Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | AC 2713: Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche (Approvato dal Senato AS 392) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 170 | ||||
Data: | 10/03/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XII-Affari sociali |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2713
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Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
(Approvato dal Senato A.S. 392) |
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N. 170 – 10 marzo 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
com_bilancio@camera.it
A.C.
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2713 e abb. |
Titolo breve:
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Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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D’Incecco
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Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Disposizioni relative al riconoscimento della sordocecità e ricognizione dei benefici spettanti
PREMESSA
Il provvedimento in
esame, già approvato dalla 11ª Commissione del Senato in sede deliberante, reca
misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche, sulla base
degli indirizzi contenuti nella dichiarazione sui diritti delle persone
sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, trasmessa dal Governo in data 20 maggio 2009[1], che è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Disposizioni relative al riconoscimento della sordocecità e ricognizione dei benefici spettanti
Le norme prevedono:
a) il percepimento in forma unificata, da parte delle persone sordocieche, delle indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e cecità civile nonché delle eventuali altre prestazioni erogate dall’INPS in conseguenza delle minorazioni in esame (articolo 2);
b) l’accertamento della sordocecità nel corso di un’unica visita da parte della azienda sanitaria locale, mediante la commissione medica prevista dall’articolo 4 della legge n. 104/1992 e sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente, rispettivamente, in materia di sordità civile e cecità civile[2] (articolo 3);
c) l’obbligo per i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, di tenere conto, in sede di definizione dei progetti individuali per le persone disabili previsti dall’articolo 14 della legge n. 328/2000[3], dei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente (articolo 4);
d) la possibilità per le regioni di individuare, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, specifiche forme di assistenza individuale alle persone sordocieche, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti (articolo 5).
La relazione tecnica, riferita al testo in esame, precisa che dall’applicazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infatti, il provvedimento è volto all’individuazione dei soggetti a cui, sulla base della legislazione vigente, sono riconosciute distintamente entrambe le minorazioni della vista e dell’udito, con la finalità di superare l’attuale frammentazione sia in termini di prestazioni assistenziali sia in termini di modalità di accertamento delle minorazioni. Ciò permette una razionalizzazione delle risorse impiegate in sede di accertamento, con una potenziale riduzione degli oneri connessi al funzionamento e alla composizione delle relative commissioni mediche. A tale proposito, la relazione tecnica esclude che l’introduzione di una procedura di valutazione unitaria delle due menomazioni in esame possa determinare un incremento delle persone con disabilità.
Con riferimento all’articolo
Per quanto riguarda l’articolo 5, la possibilità di individuare forme di assistenza individuale è rimessa alle regioni, che vi provvedono nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Infine, la relazione tecnica riporta i dati, trasmessi dall’INPS, sui soggetti che nei primi mesi del 2009 hanno cumulato le indennità e le prestazioni riconosciute distintamente sia per la condizione di cecità sia per quella di sordità e che, pertanto, rappresentano la platea dei soggetti destinatari del provvedimento in esame:
tipologia di prestazioni percepite |
maschi |
femmine |
totale |
titolari di indennità per ciechi e indennità per sordi |
125 |
84 |
209 |
titolari di pensione per ciechi e indennità per sordi |
1 |
0 |
1 |
titolari di indennità e pensione per ciechi e indennità per sordi |
119 |
170 |
289 |
titolari di indennità e pensione per ciechi e pensione per sordi |
0 |
1 |
1 |
titolari di indennità per ciechi e indennità e pensione per sordi |
2 |
4 |
6 |
titolari di pensione per ciechi e indennità e pensione per sordi |
1 |
2 |
3 |
titolari di indennità e pensione per ciechi e indennità e pensione per sordi |
165 |
155 |
320 |
totale |
413 |
416 |
829 |
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le disposizioni non innovano dal punto di vista dei requisiti per il riconoscimento dei benefici previdenziali ed assistenziali.
[1] Si segnala che sulle due precedenti versioni del testo poi approvato dalla 11ª Commissione del Senato il Governo ha trasmesso due relazioni tecniche, ambedue verificate negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato per quanto riguarda la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, nonché, con riferimento alla seconda versione del testo, per la mancanza della clausola di salvaguardia.
[2] La norma, inoltre, conferma tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.
[3] Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I progetti individuali previsti dall’articolo 14 sono volti a realizzare, su richiesta dell’interessato, la piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.