Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2719: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
Riferimenti:
AC N. 2719/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 103
Data: 06/10/2009
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
GIORDANIA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2719

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e

Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia

di imposte sul reddito e per prevenire

le evasioni fiscali

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 103 – 6 ottobre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2719

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Stefani

 

Gruppo:

 

 

                                           

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

ARTICOLI 1-24 della Convenzione. 5

Disposizioni per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione fiscale. 5

ARTICOLO 25. 10

Commissione arbitrale. 10

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare la Convenzione tra l’Italia e la Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,  con Protocollo aggiuntivo, fatta  ad Amman il 16 marzo 2004.

La Convenzione, composta da 30 articoli e un Protocollo aggiuntivo, ricalca la struttura fondamentale delle convenzioni approvate nella stessa materia dall’OCSE.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, che attesta la mancanza di significativi effetti di gettito.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme della Convenzione considerate dalla relazione tecnica, le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-24 della Convenzione

Disposizioni per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione fiscale

Le norme prevedono quanto segue:

-         l’ambito di applicazione soggettivo (persone residenti di uno o di entrambi gli Stati) e oggettivo  (IRPEF, IRES e IRAP per l’Italia) (articoli 1-5);

-         la tassazione dei redditi immobiliari spetta in via prioritaria al Paese in cui gli immobili sono situati ( articolo 6);

-         gli utili d’impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa stessa. Nel caso in cui la medesima svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili sono tassati nell’altro Stato solo nella misura in cui sono attribuibili  a detta stabile organizzazione (articolo 7);

-         gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. In caso di sede a bordo della nave la sede è nello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione; in mancanza di questi ultimo, nello Stato in cui è residente l’esercente la nave (articolo 8);

-         gli utili delle imprese associate direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa siano inclusi negli utili di tale impresa e tassati in conseguenza. A tal fine, gli Stati contraenti possono eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni finanziarie e procedere ai corrispondenti aggiustamenti, che dovranno effettuarsi in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 della Convenzione (articolo 9);

-         i dividendi, gli interessi e i canoni sono tassati in via definitiva nello Stato di residenza del beneficiario (articoli 10, 11 e 12). Tuttavia, lo Stato da cui tali cespiti provengono può prelevare un’imposta alla fonte con un’aliquota non superiore al 10 per cento;

-         il reddito da capital gain, è tassato (articolo 13):

a)      nel Paese in cui i beni sono situati, nel caso di plusvalenze relative a beni immobili;

b)     nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione;

c)      esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede dell’impresa, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale o a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

d)     esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi;

-         i redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che questi non disponga abitualmente di una base fissa per l’esercizio dell’attività nell’altro Stato contraente, nel qual caso i redditi sono imponibili anche nell’altro Stato (articolo 14);

-         le remunerazioni per lavoro subordinato sono imponibili nello Stato in cui è svolta effettivamente l’attività lavorativa. La deroga a tale principio – e quindi l’imponibilità nello Stato di residenza del lavoratore - è prevista nei casi di permanenza nell’altro Stato per periodi di durata inferiore a 183 giorni lavorativi, di pagamento della remunerazione da parte di un datore di lavoro non residente nell’altro Stato ovvero nel caso in cui l’onere per la retribuzione non sia sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (articolo 15);

-         i compensi e i gettoni di presenza sono tassati nel Paese di residenza della società che li corrisponde (articolo 16);

-         i redditi di artisti e sportivi sono imponibili in via generale nel Paese in cui è prestata l’attività (articolo 17);

-         le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18);

-         le altre remunerazioni diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente per l’espletamento di funzioni pubbliche, sono imponibili esclusivamente in detto Stato.

Tuttavia tali redditi sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se le funzioni sono rese in tale Stato da persona fisica ivi residente, che ha la nazionalità del medesimo Stato o non l’ha assunta al solo fine di espletare le predette funzioni.

Le pensioni pubbliche sono soggette a tassazione nello Stato che le eroga; vengono invece tassate nell’altro Paese contraente nel caso in cui il percettore abbia la residenza e la nazionalità di quest’ ultimo Paese (articolo 19);

-         le somme per l’attività di ricerca e di insegnamento, nonché le borse di studio, sono esenti da imposta nel Paese in cui tali attività sono svolte (articoli 20 e 21);

-         tutte le componenti di reddito il cui trattamento fiscale non è disciplinato dalla Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto percettore (articolo 22);

-         con riferimento al criterio per l’eliminazione delle doppie imposizioni, le imposte assolte nell’altro Paese contraente vengono portate in riduzione del reddito  mediante deduzione del credito d’imposta (articolo 23);

-         l’applicazione di una clausola di non discriminazione, volta ad evitare che i cittadini di uno Stato contraente possano essere assoggettati, nell’altro Paese, a condizioni fiscali più svantaggiose rispetto a quelle applicate ai cittadini di tale ultimo Paese (articolo 24).

 

La relazione tecnica afferma che la Convenzione ha il proprio campo di applicazione limitato all’imposizione sui redditi (IRPEF e IRPEG/IRES) e sulle attività produttive (IRAP).

La sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Infine precisa che i dati utilizzati sono stati rilevati sulla base di quelli disponibili per l’anno 2004 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta Mod.  770/2005.

In sintesi, la RT non considera rilevante l’incidenza delle disposizioni della Convenzione sul gettito.

In particolare, la relazione tecnica:

-          riguardo all’articolo 7, in considerazione della esiguità dei compensi e delle relative ritenute risultanti dalla sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del Mod. 770/2005 (rispettivamente 45 e 9 migliaia di euro), evidenzia che non si determinerà alcuna ulteriore variazione di gettito;

-          riguardo all’articolo 8, fa presente chela norma, pur contrastando con quanto stabilito nell’art. 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti, ai fini Ires, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d’impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione;

-          riguardo all’articolo 10, rileva che dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria risulta che per l’anno d’imposta 2004 (dal Mod. 770/2005, quadro SK) non risultano soggetti residenti nel Regno di Giordania per i quali il sostituto d’imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti (se non per una marginale e poco significativa presenza di soggetti con dividendi assoggettati a ritenuta per un importo inferiore al migliaio di euro);

-          riguardo all’articolo 11, fa presente che dall’esame dei dati disponibili per il 2004 (Mod. 770/2005, quadro SF) risultano importi pari a 330 migliaia di euro relativi ai soli interessi e proventi per depositi bancari e postali, esenti da ritenuta;

-          riguardo all’articolo 12, in base alla relazione tecnica, essendo la ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall’utilizzazione di opere d’ingegno, pari al 30 per cento - invece che del 10 per cento, come previsto dalla Convenzione - potrebbe teoricamente ridursi l’ammontare delle ritenute. Dalla rilevazione dei dati relativi all’anno d’imposta 2004 non risultano tuttavia royalties percepite da residenti giordani in Italia;

-          riguardo all’articolo 13, la relazione tecnica rileva che, per effetto della entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l’Italia non può assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti giordani:

a.       plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti ex articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR soggette ad imposta sostitutiva del 27 per cento;

b.       plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercato regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del TUIR ad eccezione di quelle quotate le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

c.       cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

d.       plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

e.       plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettere c-quater e c-quinquies, del TUIR) soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento. Tuttavia, purchè in base ai dati disponibili per l’anno 2004, non risultano poste in essere significative operazioni rientranti nell’ambito applicativo della presente disciplina, non vengono considerati effetti sul gettito.

-          Riguardo all’articolo 14,l’ambito della categoria risulta contemplata dall’articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo). La modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30 per cento[1].  La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la presumibile esiguità dei soggetti interessati fa ritenere non rilevante l’incidenza sul gettito;

-          riguardo all’articolo 15,per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all’articolo 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l’imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti;

-          riguardo all’articolo 17, in base ai dati disponibili per l’anno d’imposta 2004 (dal Mod. 770/2005, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), non risultano significative operazioni assoggettabili alla presente disciplina;

-          riguardo all’articolo 18, le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Nel contempo, un particolare regime fiscale convenzionale è stato introdotto con riguardo al Trattamento di fine rapporto (TFR). Tale disciplina ha lo scopo di arginare possibili comportamenti elusivi e prevede che se il residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato contraente, le somme ricevute all’atto della cessazione dell’impiego nel primo Stato a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro siano assoggettati nello Stato in cui si è svolta l’attività;

-          riguardo all’articolo 22, l’applicazione della norme convenzionali potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Giordania (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall’articolo 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato. La sostituzione del luogo di svolgimento dell’attività con quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il dar luogo quindi ad un minor gettìto. I dati disponibili per l’anno d’imposta 2004 (Mod. 770/2005, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano un esiguo importo di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, che ammonta  complessivamente a circa  8 migliaia di euro, che dà luogo a ritenute per 1 migliaio di euro circa.

 

Al riguardo, occorre considerare che i dati sui quali si basano le quantificazioni proposte dalla relazione tecnica risalgono al 2004 e potrebbero, quindi, non essere rappresentativi dell’attuale grado di integrazione economica e commerciale esistente tra i Paesi contraenti, nonché del possibile trend di sviluppo di tali relazioni. Si evidenzia quindi l’opportunità di disporre di dati più aggiornati.

 

ARTICOLO 25

Commissione arbitrale

La norma prevede che, nel caso di controversie relative a misure non conformi al contenuto della Convenzione, le Parti si impegnano per risolvere per via amichevole le difficoltà e i dubbi interpretativi, anche mediante uno scambio verbale di opinioni in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. Ciascuno Stato sostiene i costi dell’arbitro da esso designato e della sua rappresentanza nel corso della procedura arbitrale.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare nel presupposto che ai costi della procedura arbitrale per la risoluzione amichevole delle controversie (articolo 25), si possa far fronte nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 



[1] Articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi