Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3209-bis-A: Semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti:
AC N. 3209-BIS/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 188
Data: 18/05/2010
Descrittori:
DELEGIFICAZIONE   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3209-bis-A

 

Semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e

delega al Governo per l'emanazione della

Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

N. 188 – 18 maggio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3209-bis

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Orsini

 

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1-bis. 6

Certificazione e documentazione d’impresa.. 6

ARTICOLO 4. 8

Conservazione delle cartelle cliniche. 8

ARTICOLO 5-bis. 9

Disposizioni in materia di conferenza di servizi9

ARTICOLO 5-ter.. 10

Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica.10

ARTICOLO 6-bis. 10

Semplificazione in materia di appalti10

ARTICOLI 7 e 7-bis. 11

Semplificazione della denuncia di infortunio e accesso alla banca dati sinistri11

ARTICOLO 7-ter.. 11

Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.. 11

ARTICOLO 7-quater.. 12

Misure previdenziali in favore degli operai agricoli12

ARTICOLO 8. 13

Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo.. 13

ARTICOLO 9. 14

Riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese. 14

ARTICOLO 9-bis. 16

Riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. 16

ARTICOLO 9-ter.. 17

Semplificazione degli obblighi informativi17

ARTICOLO 10. 17

Comunicazioni tramite posta elettronica certificata.. 17

ARTICOLO 10-bis. 18

Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione. 18

ARTICOLO 11. 19

Rilascio della carta d’identità ai minori di 15 anni19

ARTICOLO 12, comma 1. 19

Sportello unico per l’edilizia.. 19

ARTICOLO 12, comma 2. 20

Predisposizione del piano di formazione per l’iniziativa economica.. 20

ARTICOLO 12-bis. 21

Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali21

ARTICOLO 13. 22

Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione. 22

ARTICOLO 15. 23

Disposizioni concernenti la base unitaria dei dati economici23

ARTICOLO 16. 23

Attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'AIRE. 23

ARTICOLO 17. 25

Ricetta medica elettronica.. 25

ARTICOLO 18. 26

Pagella elettronica e università digitale. 26

ARTICOLO 19. 28

Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia.. 28

ARTICOLO 21-bis. 29

Formazione continua dei pubblici dipendenti29

ARTICOLO 22-bis. 31

Contratto di somministrazione lavoro.. 31

ARTICOLO 23. 32

Potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica.. 32

ARTICOLO 24. 33

Comunicazione dei dati mensili delle assenze per malattia.. 33

ARTICOLO 24-bis. 34

Sanzioni disciplinari ai medici per certificazioni non desunte da visita.. 34

ARTICOLO 26. 35

Norme sul servizio temporaneo all’estero dei dipendenti pubblici35

ARTICOLI da 28 a 30. 37

Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche. 37



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese. E’ inoltre conferita una delega al Governo ad emanare la Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e a procedere alla codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Il testo oggetto della presente nota è quello risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalla Commissione di merito.

Il provvedimento originario è corredato di relazione tecnica, che si limita ad affermare che il disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo contiene una serie di disposizioni corredate di un clausole di neutralità finanziaria.

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

-          articolo 4, comma 1 (obbligo di conservazione delle cartelle cliniche esclusivamente in forma digitale);

-          articolo 5-bis, comma 2, lett. b) (utilizzazione degli uffici tecnici di amministrazioni pubbliche per le attività tecnico-istruttorie connesse alla valutazione d'impatto ambientale);

-          articolo 7, comma 1, lett. b) (obbligo di invio della denuncia di infortunio sul lavoro da parte dell'istituto assicuratore);

-          articolo 9, comma 1, lett. b) (istituzione del Comitato paritetico per la riduzione degli oneri amministrativi);

-          articolo 12, comma 1 (modalità telematiche di funzionamento dello sportello unico per l’edilizia);

-          articolo 18, commi 1-3 (obbligo di adozione della pagella elettronica);

-          articolo 18, commi 4 e 5 (obbligo di informatizzazione delle procedure amministrative nelle università);

-          articolo 24, comma 1 (rilevazione mensile delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici);

-          articolo 26, comma 1, lett. e) (istituzione della banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero);

-          articoli 28 e 29 (delega per l’adozione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)[1]. 

 Si ricorda in proposito che l’articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prescrive, con riferimento alle disposizioni legislative corredate di clausole di neutralità finanziaria, che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

 

Al riguardo nel rinviare - per i profili di carattere più specifico - alle successive schede riferite alle singole norme oggetto di  analisi, si osserva, con riferimento alle clausole di neutralità finanziarie sopra richiamate, che la relazione tecnica allegata al testo originario non fornisce i dati e gli elementi prescritti dalla disciplina contabile per suffragare l’attendibilità delle previsioni di invarianza contenute del testo. Conseguentemente, per le norme richiamate (incluse quelle non considerate dalla relazione tecnica) occorrerebbe acquisire dal Governo idonei elementi di valutazione che consentano di escludere l’insorgenza di oneri non previsti, al fine di verificare l’idoneità delle predette clausole di invarianza finanziaria.

 

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1-bis

Certificazione e documentazione d’impresa

Normativa vigente: L’articolo 38, comma 3, ha disposto che, con regolamento di delegificazione, si proceda alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive[2] in base ad una serie di principi e criteri, quali:

-          lo sportello unico costituisce il solo punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva;

-          lo sportello fornisce una risposta unica e tempestiva per tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento;

-          può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”) l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa;

-          i comuni che non hanno istituito lo sportello unico esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio (attraverso il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno").

La norma, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari, è corredata di un obbligo di neutralità finanziaria.

La norma aggiunge alcuni compiti, rispetto a quelli già previsti dalla normativa, allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 112/2008,  tra cui:

-         l’abilitazione a ricevere le certificazioni di qualità o ambientali inviate dalle imprese  e necessarie per l’istruttoria del procedimento (comma 1);

-         trasmissione delle certificazioni di cui sopra alle camere di commercio ai fini dell’inserimento nel repertorio delle notizie economiche (REA) (comma 2) e comunicazione degli estremi degli altri documenti (comma 4) sempre ai fini dell’inserimento nei REA;

-         raccolta e conservazione in fascicolo informatico dei documenti relativi a ciascuna impresa rilasciati dallo sportello unico, da altre amministrazioni o comunicati dall’impresa.

Tutte le comunicazioni tra i soggetti interessati avvengono in modalità telematica.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la norma in esame incide sul medesimo campo di intervento (sportello unico per le attività produttive) oggetto di un provvedimento attualmente all’esame del Parlamento (schema di regolamento n. 207) finalizzato a consentire una più celere attuazione delle norme in materia di sportello unico. Tale schema, e l’allegata relazione illustrativa, indicano la necessità di procedere - nelle amministrazioni chiamate a dare attuazione alla disciplina - ad un adeguamento logistico, tecnico e organizzativo dal quale potrebbero derivare effetti onerosi; tali effetti dovrebbero essere compensati mediante corrispondenti economie e riqualificazioni della spesa.

Poiché la norma in esame prevede, per gli sportelli unici, ulteriori adempimenti che potrebbero risultare di complessa esecuzione (come la predisposizione e la conservazione di un fascicolo unico per ciascuna impresa, contenente tutta la documentazione rilasciata dalle diverse amministrazioni competenti), andrebbero acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo in ordine all’effettiva possibilità di dare attuazione alla norma nel rispetto del più generale obbligo di neutralità finanziaria sancito dalla disciplina di riordino dello sportello unico (articolo 38 del DL 112/2008).

 

ARTICOLO 4

Conservazione delle cartelle cliniche

La norma stabilisce che la conservazione delle cartelle clinicheè effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con regolamento[3], su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione[4] sono stabilite le modalità uniformi di attuazione delle disposizioni in esame nonché la decorrenza degli adempimenti ivi previsti.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che tale intervento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i risparmi derivanti dall'eliminazione della gestione cartacea delle cartelle cliniche, non puntualmente quantificabili, risultano in ogni caso idonei a compensare ampiamente i costi derivanti dalla creazione e dalla conservazione digitale dei dati sanitari.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che al fine di assicurare l’assenza di oneri dovrebbero comunque essere quantificati, almeno in via indicativa, i risparmi conseguibili dall’applicazione delle disposizioni in esame e gli oneri derivanti dai nuovi sistemi di archiviazione. In assenza di tali informazioni non risulta possibile effettuare alcun riscontro circa la neutralità finanziaria delle norme[5]. Appare quindi necessario che il Governo indichi sulla base di quali elementi si sia reso necessario inserire la clausola in questione e fornisca i dati necessari per riscontrare la sua effettività.

Appare, infatti, possibile che l’operazione, seppur suscettibile di determinare risparmi a regime, comporti un aggravio di spesa nel corso dei primi anni della nuova gestione.

Si osserva che il passaggio da una modalità di gestione documentale basata su archivi cartacei ad un’altra basata sull’utilizzo di risorse informatiche comporta, almeno in fase di avvio, la necessità di sostenere spese per investimento quali:

-          acquisto di prodotti hardware e software da utilizzare la scansione dei documenti e l’archiviazione dei nuovi documenti cartacei prodotti;

-          pianificazione di procedure di migrazione dei preesistenti archivi cartacei in archivi digitali. Tali attività appaiono particolarmente onerose in quanto implicano il completo scorrimento degli archivi esistenti al fine di procedere alla digitalizzazione di quanto necessario;

-          formazione professionale degli addetti agli archivi informatici.

 

ARTICOLO 5-bis

Disposizioni in materia di conferenza di servizi

La norma[6] apporta delle modifiche gli articoli 14, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la conferenza di servizi.

Si prevede, tra l’altro, che, per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione che ha indetto la conferenza di servizi possa far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale, surrogandosi in tal modo all'autorità competente.   

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo degli uffici tecnici di altre amministrazioni da parte dell’amministrazione che ha indetto la conferenza di servizi possa essere disposto senza che insorgano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5-ter

Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica.

La norma[7]esclude, per la realizzazione di talune strutture turistiche-ricreative destinate alla nautica di diporto, l’obbligo di acquisire ulteriori titoli abilitativi edilizi o demaniali nel caso in cui tali strutture siano già state oggetto di assenso per la concessione demaniale marittima, anche provvisoria.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere che la riduzione di autorizzazioni previste dal testo possa determinare effetti finanziari negativi per le amministrazioni titolari dei diritti connessi al rilascio dei titoli abilitativi.

 

ARTICOLO 6-bis

Semplificazione in materia di appalti

Normativa vigente: l’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 dispone la facoltà, per le stazioni appaltanti, di prevedere nel bando di gara che, in caso di fallimento o grave inadempimento dell’appaltatore, siano interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultante dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.

La norma rende obbligatoria, per le stazioni appaltanti, la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara per l’affidamento del completamento dei lavori.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione finanziaria.

 

ARTICOLI 7 e 7-bis

Semplificazione della denuncia di infortunio e accesso alla banca dati sinistri

Le norme dispongono quanto segue:

·        vengono apportate alcune modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali[8], stabilendo che sia l'istituto assicuratore, in luogo dell’autorità di pubblica sicurezza, a dover inviare alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio copia della denuncia dell’infortunio su lavoro ricevuta. Al nuovo adempimento si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 7);

·        viene integrato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) prevedendo[9] che l’ISVAP stabilisca le modalità di accesso alla banca dati dei sinistri non solo per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di contrasto alle frodi assicurative (come previsto dal testo attualmente in vigore), ma anche per gli enti previdenziali. 

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto, sul quale è opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le attività imputate dal testo ai soggetti interessati (istituti di assicurazione, Isvap, enti previdenziali) possano essere effettuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 7-ter

Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro

Normativa vigente: l’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che tutta la documentazione rilevante, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro, possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Il secondo periodo, in particolare, dispone che, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione siano definite con successivo decreto, adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

La norma, sostituendo l’articolo 53, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, prevede che le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l’eventuale eliminazione della documentazione, o per la tenuta semplificata della medesima, siano definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto interministeriale adottato entro il 31 dicembre 2010.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, che le nuove modalità per la semplificazione degli adempimenti non determinino un impatto amministrativo tale da generare conseguenze di carattere finanziario.

 

ARTICOLO 7-quater

Misure previdenziali in favore degli operai agricoli

Normativa vigente: gli elenchi nominativi trimestrali, compilati dall’INPS indicano le giornate di lavoro prestate dagli operai agricoli a tempo determinato (OTD) presso ciascun datore di lavoro. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l’INPS provvede a compilare e pubblicare l’elenco nominativo annuale nel quale le giornate dichiarate dai datori di lavoro sono corrette e integrate sulla base di risultanze di accertamenti ispettivi e di altra idonea documentazione probatoria. L’iscrizione in tali elenchi per periodi di tempo predeterminati risulta un requisito essenziale per fruire dei trattamenti previdenziali e assistenziali, quali, ad esempio la pensione di anzianità e l’indennità di malattia.

La norma, il cui contenuto è analogo a quello dell’articolo 2 dell’AS 2147, già approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato[10], dispone che:

-          a partire dalle giornate lavorative relative al 2010, l’elenco nominativo annuale sia notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo (comma 1);

-          a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano soppressi gli elenchi nominativi trimestrali (comma 2);

-          nel caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, l’Inps pubblichi sul proprio sito internet, dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, appositi elenchi nominativi trimestrali (comma 3).

 

La disposizione non è corredata da relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la disposizione entri in vigore, come è verosimile, successivamente al 31 maggio 2010.

Infatti, come risulta dal parere espresso dalla V Commissione della Camera sulla norma di analogo contenuto recata dalla citata proposta di legge C. 2100, l’eventuale entrata in vigore prima di tale data potrebbe comportare la non completa acquisizione da parte dell'INPS delle comunicazioni sulle giornate agricole relative all'anno 2009, con il conseguente verificarsi di effetti negativi a carico dell’INPS.

 

ARTICOLO 8

Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo

Le norme apportano modifiche agli articoli 2, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708[11], che reca disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Tali modifiche riducono gli adempimenti a carico dell’ENPALS connessi al rilascio del certificato di agibilità ossia il documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali di proprietà[12] i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici. L’agibilità viene rilasciata dall’ ENPALS previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni determinano risparmi per l’ENPALS relativi alla riduzione del carico di lavoro per il trattamento della pratica di agibilità e del libretto[13] che attesta la situazione previdenziale degli iscritti ENPALS. I risparmi non sono puntualmente quantificabili.

 

Nulla da osservare al riguardo in quanto le norme in esame appaiono limitarsi a disporre un riordino della disciplina attualmente vigente al fine di semplificare alcuni adempimenti burocratici e senza apportare modifiche di natura sostanziale.

 

ARTICOLO 9

Riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese

Normativa vigente. L’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[14], prevede l’approvazione di un programma per la misurazione[15] degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea.

Ciascun Ministro è tenuto, inoltre, ad adottare un piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisca le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione[16] che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.

Sulla base degli esiti della misurazione e dei piani predisposti, il Governo, entro il 30 settembre 2012, adotta uno o più regolamenti di delegificazione, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma modifica l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[17], al fine di potenziarne ed estenderne l’ambito applicativo. Pertanto, allo scopo di coordinare le attività inerenti il programma di misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie di competenza regionale, si prevede l’istituzione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica[18], di un Comitato paritetico formato da sei membri designati da Ministri[19], e da sei membri designati dalla Conferenza unificata[20]. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese.

Parallelamente a quanto previsto per i Ministeri dal testo vigente del citato articolo 25, è stabilito che le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi, fino al raggiungimento del 25 per cento. Sulla base degli esiti della misurazione e dei piani di riduzione predisposti, il Governo dovrà adottare dei regolamenti di delegificazione contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti non solo sulle imprese, come attualmente già previsto, ma anche sui cittadini.

Si estende anche alle autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale l’obbligo di effettuare, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. Detta attività deve essere svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche non comportano oneri aggiuntivi.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica esclude che dagli adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche derivino effetti onerosi. Non si dispone, peraltro, degli elementi atti a suffragare tale ipotesi di invarianza.

Appare, inoltre, necessaria  una conferma da parte del Governo circa l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di fronteggiare le spese per il funzionamento del Comitato paritetico utilizzando le dotazioni strumentali, finanziarie e di personale già disponibili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,  si segnala che la clausola di invarianza [articolo 9, comma 1, lettera b)] andrebbe riformulata in maniera più conforme alla prassi vigente. In particolare, l’inciso “ulteriori oneri” previsto dalla disposizione andrebbe sostituito con il riferimento ai “nuovi o maggiori oneri”. A tale proposito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 9-bis

Riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese

La norma:

Ÿ        stabilisce che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi e autorizzatori adottati dalle amministrazioni dello Stato devono recare,  in allegato, l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi (comma 1);

Ÿ        dispone, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti di cui al comma 1, la pubblicazione dei medesimi sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione (comma 2);

Ÿ        stabilisce che il mancato adempimento di quanto previsto ai commi precedenti sia valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato per i dirigenti responsabili (comma 3);

Ÿ        stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica deve predisporre una relazione annuale in merito allo stato di attuazione delle norme in esame (comma 4);

Ÿ        demanda ad un regolamento le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle precedenti disposizioni (comma 5).

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all’effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di adempiere alle previsioni in esame nell’ambito delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 9-ter

Semplificazione degli obblighi informativi

La norma, integrando l’art. 20, comma 3, della L. n. 59/1997[21], prevede l’eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell’interesse pubblico, riducendo in particolare quelli richiesti alle piccole imprese.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 10

Comunicazioni tramite posta elettronica certificata

La norma prevede[22] che siano effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata:

Ÿ        le comunicazioni e la trasmissione di atti e documenti tra comuni relativi allo stato civile[23], all’anagrafe[24] e alle liste elettorali[25] (comma 1, lettera a);

Ÿ        le comunicazioni tra comuni e questure previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[26] e dal regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione[27](comma 1, lettera b);

Ÿ        le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio[28](comma 1, lettera c);

Ÿ        le comunicazioni concernenti le liste di leva compilate dai comuni e da trasmettere al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio[29] (comma 1, lettera d).

Viene inoltre integrato[30] l’articolo 20, comma 12, del decreto legge n. 112/2008, il quale stabilisce che l’Inps mette a disposizione dei comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazione relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell’evento[31]. La modifica prevede che siano oggetto di comunicazione anche i dati concernenti la nascita, il cambio di residenza, l’acquisto e la perdita della cittadinanza (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, considerata la significativa estensione dell’ambito applicativo della norma – con la relativa obbligatorietà dell’utilizzo di comunicazioni telematiche e di canali certificati -, appare necessario disporre di elementi di valutazione circa il probabile impatto organizzativo ed amministrativo delle medesime. Infatti l’operazione, sia pur suscettibile di apportare benefici e risparmi a regime, potrebbe, nella fase iniziale, richiedere adeguamenti tecnici e gestionali. Andrebbe pertanto escluso che dai medesimi possano scaturire conseguenze finanziarie.

 

ARTICOLO 10-bis

Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione

La norma, modificando l’articolo 14 della legge 246/2005, prevede che le amministrazioni che propongono atti normativi da sottoporre alla delibera del Consiglio dei ministri, alleghino agli stessi un elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi.

Per onere informativo, si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione (comma 1 cpv. 5-bis).

I criteri per la stima dei costi sono individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge (comma 2).

Inoltre è previsto un divieto di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, senza l’eliminazione di altri per un pari importo (comma 1, cpv. 5-ter); il mancato rispetto delle disposizioni esclude che il provvedimento sia sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri (comma 1, cpv. 5-quater).

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala che il divieto di introdurre nuovi oneri amministrativi, se non contestualmente compensati attraverso l’abolizione di altri, potrebbe determinare effetti finanziari negativi, sia pure di carattere eventuale ed indiretto, qualora il regolare svolgimento dell’azione amministrativa dovesse essere subordinato al contenimento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.

 

ARTICOLO 11

Rilascio della carta d’identità ai minori di 15 anni

La norma modifica l'articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773[32], al fine di consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età in luogo dei quindici attualmente previsti.

 

La relazione tecnica afferma che la norma determinerà un lieve aumento delle domande per l'ottenimento del documento di identità, cui si potrà far fronte con le ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 12, comma 1

Sportello unico per l’edilizia

La norma prevede che il Governo adotti[33] norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[34], prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia, istituito presso le amministrazioni comunali, sia tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali, a loro volta, adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che agli adempimenti necessari a consentire la ricezione e l’invio della documentazione in oggetto per via telematica si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Gli adempimenti in questione sarebbero suscettibili, secondo la relazione tecnica, di determinare possibili risparmi in correlazione con la valorizzazione delle comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni in luogo di quelle svolte utilizzando i canali tradizionali.

 

Al riguardo si rileva che l’adozione di modalità di comunicazione telematica, seppure suscettibile di determinare risparmi nel lungo periodo, necessita, nel breve, di spese di investimento per l’adeguamento delle dotazioni hardware e software. In tale ottica le disposizioni in esame possono determinare aggravi di spesa che, secondo la relazione tecnica, andrebbero fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Appare pertanto necessario acquisire gli elementi di carattere quantitativo volti a determinare una stima dell’impatto finanziario della norma ed a garantire l’effettiva sussistenza delle disponibilità in questione. Andrebbero inoltre valutati gli eventuali riflessi delle spese in questione sul rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno e sull’equilibrio finanziario dei comuni di più ridotte dimensioni, i quali potrebbero incontrare maggiori difficoltà nell’adeguamento delle proprie dotazioni informatiche.

 

ARTICOLO 12, comma 2

Predisposizione del piano di formazione per l’iniziativa economica

Normativa vigente: l’articolo 38, comma 5, del decreto legge n. 112/2008[35] stabilisce che il Comitato per la semplificazione[36] predisponga un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, volto a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare tempestivamente l’esercizio del diritto di iniziativa economica privata. Il successivo comma 6 reca una clausola di invarianza riferita all’intero articolo 38.

La norma, modificando l’articolo 38, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, stabilisce che siano i Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l’innovazione[37] a dover predisporre, in luogo del Comitato per la semplificazione, il piano di formazione dei dipendenti pubblici per assicurare tempestivamente l’esercizio del diritto di iniziativa economica privata.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si rileva che la norma non innova le modalità di realizzazione del piano di formazione, ma si limita a modificare i soggetti competenti alla predisposizione del medesimo. Pertanto non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto dell’effettività della clausola di invarianza finanziaria recata dall’art. 38, comma 6, del DL 112/2008.

 

ARTICOLO 12-bis

Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali

Le norme[38] in esame introducono modifiche in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e di addizionale provinciale e comunale IRPEF. In particolare:

Ÿ        il comma 1 modifica il comma 3 dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 446 del 1997, disponendo che il provvedimento con il quale ciascuna regione provvede alla eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale sia pubblicato nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali del MEF del 31 maggio 2002[39], anziché sulla Gazzetta Ufficiale;

Ÿ        il comma 2 modifica il comma 4, secondo periodo, dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, disponendo che l’addizionale provinciale e comunale sia dovuta, per le parti spettanti, alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, anziché al 1° gennaio del medesimo anno.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 13

Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione

La norma, modificata ed integrata nel corso dell’esame presso la Commissione di merito[40], detta norme concernenti le funzioni della Corte dei conti.

In particolare si prevede che gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica. Le forme del giudizio sono quelle della giurisdizione contenziosa (comma 1).

Si prevede, altresì, che la Corte dei conti a sezioni riunite provveda con regolamenti indipendenti[41], a razionalizzare gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro della Corte medesima per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e di referto al Parlamento (comma 2).

 

La relazione tecnica, allegata al testo originario del disegno di legge e riferita ad una norma sostanzialmente analoga a quella recata dal comma 1 del testo riformulato dalla Commissione di merito, afferma che i compiti assegnati alla Corte dei conti possono essere fronteggiati con le ordinarie risorse a disposizione della stessa.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l’effettiva neutralità finanziaria della disposizione, in considerazione delle nuove funzioni assegnate alla Corte dei conti.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni concernenti la base unitaria dei dati economici

Normativa vigente. L’articolo 11 del decreto legge n. 78/2009 prevede che i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, siano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi, mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

La norma modifica l'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78[42], al fine di specificare che l’utilizzo e la formazione della  base unitaria deve avvenire anche nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale. 

 

La relazione tecnica sottolinea che la disposizione ha funzione di mero coordinamento  ed è, pertanto, inidonea a far sorgere nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16

Attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'AIRE

Normativa vigente. La legge n. 470/1998 ha istituito le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell'Interno. Le anagrafi dei Comuni raccolgono le informazioni dei cittadini e delle famiglie che, a seguito di un trasferimento permanente all’estero, sono cancellata dall’anagrafe della popolazione residente. I dati contenuti nelle anagrafi dei Comuni sono trasmessi al Ministero dell'Interno che raccoglie, in un unico archivio, il complesso dei dati ricevuti. L’iscrizione all’AIRE interessa anche i cittadini nati e residenti all’estero e i cittadini residenti all’estero che acquisiscono la cittadinanza italiana.

La norma stabilisce che l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

L’attribuzione è disposta per individuare un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività.

Per consentire tale attribuzione i Comuni, all'atto dell'iscrizione nell'AIRE, trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati necessari per la generazione del codice fiscale, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d'iscrizione nell'AIRE. Successivamente i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni eventuale variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.

Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che gli adempimenti  previsti dalle norme in esame possono essere svolti con le risorse già assegnate in via ordinaria alle Amministrazioni interessate.

 

Al riguardo appare necessario che siano forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle procedure che dovranno essere attivate per l’applicazione delle norme in esame. Tali chiarimenti dovrebbero consentire di riscontrare che gli adempimenti previsti possano essere finanziati mediante l’uso di risorse già attualmente disponibili.

A tal proposito si rileva che:

-          gli iscritti all’AIRE, secondo quanto risulta dal sito internet del Ministero dell’interno, risultano essere 3.649.337, secondo il rilevamento effettuato nel 2007;

-          non è evidente quale onere amministrativo possa derivare dalle procedure necessarie per l’allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. Le attività di riscontro incrociato e di aggiornamento potrebbero risultare particolarmente onerose qualora le basi dei dati presentassero percentuali non irrilevanti di difformità;

-          non è chiaro quale percentuale degli iscritti all’AIRE non risulti titolare di codice fiscale. Per tali soggetti la norma prevede un obbligo di comunicazione che potrebbe determinare, tra l’altro, spese postali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,  appare opportuno modificare la formulazione della clausola di invarianza (articolo 16, comma 1) in modo da renderla più conforme alla prassi vigente,  precisando che con l’inciso “risorse disponibili” delle amministrazioni competenti, si intenda far riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali. Sul punto, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 17

Ricetta medica elettronica

La norma prevede che il Governo adotti, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, un regolamento per la disciplina della prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico. Le disposizioni sono introdotte anche al fine di ridurre i costi e di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica.

L’introduzione di tale prescrizione è motivata dalla finalità di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari.

Rimane fermo il diritto del cittadino ad ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione.

Viene previsto che il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avvenga in forma progressiva. Entro il 31 dicembre 2010 il 40 per cento delle prescrizioni dovrà essere effettuata in forma elettronica. L’entrata a regime del nuovo sistema è prevista per il 31 dicembre 2012.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di carattere procedimentale.

La relazione illustrativa afferma che le infrastrutture tecnologiche sono in larga parte già disponibili e l’iniziativa è inserita nel piano e-Gov 2010 della Conferenza delle regioni e delle province autonome. La gradualità dell’introduzione delle ricetta elettronica è cadenzata in modo da assicurarne la concreta fattibilità.

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni sembrano implicare la necessità di sostenere notevoli spese iniziali per l’adeguamento dei sistemi informatici. Appare, pertanto, necessario, al fine di escludere l’insorgenza di oneri, che il Governo chiarisca se siano già in dotazione le strumentazioni hardware e software necessarie per garantire il perseguimento delle finalità individuate dalle norme ovvero se le stesse possano essere acquisite mediante l’impiego di somme già disponibili per analoghe finalità.

La relazione illustrativa afferma che le infrastrutture tecnologiche sono in larga parte già disponibili non chiarendo cosa sia richiesto per il loro completamento. Nulla viene specificato per le dotazioni di natura non infrastrutturale.

Non risulta, inoltre, evidente se le tessere sanitarie attualmente in dotazione siano il supporto da utilizzare per la memorizzazione delle prescrizioni ovvero se sarà necessario distribuire nuove carte elettroniche. Non è chiaro, infine, se gli erogatori del servizio dispongano dei prodotti necessari a garantire l’autenticità delle prescrizioni memorizzate (firma elettronica o altri meccanismi) e l’integrità dei documenti.

 

ARTICOLO 18

Pagella elettronica e università digitale

La norma stabilisce che le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie hanno la facoltà di redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le stesse istituzioni redigono la pagella in forma elettronica (comma 1).

La pagella è resa disponibile sul web o tramite posta elettronica o con altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento (comma 2).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[43] sono adottate[44] le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Si stabilisce, inoltre, che le università adottano procedure che consentano di effettuare per via telematica l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché le relative verbalizzazione e conservazione dei documenti in forma digitale (comma 4).

La disposizione ha lo scopo di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[45] sono adottate[46] le disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui al comma 4.

Si stabilisce che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito che gli interventi previsti dall’articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, afferma che dall’applicazione delle disposizioni deriveranno ingenti risparmi, allo stato non puntualmente quantificabili, per effetto dell'introduzione della pagella elettronica e della completa automazione amministrativa delle università.

La relazione tecnica chiarisce che il Ministero metterà a disposizione delle scuole, nell'ambito dei propri sistemi informativi, appositi servizi sviluppati a livello centrale per redigere la pagella in formato elettronico e renderla disponibile alle famiglie. Il progetto, previsto dal «Piano E-Government 2012» presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è già stato attivato e finanziato (costo stimato 5 milioni di euro) a seguito di un accordo tra il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il MIUR. Non si prevedono quindi ulteriori costi aggiuntivi e/o complessità organizzative a carico delle scuole.

 Quanto all'università digitale, i servizi indicati al comma 4 sono già previsti e finanziati da interventi del citato Dipartimento nell'ambito del Piano eGov 2012, grazie ai quali si intende anche superare la disomogeneità presente tra le diverse università. Attualmente oltre 65 università (pari all'80 per cento del totale) sono impegnate in progetti, cofinanziati dal Dipartimento per oltre 16 milioni di euro, per la realizzazione di procedure telematiche per l'iscrizione e i pagamenti on line, la verbalizzazione elettronica degli esami e la gestione informatizzata delle carriere degli studenti, mentre ulteriori università saranno interessate dai prossimi interventi. La relazione tecnica evidenzia, infine, che le università dispongono al proprio interno delle capacità tecnico-organizzative necessarie a realizzare le soluzioni.

Si ricorda che il piano e-government 2012, è stato presentato 21 gennaio 2009. Il piano è volto a diffondere i servizi di rete, l’accessibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione, anche per rispondere all’indirizzo europeo di ridurre gli oneri amministrativi del 25 per cento entro il 2012 al fine di rafforzare la competitività. Il Piano di e-gov 2012 consta di 80 progetti raccolti intorno a quattro ambiti di intervento prioritari:

-          settoriali, riferiti alle amministrazioni centrali dello Stato e alle Università;

-          territoriali, riferiti sia alle regioni sia ai capoluoghi;

-          di sistema, mirati allo sviluppo di infrastrutture;

-           internazionali, per mantenere un forte impegno nella rete europea delle infrastrutture e nella rete europea della innovazione e della ‘best practice’.

L’impegno finanziario di legislatura è previsto in 1.380 milioni di euro[47].

 

Al riguardo, al fine di verificare l’effettiva possibilità di dare attuazione alle norme senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori precisazioni circa il possibile impatto delle medesime. Tali elementi informativi dovrebbero riguardare, in particolare: l’entità degli oneri connessi con la realizzazione degli interventi previsti dal testo; le disponibilità già esistenti per l’avvio delle attività; le eventuali risorse necessarie per completare la loro realizzazione. Tali precisazioni appaiono opportune in considerazione del fatto che le amministrazioni interessate potrebbero aver pianificato la realizzazione delle funzionalità descritte con tempi diversi da quelli previsti dalle norme in esame e, pertanto, potrebbero non aver iscritto nel bilancio 2010 le risorse necessarie all’adeguamento delle proprie procedure amministrative.

 

ARTICOLO 19

Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia

Le norme apportano alla legislazione vigente una serie di modifiche concernenti il recupero e la riscossione delle spese di giustizia.

In particolare si prevede che la condanna alle spese del procedimento d’impugnazione (in caso di rigetto o inammissibilità dell’appello) non comporti più la responsabilità solidale del ricorrente e dei coimputati cui l’impugnazione sia estesa a norma dell’art. 587 del codice di procedura penale[48]  (comma 1, lett. a).

Viene, altresì, esclusa la responsabilità in solido dell’editore e del proprietario della tipografia con il direttore del giornale responsabile (o il suo vice) nel caso di condanna per non aver ottemperato agli obblighi di pubblicazione conseguenti all’ordine dell’autorità giudiziaria (comma 1, lett. b).

Analogamente si esclude[49] il vincolo di solidarietà nel caso in cui sia necessario procedere al recupero degli oneri tributari relativi al sequestro conservativo[50]. Detti oneri potranno essere recuperati nei confronti del solo condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro (comma 2, lettera a).

 

La relazione tecnica afferma che le norme tendono ad estendere anche alle sentenze penali pronunciate in grado di appello e alle sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 694 del codice di procedura penale l'esclusione del vincolo di solidarietà tra i condannati. L’esclusione in questione, peraltro, risulta già essere prevista dall’articolo 205 del testo unico sulle spese di giustizia[51]. Ciò dovrebbe consentire, secondo la relazione tecnica, una più rapida ed efficace procedura di recupero delle spese e delle pene pecuniarie con l'acquisizione di un gettito quanto meno equivalente a quello attuale, soprattutto nei casi di processi in cui sono implicati più soggetti.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca gli elementi di valutazione sulla base dei quali si ritiene che la riduzione delle garanzie discendenti dai vincoli di solidarietà sia effettivamente compensata dall’accelerazione e semplificazione delle procedure di recupero.

 

ARTICOLO 21-bis

Formazione continua dei pubblici dipendenti

La norma[52] prevede che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali[53], confluisca nel “Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti” costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture[54] vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 

Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato.

Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le ha conferite al Fondo.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente l’esigenza di identificare in termini univoci le risorse alle quali fa riferimento la disposizione. In proposito, si rileva che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato per la formazione continua dei pubblici dipendenti vengono generalmente classificate con il codice economico 02.02.05 (Corsi di formazione) e presentano la natura di spese rimodulabili.

Si segnala, tuttavia, che la norma non chiarisce né  le procedure contabili con le quali si provvederà al trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio delle risorse stanziate per la formazione, nei diversi stati di previsione del bilancio dello Stato, né le procedure con le quali si provvederà, successivamente, alla riassegnazione delle suddette risorse, qualora non impegnate entro il 31 luglio, dal bilancio autonomo della Presidenza ai singoli stati di previsione.

Andrebbe, inoltre, chiarito come si coordinino il secondo periodo, ai sensi del quale il fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e il terzo periodo, in base al quale il fondo è ripartito a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal suddetto Ministro.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione possa pregiudicare gli impegni già assunti a legislazione vigente dalle pubbliche amministrazioni mediante la stipula di contratti formativi pluriennali.

Si rileva, infine, l’opportunità di specificare nella formulazione della disposizione che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del quale è prevista l’adozione saranno disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Si ricorda che la disposizione riproduce il contenuto dell’articolo 15-bis dell’Atto Camera 3196 di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile, che è stato soppresso nel testo approvato, in sede referente, dalla Commissione di merito.

 

ARTICOLO 22-bis

Contratto di somministrazione lavoro

Normativa vigente: il comma 3, lettere i-bis), dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede i casi in cui è possibile la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ammettendo tale facoltà anche settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia

La norma elimina la  possibilità di concludere contratti di somministrazione lavoro a tempo indeterminato nei settori produttivi pubblici per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 23

Potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica

La norma autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ad avvalersi[55] di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali. Gli oneri relativi al personale del contingente di cui al comma 1 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione fa riferimento soltanto a personale comandato e pertanto non determina nuovi oneri per l'amministrazione pubblica nel suo complesso.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica pari all’eventuale differenziale positivo dei trattamenti accessori corrisposti al personale comandato rispetto a quelli percepiti presso le amministrazioni di provenienza. A tal proposito si ricorda che i trattamenti economici corrisposti dalla Presidenza del Consiglio sono, in media, superiori a quelli erogati dalle altre amministrazioni pubbliche. Sul punto appare quindi necessario acquisire elementi di quantificazione da parte del Governo.

Con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame (assegnazione al Dipartimento della protezione civile di 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in posizione di comando[56]) era stato quantificato un onere di 980.000 euro proprio per la corresponsione del trattamento accessorio.

Inoltre anche la formulazione dell’articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 24, appare evidenziare che l’istituto del comando, specialmente se disposto presso la Presidenza del Consiglio, è suscettibile di determinare oneri. Infatti la norma ha stabilito che per il funzionamento del CIACE (Comitato interministeriale per gli affari comunitari), la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà utilizzare non oltre 20 unità di personale appartenente alla terza area, o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni. Al fine di evitare l’insorgenza di oneri la disposizione ha, altresì, stabilito che nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale da utilizzare dovesse essere determinato entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio. Con riferimento alla modalità di copertura, inoltre, la Ragioneria generale dello Stato ha precisato che il proprio avviso favorevole era da collegare all’esiguità dell’onere da fronteggiare[57] in rapporto all’entità complessiva delle risorse destinate a finanziare il bilancio della Presidenza del Consiglio. La Ragioneria ha quindi chiarito, che la modalità di copertura adottata poteva considerarsi utilizzabile solo in particolari circostanze, avuto riguardo all’ammontare dell’onere in confronto alle complessive risorse disponibili.

 

ARTICOLO 24

Comunicazione dei dati mensili delle assenze per malattia

La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni[58] sono tenute a rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti ed a comunicarli entro il mese successivo al Dipartimento della funzione pubblica[59]. Dall’attuazione della  disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di garantire l’effettiva applicazione della disciplina sono fissate sanzioni a carico del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla effettuazione delle comunicazioni concernenti i dati delle assenze mensili per malattia.

 

La relazione tecnica afferma che gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche vengono assolti con le risorse umane e strumentali già assegnate in via ordinaria.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica, diversamente da quanto previsto dalla nuova disciplina contabile[60], non fornisce alcuna indicazione a supporto dell’asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca le indicazioni idonee a verificare tale neutralità.

 

ARTICOLO 24-bis

Sanzioni disciplinari ai medici per certificazioni non desunte da visita

Normativa vigente: l’art. 55-quinquies, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001[61] individua le sanzioni disciplinari a carico del medico che abbia giustificato l’assenza dal servizio tramite certificazione medica falsa, ovvero nel caso di rilascio di certificazioni attestanti dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

In relazione a tale disposizione, il Governo[62], in risposta alle richieste di chiarimento del Servizio Bilancio[63], ha precisato che le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale costituiscono un approfondimento dell’attività diagnostica e, quindi, presuppongono l’avvenuta effettuazione dell’esame clinico del paziente da parte del medico. Pertanto la norma non comporta effetti onerosi.

La norma, recante l’interpretazione autentica dell’art. 55-quinquies, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, stabilisce che le sanzioni disciplinari previste dalla norma, si applichino nei casi in cui il medico abbia violato gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o sia venuto meno al dovere di organizzare l’assistenza in maniera efficiente ed efficace.

 

La disposizione non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, non si ravvisano effetti finanziari di carattere immediato e diretto, atteso che la norma è volta a limitare, in via interpretativa, il campo di applicazione di sanzioni disciplinari a carico del personale medico.

 

ARTICOLO 26

Norme sul servizio temporaneo all’estero dei dipendenti pubblici

Le norme modificano la vigente disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero[64]

Le modifiche dispongono, tra l’altro, che:

Ÿ        il collocamento fuori ruolo, disposto per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso enti o organismi internazionali, trova applicazione anche nei riguardi del personale in regime di diritto pubblico[65] (comma 1, lettera b), punto 1);

Ÿ        durante il periodo di collocamento fuori ruolo, restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro[66] (comma 1, lettera c);

Ÿ        è istituita una banca dati del personale in servizio temporaneo a cura del Dipartimento della funzione pubblica, che utilizza a tal fine le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 1, lettera e);

Ÿ        con decreto del Ministro dell’istruzione è fissato annualmente[67] il contingente di personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado che il Ministero degli Affari è autorizzato ad utilizzare (comma 1, lettera f).

 

La relazione tecnica afferma che l'articolo non reca alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, precisando che le finalità di utilizzo del contingente di cui al comma 1, lettera f), sono sostitutive rispetto a quelle previste dall'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998.

 

Al riguardo, al fine di verificare la possibilità di realizzare la banca dati di cui al comma 1, lettera e), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, appare opportuno che il Governo fornisca indicazioni sia in ordine ai presumibili costi derivanti dalla sua istituzione sia in ordine ai mezzi e alle disponibilità già esistenti presso il Dipartimento della funzione pubblica ed utilizzabili per tale finalità.

Circa l’estensione al personale in regime di diritto pubblico del collocamento fuori ruolo per l’assunzione di incarichi temporanei presso enti o organismi internazionali, si osserva che tale previsione, se non meramente ricognitiva della normativa vigente, è potenzialmente suscettibile di determinare effetti onerosi ogni qualvolta sia possibile effettuare un’ulteriore promozione a copertura del posto lasciato libero nell’organico[68]

Analogamente, appare opportuno che il Governo confermi la natura puramente ricognitiva della disposizione di cui al comma 1, lettera c), che pone a carico delle amministrazioni di appartenenza l’onere dei contributi previdenziali, di competenza del datore di lavoro, per il personale collocato fuori ruolo in servizio all’estero. Viceversa, qualora sussistano casi in cui detti contributi, durante il servizio all’estero, siano posti a carico del lavoratore, la norma in esame sarebbe suscettibile di determinare effetti onerosi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 26, comma 1, lettera e), appare opportuno – secondo quanto già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione - che il Governo confermi che nel bilancio della Presidenza del Consiglio sussistano - nell’ambito del centro di responsabilità relativo al Dipartimento della funzione pubblica - risorse specifiche da destinare alla creazione di un’apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all’estero, senza che sia pregiudicata la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

A tale proposito, si ricorda che nel bilancio della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica (centro di responsabilità 6), sono iscritti il capitolo 402, di parte corrente, relativo alle spese di gestione delle banche dati istituzionali con una dotazione per l’anno 2010 di 200.000 euro, e il capitolo 928, di conto capitale, recante spese per lo sviluppo del sistema informativo con una dotazione per l’anno 2010 di 528.800 euro.

Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione con l’inciso “risorse disponibili” faccia riferimento, più specificatamente alle risorse già previste a legislazione vigente a tale scopo. Tale chiarimento appare necessario anche al fine di modificare in tal senso la formulazione della disposizione.

 

ARTICOLI da 28 a 30

Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

Le norme delegano il Governo ad adottare[69] uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini. La delega deve essere esercitata senza oneri a carico della finanza pubblica (articolo 28, comma 1).

I decreti legislativi individuano puntualmente le disposizioni che costituiscono principi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza. Individuano altresì le norme che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e che risultano pertanto direttamente applicabili agli enti territoriali (articolo 28, comma 2).

Si rammenta che la legge delega sul federalismo fiscale (L 42/2009) ha introdotto un meccanismo di finanziamento delle funzioni spettanti alle regioni che si basa sulla distinzione tra spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e spese non riconducibili ai livelli essenziali. Per le spese riconducibili ai livelli essenziali è garantito il finanziamento integrale in ciascuna regione, sulla base del criterio dei costi standard.

Gli schemi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 28, comma 4)

Sono dettati i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega. Tali criteri e principi prevedono, tra l’altro, che:

Ÿ        in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, l’amministrazione[70] debba indicare, oltre alla motivazione, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi il destinatario dell'atto può presentare una nuova istanza (articolo 29, comma 1, lettera d-bis[71]);

Ÿ        sia assicurata effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche[72] e che sia attivata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche (articolo 29, comma 1, lettera e);

Ÿ        siano individuate, al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese informazioni in possesso di una qualsiasi amministrazione, le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti (articolo 29, comma 1, lettera f);

Ÿ        sia garantita l'integrale applicazione delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni[73]. Deve essere inoltre garantita l'attuazione del principio in base al quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano (articolo 29, comma 1, lettere f-bis) ed f-ter[74]);

Ÿ        sia garantita l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici (articolo 29, comma 1, lettera g);

Ÿ        le amministrazioni pubbliche abbiano obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti[75] (articolo 29, comma 1, lettere g-bis[76]);

Ÿ        il Dipartimento della funzione pubblica realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e definisca forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 29, comma 1, lettera m);

Ÿ        la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche[77]vigili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche (articolo 29, comma 1, lettera n);

Ÿ        la pubblica amministrazione sia obbligata a rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale (articolo 29, comma 1, lettera p)[78].

Si prevede, infine, che il Governo sia delegato ad adottare[79] un decreto legislativo finalizzato a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti concernenti l’attività ed il funzionamento della pubblica amministrazione, recate da alcuni provvedimenti specificatamente indicati[80] (articolo 30, comma 1). Sono quindi dettati i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega (articolo 30, comma 2).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche dall'attuazione dell'articolo 29 vengono assolti con le risorse umane e strumentali già assegnate in via ordinaria. La RT puntualizza inoltre che le attività previste a norma del medesimo articolo, al comma 1, lettera e)[81], riguardano l'attuazione di disposizioni già vigenti e, pertanto, non recano oneri aggiuntivi e che la predisposizione del piano di comunicazione di cui alla lettera m), numero 1), non reca oneri aggiuntivi.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che la norma di delega prevede un complessivo riordino delle modalità di svolgimento dell’attività amministrativa. La potenziale ampiezza del riordino è tale da non consentire, in assenza dei necessari elementi di valutazione e di quantificazione, una preventiva verifica dei possibili effetti finanziari connessi all’esercizio della delega.

Infatti la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano un puntuale riscontro della neutralità finanziaria di alcune disposizioni. Ci si riferisce, ad esempio, alle norme di cui articolo 29, comma 1, lettere e) ed f), volte ad assicurare l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche, nonché dell'obbligo di non richiedere, agli stessi, dati, informazioni e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere dichiarazioni sostitutive[82]. Si tratta infatti di norme, che, in assenza di una previsione di gradualità applicativa in rapporto alle risorse disponibili, potrebbero determinare l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si osserva inoltre che la previsione di obblighi, a carico delle pubbliche amministrazioni – come quello di rispondere ai reclami[83] e di indicare, in caso di provvedimento sfavorevole, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole[84] - è suscettibile di recare un notevole aggravio di attività, con possibili rilevanti effetti in termini di impatto amministrativo. Anche su tali aspetti appare, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'obbligo della pubblica amministrazione di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati senza possibilità di deroga in via convenzionale[85], appare necessario che il Governo fornisca elementi circa il possibile impatto finanziario della norma, che sembra suscettibile di determinare un’accelerazione degli esborsi con conseguenti effetti negativi in termini di indebitamento o fabbisogno.

Appare, infine, necessario un chiarimento in merito a quanto previsto dall’articolo 28, limitatamente alla possibilità di individuare, mediante i decreti legislativi frutto dell’esercizio della delega in esame, le disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. I livelli essenziali delle prestazioni, una volta individuati, sono infatti suscettibili di definire diritti soggettivi in capo ai cittadini, con conseguente necessità di predisporre le risorse per fronteggiare la spesa connessa con la loro soddisfazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,  si segnala che la delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche è corredata di una specifica clausola di invarianza (articolo 28). I principi e criteri direttivi relativi all’esercizio della suddetta delega sono esplicitamente indicati dal successivo articolo 29, il quale al comma 1, oltre a recare diverse clausole di invarianza con riferimento alle lettere e), m), numeri 1 e 2, e n), ne prevede una di carattere generale al comma 3. A tale proposito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di coordinare le diverse clausole di invarianza.

Si segnala, infine, anche in considerazione della particolare rilevanza della delega prevista dall’articolo in esame, l’opportunità di prevedere esplicitamente che gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo siano trasmessi non solo alle Commissioni parlamentari competenti, ma che siano corredati di relazione tecnica e inviati anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 



[1] Con riferimento alla delega per l’adozione della Carta dei doveri, si segnala che gli articoli 28 e 29 contengono una molteplicità di clausole di neutralità finanziaria, riferite sia all’esercizio della delega nel suo complesso sia a singoli principi e criteri direttivi. Sul punto si rinvia alla scheda del presente dossier dedicata agli articoli 28 e 29 (profili di copertura finanziaria).

[2] Di cui al DPR 447/1998: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 59/1997 (Conferimento di funzioni a regioni ed enti locali, semplificazione amministrativa). Il DPR 447/1998 è oggetto di abrogazione da parte del testo in esame (articolo 12, comma 8).

[3] Da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[4] Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione  normativa.

[5] Si rileva che l’articolo 17, comma 7 della nuova legge di contabilità prevede anche che “…per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica…”.

[6] Introdotta nel corso dell’esame presso la Commissione di merito con l’emendamento 5.01 del Relatore.

[7] Introdotta nel corso dell’esame in Commissione di merito mediante l’approvazione dell’emendamento 5.03 del relatore.

[8] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965.

[9] All’articolo 120, comma 1.

[10] Cfr. AC 2100-A e abbinati, "Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali".

[11] Ratificato, con modificazioni, dalla legge 2388/1952.

[12] O su cui le stesse imprese vantano un diritto personale di godimento.

[13] La relazione tecnica fa riferimento anche ad una norma, cancellata durante l’esame in Commissione di merito, la quale disponeva la soppressione dell’articolo 11 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. L’articolo 11 prevede che ogni iscritto è rilasciato dall'ENPALS un libretto personale. La norma stabilisce anche che L’ENPALS debba trascrivere sul libretto le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

[14] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[15] Le attività di misurazione sono coordinate dal Dipartimento della funzione pubblica in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

[16] Di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.

[17] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[18] Presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

[19] Due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni.

[20] Quattro membri saranno scelti tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni.

[21] “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

[22] La previsione in esame è recata dall’emendamento 10.1 del Relatore che ha sostituito l’articolo 10 originariamente contenuto nel testo del disegno di legge che trattava di una diversa materia (disposizioni concernenti l’anagrafe).

[23] A tal fine si richiama il DPR 396/2000.

[24] Di cui al DPR 223/1989.

[25] Di cui al DPR 223/1967.

[26] Di cui al R.D. 635/1940.

[27] Di cui al DPR 394/1999.

[28] Di cui all'articolo 162 del codice civile.

[29] Previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

[30] Emendamento 10.7 Calabria.

[31] La norma abroga, conseguentemente, il primo periodo del comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 289/2002 che disponeva la trasmissione delle comunicazioni relative a decessi e matrimoni entro 15 giorni.

[32] Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[33] Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[34] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[35] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[36] Di cui all’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2006.

[37] Sentita la Conferenza unificata, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio.

[38] Introdotta nel corso dell’esame in Commissione di merito mediante l’approvazione dell’emendamento 12.01 del relatore.

[39] Si tratta del sito Internet www.finanze.it.

[40] Con l’emendamento 13.1 del relatore.

[41] Di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

[42] Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[43] Da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[44] In conformità alle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[45] Da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[46] In conformità alle regole tecniche relative al sistema pubblico di connettività previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[47] Per maggiori ragguagli si rinvia alla scheda internet pubblicata sul sito del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/governoinforma/dossier/piano_e_gov_2012/.

[48] In quanto concorrenti nello stesso reato o per riunione di procedimenti.

[49] Disponendo l’opportuna modifica dell’articolo 205, comma 2-sexies del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[50] Di cui all’articolo 316 c.p.p.

[51] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[52] Introdotta nel corso dell’esame in Commissione di merito mediante l’approvazione dell’emendamento 21.01 del relatore.

[53] Ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture.

[54] Strutture preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

[55] Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

[56] Disposto dall’articolo 8 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

[57] Peraltro non espressamente quantificato.

[58] Le amministrazioni richiamate sono quelle individuate a norma dell’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 ossia “…tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

[59] Secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni..

[60] Articolo 17, comma 7 della legge n. 196/2009.

[61] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[62] Cfr. Nota del 18 settembre 2009

[63] Cfr. Nota di verifica n. 85 dell’8 luglio 2009.

[64] Attualmente regolata dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.

[65] Ex art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, eccetera.

[66] Specificazione introdotta mediante la riformulazione dell’articolo 2 della legge n. 1114/1962.

[67] Ai sensi dell’articolo 26, comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

[68] Sembra questo caso, per esempio, del personale delle Forze armate: un generale collocato fuori ruolo rende possibile un’ulteriore promozione di un’unità di personale con il grado di colonnello. Considerato che la dotazione organica dei generali è a ruolo chiuso (diversamente da quanto accade, per esempio, per il grado di tenente o maggiore), ossia il numero di unità personale che riveste il grado non può eccedere un determinato valore, il collocamento fuori ruolo consente di avere in servizio un numero di generali superiore (compresi i fuori ruolo) a quello previsto dalla dotazione organica vigente.

[69] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

[70] Ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative.

[71] Introdotta nel corso dell’esame presso la Commissione di merito con l’emendamento 29.50 Dal Lago.

[72] Previste dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

[73] Di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[74] Introdotte nel corso dell’esame presso la Commissione di merito con l’emendamento 29.12 Bressa.

[75] Secondo modalità ed entro termini predefiniti sulla base di linee guida fornite dal dipartimento della funzione pubblica.

[76] Introdotta nel corso dell’esame presso la Commissione di merito con l’emendamento 29.2 del Relatore.

[77] Di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

[78] La disposizione è stata inserita nel corso dell’esame in Commissione di merito mediante l’approvazione dell’emendamento 29.20 Giovannelli.

[79] Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge.

[80] Si tratta:

-          delle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

-          del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

-          delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

-          delle disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni  al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

-          delle norme recate dai decreti legislativi emanati in virtù della delega prevista dall’articolo 28 del testo in esame.

[81] Che prevede l’utilizzo delle tecnologie informatiche da parte delle pubbliche amministrazioni nei rapporti con i cittadini e che prevede, altresì, l’attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche i cittadini che non utilizzano le tecnologie informatiche.

[82] Previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

[83] Di cui all’articolo 29, comma 1, lettera g-bis.

[84] Articolo 29, comma 1, lettera d-bis.

[85] Di cui all’articolo 29, comma 1, lettera p.