto stanziamento. La spesa relativa a tale agevolazione è soggetta a monitoraggio ed in caso di superamento dello stanziamento, con apposito decreto, è stabilita la sospensione o la riduzione dell’agevolazione.  

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che le maggiori entrate derivanti dalla procedura di definizione del contenzioso hanno carattere di incertezza in quanto dipendenti dal grado di adesione dei soggetti interessati. Inoltre, le norme non sembrano garantire l’acquisizione di tali entrate entro l’esercizio 2010, in quanto la fissazione del termine di versamento delle somme che consentono la definizione è demandata ad un successivo decreto del MEF, di cui non è fissato il termine di emanazione.

Non sembra pertanto prudenziale disporre la destinazione nel 2010 di tali maggiori entrate a specifiche finalità, che, pur se definite singolarmente come limiti massimi di spesa, presuppongono, comunque almeno l’acquisizione entro tale esercizio di un prestabilito ammontare minimo di risorse. In merito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Poiché l’integrazione dello stanziamento a sostegno dell’editoria di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 191 del 2009, è disposto per il solo esercizio 2010, andrebbe inoltre  specificato che anche il nuovo regime di tariffazione agevolata introdotto dalle disposizioni ha carattere transitorio e trova applicazione esclusivamente nell’anno in corso. Tale limitazione temporale, invece, non è esplicitata dal tenore letterale delle disposizioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, ferme restando le osservazioni formulate sui profili di quantificazione, si segnala che l’articolo 2, comma 2-undecies, non fornisce indicazioni in merito all’entità delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies. In proposito, si rileva che, in base al presente comma, tali entrate sono già destinate a specifiche finalità di spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2010. Si segnala, inoltre, l’opportunità che il Governo chiarisca con quale atto si provvederà ad accertare e a dare autonoma evidenza contabile alle entrate derivanti dalle disposizioni in esame.  Il Governo dovrebbe, infine, in ogni caso chiarire, per avvalorare la previsione di maggiori entrate, che, a legislazione vigente, è da escludere la possibilità di definire i contenziosi di cui all’articolo 2-septies con esiti positivi per l’erario. Analogo chiarimento dovrebbe essere fornito anche con riferimento ad altre disposizioni introdotte dalla Commissione di merito (articolo 3, comma 2-bis, lettera b).

 

ARTICOLO 2, comma 3

Servizio di noleggio con conducente

Normativa vigente: l’articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008[37] ha introdotto diverse modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea[38], disciplinando, tra l’altro, le modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e i doveri che incombono sui titolari di licenza,  prevedendo inoltre un apparato sanzionatorio ad hoc accanto alle norme vigenti del Codice della Strada. L’applicazione della disciplina è stata più volte prorogata; da ultimo l’articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009[39], al fine di ridefinire una disciplina organica in materia da effettuare nel rispetto delle competenze regionali e locali, ha sospeso l’efficacia delle modifiche introdotte fino alla data del 31 marzo 2010.

La norma dispone che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina della citata legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, siano adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Nulla da osservare sotto il profilo degli effetti finanziari.

Si segnala che le modifiche introdotte dal decreto legge n. 207/2008 sono entrate in vigore lo scorso 1° aprile, e che la disposizione in esame non interviene sulla sospensione dell’efficacia della nuova normativa. Si rileva, infine, che ad oggi non risulta emanato il decreto ministeriale recante le disposizioni attuative.

 

ARTICOLO 2, comma 4

Disposizioni in materia di termine di prescrizione delle prestazioni assicurative

Normativa vigente: L’articolo 1, comma 345-quater, della legge n. 266 del 2005[40] dispone che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti assicurativi ramo vita, che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, siano devoluti al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della medesima legge entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

L’articolo 2952, comma 2, del codice civile, come sostituito dall’articolo 3 del decreto legge n. 134 del 2008, prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione, diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il fondo, di cui al citato comma 343 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, istituito dal 2006 presso lo stato di previsione del MEF ed alimentato anche dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari c.d. dormienti, nonché dall’importo degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, è stato finalizzato all’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e dei risparmiatori danneggiati in conseguenza del  default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (comma 344). Si segnala che quota parte del fondo è stata destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto legge n. 112 del 2008. Inoltre sono stati ammessi a fruire dei benefici del fondo anche i possessori di titoli Alitalia, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

La norma dispone che, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, siano già stati versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, le disposizioni del comma 345-quater del medesimo articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 134 del 2008.

Dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe alle imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai propri clienti, hanno seguito la prassi, peraltro riscontrata in specifiche previsioni contrattuali e precontrattuali, di  non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione.

La norma sarebbe dunque finalizzata a contemperare, da un lato, gli interessi dell’Amministrazione, in quanto in base alla normativa vigente la prescrizione ora opera in favore della devoluzione dei premi non riscossi al fondo depositi dormienti e, dall’altro, gli interessi dei consumatori di vedere soddisfatte le proprie pretese.

 

Al riguardo, al fine di valutare la portata degli effetti della norma, appare opportuno disporre di informazioni circa la consistenza numerica dei contratti rientranti nella fattispecie interessata e l’ammontare dei relativi premi, per i quali il termine di prescrizione del diritto alla riscossione risulti scaduto anteriormente al termine fissato dalla norma (a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 1, comma 345-quater, della legge n. 266 del 2005).

Per il profilo della neutralità finanziaria della disposizione, si ricorda che gli utilizzi del fondo si realizzano nella misura e nel limite delle disponibilità affluite al medesimo, come evidenziano le stesse previsioni di bilancio per l’esercizio in corso.

Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2010 la movimentazione del Fondo è rappresentata, nello stato di previsione dell’entrata, dal capitolo 3382, iscritto per memoria,  e, nello stato di previsione del MEF, dal capitolo 2175, che non espone stanziamenti di competenza.

Ciò premesso, si segnala, tuttavia, che la norma in esame, che fa espressamente salvi gli importi già versati al fondo, appare configurare una rinuncia, da parte dell’Amministrazione finanziaria, a disporre di entrate, ancorché destinate a determinate finalità di spesa.

In proposito si ricorda che nel corso delle audizioni preliminari svolte dalle Commissioni VI e X, il rappresentante dell’Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) ha precisato quanto segue:

“In applicazione della nuova normativa (DL n. 134 del 2008) le imprese di assicurazione hanno sin qui effettuato un unico versamento al fondo in forza, praticamente, della sola portata retroattiva delle norme (34 mesi su 36). Il versamento è avvenuto nel maggio 2009, sulla base dei dati previamente forniti nel mese di marzo. Secondo dati ufficiali dello stesso Ministero dell’economia, le somme dovute dal comparto assicurativo non superavano gli 8 milioni di euro, a fronte degli oltre 278 attesi, invece, dalle banche. La citata disposizione (articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame), infatti, ha eliminato solo marginalmente la retroattività della disciplina giacché, facendo espressamente salvi i versamenti già intervenuti in favore del fondo, ne ha confermato in larga misura gli effetti”.

 

ARTICOLO 2, commi da 4-bis a 4-sexies

Regime IVA delle prestazioni del servizio postale, potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed incentivi al settore tessile

Le norme:

·        sostituiscono l’articolo 10, comma 1, n. 16) del DPR n. 633 del 1972, prevedendo che siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi accessorie alle prestazioni del servizio postale universale effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione. La disposizione si applica a decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione delle norme previgenti (commi 4-bis e 4-ter);

·        al fine di potenziare l’amministrazione finanziaria, aumentano di ulteriori 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 lo stanziamento in favore dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, già incrementato di 3,4 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo 2011 dall’articolo 1, comma 23-novies del decreto-legge n. 194 del 2009 (comma 4-quater);

·        istituiscono un fondo presso il MEF con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2010 destinato a misure di sostegno in favore delle imprese del settore tessile ed abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti di cui alla legge n. 55 del 2010 o, in alternativa, la certificazione Italian Texile Fashion (comma 4-quinquies);

I maggiori oneri recati dai commi 4-quater e 4-quinquies, nei limiti di 2 milioni di euro per il 2010 e di 5,9 milioni di euro annui dal 2011 trovano copertura a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime IVA dei servizi postali, di cui ai commi 4-bis e 4-ter[41]. Si ricorda che la restante parte dell’onere per il 2010, pari a 3 milioni, relativo alla dotazione del Fondo per il sostegno del settore tessile (comma 4-quinquies), trova copertura ai sensi del precedente comma 2-undecies.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, poiché gli oneri derivanti dal finanziamento dell’Agenzia del demanio e dall’istituzione del fondo di incentivazione al settore tessile rappresentano spese annualmente certe nel loro ammontare, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di stima delle maggiori entrate derivanti, nella seconda metà del 2010 ed a decorrere dal 2011, dalla modifica introdotta in materia di regime Iva delle cessioni e prestazioni accessorie al servizio postale, al fine di poterne valutare la congruità in termini compensativi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l’opportunità di modificare la formulazione letterale dell’articolo 2, comma 4-sexies, laddove prevede la copertura integrale, anziché di quota parte, degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies. La copertura dei suddetti oneri è prevista anche dal comma 2-undecies del medesimo articolo 2, nella misura di 3 milioni di euro per l’anno 2010.

 

ARTICOLO 2, commi 4-septies e 4-octies

Disciplina anti-riciclaggio e versamenti per l’aggiudicazione di concessioni di gioco

Normativa vigente: in base all’articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 (Prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose) rientrano fra i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio gli operatori che esercitano, fra l’altro:

-          l’offerta, attraverso le reti telematiche, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dall’Amministrazione dei monopoli di Stato (AAMS) [lettera e)];

-          l’offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione dei monopoli di Stato [lettera e-bis)].

L’articolo 21 del DL 78/2009 (Provvedimenti anticrisi) contiene una serie di misure in materia di giochi: i commi 1-6 dispongono che l’Amministrazione dei Monopoli avvii le procedure per aggiudicare la concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita; i commi 7, 8 e 11 prevedono che l’Amministrazione dei Monopoli avvii le procedure per un nuovo affidamento in concessione di videoterminali da gioco (VLT); il comma 9 contiene misure in materia di personale delle amministrazioni finanziarie; i commi 10 e 12 disciplinano una nuova ripartizione delle somme giocate al Bingo e prevedono, altresì, l’introduzione di formule di gioco associate al Bingo; il comma 13 stabilisce nuovi termini di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse. Con riferimento alle predette disposizioni, sono ascritti effetti di maggior gettito esclusivamente ai commi 1-6 (500 milioni di euro nel 2009 e 300 milioni nel 2010). Non sono stati ascritti effetti finanziari, invece, al comma 7, che ha disposto l’avvio - entro il 15 settembre 2009 - delle procedure per un nuovo affidamento in concessione di videoterminali da gioco (VLT), con il pagamento, a carico dei concessionari, di 15.000 euro una tantum per ciascun terminale autorizzato. Tuttavia – come già ricordato in precedenza - la finalità principale di tale procedura di aggiudicazione era (come espressamente precisato dal testo del comma 7) quella di “garantire l’esito positivo … dell’avvio a regime dei … videoterminali” secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 39/2009. A tale esito positivo erano stati a suo tempo ascritti rilevanti effetti di maggiore entrata (350 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e ulteriori 100 milioni per il solo 2010).

Le norme dispongono quanto segue:

Ÿ        la lettera e) e la lettera e-bis) sopra richiamate[42] vengono riformulate escludendo dalla disciplina anti-riciclaggio i seguenti giochi (su rete sia fisica sia telematica): lotto, lotterie, concorsi pronostici (comma 4-septies);

Ÿ        viene rinviata ad un apposito provvedimento dirigenziale dell’AAMS la fissazione del termine per il versamento delle somme dovute dai soggetti risultanti aggiudicatari delle concessioni di gioco previste dall’articolo 21 del DL 78/2009. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l’anno 2010 dovranno affluire al Fondo per le missioni internazionali di pace[43] (comma 4-octies).

Si ricorda che in altra parte del testo in esame (articolo 2, comma 2-sexies, introdotto dalle Commissioni di merito) è stato stabilito il  differimento dal 15 settembre 2009 al 16 maggio 2011 dell’avvio delle procedure per la concessione di nuovi videoterminali disposte dall'articolo 21, comma 7, del decreto legge 78/2009;

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che, in assenza di relazione tecnica, non si dispone né di una quantificazione delle maggiori entrate da ascrivere al comma 4-octies né della loro proiezione temporale. Appare pertanto necessario acquisire tali stime, nonché i dati e gli elementi ad esse sottostanti.

Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi del medesimo comma, tale maggior gettito è destinato, con decorrenza immediata, ad una finalità vincolata: il che richiede sia una stima dei valori da iscrivere in bilancio fin dall’esercizio in corso, sia indicazioni circa le concrete modalità di accertamento degli introiti da ricollegare alla disposizione in esame.

In ordine ai possibili effetti di incremento del gettito derivanti dal comma 4-octies, andrebbero comunque chiariti i seguenti aspetti:

Ÿ         il testo non precisa a quali disposizioni dell’articolo 21 del DL 78/2009 si faccia riferimento nell’indicare le “somme dovute all’esito dell’aggiudicazione”.

Come in precedenza ricordato, infatti, gli effetti di gettito potrebbero essere associati sia ai commi 1-6 (concessioni per la raccolta delle lotterie nazionali) sia al comma 7 (nuove concessioni per l’installazione di videoterminali da gioco-VLT);

Ÿ         qualora si intendesse che tali introiti derivano dall’aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 7 dell’articolo 21, andrebbe considerato che in altra parte del testo[44] l’avvio delle procedure per l’installazione dei nuovi videoterminali di cui al comma 7 è stato differito dal 15 settembre 2009 al 16 maggio 2011. In presenza di tale nuovo termine, gli effetti aggiuntivi di gettito non sembrano quindi potersi conseguire nell’anno 2010.

Ÿ         le previsioni di maggior gettito associate all’esito delle procedure di aggiudicazione di cui all’articolo 21 del DL 78/2009 dovrebbero comunque risultare già scontate nei tendenziali di entrata sulla base di quanto previsto dello stesso articolo e dalla normativa previgente (articolo 12, comma 1, del decreto legge 39/2009). Andrebbero quindi chiariti gli elementi che consentano di considerare aggiuntivi, rispetto alle predette stime tendenziali, gli effetti finanziari del comma 4-octies in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 2, comma 4-octies, non fornisce alcuna indicazione in merito all’entità delle maggiori entrate derivanti dal presente comma. Al riguardo, si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento al comma 2-quinquies. Come già osservato con riferimento a tale ultima disposizione, appare altresì opportuno che il Governo chiarisca con quale atto si provvederà ad accertare e a dare autonoma evidenza contabile alle entrate derivanti dalle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 2, commi da 4-novies a 4-sexiesdecies

Disciplina del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2010

Le norme disciplinano l’istituto del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle scelte che saranno operate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 191 del 2009, la proroga della devoluzione della quota del 5 per mille dell’IRPEF compare tra le destinazioni delle risorse affluite al fondo, di cui all’articolo 7- quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009 (Elenco 1). A tale finalità è destinato uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2010.

Le modalità applicative dell’istituto per l’anno finanziario 2010 appaiono analoghe a quelle delineate, ai sensi dell’articolo 63-bis del decreto legge n. 112 del 2008 per l’anno finanziario 2009. In particolare, in base ai criteri fissati dal comma 6 di tale articolo, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2010 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Le norme fanno salvi gli effetti gli effetti del DPCM adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al 5 per mille per l’anno 2010.

Si segnala in proposito che sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate sono disponibili in riferimento a tale anno le indicazioni circa le categorie di soggetti ammessi al beneficio, le modalità di iscrizione ed i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti. Tali indicazioni sono state formulate in base al contenuto di un  DPCM approvato il 23 aprile 2010, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Si segnala, altresì, che le norme in esame appaiono conformi  ai contenuti di tali indicazioni.

Le norme, inoltre:

·        inseriscono le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997  tra i soggetti che concorrono al riparto del cinque per mille in riferimento agli anni finanziari 2007 e 2008 (comma 4-quinquiesdecies);

·        prorogano al 30 giugno 2010 per gli enti di cui al punto precedente il termine per l’integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 (comma 4-sexiesdecies).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se dall’inserimento delle fondazioni riconosciute tra i soggetti destinatari della quota per gli esercizi 2007 e 2008 possano derivare, in considerazione della riapertura di termini disposta con il comma 4-sexiesdecies,  effetti onerosi in termini di capienza dei relativi stanziamenti annuali.   

  

ARTICOLO 3, comma 1, lett. a)

Notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie

La norma modifica l’articolo 38 del d.lgs. n. 546 del 1992[45], consentendo alle parti del processo di notificare le sentenze secondo le medesime modalità già previste per la notifica degli altri atti del processo tributario, senza necessità quindi di avvalersi dell’ufficiale giudiziario.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

maggiori entrate

8,5

17

17

8,5

17

17

8,5

17

17

 

La relazione tecnica afferma che le somme, incassate nel 2008 da iscrizioni a ruolo relative ad atti interessati da contenzioso, ammontano a circa 900 milioni di euro. Nella maggior parte dei casi (circa 800 milioni di euro) si tratta di importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio, mentre solo una quota parte, pari a circa 100 milioni di euro, viene iscritta dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La RT evidenzia, inoltre, che attualmente gli Uffici finanziari notificano solo il 30 per cento circa delle sentenze favorevoli, a causa dell’onerosità, sia economica che lavorativa, dell’intermediazione dell’ufficiale giudiziario.

Viene, peraltro, affermato che la norma consentirà una riduzione dei tempi che intercorrono fra il deposito della sentenza ed il suo passaggio in giudicato, con effetti non solo sulla durata dei processi, ma anche sui tempi della riscossione in base a sentenze definitive (l’iscrizione provvisoria invece avviene a seguito di deposito della sentenza).

Pertanto, la RT afferma che, per effetto della nuova norma, sarà possibile anticipare la riscossione di almeno 3 mesi, con un incremento delle somme incassate tramite ruoli formati in base a sentenze definitive, rapportato a 3/12.

Ne derivano maggiori somme riscosse in base a ruoli formati su sentenze definitive in precedenza non notificate dagli uffici, pari a 17 milioni di euro annui a regime (= 70 mln di euro x 3/12). La RT stima, pertanto un maggior gettito pari a 8,5 milioni di euro nel 2010 e a 17 milioni di euro annui a regime.

La RT precisa, infine, che le disposizioni di cui ai commi 1, lett. a), b) e c) e 2 prevedono un’accelerazione della formazione dei ruoli e della relativa riscossione. Gli effetti indicati per tali disposizioni sono riferiti all’effettiva riscossione. Prudenzialmente, in termini di competenza si considerano gli stessi effetti di cassa.

 

Al riguardo si rileva che l’effetto di maggior gettito, quantificato in 17 milioni annui a regime, viene calcolato dalla RT con esclusivo riferimento all’anticipo di tre mesi dell’attività di riscossione.

Va tuttavia considerato che, in linea di principio, una mera anticipazione dell’acquisizione di tali entrate non determina effetti permanenti di miglioramento dei saldi, quali quelli quantificati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica. In tali casi infatti si determina un incremento del gettito esclusivamente nel primo periodo di applicazione della nuova disciplina, qualora, all’effetto di anticipazione non risulti associato anche un incremento complessivo del volume delle iscrizioni a ruolo e delle riscossioni, effetto questo che, sia pur richiamato dalla RT, non è oggetto di esplicita quantificazione.

Andrebbero, quindi, indicati distintamente gli effetti di maggior gettito ascrivibili alla mera anticipazione della riscossione, che si determineranno esclusivamente nel primo anno, da quelli, di carattere permanente, connessi ad un incremento della formazione dei ruoli, esplicitando i relativi criteri di quantificazione.

Più in generale, con riferimento alla norma in esame, e alle successive di analogo tenore, va considerato che gli effetti di maggiore entrata ascritti a tali disposizioni sono utilizzati a copertura di spese certe previste dal provvedimento in esame, i cui effetti di cassa si producono già a partire dal 2010. Si rileva, pertanto, in via preliminare, la necessità che tali effetti di maggior gettito siano suffragati da elementi di riscontro e di valutazione.

Con specifico riferimento alla norma in esame, andrebbero chiarite le ipotesi poste alla base della quantificazione del maggior gettito, con particolare riferimento alle considerazioni che inducono a ritenere possibile un’anticipazione della riscossione di almeno tre mesi. Inoltre, andrebbero esplicitati i criteri utilizzati, in via ordinaria, per l’accertamento delle somme in questione al fine di verificare l’impatto realmente imputabile alla norma ai fini del SNF.

In proposito la RT si limita a rilevare che per la disposizione in esame e per quelle successive è stato adottato un criterio prudenziale scontando, ai fini del SNF, effetti equivalenti a quelli attesi per i saldi di fabbisogno e indebitamento.

 

ARTICOLO 3, comma 1, lett. b)

Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale

La norma interviene sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell’ambito della conciliazione giudiziale e dell’accertamento con adesione. In particolare, si prevede che la garanzia sia dovuta solo nel caso in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro. La modifica normativa in esame si applica anche all’istituto dell’acquiescenza.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

maggiori entrate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conciliazione giudiziale

8

10

10

8

10

10

8

10

10

accertamento con adesione ed acquiescenze

33

43

43

33

43

43

33

43

43

 

La relazione tecnica afferma che le somme incassate nell’anno 2008, a seguito di conciliazioni giudiziali di importo non superiore a 50.000 euro, ammontano a 30 milioni circa. Si ritiene che per effetto dell’agevolazione introdotta dalla norma in esame, dette conciliazioni possano aumentare di almeno un terzo. La RT stima, pertanto, un maggior gettito pari a 8 milioni di euro per l’anno 2010 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2011.

La RT afferma, inoltre, che le somme incassate nell’anno 2008 a seguito di accertamento con adesione ed acquiescenze di importo non superiore a 50.000 euro ammontano a circa 130 milioni. Si ritiene che per effetto dell’agevolazione introdotta dalla norma in esame, dette adesioni ed acquiescenze possano aumentare di almeno un terzo. La RT stima, pertanto, un maggior gettito pari a 33 milioni di euro per l’anno 2010 e a 43 milioni di euro a decorrere dal 2011.

La RT evidenzia, infine, come il costo della fideiussione, in aggiunta alla ristretta tempistica prevista dalla norma per l’ottenimento della garanzia da parte degli istituti autorizzati, costituiscono un forte ostacolo, per almeno un terzo dei casi, alla definizione della controversia mediante l’istituto della conciliazione giudiziale e dell’accertamento con adesione.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione degli effetti di gettito si basa su un’ipotesi di incremento delle riscossioni indotto da comportamenti dei contribuenti non prevedibili con certezza. Pertanto andrebbero forniti i dati e gli elementi di valutazione, suffragati anche da evidenze statistiche, che sono alla base dell’individuazione dello specifico tasso di incremento (1/3) indicato dalla RT.

Inoltre la RT computa per intero, ad incremento delle previsioni di entrata, il maggior gettito ascritto alle disposizioni in esame. Ciò potrebbe non risultare coerente con la considerazione che, anche in assenza di tali disposizioni, una quota delle somme in questione sarebbe comunque riscossa, sia pur presumibilmente in tempi più diluiti, mediante l’iscrizione al ruolo. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Inoltre andrebbero indicati i possibili effetti di riduzione del gettito - anch’essi individuati sulla base dell’effettiva esperienza applicativa della garanzia nelle ipotesi in esame – derivanti dal venir meno della garanzia stessa sugli istituti in questione.

Infine, andrebbero acquisiti gli elementi alla base della quantificazione di un maggior gettito, per l’anno 2010, pari a 9/12 di quello stimato a regime, dal momento che la norma, presumibilmente, esplicherà i suoi effetti con un certo ritardo rispetto all’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 3, comma 1, lett. c)

Eliminazione della preventiva autorizzazione alla proposizione dell’appello

La norma abroga la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 52 del d.lgs. n. 546 del 1992[46], secondo la quale la proposizione dell’appello principale deve essere preventivamente autorizzata da parte dell’Ufficio contenzioso della Direzione generale.

La relazione illustrativa precisa che la modifica in esame prende atto dell’orientamento della Corte di Cassazione che ha ritenuto ormai superata la disposizione che si intende abrogare, in quanto non più in linea con le esigenze di modernizzazione del fisco che hanno portato all’istituzione delle Agenzie.

Si evidenzia, inoltre, che le finalità che giustificavano l’autorizzazione all’appello nel sistema organizzativo precedente all’attivazione delle Agenzie fiscali, possono ora essere perseguite con modalità più attuali, suscettibili di definizione in via amministrativa. In ogni caso, precisa sempre la relazione illustrativa, l’autorizzazione non può trovare applicazione con riguardo agli atti di appello che, a seguito della recente ridefinizione delle competenze all’interno dell’Agenzia delle entrate, possono essere proposti direttamente dalla Direzione regionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

maggiori entrate

5

10

10

5

10

10

5

10

10

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame avrà l’effetto, oltre che di accelerare il processo tributario e quindi di ridurre i tempi della riscossione, anche di consentire alle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate di destinare le risorse ora impiegate nelle istruttorie delle autorizzazioni all’appello, al contenzioso concernente i “grandi contribuenti” e, più in generale, alle controversie di maggiore valore economico.

La RT afferma, tuttavia, che, anche a voler trascurare il riflesso finanziario di quest’ultimo aspetto, il maggior gettito della norma si può prudentemente stimare avendo riguardo all’anticipazione della riscossione come conseguenza dell’accelerazione dei giudizi interessati da appello dell’ufficio. Tenuto conto che le somme riscosse da ruoli formati in base alle sentenze delle CTR, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ammontano a circa 130 milioni nell’anno 2008, la RT considera che la disposizione consenta di ridurre di circa un mese i tempi di formazione e riscossione, con un maggior gettito di circa 5 milioni di euro nel 2010 e di 10 milioni di euro annui a regime.

 

Al riguardo si rileva che la RT ascrive l’effetto di maggior gettito, pari a 10 milioni annui a regime, all’accelerazione di circa un mese dei tempi di formazione e riscossione dei ruoli. Va tuttavia rilevato che, affinché l’effetto stimato possa essere considerato permanente, esso deve essere rapportato ad un incremento complessivo della formazione dei ruoli e non esclusivamente ad un effetto di accelerazione. Detto incremento è possibile solo ove si preveda, a seguito dell’innovazione normativa proposta, un aumento del numero annuo degli appelli e dei relativi esiti di incremento dei ruoli. Andrebbero quindi esplicitate le ragioni che rendono plausibile tale aumento e il conseguente effetto di gettito, nella misura scontata nel prospetto riepilogativo.

Inoltre, come rilevato per precedenti disposizioni dell’articolo in esame, appare opportuno che siano esplicitati i criteri ordinariamente utilizzati per l’accertamento delle somme in questione, al fine di verificare l’impatto ascritto alla norma sul SNF.

 

ARTICOLO 3, comma 2

Disposizione in tema di riscossione in pendenza di giudizio

La norma dispone l’applicazione alle decisioni della Commissione tributaria centrale delle disposizioni in tema di riscossione in pendenza di giudizio, di cui all’articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992[47]. In particolare, si prevede che le somme dovute in base alle sentenze della Commissione tributaria centrale possano essere iscritte al ruolo a titolo provvisorio per il loro intero ammontare subito dopo il deposito della decisione. Parallelamente, se il ricorso viene accolto, occorre procedere al rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla CTC.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

maggiori entrate

22

30

30

22

30

30

22

30

30

 

La relazione tecnica afferma che le somme riscosse annualmente in base a ruoli formati a seguito di decisioni della Commissione tributaria centrale ammontano a circa 15 milioni di euro. Nel corso del 2009 sono state depositate, fino a settembre, circa 17.000 decisioni  della CTC, di cui 2.700 a favore dell’Agenzia. La RT aggiunge che, a seguito della riorganizzazione delle sezioni della Commissione tributaria centrale dettata dai commi da 351 a 353 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, si prevede un forte aumento delle decisioni depositate dalla CTC nel corso dei prossimi anni, pari almeno al doppio delle pronunce pubblicate nell’ultimo anno, con un corrispondente incremento delle relative somme riscosse in base a ruolo.

La RT afferma che, di fatto, la norma anticipa di un anno circa l’iscrizione a ruolo e, in modo corrispondente, la riscossione delle somme iscritte, garantendo a regime un maggior gettito di circa 30 milioni di euro annui a regime e di 22 milioni di euro per l’anno 2010.

 

Al riguardo, come rilevato per alcune delle precedenti disposizioni, si osserva che l’effetto di maggior gettito annuo è collegato dalla RT ad un’anticipazione di un anno dell’iscrizione al ruolo e della relativa riscossione, ipotesi questa suscettibile di determinare un incremento del gettito soltanto nel primo periodo di applicazione della norma, qualora non risulti associato anche ad un incremento complessivo del volume delle iscrizioni a ruolo e delle riscossioni.

Si rileva, in proposito, che la RT, pur facendo riferimento ad un incremento delle somme iscritte al ruolo, collega tale effetto a norme già in vigore (articolo 1, commi 351-353 della legge n. 244 del 2007) e non all’innovazione introdotta dalla norma in esame.

Andrebbero, pertanto, esplicitate le ipotesi che inducono ad ascrivere anche effetti di carattere permanente alla disposizione in esame. 

 

ARTICOLO 3, comma 2-bis

Definizione del contenzioso tributario

La norma definisce un meccanismo per la definizione delle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo da oltre dieci anni[48] e per le quali l’amministrazione finanziaria  sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.

In particolare le controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale[49] sono definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento.

Si disciplina una procedura volta a consentire al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di organizzare i carichi di lavoro ed il personale al fine di smaltire l’arretrato pendente.

Le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte, mediante presentazione di apposita istanza, con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia[50]  e contestuale rinuncia ad ogni pretesa di equa riparazione[51]. Si prevede la compensazione integrale delle spese del processo per i procedimenti definiti in applicazione della disposizione in esame; risulta, altresì, escluso il rimborso di quanto eventualmente pagato. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5[52]  per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all’estero.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva che il testo ascrive alle misure in esame effetti di incremento delle entrate, che andrebbero dimostrati sulla base di elementi oggettivi di riscontro. Appare quindi opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi circa gli effetti suscettibili di essere prodotti dalle disposizioni rispetto alle entrate già scontate a normativa vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 3, comma 2-bis, lettera b), non fornisce alcuna indicazione in merito all’entità delle maggiori entrate derivanti dal presente comma. Al riguardo, come già segnalato in precedenza, appare opportuno che il Governo chiarisca l’ammontare e la decorrenza di tali risorse anche al fine di verificare l’idoneità delle stesse rispetto alle finalità di spesa previste dalla norma relativa al finanziamento delle missioni militari all’estero.

 

ARTICOLO 3, comma 2-ter 

Espropriazione immobiliare ed iscrizione di ipoteca

Normativa vigente: L’articolo 50, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 dispone che il concessionario delle riscossione proceda ad espropriazione forzata quando sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

Il successivo articolo 76, comma 1, dispone che il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro.

L’articolo 77 del medesimo DPR 602 del 1973 prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

 

La norma dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca, di cui all’articolo 77 del DPR n. 602 del 1973, se l’importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente ad ottomila euro.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo andrebbe acquisita conferma del fatto che la disposizione appare realizzare uno snellimento delle procedure a carico dell’agente della riscossione, dal momento che non sarebbe comunque possibile procedere ad espropriazione immobiliare nel caso di importo complessivo del credito inferiore ad ottomila euro, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973. Va tuttavia considerato che in base alla normativa vigente quest’ultimo limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Andrebbe quindi valutata la coerenza della disposizione in esame alla luce di tale facoltà di aggiornamento.

 

ARTICOLO 3, comma 3

Norme in materia di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali

Le norme dispongono che, in caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, abbiano esercitato le funzioni di riscossione dei tributi, di cui all’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997[53], per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali[54], siano ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al D.L. n. 347 del 2003[55]. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza.

Si prevede, inoltre, che, in tali casi il commissario sia nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

In base a quanto precisato dalla relazione illustrativa, si prevede che il commissario sia singolo, per esigenze di economicità, nonché particolarmente esperto nella materia della riscossione delle entrate degli enti locali.

L’ammissione alle procedure, fino all’esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall’albo, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente nel frattempo effettuate con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione.

Sono comunque fatte salve[56] le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall’albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all’ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Con decreto del Ministro dell’economia possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto[57].

Le norme dispongono, infine, che i regolamenti emanati in attuazione dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 siano aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame prevedendo, fra l’altro, i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono graduati in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l’iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all’articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell’eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall’albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 347/2003 non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni[58].

La relazione illustrativa precisa che la norma in esame è volta a risolvere il problema della crisi di azienda nel settore della riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti di autonomia locale, il quale, allo stato attuale, non gode di un regime giuridico appropriato, tenuto conto della specificità della particolarità di tale settore.

Si evidenzia, infine, che, nel corso dell’audizione[59] del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze presso le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati, nel corso dell’esame preliminare del provvedimento, è stato  evidenziato come la norma in esame sia, tra l’altro, destinata a risolvere la vicenda relativa alla società di riscossione dei tributi locali Tributi Italia s.p.a. in seguito ad una situazione di dissesto finanziario prodottasi.

 

Il prospetto riepilogativo e la  relazione tecnica non considerano le norme.

 

Al riguardo, si osserva che le norme in esame estendono alle imprese che operano nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali le misure di cui al D.L. n. 347 del 2003, in materia di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, alle quali non sono stati ascritti, dalla relativa relazione tecnica, effetti sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, le norme non appaiono suscettibili di determinare, in linea di principio, effetti finanziari negativi. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

In merito alla nomina di un commissario, andrebbe acquisito un chiarimento circa la precisazione effettuata dalla relazione illustrativa, dal momento che dal tenore letterale della norma non si evince che detto commissario debba essere singolo.

In relazione, infine, a quanto segnalato nel corso delle audizioni finora svolte, circa la situazione determinatasi nel settore della riscossione di alcuni enti locali, si evidenzia che dalle audizioni medesime non si evince se e in quale misura tali situazioni possano determinare un significativo impatto, anche in prospettiva, sui saldi di finanza pubblica e se la norma in esame possa rappresentare un utile presidio per far fronte a tali eventuali esiti.

 

ARTICOLO 3, comma 3-bis

Opposizione all’attività di riscossione

Le norme integrano l’articolo 49 del DPR n. 602 del 1973[60], in materia di espropriazione forzata.

In particolare, il comma 1 dell’articolo citato dispone che, per la riscossione delle somme non pagate, il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Le norme, in particolare:

·        al comma 1 del citato articolo 49 dispongono che sia fatto comunque salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata dall’ente creditore, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore stesso;

·        dispongono che il pagamento delle somme dovute ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in data successiva a quella di iscrizione in ruolo, debbano essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. Il medesimo ente rilascia al debitore una dichiarazione, che è opponibile al concessionario, attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio;

·        prevedono che nei casi di opposizione all’attività di riscossione disciplinati dalle norme in esame il concessionario abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione, ove l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio riconosciuto al debitore.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in merito alla possibilità che dalla disposizione che prevede il rimborso al concessionario delle spese sostenute per l’attività di riscossione, ove l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione, possano derivare oneri per l’amministrazione finanziaria.

In proposito si segnala che tale disposizione potrebbe determinare difficoltà applicative in quanto le norme stabiliscono per l’ente creditore un obbligo di tempestivo invio al concessionario della predetta comunicazione senza fissare alcun termine per il suddetto invio, a decorrere dall’avvenuto pagamento ovvero dal riconoscimento dello sgravio.  

 

ARTICOLO 3-bis

Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi

Le norme incrementano le misure minime di capitale interamente versato previste quale requisito per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi ed altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Decreto legislativo n. 446 del 1997.

I soggetti iscritti nel suddetto albo debbono adeguare il proprio capitale sociale alle suddette misure minime entro il 30 giugno 2010; fino all’adeguamento, in ogni caso, tali soggetti non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tal fine. 

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4, commi da 1 a 1-quater

Fondo per il sostegno della domanda                              

La norma dispone l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica[61], ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro. La dotazione del fondo è pari a 300 milioni per l’anno 2010, di cui 200 milioni a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli da 1 a 3 del presente provvedimento, 50 milioni a valere sulle risorse disponibili destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 847 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2009), iscritte in conto residui, che sono versate all’entrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e 50 milioni mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 236, della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), relativa al finanziamento del credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 847 della L. 296/1996 ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono state conferite le risorse del Fondo di garanzia crediti per piccole e medie imprese (articolo 15 della L. 266/1997), del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della L. 350/2003), che sono stati soppressi, nonché le risorse destinate alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative (articolo 106 della L. 388/2000) e quelle destinate al capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate (articolo 1, comma 222, della L. 311/2004). Al Fondo è stata altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

L’articolo 2, comma 236, della L. 191/2009 ha autorizzato l’ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 destinata al credito d'imposta per le imprese, in relazione ai costi sostenuti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo[62]. Ad un decreto di natura non regolamentare è stata affidata la definizione delle modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l’anno 2011, derivanti dal finanziamento di cui all’articolo 29, comma 2 del DL 185/2008, che ha prorogato gli anni di riferimento del credito, prevedendo uno stanziamento pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. Detti stanziamenti venivano resi fruibili entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.

Con decreto di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo mediante definizione di un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi. Si prevede inoltre la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Il decreto previsto dal testo è stato emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 26 marzo 2010[63]. Il testo, composto da 6 articoli, reca all’articolo 1 la ripartizione della somma complessiva di 300 milioni di euro fra le diverse finalizzazioni stabilite dal testo in esame. In data 27 aprile 2010 il Sottosegretario per lo sviluppo economico ha depositato presso le Commissioni finanze e attività produttive una documentazione tecnica recante lo stato di utilizzo delle somme disponibili ai sensi del decreto-legge in esame e del decreto ministeriale qui richiamato.

Il testo in esame  è stato integrato durante l’esame presso le Commissioni di merito con le seguenti disposizioni:

Ÿ        ai fini dell'erogazione dei contributi per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione[64], il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria[65] (comma 1-bis);

Ÿ        i contributi previsti per l'acquisto di motocicli, si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine (comma 1-ter);

Ÿ        nel caso in cui l’acquirente sia un’impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti temporanei di importo limitato (comma 1-quater).

 

Il prospetto riepilogativo – riferito al testo originario - ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale (Fondo contributi acquisti/ interventi ecocompatibilità energetica)

300,0

0,0

0,0

275,0

25,0

0,0

275,0

25,0

0,0

Minori spese in conto capitale (Riassegnazione residui fondo finanza d’impresa)

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

Maggiori entrate (Riassegnazione all’entrata risorse fondo finanza d’impresa)

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori spese in conto capitale (Credito d’imposta ricerca)

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

 

 

La relazione tecnica – riferita al testo originario -, oltre a illustrare il contenuto delle norme, specifica che le disposizioni si attuano mediante l’erogazione di contributi diretti nell’ambito di un limite massimo di spesa e, in tal modo, non possono verificarsi eccedenze di spesa.

 

Al riguardo, in merito all’utilizzo per 50 milioni delle disponibilità in conto residui derivanti dal Fondo per la finanza d’impresa, si osserva che il prospetto riepilogativo collega a tale misura un incremento delle entrate ai fini del saldo netto ad finanziare per il 2010 e un effetto di riduzione di spesa sui saldi di fabbisogno e indebitamento per 25 milioni annui nel biennio 2010-2011. Tale posta di risparmio è parzialmente compensativa dell’effetto ascritto, rispetto ai medesimi saldi, all’istituzione del Fondo per il sostegno della domanda, previsto dalla norma in esame. Si osserva in proposito che il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione alla spesa, di somme iscritte in conto residui comporta, in linea di principio, effetti compensativi esclusivamente ai fini del saldo netto da finanziare, e non anche ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Tale regola generale può tuttavia incontrare eccezioni in relazione alle specifiche previsioni, incorporate negli andamenti tendenziali di spesa, con riferimento alle somme oggetto di utilizzo.

Per quanto attiene alla norma in esame, l’utilizzo di somme residue relative a stanziamenti già autorizzati in bilancio per il Fondo finanza di impresa potrebbe costituire un’idonea modalità di copertura – ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento - dei nuovi interventi disposti dal decreto legge, qualora già risultino scontati, nelle previsioni di spesa a legislazione vigente, erogazioni a valere sui medesimi residui - per importi annui corrispondenti a quelli riportati nel prospetto riepilogativo e nella relazione tecnica - per le finalità di spesa originarie, non più perseguibili in base alle disposizioni del D.L. in esame.

Tale circostanza andrebbe tuttavia suffragata, anche sulla base delle caratteristiche e della spendibilità effettiva, negli esercizi considerati (2010, 2011), dei residui oggetto di utilizzazione, tenuto conto dei limiti posti dalla vigente normativa contabile alla possibilità di disporre erogazioni in conto residui.

Si ricorda, in proposito, che la normativa vigente[66] in tema di mantenimento in bilancio di somme di parte  capitale non utilizzate nell’esercizio di stanziamento prevede che:

-          le somme relative a spese in conto capitale non impegnate possono essere conservate in bilancio come residui (residui di stanziamento) per un solo anno, ad eccezione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, per i quali il periodo di conservazione previsto è di due anni;

-          per le spese in conto capitale che risultano impegnate, ma non erogate, è previsto il mantenimento in bilancio dei relativi residui (residui propri) per tre esercizi successivi a quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento[67].

Andrebbero pertanto acquisiti elementi riguardo alla tipologia e all’esercizio di provenienza dei residui in questione nonché circa le ipotesi di utilizzo dei medesimi incorporate nelle previsioni tendenziali di spesa.

L’esigenza di disporre di tali elementi integrativi si fonda, tra l’altro, sulle previsioni della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) che, all’art. 17, commi 3 e 4, dispone che nelle relazioni tecniche sia indicato anche il raccordo tra le quantificazioni e le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento alla riduzione di spesa relativa al finanziamento del credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, di cui all’articolo 2, comma 236, della L. 191/2009, andrebbe escluso che tale riduzione possa incidere su programmi ed impegni di spesa già adottati.

Riguardo infine alla possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, le norme non specificano se gli oneri relativi alla suddetta collaborazione ricadano nell’ambito delle risorse erogate dal fondo, con conseguente riduzione delle somme destinate ad altre finalità, oppure se debbano far fronte ai medesimi le amministrazioni interessate. In tal caso la norma appare suscettibile di determinare aggravi di spesa a carico di dette amministrazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 4, comma 1, si ricorda che le risorse iscritte in conto residui per le finalità di cui all’articolo 1, comma 847, della legge finanziaria per il 2007, sono iscritte nel capitolo 7450 del Ministero dello sviluppo economico. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, al 31 dicembre 2009 su tale capitolo risultano iscritte in conto residui risorse pari a circa 109,9 milioni di euro.

Appare, inoltre, opportuno – come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione - che il Governo chiarisca, al fine di verificare la corretta contabilizzazione sui saldi della copertura finanziaria in esame, se i residui di stanziamento dei quali è previsto l’utilizzo sia al comma 1 che al successivo comma 5 siano già stati considerati nei tendenziali; andrebbe inoltre chiarito l’esercizio finanziario di provenienza di dette risorse. In particolare, appare opportuno che il Governo chiarisca se tali risorse, che sembrano riferirsi all’esercizio finanziario 2009 e che - sulla base della legislazione contabile vigente - possono essere mantenute in bilancio nel solo anno 2010, possano però essere effettivamente erogate sia nel suddetto esercizio che in quello relativo all’anno 2011.

Con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 2, comma 236, della legge finanziaria per il 2010, prevista dal comma 1, si ricorda che tale disposizione concerne i crediti di imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e che  le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7811 del Ministero dell’economia e delle finanze.  Da un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla formulazione delle disposizione in commento, si segnala l’opportunità, al comma 1, di specificare che il versamento all’entrata è relativo al bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 4, commi da 1-quinquies a 1-septies

Fondo per l’efficientamento dei generatori di energia elettrica

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2010 e 2011, un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato all’efficientamento del parco generatori di energia elettrica[68] prodotta nei rifugi di montagna[69].

Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma in esame, attraverso la definizione di un tetto di spesa massima per ciascun rifugio.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, per quanto attiene ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, considerando che l’erogazione del contributo è è ricondotta ad un limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 4, commi 1-quinquiese 1-sexies, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’interno del quale è previsto l’utilizzo, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, non reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 4, commi da  2 a 4

Agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo

Le norme dispongono che sia escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione dei campionari, effettuati dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO[70] a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Le divisioni 13 e 14 della classificazione di cui alla tabella ATECO 2007 comprendono, rispettivamente, le industrie tessili e le attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia.

Nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito, il testo del comma 2 è stato integrato al fine di destinare le agevolazioni in esame anche alle imprese che fabbricano articoli in pelle simili[71] ovvero bottoni[72]. Un’ulteriore modifica ha disposto che l’agevolazione potrà essere concessa a condizione che il campionario sia fatto nell’Unione Europea[73].

L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta di realizzazione degli investimenti. Per il periodo d’imposta successivo, il versamento in acconto delle imposte dirette è determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe assolta in assenza dell’agevolazione.

L’agevolazione è fruibile nei limiti previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria sugli aiuti di importo limitato (DPCM 3 giugno 2009 e decisione CE 28 maggio 2009).

Quest’ultima parte del testo è stata così riformulata dalle Commissioni di merito.

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, fissa i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione, anche al fine di garantire il rispetto del limite complessivo delle risorse a tal fine disponibili. 

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Minori entrate correnti

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

co. 2

0,0

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

 

La relazione tecnica precisa che l’onere massimo in termini di perdita di gettito previsto dalle norme in esame è di 70 milioni di euro nel 2011 e che, al fine di assicurare il rispetto di tale limite, è prevista l’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che fissi i criteri attuativi dell’agevolazione.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il provvedimento attuativo fissi criteri e modalità di fruizione dell’agevolazione idonee a garantire il rispetto del limite massimo delle risorse stanziate.

 

ARTICOLO 4, comma 5

Ripartizione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa al quale sono state conferite le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito Centrale[74]  e del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio[75], nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) e dell'articolo 1, comma 222, della legge  n. 311/2004[76] (finanziaria 2005).

Al Fondo è stata, inoltre, assegnata la somma di 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009. Gli interventi del fondo sono volti a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese[77] anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi.

Si ricorda che nella legge di bilancio per il 2010, nel cap. 7450 dello stato di previsione del MISE (tab. 3) relativo al Fondo risultano iscritte in conto competenza per il 2010 risorse per complessivi 280,5 milioni di euro - di cui 200 milioni di euro per il Fondo di garanzia per le PMI[78] e 80,5 milioni di euro per la copertura finanziaria di autorizzazioni di spesa destinate al rinnovo del parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici[79] (ex art. 8, comma 1 del DL 5/09) – mentre  in conto residui sul medesimo capitolo risultano iscritte, al 31 dicembre 2009, risorse pari a circa 109,9 milioni di euro.

 

Le norme dispongono che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo in esame, con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico[80] siano stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e di destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa[81] rimaste disponibili nel bilancio relativo all’anno finanziario 2010.

Viene previsto che tali risorse siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa e destinate alle seguenti finalità:

-       realizzazione di piattaforme navali multiruolo, da destinare prioritariamente ad operazioni di soccorso[82] (lettera a);

-       interventi per il settore dell’alta tecnologia nell’industria aeronautica di cui all’articolo 1 della legge n. 808/1985  ed applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/2006 (lettera b).

In proposito, si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 808/1985[83] prevede interventi in favore di imprese nazionali che partecipano a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, mentre il successivo articolo 3 prevede che per tali finalità siano concessi finanziamenti (comma 1, punto a), anche sotto forma di contributi pluriennali[84],  e contributi in conto interessi (comma 1, punti b e c).

Inoltre, l’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/2006 ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione di risorse fino ad un massimo di 400 miliardi di lire derivanti dalla eventuale riassegnazione, da parte del CIPE, delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, disposta dal comma 99 del medesimo articolo 2;

-       interventi per il sostegno all’emittenza televisiva e radiofonica locale[85] nonché per l’avvio dell’attività dell’Agenzia per la sicurezza nucleare[86].

Viene inoltre disposta l’abrogazione dell’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (lettera c).

Si ricorda che l’articolo 2, comma 238, ultimo periodo, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), con riferimento al finanziamento annuale delle emittenti radio-televisive locali - disposto dal comma 237 del medesimo art. 2 con il quale è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2010 – ha, demandato al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dal citato comma 237, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

                                                                               (mln di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento all’entrata restanti risorse fondo finanza d’impresa

49,9

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per la finanza d’impresa (riassegnazione di residui) per finalità di cui all’articolo 4, c. 5, lettere a), b) e c).

0

0

0

25

24,9

0

25

24,9

0

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per finalità di cui all’articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c).

49,9

0

0

16,4

16,5

17

16,4

16,5

17

 

La relazione tecnica riferisce che le residue disponibilità relative all’articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 sono pari a 49,9 milioni di euro e che tali disponibilità, previo versamento all’entrata e riassegnazione ai pertinenti capitoli, saranno destinate alle finalità previste dalla norma.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente la necessità di chiarire se, come sembra emergere dal prospetto riepilogativo, l’utilizzo delle risorse disponibili del Fondo per la finanza d’impresa riguardi somme iscritte in conto residui.

In caso di conferma, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento al comma 1, circa l’idoneità di tale forma di compensazione soltanto qualora le previsioni tendenziali già scontino l’utilizzo di tali somme, nel 2010 e nel 2011, per le finalità originarie, secondo la scansione indicata nel prospetto riepilogativo.

Appaiono, quindi, necessari elementi circa la tipologia dei residui in questione e le ipotesi di utilizzo degli stessi, incorporate nelle previsioni tendenziali.

Indicazioni appaiono inoltre necessarie riguardo alla nuova destinazione delle risorse prevista dalle norme in esame, al fine di valutarne la compatibilità con gli effetti scontati nel prospetto riepilogativo: si ricorda, in proposito, che la legge n. 808/1985 prevede per lo più forme di finanziamento a carattere pluriennale, mentre le risorse in questione sono assegnate per il solo esercizio 2010.

Quanto al richiamo della legge n. 662/2006, andrebbe confermato se, per effetto del medesimo, si preveda un incremento, ed eventualmente in quale misura, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito centrale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 4, comma 5, pur prevedendo una formulazione diversa rispetto al comma 1, sembra utilizzare comunque le risorse iscritte nel capitolo 7450. Al riguardo, appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, con riferimento alla formulazione della disposizione, se con la locuzione “risorse di cui all’articolo 1, comma 847 (…) rimaste disponibili nel bilancio relativo all’anno finanziario 2010” intenda fare riferimento - come presumibile dalla previsione della successiva riassegnazione all’entrata e dalle indicazioni contenute nel riepilogo degli effetti finanziari – non a risorse iscritte in conto competenza, ma ai residui relativi all’esercizio finanziario 2009. Nel caso in cui il Governo confermi che si tratti di residui di stanziamento di conto capitale quali quelli iscritti nel suddetto capitolo, appare opportuno riformulare in tal senso la disposizione.

Con riferimento alla lettera c), che dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 238, della legge finanziaria per il 2010, si segnala che la suddetta disposizione, formulata in termini di limite massimo di spesa, autorizzava la spesa di 50 milioni di euro per le emittenti radiotelevisive locali e prevedeva contestualmente una clausola di monitoraggio. Al riguardo,  appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali ha previsto la suddetta soppressione.

In proposito si ricorda che la nuova disciplina vigente in tema di clausole di salvaguardia prevista dall’articolo 17, comma 12, non prevede la fattispecie delle clausole di monitoraggio, ma disciplina esclusivamente  le clausole di salvaguardia effettive e automatiche. Il suddetto articolo al comma 13 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Con riferimento alla formulazione delle disposizione in commento, si segnala l’opportunità di indicare che la riassegnazione delle risorse non sia, genericamente effettuata alla “spesa”, ma, in maniera più conforme alla prassi vigente, alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 4, commi da 5-bis a 5-quater

Contributi per l’acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito,  autorizzano per l’anno 2010 l’erogazione, in favore delle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi, di  un contributo di 40.00 euro  per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l’anno 2010.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale cessazione dell’attività e alla demolizione, da parte delle predette imprese, di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti gli standard ambientali che dovranno possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione (comma 5-bis).

Alla copertura dell’onere - pari a 700.000 euro per l’anno 2010 - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 5-quater).

La disposizione è corredata di una clausola di salvaguardia che prevede - nel caso in cui siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni - la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente relativa alle spese rimodulabili[87] nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 5-quater).

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare per quanto attiene ai profili di quantificazione, considerato che l’erogazione del contributo risulta contenuta entro un limite massimo di spesa. Si evidenzia tuttavia che l’inserimento di una clausola di salvaguardia finanziaria non appare coerente, ai sensi della vigente normativa contabile (art. 17 legge n. 196/2009), con la configurazione dell’onere come tetto massimo di spesa: in proposito si rinvia a quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 4, commi da 5-bis a 5-quater, si osserva quanto segue.

Circa l’utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, nella misura di 700.000 euro per l’anno 2010, si ricorda che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, è precluso l’utilizzo dei fondi speciali preordinati all’adozione di provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali.

Pertanto, considerato che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri nel 2010 è integralmente preordinato all’adempimento di obblighi internazionali e che per la copertura di alcuni provvedimenti di ratifica di atti internazionali - proprio in ragione dell’esiguità delle risorse iscritte nei fondi speciali - è stata prevista la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge n. 170 del 1997 in materia di lotta alla desertificazione,  appare necessario che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare l’adempimento di obblighi internazionali già sottoscritti.

 

Con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, si segnala che la stessa pur se configurata in termini di limite di spesa, è anche corredata, ai sensi del successivo comma 5-quater di una clausola di monitoraggio. In considerazione del fatto che la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo per le imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi, appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se la stessa possa essere formulata in termini di limite di spesa e se, quindi, debba essere espunta la clausola di monitoraggio, che ai sensi della vigente normativa contabile deve essere prevista solo per le disposizioni formulate in termini di previsione di spesa. Si segnala, inoltre, che la disposizione si limita a prevedere l’esercizio del monitoraggio, e non indica, invece, gli interventi, che devono essere adottati nel caso in cui si verifichino gli scostamenti. Tali interventi sono, infatti, indicati al periodo successivo, ma con riferimento al comma 1 dell’articolo 4. Al riguardo, appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 5-quater sia riferita, come previsto dalla formulazione letterale della norma al comma 1 e non sia invece riferita agli oneri di cui al comma 5-ter. In entrambi i casi, si segnala, tuttavia, che la suddetta clausola appare essere ultronea dal momento che entrambe le disposizioni sono formulate in termini di limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 4, commi 6-8

Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali

Le norme dispongono:

-          l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo per il finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali..

Le Commissioni di merito hanno integrato il testo al fine di destinare le risorse del Fondo alle Autorità portuali che abbiano speso entro il 31 dicembre 2009 almeno l’80 per cento dei finanziamenti ottenuti e in particolare ad opere immediatamente cantierabili.

Al fondo è trasferita una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse, ancora disponibili, destinate a legislazione vigente, all’ammortamento del finanziamento statale per la realizzazione della Metropolitana di Parma (comma 6);

-          l’utilizzazione di disponibilità finanziarie, relative al settore della nautica da diporto, da destinare al sostegno di specifiche attività nel medesimo comparto (comma 6-bis).

Riguardo al comma 6-bis, introdotto dalle Commissioni di merito, si rinvia a quanto di seguito osservato nella parte dedicata alla copertura finanziaria;

-          la revoca parziale del finanziamento statale previsto per la realizzazione della metropolitana di Parma e lo scioglimento di tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore[88] con il contraente generale[89]. E’ previsto che il contraente generale possa richiedere, nell’ambito di una transazione e a tacitazione di ogni suo diritto e pretesa, un indennizzo al soggetto attuatore[90]. Il contratto di mutuo stipulato da quest’ultimo continua ad avere effetto nei limitidella quota del finanziamento già erogata, nonché di quella necessaria a corrispondere l’indennizzo al contraente generale (comma 7).

Le Commissioni di merito hanno integrato il comma 7 prevedendo che, qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame la transazione finalizzata alla definizione dell’indennizzo dovuto al soggetto attuatore  non sia stipulata, venga  accantonato un importo pari all’8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata, ai fini della destinazione dell’importo così accantonato alla finalità innanzitutto della transazione e, nel caso di un eventuale residuo, alle ulteriori finalità indicate dal comma 8. Le Commissioni hanno previsto, inoltre, che ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 53/2010 non si applichino gli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, riguardanti, rispettivamente, misure di incentivazione dell'accordo bonario e disposizioni razionalizzatici dell’arbitrato;

-          la possibilità di devolvere integralmente al comune di Parma, su sua richiesta, la quota residua del finanziamento statale in origine destinato alla realizzazione della metropolitana di Parma, limitatamente alla parte non destinata, ai sensi dei precedenti commi 6 e 7, alle finalità ivi previste. Qualora il predetto comune acceda alla richiesta del finanziamento in questione, esso succede parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse, destinate al suo ammortamento, sono destinate al Fondo per le infrastrutture portuali, di cui al comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore[91] e non necessarie all’ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere (comma 8).

 

La relazione tecnica riferita al testo originario, riepilogando quanto previsto dalla legislazione vigente, evidenzia che, al fine della realizzazione dell’opera “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma”, la delibera CIPE n. 92 del 29 marzo 2006 ha assegnato un finanziamento di 172,112 milioni di euro in termini di volume di investimento, mediante attualizzazione di una quota annua di 76.000 euro ed una quota annua di 14.995.000 euro a valere sui limiti d’impegno quindicennali, rispettivamente decorrenti dal 2003 e dal 2004, autorizzati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la prosecuzione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo.

Corrispondentemente è stato stipulato, in data 19 dicembre 2006,  un contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dell’opera che ha previsto rate di ammortamento, decorrenti dall’anno 2007 per quindici anni, per un importo annuale complessivo di 15,071 milioni di euro a fronte di un netto ricavo pari a 168,542 milioni di euro, come si evince dal contratto medesimo.

Con riferimento alle disponibilità che residueranno a seguito delle revoche disposte dalla norma in esame, la relazione tecnica evidenzia che le stesse saranno esattamente quantificabili solo all’esito della transazione che dovrà definire gli importi necessari a fare fronte agli obblighi giuridici conseguenti alle revoche stesse.

In ogni caso la destinazione di tali disponibilità residue alle finalità previste dalle norme in esame[92] avverrà senza effetti peggiorativi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si evidenziano i seguenti aspetti con riferimento al testo originario:

-          si segnala che la disposizione in esame non prevede la possibilità che, oltre che un indennizzo a favore del contraente generale, possa essere necessario corrispondere esborsi al medesimo titolo a favore della Cassa depositi e prestiti, in relazione alla parziale estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato; appare pertanto opportuno che sia chiarito se tale mancata previsione corrisponda ad un’apposita clausola nel contratto di mutuo stipulato con la predetta Cassa, che escluda la possibilità di esborsi per l’estinzione anticipata del mutuo qualora essa sia motivata dalla mancata realizzazione dell’opera pubblica, al cui finanziamento il mutuo stesso era destinato;

-          con riferimento ai profili inerenti il patto di stabilità interno, si segnala che, mentre le somme destinate alla realizzazione della metropolitana di Parma affluivano direttamente al bilancio del soggetto aggiudicatore (società Metro Parma Spa), senza transitare, quindi, nel bilancio del comune, le somme destinate, ai sensi del comma 8, a finanziare altre spese di investimento del comune di Parma transiteranno nel bilancio di quest’ultimo. Appare in proposito opportuno che sia confermato che il relativo utilizzo risulti compatibile con l’esigenza di rispetto dei vincoli del patto a carico del comune stesso;

-          con riferimento alle modalità di utilizzo delle somme previste dalla norma, si osserva che, benché si tratti comunque di finalità di spesa in conto capitale, non appare assicurato che esse determino effetti equivalenti, in termini indebitamento netto e fabbisogno, rispetto a quelli che si sarebbero prodotti sulla base della normativa previgente. Appare pertanto opportuno che, come previsto dai commi 3 e 4 della Legge n. 196/2009, siano forniti elementi e dati che consentano di verificare la compensatività della disposizione anche ai fini dei predetti saldi.

Sulla base della normativa previgente, gli effetti sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno del contributo pluriennale iscritto in bilancio sarebbero dipesi dal tasso di effettivo utilizzo delle somme ottenute dal mutuo[93], acceso a valere sul predetto contributo, secondo la tempistica necessaria alla realizzazione della metropolitana. A seguito della norma in esame, il tasso di effettivo utilizzo delle somme in questione per le nuove finalità di investimento previste potrebbe presentare un profilo temporale diverso rispetto a quello scontato nei saldi tendenziali.

Con riferimento alle somme destinate dalla norma al finanziamento delle infrastrutture portuali, si segnala inoltre che esse, a differenza di quanto previsto a legislazione vigente, non sembrano configurarsi come un contributo pluriennale destinato all’ammortamento di un mutuo. Andrebbe pertanto chiarito se, sulla base della formulazione letterale della disposizione, sia preclusa la possibilità dell’accensione di ulteriori contratti di mutuo, non espressamente autorizzati dalla norma. In tal caso la disposizione obbligherebbe ad una maggiore gradualità nel tasso di spendibilità delle somme in questione che risulterebbero erogabili in ciascun anno nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.

Riguardo infine ai meccanismi di finanziamento delle infrastrutture portuali previsti a legislazione vigente, apparirebbe opportuno acquisire informazioni in merito all’attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2008[94], che, per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi, nonchè ai collegamenti stradali e ferroviari nei porti, ha attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise, relative alle operazioni nei porti e negli interporti, conseguito in ciascuna regione rispetto all’anno precedente[95], a condizione che il gettito complessivo delle citate imposte per l’esercizio precedente risulti almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica riferita al medesimo esercizio. Ciò al fine di chiarire se il meccanismo di finanziamento previsto dalla norma in esame si configuri come aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla citata legge finanziaria, o sia volto ad assicurare risorse in attesa dell’implementazione del meccanismo di finanziamento previsto a regime.

 

Con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni, appaiono necessari chiarimenti con riferimento ai seguenti aspetti:

-          non è chiaro se, a seguito dell’accantonamento previsto dal comma 7, le somme residue possano essere liberamente utilizzate per le restanti finalità di spesa previste dai commi 6-8, anche in assenza della conclusione della transazione. In tal caso, ai fini della neutralità della disposizione, andrebbe chiarito se l’accantonamento previsto costituisca tetto massimo di spesa per le finalità connesse alla transazione. Infatti, nel caso in cui la transazione pervenga alla definizione di un indennizzo di importo superiore a quello accantonato, potrebbero generarsi difficoltà per il reperimento delle risorse a causa dell’intervenuto utilizzo delle somme restanti per le altre finalità di spesa previste dalla norma;

-          non è chiaro se il riferimento “alle ulteriori finalità indicate al comma 8”, per la destinazione dell’eventuale residuo dell’importo accantonato, vada inteso nel senso di un riparto dello stesso in pari quota ad entrambe le finalità ivi indicate (il comune di Parma e le Autorità portuali).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 6-bis, prevede l’utilizzo, a decorrere dal 2010, di disponibilità del Fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri (articolo 145, comma 40, della legge 388/2000) per finanziare interventi nel settore dell’alta formazione professionale. In particolare, il testo fa riferimento sia alle disponibilità relative al predetto comma 40, sia a quelle iscritte sul capitolo 2246 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture “impegnate nel triennio 2007-2009”.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca quali siano le “disponibilità” della quota del fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000, cui fa riferimento la disposizione, Tali risorse sono iscritte nel capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante spese destinate al settore della nautica da diporto per la promozione di trasporti marittimi sicuri anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.

Analogo chiarimento appare necessario con riferimento all’assegnazione a specifiche finalità anche delle risorse iscritte nel capitolo 2246 dello stato di previsione del suddetto Ministero. Al riguardo, infatti, si ricorda che tale capitolo è stato istituito nel bilancio relativo all’anno 2010 con uno specifico emendamento approvato al disegno di legge di bilancio per il medesimo anno. In tal caso, infatti, trattandosi di un capitolo di nuova istituzione, non appare chiaro il riferimento alle risorse “impegnate nel triennio 2007-2009”.

Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se con inciso si riferisca a tutte  le risorse relative alla quota parte del fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000, ovvero solo a quelle iscritte nel capitolo 2246. In tale ultimo caso, il riferimento alle risorse impegnate nel triennio 2007-2009 non potrebbe, infatti, che intendersi nel senso dell’utilizzo di risorse iscritte in capitoli di spesa poi confluiti nel capitolo 2246.

In ogni caso, una volta chiarita la natura delle risorse delle quali è previsto l’utilizzo, in particolare se si tratti di residui o di stanziamenti di competenza, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla revoca degli impegni possono derivare effetti negativi pregiudizievoli per la finanza pubblica e la disponibilità sotto il profilo temporale delle risorse in questione, dal momento che le stesse sono destinate a specifiche finalità di spesa a carattere permanente. In ogni caso, andrebbero evidenziati gli effetti della norma anche ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

ARTICOLO 4, commi da 8-bis a 8-quinquies

Revoca delle risorse delle Autorità portuali non utilizzate entro il quinto anno

La norma prevede:

- che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possano essere revocati con decreto ministeriale, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto viene disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri perla finanza pubblica (comma 8-bis);

- che le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis siano versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti ministeriali, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti (comma 8-ter);

- che le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rinvenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis siano ripartite fra le autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato alla luce dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna autorità portuale (comma 8-quater);

- che, con decreto ministeriale siano dettati i principi e i criteri di registrazione nei bilanci delle autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater (comma 8-quinquies).

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti. In primo luogo andrebbe chiarito se la disposizione abbia portata generale (come sembra dedursi dal tenore letterale del testo) o sia riferita esclusivamente alle somme trasferite alle autorità portuali ai sensi dei commi 6 e 8 dell’articolo in esame.

Con riferimento ai citati commi 6 e 8, si segnala che le disposizioni ivi contenute non prevedono espressamente la possibilità che le Autorità portuali stipulino contratti di mutuo a valere sui finanziamenti loro erogati, mentre la norma in esame si riferisce anche a questa eventualità.

In entrambi i casi andrebbe chiarito se le di modalità di utilizzo, previste dal testo, con riferimento alle somme attribuite alle Autorità portuali e da queste non utilizzate entro i 5 anni dalla data di assegnazione, producano un’alterazione nel profilo temporale della spesa per investimenti della PA, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, determinando quindi un impatto sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4, comma 9

Copertura finanziaria

Dal punto di vista formale, si segnala che la copertura finanziaria in esame è riferita solo ad una quota parte degli oneri derivanti dal comma 1. Alla luce di tale considerazione, appare opportuno riformulare la disposizione prevedendo esplicitamente che essa sia riferita solo a quota parte degli oneri derivanti dal comma 1.

Il secondo periodo del comma 9 dispone l’utilizzo di una ulteriore quota delle suddette maggiori entrate – nella misura di 307 milioni di euro – al fine di compensare gli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 5 del 2009. Tali effetti conseguono all’accertata insufficienza della copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto a valere sulle risorse iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008, rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992. In particolare, la disposizione prevede che le suddette entrate rimangano acquisite, nella misura di 111,1 milioni di euro per l’anno 2011 e di 100 milioni di euro per l’anno 2014, all’entrata del bilancio dello stato e per la restante parte, pari a 95,9 milioni di euro per l’anno 2012, vengano versate sulla contabilità speciale n. 5343 per essere riassegnate al Fondo di garanzia per le piccole e  medie imprese. Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica non specifica le ragioni per le quali solo una quota delle maggiori entrate del quale è previsto l’utilizzo rimanga acquisita all’entrata. Tale previsione sembra potersi imputare alle diverse finalità alle quali sono destinate le suddette maggiori entrate. In particolare, infatti, si rileva che quelle che rimangono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato sono destinate alla copertura degli oneri previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 relative a stanziamenti già iscritti in bilancio, mentre la restante parte da versare alla contabilità speciale n. 5343 è volta a integrare le risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge n. 266 del 1997, che è istituito presso il Mediocredito centrale e, quindi, fuori dal bilancio dello Stato.

Si rileva, infine, che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 9 rappresenta, come indicato nella relazione tecnica, la prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 17, comma 13, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, la quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, si richiede l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare la disposizione in modo da richiamare esplicitamente la suddetta disposizione della nuova legge di contabilità, chiarendo che vi è la necessità di supplire all’accertata sopravvenuta inidoneità della copertura finanziaria originariamente prevista.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di attività edilizia

Le norme[96] sostituiscono l’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), che disciplina l’ambito degli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo.

In particolare le norme prevedono che, salvo più restrittive disposizioni previste dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore, specifici interventi possano essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo ovvero soltanto previa comunicazione all’amministrazione comunale (comma 1).

Nel dettaglio, rispetto alla normativa previgente, l’articolo 6 del DPR 380/2001, come modificato dalla norma in esame, estende l’attività edilizia libera ai seguenti interventi per i quali era prevista la dichiarazione di inizio attività (cpv. comma 1):

·          ai movimenti di terra pertinenti all’attività agricola e agro-silvo-pastorale;

·          alle serre mobili stagionali, funzionali all’attività agricola.

Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo[97], ma previa comunicazione all’amministrazione comunale (cpv. comma 2):

·          gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici[98];

·          le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni;

·          le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

·          i pannelli fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno;

·          le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria è richiesta, oltre alla comunicazione all’amministrazione comunale, anche la trasmissione di relazioni tecniche che attestino che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente (cpv. comma 3).

La mancata comunicazione di inizio attività o la mancata trasmissione della relazione tecnica prevista dal comma 3 comportano una sanzione pecuniaria pari a 258 euro (cpv. comma 6).

Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina in esame ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti (cpv. comma 5).

Il certificato di prevenzione incendi, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Il comando provinciale dei vigili del fuoco esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio nel termine ridotto di trenta giorni (e non quarantacinque) dalla data di presentazione (cpv. comma 7).

Dall’attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario dell’articolo 5 (integralmente sostituito dal testo in esame) non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica, anch’essa riferita al testo originario, precisa che - per quanto riguarda gli aspetti di natura tributaria - le modifiche all’articolo 6 del DPR 380/2001 non comportano effetti sul gettito.

Tale assenza di effetti finanziari sembrerebbe riferibile anche al nuovo testo in esame, considerato che entrambe le formulazioni della disciplina sull’esecuzione di lavori al di fuori di titoli abilitativi sono essenzialmente volte a consentire un ricorso più esteso alla procedura semplificata e considerato altresì che l’ambito applicativo delle due formulazioni appare sostanzialmente analogo.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le amministrazioni interessate possano far fronte agli adempimenti connessi alle nuove procedure disciplinate dalle norme in esame con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

La neutralità finanziaria delle norme andrebbe inoltre confermata anche per le amministrazioni pubbliche, come gli enti locali, che a fronte della dichiarazione di inizio attività percepiscono diritti di segreteria.



[1] Si tratta di Paesi che applicano livelli di tassazione sensibilmente inferiori a quello applicato in Italia e che non realizzano un adeguato scambio di informazioni nei confronti del nostro Paese. Tale adeguato scambio di informazioni può essere assicurato da talune convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli altri Paesi esteri.

[2] Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

[3] Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[4] Cfr. da ultimo Corte dei Conti, Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2009, gennaio 2010.

[5] Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

[6] Agenzia delle entrate, Provv. 21 dicembre 2009.

[7] Nella relazione tecnica è erroneamente riportata la percentuale del 25 per cento che darebbe luogo ad un recupero di 50 milioni di euro e non di 40 come indicato dalla relazione stessa.

[8] A.C. 2561/XVI legislatura. La relazione tecnica iniziale stima un effetto di minore spesa di 200 milioni di euro nel 2009 e di 1.000 milioni di euro annui dal 2010.

[9] Cfr. Camera dei Deputati, Commissione VI, Risposta all’interrogazione 5-02663 Fogliardi e Fluvi, 17 marzo 2010.

[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/1988.

[11] Articolo 12-bis del DPR n. 602/1973.

[12] Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.

[13] Tali società, ai sensi del comma 24, lettera a) dell’articolo 3 del decreto-legge n. 203, possono continuare a gestire l’attività in regime di concessione per conto degli enti locali fino al 31 dicembre 2010, se possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

[14] Dal 2007 Equitalia S.p.a.

[15] In fase di prima applicazione della proposta di direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010).

[16] La relazione tecnica precisa che si tratta di una stima per difetto dei dati relativi al 2008 in quanto si basa esclusivamente sui dati relativi alla maggiore imposta accertata a seguito di attività di accertamento.

[17] L’abbattimento ipotizzato è correlato alla particolarità dei contribuenti in ragione anche delle relative posizioni fiscali.

[18] Cfr. quanto osservato con riferimento all’articolo 1, co. 1-3.

[19] Le norme sono inserite al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell’amministrazione economico finanziaria.

[20] Dall’articolo 21, comma 9, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[21] Dall’articolo 2 comma 8-bis dei decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[22] Previsto dall’articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[23] A norma del citato articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[24] In vista della sua trasformazione, ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 1ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[25] Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[26] Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[27] Convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

[28] Articolo 63 del decreto legge n. 112/2008.

[29] Rilasciata dal MEF - Amministrazione dei monopoli di Stato.

[30] La relazione tecnica ha infatti stimato in 2 miliardi di euro l’attuale raccolta di gioco irregolare, a fronte della quale ha ipotizzato un recupero (=sottrazione di quote di raccolta al mercato illegale) pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2010.

[31] Regio decreto 773/1931.

[32] Si tratta degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro facenti parte della rete telematica [articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 773/1931].

[33] La RT non ha fornito i dati posti alla base di tale stima di maggior gettito.

[34] Articolo 12, comma 1, lettera l), punto 4), del DL 39/2009 (Interventi urgenti per la regione Abruzzo).

[35] Pertanto, in astratto, dal differimento dei termini di esecuzione di tale intervento potrebbe desumersi un’assenza di effetti finanziari.

[36]  350 milioni di euro annui a regime e 100 milioni di euro per il solo anno 2010, come sopra ricordato.

[37] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009

[38] Legge  n. 21/1992.

[39] Convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 25/2010

[40] Nel testo introdotto dall’articolo 3 del decreto legge n. 134 del 2008 e , da ultimo, modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 155 del 2008.

[41] Si determinano maggiori entrate in quanto essendo tali cessioni e prestazioni esenti, il soggetto che li effettua non può fruire della detrazione in via analitica dell’imposta assolta a monte. 

[42] Articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 231/2007.

[43] Di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 296/2006.

[44] Articolo 2, comma 2-sexies, del testo in esame.

[45] “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413”.

[46] “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413”.

[47] “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413”.

[48] Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

[49] Con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso.

[50] Determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della legge n. 289/2002.

[51] Per la violazione del termine di durata ragionevole del processo come previsto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

[52] Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[53] Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[54] Di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

[55]Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

[56] Periodo aggiunto a seguito dell’approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni di merito.

[57] Periodo aggiunto a seguito dell’approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni di merito.

[58] Periodo aggiunto a seguito dell’approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni di merito.

[59] Audizione del 14 aprile 2008

[60] Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[61] Anche con riferimento al parco immobiliare esistente: parole aggiunte a seguito dell’approvazione di un emendamento presso le Commissioni di merito.

[62] L’articolo 1, commi 280-283 della L. 296/2006, dispone un credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono, nel periodo 2007-2009, costi per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Il beneficio è fissato in misura pari al 10% della spesa sostenuta ovvero al 40% della stessa qualora sia riferita a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e non può, in ogni caso, essere commisurato ad un costo superiore a 50 milioni annui.

[63] Il DM è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2010.

[64] Secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010 sopra richiamato.

[65] Il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.

[66] Articolo 36, commi 2 e 3, del  R.D. 2440/1923. Articolo 1, comma 6, del DL 194/2002. Articolo 3, comma 36, della legge 244/2007.

[67] Da ultimo, l’articolo 30, comma 11, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) consente – per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge - di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale. Tale facoltà può essere esercitata dal Ministro dell’economia su proposta motivata dei ministri competenti, con illustrazione dello stato di attuazione dei programmi di spesa e dei relativi tempi di attuazione

[68] Generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

[69] Rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994.

[70] Di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 (G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007).

[71] Divisione 15 dell’ATECO. La modifica è frutto dell’approvazione degli identici emendamenti 4.75 Vignali, 4.23 Ceroni, 4.160 Vannucci, 4.112 Torazzi.

[72] Si richiama la divisione 32.99.20 della tabella ATECO con riferimento alla sola di attività di fabbricazione dei bottoni. La modifica è frutto dell’approvazione dell’emendamento 4.158 De Micheli.

[73] La modifica è conseguenza dell’approvazione dell’emendamento 4.111 Brigantini.

[74] Di cui all’articolo 15, legge 7 agosto 1997, n. 266. Il fondo è stato istituito dall’articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996.

[75] Di cui all’articolo 4, comma 106, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[76] Le cui norme sono finalizzate, tra l’altro, a promuovere il consolidamento di piccole e medie imprese e a favorire l’afflusso di capitale di rischio verso quelle localizzate nelle aree sottoutilizzate.

[77] Per tali operazioni, gli interventi del Fondo sono destinati in via prioritaria al finanziamento di programmi di investimento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale di piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2, aprogrammi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e ad interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile.

[78] Ex art.7 quinquies, comma 8 del DL 5/09 recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

[79] Ex art. 8, comma 1 del DL 5/09.

[80] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente alle attività di cui all’articolo 29 della legge n. 99/2009, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

[81] Di cui all’articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006.

[82] Costruite con avanzate tecnologie duali.

[83] Recante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”.

[84] In relazione a tali finanziamenti nel tempo sono stati autorizzati, tra l’altro, limiti di impegno: da ultimo il comma 883 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha autorizzato contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[85] Di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[86] Di cui all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

[87] Di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009.

[88] La società “Metro Parma S.p.a”, interamente posseduta dal Comune di Parma.

[89] Un’associazione temporanea di imprese (Pizzarotti Spa Parma, Coopsette Sc Reggio Emilia, Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Sc Bologna).

[90] Il comune di Parma.

[91] La Cassa depositi e prestiti.

[92] Ovvero alla costituzione di un Fondo per le infrastrutture portuali nel limite massimo del 50% delle rate di ammortamento ancora disponibili, nonché ad altri investimenti pubblici su richiesta del comune di Parma, che potrà subentrare su una quota parziale del contratto di mutuo.

[93] Si ricorda in proposito che la società Metro Parma Spa risulta inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione.

[94] Cfr. i commi da 247 a 250 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

[95] Tale maggior gettito, al netto di quanto attribuito allo specifico fondo ai sensi dell’art. 1, comma 990 della legge finanziaria per il 2007, affluisce ad un fondo che viene ripartito fra le regioni scomputando la quota di gettito eventualmente già spettante alle regioni o province autonome ai sensi dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta, in ogni caso, l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti situati nel territorio regionale.

[96] L’articolo in esame è stato integralmente sostituito nel corso dell’esame in sede referente (emendamento 5.2 nuova formulazione Ventucci).

[97] La disposizione riprende alcune fattispecie previste nell’articolo 22 (L) del citato D.P.R. relative agli interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

[98] Oltre alla richiesta di comunicazione all’amministrazione comunale, è prevista la trasmissione di relazioni tecniche che attesti che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente (comma 3).