Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2936 - Finanziaria 2010 - Emendamento del relatore 2.1877
Riferimenti:
AC N. 2936-EMENDAMENTO DEL/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 142
Data: 05/12/2009
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2936

 

Emendamento del relatore

2.1877

 

 

 

 

 

N. 142 – 5 dicembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

Comma 5-bis. 8

Obblighi dei sostituti d’imposta in relazione alla riduzione dell’acconto IRPEF. 8

Comma 9. 9

Disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.. 9

Commi 20 e 20-bis. 9

Sostegno ai comuni di montagna.. 9

Comma 33-bis. 10

Disposizioni in materia di Confidi10

Comma 43. 11

Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.. 11

Comma 47. 11

Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia.. 11

Comma 48. 12

Accesso al fondo di garanzia.. 12

Commi da 48-bis a 48 quater e tabella D.. 12

Interventi in materia di agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. 12

Commi 53-bis e 53-ter.. 14

Contributi all’editoria.. 14

Commi 56 e 58. 16

Finanziamento del SSN.. 16

Comma 58. 18

Disposizioni in materia di anticipazioni18

Comma 59. 19

Investimenti nel settore sanitario.. 19

Comma 60. 19

Interventi per la certificabilità dei bilanci delle ASL. 19

ARTICOLO 2, commi 61-64. 20

Disposizioni sul personale del Servizio sanitario nazionale. 20

Comma 65-81. 21

Disciplina per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario.. 21

Comma 82-86. 22

Disciplina per le regioni inadempienti per motivi diversi dall’equilibrio di bilancio sanitario   22

Comma 87. 22

Termini per la sottoscrizione dei piani di rientro.. 22

Comma 88. 23

Anticipazione straordinaria in favore delle regioni con piani di rientro.. 23

Comma 89. 24

Disposizione interpretativa in materia di prezzo dei medicinali equivalenti24

Comma 92. 25

Fondo per le non autosufficienze. 25

Commi 93-94. 26

Fondo nazionale per le politiche sociali26

Comma 95. 27

Disposizioni in materia di versamento al bilancio dello Stato delle entrate INPS da TFR   27

Commi da 96 a 116. 29

Revisione ordinamento finanziario province di Trento e Bolzano.. 29

Commi 96-99. 32

Revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige. 32

Commi 100 e 101. 34

Attribuzione alle province di Trento e Bolzano di tributi sui premi assicurativi34

Comma 102. 36

Rimborso deleghe alle Provincie di Trento e Bolzano.. 36

Comma 103. 36

Rimborso alla provincia di Bolzano per esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico   36

Comma 104. 37

Erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile. 37

Comma 105. 38

Esclusione dall’IRES delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento.. 38

Commi 112-115. 39

Delega di funzioni alle province di Trento e Bolzano in materia di Università, cassa integrazione, disoccupazione e mobilità.. 39

Commi 117-118. 40

Ristoro minor gettito ICI40

Comma 118-bis. 41

Variazioni del Fondo “grandi eventi” e del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale  41

Comma 119. 42

Misure per il sostegno del reddito dei lavoratori parasubordinati42

Comma 120. 43

Composizione del comitato amministratore del Fondo della gestione dei co.co.co.43

Comma 121. 43

Modifica dei requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione. 43

Commi 122 e 122. 44

Disposizioni in materia di contribuzione figurativa integrativa.. 44

Commi 123 e 124. 45

Estensione degli incentivi contributivi per i datori di lavoro che assumono disoccupati45

Comma 125. 45

Proroga di ulteriori trattamenti di sostegno del reddito.. 45

Comma 126. 47

Disposizioni in favore dei lavoratori portuali47

Commi 127-129. 47

Concessione di ammortizzatori sociali in deroga.. 47

Comma 130. 49

Ulteriori misure per la concessione di ammortizzatori sociali49

Commi 131 e 132. 49

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro.. 49

Commi 133-136. 50

Misure per favorire il reinserimento dei lavoratori svantaggiati50

Commi 137 e 138. 50

Disposizioni in materia di prestazioni occasionali di lavoro accessorio.. 50

Comma 139. 51

Disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione speciale in edilizia.. 51

Comma 140. 52

Incentivi all’assunzione di lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione  52

Comma 141. 52

Modifiche all’articolo 9-bis del DL n. 78/2009. 52

Commi 142 e 143. 52

Realizzazione di sinergie logistiche e funzionali52

Comma 144. 53

Disposizioni in materia di determinazione dei parametri per il calcolo delle prestazioni previdenziali53

Comma 145. 54

Disposizioni in materia di apprendistato.. 54

Comma 146. 55

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.. 55

Comma 147. 55

Disposizioni in materia di determinazione della retribuzione dell’apprendista.. 55

Comma 148. 55

Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare. 55

commi 149 e 150. 56

Proroga della detassazione del salario accessorio e dei contratti di produttività.. 56

Comma 151. 58

Riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. 58

Comma 152. 58

Disposizioni di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile. 58

Commi da 154 a 175. 59

Credito nel Mezzogiorno.. 59

Commi 176-181. 62

Disposizioni per la razionalizzazione delle amministrazioni locali62

Commi 182-189. 64

Fondi immobiliari della Difesa e interventi a favore del comune di Roma.. 64

Commi 190-192. 66

Pagamenti delle retribuzioni per i dipendenti pubblici, dilazione dei versamenti tributari e contributivi in Abruzzo.. 66

Commi 193-194. 70

Anticipazione dei diritti aeroportuali70

Commi 196-198. 72

Ricapitalizzazione della società Stretto di Messina.. 72

Commi da 199 a 202. 73

Assunzione di personale del comparto sicurezza.. 73

Commi da 203 a 217. 75

Interventi in materia di giustizia.. 75

Commi 218-223. 80

Vendita beni immobili pubblici80

Comma 224. 84

Imposta sostitutiva canoni di locazione immobili Abruzzo.. 84

Commi 225 e 226. 86

Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni e riversamento delle maggiori entrate al Fondo grandi eventi86

Comma 227. 88

Versamento somme dovute enti locali88

Commi 228-230. 89

Progetti prioritari relativi ai corridoi europei TEN-T.. 89

Comma 231. 89

Sottoscrizione quote SGR.. 89

Comma 232. 90

Finanziamento di attività di ricerca.. 90

Commi 233 e 234. 91

Emittenza locale. 91

Comma 235. 92

Messa in sicurezza di edifici scolastici92

Comma 236. 92

Interventi di risanamento ambientale. 92

Comma 237. 93

Commissario straordinario del comune di Roma.. 93

Comma 238. 93

Devoluzione di entrate alle Autorità indipendenti93

Comma 239. 96

Interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici96

Commi 247-248. 96

Destinazione disponibilità Fondo “grandi eventi”. 96

Sistemazione contabile delle partite iscritte al “conto sospesi” con la Banca d’Italia   101

Tabella A.. 103

Rifinanziamento missioni internazionali di pace. 103

Tabella D.. 103

Edilizia sanitaria pubblica.. 103

APPENDICE.. 105

Prospetto allegato alla relazione tecnica.. 105

 



 

PREMESSA

 

Il presente dossier reca schede di verifica delle disposizioni dell’emendamento 2.1877 del relatore presentato il 4 dicembre 2009.

La verifica è effettuata alla luce della relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, allegata all’emendamento.

Detta relazione è altresì corredata di un prospetto che indica effetti sul saldo netto da finanziare e sul saldo di indebitamento netto, che sembrano riferirsi alle sole disposizioni dell’emendamento relative ad utilizzi o versamenti al Fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, DL 5/2009 (Fondo “grandi eventi”). Detto prospetto è riportato in calce al presente dossier.

Si rappresenta, inoltre che ad alcune delle norme in esame recanti oneri corrispondono mezzi di copertura puntualmente indicati in altre norme.

Allo stato non è disponibile un’integrazione dell’allegato 7, che dia conto degli effetti complessivi sui predetti saldi di tutte le disposizioni introdotte dall’emendamento in esame.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Comma 5-bis

Obblighi dei sostituti d’imposta in relazione alla riduzione dell’acconto IRPEF

Le norme ripropongono i commi da 2 a 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 168 del 2009, recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta nonché di trasferimenti erariali ai comuni, attualmente all’esame della Camera dei Deputati in prima lettura (A.C. 2975).

Non è, in particolare, riproposto il comma 1, dell’articolo 1 del decreto medesimo, che ha previsto una riduzione di venti punti percentuali della quota di acconto dell’IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2009 - il cui pagamento è differito in sede di versamento a saldo nel 2010 - in quanto tale disposizione ha esaurito i suoi effetti al 30 novembre 2009.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica riporta, tra le dotazioni del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009, gli effetti di maggiore entrata ascritti alle disposizioni del decreto legge n. 168, valutati dalla relazione tecnica allegata al relativo disegno di legge di conversione, in 3.716 milioni di euro nel 2010.

Tali maggiori entrate, conseguenti ai maggiori versamenti IRPEF a saldo nel 2010, sono versate ad integrazione del suddetto fondo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge n. 168 del 2009, i cui effetti sono fatti salvi dal comma 248 dell’emendamento in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 9

Disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva

Normativa vigente: l’articolo 11-bis del decreto-legge n. 78/2009 prevede la presentazione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) sia ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, con verifica periodica del documento, sia per la revoca in caso di mancata presentazione iniziale o annuale del documento stesso.

La norma, sostituendo il comma 9 dell’articolo 2 del disegno di legge in esame, prevede la possibilità per le regioni di condizionare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità contributiva.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione, che appare priva di effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che alle modifiche alle disposizioni in materia di DURC non sono ascritti effetti finanziari.

 

Commi 20 e 20-bis

Sostegno ai comuni di montagna

 

Le norme dispongono che la proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 dei contributi previsti a favore delle comunità montane e dei piccoli comuni, in particolare di quelli che presentano parametri critici di carattere demografico, già disposte per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) venga effettuata a fronte della riduzione per i seguenti importi:

(Mln di euro)

2010

2011

2012

-10

-10

-10

 

Conseguentemente, la Tabella A, Ministero dell’interno viene così rifinanziata, finalizzata alla realizzazione di iniziative di sostegno dei comuni di montagna:

(Mln di euro)

2010

2011

2012

+10

+10

+10

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento specifica che la riduzione di 10 milioni di euro viene effettuata ai fini della copertura del previsto aumento di 10 milioni per il triennio 2010-2012 della Tabella A,  Ministero dell’interno, da destinare alla realizzazione  alla realizzazione di iniziative di sostegno dei comuni di montagna.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui alla norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 33-bis

Disposizioni in materia di Confidi

La norma prevede che i fondi derivanti dal D.L. n. 691 del 1994[[1]], che risultino ancora nelle disponibilità dei competenti Confidi, possano essere utilizzati per le seguenti finalità, di cui al comma 33 del ddl finanziaria 2010:

-          assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione;

-          potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 43

Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio

L’emendamento  eleva da 50 a 100 milioni per il 2010 la quota riservata al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio a valere sulle risorse che, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del disegno di legge finanziaria 2010 (ora articolo 2, comma 247, nel testo dell’emendamento in esame) affluiscono al Fondo “grandi eventi” (Fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009).

 

La relazione tecnica  non considera la modifica.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia l’importo di 50 milioni di maggiore utilizzo del Fondo ex art. 7-quinquies, comma 1, del  D.L. n. 5/2009, derivante dall’emendamento in esame.

Si ricorda che, in relazione alla riserva originaria di 50 milioni prevista nel testo del ddl finanziaria 2010 (A.C. 2936), il predetto prospetto non indica espressamente un effetto di corrispondente utilizzo del Fondo “grandi eventi”. Ciò in quanto il predetto importo di 50 mln. è già portato in riduzione del complesso delle risorse del Fondo medesimo individuate ai sensi del comma 247.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 47

Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia

La norma, modificando l’articolo 2, comma 47, del disegno di legge finanziaria, stabilisce, in caso di vendita di beni immobili confiscati alla mafia, diritti di opzione prioritaria in favore delle cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze armate e di polizia.

Prevede, inoltre, un diritto di prelazione in favore degli enti locali, nel caso in cui si proceda alla vendita dei predetti beni immobili confiscati.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica non evidenzia importi riferiti alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che la disposizione appare priva di effetti finanziari.

 

Comma 48

Accesso al fondo di garanzia

La norma prevede che – per favorire l’accesso al credito attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli - per l’anno 2010 sia possibile accedere al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale SpA[2] nei limiti di 20 milioni di euro.

 

La relazione tecnica e il prospetto ad essa allegato non considerano la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Commi da 48-bis a 48 quater e tabella D

Interventi in materia di agricoltura e Fondo solidarietà nazionale

Normativa vigente: l’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009[3] dispone che, nell’ambito delle risorse previste per l’erogazione del sostegno specifico dall’articolo 2 del medesimo decreto, una somma di 70 milioni di euro sia destinata a  pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano. Il successivo articolo 12 prevede che, in caso di superamento dei limiti relativi al finanziamento delle misure dei sostegni specifici, verrà applicato un abbattimento pro-rata dei relativi pagamenti annuali supplementari.

 

Le norme, al fine di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, incrementano da 70 a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le risorse finanziarie da destinare, ai sensi dell’articolo 11 del citato DM del 29 luglio 2009, ai pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 2 del medesimo decreto. A tali risorse si aggiungono le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell’Organizzazione comune di mercato del settore del vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Inoltre, al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi al Fondo di solidarietà nazionale, viene previsto che le disponibilità finanziarie relative all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 154/2004, relative al  Fondo di solidarietà nazionale, possano essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (comma 48-bis).

Viene previsto che, per le necessità del settore agricolo, il CIPE individui i programmi da sostenere a cui destinare 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185/2008 (comma 48-ter).

Viene, inoltre prorogato per l’anno 2010 il Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura,[4] a valere sulle risorse residue per l’attuazione dei piani nazionali di settore del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali[5].

Si ricorda che per tali piani l’articolo 1, comma 1084, della legge 296/2006 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 50 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Viene, altresì, previsto che la competenza del commissario ad acta preposto alle opere della gestione separata e ai progetti speciali relativi al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - di cui all’articolo 19, comma 5, del D.L. 32/1995 – venga estesa anche alle attività relative agli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica  (comma 48-quater)

 

La parte consequenziale dell’emendamento prevede altresì una diminuzione della misura del rifinanziamento, disposto in tabella D, del Fondo di cui all’articolo 5 della legge n. 183/1987. Il Fondo in questione è destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.

La diminuzione è disposta nella misura di 51,9 milioni per il 2010, 16,7 milioni  per il 2011 ed il 2012. I medesimi importi sono destinati al rifinanziamento, sempre in tabella D, del Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole[6].

 

La relazione tecnica riferisce che, al fine della proroga per l’anno 2010 del programma triennale della pesca e dell’acquacoltura a valere sulle risorse residue di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge n. 296/2006, viene previsto il mantenimento in bilancio, al termine dell’esercizio corrente, di somme da utilizzare nell’esercizio successivo. Dalla suddetta modifica del termine di conservazione dei residui, in deroga alla vigente disciplina contabile, conseguono effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente in quanto le risorse non utilizzate risultano già considerate nei tendenziali di spesa dell’anno di competenza. La relazione tecnica valuta tali effetti in 20 milioni di euro, in ordine ai quali si reperisce idonea compensazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7 quinquies, c. 1, del D.L. 5/2009.

Viene, inoltre, prevista una variazione compensativa all’interno della tabella D, con riduzione delle risorse già destinate in aumento del Fondo per l’attuazione per le politiche comunitarie, per 51,9 milioni per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e corrispondente incremento del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

Il prospetto allegato alla relazione tecnica riporta la variazione ascrivibile alla norma, indicando un effetto peggiorativo dei saldi di indebitamento netto e di fabbisogno per 20 milioni nel 2010.

 

Al riguardo, per quanto riguarda il rifinanziamento del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura, premesso che si tratta di risorse stanziate nel 2009, andrebbe indicata l’entità delle stesse al fine di verificare l’effetto ascritto alla norma sull’indebitamento netto e sul fabbisogno.

 

Commi 53-bis e 53-ter

Contributi all’editoria

Le norme dispongono quanto segue:

·    i contributi e le provvidenze per il settore dell’editoria spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti lo stesso capitolo (comma 53-bis);

·    l’importo di ciascuna annualità dei rimborsi da corrispondere a Poste Spa[7] può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell’annualità 2009. Le norme stabiliscono, altresì, che la disposizione suddetta entri in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della legge finanziaria in esame. Infine, si dispone che le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell’anno 2009 che, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, non risultino riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato,  per l’importo di 45 milioni di euro, siano  acquisite all’entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall’attuazione del primo periodo (comma 53-ter).

 

La relazione tecnica specifica che, al fine di consentire la ripartizione proporzionale di cui al comma 53-bis, l’importo di ciascuna annualità relativa alla rateizzazione del debito pregresso verso Poste Italiane può essere rimodulato, per l’annualità 2009, assicurando l’invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Afferma che tuttavia l’erogazione della suddetta rata 2009 del debito Poste non ha alcun impatto sull’indebitamento, essendo considerata una partita finanziaria e, pertanto, non può essere utilizzata a compensazione dell’effetto derivante dall’accelerazione dei pagamenti dei contributi alle imprese del settore dell’editoria che, viceversa, ha impatto immediato sui conti. Pertanto, alla compensazione del relativo effetto in termini di indebitamento per l’anno 2009, valutabile in 45 milioni di euro, si provvede attraverso l’acquisizione all’entrata (o la non riassegnazione) di parte delle risorse, rispettivamente già destinate alle finalità di cui all’art. 1, comma 358, della legge n. 244/2007[8] e all’art. 148, comma 1, della legge 388/2000[9], non ancora riassegnate  alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato.

Si ricorda che: la legge n. 244/2007, art. 1, comma 358, stabilisce che le entrate ivi previste sono destinate al potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti;

la legge n. 388/2000, art. 148, comma 1, destina le entrate ivi previste (ovvero quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato) ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui al comma 53-ter.

 

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l’imputazione temporale degli effetti della norma sull’indebitamento, per l’anno 2009, tenuto conto che la norma stessa entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Andrebbe inoltre chiarito quali sono gli effetti per gli anni successivi, a fronte di un meccanismo di rateizzazione di carattere decennale.

 

Commi 56 e 58

Finanziamento del SSN

Le norme fissano il livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato in 105.148 milioni di euro nel 2010 e 107.303 milioni di euro nel 2011. A tali importi si perviene mediante:

-          l’aumento del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato di 584 milioni di euro per il 2010 e 419 milioni di euro nel 2011;

-          l’attribuzione a tale livello di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui recato dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009[10]; dell’importo di 466 milioni di euro annui corrispondenti alle economie sulla spesa del personale derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, commi 13 e 14 e dell’articolo 1, comma 4, lett. a)  dell’Intesa Stato Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.

Alla determinazione del livello del finanziamento in esame non concorrono i 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù[11] e l’importo di 167,8 destinato alla sanità penitenziaria[12].

Per l’esercizio finanziario 2012, la norma assicura un importo pari al livello del finanziamento per il 2011 incrementato del 2,8 per cento.

La norma, infine, rinvia a successivi provvedimenti l’attribuzione di ulteriori finanziamenti per assicurare l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.

 

La relazione tecnica fornisce la seguente ricostruzione delle risorse destinate al livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato:

 

Servizio Sanitario nazionale – Livello del finanziamento ordinario cui concorre lo Stato

(milioni di euro)

 

 

2010

2011

2012

(1)

Livello di finanziamento di cui all’articolo 79, comma 1 del DL 112/2008

103.945

 

106.265

 

(2)

Risorse per rinnovo convenzioni biennio 2006-2007 di cui all’articolo 79, comma 2 del DL 112/2008

69

 

69

 

 

(3)

Risorse a seguito dell’abolizione ticket 10 euro, di cui all’articolo 81, comma 19, del DL 112/2008

400

 

400

 

(4)

Risorse di emersione immigrati di cui all’articolo 1-ter del DL 78/2008

200

 

200

 

(5)

Quota da erogare all?ospedale Bambin Gesù, di cui all’articolo 22, comma 6 del DL 78/2009

-50

 

-50

 

(6)

Livello complessivo a legislazione previgente

104.564

106.884

 

(7)

Incremento riconosciuto dall’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria

1.600

 

1.719

 

(8)=(6)+(7)

Totale livello di finanziamento (per l’anno 2012, riconosciuto il 2011 incrementato del 2,8%)

106.164

108.603

111.644

 

Copertura dell’incremento di riconosciuto dall’intesa Stato-regioni in materia sanitaria

 

(9)

Risorse di bilancio

584

419

 

(10)

Economie sulla spesa di personale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, commi 13 e 14 e dell’articolo1, comma 4 lettera a) dell’Intesa Stato Regioni 2010-2012

466

466

466

(11)

Importo assicurato dallo Stato con successivi provvedimenti legislativi

550

834

834

(12)=(9)+(10)+(11)

Totale copertura dell’incremento riconosciuto dall’intesa Stato-regioni in materia sanitaria

1.600

1.719

1.300

(13)=(8)-(10)-(11)

Livello da ripartire tra le regioni

105.148

107.303

110.344

 

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia la variazione di cui alle norme in esame.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione dal momento che la maggiore spesa recata dalla disposizione in esame, pari a 584 milioni di euro per il 2010 e 419 milioni di euro per il 2011, è limitata all’entità dello stanziamento.

Appare tuttavia necessario che il Governo fornisca chiarimenti sull’ammontare dei risparmi di spesa per il personale, pari a 466 milioni di euro annui, derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, commi 13 e 14[13], e dell’articolo 1, comma 4, lett. a), dell’Intesa Stato Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.

 

Comma 58

Disposizioni in materia di anticipazioni

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 796, lettera d punti 1-4 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto, per gli anni 2007, 2008 e 2009, l’aumento delle anticipazioni del finanziamento a carico dello Stato concesse alle regioni, a statuto ordinario e alla Sicilia, dal 95 per cento al 97 per cento[14]. Tale percentuale è suscettibile di aumento, compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica, per le regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti della verifica del Tavolo tecnico[15] (numeri 1, 2 e 3). L’erogazione della quota restante, pari al 3 per cento, è subordinata all’esito positivo della verifica degli adempimenti prevista dalla normativa vigente (numero 4).

La norma dispone, per il periodo 2010-2012, l’aumento dal 97 al 98 per cento del livello delle anticipazioni erogate alle regioni che siano risultate adempienti nell’ultimo triennio, con la possibilità di superare tale livello, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Per le altre regioni rimane confermato il livello delle anticipazioni al 97 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera d) della legge n. 296/2006.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia la variazione di cui alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 59

Investimenti nel settore sanitario

La norma incrementa di 1 miliardo (da 23 miliardi a 24 miliardi) di euro le risorse destinate al finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. La sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni è condizionata alla effettiva disponibilità di bilancio.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari in relazione alle norme in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione in esame abbia un carattere programmatico, come specificato dalla relazione tecnica all’articolo 1, comma 796, lettera n) della  legge n. 296/2006, che pur incrementando il citato finanziamento da 17 a 20 miliardi euro, non scontava effetti sui saldi

 

Comma 60

Interventi per la certificabilità dei bilanci delle ASL

La norma per favorire l’implementazione dell’attività diretta a consentire la certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie, prevede per il triennio 2010-2012 la possibilità per le regioni di utilizzare una quota delle risorse destinate ad interventi di edilizia sanitaria.

 

La relazione tecnica  non prende in considerazione la norma.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari in relazione alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2, commi 61-64

Disposizioni sul personale del Servizio sanitario nazionale

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 565, della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007) al fine di garantire il contenimento della spesa sanitaria, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni[16], ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale riferita al triennio 2007-2009. In particolare tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale[17] per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 venga ridotta dell'1,4% rispetto a quella del 2004.

La norma, confermando i vincoli di spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, dispone che gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottando anche nel triennio 2010-2012 misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino, per ciascuno degli anni 2010 2011 e 2012, il corrispondente ammontare dell’anno 2004, diminuito del 1,4 per cento.

Ai fini dell’applicazione dei vincoli sopra descritti, le spese di personale sono considerate al netto:

-          per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

-          per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

-          per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca[18].

La norma, inoltre, impone agli enti destinatari delle norme in esame:

·        di predisporre un programma annuale di revisione delle consistenze di personale finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale con conseguente riduzione dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa[19];

·        di fissare parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del SSN, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.

La verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005[20]. La Regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario, la Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di conferma di disposizioni vigenti già introdotte per il periodo 2007-2009, alle norme in esame non sono associati effetti finanziari.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari in relazione alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che si tratta di norme finalizzate al contenimento dei costi relativi al personale sanitario, cui non sono associati effetti finanziari.

 

Comma 65-81

Disciplina per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario

Le norme prevedono, integrando la normativa vigente, procedure e vincoli più stringenti per  l’adozione ed il monitoraggio dei piani di rientro dai disavanzi sanitari. In particolare:

·        fissano al 5% lo standard dimensionale del disavanzo oltre il quale le regioni sono tenute alla presentazione del piano di rientro;

·        l’introduzione di ulteriori automatismi in caso di disavanzo non coperto oltre all’innalzamento delle aliquote IRPEF e IRAP, quali il blocco del turn over e il divieto di effettuazione di spese obbligatorie;

·        l’introduzione di ulteriori automatismi in caso di mancata presentazione o insufficienza del piano (sospensione dei trasferimenti erariali non obbligatori, decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere);

·        la sospensione delle azioni esecutive, per un periodo di dodici mesi, nei confronti delle ASL e delle aziende ospedaliere al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro.

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari in relazione alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 82-86

Disciplina per le regioni inadempienti per motivi diversi dall’equilibrio di bilancio sanitario

Le norme recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti diversi dall’equilibrio economico del settore sanitario. In tal caso è prevista la predisposizione di un piano e la sottoscrizione di un accordo tra la regione e lo Stato al fine di recuperare le inadempienze. In particolare, sono disciplinate le modalità di disposizione approvazione ed attuazione del piano, con regole analoghe, ma meno stringenti, a quelle previste per le regioni con squilibri economici.

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari in relazione alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 87

Termini per la sottoscrizione dei piani di rientro

La norma prevede che le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell’art 1, comma 180, della legge 31172004, con il relativo piano di rientro, per ottenere il maggior finanziamento, possono avviare la procedura entro il 20 aprile 2010. Ove l’Accordo non sia sottoscritto  entro i successivi 90 giorni, la quota di maggior finanziamento non viene più erogata.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari in relazione alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto della finalità sanzionatoria della norma, diretta a favorire la sottoscrizione di un Accordo e del relativo Piano di rientro in presenza di squilibri economici-finanziari e di inadempienze relative anche ad esercizi precedenti, a fronte dei quali non é stata erogata la quota residuale del finanziamento del SSN a carico dello Stato.

 

Comma 88

Anticipazione straordinaria in favore delle regioni con piani di rientro

La norma prevede un’anticipazione finanziaria da parte dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni, in favore delle regioni interessate dai Piani di rientro, ai fini dell’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005.

All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranches successive, a seguito dell’accertamento definitivo, con il supporto dell’advisor dell’entità dei debiti medesimi e della quota non coperta da parte della regione, e della predisposizione da parte della regione delle misure legislative di copertura dell’ammortamento del prestito, con l’individuazione di una copertura derivante da specifiche risorse idonee e congrue.

Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, che deve avvenire  in un periodo non superiore a trenta anni. Il contratto prevede, nel caso la regione non adempia nei termini previsti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità del recupero delle somme e l’applicazione degli interessi moratori.

 

La relazione tecnica , rilevato che un provvedimento analogo è stato previsto dalla legge finanziaria 2008 (art 2, commi 46-48 della legge 244/2007) in favore delle regioni che avevano sottoscritto i Piani di rientro nel 2007, rileva che l’accesso a tale anticipazione si rende necessario anche ad altre regioni eventualmente interessate dai Piani, ed in particolare la regione Calabria. Specifica inoltre che il rimborso dell’anticipazione, comprensivo degli interessi, deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni.

Secondo la relazione tecnica, la norma ha effetto solo sul saldo netto, e non anche sull’indebitamento ed il fabbisogno.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia la variazione di cui alle norme in esame.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che, a differenza della norma contenuta nella legge finanziaria 2008, la disposizione non indica puntualmente le regioni beneficiarie dell’anticipazione, ma fa riferimento a quelle “interessate dai Piani”, ivi incluse quindi quelle che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, potrebbero non aver ancora sottoscritto l’Accordo ed il relativo Piano di rientro. La relazione tecnica esplicita che la norma riguarda la regione Calabria.

Al fine di valutare la congruità della somma autorizzata, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa le regioni, oltre alla Calabria, che potrebbero essere interessate dalla disposizione in esame e la stima dello stock dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005 da ciascuna delle suddette regioni.

La norma non indica, inoltre, l’esercizio in cui deve avvenire l’anticipazione, limitandosi ad affermare che ad essa si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranches successive. Non sussistono pertanto elementi per verificare il profilo temporale dell’onere a carico del bilancio dello Stato, che il prospetto allegato alla relazione tecnica ascrive interamente al 2010.

Per quanto riguarda, infine, l’assenza di effetti sul fabbisogno (e sul debito), essa potrebbe essere ascrivibile alla circostanza che si tratta esclusivamente di debiti finanziari, per i quali si realizza un effetto sostitutivo tra il debito delle regioni e quello dello Stato.

Per quanto riguarda l’indebitamento netto la norma è neutrale, in quanto gli effetti in termini di competenza economica delle operazioni che hanno generato il cumularsi dei disavanzi e la formazione dei debiti regionali si sono esauriti negli esercizi precedenti.

Occorre infine rilevare che, a differenza della norma contenuta nella legge finanziaria 2008, la disposizione in esame non prevede che le regioni provvedano all’immediata estinzione dei debiti per l’importo corrispondente alle anticipazioni percepite. Anche su tale punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

 

Comma 89

Disposizione interpretativa in materia di prezzo dei medicinali equivalenti

Normativa vigente: al fine della razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale[21], l’articolo 13 del decreto legge n. 39/2009 ha disposto, per il periodo 28 maggio - 31 dicembre 2009, la riduzione del 12 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti[22], ad eccezione dei medicinali coperti da brevetto.

 

La norma prevede che il termine brevetto è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

 

La relazione tecnica  chiarisce che il riferimento ai farmaci non coperti dal brevetti (e quindi esclusi dalla riduzione del prezzo) è da intendersi solo con riferimento al brevetto sul principio attivo. Tale interpretazione è stata scontata in sede di interpretazione degli effetti finanziari del citato articolo 13.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari in relazione alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 92

Fondo per le non autosufficienze

La norma dispone, per l’anno 2010, l’incremento di 400 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma1264, della legge n. 296/2006.

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia la variazione di cui alle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Commi 93-94

Fondo nazionale per le politiche sociali

La norma dispone che, a decorrere dal 2010, gli oneri relativi ai diritti soggetti riconosciuti dalle disposizioni di seguito elencate, a normativa vigente finanziati a valere sulle disponibilità del Fondo per le politiche sociali[23], sono finanziari medianti appositi capitolo di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 93).

Le prestazioni correlate a diritti soggettivi e le disposizioni che li riconoscono sono le seguenti:

-          assegni al nucleo con tre figli minori (articolo 65 della legge n. 448/1998);

-          assegni di maternità (articolo 66 della legge n. 448/1998 e articolo 49, comma 8, della legge n. 488/1999);

-          agevolazione handicap (articolo 33 della legge n. 104/1992 e articolo 20 della legge n. 53/2000);

-          agevolazioni lavoratori talassemici (articolo 39 della legge n. 448/2001 e articolo 3, comma 131, della legge n. 350/2003).

In conseguenza di tale diversa modalità di finanziamento, il Fondo nazionale per le politiche sociali è corrispondentemente ridotto a decorrere dal 2010 (comma 94).

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame non prevedono alcuna spesa aggiuntiva, in quanto sono volte a ricondurre all’esterno del Fondo interventi che costituiscono diritti soggettivi.

Si tratta, pertanto, di misure finanziate con risorse attualmente attribuite all’INPS e alle Province autonome di Trento e Bolzano (in quanto esse gestiscono direttamente alcuni interventi di tale natura, ricevendo una quota di finanziamenti)[24].

Rimangono quindi confermati a carico del Fondo gli interventi di carattere discrezionale, in coerenza con la collocazione del Fondo nell’ambito della Tabella C della legge finanziaria.

Al fine di garantire gli equilibri di bilancio programmati, nell’ambito del bilancio dello Stato 2010-2012, lo stanziamento dei nuovi capitolo di bilancio sarà determinato sulla base di specifici andamenti della spesa previsti per il triennio, con riduzione compensativa del capitolo riguardante il residuale Fondo nazionale per le politiche sociali afferente agli interventi discrezionali.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari in relazione alle norme in esame.

 

Al riguardo si rileva che la norma dispone una riduzione del Fondo, senza peraltro indicare l’entità. Inoltre detta riduzione non è indicata né nella RT né nel prospetto ad essa allegato.

 

Comma 95

Disposizioni in materia di versamento al bilancio dello Stato delle entrate INPS da TFR

Normativa vigente: l’articolo 1, commi 755-762, della legge n. 296/2006 dispone l’obbligo per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti di versare il TFR non destinato ai fondi di previdenza complementare all’INPS. Le risorse così introitate, al netto delle prestazioni e degli oneri relativi al TFR, sono destinati agli interventi elencati in apposita tabella allegata alla legge (Elenco 1), a seguito di un procedimento di accertamento da parte della Conferenza dei servizi. Le procedure indicate consentono la destinazione ad interventi di spesa nei limiti delle risorse accertate con apposita procedura e stabiliscano, d’altro canto, la possibilità di una tempestiva attivazione dei finanziamenti soltanto entro limiti di utilizzo corrispondenti a specifiche percentuali di incidenza sull’indebitamento netto.

Successivamente, l’articolo 51 del decreto-legge n. 248/2007[25] ha disposto il versamento da parte dell’INPS delle risorse destinate al finanziamento degli interventi riportati all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.

Si segnala che tale elenco riporta gli ammontari di risorse da destinare agli interventi individuati, limitatamente al triennio 2007-2009. La relazione tecnica alla legge n. 296/2006, tuttavia, indicava la stima delle risorse da destinare a tali interventi fino al 2016, con riferimento alle voci di spesa aventi natura permanente.

La norma, modificando l’articolo 51 del decreto-legge n. 248/2007, dispone che il versamento da parte dell’INPS al capitolo 3331 dell’entrata riguardi anche le risorse decorrenti dall’anno 2010.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano effetti in termini di indebitamento netto delle P.A. ma solo effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare, stimabili in 3.100 milioni di euro nel 2010, 2.600 milioni di euro nel 2011 e 2.000 milioni di euro nel 2012. Inoltre, per effetto del successivo comma 116, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni affluiscono al Fondo “Grandi eventi” di cui all’articolo 3, comma 7, della legge finanziaria in esame, con le modalità ivi previste.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia la variazione di cui alle norme in esame, prevedendo risorse aggiuntive nelle misure corrispondenti agli importi sopra indicati.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente la necessità di acquisire i dati sottostanti la quantificazione delle risorse oggetto del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato. In particolare, andrebbe precisato se, ai fini di detta stima, si sia tenuto conto delle disposizioni della legge n. 296/2006, che limitava la destinazione delle risorse in questione ad interventi di spesa nei limiti delle entrate effettivamente accertate, con cadenza trimestrale, mediante una specifica procedura.

Si osserva, altresì, che le entrate scontate sul saldo netto da finanziare per effetto della norma in esame concorrono a determinare la complessiva copertura delle misure di spesa previste dall’emendamento, attraverso il loro riversamento al Fondo ex articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5/2009 (comma 116).

Ciò premesso, appaiono necessari chiarimenti con riferimento ai seguenti profili:

-          andrebbe precisato quali possano essere le modalità di finanziamento, per gli anni successivi al 2010, degli interventi - già finanziati a valere sulle risorse in questione per effetto della legge n. 296/2006 - che presentino durata eccedente il triennio 2007-2009.

Si segnala, a tale proposito, che la relazione tecnica allegata alla medesima legge n. 296/2006 indicava un’erogazione di cassa fino al 2016, limitatamente alle spese dell’Elenco 1 aventi durata ultratriennale;

-          in considerazione della destinazione delle risorse in questione disposta dalla norma in esame, andrebbe chiarito se e attraverso quali modalità risulti possibile salvaguardare, anche per i nuovi interventi finanziati a valere sulle predette disponibilità, criteri di determinazione prudenziale delle spese finanziabili, in ragione delle risorse accertate.

Si ritiene necessario acquisire elementi in ordini ai predetti profili anche in considerazione del fatto che la norma in esame prevede il riversamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato “ a decorrere dal 2010”, anche se gli interventi del Fondo cui sono riversate le disponibilità medesime, non assumono, nella gran parte, carattere permanente.

 

Commi da 96 a 116

Revisione ordinamento finanziario province di Trento e Bolzano

Gli effetti finanziari delle norme in esame sono considerati dalla relazione tecnica sia analiticamente (sul punto si rinvia alle schede successive, dedicate ai singoli commi) sia nel loro complesso.

A tale proposito la RT riporta le seguenti tabelle, la prima delle quali recante un’esposizione degli effetti positivi delle predette norme con riferimento al saldo netto da finanziare. Nella tabella sono riportati distintamente gli effetti riguardanti le province di Trento (TN) e di Bolzano (BZ) e la regione Trentino-Alto Adige (TTA):

 

Tabella  1

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

EFFETTI POSITIVI SUL SALDO DA FINANZIARE

(valori in milioni di euro)

 

Maggiori spese per il bilancio statale:

 

TN

BZ

TAA

-          IVA all’importazione sulla base dei

Consumi finali 9/10 - comma 97, lett.e)

145,0

147,0

 

-          IRES e imposte sostitutive sui redditi da capitale – comma 97, lett.f)

10,0

75,0

 

-          Accisa oli minerali – comma 97, lett. f)

40,0

23,0

 

-          Soppressione IVA all’importazione Regione TAA sulla base del riscosso 0,5/10 – comma 97, lett.a)

 

 

-1,0

-          IVA interna rideterminata per Regione TAA sulla base dei consumi finali 2/10 – comma 97, lett. b)

 

 

-30,0

-          Contributo SSN RCA – comma 100

19,5

15,5

 

-          Assicurazioni – comma 101

7,5

21

 

TOTALE

 

 

Riduzioni di spesa per il bilancio statale:

222,0

281,5

-31,0

 

-          Soppressione quota variabile – comma 97, lett. a)

280,0

301,0

 

-          Soppressione somma sostitutiva – comma 97, lett. h) e comma 99

320,0

337,0

 

-          Soppressione leggi di settore – comma 97, lett. h) e comma 99

90,0

62,0

 

-          Nuove funzioni da trasferire – commi 97, lett. h), e da 107 a 115

100,0

100,0

 

TOTALE RIDUZIONI DI SPESA

 

790,0

800,0

0

Effetti positivi sul saldo netto da finanziare

568,0

518,5

31,0

Totale effetto annuale positivo netto  (SNF)

1.117,5

 

 

In base alla tabella, quindi, l’effetto positivo annuale in termini di saldo netto da finanziare ammonta complessivamente a 1.117,5 milioni di euro.

La tabella successiva espone gli effetti positivi delle predette norme con riferimento all’indebitamento netto:

 

Tabella  2

 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE T.A.A.

REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO E REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI-

 

EFFETTI POSITIVI SULL’INDEBITAMENTO NETTO

(Valori in milioni di euro)

 

TOTALE commi 97-99-100-101 e da 107 a 115 (revisione ordinamento dal 2010

1.117

Comma 102 (erogazione annuale arretrati al 2009 deleghe viabilità, motorizz., catasto, ecc..)

-100

Comma 103 (erogazione annuale arretrati al 2009 delega ordinamento scolastico)

-100

Comma 104 (erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile)

-417

Effetti positivi sull’indebitamento netto

500,0

 

Il prospetto allegato alla RT evidenzia i seguenti effetti positivi dei commi 96-115 sui tre saldi di finanza pubblica:

 

Tabella  3

(Valori in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto e fabbisogno

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Somme derivanti dai commi 96-115

 

1.000

 

1.000

 

1.000

 

500

 

500

 

500

 

Al riguardo si osserva che, con riferimento al saldo netto da finanziare, la tabella che riepiloga gli effetti positivi derivanti dalle disposizioni in esame (tabella 3) sembrerebbe includere nell’ambito dei predetti effetti soltanto una parte del complesso delle somme che vengono indicate dalle precedenti tabelle 1 e 2 come effetti positivi sui saldi di bilancio e di indebitamento netto: mentre, infatti, le tabelle 1 e 2 indicano un effetto positivo annuo pari a 1.117 milioni, la tabella 3 sembra ascrivere alle medesime norme un effetto positivo inferiore, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

 

Commi 96-99

Revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige

Le norme apportano una serie di modifiche alla disciplina inerente alle relazioni finanziarie fra lo Stato e le amministrazioni stesse. Fra le altre disposizioni, si segnalano in particolare le seguenti:

-          la soppressione della compartecipazione IVA sulle importazioni attualmente spettante alla regione, pari a 0, 5 decimi (comma 97, lettera a);

-          attribuzione alle province delle tasse automobilistiche, in qualità di tributo proprio, e contestuale soppressione della compartecipazione ai 9/10 delle tasse di circolazione (comma 97, lettera a) e lettera c) punto 1);

-          la modifica del criterio di attribuzione della compartecipazione IVA alla regione (al netto di quella sulle importazioni), che passa dal criterio del riscosso sul territorio a quello commisurato ai consumi del territorio (comma 98, lettera b);

-          l’incremento di 5 decimi (da 4 a 9 decimi) della compartecipazione all’IVA sulle importazioni spettante alle province autonome (comma 97, lettera e);

-          l’attribuzione alle province dei 9/10 delle accise sui prodotti energetici diversi da benzina, oli da gas per autotrazione e gpl per autotrazione (comma 97, lettera e);

-          l’estensione ai tributi di spettanza regionale del principio, già previsto per le province, in base al quale le entrate spettanti si intendono inclusive di quelle afferenti gli ambiti territoriali regionali e provinciali ma riscosse fuori dal rispettivo territorio (comma 97, lettera a) e g), punto 1);

-          la definizione del principio di territorialità dell’IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, da attribuire sulla base del rapporto fra il PIL dei territori in questione e quello nazionale (comma 97, lettera g, punti 2 e 3);

-          la soppressione della somma sostitutiva dell’IVA all’importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore (comma 97, lettera h), alinea lettera a) e comma 99);

-          la previsione dell’obbligo, da parte di ciascuna provincia, di assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esercizio di funzioni statali da definire, anche relative ai territori confinanti, per un importo pari a 100 mln di euro annui per ciascuna provincia, a decorrere dal 2010 (comma 97, lettera h), alinea lettera c);

-          a decorrere dal 2010 è prevista la ridefinizione degli obiettivi del patto per la regione e le province autonome, fermo restando il loro ammontare complessivo, con riferimento ai saldi di bilancio. Tali obiettivi sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi, in termini di indebitamento netto, derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

 

La relazione tecnica si limita a riepilogare il contenuto delle disposizioni sopra indicate, rimandando, per la quantificazione dei relativi effetti, alla tabella riportata all’inizio della scheda riferita al complesso delle disposizioni relative al Trentino- Alto Adige.

 

Al riguardo si segnala in via preliminare che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di quantificazione sottostanti la stima di ciascuna voce indicata nella citata tabella.

In merito agli effetti attribuiti a ciascuna voce, appare in primo luogo necessario acquisire chiarimenti in merito alla relativa corrispondenza con le disposizioni effettivamente inserite nell’emendamento. Ad un primo esame, sembrerebbero infatti emergere alcune possibili discrasie:

-          con riferimento alla modifica dei criteri alla base del patto di stabilità interno per la regione e le province autonome, si segnala che la formulazione letterale della norma (prevista al comma 97, lettera h), capoverso lettera d), punto 3), prevedendo che le predette amministrazioni tengano conto degli “effetti positivi derivanti dal presente articolo” non sembra assicurare con certezza la possibilità di computare ai fini dell’indebitamento netto gli effetti quantificati.

Il riferimento al “presente articolo”, sembra infatti riguardare il solo articolo 79 dello Statuto, come modificato dalla lettera h del comma 97 dell’emendamento in esame, e quindi non fa riferimento alle altre disposizioni contenute in altre parti dell’emendamento. Inoltre, il riferimento ai soli “effetti positivi” sembra consentire alle amministrazioni di escludere gli effetti negativi, salvo che non debba intendersi “effetti positivi netti”. Anche in tale ultimo caso rimarrebbero margini di incertezza, in quanto, sulla base della relazione tecnica, dall’emendamento non sembrano derivare effetti positivi netti per le amministrazioni in questione, bensì effetti negativi netti;

-          con riferimento alla soppressione della quota variabile (comma 97, lett. a), cui la RT attribuisce un effetto di risparmio, si segnala che il primo comma dell’art. 75-bis dello Statuto, introdotto alla lettera g) del comma 97 dell’emendamento in esame, sembrerebbe mantenere tale quota variabile, che viene anzi estesa a tutte le compartecipazioni regionali e provinciali, laddove precedentemente era prevista solo con riferimento alle compartecipazioni provinciali;

-          la relazione tecnica non effettua quantificazioni con riferimento alle tasse di circolazione, precedentemente attribuite alle province per i 9/10, e ora attribuite integralmente quale tributi propri, alle province stesse. Sembrerebbe conseguirne la perdita di gettito per l’erario pari a 1/10 delle tasse di circolazione.

Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in merito a taluni profili di quantificazione, che sembrano evidenziare possibili aspetti problematici. In particolare:

- la quantificazione operata con riferimento alla soppressione della compartecipazione della regione all’IVA sulle importazioni (0,5 decimi) non sembra coerente con quella operata con riferimento all’incremento di 5 decimi della medesima compartecipazione a favore delle province.

A fronte di un ammontare complessivo di 292 mln attribuito alle province, pari ai 5/10 dell’IVA sulle importazioni del loro territorio, risulterebbe che il valore di un decimo dovrebbe ammontare a circa 58 mln (un quinto del predetto importo) e mezzo decimo a circa 30 mln. La RT indica invece un importo di 1 mln;

- non sono forniti elementi in merito alla dinamica dei tributi devoluti: si segnala infatti che, mentre le voci di risparmio corrispondono, in parte, a voci di spesa con stanziamenti in bilancio non soggetti a forte dinamica, il gettito dei maggiori devoluti appare fortemente dinamico, potendo determinare riduzioni di gettito progressivamente crescenti per l’erario oltre il primo triennio di applicazione;

- con riferimento ai risparmi conseguenti alle funzioni trasferite, si osserva che andrebbero acquisti elementi di quantificazione: infatti, in particolare nei primi esercizi, l’accollo di funzioni da parte della regione potrebbe non determinare rilevanti risparmi di spesa per l’amministrazione centrale per la rigidità delle spese di personale e fisse inerenti le funzioni trasferite.

 

Commi 100 e 101

Attribuzione alle province di Trento e Bolzano di tributi sui premi assicurativi

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2010:

Ÿ        il contributo al Servizio sanitario nazionale a valere sui premi RC[26] auto sia devoluto alle province autonome di Trento e di Bolzano per gli intestatari di veicoli residenti, rispettivamente, nel territorio delle predette province (comma 100);

Ÿ        l’imposta sulle assicurazioni, esclusa la RC auto, sia attribuita sulla base della  distribuzione provinciale dei premi (comma 101).

La relazione tecnica indica i seguenti effetti negativi (maggiori spese), su base annua,  sul saldo netto da finanziare:

 

 (milioni di euro)

 

TRENTO

 

BOLZANO

 

Comma 100 (Contributo SSN RCA)

19,5

15,5

Comma 101 (Assicurazioni)

7,5

21

 

Sempre con riferimento al saldo netto da finanziare, la RT include i commi in esame nell’ambito di un insieme di norme [comma 97, lettera h), e commi da 107 a 115] alle quali sono ascritti effetti positivi (riduzioni di spesa), su base annua, pari a:

 

(milioni di euro)

 

TRENTO

 

BOLZANO

 

Comma 97 lett. h)

Commi da 107 a 115 (Nuove funzioni

 da trasferire)

100

100

 

Con riferimento al saldo di indebitamento netto, la RT[27] include i commi in esame nell’ambito di un insieme di norme (commi 97, 99, 100, 101 e commi da 107 a 115) alle quali sono ascritti effetti positivi su base annua pari a 1.117,5 milioni di euro.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti finanziari ascritti alle norme in esame.

 

Comma 102

Rimborso deleghe alle Provincie di Trento e Bolzano

La norma dispone il rimborso alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle funzioni delegate in materia di viabilità, motorizzazione civile, catasto, opere idrauliche e collocamento al lavoro in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuna Provincia per gli anni 2003 e successivi. Tale rimborso è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma un effetto oneroso sui saldi di fabbisogno e indebitamento in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull’indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 97, lettera h) dell’emendamento in esame che pone un limite all’evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa.  Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull’indebitamento netto.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 103

Rimborso alla provincia di Bolzano per esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico

La norma dispone quanto segue:

·    il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal d.lgs. n. 434/1996, per gli anni 2010 e successivi, è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

·    le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell’importo già concordato e, per gli anni dal 2006 al 2009, sono definite entro l’anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l’anno 2009 sono corrisposte nell’importo di 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2010.

 

La relazione tecnica segnala che, con riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare, il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l’esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico per gli anni 2010 e successivi, stabilito forfettariamente in 250 milioni annui, determina in realtà un risparmio in quanto lo stesso è stato fissato nell’ultima intesta Stato/Provincia di Bolzano in 264 milioni per l’anno 2005. In via prudenziale, però, tale effetto non viene rilevato.

 

L’effetto di spesa di 100 milioni annui a decorrere dal 2010 è contabilizzato nel prospetto riepilogativo degli effetti delle disposizioni dell’emendamento in esame relative alle province autonome di Trento e Bolzano e regione Trentino Alto Adige.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa annuo.

Per quanto attiene all’indicato risparmio di 14 milioni annui, non scontato nei prospetti riepilogativi, sarebbe utile conoscere se lo stesso viene calcolato rispetto ad un importo di 264 milioni annui di spesa già scontato negli andamenti tendenziali.

 

Comma 104

Erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile

La norma impegna lo Stato a corrispondere con cadenza annuale dal 2010 le quote variabili maturate dal 2009 riguardanti il gettito dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’importazione, afferente l’ambito territoriale della regione, ai sensi dell’articolo 78 del DPR n. 670 del 1972. Le quote maturate sino al 2005 sono definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame , mentre le quote relative agli anni dal 2005 al 2009 sono definite entro il 2010.

 

La relazione tecnica ascrive al comma 104, ai fini dei saldi di finanza pubblica un effetto oneroso valutato in 417 milioni di euro per il 2010. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull’indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 97, lettera h) dell’emendamento in esame che pone un limite all’evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa.  Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull’indebitamento netto.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione circa i dati alla base del calcolo dell’ammontare delle somme pregresse oggetto dell’erogazione. 

 

Comma 105

Esclusione dall’IRES delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento

Normativa vigente: L’articolo 74, comma 1, del TUIR, prevede che non siano assoggettati all’imposta sulle società gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni.

 

La norma prevede che alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006[28], si applichi la disposizione di cui all’articolo 74, comma 1, del TUIR e che, pertanto, tali Comunità non siano assoggettate all’IRES.

 

La relazione tecnica precisa che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 della citata legge provinciale n. 3 del 2006, le suddette Comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato dall’articolo 12, comma 2, della medesima legge provinciale.

La relazione rileva, altresì, che, nonostante la dichiarata natura di ente pubblico locale, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 386 del 20 dicembre 2007, tali Comunità non rientrano tra gli enti esclusi dall’IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del TUIR, in quanto non sono esattamente identificabili con nessuno dei soggetti tassativamente elencati in tale disposizione.

Ne consegue, pertanto, che la norma in esame riveste natura innovativa e non interpretativa e, in quanto tale, è potenzialmente suscettibile di generare effetti negativi in termini di gettito.

Tuttavia, trattandosi di enti di recente istituzione che svolgono un’attività quasi esclusivamente istituzionale, si ritiene irrilevante l’effetto derivante dalla loro esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, come confermato da elaborazioni effettuate presso l’Anagrafe tributaria. Pertanto, dalla norma non derivano variazioni di gettito IRES rispetto alle previsioni iscritte in bilancio.

 

Nulla da osservare a riguardo, in considerazione degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.   

 

 

Commi 112-115

Delega di funzioni alle province di Trento e Bolzano in materia di Università, cassa integrazione, disoccupazione e mobilità

La norme dispongono quanto segue:

·    la provincia autonoma di Trento esercita le funzioni relative all’Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L’onere per l’esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia (comma 112);

·    la provincia autonoma di Bolzano assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per l’Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell’ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano (comma 113);

·    sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, con la possibilità di avvalersi dell’INPS sulla base di specifici accordi. Il relativo onere è a carico delle Province medesime (comma 114);

·    lo Stato continua ad esercitare le funzioni delegate in esame, fino all’emanazione delle norme di attuazione, restando ferma l’assunzione degli oneri a carico delle province (comma 115).

 

La relazione tecnica afferma che i riflessi finanziari relativi alle norme descritte sono già compresi nell’importo di 100 milioni annui per provincia, di cui al comma 97, lett. h) dell’emendamento in esame e che, pertanto, l’impatto sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto sono già valutati nell’ambito del predetto comma.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica riporta l’effetto complessivo di 1.000 milioni riferito alle disposizioni sulle province di Trento e Bolzano, nel quale è ricompreso l’effetto imputabile alla disposizione in esame.

 

Al riguardo, andrebbero forniti elementi volti a suffragare la compatibilità dell’importo medesimo rispetto agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni trasferite.

 

Commi 117-118

Ristoro minor gettito ICI

Le norme dispongono l’integrazione dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni del minor gettito ICI sull’abitazione principale nella misura di 156 milioni per l’anno 2008 e 760 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2008 [29] ha previsto una parziale esenzione dall’ICI dovuta per la prima casa, stabilendo in favore dei comuni un finanziamento per 904 milioni di euro a decorrere dal 2008. Inoltre il comma 4, dell’articolo 1, del D.L. n. 93 del 2008 ha fissato in misura pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 lo stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni del minor gettito ICI.

Il comma 8 dell’articolo 2 del D.L. n. 154 del 2008 ha integrato i predetti finanziamenti per il solo 2008 per un importo pari a 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa.

 

La relazione tecnica afferma che gli stanziamenti disposti dalla norma sono stati determinati prendendo a riferimento le certificazioni trasmesse, negli anni 2008 e 2009, dai comuni al Ministero dell’Interno in applicazione del comma 32, dell’articolo 77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, dalle quali risulta che le predette minori entrate certificate nell’anno 2008 e relative all’anno 2007 ammontano a 3.020 milioni di euro; quelle certificate nell’anno 2009 sulla base dei dati 2008 sono invece pari a 3.364 milioni di euro.

Conseguentemente, per l’anno 2008, al fine di consentire al Ministero dell’Interno di procedere al rimborso integrale delle minori entrate certificate da ciascun comune, si dispone l’integrazione dello stanziamento in misura pari 156 milioni di euro (3.020-2864).

A decorrere dall’anno 2009 si prevede, invece, un’integrazione di 760 milioni di euro (3.364-2.604).

Il prospetto riepilogativo degli oneri ascrive alla norma i seguenti effetti sul solo saldo netto da finanziare in misura pari a 1.676 milioni di euro nell’anno 2010 e 760 milioni di euro negli anni 2011 e 2012.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca i criteri alla base della mancata imputazione di effetti alla norma al livello di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

In proposito si ricorda che sia la legge finanziaria per il 2008 che i decreti-legge nn. 93 e 154 del 2008, con riferimento ai finanziamenti sopra richiamati, scontavano gli stessi effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

 

Comma 118-bis

Variazioni del Fondo “grandi eventi” e del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale

La norma:

a) al primo periodo riduce le disponibilità del Fondo “grandi eventi” di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, DL N. 5/2009, come integrate dall’articolo 1, comma 5, del DL 168/2009, relativo al posticipo dell’acconto IRPEF, dei seguenti importi:

 

(Mln di euro)

2010

2011

2012

dal 2013

- 3.690

-1.379

-2.560

-760

La riduzione è operata a fini di copertura degli oneri recati da una serie di disposizioni precedentemente riportate, relative al Fondo per le non autosufficienze, all’integrazione del Fondo politiche sociali, al patto per la salute, all’anticipazione per estinzione dei debiti sanitari, all’ulteriore stanziamento infine relativo al ristoro per l’ICI soppressa. In particolare la quota dell’onere, pari a 760 milioni, prevista in via permanente, e riferita all’integrazione per la copertura dell’ICI determinata in misura pari al predetto importo a decorrere dal 2009, ai sensi del comma 117;

 

b) al secondo periodo riduce di 120 milioni per il 2010 la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica, non evidenzia la variazione di cui alla lettera a).

Per quanto attiene alla variazione della lettera b) il prospetto indica l’importo di 30 milioni. Tale importo dovrebbe corrispondere al saldo fra l’incremento di 150 milioni per il 2010 riguardante la voce di Tabella C relativa al Fondo per le politiche sociali e la riduzione di 120 milioni disposta dal secondo periodo del comma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto le disposizioni assumono finalità di copertura di oneri previsti da precedenti norme dell’emendamento in esame, per le quali si rinvia alle relative schede sopra riportate.

 

Comma 119

Misure per il sostegno del reddito dei lavoratori parasubordinati

Normativa vigente: l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[30] dispone la preordinazione, nell’ambito del Fondo per l’occupazione, di 289 milioni di euro per il 2009, 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dal 2012, nei limiti dei quali è riconosciuto l’accesso a vari istituti a tutela del reddito (comma 1), tra i quali è compresa la liquidazione di una somma pari al 10 per cento del reddito percepito nell’anno precedente ai lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (comma 2).

Il beneficio è riconosciuto qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) monocommittenza; b) conseguimento nell’anno precedente di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e accreditamento nella gestione separata di almeno tre mensilità sia nell’anno precedente sia nell’anno di riferimento; c) svolgimento, nell’anno di riferimento, di attività in zone o settori dichiarati in stato di crisi; d) mancato accreditamento nell’anno precedente di almeno due mesi nella medesima gestione separata.

La norma, sostituendo il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, dispone, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 nell’ambito delle risorse preordinate nel Fondo dell’occupazione dal comma 1 del medesimo articolo 19 (304 milioni di euro annui), la liquidazione in un’unica soluzione ai lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di una somma pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.

Il beneficio è riconosciuto nei soli casi di fine lavoro e qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) monocommittenza; b) conseguimento nell’anno precedente di un reddito superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro e accreditamento nella gestione separata di almeno una mensilità nell’anno di riferimento; c) mancanza di contratto di lavoro da almeno due mesi; d) accreditamento nell’anno precedente di almeno tre mesi presso la gestione separata.

La norma precisa, infine, che rimangono fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31.12.2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il beneficio è concesso nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non prevede effetti relativi alla norma in esame-

 

Nulla da osservare dal momento che il beneficio in esame, caratterizzato da requisiti meno stringenti rispetto a quello previsto per il 2009 dalla normativa vigente, è concesso nei limiti della somma autorizzata.

 

Comma 120

Composizione del comitato amministratore del Fondo della gestione dei co.co.co.

La norma, modificando l’articolo 58 della legge n. 144/1999, dispone, tra l’altro:

-          la riduzione da tredici a dodici dei membri del comitato amministratore;

-          la presidenza del comitato da parte del presidente dell’INPS o di un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto.

 

La relazione tecnica precisa che dalla norma in esame, avente finalità di razionalizzazione della spesa, conseguiranno economie, anche se di dimensione contenuta, prudenzialmente non computate in attesa della relativa verifica a consuntivo.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non prevede effetti relativi alla norma in esame-

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 121

Modifica dei requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione

La norma, modificando l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[31], dispone, in via sperimentale per l’anno 2010, che, ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali[32], si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.

Ai fini di tale computo, si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

 

La relazione tecnica, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS, valuta in 27 milioni di euro per il 2010 l’onere recato dall’aumento di circa 3-4.000 soggetti nell’accesso al trattamento di disoccupazione in esame.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro”, un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010 sui due saldi.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non reca dati sufficienti alla verifica dell’onere quantificato.

 

Commi 122 e 122

Disposizioni in materia di contribuzione figurativa integrativa

Le norme, in via sperimentale per l’anno 2010, dispongono, in favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, che accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello di provenienza, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 (comma 122).

La contribuzione figurativa integrativa, pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante per le nuove mansioni, è concesso nei limiti di 40 milioni di euro nell’anno 2010 (comma 122).

 

La relazione tecnica precisa che l’onere è limitato al saldo netto da finanziare[33].

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia, in relazione alla norma in esame, e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro”, un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010 sui due saldi.

 

Nulla da osservare dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa.

 

Commi 123 e 124

Estensione degli incentivi contributivi per i datori di lavoro che assumono disoccupati

Normativa vigente: gli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 prevedono, per un periodo di almeno dodici mesi, il beneficio del pagamento dei contributi previdenziali nella misura ridotta dovuta per gli apprendisti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità.

La norma dispone, in via sperimentale e non oltre il 31 dicembre 2010, l’estensione della riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali[34] con almeno 50 anni di età.

La norma dispone, inoltre, il prolungamento della durata della riduzione contributiva per coloro che assumono lavoratori in mobilità[35] o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione in esame, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 (comma 123).

La riduzione contributiva in esame è concessa nei limiti di 120 milioni di euro per l’anno 2010 (comma 124).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro”, un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010 sui due saldi.

 

Nulla da osservare dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa.

 

Comma 125

Proroga di ulteriori trattamenti di sostegno del reddito

La norma proroga per il 2010 i seguenti istituti di sostegno del reddito, concessi, per l’anno 2009, dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008:

-          trattamento di sostegno del reddito ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro[36];

-          trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti[37];

-          la proroga della possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti di essere iscritti alle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro che li assumessero agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente[38];

-          la possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà[39];

-          il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori[40];

-          l’assegnazione di un finanziamento a Italia Lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura[41].

Gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono coperti, ai sensi del successivo comma 129, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009 (cfr. infra).

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti relativi alla norma in esame.

 

Al riguardo si segnala che, con riferimento al 2009, l’ammontare complessivo del limite di spesa destinato al finanziamento degli interventi in esame risultava pari a 138 milioni di euro. Per quanto attiene all’esercizio 2010 andrebbe indicata l’entità del limite di spesa per la concessione dei benefici in esame e l’ammontare delle risorse, a valere sulla Delibera CIPE n. 2/2009, con le quali farvi fronte.

 

Comma 126

Disposizioni in favore dei lavoratori portuali

Normativa vigente: l’articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 185/2008, dispone, nell’ambito del complessivo limite di spesa relativo alla concessione, nel 2009, di ammortizzatori sociali in deroga, la destinazione di 12 milioni di euro all’erogazione ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo di un’indennità pari al trattamento massimo di CIGS, alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni familiari.

La norma dispone la proroga nel 2010, nel limite di 15 milioni di euro, delle disposizioni riguardanti la concessione ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo di un’indennità pari al trattamento massimo di CIGS, alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni familiari.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono coperti, ai sensi del successivo comma 129), a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009 (cfr. infra).

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti relativi alla norma in esame.

 

Al riguardo, pur rilevando che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa, appare necessario acquisire elementi volti a suffragare l’effettiva disponibilità delle risorse in questione a valere sul Fondo per l’occupazione.

 

Commi 127-129

Concessione di ammortizzatori sociali in deroga

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) ha previsto la possibilità per il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concedere, entro il limite di 600 milioni di euro per il 2009 a carico del Fondo per l’occupazione, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente.

La norma prevede, per il 2010, la possibilità per il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concedere, entro il limite di risorse indicato dal successivo comma 129, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente nonché di prorogare i trattamenti concessi in deroga ai sensi della legge finanziaria 2009 (comma 127)[42].

Si segnala, peraltro, che il comma 129 richiamato non reca alcuna indicazione circa l’ammontare del limite di risorse per la concessione dei benefici in questione.

Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera n. 70/2009 e delle risorse individuate per il 2010 dall’articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge n. 78/2009[43] (comma 129).

Si segnala che la delibera CIPE n. 2/2009 ha stanziato per la concessione di ammortizzatori sociali 4 miliardi di euro, di cui 0,980 miliardi per il 2009 e i restanti 3,020 miliardi per il 2010. Successivamente, la delibera n. 70/2009 ha anticipato al 2009 500 milioni di euro e il decreto-legge n. 78/2009 ha utilizzato, per il 2010, 230 milioni di euro.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti relativi alla norma in esame.

 

Al riguardo, al fine di verificare la compatibilità dell’utilizzo delle risorse in questione, anche alla luce degli altri interventi che dovranno essere finanziati a valere sulle somme di cui alla delibera CIPE 2/2009, appare necessario che il Governo fornisca la quantificazione delle somme da destinare agli interventi in esame.

 

Comma 130

Ulteriori misure per la concessione di ammortizzatori sociali

La norma, modificando l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[44], dispone:

-          l’obbligo per l’INPS di comunicare al Ministero del lavoro i dati relativi ai percettori di misure di sostegno del reddito per i quali la normativa prevede, in favore dei datori di lavoro, incentivi all’assunzione ovvero, in capo al prestatore d’opera, l’obbligo di accettare un’offerta formativa o un’offerta di lavoro (lettera a);

-          la proroga al 2010 della possibilità degli interventi di sostegno al reddito a carico degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali per la formazione continua[45] (lettere b e c).

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti relativi alla norma in esame.

 

Nulla da osservare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, che l’INPS possa far fronte all’obbligo posto a suo carico dalla lettera a) nell’ambito delle proprie risorse umane, strutturali e finanziarie, previste in base alla normativa vigente.

 

Commi 131 e 132

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro

La norma dispone il ripristino della disciplina del contratto di somministrazione previsto dal decreto legislativo n. 276/2003 e abrogato dalla legge n. 247/2007, prevedendo, tra l’altro, l’applicazione al datore di lavoro che assume con il contratto di somministrazione lavoratori in mobilità di una quota di contributi obbligatori pari a quella prevista per gli apprendisti per dodici mesi, prorogata per ulteriori dodici mesi nel caso in cui il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo. Si segnala, infatti, che la norma estende alla tipologia del contratto di somministrazione lo sgravio contributivo già previsto in caso di assunzione di un lavoratore in mobilità. La disposizione ha quindi la finalità di facilitare ulteriormente la ricollocazione di tale tipologia di lavoratore, in corrispondenza della quale dovrebbe risultare già scontata la relativa riduzione contributiva. Sul punto appare necessaria una conferma.

 

Commi 133-136

Misure per favorire il reinserimento dei lavoratori svantaggiati

La norma autorizza la spesa di 65 milioni di euro nel 2010 per la concessione, entro tale limite, alle agenzie del lavoro di incentivi alla collocazione o ricollocazione di lavoratori svantaggiati.

In particolare, la norma prevede incentivi il cui importo varia a seconda del tipo di contratto di assunzione del lavoratore intermediato, passando dalla misura minima di 1.200 euro a lavoratore, ad una misura media di 800 euro fino a una misura variabile tra i 2.500 e i 5.000 nel caso di contratti stabili o riguardanti lavoratori particolarmente svantaggiati.

La gestione di tali misure di incentivo è affidata a Italia Lavoro Spa.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro”, un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro sui due saldi.

 

Al riguardo appare necessario chiarire se l’attività di gestione a carico di Italia Lavoro Spa sia a titolo gratuito o comporti spese per la finanza pubblica, eventualmente poste a carico del limite di spesa finalizzato all’erogazione degli incentivi.

 

Commi 137 e 138

Disposizioni in materia di prestazioni occasionali di lavoro accessorio

La norma, modificando l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, dispone, oltre all’estensione dei soggetti che possono fare ricorso a contratti di lavoro accessorio (enti locali, scuole e università), l’applicazione, per il 2010, della disciplina del lavoro accessorio anche alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti a tempo parziale, escludendo la possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, andrebbe fornita conferma che, come indicato per precedenti norme di contenuto analogo, le modifiche apportate debbano considerarsi prive di effetti finanziari.

 

Comma 139

Disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione speciale in edilizia

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 reca l’aumento dall’80 al 100 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT ai fini della determinazione dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e di mobilità.

La norma dispone l’estensione, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale in edilizia della disciplina in materia di aggiornamento dei tetti massimi prevista per i trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.

 

La relazione tecnica quantifica in 1 milione di euro nel 2010, 3 milioni di euro nel 2011 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 i maggiori oneri recati dalla disposizione in esame.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro”, un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010, 259 milioni di euro nel 2011 e 5 milioni di euro nel 2012.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la quantificazione risulta coerente con quella recata dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 247/2007.

Infatti, in tale sede si precisava che, a fronte di un incremento dell’elasticità di adeguamento dei tetti massimi ai prezzi, si verificano fenomeni compensativi connessi all’aumento delle retribuzioni di riferimento che costituiscono i limiti retributivi per l’applicazione dei tetti in questione.

 

Comma 140

Incentivi all’assunzione di lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione

La norma dispone, nei limiti di 12 milioni per l’anno 2010, in favore di datori di lavoro che non hanno proceduto a riduzioni di personale e che pur non essendovi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti normali, la concessione di un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa del trattamento spettante, e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità non erogate.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro”, un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro sui due saldi.

 

Nulla da osservare dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa.

 

Comma 141

Modifiche all’articolo 9-bis del DL n. 78/2009

La norma, modificando l’articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009, prevede il concerto tra il Ministero dell’economia e quello del lavoro per la determinazione dei criteri e delle modalità di distribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Commi 142 e 143

Realizzazione di sinergie logistiche e funzionali

Le norme prevedono:

-          la condivisione del patrimonio strumentale e la realizzazione di centri unici di servizio mediante la stipula di apposite convenzioni tra le strutture periferiche del Ministero del lavoro e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati, con il riconoscimento alle amministrazioni conduttrici di un canone agevolato con importi ridotti del 30 per cento rispetto al valore minimo rilevato dall’Agenzia del territorio (comma 142);

-          l’attribuzione all’INPS, attraverso la sede competente per territorio, di alcune procedure che, a normativa vigente, risultano di competenza del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della direzione provinciale del lavoro competente per territorio. A tali nuove funzioni l’INPS provvede con le risorse umane e finanziarie previste a normativa vigente (comma 143).

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo si rileva che non si hanno elementi per verificare la neutralità delle disposizioni in esame, con riferimento – da un lato - alle minori entrate, a livello di saldo netto da finanziare, recate dall’applicazione di canoni agevolati e – dall’altro - ai risparmi derivanti dall’attuazione delle sinergie in esame, fermo restando che si tratta di partite finanziarie che fanno capo ad enti diversi, nell’ambito del medesimo aggregato della P.A.

 

Comma 144

Disposizioni in materia di determinazione dei parametri per il calcolo delle prestazioni previdenziali

Normativa vigente: l’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997 prevede che, anche con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, al termine di un periodo transitorio di riallineamento tra il salario convenzionale e quello più elevato stabilito a livello provinciale, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989). Fino all’avvenuto riallineamento, resta fermo il salario medio convenzionale assunta come base di calcolo resta il salario medio convenzionale determinato con DM e rilevato nel 1995.

La norma, fornendo l’interpretazione autentica dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997, dispone che, per gli operai agricoli a tempo determinato, il valore del salario medio convenzionale da definirsi ai fini della contribuzione è lo stesso di quello utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è finalizzata ad evitare il determinarsi, a causa del consolidarsi del contenzioso in atto (che vede sistematicamente soccombente l’INPS), di una maggiore spesa non considerata nei tendenziali a legislazione vigente e valutata dall’INPS, sulla base della normativa vigente, in 632 milioni di euro, comprensivi di arretrati, nel primo anno di applicazione e in 101 milioni di euro annui a regime.

In particolare, la relazione tecnica afferma che l’INPS, anche ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, prende a base di calcolo la retribuzione media dei lavoratori agricoli applicando il salario medio convenzionale del 1995 nelle province in cui non sia stato superato dal salario effettivo stabilito dai contratti collettivi. In sede giurisprudenziale, vi sono interpretazioni difformi sulla base delle quali si ritiene che la retribuzione convenzionale cristallizzata al 1995 vada considerata solo ai fini del calcolo della retribuzione imponibile e delle prestazioni temporanee. In tal modo si riconosce il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione in godimento mediante l’utilizzo delle retribuzione medie, di importo superiore, stabilite nel corso degli anni e riferite ai cinque anni antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.

La disposizione in esame, precisa la relazione tecnica, al pari di quella recata dall’articolo 2, comma 5, del disegno di legge finanziaria in esame, ribadisce il legame tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, sulla base del principio di generale sinallagmaticità tra contribuzione versata e prestazioni erogate.

 

Nulla da osservare al riguardo, sulla base delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Comma 145

Disposizioni in materia di apprendistato

La norma, modificando l’articolo 11, comma 16, della legge n. 388/2000, destina la somma di 100 milioni di euro nel 2010 per l’attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato.

Si segnala che, sulla base della normativa vigente, tale intervento, più volte prorogato, è posto a carico del Fondo per l’occupazione.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, nell’ambito di risorse già preordinate allo scopo.

 

Comma 146

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

La norma, modificando l’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, in materia di istruzione obbligatoria e di elevazione dell’età per l’accesso al lavoro, dispone che l’obbligo di istruzione si assolva anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 147

Disposizioni in materia di determinazione della retribuzione dell’apprendista

La norma prevede la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di stabilire la retribuzione degli apprendisti in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 148

Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare

La norma, modificando l’articolo 3 del decreto-legge n. 12/2002[46], prevede tra l’altro, la possibilità del pagamento da parte del datore di lavoro privato di una sanzione ridotta, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, a condizione del versamento di una somma pari a 100 euro per ciascun lavoratore. Le entrate derivanti dal versamento di tale somma aggiuntiva confluiscono al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione[47] e sono destinate al potenziamento delle attività di contrasto al lavoro irregolare, al miglioramento delle dotazioni strumentali e al rafforzamento dell’attività di accertamento delle violazioni.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

commi 149 e 150

Proroga della detassazione del salario accessorio e dei contratti di produttività

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008, dispone, in via sperimentale, il riconoscimento al personale sicurezza, difesa e soccorso pubblico con reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di 60 milioni di euro nel 2009. Il successivo articolo 5, comma 1, dispone, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009, la proroga della detassazione, prevista dal decreto-legge n. 93/2008[48], limitatamente alle somme erogate dalle aziende in relazione ad incrementi di produttività a lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore nel 2008 a 35.000 euro, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi.

La norma, modificando il decreto-legge n. 185/2008, dispone:

-          la proroga nell’anno 2010 della riduzione dell’imposta sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro (lettera a);

-          la proroga fino al 31 dicembre 2010 della detassazione sugli incrementi di produttività (lettera b).

 

La relazione tecnica quantifica in 860 milioni di euro nel 2010 e in 256 milioni di euro nel 2011 la riduzione del gettito in termini di cassa.

In particolare, con riferimento al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (lettera a), il limite di spesa di 60 milioni di euro nel 2010 è quantificato sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-          comparto sicurezza e difesa: per tenere conto del limite reddituale (35.000 euro nel 2008), è stato considerato l’80 per cento degli importi dei fondi di efficienza dei servizi istituzionali, rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti contrattuali di regime per il biennio 2006-2007;

-          personale del soccorso pubblico: è stato preso a riferimento l’ammontare dell’intero fondo, anch’esso maggiorato degli aumenti contrattuali 2006-2007.

Inoltre, in analogia con quanto previsto per il settore privato (cfr. infra), si è ipotizzata una riduzione del carico fiscale per IRPEF, addizionali regionali e comunali con riferimento ai soli compensi accessori previsti dai fondi di efficienza dei servizi istituzionali (Corpi e Forze Armate) e dal fondo di amministrazione (Corpo dei Vigili del Fuoco), pari in media al 18 per cento.

Con riferimento al settore privato (lettera b), la quantificazione si basa sui dati dell’Osservatorio delle Entrate, aggiornati al 30 agosto 2009, relativi ai versamenti mensili effettuati tramite i codici tributo F24 1053, 1604, 1904, 1905, 1305, 1816, 1057, 1606, 1907 e 1307, utilizzabili per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame. Tali codici tributo sono stati utilizzati anche per i versamenti relativi all’imposta sostitutiva relativa agli straordinari e premi relativi al secondo semestre 2008, sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge n. 93/2008). Tuttavia, ipotizzando con ragionevole approssimazione che i versamenti effettuati nel periodo marzo-agosto 2009 (pari a 306 milioni di euro) sono attribuibili al solo provvedimento di detassazione dei premi per il 2009, si può stimare un versamento medio mensile di imposta sostitutiva pari a 50 milioni di euro (306/6). Considerando un valore medio analogo per i mesi successivi, si stima un ammontare annuo di imposta pari a circa 600 milioni di euro, cui corrisponde una base imponibile pari a 6.000 milioni di euro (600 milioni/aliquota sostitutiva del 10 per cento).

Considerando stabile tale base imponibile anche per il 2010, si stima, quale differenza tra l’aliquota marginale media per i redditi da lavoro dipendente pari al 26 per cento e l’aliquota del 10 per cento prevista dalla disposizione in esame, una perdita di gettito di competenza annua pari a circa 960 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 72 milioni di euro e 23,8 milioni di euro.

La perdita di gettito, in termini di cassa, è il seguente:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

IRPEF

800

160

0

Addizionale regionale

0

72

0

Addizionale comunale

0

23,8

0

Totale

800

255,8

0

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro”, un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010 e 259 milioni di euro nel 2011.

 

Nulla da osservare al riguardo. Infatti, con riferimento alla lettera a), la disposizione reca un intervento da attuare entro un limite di spesa. Con riferimento alla lettera b), la quantificazione è coerente con la metodologia adottata dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 185/2009 ed appare improntata a criteri di prudenzialità.

 

Comma 151

Riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione

La norma dispone la riduzione di 100 milioni di euro nel 2010 delle disponibilità del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

 

La relazione tecnica precisa che il Fondo presenta le necessarie disponibilità.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui alla disposizione in esame.

 

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti in merito all’attuale destinazione delle risorse in esame, al fine di verificare la loro effettiva disponibilità.

 

Comma 152

Disposizioni di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

Normativa vigente: l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009[49] prevede una specifica attività dell’INPS volta all’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civili. Da tale attività, unitamente a più generali disposizioni di razionalizzazione della materia, la relazione tecnica stimava un risparmio pari a 10 milioni di euro nel 2010, 30 milioni di euro nel 2011 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

La norma, modificando il comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 78/2009, dispone che l’INPS effettui per il 2010, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento.

 

La relazione tecnica valuta in 50 milioni di euro nel 2010 le economie recate dalla disposizione in esame. A tale quantificazione si è pervenuti tenendo conto anche dell’esperienza derivante dalla progressiva attuazione del Programma straordinario di verifiche dell’anno 2009, previsto dall’articolo 80 del decreto-legge n. 112/2008. In particolare, dai dati amministrativi dell’INPS risultano recuperati, nell’ambito di tale programma, importi pari a 80-90 milioni di euro per il periodo gennaio-ottobre 2009.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui alla disposizione in esame, che non è riferita al Fondo ex art. 7-quinquies, DL 5/2009.

 

Al riguardo, dalla RT emerge che l’importo sopra indicato concorre, con altre risorse, al finanziamento del complesso delle disposizioni in materia di lavoro recate dalla’emendamento in esame.

Andrebbero quindi acquisiti elementi volti a suffragare l’effettività dei risparmi medesimi.

 

Commi da 154 a 175

Credito nel Mezzogiorno

Le norme sono finalizzate a contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno, prevedendo strumenti ed istituzioni destinati ad aumentare l’offerta del sistema bancario e finanziario in tale area ed a sostenere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. L’attuazione delle disposizioni in esame resta subordinata, ove necessario, all’autorizzazione della Commissione europea.

Le norme, pertanto, provvedono a dare attuazione all’articolo 6-ter del DL n. 112 del 2008, istituendo, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato promotore della Banca del Mezzogiorno S.p.a., che ha il compito di individuare e selezionare i soci fondatori della Banca, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori e loro associazioni, società a partecipazione pubblica  ed altri soggetti che condividano le finalità della Banca. Lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore allo stanziamento di 5 milioni di euro autorizzato a tal fine per il 2008 dall’articolo 6-ter, comma 4, del DL n. 212 del 2008, le cui risorse sono mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca l’intera partecipazione dello Stato, salvo un’azione è ridistribuita tra i soci fondatori privati.

La Banca opera attraverso la rete di banche e di istituzioni che aderiscono all’iniziativa, per almeno cinque anni come struttura di secondo livello,  sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo il credito alle PMI. In particolare la Banca potrà:

Ÿ        emettere obbligazioni e passività indirizzate esplicitamente a finanziare le PMI. Tali emissioni godono del regime fiscale di favore introdotto dalle norme in esame (comma 171) ;

Ÿ        emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. Tali emissioni per capitale ed interessi potranno essere assistite dalla garanzia dello Stato, i cui limiti, condizioni economiche e modalità di applicazione saranno disciplinati da apposito decreto;

Ÿ        acquisire dalle banche mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese con adeguato merito di credito per creare portafogli, efficienti in termini di diversificazione del rischio, da cedere al mercato.  Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato a titolo oneroso del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996.

Le norme recano, inoltre, disposizioni sul finanziamento delle banche di credito cooperativo, prevedendo che tali banche, se autorizzate all’attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010 e se partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno, possano per un periodo di cinque anni dall’autorizzazione, emettere azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del Codice civile, che possono essere sottoscritte solo da fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.   

Le norme, infine, prevedono che sugli interessi derivanti dagli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI nel Mezzogiorno o per sostenere progetti etici in tale area si applichi un’aliquota di favore del 5 per cento anziché del 12,5 per cento.  Tale aliquota di favore si applica sugli interessi relativi ad ammontari di titoli non superiori a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che tali titoli siano detenuti per almeno dodici mesi.

In base alla clausola finanziaria contenuta nell’emendamento, tale agevolazione comporta un minore gettito annuo valutato in 9,2 milioni di euro.    

 

La relazione tecnica, ai fini dell’individuazione degli effetti finanziari delle disposizioni,  precisa quanto segue:

·        l’istituzione del Comitato promotore della Banca del Mezzogiorno S.p.a. deve avvenire, per espressa indicazione delle norme, senza oneri per la finanza pubblica;

·        la quota di partecipazione dello Stato trova copertura nell’ambito delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legge n. 112 del 2008;

·        le norme prevedono l’emissione di obbligazioni che possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. In base al Regolamento (CE) n. 2223/96 l’emissione di garanzia non ha impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico. In questo caso la garanzia è prestata a titolo oneroso ed ha un impatto positivo sulla finanza pubblica, non stimato ai fini della quantificazione;

·        la successiva lettera c) prevede la possibilità che i titoli rappresentativi dei portafogli  di cui alla medesima lettera possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996. Tale previsione non implica un incremento della dotazione del Fondo ed opera a valere sulle risorse disponibili. Inoltre, anche in questo caso, la garanzia è prestata a titolo oneroso.

In merito agli effetti dell’agevolazione fiscale introdotta dalle disposizioni, la relazione tecnica stima un effetto di minore entrata a titolo di imposta sostitutiva nella misura di 9,2 milioni di euro annui dal 2010.

La quantificazione si basa sui dati, di fonte Banca d’Italia, relativi allo stock dei finanziamenti per cassa fino a 500.000 euro negli anni dal 2005 al 2008. L’adozione di tale soglia è motivata dal fatto che sono agevolati i rendimenti dei finanziamenti alle sole PMI. Al fine di individuare il flusso annuo dei finanziamenti si è considerata la variazione annuale dello stock, che si aggira mediamente, con l’eccezione del 2008, intorno ai 9 miliardi di euro. Tale ammontare è stato incrementato del 50 per cento, fino a 13,5 miliardi di euro per tenere conto del fatto che la variazione annua della consistenza  rappresenta un saldo tra finanziamenti e rimborsi.  Si stima, inoltre, che il 50 per cento di tale flusso, pari a 6.75 miliardi di euro, possa essere interessato dall’agevolazione.

Si stima altresì che la corrispondente liquidità, in assenza della disposizione in esame, fosse impiegata per la metà in attività i cui rendimenti sono tassati ad aliquota del 27 per cento e, per la restante metà, in strumenti i cui rendimenti sono tassati ad aliquota del 12,5 per cento.

La relazione tecnica, con riferimento ai rendimenti annui utilizza:

·          il tasso medio applicato sui depositi delle famiglie, pari allo 0,8 per cento;

·          il tasso sulle emissioni di BTP a cinque anni, pari al 2,3 per cento.

In base a tali parametri, il gettito attuale risulta pari a:

(6.750*50%*0,8%* 27%)+(6.750*50%*2,3**12,5%) = 17 milioni di euro

Sulla base delle nuove disposizioni, ipotizzando per i nuovi titoli emessi, che sono a medio-lungo termine, lo stesso rendimento dei BTP a cinque anni si avrebbe un gettito pari a:

6.750*2,3%*5% = 7,8 milioni di euro

Si evidenzia, pertanto una perdita di gettito annua di 9,2 milioni di euro.     

Le minori entrate annue recate dalle disposizioni trovano copertura in una corrispondente riduzione degli stanziamenti della Tabella C. Pertanto le disposizioni non sono indicate nel prospetto allegato alla relazione tecnica.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi 176-181

Disposizioni per la razionalizzazione delle amministrazioni locali

Il comma 176 dispone una riduzione del Fondo ordinario per gli enti locali per i seguenti importi:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Province

1

5

7

Comuni

12

86

118

Totale

13

91

125

 

In corrispondenza di tali riduzioni sono previste per i comuni e le province una serie di misure suscettibili di determinare risparmi di spesa.

In particolare è ridotto del 20 per cento il numero dei consiglieri comunali (comma 177) ed il numero degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in musura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune. Altresì determinato per ciascuna provincia il numero massimo degli assessori provinciali in misura pari ad un quinto del numero dei consiglieri della provincia (comma 178).

Per i comuni, sono previste inoltre le seguenti misure (comma 179):

- la soppressione della figura del difensore civico;

- la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale;

- la possibilità di delegare l’esercizio delle funzioni del sindaco a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

- la soppressione della figura del direttore generale;

- la soppressione dei Consorzi di funzioni tra gli enti locali, fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti e il trasferimento delle funzioni esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse.

Si segnala in proposito che non vengono espressamente indicati i soggetti che succederanno nei rapporti giuridici ai consorzi e ne assumeranno le funzioni.

L’emendamento dispone inoltre:

- la soppressione dei finanziamenti statali in favore delle comunità montane e la destinazione del 30 per cento del relativo ammontare ai comuni montani, definiti come quelli il cui territorio si trovi per una quota almeno pari al 75 per cento al di sopra dei 600 metri sul livello del mare (comma 180);

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni sopra indicate trovano attuazione in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione (comma 176, ultimo periodo).

Infine si dispone che le riduzioni di spesa previste dai commi 176 e 180 confluiscano al Fondo di cui all’articolo 3, comma 7 del disegno di legge finanziaria.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

RIDUZIONE CONTRIBUTI

2010

2011

2012

Province

1

5

7

Comuni

12

86

118

Comunità montane

35

35

35

Totale

48

126

160

 

 

 

I predetti effetti sono indicati con riferimento al saldo netto da finanziare e all’indebitamento netto.

Con specifico riferimento ai risparmi dovuti al definanziamento delle comunità montane, la RT precisa che il risparmio annuo di 35 milioni è stato calcolato considerando soltanto la quota del 70% dell’importo attualmente spettante alle comunità montane, pari a 50 mln annui.

Ciò in considerazione del fatto che, in base al testo, il restante 30% è destinato ai comuni montani.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti in relazione alla norma in esame una variazione per gli importo complessivamente indicati dalla relazione tecnica utilizzata ai fini della copertura.

 

Al riguardo appare opportuna una conferma che gli effetti esposti, derivanti dall’emendamento, si producano anche con riferimento al saldo di fabbisogno della pubblica amministrazione.

Appaiono altresì opportuni elementi che consentano di valutare la congruità delle riduzioni dei trasferimenti rispetto ai risparmi di spesa conseguibili, da parte degli enti locali, mediante l’applicazione delle misure di razionalizzazione disposte. Ciò con particolare riferimento alla necessità di assicurare gli equilibri di bilancio degli enti nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno.

 

Commi 182-189

Fondi immobiliari della Difesa e interventi a favore del comune di Roma

Le norme riproducono in termini sostanzialmente equivalenti il contenuto normativo di un analogo emendamento governativo, (l’emendamento n. 2.1382[50]). Diversamente dalla proposta governativa, le norme in esame prevedono che una quota dell'anticipazione di tesoreria da restituire entro il 31 dicembre 2010, pari a 200 milioni di euro, sia attribuita al Comune di Roma entro il mese di gennaio 2010 (comma 189). Permane, con riferimento all’importo residuo la condizione del previo conferimento degli immobili ai fondi.

L’emendamento in esame, ugualmente, alla proposta emendativa governativa prevede che con decreto del Ministro della difesa parte delle risorse[51], derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 182 o dal trasferimento degli immobili ai fondi medesimi (fermo restando l’importo previsto in favore del comune di Roma al comma 188 e previa verifica della compatibilità finanziaria degli equilibri di finanza pubblica con particolare riferimento al rispetto del conseguimento dell’indebitamento netto strutturale, concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita[52]), sono riassegnate[53] al Ministero della difesa, su un apposito fondo in conto capitale[54] finalizzato alla realizzazione di un Programma di riorganizzazione delle FF.AA. con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale (comma 187).

Le norme in esame[55], inoltre, autorizzano per ulteriori interventi infrastrutturali, a favore del Comune di Roma la spesa di 100 milioni di euro per il 2012, al cui onere si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al art. 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009 (comma 189, ultimo  periodo).

 

La relazione tecnica[56] afferma che, sotto il profilo strettamente finanziario, dalla disposizione non possono derivare effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica, atteso che la suddetta quota riassegnabile al Ministero della difesa è determinata con successivo decreto, previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento da parte dell’Italia dell’indebitamento netto strutturale, concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita (comma 187). La RT conferma, inoltre, che l’onere connesso all’autorizzazione di spesa a favore del comune di Roma per il 2012, per un importo di 100 milioni di euro, è fronteggiato, per il medesimo anno, con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 7 quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009 (comma 189, ultimo periodo), come integrato ai sensi del provvedimento in esame nonché dal DL 23 novembre 2009, n. 168.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia la variazione di cui al comma 189, ultimo periodo.

 

Al riguardo, in merito all’autorizzazione di un’ulteriore spesa di 100 milioni di euro a favore del Comune di Roma, con corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009, (comma 189, ultimo periodo), non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la suddetta autorizzazione di spesa trovi compensazione nelle effettive disponibilità dello stesso Fondo.

In merito all’emendamento in esame, si conferma quanto affermato nella nota di verifica relativa all’emendamento n. 2.1382. In particolare, appaiono necessari elementi circa l’eventuale sussistenza di un rischio di riclassificazione dell’operazione in base ai criteri contabili europei, nonché in merito ai possibili riflessi sulle finanze del Comune di Roma, qualora entro il termine del 31 dicembre 2010 questo non dovesse conseguire la liquidità necessaria - derivante dalla prevista dismissione di patrimonio immobiliare della difesa - per la restituzione dell’anticipazione di tesoreria concessa.

Ulteriori elementi di informazione appaiono necessari in merito alle modalità di coordinamento tra i procedimenti di valorizzazione immobiliare introdotti dalle norme dell’emendamento e le procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio della difesa già attivate a legislazione vigente. In particolare è da chiarire se l’intervento normativo proposto debba intendersi come attuativo del programma pluriennale infrastrutturale in materia di alloggi di servizio, di cui all’art. 2, commi 627-631, della legge n. 244/2007 e della procedura di individuazione degli immobili prevista dall’art. 14 - bis, del DL 112/2008[57], considerato che l’attuazione del citato programma pluriennale infrastrutturale - apparentemente alternativa a quella prevista dalle norme in esame - è in corso di definizione da parte dell’esecutivo ed è già stata sottoposta al parere della Commissione bilancio[58].

 

Commi 190-192

Pagamenti delle retribuzioni per i dipendenti pubblici, dilazione dei versamenti tributari e contributivi in Abruzzo

Le norme dispongono quanto segue[59]:

Ÿ        si prevede che, a decorrere dal 30 novembre 2010, il pagamento delle competenze accessorie del personale di alcune amministrazioni dello Stato[60] sia disposto contestualmente al pagamento delle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento (comma 190);

Ÿ        viene modificato (comma 191) l’articolo 25, cc. 2 e 3, del DL 78/2009 relativi alla ripresa della riscossione dei tributi e contributi sospesi, a seguito del sisma in Abruzzo, per effetto dell’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, che ha previsto la predetta sospensione per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009. In particolare si dispone che i predetti versamenti siano effettuati in 60 anziché in 24 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno, anziché da gennaio 2010.

Si ricorda che alle citate norme dell’art. 25 del D.L. 78/2009 erano stati ascritti i seguenti effetti finanziari (perdita di gettito nel primo anno, incremento del gettito nei due successivi):

 

(milioni di euro)

Anno

2009

2010

2011

Entrate erariali

-203

101,5

101,5

IRAP e addizionali

-60,3

30,15

30,15

Tributi locali

-9,7

4,85

4,85

Totale tributi

-273

136,5

136,5

Contributi

-240

120

120

TOTALE

-513

256,5

256,5

 

Secondo quanto si evince dalla RT, finalità dell’emendamento è anche quella di estendere il sistema di rateizzazione sopra indicato nei confronti dei contribuenti che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del DL 39/2009 (comuni fuori cratere). Per tali contribuenti la sospensione è stata limitata al periodo 6 aprile - 30 giugno 2009 e il termine per l’esecuzione dei versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione è stato fissato al 16 luglio 2009 per effetto dell’ ordinanza n. 3780 del 9 aprile 2009. La RT precisa che con il testo in esame la sospensione, per questa categoria di contribuenti, varrebbe solo per la parte tributaria.

Ÿ        gli oneri derivanti dai commi precedenti vengono quantificati in 179 milioni di euro nel 2010 e in 120 milioni di euro nel 2011;

Ÿ        a tali oneri si provvede:

-          per l’anno 2010 mediante riduzione del “Fondo grandi eventi”[61];

-          per l’anno 2011 mediante parziale utilizzo, per 120 milioni di euro, delle maggiori entrate derivanti dal nuovo sistema dei pagamenti degli stipendi;

Ÿ        affluiscono infine al “Fondo grandi eventi” le maggiori entrate, per gli anni 2011 e seguenti, derivanti dalle norme sopra descritte in materia di:

-          introduzione dei nuovi sistemi di pagamento degli stipendi (comma 190);

-          dilazioni fiscali e contributive  per l’Abruzzo (comma 191).

 

La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi di quantificazione.

 

A) Cedolino unico: La relazione tecnica assegna alla disposizione che introduce una gestione unitaria informatica delle competenze fisse e accessorie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche un duplice effetto finanziario. In particolare si ha:

Ÿ        un effetto di maggiore entrata a titolo di IRPEF, per il solo anno 2011, di 200 milioni di euro in considerazione della possibilità di applicare mensilmente una tassazione puntuale del complesso degli emolumenti percepiti dal dipendente, in luogo di una tassazione sulle singole componenti e di una successiva riliquidazione in sede di conguaglio.

Il criterio attualmente praticato comporta l’applicazione di aliquote più contenute sulle singole componenti della retribuzione mensile e l’applicazione di detrazioni più elevate, in quanto decrescenti al crescere del reddito. In sede di conguaglio, nel mese di marzo dell’anno successivo a quello di erogazione degli emolumenti, il sostituto d’imposta procede alla riliquidazione delle imposte dovute sul complesso degli emolumenti. Tale procedura determina, in sede di conguaglio, generalmente l’emersione di un ammontare di imposta a debito per il contribuente che, nel 2008, si è cifrata complessivamente in 200 milioni di euro;

Ÿ        un effetto di spesa per ammontare di 9 milioni di euro nel 2010 e di 12 milioni di euro nel 2011 per l’adeguamento dei sistemi informatici dell’amministrazione del Tesoro (SPT) e della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) coinvolti dalla riforma.

 

B) Dilazione versamenti sisma in Abruzzo: la relazioneascrive i seguenti effetti finanziari.

Modifiche riguardanti la ulteriore rateizzazione dei versamenti per i contribuenti dei comuni del cratere: con riferimento alle modifiche apportate all’art. 25, cc. 2 e 3, del DL 78/2009, la RT quantifica i seguenti effetti di gettito, derivanti dall’emendamento:

 

(mln di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tributi

31,9

54,6

54,6

54,6

54,6

22,8

Contributi

28

48

48

48

48

20

TOTALE

59,9

102,6

102,6

102,6

102,6

42,8

 

Rispetto agli effetti ascritti alla norma originaria, si determina pertanto una riduzione di gettito per il 2010 ed il 2011 ed una ripresa di gettito negli esercizi successivi, quantificabili nelle seguenti misure:

 

(mln di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tributi

- 104,6

-81,9

54,6

54,6

54,6

22,8

Contributi

-92

-72

48

48

48

20

Totale

-196,6

-153,9

102,6

102,6

102,6

42,8

 

Modifiche riguardanti la ulteriore rateizzazione dei versamenti per i contribuenti dei comuni fuori cratere:  poiché si ritiene che i contribuenti interessati non abbiano effettuato i versamenti dovuti entro il termine previsto del 16 novembre 2009, sarà oggetto di rateizzazione l’intero ammontare del gettito relativo a tali versamenti (solo tributari), ossia 228 milioni di euro, secondo la seguente distribuzione degli effetti finanziari:

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tributi

(fuori cratere)

26,6

45,6

45,6

45,6

45,6

19

 

Complessivamente, la relazione tecnica assegna ai commi in esame i seguenti effetti per cassa:

 

(milioni di euro)

[segno «-» = peggioramento]

CASSA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cedolino

unico (spese)

-9,0

-12,0

 

 

 

 

Cedolino unico (entrate)

 

200

 

 

 

 

Sisma

-170

-108,3

148,2

148,2

148,2

61,8

Totale

-179

79,7

148,2

148,2

148,2

61,8

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia le seguenti variazioni al Fondo Grandi Eventi con riferimento ai commi in esame:

 

 

UTILIZZI*

 

SALDO NETTO da FINANZIARE

INDEBITAMENTO NETTO

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Cedolino unico

 

9

 

12

 

 

9

 

12

 

 

Proroga sospensione versamenti Abruzzo

 

170

 

108

 

 

170

 

108

 

 

COPERTURE**

 

SALDO NETTO da FINANZIARE

INDEBITAMENTO NETTO

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Cedolino unico

 

 

 

200

 

 

 

 

200

 

Proroga sospensione versamenti Abruzzo

 

 

 

 

 

148

 

 

 

 

 

148

  *Effetti negativi

**Effetti positivi

 

Al riguardo si rileva che le quantificazioni proposte appaiono corrette sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In ordine agli effetti positivi ascritti dalle norme alla rateizzazione, per i contribuenti dei comuni fuori cratere, dei tributi non versati entro i termini previsti a legislazione vigente, si osserva che tale ritardato versamento – che implica un effetto positivo di recupero del gettito negli anni dal 2010 al 2015 – presuppone che l’intera somma oggetto di recupero risulti per l’anno in corso (2009) come un mancato introito non previsto.

 

Commi 193-194

Anticipazione dei diritti aeroportuali

Le norme autorizzano, a decorrere dal 2010, un’anticipazione tariffaria, presumibilmente da parte dell’ENAC in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali,  dei diritti per l’imbarco dei passeggeri. L’anticipazione è concessa nel limite massimo di tre euro per passeggero ed è vincolata all’effettuazione di autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, subordinati alla presentazione ad ENAC, da parte delle società concessionarie, di apposite istanze che dovranno essere validate.

Viene, inoltre, previsto che:

-     la determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell’anticipazione tariffaria sarà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

-     le entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria saranno accantonate nel bilancio delle società concessionarie in un apposito fondo vincolato di bilancio, e lo svincolo delle somme avverrà a seguito della effettiva realizzazione degli investimenti;

-     in caso di decadenza dell’anticipazione tariffaria, le somme iscritte nel conto vincolato della società concessionaria sono trasferite ad ENAC e da queste versate su un apposito conto di tesoreria.

Il Fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti dei BTP decennale benchmark.

 

La relazione tecnica, sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni competenti, incluso l’ENAC, fornisce i seguenti elementi:

-       il mancato aggiornamento dei diritti aereoportuali al tasso di inflazione programmato a livello governativo risulta pari, in termini cumulati, a circa 14 punti percentuali;

-       la crescita del traffico, nel periodo 2001-2007, è stata costante e più che significativa (50%);

-       l’inflazione reale, nello stesso periodo, è stata pari a circa 20 punti percentuali.

Fino al 2007 la dinamica del traffico ha concorso a bilanciare la sostanziale immobilità dei livelli dei diritti aereoportuali, sostenendo il gestore “virtuoso” nei programmi di ammodernamento egli impianti.

Occorre, inoltre, considerare l’effetto dell’allineamento tra diritti intra UE ed extra UE, recepito nell’anno 2000 con decreto del Ministero dei trasporti, con effetto neutro sui ricavi percepiti in tale annualità dal singolo gestore. Negli anni successivi, tuttavia, si è verificato un minor ricavo rispetto al gettito che sarebbe stato assicurato ai gestori dalla applicazione dei diritti vigenti prima dell’intervento dell’anno 2000, anche a causa di un diverso mix di traffico caratterizzato da un forte aumento della componente intra UE, alla quale è applicato un diritto più basso rispetto a quello extra UE.

La medesima relazione riferisce che lo scopo della norma è quello di consentire la realizzazione di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, relativi all’esercizio delle attività aereonautiche.

Viene, inoltre, ribadito il contenuto della norma.

Si afferma, infine, che la disposizione comporta effetti di maggiore disponibilità di risorse finanziarie per i sistemi aereoportuali, finalizzate ad incentivare il miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale, senza necessità di copertura finanziaria.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non considera gli effetti della disposizione.

 

Al riguardo, andrebbero chiariti gli eventuali effetti ascrivibili alla norma, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’erogazione dell’anticipazione ai concessionari da parte dell’ENAC[62], ente facente parte del comparto delle Amministrazioni pubbliche.

 

Commi 196-198

Ricapitalizzazione della società Stretto di Messina

Normativa vigente: l’articolo 1 della legge n. 1158/1971[63] prevede che - con riferimento alla realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente[64] - lo studio, la progettazione e la costruzione, nonché l’esercizio del collegamento viario, venga affidato ad una società per azioni al cui capitale partecipino l’ANAS S.p.a.,  le regioni Sicilia e Calabria, nonché le altre società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici.

Le norme prevedono che, con riferimento alla società per azioni di cui all’articolo 1 della citata legge 1158/1971, la partecipazione dell’ANAS S.p.a e degli altri enti pubblici e società controllate dallo Stato sia non inferiore al 51 per cento (comma 196).

Viene autorizzata una spesa di 470 milioni per l’anno 2012, quale contributo all’ANAS S.p.a. per la sottoscrizione e l’esecuzione di aumenti di capitale di detta società negli anni 2012  e seguenti. Alla copertura dell’onere si provvede mediante la riduzione del Fondo “grandi eventi”[65], come integrato dalla legge in esame e dal decreto legge n. 168/2009 (comma 197).

Viene, inoltre, approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003, sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A.[66] (comma 198).

 

La relazione tecnica riferisce che il Commissario straordinario[67] ha approvato il piano finanziario del ponte sullo Stretto di Messina, che prevede la partecipazione al finanziamento dell’opera a carico della società concessionaria Stretto di Messina S.p.A. per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 300 milioni già deliberati dagli azionisti della società nell’ottobre 2003.

Per i rimanenti 900 milioni (1.200 milioni – 300 milioni) è prevista la partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per 117 milioni, della regione Siciliana per 100 milioni e di ANAS per 683 milioni.

Inoltre, la programmazione delle risorse assegnate dal CIPE al Fondo Infrastrutture prevede la destinazione di 330 milioni per la partecipazione azionaria alla società Stretto di Messina, di cui 117 milioni in favore di RFI e 213 milioni in favore di ANAS.

La relazione tecnica afferma che sussiste la necessità di provvedere alla copertura della restante quota a carico di ANAS, pari a 470 milioni di euro (683 milioni – 213 milioni). Nel piano finanziario il versamento connesso all’aumento di 900 milioni è previsto nell’anno 2013 per 377,578 milioni di euro e nell’anno 2014 per 522,422 milioni di euro.

La disposizione determina effetti sul saldo netto da finanziare per l’anno 2012, e sul fabbisogno per gli anni 2013 e 2014, mentre non ha effetti in termini di indebitamento netto in quanto si tratta di acquisizione di partecipazioni azionarie.

Alla copertura degli effetti finanziari si provvede con corrispondente riduzione del Fondo grandi eventi di cui all’articolo 7-quinques, comma 1, del D.L. n. 5/2009.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia effetti di spesa sui tre saldi pari a 470 milioni nell’anno 2012.

 

Al riguardo si rileva che, come ribadito dalla relazione tecnica, la norma determina effetti sul saldo netto da finanziare per l’anno 2012 (in conseguenza del contributo di 470 milioni all’ANAS S.p.a. per il 2012) ed effetti sul fabbisogno per il 2012 ed il 2013 (per l’utilizzo del contributo da parte dell’ANAS S.p.a. ai fini della sottoscrizione di aumenti di capitale negli esercizi in cui i predetti aumenti di capitale verranno effettivamente sostenuti). La RT non evidenzia invece effetti con riferimento all’indebitamento netto.

Andrebbe quindi chiarito per quale ragione il prospetto allegato alla RT indichi invece un effetto per 470 mln nel 2012 con riferimento al saldo di indebitamento.

Per quanto riguarda, infine, la disposizione di cui al comma 198, appare opportuno acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari dell’approvazione, con legge, del secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione, che non risulta, alla data di presentazione dell’emendamento, ancora perfezionato.

 

Commi da 199 a 202

Assunzione di personale del comparto sicurezza

La norma esclude dalle misure di limitazione del turn over previste per gli anni 2010, 2011 e 2012 i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 199 e 200).

Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un  contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell’anno precedente. Per l’effettuazione di dette assunzioni si autorizza una spesa di 115 milioni di euro per il 2010, di 344 milioni di euro per il 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2012 (comma 201).

Le norme di cui si dispone la modifica[68] prevedono che le assunzioni fossero limitate ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente per gli anni 2010 e 2011 ed al 50 per cento per l’anno 2012.

La copertura è disposta, in parte, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5[69] come integrato dall’articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 168/2009, attualmente in corso di conversione, nonché ai sensi della presente legge. La spesa posta a carico del Fondo ammonta a 115 milioni di euro per il 2010, di 344 milioni di euro per il 2011 e di 71 milioni di euro a decorrere dal 2012 (comma 202). I restanti 529 milioni a decorrere dal 2012 sono coperti mediante le disponibilità dei Fondi speciali della Tabella A relativi alla voce Ministero dell’interno anche se l’emendamento non richiama esplicitamente la riduzione del fondo nella copertura.

 

La relazione tecnica quantifica l’onere sulla base dei tassi di cessazione storici, i costi unitari del personale e la presumibile decorrenza delle assunzioni. Gli oneri sono quantificati come riepilogato nella tabella che segue.

 

(euro)

 

2010

2011

2012

2013

Corpi di polizia

98.000.000

295.000.000

454.000.000

515.000.000

Vigili del fuoco

17.000.000

49.000.000

75.000.000

85.000.000

Totale

115.000.000

344.000.000

529.000.000

600.000.000

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia le seguenti variazioni sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Turn over

 

115

344

71

60

175

-

 

Al riguardo si osserva che, in relazione alle assunzioni effettuate per il 2012, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009, non sono stati scontati effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

Commi da 203 a 217

Interventi in materia di giustizia

Le norme stabiliscono che il rilascio delle informazioni relative al traffico telefonico a fini di giustizia è effettuato in forma gratuita da parte degli operatori mentre, attualmente, si applica il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001 (comma 203).

Si prevedono alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[70]. In primo luogo si abrogano i commi 4 e 5 dell’articolo 10 escludendo dall’esenzione dal contributo unificato  il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, il processo cautelare attivato in corso di causa, il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. Modificando l’articolo 13, comma 2,  si stabilisce che per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, il contributo dovuto è fissato in 30 euro. Per quanto concerne il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative si stabilisce che gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato e alle spese forfetizzate nella misura fissata dall’articolo 30 del citato testo unico. Parimenti si assoggettano al pagamento del contributo unificato i giudizi di lavoro innanzi alla Corte di Cassazione (attualmente esonerati da ogni spesa o tassa). Per queste due tipologie di giudizi si esclude il pagamento dell’importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Con la soppressione del comma 4 dell’articolo 13 si prevede l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali attualmente assoggettati al contributo fisso di 103,30 euro (comma 204).

Si impone al Ministero della giustizia di stipulare delle convenzioni volte alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia riferite a provvedimenti passati in giudicato o definitivi al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne espiate entro il 31 dicembre 2007. A tal fine si prevede la raccolta dei dati necessari per procedere all’iscrizione a ruolo dei crediti (comma 205).

Una norma sostanzialmente analoga, ma riferita alle spese successive al 31 dicembre 2007, è recata l’articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che però individua il soggetto con cui è stipulata la convenzione in una società interamente posseduta da Equitalia spa.

Le somme derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 205 sono versate all’entrata e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, riassegnate al Ministero della giustizia per il finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e per il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria (comma 207).

Si prevede, inoltre, disponendo una modifica dell’articolo 36 del codice penale che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia (comma 208). Analoga modalità di pubblicazione è prevista per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore[71] e, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva[72] (commi 209 e 210).

Sono stanziati 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo Infrastrutture[73],  per l’attuazione del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all’aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall’art. 44-bis del decreto legge n. 207/2008 (comma 211). A tal fine si attribuisce al capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) il ruolo di Commissario straordinario e, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario potrà provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente ma nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti avvalendosi anche dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 212). Il Commissario straordinario individua le infrastrutture carcerarie già esistenti o le aree aventi la medesima destinazione che, per collocazione o particolari caratteristiche architettoniche, rivestono particolare valore e la cui proprietà possa eventualmente costituire corrispettivo (anche parziale) nei contratti per la realizzazione delle opere (comma 213).

Si prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del FAS (comma 216).

I risparmi di spesa derivanti dai sopra commentati commi 203 e 204 (in materia di spese di giustizia) e da 208 a 210 (recanti le nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna) affluiscono nel Fondo di cui all’articolo 3, comma 7, della legge finanziaria[74] e vengano utilizzati per il funzionamento delle spese dell’organizzazione giudiziaria.

 

La relazione tecnica analizza separatamente gli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame come riepilogato nei paragrafi che seguono.

 

Comma 203 – gratuità del rilascio dei tabulati relativi al traffico telefonico

La disposizione prevede la gratuità del rilascio delle informazioni contenute nei tabulati relativi al traffico telefonico in materia di intercettazioni.

L’analisi dei costi sostenuti in materia di intercettazioni negli ultimi sei anni evidenzia, per i tabulati, un costo medio di 17 milioni di euro, che costituisce il risparmio di spesa annuo fino all’emanazione del decreto di fissazione del ristoro di tali costi.

 

Comma 204 – Modifiche in tema di spese di giustizia.

Si rammenta che il comma prevede che:

·        i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500 vengano sottoposti a contributo unificato per un importo pari ad euro 30;

·        sia corrisposto il contributo unificato per i processi di opposizione alle sanzioni amministrative attualmente esenti, nonché la forfetizzazione delle spese;

·        sia corrisposto il contributo unificato nelle cause di lavoro e nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamente, però, al ricorso per cassazione.

Dalla base dati della Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia risulta, per l’anno 2008, che:

·        il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2.500 euro è pari a 250.000;

·        il numero dei procedimenti per opposizione a sanzioni amministrative ammonta a circa 1.250.000. Di questi, circa il 70 per cento rientrerebbe nel primo scaglione (contributo unificato pari a 30 euro) e il 30 per cento nel secondo scaglione (contributo unificato pari a 70 euro).

·        il numero dei ricorsi in Cassazione concernenti cause di lavoro è pari a circa 7.000.

Le modifiche proposte determinerebbero, dunque, maggiori entrate pari a un totale di 60.723.100 euro annui, così determinate:

 

 

Opposizione a sanzioni amministrative:

875.000 procedimenti ricadenti nel 1° scaglione x 30 euro                       26.250.000

375.000 procedimenti ricadenti nel 2° scaglione x 70 euro                       26.250.000

Procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2500 euro:

250.000 procedimenti x 30 euro                                                                              7.500.000

Ricorsi per cassazione in materia di lavoro:

7.000 procedimenti x 103,3 euro                                                                                 723.100

 

La proposta modifica anche la disciplina del contributo unificato per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, assoggettandoli al pagamento del contributo unificato secondo i vigenti scaglioni per valore in luogo dell’importo fisso di 103,30 euro. Con riferimento a tali fattispecie la relazione tecnica non stima puntualmente effetti ed afferma che le modifiche determineranno effetti di maggiore entrata allo stato non quantificabili.

 

Comma 205 potenziamento dell’efficienza nel recupero delle spese di giustizia

La disposizione in esame prevede la possibilità di provvedere, tramite convenzioni, alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato al 31 dicembre 2007.

Tali gestioni afferiscono, in particolare, alla definizione di modalità più celeri per la gestione amministrativa dei citati crediti, attualmente curata dagli stessi uffici giudiziari presso i quali sono maturati, che sono tenuti anche ad assicurare contemporaneamente le ordinarie incombenze amministrative funzionali all’espletamento delle attività giudiziarie.

Con il perfezionamento delle nuove modalità di gestione indicate, invece, si consentirà di assicurare le attività gestionali occorrenti per assicurare l’effettivo recupero del credito attraverso l’ausilio di soggetti specializzati del settore. Attraverso la valorizzazione di tali apporti, sarà, secondo la relazione tecnica, aumentata la percentuale di riscossione degli stessi, oltre a recuperare importanti risorse per l’ordinaria attività amministrativa a supporto della funzione giudiziaria.

Al fine di quantificare i maggiori incassi che deriveranno dall’affidamento della gestione sono stati utilizzati i seguenti parametri:

·        l’ammontare delle somme rimaste da recuperare[75] è pari a 3.372.352.314,17[76];

·        il tasso attuale di recupero medio oscilla tra l’8 e il 9 per cento;

·        si assume che l’affidamento del credito a soggetti privati possa consentire un incremento percentuale delle somme recuperate del 5 per cento.

Il maggiore introito ammonterebbe a 168.617.616 euro ossia a 5 per cento dei crediti pendenti. Secondo la RT tali risorse, ai sensi del comma 207, sono versate all’entrata per essere riassegnate al Ministero della giustizia per il finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili ed il potenziamento dei servizi istituzionali.

 

Commi 208-210 – Disposizioni sulla pubblicazione delle sentenze penali di condanna.

La disposizione interviene sulla semplificazione della pubblicazione delle sentenze penali a mezzo stampa, disponendo la pubblicazione del provvedimento sul sito internet e la contestuale pubblicazione di un avviso di dimensione ridotte sui quotidiani.

L’andamento delle spese di pubblicazione delle sentenze degli ultimi quattro anni evidenzia un costo medio di 3.692.029,15, con un picco di circa 5 milioni di euro sostenuto nell’anno 2008. Il risparmio complessivo annuo, al netto delle spese che si dovranno sostenere per gli avvisi di dimensione ridotta, è pari a circa 3 milioni di euro, ossia l’ 80 per cento del costo totale attualmente sostenuto.

 

Comma 211 – Interventi straordinario per l’edilizia carceraria.

La disposizione prevede una riserva di finalizzazione in favore dell’edilizia carceraria di una quota di 500 milioni di euro delle attuali disponibilità del FAS/Fondo infrastrutture relative alla nuova programmazione 2007/2013. Trattandosi di disponibilità già esistenti a legislazione vigente, non sussistono maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse verranno assegnate dal CIPE per le diverse annualità compatibilmente con le disponibilità annuali esistenti sul Fondo infrastrutture.

 

Comma 216 – Disposizioni per il potenziamento dell’efficienza della giustizia.

Prevede la stipula delle convenzioni tra le regioni ed il Ministero della giustizia per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell’economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nell’ambito dei programmi attuativi regionali. Conseguentemente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia importi riferiti alle norme in esame, tenuto conto che le risorse che affluiscono al fondo ex articolo 7-quinquies, comma 1, DL 5/2009 per effetto delle disposizioni in esame sono destinate a finalità di spesa per la giustizia.

 

Al riguardo, si rileva che:

·         con riferimento al comma 203, la relazione tecnica ipotizza un risparmio di 17 milioni annui “fino all’emanazione del decreto di fissazione del ristoro di tali costi”. Dovrebbe essere, pertanto, specificato entro quale termine si presume che sia emanato tale decreto e quali risparmi si ritiene potranno essere scontati a partire da tale data;

·         con riferimento al comma 205, non risultano puntualmente indicati gli anni nel corso dei quali il maggior incasso ipotizzato affluirà all’entrata né risulta specificato in quale misura gli stessi maggiori incassi dovranno essere ridotti a causa dell’aggio da corrispondere all’ente o società incaricata della gestione dei crediti;

·         con riferimento ai commi 211 e 216, andrebbero acquisiti elementi circa la compatibilità dell’utilizzo delle risorse in questione, in considerazione della peculiare proiezione per cassa delle risorse FAS e della ripartizione delle stesse tra spese correnti e in conto capitale. Si rileva, inoltre, che la norma del comma 216 non specifica il limite di spesa entro il quale possono essere stipulate le convenzioni.

Su tali aspetti è opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Appare altresì necessario che il Governo chiarisca, alla luce delle clausole di invarianza inserite al comma 212, se il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sia tenuto a svolgere le funzioni di Commissario senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi e i limiti entro i quali lo stesso potrà avvalersi degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture senza inficiare il pieno conseguimento delle attività istituzionali in cui questi sono impegnati.

 

Commi 218-223

Vendita beni immobili pubblici

Le norme:

·        prevedono che le amministrazioni dello Stato[77] comunichino annualmente all'Agenzia del demanio la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici da esse occupate non più necessarie[78], nonché le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione[79]. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica[80], accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato, ovvero che siano stati trasferiti a fondi immobiliari[81]. A tale riguardo definisce la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi[82], stipula e rinnova i contratti di locazione e consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che ne assumono ogni responsabilità ed onere. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato[83]. Le risorse del Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. L’Agenzia del Demanio, sulla base dell’elenco degli immobili di proprietà di terzi, comunicati dalle suddette Amministrazioni dello Stato, elabora un piano di razionalizzazione degli spazi. Le amministrazioni interessate[84] comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri (comma 218);

·        sostituiscono i commi 436 e 437 dell'art. 1, della L. n. 311/2004, ridefinendo, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'art. 14-bis, comma 3, lettera f), del DL n. 112/2008, le modalità di alienazione da parte dell’'Agenzia del Demanio di beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco, mediante trattativa privata, o mediante asta pubblica, ovvero invito pubblico ad offrire, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. Si prevede che le spese connesse alla pubblicità delle relative, procedure concorsuali, sono poste a carico dello Stato. Si prevede, altresì, che per le suddette alienazioni è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto, laddove in caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria ai medesimi soggetti, il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita (comma 219);

·        dispongono che le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 9 e 10 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, del provvedimento in esame (comma 220);

·        prevedono che Consip S.p.A conclude accordi quadro[85], cui le amministrazioni pubbliche[86] e le amministrazioni aggiudicatrici[87] possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo (comma 221).

 

La relazione tecnica, in merito alle locazioni passive (comma 218), afferma che la riunificazione in capo al Demanio, già competente in materia di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni statali, del coordinamento e delle procedure di locazione passiva, comporta un effetto positivo in termini di generale contenimento della spesa pubblica. Tale effetto consegue al monitoraggio e coordinamento della pianificazione dei fabbisogni degli spazi necessari alle Amministrazioni statali, sia con riguardo all’utilizzo di immobili pubblici, sia con riguardo a quelli di proprietà privata, consentendo di incidere in termini di contenimento della spesa su entrambi i fronti e al tempo stesso di assicurare un monitoraggio e una razionalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A ciò si aggiunge il vantaggio che consegue dall’attività sistematica da parte dell’Agenzia del Demanio di operazioni di permuta con gli enti territoriali finalizzate ad ottimizzare i rispettivi portafogli immobiliari. La medesima consente infatti di ottenere effetti reali sul bilancio statale riducendo di fatto gli oneri per locazione passiva connessi all’utilizzo di proprietà privata.

Dagli effetti di quanto sopra illustrato è possibile ipotizzare un risparmio per l’erario attestantesi in linea di massima ed indicativamente in 65 milioni di euro annue dal 2011, tenuto conto dell’ordine di grandezza complessiva per le spese di locazione sostenute dalle amministrazioni centrali di cui al prospetto a seguire.

Tali risparmi dovrebbero essere calcolati su complesso delle citate locazioni, al netto delle risorse destinate al fondo immobili pubblici – FIP, la cui gestione è già attualmente unificata in capo al Demanio, considerato che per tali spese la razionalizzazione dovrebbe risultare già definita. Il suddetto ammontare complessivo delle spese per locazioni delle amministrazioni centrali, in base alla proposta normativa, al netto della riduzione di 65 milioni complessiva, andrebbe a confluire dal 2011 in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze (nel quale dovrebbero confluire anche le citate risorse del FIP)

(milioni di euro)

MINISTERO 

2010

Ministero dell’economia e delle finanze

56,1

Ministero dello sviluppo economico

13,0

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

43,4

Ministero della giustizia

23,8

Ministero degli affari esteri

1,2

Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca

7,0

Ministero dell’interno

435,4

Ministero ambiente tutela del territorio e del mare

7,5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3,7

Ministero della difesa

3,3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

8,1

Ministero per i beni e le attività culturali

23,4

TOTALE

625,8

 

Per motivi di prudenza, la RT ritiene di non dover ascrivere al momento effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in conseguenza dell’attività di monitoraggio e razionalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, verificabili a consuntivo tenuto conto che viene mantenuta l’attuale disciplina di cui all’articolo 2, commi 618 e 619 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che prevede l’imputazione delle manutenzioni a specifici capitoli di parte corrente e conto capitale, con effetti riduttivi che sono già stati considerati  a legislazione vigente in sede di definizione della manovra 2008).

 

In merito alla semplificazione delle procedure di vendita del patrimonio immobiliare (comma 219), le misure in esame, finalizzate a snellire le procedure di vendita e a consentire una migliore collocazione degli immobili, sono destinate a garantire maggiori entrate per lo Stato. Sebbene una puntuale quantificazione sia possibile solo in sede di concreta applicazione, si ritiene che una previsione di massima per gli anni 2010 e 2011 posso attestarsi rispettivamente intorno ai 250 milioni di euro e ai 350 milioni di euro l’anno, qualora vadano a definirsi le procedure di valorizzazione in corso.

La RT precisa che, con specifico riferimento alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, si presume che per il biennio 2010-2011 possa derivare un maggior gettito complessivo, verificabile a consuntivo, quale conseguenza dell’operazione di ottimizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e di accorpamento delle sedi, a fronte del quale tuttavia per ragioni di prudenza si ritiene di non dover ascrivere in sede revisionale effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia un incremento di risorse in relazione alle norme di cui al comma 218 (65 milioni dal 2011) e al comma 219 ( 250 milioni per il 2010 e 350 milioni per il 2011).

 

Al riguardo, non appaiono chiari gli effetti delle norme che possono essere realmente scontati ai fini del quadro finanziario complessivo del provvedimento. Nello specifico, si osserva, che, nonostante, per motivi prudenziali, la RT abbia ritenuto di non ascrivere effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica in relazione all’ipotizzato risparmio per l’erario di 65 milioni di euro annui dal 2011(comma 218), il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica, evidenzia una variazione pari al suddetto risparmio sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto con riferimento alla citata norma. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Appare altresì opportuno, acquisire un chiarimento in merito all’eventuale sussistenza del rischio di riclassificazione delle operazioni di dismissione e locazione immobiliare previste dalle disposizioni in base ai criteri contabili europei.

Il chiarimento appare opportuno con specifico riguardo alla eventualità che tali operazioni possano configurare una forma di cessione con riaffitto (cd. lease back) potenzialmente suscettibile di determinare effetti sull’indebitamento netto della P.A.

 

Comma 224

Imposta sostitutiva canoni di locazione immobili Abruzzo

La norma dispone che, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, per l’anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati tra persone fisiche ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dall’importo che rileva ai fini dell’imposta sui redditi.

L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’IRPEF. L’acconto relativo alle imposte sui redditi dovute per l’anno 2011 è calcolato senza tener conto delle disposizioni in esame. 

 

 

La relazione tecnica ipotizza che il locatore decida di optare per la tassazione sostitutiva in oggetto nella totalità dei casi.

La normativa vigente stabilisce che i redditi da locazione siano assoggettati all’IRPEF del locatore. Tali redditi sono ridotti forfetariamente del 15% (25% per i fabbricati situati a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano). Per le locazioni effettuate a “canone concordato” situate in comuni ad alta densità abitativa è previsto un ulteriore abbattimento del 30% (in totale quindi 40,5%).

La relazione tecnica afferma che in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 risulta un ammontare di redditi da locazione a “canone concordato” (di cui all’articolo 2, comma 3 della citata Legge 431/1998) di immobili situati in comuni ad alta densità abitativa (ATA) della provincia dell’Aquila, estrapolato all’anno 2010, pari a circa 6 milioni di euro. Tale dato deve essere incrementato del valore corrispondente ai “canoni concordati” stipulati in comuni che non rientrano tra quelli definiti ATA. Nelle dichiarazioni dei redditi non sono reperibili dati dettagliati per calcolare l’ammontare di tali canoni; ai fini della stima si ipotizza quindi un raddoppio del suddetto ammontare. Si ottiene quindi un ammontare annuo di locazioni in esame, al netto delle deduzioni vigenti, pari a circa 12 milioni di euro, considerato in via prudenziale per intero, senza effettuare riduzioni per tenere conto delle eventuali locazioni stipulate tra soggetti diversi da quelli ammessi dalla presente norma.

In base ad elaborazioni effettuate mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 (redditi estrapolati al 2010), risulta, per i contribuenti che dichiarano redditi di locazione, un’aliquota marginale media pari al 32%.

Applicando tale aliquota ai suddetti ammontari di redditi da locazione in oggetto (quindi al netto delle deduzioni), si stima, nelle ipotesi previste dalla  norma in esame, una perdita di gettito IRPEF di competenza 2010 pari a circa –3,85 milioni di euro (12x32%). Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale pari a circa -0,17 milioni di euro e di addizionale comunale pari a circa -0,06 milioni di euro.

Di contro si stima un recupero di gettito di competenza 2010 relativo all’applicazione dell’imposta ad aliquota unica del 20%, pari a +2,4 milioni di euro (12x20%).

L’effetto totale sul gettito di competenza 2010 risulta quindi pari a circa -1,7 milioni di euro.

Nella tabella che segue, riportata nella relazione tecnica,  si evidenzia l’andamento di cassa della normativa proposta, in milioni di euro, considerando la validità per il solo anno 2010, con un acconto del 75% ai fini IRPEF e del 30% sulla addizionale comunale. Per quanto concerne la cassa dell’anno 2010, peraltro, ai fini IRPEF è stato ritenuto prudenziale indicare una perdita di gettito conseguente alla riduzione dei versamenti in acconto in applicazione del metodo “previsionale”, ipotizzando che ricorra a tale metodo il 50% dei soggetti interessati, nella misura del 75% della competenza 2010. Per quanto riguarda la cassa dell’anno 2011 inoltre, in accordo con quanto previsto dalla norma, non sono stati stimati effetti sui versamenti in acconto.

 

 

 

2010

2011

2012

IRPEF

-1,45

-2,4

0

Addizionale regionale

0

-0,17

0

Addizionale comunale

0

-0,07

+0,01

Imposta sostitutiva

0

+2,4

0

Totale

-1,45

-0,24

+0,01

 

 

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica ascrive alla norma un effetto di  2 milioni di euro nell’anno 2010, sia ai fini del saldo netto da finanziaria che dell’indebitamento netto. Detto effetto è riportato nella parte relativa agli utilizzi.

Non si rinviene tuttavia nel testo una disposizione che preveda la riduzione del Fondo in misura pari ai predetti importi.

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della relazione tecnica.

 

Commi 225 e 226

Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni e riversamento delle maggiori entrate al Fondo grandi eventi

La norma dispone l’estensione, ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010[88], del provvedimento[89] relativo alla rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, rateizzabile in tre rate annuali di pari importo[90], decorre dalla data del 31 ottobre 2010 (comma 63).

Le maggiori entrate derivanti dall’imposta sostitutiva affluiscono al Fondo “grandi eventi” di cui all’articolo 3, comma 7, del ddl finanziaria 2010 (comma 66).

 

Le relazione tecnica ascrive alla norma i seguenti effetti di gettito in termini di cassa:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Maggiori entrate

350

175

175

 

La quantificazione si basa sui dati disponibili relativi ai versamenti 2006 (prima rata o unico) e 2007 (seconda rata). L’importo netto di competenza (comprensivo pertanto delle rate del 2010 ancora da versare) attribuibile alla proroga disposta della legge n. 244/2007 è stimabile, rispettivamente, in 1.611 milioni di euro per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e in circa 902 milioni di euro per la rideterminazione del valore dei terreni.

Ai fini della determinazione dell’onere sono stati considerati i seguenti parametri ed ipotesi:

·        gli importi di competenza stimati sulla base dei dati disponibili sopra richiamati si riferiscono ad un periodo di potenziale interesse di tre anni (beni iscritti in bilancio successivamente al 1 gennaio 2005 e fino al 1 gennaio 2008);

·        la proroga prevista dalla norma in esame comprende un periodo di due anni (1 gennaio 2008 – 1 gennaio 2010);

·        tenendo conto della notevole adesione ottenuta dalla proroga precedente, in via prudenziale si considera un potenziale nuovo interesse pari alla metà e quindi ad un terzo del precedente ammontare considerato;

·        la quota assoggettata a versamento rateizzato è pari a circa l’82 per cento per le partecipazioni e quasi il 77 per cento  per i terreni, secondo quanto emerge dai versamenti F24;

·        per motivi prudenziali si riduce l’importo del gettito stimato per tener conto di possibili effetti negativi conseguenti a minore gettito sulle plusvalenze pari al 10 per cento per il primo anno e di circa un quarto per gli anni successivi;

Pertanto per l’anno 2010 il maggior gettito in termini di cassa è stimabile in circa (1,6 miliardi x 1/ 3 x (1-0,82)+(1,6 miliardi x 1/3 x 0,82)/3 + 0,9 miliardi x 1/3 x (1-0,77) + (0,9 miliardi x 1/3 x 0,77)/3 x 0,9 = 350 milioni di euro.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia la variazione di cui alle norme in esame, prevedendo maggiori risorse in misura pari ai predetti importi..

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la quantificazione risulta coerente con le precedenti quantificazioni e ispirata a criteri di prudenzialità.

 

Comma 227

Versamento somme dovute enti locali

Normativa vigente. L’articolo 31, commi 12 e 13 della legge n. 289/2002 ha disposto il recupero, a favore dello Stato, delle somme corrispondenti alla mancata riduzione dei trasferimenti agli enti locali per gli anni pregressi, a motivo dell'incapienza degli stessi.

La riduzione dei trasferimenti agli enti locali era prevista a compensazione delle maggiori somme, o minori oneri, derivanti agli stessi dall'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, nonché dell'imposta provinciale di trascrizione al PRA, dalla revisione delle aliquote e dei criteri di attribuzione dell'addizionale comunale e provinciale sui consumi di energia elettrica e dal trasferimento dagli enti locali allo Stato del personale ATA degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado.

Al recupero di tali somme si provvede: per i comuni in sede di attribuzione della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF; per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari

 

La norma prevede che le somme ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 10 gennaio 2010, sono versate in venti annualità con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell’interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, il nuovo piano di estinzione del debito residuo agli enti locali interessati.

E’ presumibile che all’emendamento non siano ascritti effetti finanziari in quanto esso si compensa all’interno del comparto degli enti locali. La rateizzazione ventennale del rimborso delle rate residue dei trasferimenti ricevuti in eccesso determina infatti una corrispondente riduzione delle disponibilità per cassa erogabili al comparto dei comuni.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica non evidenzia importi riferiti alle norme in esame.

 

Al riguardo si osserva che andrebbero acquisiti elementi in merito alla possibilità che dalle norme discendano problemi di sostenibilità degli equilibri di cassa per il comparto dei comuni (ad eccezione di quelli che beneficiano della rateizzazione).

 

Commi 228-230

Progetti prioritari relativi ai corridoi europei TEN-T

Le norme dispongono che con DPR siano individuati specifici progetti prioritari – ricompresi nei corridoi europei TEN-T - per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare non superiore a 10 miliardi di euro e relativo all’insieme dei progetti, l’avvio della realizzazione del progetto definitivo subordinatamente alla condizione che il costo del lotto inizialmente autorizzato sia integralmente finanziato e che la relativa copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private – nazionali o comunitarie – costituisca almeno il 20 per cento dell’opera oppure, in casi di particolare interesse strategico, il 10 per cento. Dalle determinazione del CIPE non devono derivare a carico del soggetto aggiudicatore nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi privi dell’integrale copertura finanziaria.

Il costo del singolo progetto deve essere superiore a 2 miliardi di euro e di durata superiore a 4 anni; il progetto non può essere sufddivisibile in lotti il cui importo sia inferiore ad 1 miliardo di euro.

Con l’autorizzazione del primo lotto, il CIPE assume l’impegno di finanziare l’intera opera o di corrispondere l’intero contributo finanziato, assegnando successivamente in via prioritaria le risorse disponili fino al completamento dell’opera in base al cronoprogramma contenuto nella relazione di accompagnamento al progetto definitivo.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento non considera la norma.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui alla norma in eame.

 

Al riguardo, la norma non sembra comportare effetti diretti sui saldi. Si osserva peraltro  che la possibilità di autorizzare il primo lotto, pur in presenza di percentuali del 10% o del 20% della copertura integrale, potrebbe determinare impegni finanziari per il CIPE riguardo al finanziamento dell’intera opera, con possibili ripercussioni sulla finanza pubblica. Sul punto è opportuno acquisire l’avviso da parte del Governo.

 

Comma 231

Sottoscrizione quote SGR

La norma prevede che le operazioni di finanziamento dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a, ai sensi del comma 7, lettera a), dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2003, possono essere effettuate anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione collettiva del risparmio, il cui oggetto sociale realizzi uno o più fini istituzionali di Cassa Depositi e Prestiti. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l’anno 2010 fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati che perseguono tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell’aggregazione delle imprese di minore dimensione.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 232

Finanziamento di attività di ricerca

La norma incrementa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 l’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Stabilisce, inoltre, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze siano stabilite le modalità di utilizzo dello stanziamento predetto nonché degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l’anno 2011, iscritti nel bilancio ai sensi della disposizione di cui all’art. 29, comma 1, del D.L. 185/2008[91]. La norma dispone, infine, che alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esame si provveda, per l’anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge n. 289/2002 e, per l’anno 2011, mediante riduzione del Fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. N. 5/2009.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia i seguenti effetti di spesa sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

UTILIZZI

Credito imposta per la ricerca

 

200

200

 

200

200

 

 

COPERTURE

FAS

- 200

 

 

- 200

 

 

 

Al riguardo,  si rileva che l’onere è configurato come limite di spesa. Andrebbe peraltro acquisito un chiarimento circa gli effetti attribuiti alla riduzione del FAS in termini di indebitamento netto, che non sembrano tener conto della peculiare valenza per cassa di tali misure.

 

Commi 233 e 234

Emittenza locale

Le norme prevedono:

Ÿ        un’autorizzazione di spesa di 50 milioni per il 2010 per il finanziamento annuale previsto dall’art. 1, comma 1244, della L. 296 del 2006 (comma 233). Le disposizioni si applicano a condizione dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l’accertamento delle risorse finanziarie disponibili.

La norma richiamata ha previsto un incremento del finanziamento annuale per le emittenti locali;

Ÿ        che agli oneri derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa si provveda con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui al DL 415/92 (legge n. 488/1992), al netto delle risorse necessarie per far fronte ad impegni già assunti e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto (comma 234).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica medesima non reca l’indicazione della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 235

Messa in sicurezza di edifici scolastici

La norma dispone che, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle competenti commissioni parlamentari permanenti per materia anche per i profili di carattere finanziario, siano individuati gli interventi di immediata realizzabilità necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, fino all’importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle misure previste ai sensi dell’art. 7-bis del D.L. 137/2008[92]

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione non riporta alcuna indicazione riferita alla norma in esame che non appare suscettibile di determinare effetti sui saldi.

 

Nulla da osservare tenuto conto che l’importo di 300 milioni previsto dalla disposizione in esame è da considerare a valere di risorse preordinate alle medesime finalità.

 

Comma 236

Interventi di risanamento ambientale

Le norme dispongono che le risorse assegnate per interventi di risananamento ambientale, pari a 1.000 milioni di euro[93], a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale siano destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Tali risorse possono essere utilizzate anche mediante accordi di programma tra la regione interessata e il Ministero dell’ambiente[94], in cui viene definita la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse FAS,  che ciascun Programma attuativo regionale destina agli interventi di risanamento ambientale (comma 1).

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento specifica che la disposizione non comporta oneri  in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui alla norma in eame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 237

Commissario straordinario del comune di Roma

La norma, modifica dell’art. 78, comma 1, del DL n. 112/2008, prevedendo che senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune di Roma e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. L’emendamento elimina il riferimento previsto a legislazione vigente per le medesime finalità, al Sindaco del Comune di Roma, quale Commissario straordinario del Governo (comma 237).

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo allegato alla medesima relazione non considerano la disposizione, che appare priva di effetti diretti sui saldi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Comma 238

Devoluzione di entrate alle Autorità indipendenti

Le norme dispongono la devoluzione annuale di quote di entrate ad alcune Autorità indipendenti.

Si espongono di seguito gli effetti finanziari della predetta assegnazione di risorse, come indicati dal testo.

 

All’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono attribuite le seguenti entrate:

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Legge 576/1982 (art. 23): entrate dell'ISVAP (contributi di vigilanza; ricavi della vendita di beni immobili e mobili; altre entrate)

 

2,2

 

2,2

 

2,2

Legge 481/1995 (art. 2, c. 38):

entrate dell’Autorità per i servizi di pubblica utilità (contributi a valere su una quota dei ricavi dei soggetti esercenti il servizio)

 

8,4

 

8,4

 

8,4

Legge 249/1997 (art. 1, c. 6):

entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva)

 

6

 

5,9

 

5,9

Legge 266/2005 (art. 1, c. 67):

entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza, fissati secondo parametri stabiliti dalla legge e finalizzati alla copertura dei costi di funzionamento)

 

7

 

7,7

 

7,7

 

 

All’Autorità garante per la protezione dei dati personali sono attribuite le seguenti entrate:

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Legge 576/1982 (art. 23): entrate dell'ISVAP (contributi di vigilanza; ricavi della vendita di beni immobili e mobili; altre entrate)

 

 

 

1,6

 

1,6

Legge 481/1995 (art. 2, c. 38):

entrate dell’Autorità per i servizi di pubblica utilità (contributi a valere su una quota dei ricavi dei soggetti esercenti il servizio)

 

 

 

3,2

 

3,2

Legge 249/1997 (art. 1, c. 6):

entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva)

 

 

 

3,6

 

3,6

Legge 266/2005 (art. 1, c. 67):

entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza, fissati secondo parametri stabiliti dalla legge e finalizzati alla copertura dei costi di funzionamento)

 

 

3,6

 

3,6

 

All’Autorità garante per l’esercizio del diritto di sciopero sono attribuite le seguenti entrate:

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Legge 576/1982 (art. 23): entrate dell'ISVAP (contributi di vigilanza; ricavi della vendita di beni immobili e mobili; altre entrate)

 

0,1

 

0,1

 

0,1

Legge 481/1995 (art. 2, c. 38):

entrate dell’Autorità per i servizi di pubblica utilità (contributi a valere su una quota dei ricavi dei soggetti esercenti il servizio)

 

0,3

 

0,3

 

0,3

Legge 249/1997 (art. 1, c. 6):

entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva)

 

0,3

 

0,3

 

0,3

Legge 266/2005 (art. 1, c. 67):

entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza, fissati secondo parametri stabiliti dalla legge e finalizzati alla copertura dei costi di funzionamento)

 

0,3

 

0,3

 

0,3

Legge 335/1995 (art.13)

entrate della 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

(contributi dei fondi pensione)

 

1

 

1

 

1

Legge 449/1997 (art.59 c.39)

Contributi di solidarietà datori di lavoro

 

1

 

1

 

1

 

La norma prevede che a fini di perequazione siano stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle Autorità chiamate a versare i predetti contributi: tale reintegro deve avvenire a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo, a carico delle Autorità percipienti che alla medesima data presentino un avanzo di amministrazione.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Il prospetto allegato alla medesima RT non evidenzia gli effetti derivanti dalla norma.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi atti a garantire la neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che essa prevede il versamento di risorse a carico di talune Autorità e la successiva possibile restituzione delle medesime, con tempi differiti, da parte delle Autorità riceventi.

In particolare, non essendo stati forniti dati in ordine alle finalizzazioni attuali e all’effettiva disponibilità delle risorse indicate dal testo, andrebbe chiarito se il loro utilizzo per finalità non previste possa pregiudicare il funzionamento degli organismi interessati ovvero il completamento di adempimenti amministrativi o di altri interventi di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Comma 239

Interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici

Normativa vigente. L’articolo 148, comma 1, della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

 

Le norme dispongono che per un importo di 50 milioni di euro le somme versate entro il 31 ottobre 2009, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora non riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato al momento di entrata in vigore del presente provvedimento, siano riassegnate ad apposito capitolo per essere destinate ad interventi a tutela delle popolazione colpite da eventi atmosferici verificatisi nell’ultimo triennio entro il 2009.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento non considera la disposizione.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui alla norma in eame.

 

Al riguardo, andrebbe evidenziato, in assenza di indicazioni della relazione tecnica, l’impatto della disposizione, con particolare riferimento ai saldi di indebitamento e fabbisogno.

 

Commi 247-248

Destinazione disponibilità Fondo “grandi eventi”

L’articolo 13-bis del DL 78/2009[95] prevede misure per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero. In particolare, istituisce un’imposta sostitutiva corrispondente al 5 per cento del valore delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero che il contribuente intende rimpatriare o regolarizzare, da versarsi nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 ed il 15 dicembre 2009. Il comma 8 dell’articolo 13-bis dispone, inoltre, che le relative maggiori entrate (non quantificate dalla norma) siano versate in una contabilità speciale, per essere utilizzate in attuazione della manovra di finanza pubblica per l’anno 2010 e per gli anni successivi.

L’art. 19 del DL 135/2009, concernente il recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, in attuazione della Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE, prevede che le maggiori entrate siano destinate quanto a 128,6 milioni alla copertura dell’articolo 17 del decreto legge 135[96] e, per la parte residua, siano riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del DL 78/2009 per essere destinate alle finalità di cui al predetto articolo, previo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Il DL 168/2009, in corso di conversione[97]:

- differisce il versamento di venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuto per il periodo d’imposta 2009, alla data di versamento del saldo dovuto per il medesimo periodo d’imposta (art 1, commi 1-4). Alla copertura delle minori entrate, valutate in 3.716 milioni per l’anno 2009, si provvede mediante quota parte delle entrate derivanti dall’articolo 13-bis del DL 78/2009 che, a tal fine, dalla contabilità speciale sono versate nell’anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato (art 1, comma 5, primo periodo).

- prevede che le maggiori entrate IRPEF derivanti dai maggiori versamenti a saldo nel 2010, pari a 3.716 milioni, siano portate ad incremento per il medesimo anno, della dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009 (art 1, comma 5, secondo periodo)[98].

La relazione tecnica al ddl di conversione del DL 168/2009 assegna complessivamente all’articolo 1 in esame i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate

IRPEF

3.716

 

 

Maggiori entrate

IRPEF

 

3.716

 

Sostitutiva scudo fiscale[99]

3.800

200

 

 

 

 

 

Maggiori entrate nette

84

3.916

 

 

La norma interviene sulla materia già oggetto del comma 7, dell’articolo 3, del ddl finanziaria, di cui viene disposta la soppressione dall’emendamento in esame.

L’articolo 3, comma 7, prevede che le risorse affluite alla contabilità speciale ai sensi del comma 8 dell’art 13-bis del DL 78/112 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009. E’ da rilevare che, per effetto del DL 168/2009, saranno riversate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo le maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale versate nel 2009 eccedenti la quota già utilizzata in tale anno a copertura delle minori entrate IRPEF (84 milioni di euro) e quelle versate a tale titolo nel 2010 (200 milioni di euro). Nel 2010, inoltre, affluiranno a detto Fondo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del DL 168/2009, anche le maggiori entrate IRPEF derivanti dai maggiori versamenti a saldo (3.716 milioni).

Si ricorda inoltre che l’articolo 2, comma 43, del ddl finanziaria prevede che quota parte delle risorse di cui al citato articolo 3, comma 7, pari a 50 milioni di euro, sia destinata per l’anno 2010 al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008.

 

La norma prevede che le risorse affluite alla contabilità speciale ai sensi del comma 8 dell’art 13-bis del DL 78/112, come integrate dal DL 135/2009, siano versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate, con DPCM, al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009 (comma 247).

Il successivo comma 248 fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del DL 168/2009 e prevede che la dotazione del suddetto Fondo sia incrementata per il 2010 delle maggiori entrate, pari a 3.716 milioni, derivanti dagli effetti dell’articolo 1 del decreto n. 168 (rimbalzo sul 2010 del rinvio dell’ acconto IRPEF 2009).

Le risorse Fondo sono destinate alle finalità di cui all’Allegato 1, nella misura massima ivi prevista. In particolare, l’Allegato indica gli importi relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012 destinati a rifinanziare le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi indicate nell’Allegato 1 relative ai seguenti comparti:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Adempimenti degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali

130

 

 

Proroga 5 per mille IRPEF

400

 

 

Gratuità parziale dei libri di testo scolastici

103

 

 

Rifinanziamento Fondo di solidarietà in agricoltura per l’estinzione dei debiti contratti negli esercizi precedenti

100

100

100

Incremento dotazione finanziaria Fondo delle università

400

 

 

Sostegno alle scuole non statali

130

 

 

Interventi per il settore dell’autotrasporto

400

 

 

Misure di riequilibriosocio-economico, convenzioni con i comuni per politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU,

misure per equilibrio finanziario enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per gli enti locali,

funzionalità del sistema della giustizia,

ratifiche internazionali e sicurezza sedi diplomatiche all’estero, misure di sostegno del comparto marittimo

571

123

60

Totale

2.234

223

160

 

I relativi schemi di DPCM, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni per i profili di carattere finanziario.

Decorsi 30 giorni i decreti possono comunque essere adottati. Ove non intenda conformarsi alle condizioni contenute nei pareri parlamentari, relativamente ai profili finanziari, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto con i necessari elementi integrativi, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari, da esprimersi entro 10 giorni.

 

La relazione tecnica precisa che una quota delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009, come integrate dal DL 168/2009, valutata in 3.716 milioni per il 2010, è destinata alla finalità di cui al presente emendamento. Tale disponibilità è integrata di 270 milioni per tener conto del gettito previsto in relazione alle sanzioni comunitarie di cui all’art 19 del DL 135/2009, che prevede il recupero di aiuti di Stato.

La relazione tecnica al ddl di conversione del DL 135/2009 stima che dal recupero derivano maggiori entrate stimate prudenzialmente in 400 milioni. A valere su tale importo residuano almeno 270 milioni, riutilizzabili a fini di copertura, al netto della quota di entrate (128,5 milioni) già destinate ad essere riassegnate, in relazione al censimento dell’agricoltura di cui all’art. 18 del medesimo decreto 135.

Tale ammontare, valutabile in 3.936 milioni per il 2010, è contestualmente utilizzato per complessivi 100 milioni, per tener conto del rifinanziamento degli interventi di piccole opere degli enti locali di cui all’art 13, comma 3-quater, del DL 112/2008 (di cui, 50 milioni ai sensi del comma 43 dell’art 2 del ddl finanziaria).

Le suddette risorse, come incrementate per effetto dell’afflusso delle maggiori risorse, rinvenienti dalle disposizioni di cui all’emendamento in esame, sono destinate alla copertura degli oneri dell’emendamento medesimo, nonché alla finalità di cui all’Allegato 1, nella misura massima ivi prevista

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 247 e 248 evidenzia i seguenti effetti sul Fondo ex articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009 (al netto di quelli concernenti le partite in conto sospesi con la Banca d’Italia, cfr infra):

 

COPERTURE

 

SNF

INDEBITAMENTO NETTO

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Fondo art. 7-quinquies, co 1, del DL 5/2009

(di cui 3.716 milioni ex DL 168/2009 e 270 milioni ex sanzioni comunitarie DL 135/2009, al netto 50 milioni prenotati per fondo piccole opere dall’art 2, comma 43 ddl finanziaria)

3.936

 

 

3.936

 

 

UTILIZZI

Finalizzazioni Allegato 1

2.234

223

1.160

2.074

223

160

 

Al riguardo, si osserva che l’emendamento destina le disponibilità del Fondo al rifinanziamento delle leggi di spesa elencate nell’Allegato 1, indicando le norme che si intendono rifinanziare e l’importo complessivo destinato a ciascun comparto di spesa, pur non definendo previamente gli importi riservati a ciascuna voce all’interno del medesimo comparto.

Viene inoltre indicato un importo di 571 milioni nel 2010, di 123 milioni nel 2011 e di 60 milioni nel 2012, da destinare ad una pluralità di finalità tra loro non omogenee, senza distinguere la quota riservata a ciascuna di esse.

Va segnalato in proposito che alcune delle voci indicate dall’allegato (ratifiche internazionali e sicurezza sedi diplomatiche all’estero, misure di sostegno del comparto marittimo) non hanno, tuttavia, riscontro nelle norme indicate.

Tale individuazione è rinviata al momento dell’emanazione dei DPCM, i cui schemi – corredati di relazione tecnica – sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni per i profili di carattere finanziario.

Per quanto riguarda la quantificazione degli importi relativi alle singole destinazioni di spesa, fermo restando che essi sono contenuti nei limiti massimi della spesa autorizzata, appare opportuno un chiarimento circa il diverso impatto sui saldi con riferimento al primo anno (2.234 milioni sul SNF a fronte di 2.074 milioni sull’indebitamento netto) e, in particolare, circa le voci di spesa che determinano effetti solo sul bilancio dello Stato.

 

Sistemazione contabile delle partite iscritte al “conto sospesi” con la Banca d’Italia

La norma destina la quota delle disponibilità del Fondo, non aventi effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, per l’importo di 689 milioni per il 2010, 1.991 milioni nel 2011 e 182 milioni nel 2012, mediante decreti del ministro dell’economia, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al “conto sospesi” con la Banca d’Italia, per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.

 

La relazione tecnica  rileva che La Corte dei conti ha più volte rappresentato l’esigenza di trovare stanziamenti adeguati per la sistemazione delle partite scritte al conto sospeso, a partire da quelle contabilizzate negli anni più lontani. Tali pagamenti costituiscono anticipazioni della Tesoreria statale (non anticipazione della Banca d’Italia che non può concederne ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 30.12.2003, n. 398) e utilizzano risorse del conto disponibilità del Tesoro.

Le casistiche che danno luogo alle scritturazioni in conto sospeso sono, tra l’altro:

1.       titoli rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell’esercizio finanziario di emissione. Per tali titoli è prevista la possibilità di essere pagati nel corso dell’esercizio successivo, purchè ne sia variata correttamente l’imputazione, secondo il vigente criterio contabile della distinzione tra conto competenza e conto residui;

2.       speciali ordini di pagamento contabilizzati in conto sospeso ai sensi dell’art. 14 del D.L. 669/1996, convertito dalla Legge n. 30/1997 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva. Tale strumento viene utilizzato in assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di bilancio per ottemperare all’obbligo per le amministrazioni statali di effettuare il pagamento di somme di denaro entro il termine individuato decorrente dalla notifica del titolo esecutivo;

3.       anticipazioni agli enti locali in attuazione dell’art. 9 del D.L. 669/1996 convertito dalla Legge n. 30/1997, la cui validità è stata prorogata fino all’esercizio 2000.

 

Come specificato dalla relazione tecnica, sulla base di specifiche comunicazioni del Ministero dell’Interno, le tesorerie provinciali erano autorizzate ad accreditare agli enti locali le somme loro spettanti, su richiesta degli stessi. Trimestralmente le tesorerie avrebbero trasmesso al Ministero dell’interno un elenco contenente gli importi riconosciuti a ciascun ente beneficiario delle anticipazioni, per consentire l’emissione del titolo di spesa per la sistemazione dei relativi pagamenti. Il funzionamento del sistema delineato dalla norma ha trovato alcuni ostacoli che non hanno consentito la regolarizzazione delle partite contabilizzate al conto sospeso collettivi.

 

            L’allegata tabella illustra la situazione al 31/5/2009

 

Partite in conto sospeso

 

Dati

Titoli in attesa di nuova imputazione da regolarizzare

 

Speciali ordini di pagamento

 

Anticipazioni agli enti locali

 

TOTALE

 

114.273.790,00

 

3.145.794.422,00

 

5.135.198.041,28

 

8.395.266.253,28

 

 

Al fine di fornire parziale soluzione alla suddetta problematica, una quota delle disponibilità del Fondo di cui all’art. 3 comma 7, per l’importo di 689 milioni per l’anno 2010, di 1.991 milioni per l’anno 2011 e di 182 milioni per l’anno 2012 è destinata, mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle citate partite iscritte al conto sospeso tenuto dal Tesoriere, per le quali non esistono in  bilancio le occorrenti risorse.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica, con riferimento alla disposizioni di cui ai commi  e 248  evidenzia i seguenti effetti sul Fondo ex articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009:

 

(milioni di euro)

UTILIZZI

 

SNF

INDEBITAMENTO NETTO

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Sistemazione contabile partite iscritte in conto sospesi BI

689

1.991

182

 

 

 

 

Nulla da osservare al riguardo

 

Tabella A

Rifinanziamento missioni internazionali di pace

Nella parte consequenziale dell’emendamento si apporta una modifica alla Tabella A relativamente alla voce “Ministero della difesa” con l’inserimento di un apposito accantonamento per l’anno 2010, per un importo pari a 750 milioni di euro, finalizzato al rifinanziamento delle missioni internazionali di pace per il medesimo anno.

 

La relazione tecnica delinea la finalizzazione della disposizione.

Il prospetto riepilogativo allegato alla medesima relazione evidenzia la disposta variazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Tabella D

Edilizia sanitaria pubblica

L’emendamento introduce un’appositavoce in tabella D, relativa all’art. 50, comma 1, punto c) della legge n. 448/1998 (edilizia sanitaria pubblica) con la seguente dotazione:

 

(milioni di euro)

2010

2011

2012

-

+200

+ 1.800

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica indica i seguenti effetti della variazione in esame:

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Tabella D- Finanziamento edilizia sanitaria

 

200

1.800

 

20

300

 

Al riguardo, andrebbero esplicitati i criteri utilizzati per la stima dell’impatto della disposizione sui diversi saldi di finanza pubblica.


APPENDICE

Prospetto allegato alla relazione tecnica

 

UTILIZZI

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

ANAS

 

 

470

 

 

470

Cedolino unico

9

12

 

9

12

 

Proroga sospensione versamenti tributi Abruzzo

170

108

 

170

108

 

Turn Over

115

344

71

60

175

 

Interventi infrastrutturali Roma

 

 

100

 

 

100

Pacchetto lavoro

978

259

5

935

259

5

Fondo non autosufficienze

400

 

 

400

 

 

Integrazione fondo politiche sociali

30

 

 

30

 

 

Tabella D- Finanziamento edilizia sanitaria

 

200

1.800

 

20

300

Patto per la salute

584

419

 

584

419

 

Anticipazione debiti sanitari

1.000

 

 

 

 

 

Copertura ICI

1.676

760

760

 

 

 

Piccole opere

50

 

 

50

 

 

Agricoltura

 

 

 

20

 

 

Cedolare secca L’Aquila

2

 

 

2

 

 

Credito imposta ricerca

200

200

 

200

200

 

Missioni di pace

750

 

 

750

 

 

Finalizzazioni allegato 1

2.234

223

160

2.074

223

160

Sistemazione contabile partite iscritte in conto sospeso Banca d’Italia

689

1991

182

 

 

 

TOTALE UTILIZZI

8.884

4.516

3.548

5.284

1.416

1.035

 

COPERTURE

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Cedolino unico

 

200

 

 

200

 

Fondo ex art. 7-quinquies DL 5/2009 (integrazione DL fiscale più sanzioni comunitarie meno prenotazione per fondo piccole opere)

3.936

 

 

3.936

 

 

Vendita beni demaniali

250

350

 

250

350

 

Locazioni passive

 

65

65

 

65

65

Province Trento e Bolzano

1.000

1.000

1.000

500

500

500

Versamento in entrata fondo di tesoreria

3.100

2.600

2.000

 

 

 

Autonomie locali

48

126

160

48

126

160

Proroga sospensione versamenti tributi Abruzzo

 

 

148

 

 

148

Rivalutazione terreni

350

175

175

350

175

175

FAS

200

 

 

200

 

 

TOTALE COPERTURE

8.884

4.516

3.548

5.284

1.416

1.048

DISPONIBILITA’

 

 

 

 

 

13

 



[1]Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

[2] Di cui all’articolo 15 della legge n. 266 del 1997.

[3] Recante “disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009”.

[4] Di cui al l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

[5] Di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge 296/2006.

[6] A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[7] l’art. 2, comma 135, del D.L. n. 262/2006 stabilisce  che le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. a titolo di rimborso della somma corrispondente all’ammontare delle riduzioni tariffarie applicate alle imprese editrici per le spese di spedizione di prodotti editoriali, sono rimborsate con una rateizzazione di dieci anni.

[8] Legge finanziaria 2008

[9] Legge finanziaria 2001

[10] Tale disposizione reca l’istituzione di un Fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con successivi DM, e alimentato dai risparmi recati da varie disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di spesa farmaceutica a carico del SSN.

[11] Articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009.

[12] Articolo 2, comma 283, della legge n.244/2007.

[13] Importi riferiti per errore materiale, al comma 9 della relazione tecnica.

[14] Per le regioni a statuto speciale, l’anticipazione è calcolata al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni. La Camera ha escluso la Sardegna dalla disciplina ora riguardante la sola Sicilia.

[15] Articolo 12 dell’Intesa del Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

[16] Quale il protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione.

[17]A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

[18] Finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502/1992.

[19] Sono richiamati i commi 189, 191 e 194 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[20] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

[21] La spesa farmaceutica territoriale comprende, oltre alla spesa per i farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale, anche quella per farmaci distribuiti direttamente dalle ASL, quella per farmaci consegnati dall'ospedale al momento della dimissione e quella per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti dalle farmacie sulla base di specifici accordi (la cosiddetta distribuzione per conto). Per tale tipologia di spesa è stabilito il tetto annuo del 14 per cento sul finanziamento complessivo del SSN (articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007).

[22] L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 347/2001 definisce come medicinali equivalenti i farmaci, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali. Essi sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

[23] Il Fondo, istituito dall’art. 59, comma 44, della legge n. 449/1997, è stato successivamente disciplinato dalla legge n. 328/2000. Lo stanziamento complessivo è determinato ogni anno dalla legge finanziaria. Nella tabella C del ddl finanziaria 2010, il Fondo (cap. 3671 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) presenta una dotazione di 1.025 milioni nel 2010, 914 milioni nel 2011 e nel 2012.

[24] Gli altri soggetti tra cui sono ripartite le risorse del Fondo sono le Regioni e le Province autonome, per gli interventi in materia sociale, e il Ministero del lavoro, per gli interventi in materia sociale di propria competenza.

[25] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

[26] Articolo 334 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

[27] La RT precisa che i relativi effetti sono stati stimati tenendo conto delle nuove regole del Patto di stabilità interno, che pongono come base di calcolo non più il limite riferito alla spesa, ma il limite all’evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista.

[28] Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino.

[29] Articolo 1, commi da 5 a 8 della legge n. 244 del 2007.

[30] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[31] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[32] Articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge n. 636/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272/1939.

[33] Si segnala a tale proposito che l’effetto negativo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto si verificherà al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.

[34] Articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge n. 636/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272/1939.

[35] Il beneficio della riduzione contributiva in esame è concesso dalla normativa vigente ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o iscritti alle liste di mobilità. Pertanto, la disposizione in esame appare prolungare, non oltre il 31 dicembre 2010 il beneficio già in godimento a normativa vigente, in relazione a soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

[36] Tale erogazione, limitata ai casi di licenziamento, è nell’ambito delle risorse complessivamente previste per il 2009 per gli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge n. 185/2008).

[37] Tale beneficio è nel limite di 45 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 185/2008).

[38] Tale beneficio è nel limite di 45 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 185/2008).

[39] Tale beneficio è nel limite di 5 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 14, del decreto-legge n. 185/2008).

[40] Tale beneficio è nel limite di 30 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 185/2008).

[41] L’assegnazione è di 13 milioni di euro nel 2009 (articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 185/2008).

[42] Il comma 128 dispone che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano a tutti i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga la condizione di una anzianità lavorativa nell’impresa di almeno 90 giorni[42] e il diritto a fruire dell’indennità di mobilità in deroga, se in possesso di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi ed un rapporto di lavoro continuativo e comunque non a termine[42] (comma 66).

[43] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.

[44] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[45] Articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 185/2008.

[46] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002.

[47] Articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.

[48] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2008.

[49] Convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 102/2009.

[50] Sul punto cfr. Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato) n. 141, del 3 dicembre 2009 (Edizione provvisoria), relativa all’ A.C. 2936 (Legge Finanziaria 2010), Emendamenti del Governo nn. 2.1375 (nuova formulazione), 2.1379; 2.1382; 2.1384 (nuova formulazione); 2.1385; 2.1386.

[51] In una percentuale da definire con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

[52] Nonché con riferimento all’entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici.

[53] Previo versamento all’Entrata.

[54] Ai sensi dell’art. 27, comma 13-ter.2 del DL .269/2003 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) che prevede che le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, la cui procedura di individuazione è disciplinata ai commi 13-ter e 13-ter.1 della medesima disposizione, sono consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive.

[55] Analogamente alla citata precedente proposta emendativi del Governo

[56] La suddetta relazione tecnica è di analogo contenuto a quella riferita all’emendamento del Governo n. 2.1382. Si rammenta che la suddetta relazione tecnica risultava positivamente vistata dalla Ragioneria Generale dello Stato subordinatamente alla “ripresentazione dell’emendamento  relativo al Patto Salute che reca l’integrazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 3, comma 7”. L’emendamento in questione è stato ripresentato dal Governo in data 3 dicembre 2009 come nuova formulazione dell’emendamento 2.1384.

[57] Che ha novellato il comma 13-ter dell'art. 27 del DL n. 269/2003.

[58] Cfr. il Regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (Schema di decreto ministeriale n. 138).

[59] Si segnala che i commi in esame riproducono, con alcune differenze, la parte dell’emendamento 2.1380 del Governo (pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 3 dicembre 2009) recante norme in materia di pagamenti per i dipendenti pubblici, nonché in materia di dilazione dei versamenti tributari e contributivi in Abruzzo. Le principali differenze riguardano gli effetti finanziari ascritti alle due misure e la nuova formulazione della disposizione sui pagamenti in alcune amministrazioni pubbliche, in base alla quale non si fa più riferimento al “cedolino unico”, come nel testo dell’emendamento 2.1380 del Governo, ma si prevede il ricorso, presumibilmente con le medesime finalità, agli “ordini collettivi di pagamento” di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2002 (“Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata”).

[60] Si tratta delle competenze accessorie, gravanti sui capitoli di bilancio, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono di procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF.

[61] Come integrato dall’articolo 1, comma 5, del DL 168 del 2009 nonché ai sensi del disegno di legge in esame.

[62] I soggetti beneficiari e quello erogatore non sono specificati ma potrebbero desumersi, nel senso indicato, dalla complessiva formulazione dell’emendamento.

[63] Recante “Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente”.

[64] Viario, ferroviario e di altri servizi pubblici.

[65] Di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5/2009.

[66] Ai sensi della legge 1158/1971.

[67] Nominato con DPCM del 6 agosto 2009.

[68] Commi 7 e 9 dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

[69] Si tratta del cosiddetto Fondo grandi eventi.

[70] D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[71] Si modifica l’art. 171-ter della legge n. 633/1941.

[72] Si modifica l’articolo 18 del decreto legislativo n. 231/2001.

[73] Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

[74] Fondo grandi eventi

[75] Secondo i dati comunicati dalla Direzione generale di statistica.

[76] Di cui euro 3.368.767.125, 35 riguardante la materia penale e 3.585.188,82 riguardante la materia civile.

[77] Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali.

[78] Entro il 1° gennaio 2010.

[79] Entro il 31 gennaio 2011.

[80] Di cui agli articoli I comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[81] Ai sensi dell’articolo 4 del DL 25 settembre 2001, n. 351

[82] Ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

[83] Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al Fondo, la norma prevede che le suddette amministrazione comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi.

[84] Fermo quanto previsto nell'art. 2, commi 618 e 619, della L. n. 244/2007.

[85] Ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

[86] Di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[87] Di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

[88] Il termine precedentemente fissato era il 1° gennaio 2008 dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

[89] Cfr. l’art. 2, comma 2 del DL n. 282/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

[90] E’ prevista in tal caso l’applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

[91] “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.  Art. 29: “Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali”.

 

 

[92] “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.” Art. 7-bis: “Provvedimenti per la sicurezza delle scuole”

 

 

[93] Di cui alla Delibera CIPE del 6 novembre 2009.

[94] Di concerto con il Ministro per le politiche regionali.

[95] Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 103/2009.

[96] L’art 17 autorizza la spesa di euro 128.580.000 per il 2010 in favore dell’ISTAT per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

[97] A.C. 2975.

[98] Tale Fondo è stato istituito nello stato di previsione del MEF[98] con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2009, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione ed agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

[99] Secondo la R.T. in termini di cassa, in considerazione delle modalità di versamento all’erario dell’imposta sostitutiva da parte dei sostituti d’imposta, si ipotizza che la quasi totalità del gettito (3.800 milioni) affluisca all’erario nel 2009 e che circa il 5 per cento (200 milioni) si realizzi nel 2010.