Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | A.C. 3236: Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 180 | ||||
Data: | 08/04/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3236
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Ratifica ed esecuzione del
Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia penale tra e
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N. 180 – 8 aprile 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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3236 |
Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatori per le Commissioni di merito:
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O. Napoli
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Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLI 1 e 18 del Trattato ed ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni, periti e interpreti
PREMESSA
Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica
dell’Accordo tra
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(euro)
DISPOSIZIONE |
A decorrere dal 2010 |
articolo 3 del ddl di ratifica |
30.890 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1 e 18 del Trattato ed ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Spese di viaggio e soggiorno, indennità e compensi a testimoni, periti e interpreti
L’Accordo in oggetto disciplina la cooperazione giudiziaria in campo penale tra i due Paesi. In particolare si dispone quanto segue:
§ ciascuna Parte si impegna a prestare all’altra Parte la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una Autorità giudiziaria nella Parte richiedente. Tale assistenza comprende la notificazione di atti giudiziari, l’interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria, l’informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell’altra Parte (articolo 1 del Trattato);
§ sono a carico della parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell’assistenza. Sono a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento internazionale e nel suo territorio delle persone private della libertà personale e le spese di viaggio e soggiorno, nonché le indennità dei testimoni e periti ivi citati a comparire (articolo 18 del Trattato).
All’onere recato dalla ratifica dell’Accordo, pari a 30.890 euro a decorrere dal 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. Tale norma autorizzava la spesa di 726 milioni di lire annue a decorrere dal 1997 per gli oneri connessi alla ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità o dalla desertificazione (articolo 3 del disegno di legge di ratifica).
La relazione tecnica quantifica l’onere massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato in 30.890 euro, a decorrere dal 2010.
Tali spese si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di cui all’articolo XVIII, 2° comma del Trattato, relative, come espressamente rilevato dalla relazione, ai casi di trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria.
Nell’ipotesi formulata di almeno due casi annui, la relazione tecnica quantifica le seguenti spese:
Voce di Spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Importo |
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Detenuti |
Euro 1.200 biglietto aereo sola andata Roma - Santiago del Cile x 2 detenuti |
2.400 |
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Accompagnatori |
spese di missione |
Euro 150 al giorno x 4 persone (2 x detenuto) x 3 giorni |
1.800 |
diaria[1] |
Euro 83 x 4 persone x 3 giorni |
996 |
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viaggio |
Euro 1.800 biglietto aereo A/R Roma – Santiago del Cile x 4 persone |
7.200 |
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Testimoni e periti
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viaggio |
Euro 1.800 biglietto aereo A/R Roma – Santiago del Cile x 5 persone |
9.000 |
spese di soggiorno |
Euro 150 al giorno x 5 persone x 3 giorni |
2.250 |
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diaria |
Euro 83 x 5 persone x 3 giorni |
1.245 |
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spese per compensi |
Euro 100 x 5 richieste x 2 esami x 3 giorni |
3.000 |
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spese per traduzione degli atti |
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3.000 |
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TOTALE |
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30.891 |
Le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, determinate sulla base dei dati forniti dal Ministero competente, sono definite dalla relazione tecnica come riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.
Al riguardo, per quanto attiene all’onere indicato, andrebbe verificata la compatibilità delle spese in questione - connesse all’attuazione degli obblighi di assistenza previsti dal Trattato - con la definizione di un limite massimo di spesa, quale quello indicato all’articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Sul punto andrebbero quindi acquisiti dal Governo elementi di valutazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 30.890 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. La disposizione autorizza, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997 reca la copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
Al riguardo, con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di spesa, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la disposizione in termini di previsione e di corredarla di una specifica clausola di salvaguardia che, in conformità alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica[2], presenti i requisiti dell’effettività e dell’automaticità. Tale chiarimento appare necessario in considerazione del fatto che dall’attuazione del provvedimento derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili e funzionali ad assicurare il diritto alla difesa nei procedimenti giurisdizionali.
Con riferimento alle risorse utilizzate per la
copertura finanziaria, si ricorda che le stesse sono iscritte in uno specifico
piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi
internazionali. Il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi
natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il
reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e di ordine di cui all’articolo 26 della legge n. 196 del
In ogni caso, alla luce di quanto osservato, appare opportuno che il Governo fornisca puntuali indicazioni in ordine alle risorse iscritte nel capitolo 2302 del Ministero degli affari esteri che devono essere effettivamente destinate alle finalità originarie di cui all’articolo 3 della legge n. 170 del 1997.
Si
ricorda, infine, che
[1] Il calcolo della diaria è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del r.d. 3 giugno 1926, n. 941. L’importo di euro 90 è ridotto di euro 30, corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 60; a quest’ultima cifra devono essere aggiunti euro 23 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, della l.. 23 dicembre 1996, n. 662, e del d. lgs 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 83.
[2] A
tale proposito si ricorda che sull’Atto Camera n. 2934, (Ratifica e l’esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre
1998) recante disposizioni di analogo tenore,