Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3227: Ratifica del Protocollo all'Accordo tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (Approvato dal Senato ' A.S. 1934)
Riferimenti:
AC N. 3227/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 176
Data: 17/03/2010
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
MALTA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3227

 

Ratifica del Protocollo all'Accordo tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1934)

 

 

 

 

 

N. 176 – 17 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3227

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Malgieri

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-4 del Protocollo.. 3

Criteri di eliminazione della doppia imposizione e scambio di informazioni3



PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato senza modificazioni dal Senato[1], autorizza la ratifica del Protocollo all’Accordo tra l’Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Roma il 13 marzo 2009.

Il Protocollo si compone di cinque articoli, che emendano l’Accordo contro le doppie imposizioni fra Italia e Malta, firmato il 16 luglio 1981 e ratificato dalla legge n. 304 del 1983.

Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme del Protocollo considerate dalla relazione tecnica.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-4 del Protocollo

Criteri di eliminazione della doppia imposizione e scambio di informazioni

Le norme prevedono quanto segue:

Ÿ        viene modificato l’articolo 2 dell’Accordo (imposte considerate), al fine di includere l’IRAP nell’elenco delle imposte cui si applica l’intesa.

Viene inoltre apportata una modifica formale all’articolo 3 dell’Accordo (definizioni generali), al fine di aggiornare con la nuova qualificazione (“Ministero dell’economia e delle finanze”) la designazione dell’autorità nazionale competente per l’applicazione dell’Accordo[2];

Ÿ        viene modificato l’articolo 22 dell’Accordo (criteri per evitare la doppia imposizione), sopprimendo il meccanismo che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta anche per una quota delle imposte non pagate;

Ÿ        viene sostituito l’articolo 25 dell’Accordo (scambio di informazioni), ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, in particolare, il superamento del segreto bancario.

In particolare si prevede che:

-          lo scambio di informazioni non sia limitato alle sole imposte oggetto dell’Accordo;

-          su richiesta di uno Stato contraente, l’altro Stato sia tenuto ad utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le informazioni richieste non siano rilevanti ai fini fiscali interni di detto altro Stato;

-          uno Stato contraente non possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse siano detenute da istituzioni bancarie, finanziarie o fiduciarie.  

 

La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:

Ÿ        circa le modifiche all’articolo 2 dell’Accordo, la RT afferma che l’inclusione dell’IRAP nell’elenco delle imposte cui si applica la convenzione fiscale italo-maltese non genera flussi di gettito per l’erario italiano;

Ÿ        circa le modifiche all’articolo 22 dell’Accordo, la RT afferma che la nuova formulazione non presenta elementi che possano far rilevare variazioni di gettito per l’erario italiano. Precisa, inoltre, che il volume di interessi, dividendi e canoni provenienti da Malta è di ammontare non rilevante (dati desunti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta del 2005);

Ÿ        circa le modifiche all’articolo 25 dell’Accordo, la RT afferma che la riformulazione della disciplina sullo scambio di informazioni non determina flussi economico-finanziari quantificabili.

La relazione tecnico-normativa precisa che il nuovo testo costituirà la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Stati in vista di una più efficace lotta all’evasione fiscale. A tale obiettivo concorre il superamento del segreto bancario, in conformità agli standard fissati dall’OCSE.

Precisa, inoltre, che l’intesa raggiunta per una più intensa cooperazione costituisce il presupposto in base al quale poter includere Malta nella white list di prossima emanazione. 

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le Amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

 



[1] A.S. 1934. Per quanto riguarda l’esame presso la Camera dei deputati, si segnala che nella seduta del 9 marzo scorso la Commissione Affari esteri ha concluso l’esame preliminare del provvedimento senza che sia stato presentato alcun emendamento.

[2] La relazione tecnica conferma che tale modifica si limita a chiarire una definizione generale dell’Accordo e, pertanto, non è oggetto di stima in ordine a possibili flussi di gettito.