Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 3146: DL2/2010 - Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
Riferimenti:
AC N. 3146-A/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 167
Data: 03/03/2010
Descrittori:
BILANCI PUBBLICI   ENTI LOCALI
REGIONI   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 2 DEL 26-GEN-10     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3146-A

 

 

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

(Conversione in legge del D.L. 2/2010)

 

 

Emendamento Dis. 1.1

 

 

 

 

 

 

N. 167 – 3 Marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA

 

In data 3 marzo 2010 il Governo ha presentato l’emendamento Dis. 1.1, corredato di una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La relazione tecnica esamina talune delle disposizioni contenute nell’emendamento, precisando che le restanti norme (non prese in considerazione) non comportano oneri per la finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla RT nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Con riferimento all’articolo 1, che introduce alcune modifiche alle norme della legge finanziaria 2010, recanti misure di risparmio nel comparto degli enti locali (fra le quali una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi), la relazione tecnica afferma che la norma opera modulazioni e aggiustamenti - con riferimento alla riduzione di consiglieri e assessori, nonché con riferimento alla soppressione delle figure del direttore generale e del difensore civico – che non stravolgono l’impianto complessivo dell’intervento normativo e che non comportano conseguenze di carattere finanziario. Ciò in quanto, secondo la relazione tecnica:

-          restano comunque acquisite al bilancio dello Stato le riduzioni del Fondo ordinario per gli enti locali previste dall’articolo 2, comma 183, della legge finanziaria 191/2009;

-          gli enti restano in ogni caso assoggettati al patto di stabilità interno.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che – secondo quanto asserito dalla relazione tecnica – le modifiche introdotte alle norme della legge finanziaria 2010 non pregiudichino il rispetto degli obiettivi di risparmio e dei vincoli di saldo previsti per gli enti interessati.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 4, che dispone una serie di interventi a valere sul Fondo ordinario per gli enti locali, confermando la riduzione degli stanziamenti per 10 milioni di euro in ciascuno degli anni 2010-2012, già prevista dalla legge finanziaria 2010, la relazione tecnica afferma che la dotazione del Fondo ordinario[1] risulta sufficiente, anche alla luce della riduzione effettuata, sia per finanziare i predetti interventi (il cui onere, con riferimento alle lettere a, b, e c, deve intendersi quale limite massimo e non già come importo tassativo) sia per assicurare la compensazione dell’effetto negativo sull’indebitamento netto derivante dal successivo comma 4-septies, stimabile in circa 50 mln annui.

 

Nulla da osservare al riguardo, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica a proposito:

-               della capienza del Fondo ordinario riferita a tutti gli interventi previsti dalla norma in esame;

-               della configurazione quale tetto massimo di spesa degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma in esame.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, che prevedono l’attribuzione ai comuni delle somme versate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF prive del codice catastale, si rileva che la relazione tecnica include tali norme fra quelle che non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all’attuale destinazione delle somme versate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF per le quali non risulti indicato il codice catastale del comune beneficiario o che non possano ad altro titolo essere attribuite al comune indicato come beneficiario, nonché in merito all’utilizzo a legislazione vigente delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d’Italia. Nell’eventualità in cui, a legislazione vigente, per le predette somme fosse prevista, una volta accertata la non individuabilità dei comuni beneficiari, l’acquisizione in economia, la relativa destinazione al capitolo di spesa 1320 del Ministero dell’interno determinerebbe effetti peggiorativi dei saldi.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 4-quater, lettera a), punto 2, che prevede una possibile riduzione delle somme trasferite dallo Stato ad alcune regioni e province ad autonomia speciale, la relazione tecnica conferma che la previsione è suscettibile di determinare effetti di maggiore entrata per il bilancio dello Stato, in quanto è finalizzata a consentire il recupero del maggior gettito ICI conseguito in base alle norme del decreto legge 262/2006 (con cui è stato disposto l’aggiornamento dei dati catastali per alcune tipologie di immobili al fine di incrementare la base imponibile ICI).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 4-quinquies - che prevede che gli enti che si siano avvalsi nel 2009 della facoltà di escludere dal patto le somme indicate al comma 8 dell’art. 77-bis del DL 112/2008[2] effettuino le medesime esclusioni anche con riferimento agli esercizi 2010 e 2011 - la relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri, trattandosi sostanzialmente di interpretazione autentica.

 

Al riguardo si osserva che, al fine di verificare la compensatività della disposizione in esame, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati. Qualora infatti si trattasse di un numero ridotto di enti, l’esistenza di situazioni compensative non potrebbe essere assunta a priori, ma andrebbe verificata in modo puntuale.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 4-sexies, che prevede l’estensione all’anno 2010 di alcune forme di flessibilità dei vincoli per gli enti locali finalizzate a consentire una maggiore spesa in conto capitale, la relazione tecnica afferma che le norme non comportano effetti negativi in quanto si applica una compensazione a livello regionale.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 4-septies, lettera a) - che prevede, per i soli enti che abbiano conseguito nel 2007 entrate straordinarie, una modifica della base di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno (media del quinquennio 2003-2007 in luogo del solo esercizio 200) - la relazione tecnica afferma che dalla norma derivano effetti negativi in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni annui, i quali trovano compensazione nel Fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Al riguardo, con riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica circa la capienza del Fondo ordinario a copertura degli effetti negativi sul saldo di indebitamento netto, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai criteri e ai parametri posti alla base delle previsioni tendenziali di spesa sul medesimo Fondo. Si segnala infatti che, al fine di assicurare la compensazione degli effetti derivanti dalla norma in esame, il predetto fondo dovrebbe risultare sovradimensionato, rispetto alle effettive esigenze, di un importo almeno pari a 50 mln. con riguardo a tutti i saldi di finanza pubblica.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 4-septies, lettera b), che esclude dal patto di stabilità interno le somme provenienti dall’Unione europea, la relazione tecnica afferma che tali movimenti finanziari non comportano effetti sull’indebitamento netto: pertanto la loro esclusione dal saldo finanziario non necessita di compensazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 4-octies, che consente alle regioni di rideterminare i propri obiettivi di cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità a condizione di procedere a corrispondenti riduzioni di spesa in termini di competenza, la relazione tecnica conferma che la norma non determina effetti finanziari, in quanto l’impatto negativo dei maggiori pagamenti viene compensato da minori impegni di parte corrente.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 4-novies, che esclude dal patto di stabilità le spese sostenute per i grandi eventi, la relazione tecnica afferma che tale esclusione opera esclusivamente per le entrate e le spese correlate a trasferimenti dal bilancio dello Stato, i cui effetti sui saldi sono stati considerati in sede di predisposizione delle relative norme.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a confermare la sostanziale corrispondenza, nell’ambito di ciascuna annualità, delle somme trasferite dallo Stato a tale titolo e di quelle spese dal complesso degli enti locali per le medesime finalità.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 9-bis, che disciplina i criteri di attribuzione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali nell’ipotesi di modificazione delle circoscrizioni territoriali degli enti locali a seguito di distacchi, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 8-bis, recante disposizioni per Roma capitale, si rileva che la relazione tecnica include tali norme fra quelle che non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 8-bisdispone checon DPR sia nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro relativo al Comune di Roma, gestito con separato bilancio. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario delGoverno. Il Commissario straordinario procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e di quella passiva rientrante nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, sono fissati con DPR i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera relativa alla ricognizione sull’attuazione dei programmi[3] e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010.

L’ultimo periodo del comma 8-bis reca una norma di interpretazione autentica, testualmente finalizzata ad “una corretta imputazione al piano di rientro”, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 2000).

Le norme del TUEL citate prevedono: una peculiare disciplina applicabile a seguito della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e fino all’approvazione del rendiconto (art. 248, che sancisce l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive, la non vincolatività dei pignoramenti eventualmente eseguiti, la non maturazione di interessi e l’inapplicabilità della rivalutazione monetaria per i debiti insoluti); la non ammissibilità di sequestri o procedure esecutive nei confronti della massa attiva accertata dall’organo di liquidazione (art. 255, co. 12).

Le disposizioni oggetto di interpretazione autentica sono quelle recate dal primo periodo dell’art. 78, comma 3, del D.L. 112/2008, che dispone che la gestione commissariale del comune di Roma assuma, con bilancio separato rispetto alla gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte al 28 aprile 2008.

In base al testo in esame, le predette disposizioni si interpretano nel senso che la suddetta gestione assume tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere sino alla data del 28 aprile 2008 anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

 

Al riguardo, si osserva che le modifiche introdotte non intervengono sulle modalità di finanziamento del piano di rientro del comune di Roma.

Si rileva tuttavia che l’ultimo periodo dell’emendamento introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 78, comma 3, del DL 112/2008, in base alla quale rientrano nella gestione separata commissariale tutte le obbligazioni derivanti da atti o fatti posti in essere fino al 28 aprile 2008 anche qualora le stesse siano accertate, e i relativi crediti liquidati, con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

Andrebbe chiarito se per effetto delle predette norme di interpretazione autentica vengano poste a carico della gestione commissariale somme accertate e liquidate per effetto di sentenze già pubblicate ovvero possano essere attribuite alla medesima gestione posizioni debitorie relative a giudizi attualmente pendenti. In tal caso andrebbe precisata l’entità del relativo onere per la gestione commissariale e se il medesimo risulti compatibile con le forme di finanziamento della medesima gestione, attualmente disponibili.

 



[1] Di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

[2] Si tratta delle risorse originate dalla cessione di azioni ovvero di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali; si tratta altresì delle risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie o dalla vendita del patrimonio immobiliare

[3] Di cui all’articolo 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000