verificata dalla ragioneria generale dello stato relativa

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 3146A - DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
Riferimenti:
AC N. 3146-A/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 165
Data: 02/03/2010
Descrittori:
BILANCI PUBBLICI   ENTI LOCALI
REGIONI   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 2 DEL 26-GEN-10     

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In data 1° marzo 2010 il Governo ha trasmesso una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato relativa alle modifiche apportate in sede referente nella seduta del 25 febbraio 2010 all’articolo 4 del decreto legge 2/2010 recante interventi urgenti concernenti gli enti locali e le regioni.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, la quale specifica che le ulteriori norme (non prese in considerazione) non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

 

Con riferimento al comma 4, che dispone una serie di interventi a valere sul Fondo ordinario per gli enti locali, confermando la riduzione degli stanziamenti per 10 milioni di euro in ciascuno degli anni 2010-2012 già prevista dalla legge finanziaria 2010, la relazione tecnica afferma che la dotazione del Fondo ordinario[1] risulta sufficiente, anche alla luce della riduzione effettuata, sia per finanziare i predetti interventi (il cui onere, con riferimento alle lettere a, b, e c, deve intendersi quale limite massimo e non già come importo tassativo) sia per assicurare la compensazione dell’effetto negativo sull’indebitamento netto derivante dal successivo comma 4-septies, stimabile in circa 50 mln annui.

 

Nulla da oservare al riguardo, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica a proposito:

-         della capienza del Fondo ordinario riferita a tutti gli interventi previsti dalla norma in esame;

-         della configurazione quale tetto massimo di spesa degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma in esame.

 

Con riferimento al comma 4-quater, lettera a), punto 2, che prevede una possibile riduzione delle somme trasferite dallo Stato ad alcune regioni e province ad autonomia speciale, la relazione tecnica conferma che la previsione è suscettibile di determinare effetti di maggiore entrata per il bilancio dello Stato, in quanto è finalizzata a consentire il recupero del maggior gettito ICI conseguito in base alle norme del decreto legge 262/2006 (con cui è stato disposto l’aggiornamento dei dati catastali per alcune tipologie di immobili al fine di incrementare la base imponibile ICI).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Con riferimento al comma 4-quinquies - che prevede che gli enti che si siano avvalsi nel 2009 della facoltà di escludere dal patto le somme indicate al comma 8 dell’art. 77-bis del DL 112/2008[2] effettuino le medesime esclusioni anche con riferimento agli esercizi 2010 e 2011 - la relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri, trattandosi sostanzialmente di interpretazione autentica.

 

Al riguardo si osserva che, al fine di verificare la compensatività della disposizione in esame, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati. Qualora infatti si trattasse di un numero ridotto di enti, l’esistenza di situazioni compensative non potrebbe essere assunta a priori ma andrebbe verificata in modo puntuale.

 

Con riferimento al comma 4-sexies, che prevede l’estensione all’anno 2010 di alcune forme di flessibilità dei vincoli per gli enti locali finalizzate a consentire una maggiore spesa in conto capitale, la relazione tecnica afferma che le norme non comportano effetti negativi in quanto si applica una compensazione a livello regionale.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Con riferimento al comma 4-septies, lettera a) - che prevede, per i soli enti che abbiano conseguito nel 2007 entrate straordinarie, una modifica della base di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno (media del quinquennio 2003-2007 in luogo del solo esercizio 200) - la relazione tecnica afferma che dalla norma derivano effetti negativi in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni annui, i quali trovano compensazione nel Fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Al riguardo, con riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica circa la capienza del Fondo ordinario a copertura degli effetti negativi sul saldo di indebitamento netto, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai criteri e ai parametri posti alla base delle previsioni tendenziali di spesa sul medesimo Fondo. Si segnala infatti che, al fine di assicurare la compensazione degli effetti derivanti dalla norma in esame, il predetto fondo dovrebbe risultare sovradimensionato, rispetto alle effettive esigenze, di un importo almeno pari a 50 mln. con riguardo a tutti i saldi di finanza pubblica.

 

Con riferimento al comma 4-septies, lettera b), che esclude dal patto di stabilità interno le somme provenienti dall’Unione europea, la relazione tecnica afferma che tali movimenti finanziari non comportano effetti sull’indebitamento netto: pertanto la loro esclusione dal saldo finanziario non necessita di compensazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Con riferimento al comma 4-octies, che consente alle regioni di rideterminare i propri obiettivi di cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità a condizione di procedere a corrispondenti riduzioni di spesa in termini di competenza, la relazione tecnica conferma che la norma non determina effetti finanziari, in quanto l’impatto negativo dei maggiori pagamenti viene compensato da minori impegni di parte corrente.

 

Nulla da ossevare al riguardo.

 

Con riferimento al comma 4-novies, che esclude dal patto di stabilità le spese sostenute per i grandi eventi, la relazione tecnica afferma che tale esclusione opera esclusivamente per le entrate e le spese correlate a trasferimenti dal bilancio dello Stato, i cui effetti sui saldi sono stati considerati in sede di predisposizione delle relative norme.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a confermare la sostanziale corrispondenza, nell’ambito di ciascuna annualità, delle somme trasferite dallo Stato a tale titolo e di quelle spese dal complesso degli enti locali per le medesime finalità.

 

 

Con riferimento al comma 9-bis, che disciplina i criteri di attribuzione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali nell’ipotesi di modificazione delle circoscrizioni territoriali degli enti locali a seguito di distacchi, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.



[1] Di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

[2] Si tratta delle risorse originate dalla cessione di azioni ovvero di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali; si tratta altresì delle risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie o dalla vendita del patrimonio immobiliare