Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2854-B) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all'attività normativa e alle politiche dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 2854/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 469
Data: 22/11/2012
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2854 e abb.-B

 

Norme generali sulla partecipazione dell’Italia all’attività normativa e alle politiche dell’Unione europea

 

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 2646)

 

 

 

 

 

N. 469 – 22 novembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2854-B

Titolo breve:

 

Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e alla attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Gottardo

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

trasmessa al Senato ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

testo B

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 2-19. 3

Partecipazione italiana all’attività normativa e alle politiche dell’Unione europea.. 3

ARTICOLO 47. 5

Aiuti pubblici per calamità naturali5

ARTICOLO 61. 8

Norme in materia di recupero di aiuti di Stato.. 8



PREMESSA

 

Il progetto di legge in esame reca norme generali disciplinanti la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato approvato con modificazioni dal Senato.

Nel corso dell’esame presso il Senato è stata trasmessa una relazione tecnica, riferita al testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

Si rammenta che, in prima lettura, la Camera dei deputati ha approvato[1] il provvedimento in esame nel testo risultante dall’abbinamento[2] di altre iniziative di legge di analogo contenuto, tutte sprovviste di relazione tecnica. Tra i progetti di legge oggetto dell’abbinamento figura l’AC 3866, d’iniziativa governativa, anch’esso privo di relazione tecnica. Si evidenzia altresì che, nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato, il Governo ha trasmesso[3] una relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativa al testo base del provvedimento (AS 2646) nonché ulteriori note tecniche – dello stesso Dipartimento[4] - riferite alle proposte emendative formulate con riguardo al medesimo testo. Della summenzionata documentazione tecnica si tiene conto nell’ambito della presente Nota.

Si esaminano, di seguito, le sole modifiche, rispetto al testo già approvato dalla Camera, che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2-19

Partecipazione italiana all’attività normativa e alle politiche dell’Unione europea

Le norme stabiliscono che il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), garantisca adeguata pubblicità ai propri lavori (articolo 2, comma 4). Con riferimento al funzionamento del Comitato, vengono, altresì, dettate disposizioni concernenti l’Ufficio di Segreteria del CIAE ed il relativo personale che riproducono sostanzialmente, con modifiche, il contenuto dell’art. 17, del testo approvato dalla Camera e soppresso nel corso dell’esame al Senato (articolo 2, commi 7-9).

La disposizione soppressa disciplinava il funzionamento della Segreteria per gli affari europei istituita presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio. L’art. 17, comma 4, in particolare prevedeva che il personale comandato presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine del funzionamento del CIAE, fosse scelto prioritariamente tra coloro che avessero maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea, o presso organismi dell’Unione europea.

All’articolo 4[5], comma 4, è stato introdotto l’obbligo del Governo di informare e consultare periodicamente le Camere[6] in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, disposti o perseguiti attraverso atti, progetti di atti e documenti dell’Unione europea, cooperazioni rafforzate tra Stati membri, nonché accordi ed ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell’Unione europea.

Sono state, altresì, introdotte disposizioni concernenti la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria (articolo 5), nonché in tema di partecipazione[7] delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell’UE (articolo 9).

L’articolo 19 ridenomina il “Comitato tecnico permanente per gli affari europei[8]” “Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea”. Al comma 6 è, inoltre, aggiunta la previsione della partecipazione alle riunioni del Comitato, in qualità di osservatori, dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, quando siano trattate materie che interessano le loro competenze.

 

La relazione tecnica, riferita al testo licenziato dalla Camera[9], afferma che il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. La RT evidenzia, altresì, che all’articolo 60 (art. 57 dell’AS. 2646) viene prevista una clausola di neutralità finanziaria che precisa che all’attuazione di quanto previsto dalla legge le amministrazioni provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, considerato che - tra le modifiche introdotte dal Senato - l’articolo 19, comma 6, prevede l’integrazione del “Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea” con rappresentanti delle regioni e delle province autonome (quando siano trattate materie di competenza dei medesimi enti territoriali), appare opportuno che il Governo escluda l’attribuzione ai suddetti rappresentanti di compensi, diarie e rimborsi spese connessi alla partecipazione ai lavori del Comitato.

Nulla da osservare con riguardo alle altre disposizioni in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all’articolo 2, comma 7, recante la clausola di neutralità finanziaria, si osserva che la norma ricalca sostanzialmente il contenuto dell’articolo 17 del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, sul quale la Ragioneria generale dello Stato non ha formulato rilievi nella relazione tecnica positivamente verificata trasmessa al Senato ai sensi dell’articolo 17, comma 8 della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, appare comunque opportuno che il Governo chiarisca se con l’espressione “nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri” faccia riferimento, esclusivamente, alle risorse assegnate al Dipartimento affari europei, come desumibile anche dal contenuto della suddetta relazione tecnica, o, più in generale, a tutte le risorse previste dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tale proposito si ricorda che il bilancio di previsione della Presidenza del Coniglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 2012, prevede per il Dipartimento affari europei uno stanziamento pari a euro 2.065.397 per il 2013 e a euro 2.140.201 per l’anno 2014.

 

 

ARTICOLO 47

Aiuti pubblici per calamità naturali

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente al Senato, reca la disciplina degli aiuti pubblici in favore dei soggetti che esercitano attività economica in un’area danneggiata da calamità naturali.

In particolare, si stabilisce che la concessione di aiuti pubblici, anche sotto forma di agevolazione fiscale, è ammessa nei limiti del 100% del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, purché sussistano le seguenti condizioni (alinea comma 1):

-          l’area geografica rientri tra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lettera a));

-          vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza dell’evento calamitoso (comma 1, lettera b));

-          l’aiuto pubblico non superi, complessivamente, l’ammontare del danno. Il valore complessivo è determinato sommando gli aiuti pubblici concessi dalle eventuali diverse autorità di livello statale, regionale o locale (comma 1, lettera c));

-          l’aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l’ammontare del danno, maggiorato dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso (comma 1, lettera d)).

Le modalità di attuazione per la concessione degli aiuti sono disciplinate con apposito DPCM, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea diretta a verificare la compatibilità del progetto di aiuti pubblici con il mercato interno[10] (comma 2). Nelle more dell’adozione del DPCM di cui al comma 2, gli aiuti pubblici possono comunque essere concessi, purché in presenza di una preventiva autorizzazione della Commissione europea (comma 3).

Si stabilisce inoltre che eventuali ulteriori aiuti pubblici, destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali[11], non rientranti nella disciplina prevista dall’articolo in esame, sono possibili solo in presenza di una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea (comma 4).

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore dell’agricoltura (comma 5).

 

L’emendamento[12] che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in sede referente al Senato sono stati trasmessi documenti da parte della Ragioneria Generale dello Stato e dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia delle finanze.

Tali documenti, di seguito indicati, hanno evidenziato la necessità di apportare all’emendamento le seguenti modifiche:

a) ridurre dal 100% all’80% l’entità massima dell’aiuto rispetto al danno subito;

b) espungere le parole “nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante” riferite alla valutazione del danno;

c) rinviare al DPCM da emanare la definizione non solo delle modalità di attuazione ma anche la definizione dei criteri, ivi compresa quella delle componenti che concorrono alla determinazione del limite massimo degli aiuti.

In particolare, la Nota RGS del 7 febbraio 2012 afferma che le suddette modifiche sono necessarie, ai fini del nulla osta all’ulteriore corso, per consentire di meglio individuare, in sede di adozione del DPCM, criteri e modalità per l’applicazione della norma, considerata l’importanza della individuazione delle componenti del danno ai fini della determinazione dell’entità dell’aiuto.

Nella Nota tecnica del 7 febbraio 2012 la RGS afferma che “la norma non appare correttamente formulata ed effettivamente dalla sua applicazione possono scaturire oneri qualora si ritenesse sussistente un diritto soggettivo al rimborso per calamità naturali per i soggetti esercenti attività economiche”.

Infine, l’ufficio legislativo del MEF con Nota del 12 settembre 2012 esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all’accoglimento delle modifiche sopra indicate al fine di evitare l’insorgere di oneri per la finanza pubblica.

 

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso un parere di nulla osta sull’emendamento, osservando che:

-          in sede attuativa, la concessione degli aiuti pubblici per calamità naturali deve informarsi ad un criterio di prudenzialità finanziaria;

-          occorre evitare, in sede applicativa, che il riferimento al lucro cessante rappresenti elemento che consente di eccedere i limiti stabiliti dall’Unione in riferimento alla prova del danno.

 

Al riguardo si osserva che la norma individua taluni principi rinviando la disciplina di dettaglio ad un successivo DPCM. Non appare chiaro se le disposizioni, come integrate dalla relativa disciplina di attuazione, siano suscettibili o meno di costituire in capo ai soggetti danneggiati veri e propri diritti, di cui allo stato non risultano esplicitati i contenuti. Infatti, la misura effettiva del danno da risarcire, le componenti del medesimo (lucro cessante e danno emergente), nonché le modalità di fruizione dei benefici sono sostanzialmente rimesse alla disciplina applicativa. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione, al fine di verificare la sostenibilità complessiva degli interventi in questione per la finanza pubblica. Ciò anche in considerazione della risarcibilità del lucro cessante che, per i soggetti che svolgono attività economiche, appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi anche di rilevante entità.

 

ARTICOLO 61

Norme in materia di recupero di aiuti di Stato

Le norme prevedono, tra l’altro, che la normativa vigente in materia di recupero di aiuti di Stato in esecuzione di decisioni adottate dalla Commissione europea continui ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4).

 

 

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare.

 

 

 

 

 

 

 



[1] In data 23 marzo 2011.

[2] Nonché dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

[3] In data 27 giugno 2012.

[4] Nonché dell’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’Economia e delle finanze.

[5] Art. 3, nel testo licenziato dalla camera in prima lettura.

[6] Nell’ambito delle procedure individuate dalla legge di cui all’art. 81, sesto comma, della Costituzione - come sostituito ai sensi della legge costituzionale n. 1/2012 - e dai rispettivi Regolamenti.

[7] Fatta, comunque, salva la procedura di allerta precoce (early warning) per la valutazione di sussidiarietà.

[8] Organo già disciplinato dall’art. 2 della legge 11/2005.

[9]  Cha al Senato ha assunto la numerazione AS. 2646.

[10] Il paragrafo 3 dell’articolo 108 del Trattato richiamato dalla norma in esame dispone l’obbligo per gli Stati membri di comunicare in tempo utile alla Commissione europea gli aiuti pubblici che intende erogare; lo Stato membro interessato non può dare esecuzione al progetto di aiuti pubblici fino alla decisione della Commissione che verifica la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 del Trattato.

[11] Articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato richiamato dalla norma in esame.

[12] Emendamento 43.0.1 Boldi.