Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2936: Legge Finanziaria 2010: Emendamenti del Governo 2.1374; 2.1375; 2.1376; 2.1377; 2.1378; 2.1380; 2.1381; 2.1383
Riferimenti:
AC N. 2936/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 140
Data: 01/12/2009
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

A.C. 2936

 

Legge Finanziaria 2010

 

 

Emendamenti del Governo

2.1374; 2.1375; 2.1376; 2.1377; 2.1378; 2.1380; 2.1381; 2.1383

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 140 – 1° dicembre 2009

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AVVERTENZA

 

Il presente dossier contiene una verifica delle relazioni tecniche presentate dal Governo con riferimento ad alcuni emendamenti pubblicati il 30 novembre 2009 (Fascicolo 30 novembre 2009-Emendamenti del Governo).

Al momento della redazione del dossier non è disponibile il quadro riepilogativo degli effetti complessivi di tutti gli emendamenti sui saldi di finanza pubblica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

EMENDAMENTO 2.1374

Accordi di programma relativi al settore turistico

Le norme dispongono che, al fine di rilanciare il settore turistico mediante un maggior coordinamento e una migliore razionalizzazione delle risorse a valere sui fondi FAS, anche riguardo a interventi relativi ai poli archeologici e museali, il Ministro per il turismo sottoscrive appositi accordi di programma con i presidenti delle regioni interessate per individuare le misure più appropriate, il fabbisogno e la quota finanziaria relativa a ciascun intervento, come destinata dai Programmi attuativi regionali.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento afferma che la norma, procedendo alla razionalizzazione e all’attuazione di programmi con risorse già individuate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che gli interventi previsti dalla norma abbiano durata limitata al periodo 2010-2015, analogamente a quella dei Fondi FAS.

 

EMENDAMENTO 2.1375 Governo

Disposizioni per la razionalizzazione delle amministrazioni locali

L’emendamento prevede una serie di misure volte a contenere i costi degli organi elettivi e amministrativi degli enti locali. In particolare si prevede:

- la soppressione della figura del difensore civico nelle amministrazioni diverse dalle province, con facoltà per i comuni di stipulare convenzioni con le province stesse per assicurare ai propri cittadini la difesa civica nei confronti della propria amministrazione. I difensori civici esistenti cessano dalle loro funzioni alla scadenza del proprio incarico (commi 56-62);

- la soppressione dei finanziamenti statali in favore delle comunità montane e la destinazione del 30 per cento del relativo ammontare ai comuni montani, definiti come quelli il cui territorio si trovi per una quota almeno pari al 75 per cento al di sopra dei 600 metri sul livello del mare (commi 63-66);

- la soppressione, a decorrere dalla cessazione di rispettivi organi attualmente in carica, delle circoscrizioni di decentramento comunale nei comuni con popolazione inferiore a 180.000 abitanti e la limitazione del numero massimo delle circoscrizioni ammesse nei comuni con popolazione superiore alla predetta soglia. Sono inoltre previsti limiti agli emolumenti spettanti ai componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse (commi 67-73);

- la soppressione dei Consorzi tra gli enti locali e l’attribuzione delle relative funzioni mediante leggi regionali (commi 74-83).

Sono esclusi dalla soppressione i Bacini imbriferi montani e i consorzi che gestiscono servizi o funzioni in forma associata, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico. Dato il carattere generale del riferimento normativo (non limitato ad uno specifico comma dell’art. 31) cui la norma rinvia per l’esclusione dalla soppressione, non è chiara la delimitazione della platea dei consorzi soppressi;

- la riduzione del numero dei componenti degli organi elettivi e di governo dei comuni e delle province, a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi attualmente in carica (84-89);

- la limitazione delle possibilità di delegare le funzioni del sindaco nei piccoli comuni (comma 90-91) e di nominare direttori generali (commi 93-94);

- la previsione di un tetto massimo alla remunerazione dei consiglieri regionali (comma 95).

E’ infine prevista una riduzione del Fondo ordinario per gli enti locali per i seguenti importi, che sono conseguentemente destinati al Fondo grandi eventi[1]:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Province

4

23

33

Comuni

16

92

132

Totale

20

115

165

 

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni sopra indicate trovano attuazione in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. In caso di mancata attuazione delle disposizioni in questione entro il 30 giugno 2010, la riduzione del fondo ordinario si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale.

 

La relazione tecnica si limita a sottolineare che l’emendamento prevede iniziative volte al contenimento dei costi per il funzionamento delle province e dei comuni, il cui effetto positivo sui saldi di finanza pubblica viene scontato, in termini di saldo netto da finanziare, attraverso una corrispondente riduzione del contributo ordinario base spettante agli enti locali, a valere sul Fondo ordinario[2]. I risparmi di spesa affluiscono al Fondo “grandi eventi”.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi per valutare la congruità delle riduzioni dei trasferimenti rispetto ai risparmi di spesa conseguibili, da parte degli enti locali, mediante l’applicazione delle misure di razionalizzazione disposte. Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito alla compatibilità dei predetti tagli con il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti e con il necessario conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

 

EMENDAMENTO 2.1376 Governo

Disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle rotte marittime

L’emendamento apporta alcune correzioni di carattere ordinamentale all’art. 19-ter del DL n. 135/2009 e prevede inoltre:

- la possibilità di conguaglio tra le regioni Campania e Lazio nella valutazione del valore del ramo dell’azienda Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a relativo al collegamento con l’arcipelago pontino;

- l’esenzione da imposizione fiscale dei trasferimenti e dei conferimenti derivanti dalle operazioni previste dal citato articolo 19-ter del DL 135/2009.

 

La relazione tecnica asserisce che la norma non determina oneri a carico del bilancio dello stato e specifica che la disposizione relativa all’esenzione da imposizione fiscale delle operazioni societarie, prefigurate dal citato art. 19-ter, riguarda operazioni non scontate nel bilancio a legislazione vigente, per cui si configura una mera rinuncia a maggior gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione relativa all’esenzione fiscale, pur non introdotta nel testo originario del citato provvedimento, era già considerata nella relazione tecnica ad esso riferita, che ne qualificava i relativi effetti come rinuncia a un maggior gettito non scontato nelle previsioni di bilancio.

 

EMENDAMENTO 2.1377

Interventi di risanamento ambientale

Le norme dispongono che le risorse assegnate per interventi di risananamento ambientale, pari a 1.000 milioni di euro[3], a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale siano destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrologico. Tali risorse possono essere utilizzate anche mediante accordi di programma tra la regione interessata e il Ministero dell’ambiente[4], in cui viene definita la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse FAS,  che ciascun Programma attuativo regionale destina agli interventi di risanamento ambientale (comma 1).

In ragione della particolare urgenza degli interventi sono nominati commissari straordinari delegati con riferimento agli interventi da effettuare. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle azioni di indirizzo e promuovono le attività di coordinamento tra soggetti pubblici e privati. Nel caso, emanano gli atti e i provvedimenti necessari e curano le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e deroga. Se il commissario è alle dipendenze di un’amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina - e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico - è collocato fuori ruolo e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del fuori ruolo. Con DPR sono determinati i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati cui si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento[5] (comma 2).

Le attività di coordinamento e di verifica sono curate dal Ministero dell’ambiente, che vi provvede con le proprie strutture, anche vigilate, incluso un Ispettorato generale - cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente - e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente, con incarico conferito anche in soprannumero rispetto all’attuale dotazione organica[6]. All’articolazione dell’Ispettorato si provvede con decreto ministeriale non regolamentare[7], fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali. La spesa per l’Ispettorato è compensata mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali, equivalenti dal punto di vista finanziario, effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi, il Ministero dell’ambiente rende contestualmente indisponibili un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, tra quelle disponibili nell’anno di conferimento degli incarichi o, in subordine, conferisce i predetti incarichi di livello dirigenziale generale a valere sulla quota parte delle assunzioni consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni di personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell’anno precedente.

Si ricorda che per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni possono procedere, per ciascun anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente[8].

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento specifica che il comma 1 dispone un’assegnazione complessiva in favore del Ministero dell’ambiente di 1.000 milioni di euro, di cui 900 a valere sul FAS-Fondo infratrutture e 100 a valere sul FAS-Fondo strategico per il Paese[9], affermando che tale disposizione non comporta oneri  in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 3, la RT precisa altresì che anche dall’istituzione di un’Ispettorato generale e dal conferimento di due posizioni generali presso il Ministero dell’ambiente non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che ogni maggiore onere va contestualmente compensato con minori spese della stessa natura.

 

Nulla da osservare riguardo alla nomina di commissari straordinari delegati, di cui al comma 2, nel presupposto che trovi applicazione anche l'art. 20, comma 6, del DL 185/2008, non espressamente richiamato dalla lettera delle norme.

Tale comma prevede che, in ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione né determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione europea.

Con riferimento all’attività di coordinamento e di verifica curate dal Ministero dell’ambiente, si osserva che la spesa per l’istituzione dell’Ispettorato generale viene compensata mediante la soppressione di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario; andrebbe confermato che tale meccanismo sia effettivamente idoneo a compensare integralmente le spese per il funzionamento dell’Ispettorato. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

 

EMENDAMENTO 2.1378 – Governo

Assunzione di personale del comparto sicurezza

La norma esclude dalle misure di limitazione del turn over previste per gli anni 2010, 2011 e 2012 i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un  contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell’anno precedente. Per l’effettuazione di dette assunzioni si autorizza una spesa di 115 milioni di euro per il 2010, di 344 milioni di euro per il 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Le norme di cui si dispone la modifica[10] prevedono che le assunzioni fossero limitate ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente per gli anni 2010 e 2011 ed al 50 per cento per l’anno 2012.

La copertura è disposta, in parte, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5[11] come integrato dall’articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 168/2009, attualmente in corso di conversione, nonché ai sensi della presente legge. La spesa posta a carico del Fondo ammonta a 115 milioni di euro per il 2010, di 344 milioni di euro per il 2011 e di 71 milioni di euro a decorrere dal 2012. I restanti 529 milioni a decorrere dal 2012 sono coperti mediante le disponibilità dei Fondi speciali della Tabella A relativi alla voce Ministero dell’interno.

 

La relazione tecnica quantifica l’onere sulla base dei tassi di cessazione storici, i costi unitari del personale e la presumibile decorrenza delle assunzioni. Gli oneri sono quantificati come riepilogato nella tabella che segue.

 

(euro)

 

2010

2011

2012

2013

Corpi di polizia

98.000.000

295.000.000

454.000.000

515.000.000

Vigili del fuoco

17.000.000

49.000.000

75.000.000

85.000.000

Totale

115.000.000

344.000.000

529.000.000

600.000.000

 

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto della sussistenza delle necessarie risorse nel si rinvia a quanto osservato in precedenza con riferimento alle disponibilità dl Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009.

 

EMENDAMENTO 2.1380

Agevolazione per le banche, cedolino unico per i dipendenti pubblici, dilazione dei versamenti dovuti dai soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo

L’emendamento dispone che per la quota capitale dei finanziamenti e dei contratti di leasing di cui all’Accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dall’ABI, dalle Associazioni di categoria e dal MEF[12], si presume un rendimento del 2 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale in capo al soggetto creditore per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento della rimodulazione delle scadenze.  Il rendimento è presunto nella misura del 3 per cento qualora la rimodulazione delle scadenze sia perfezionata entro il 31 dicembre 2009. Il beneficio può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE)n. 1998/2006, del 15 dicembre 26 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) (comma 56).

Prevede, inoltre che, a decorrere dal novembre 2010, il pagamento delle competenze accessorie, gravanti sui capitoli di bilancio, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato, che per il pagamento degli stipendi si avvalgono di procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, verrà disposto contestualmente al pagamento delle competenze fisse, mediante l’emissione di un cedolino unico. Per consentire l’adeguamento delle procedure informatiche a cura del MEF è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2010 e di 12 milioni di euro per l’anno 2011 (comma 59).

L’emendamento modifica (comma 60) l’art. 25, co. 2 e 3, del D.L. n. 78/2009 relativi alla ripresa della riscossione dei tributi e contributi sospesi, a seguito del sisma in Abruzzo, per effetto dell’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, che ha previsto la predetta sospensione per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009.

In particolare si dispone che i predetti versamenti siano effettuati in 60 anziché in 24 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno, anziché da gennaio 2010.

Si ricorda che alle citate norme dell’art. 25 del D.L. 78/2009 erano stati ascritti i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

Anno

2009

2010

2011

Entrate erariali

-203

101,5

101,5

IRAP e addizionali

-60,3

30,15

30,15

Tributi locali

-9,7

4,85

4,85

Totale tributi

-273

136,5

136,5

Contributi

-240

120

120

Totale

-513

256,5

256,5

 

Secondo quanto si evince dalla RT finalità dell’emendamento è inoltre quella di estendere il sistema di rateizzazione sopra indicato nei confronti dei contribuenti, che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 (comuni fuori cratere). Per tali contribuenti la sospensione è stata limitata al periodo 6 aprile - 30 giugno 2009 e il termine per l’esecuzione dei versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione è stato fissato al 16 luglio 2009 per effetto dell’ ordinanza n. 3780 del 9 aprile 2009.

L’emendamento cita invece a tal fine il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, che non reca la predetta disciplina, richiamata nella RT.

Le norme, infine, quantificano gli oneri derivanti dai commi 56 e 60 in 223 milioni di euro nel 2010 ed in 198 milioni di euro nel 2011. A tali oneri si provvede:

·        per l’anno 2010 mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5 del 2009 (Fondo grandi eventi), come integrato dall’articolo 1, comma 5, del DL 168 del 2009 nonché ai sensi della legge finanziaria di cui al disegno di legge in esame;

Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del DL n. 168 del 2009 incrementa la dotazione del Fondo per l’anno 2010 di 3.716 milioni di euro mediante l’utilizzo delle maggiori entrate versate a saldo in tale esercizio a seguito della disposta riduzione del versamento in acconto dovuto entro il 30 novembre 2009. 

·        per l’anno 2011, quanto a 200 milioni di euro, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla disposizione del comma 59 in materia di introduzione del cedolino unico e, quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle  autorizzazioni di spesa della tabella C, iscritte in bilancio come spese rimodulabili.

Le maggiori entrate per l’anno 2012 derivanti dai commi da 56 a 60 affluiscono al fondo di cui all’articolo 3, comma 7, del disegno di legge finanziaria in esame, con le medesime modalità ivi previste.

Si tratta del medesimo fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5 del 2009. 

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento fornisce i seguenti elementi di quantificazione.

A) Dilazione versamenti sisma in Abruzzo: la relazioneascrive effetti finanziari esclusivamente  alle modifiche riguardanti la ulteriore rateizzazione dei versamenti per i contribuenti dei comuni del cratere, in quanto per i comuni fuori cratere i versamenti, in base alla vigente normativa, avrebbero dovuto esaurirsi entro il 2009 e pertanto non risulta ascritto nei tendenziali nessun effetto di ripresa del gettito riferito agli esercizi 2010 e successivi.

Per quanto attiene alle modifiche apportate ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del D.L. n. 78/2009, la RT quantifica i seguenti effetti di gettito, derivanti dall’emendamento:

 

(mln di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tributi

31,9

54,6

54,6

54,6

54,6

22,8

Contributi

28

48

48

48

48

20

Totale

59,9

102,6

102,6

102,6

102,6

42,8

 

Rispetto agli effetti ascritti alla norma originaria, si determina pertanto una riduzione di gettito per il 2010 ed il 2011 ed una ripresa di gettito negli esercizi successivi, quantificabili nelle seguenti misure:

 

(mln di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tributi

- 104,6

-81,9

54,6

54,6

54,6

22,8

Contributi

-92

-72

48

48

48

20

Totale

-196,6

-153,9

102,6

102,6

102,6

42,8

 

B) Agevolazione per le banche: la relazione assegna alla disposizione i seguenti effetti di minore entrata IRES per cassa:

 

(milioni di euro)

CASSA

2010

2011

2012

Minori entrate IRES

17,4

32,1

 

Maggiori entrate IRES

 

 

20,4

La quantificazione si basa sulla consistenza dei finanziamenti bancari delle imprese, che sulla base del dati Banca d’Italia, al netto dei conti correnti si cifrano in 804 miliardi di euro, di cui 389 a medio e lungo termine. Poiché l’accordo sottoscritto da MEF, ABI e rappresentanze di imprese coinvolge le imprese in condizioni economiche tali da non presentare situazioni di insolvenza, l’ammontare dei finanziamenti a medio-lungo termine è stato ridotto a 366 miliardi di euro, al netto delle relative sofferenze.

Al fine di enucleare la quota di finanziamenti di pertinenza delle PMI  si è considerata una quota pari al 75 per cento dei finanziamenti al netto delle sofferenze, pervenendo ad un ammontare di 275 miliardi. Tale quota, sulla base delle dichiarazioni UNICO 2008, rappresenta la quota degli interessi passivi  delle PMI sul totale degli interessi passivi considerati, escludendo le banche.

Ai fini della determinazione della quota capitale oggetto della norma si è ipotizzato che il 10 per cento delle PMI aderisca entro il 2009, potendo sospendere una rata semestrale nel 2009 ed una nel 2010 e che un ulteriore 10 per cento aderisca nel 2010 con sospensione delle relative rate in tale anno. In base alla norma si è applicato un tasso di rendimento del 2 per cento nel 2010 ed un ulteriore bonus dell’1 per cento per le PMI che aderiscono nel 2009. L’andamento del gettito lordo per competenza è , pertanto, il seguente:

 

(milioni di euro)

COMPETENZA

2009

2010

2011

Minori entrate IRES

11

27

0

Sulla base dei bilanci bancari (CERVED 2007) è stata inoltre effettuata una elaborazione per tenere conto della limitazione del criterio “de minimis”, ipotizzando che il risparmio d’imposta per le banche sia proporzionale all’ammontare dei finanziamenti alla clientela. A seguito di tale elaborazione l’andamento del minore gettito per competenza risulta il seguente:

 

(milioni di euro)

COMPETENZA

2009

2010

2011

Minori entrate IRES

8,7

-20,4

 

 

C) Cedolino unico: La relazione tecnica assegna alla disposizione che introduce una gestione unitaria informatica delle competenze fisse e accessorie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche un duplice effetto finanziario. In particolare si ha:

·        un effetto di maggiore entrata a titolo di IRPEF, per il solo anno 2011,di 200 milioni di euro in considerazione della possibilità di applicare mensilmente una tassazione puntuale del complesso degli emolumenti percepiti dal dipendente, in luogo di una tassazione sulle singole componenti e di una successiva riliquidazione in sede di conguaglio.

Il criterio attualmente praticato comporta l’applicazione di aliquote più contenute sulle singole componenti della retribuzione mensile e l’applicazione di detrazioni più elevate, in quanto decrescenti al crescere del reddito. In sede di conguaglio, nel mese di marzo dell’anno successivo a quello di erogazione degli emolumenti, il sostituto d’imposta procede alla riliquidazione delle imposte dovute sul complesso degli emolumenti. Tale procedura determina, in sede di conguaglio, generalmente l’emersione di un ammontare di imposta a debito per il contribuente che, nel 2008, si è cifrata complessivamente in 200 milioni di euro;

·        un effetto di spesa per ammontare di 9 milioni di euro nel 2010 e di 12 milioni di euro nel 2011 per l’adeguamento dei sistemi informatici dell’amministrazione del Tesoro (SPT) e della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) coinvolti dalla riforma.

 

Complessivamente, pertanto, la relazione tecnica assegna all’emendamenti i seguenti effetti per cassa:

 

 

(milioni di euro)

CASSA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sisma

-196,6

-153,9

102,6

102,6

102,6

102,6

Accordo ABI

-17,4

-32,1

20,4

 

 

 

Cedolino unico (spese)

-9,0

-12,0

 

 

 

 

Cedolino unico (entrate)

 

200

 

 

 

 

Totale

-223,2

2,1

123

102,6

102,6

42,8

 

Al riguardo si rileva che le quantificazioni proposte appaiono corrette sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

Si segnala, altresì, che sulla base degli effetti finanziari complessivi dell’emendamento quantificati dalla relazione tecnica, appare ultronea la copertura prevista nel testo[13] a valere sulla tabella C, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2011. Infatti, al netto di tale copertura, l’emendamento determina, comunque, nel 2011 un effetto netto di maggiore entrata di 2,1 milioni di euro.

EMENDAMENTO 2.1381

Interventi in materia agricoltura

La norma abroga il comma 48 del disegno di legge finanziaria, introdotta nel corso dell’esame al Senato, cui non risultano ascritti effetti sui saldi.

Si rammenta che il comma 48 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le risorse disponibili che risultano dalla gestione degli interventi di riordino fondiario da parte dell’ISMEA, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano delle esposizioni debitorie del gestore. Le eventuali ulteriori risorse che residuino sono riassegnate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate al finanziamento degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale - previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Si diminuisce, inoltre, la misura del rifinanziamento, disposto in tabella D, del Fondo di cui all’articolo 5 della legge n. 183/1987. Il Fondo in questione è destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.

La diminuzione è disposta nella misura di 51,9 milioni per il 2010, 16,7 milioni  per il 2011 ed il 2012. I medesimi importi sono destinati al rifinanziamento, sempre in tabella D, del Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole[14].

 

La relazione tecnica afferma che il passaggio dal meccanismo dei contributi risarcitori ex post, alle assicurazioni dei rischi in agricoltura, operato dal decreto legislativo n. 102/2004, ha prodotto importanti risparmi per lo Stato.

L’Unione europea ha riconosciuto, in questa fase di programmazione 2010-2013 della politica agricola comune, la possibilità di cofinanziare una quota di tale polizza, e l’obiettivo è quello di portare l’intero importo delle polizze a cofinanziamento a partire dalla nuova programmazione nel 2014.

Per il 2010, a seguito dell’accordo con le regioni in conferenza Stato-Regioni, la situazione finanziaria è la seguente:

·        70 milioni dalla Unione europea, ai sensi dell’articolo 68, reg. 73/2009;

·        20 milioni dall’UE, non bisognosi di cofinanziamento;

·        23,3 milioni dal Ministero dell’economia e delle finanze, a cofinanziamento del 25% dei fondi UE.

Nel disegno di legge finanziaria, secondo la relazione tecnica, sono stati iscritti, in tabella D, con riferimento alla voce relativa alla legge n.183/1987, 75,2 milioni per il 2010 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2011-2012.

Più esattamente, in tabella D, con riferimento alla voce relativa alla legge n. 183/1987, risultano assegnati 75,2 milioni per il 2010, 41 milioni per il 2011 e 5.541 milioni per il 2012, al fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.

Gli importi indicati dalla relazione tecnica si riferiscono, probabilmente, alla parte considerata al cofinanziamento di interventi in materia di agricoltura.

L’emendamento proposto, conclude la relazione, mira ad utilizzare l’importo iscritto sull’apposito fondo rotativo, per la parte eccedente il cofinanziamento nazionale, lasciandovi i 23,3 milioni necessari al cofinanziamento ex articolo 68 reg.73/2009.

Pertanto, viene inserita in tabella D la voce relativa al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004 per i seguenti importi:

·        anno 2010 = 75,2 milioni – 23,3 milioni, di cui al reg. 73/2009 = 51,9 milioni;

·        anno 2011 = 40 milioni – 23,3 milioni, di cui al reg. 73/2009 = 16,7 milioni;

·        anno 2012 = 40 milioni – 23,3 milioni, di cui al reg. 73/2009 = 16,7 milioni.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

EMENDAMENTO 2.1383

Disposizioni in materia di zone franche urbane

Le norme intervengono in materia di zone franche urbane, di cui ai commi da 340 a 341-quater della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevedendo, in luogo delle esenzioni fiscali e degli esoneri contributivi, di cui dal comma 341, un contributo forfettario, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, commisurato all’ICI dovuta e all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti.

Viene, inoltre, disposto che i Sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera 14/2009, dell’8 maggio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis, provvedono ad erogare detto contributo, nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali per quanto riguarda l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento in esame afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] Di cui all’art. 7-quinquies del DL 5/2009.

[2] Di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 504/1992.

[3] Di cui alla Delibera CIPE del 6 novembre 2009.

[4] Di concerto con il Ministro per le politiche regionali.

[5] In base all’articolo 20, commi 5 e 9 del DL 185/2008 (Decreto anticrisi).

[6] Ai sensi dell’articolo 19, comma 10 del D. Lgs. 165/2001 (Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.).

[7] Di cui all’articolo 4, commi 4 e 4-bis del D. Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo).

[8] In base all’articolo 3, comma 102 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 66, comma 7 del DL 112/2008.

[9] Come specificato nella Delibera CIPE del 6 novembre 2009, sopra citata.

[10] Commi 7 e 9 dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

[11] Si tratta del cosiddetto Fondo grandi eventi.

[12] Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio.

[13] Cfr. Fascicolo del 30 novembre 2009, Emendamenti del Governo.

[14] A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.