Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2561: DL 78/2009: provvedimenti anticrisi.nonché proroga di termini e della partecipazione italiana missioni internazionali
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 87
Data: 07/07/2009
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   ECONOMIA NAZIONALE
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 78/2009 – A.C. 2561

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 187

 

 

 

6 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 87

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D09078.doc

 


INDICE

 

Quadro di sintesi degli effetti finanziari1

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)9

§      Articolo 2 (Contenimento del costo delle commissioni bancarie)22

§      Articolo 3 (Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie)28

§      Articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell’energia)32

§      Articolo 5 (Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari)40

§      Articolo 6 (Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa)46

§      Articolo 7 (Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)48

§      Articolo 8 (Sistema “Export banca”)52

§      Articolo 9 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)56

§      Articolo 10 (Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)64

§      Articolo 11 (Analisi e studi economico-sociali)74

§      Articolo 12 (Contrasto ai paradisi fiscali)76

§      Articolo 13 (Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)83

§      Articolo 14 (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)89

§      Articolo 15 (Potenziamento della riscossione)94

§      Articolo 16 (Flussi finanziari)103

§      Articolo 17, commi 1-9 (Riordino enti pubblici)108

§      Articolo 17, commi 10-19 (Assunzioni di personale)118

§      Articolo 17, commi 20-22 (CNIPA)128

§      Articolo 17, commi 23-24 (Assenze per malattia dipendenti P.A.)130

§      Articolo 17, comma 25 (Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola)139

§      Articolo 17, commi 26-27 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)142

§      Articolo 17, commi 28-29 (Codice amministrazione digitale e indice degli indirizzi delle P.A.)147

§      Articolo 17, commi 30-31 (Modifiche alla disciplina del controllo da parte della Corte di conti)150

§      Articolo 17, comma 32 (Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune Regioni)155

§      Articolo 17, commi 33-34 (ENAC)158

§      Articolo 17, comma 35 (Sicurezza della circolazione)161

§      Articolo 18 (Tesoreria statale per le società non quotate possedute dallo Stato)163

§      Articolo 19, comma 1 (Reclutamento di personale)167

§      Articolo 19, commi 2, 5-13 (Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche)168

§      Articolo 19, commi 3-4 (Obbligazionisti e azionisti Alitalia)175

§      Articolo 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)181

§      Articolo 21 (Rilascio di concessioni in materia di giochi)186

§      Articolo 22 (Settore sanitario)191

§      Articolo 23, comma 1 (Differimento blocco sfratti)203

§      Articolo 23, comma 2 (Differimento sospensione del trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)207

§      Articolo 23, comma 3 (Proroga termini assunzioni di personale)209

§      Articolo 23, comma 4 (Scadenze graduatorie concorsi pubblici)211

§      Articolo 23, comma 5 (Proroga dei termini per il riordino dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)213

§      Articolo 23, comma 6 (Rilascio autorizzazione paesaggistica)216

§      Articolo 23, comma 7 (Consulenza in materia di investimenti finanziari)219

§      Articolo 23, comma 8 (Estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)221

§      Articolo 23, comma 9 (Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)223

§      Articolo 23, comma 10 (Ente irriguo Puglia e Basilicata)225

§      Articolo 23, comma 11 (Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori)227

§      Articolo 23, comma 12 (Codice assicurazioni)228

§      Articolo 23, comma 13 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)230

§      Articolo 23, comma 14 (Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo)233

§      Articolo 23, comma 15 (Rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo)235

§      Articolo 23, comma 16 (Class action)237

§      Articolo 23, commi 17-19 (Magistratura militare)240

§      Articolo 23, comma 20 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)244

§      Articolo 23, comma 21 (Tariffa integrata ambientale - TIA)247

§      Articolo 24, commi 1-72 e 76 (Proroga missioni di pace)250

§      Articolo 24, comma 73 (Tutela amministrativa del segreto di stato e delle classifiche di sicurezza)265

§      Articolo 24, commi 74-75 (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)268

§      Articolo 25, comma 1 (Impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali)273

§      Articolo 25, commi 2-5 (Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)276

§      Articolo 25, comma 6 (Banda larga)282

 

 


Quadro di sintesi degli effetti finanziari

Il decreto-legge in esame reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

 

Per quanto concerne i profili finanziari, il provvedimento non reca effetti in termini di variazione dell’indebitamento netto della P.A.

Occorre tuttavia rilevare che l’articolo 16, comma 2, del decreto stabilisce che quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo che non sono utilizzate a copertura dello stesso siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni per l'anno 2010, 3,9 milioni per l'anno 2011 e 1.907,4 milioni per l'anno 2012. Ai sensi del successivo comma 3, le suddette risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013[1].

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare (nonché il fabbisogno) il provvedimento reca effetti positivi di miglioramento nell’intero quadriennio 2009-2012.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto-legge in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare per il quadriennio 2009-2012, disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (in termini di maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi (minori entrate e maggiori spese).

I dati sono tratti dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. In proposito si segnala che per quanto concerne gli effetti finanziari per il 2009 relativi all’articolo 10, gli stessi potrebbero risultare modificati sulla base di quanto riportato nel Comunicato stampa del 2 luglio diramato dall’Agenzia delle entrate. Al riguardo si rinvia alla scheda sull’articolo 10 in questione.


 


INDEBITAMENTO NETTO P.A.
(mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.084

2.689

2.527

2.093

Minori Spese

 154

 1.099

 889

 1.009

Totale reperimento risorse

1.239

3.789

3.416

3.103

Minori entrate

 513

 1.872

2.469

 336

Maggiori spese

723

 1.913

943

 859

Totale impieghi

 1.236

 3.785

3.412

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Indebitamento netto

-

-

-

-

 


SALDO NETTO DA FINANZIARE
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.384

2.034

1.372

1.093

Minori Spese

354

 2.254

 2.044

 2.009

Totale reperimento risorse

1.739

4.289

3.416

3.103

Minori entrate

203

 1.872

 2.469

 336

Maggiori spese

1.276

 1.359

859

 859

Totale impieghi

1.479

 3.231

 3.328

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Saldo netto da finanziare

257

1.054

84

-

 

 

Per quanto concerne le risorse reperite dal provvedimento, le stesse ammontano - in termini di saldo netto – ad un importo pari, in valori cumulati nel quadriennio 2009 -2012, a circa 12,5 miliardi di euro, di cui circa 5,9 miliardi di maggiori entrate e 6,6 miliardi di minori spese.

Tale importo comprende sia le disposizioni indicate nella norma di copertura (art. 16), sia quelle contenute negli articoli che recano congiuntamente la disposizione onerosa e quella a copertura.

Al netto della destinazione al Fondo per interventi di politica economica sopra richiamata, tali risorse sono utilizzate - sempre in termini cumulati per il quadriennio 2009-2012 - per un importo di 9,2 miliardi di euro e generano un miglioramento del saldo netto da finanziare nell’intero periodo pari a circa 1,4 miliardi di euro.

 

Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi di contrasto alla illecita compensazione dei crediti (art. 11) ed ai paradisi fiscali (art. 12), nonché agli arbitraggi fiscali internazionali (art. 13), dalle misure in materia di tassazione delle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art. 14), dalla riforma della disciplina in materia di rilascio di concessioni nel settore dei giochi (art. 21) e dal potenziamento delle attività di riscossione (art. 15).

 

Le minori entrate sono essenzialmente ascrivibili alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (art. 5), all’incremento della svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art. 7) e alle misure di natura tributaria e contributiva in favore dei contribuenti colpiti dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo (art. 25, co. 2-3).

 

Dal lato della spesa, le nuove economie derivano essenzialmente dalle misure dirette a prevenire gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali (art. 10) e a contrastare le frodi in materia di invalidità civile (art. 20).

 

Le maggiori spese sono, infine, prevalentemente riconducibili alla proroga delle missioni internazionali di pace (art. 24), agli interventi  in materia di partecipazione a banche e fondi internazionali (art. 25, co. 1), al rimborso delle obbligazioni Alitalia (art. 19, co. 3) e ad altre misure conseguenti gli eventi sismici in Abruzzo (art. 25, co. 2-3).

 

Si segnala, infine, che il decreto legge reca una serie di ulteriori interventi di spesa che vengono coperti a valere su risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, come nel caso, ad esempio, delle disposizioni dirette ad introdurre un premio di occupazione ai datori di lavoro e a rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 1), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Da segnalare anche la riduzione del tetto della spesa farmaceutica (art. 22), destinata alla creazione di un Fondo per interventi nel settore sanitario.

Altre misure di carattere agevolativo per i cittadini e le imprese introdotte dal provvedimento non determinano invece nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio quelle dirette al contenimento del costo delle commissioni bancarie (art. 2), alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art. 3), alla creazione di un sistema integrato di «export banca» per l'internazionalizzazione delle imprese (art. 8) e all’accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9).


I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto-legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese correnti) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese correnti). Il valore preso a riferimento è il saldo netto da finanziare

Il differenziale degli importi riportati nei grafici indica, per ciascun anno, l’ammontare destinato al miglioramento del saldo.

 


Effetti del Decreto legge per gli anni 2009-2012

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

REPERIMENTO RISORSE

1.738,5

4.288,6

3.416,1

3.102,5

1.238,5

3.788,5

3.416,0

3.102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.384,4

2.034,4

1.371,9

1.093,4

1.084,4

2.689,4

2.526,9

2.093,4

5

Effetti indotti recupero gettito per acquisti macchinari detassati

160,0

 -

 -

 -

 160,0

 -

 -

 -

10

Contrasto alla illecita com­pensazione dei crediti fiscali

 -

 -

 -

 -

 200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

14

Tassazione plusvalenze riserve auree

500,0

 500,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

12

Contrasto evasione nei paesi a fiscalità privilegiata -“ Paradisi fiscali

 -

 415,0

 650,0

 473,0

 -

 415,0

 650,0

 473,0

13

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

 -

 606,0

 346,0

 346,0

 -

 606,0

 346,0

 346,0

15

Potenziamento attività di riscossione

224,4

 311,9

 274,4

 274,4

 224,4

 311,9

 274,4

 274,4

21

Concessioni in materia di giochi

500,0

 100,0

 -

 -

 500,0

 100,0

 -

 -

25,
c. 2-3

Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

 -

 101,5

 101,5

 -

 -

 256,6

 256,6

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

354,1

 2.254,2

 2.044,2

 2.009,1

 154,1

 1.099,1

 889,1

 1.009,1

1,
c. 2

Riduzione Fondo sociale oc­cupazione e formazione a copertura flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1,
c. 5

Riduzione Fondo sociale oc­cupazione e formazione a copertura integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1,
c. 6

Riduzione Fondo sociale oc­cupazione e formazione a copertura contratti solidarietà

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

10

Contrasto illecita compensa­zione crediti fiscali

200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

 -

 -

 -

 -

19,
c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 -

 -

 100,0

 -

 -

 -

 100,0

20

Contrasto frodi invalidità civile

 -

 10,0

 30,0

 50,0

 -

 10,0

 30,0

 50,0

16,
c. 1

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo missioni di pace

10,0

 -

 -

 -

 10,0

 -

 -

 -

17,
c. 23-24

Riduzione del FISPE per copertura oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

22,
c. 2

Riduzione tetto spesa farmaceutica per istituzione del Fondo interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22,
c. 6-7

Riduzione del FSN per contributo ospedale Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

25,
c. 2-3

Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

 -

155,1

155,1

 -

 -

 -

 -

 -


 

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

IMPIEGHI DELLE RISORSE
(al netto della destinazione al FISPE)

1.478,8

3.230,6

3.328,1

1.195,1

1.236,1

3.785,1

 3.412,1

 1.195,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

203,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

 513,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

5

Detassazione degli utili reinvesti in macchinari

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

7

Incremento svalutazione fiscale crediti in sofferenza

 -

 39,0

 79,0

 112,0

 -

 39,0

 79,0

 112,0

25,
c. 2-3

Agevolazioni tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

203,0

 -

 -

 -

 513,0

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

1.275,8

 1.358,6

859,1

 859,1

723,1

 1.913,1

 943,1

 859,1

1,
c. 2

Flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali per progetti di formazione e lavoro

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1,
c. 5

Proroghe biennali del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1,
c. 6

Contratti di solidarietà per riduzione orario di lavoro

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

17,
c. 23-24

Oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie (comparto sicurezza e Vigili del Fuoco)

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

19,
c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 230,0

 -

 -

 -

 230,0

 -

 -

22,
c. 2

Fondo per interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22,
c. 6-7

Contributo per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

24

Proroga missioni di pace

510,0

 -

 -

 -

 510,0

 -

 -

 -

24,
c. 74

Presidio territorio Forze armate

27,7

 39,5

 -

 -

 14,0

 21,0

 -

 -

25,
c. 1

Partecipazione a banche e fondi internazionali

284,0

 -

 -

 -

 -

 284,0

 -

 -

25,
c. 2-3

Tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo - IRAP e addizionali

310,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

25,
c. 4

Fondo compensazione effetti finanziari

 -

 -

 -

 -

 55,0

 289,0

 84,0

 -

16,
c. 2

Integrazione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica

2

3

4

1.907

2

3

4

1.907


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Premio di occupazione e potenziamento
degli ammortizzatori sociali)

 


1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.


 

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

Formazione professionale

I commi da 1 a 4 recano disposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali.

Più specificamente, si prevede, da parte dell’impresa di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento (comma 1).

 

Al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

 

L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

 

Il comma 2 dispone, che alla copertura dell'onere derivante dalle precedenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, e ad esso vengono assegnate in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Oltre a ciò, al Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. In base all’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l’Intesa dell’8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 miliardi provenienti dal FAS ed ulteriori 1,353 miliardi autorizzati dalla legge finanziaria 2009 e dal D.L. 185/2008. In attuazione del citato accordo, la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ha assegnato al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione 4 miliardi di euro, di cui 2,950 miliardi destinati al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno. L’importo di 4 miliardi proviene, per 1,2 miliardi dalle risorse recuperate ai sensi articolo 6-quater del D.L. 112/2008 (cioè risorse FAS relative alla programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE alle amministrazioni centrali e regionali che alla data del 31 maggio 2008 non risultavano ancora impegnate), mentre i restanti 2,8 miliardi verranno recuperati a valere su risorse non utilizzate relative alla programmazione 2007-2013.

 

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, nonché alle procedure di comunicazione all'INPS (comma 3) anche ai fini del tempestivo monitoraggio effettuato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi (comma 4).

 

Al riguardo nella relazione tecnica allegata afferma che in seguito all’introduzione della cumulabilità tra trattamento di sostegno al reddito e integrazioni retributive a carico dei datori di lavoro per l’attività formativa “derivano comportamenti diretti al maggiore ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali conseguenti da diritti soggettivi. La valutazione del maggiore ricorso”, quantificata nel comma 2, “tiene conto:

-        dei tempi di applicazione della norma con riferimento all’anno 2009;

-        dello sviluppo rispetto alle previsioni a legislazione vigente della spesa per integrazioni salariali di una maggiore spesa in termini di prestazioni e contribuzione figurativa dell’ordine di circa il 10% per effetto delle possibilità consentite dalla disposizione in esame”.

 

Si ricorda che disposizioni in materia di formazione professionale sono contenute nelle pdl 1079 (Bobba ed altri) e 2418 (Cazzola ed altri), attualmente all’esame dell’XI Commissione Lavoro.

In particolare, l’articolo 7 dell’AC 1079 riconosce ai soggetti in cerca di prima occupazione un bonus da spendere per la formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

 


Profili finanziari (articolo 1, commi 1-4)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

20

150

0

0

20

150

0

0

20

150

0

0

Minori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

20

150

0

0

20

150

0

0

20

150

0

0

 

La relazione tecnica afferma che alla valutazione del maggiore onere si è pervenuto tenendo conto del maggiore ricorso agli istituti relativi ad ammortizzatori sociali non in deroga[2] che la disposizione in esame induce, per la possibilità di cumulare la prestazione di ammortizzatore sociale e l’integrazione retributiva. Il conseguente incremento della spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente è stato calcolato in 20 milioni di euro nel 2009, per tenere conto dei tempi di applicazione della disposizione nell’esercizio corrente, e in 150 milioni di euro nel 2010, sia in termini di prestazione che di contribuzione figurativa, pari al 10 per cento della spesa scontata nei tendenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non reca elementi sufficienti alla verifica della valutazione dell’onere. Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi utili alla quantificazione degli oneri recati dai commi in esame.

In proposito, si segnala che la RUEF 2009, con riferimento alla spesa per ammortizzatori sociali per l’esercizio corrente e per gli anni successivi, chiarisce che le previsioni scontano il maggiore ricorso a tali istituti a causa della crisi economica in atto, senza tuttavia fornire dati disaggregati riferibili a tale categoria di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala, con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 4, l’opportunità di esplicitare nella disposizione che la clausola si riferisce agli oneri di cui al comma 1, i soli formulati, ai sensi del successivo comma 2, in termini di previsione di spesa.

 

Finanziamento della CIGS

Il comma 5 destina 25 milioni di euro, per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi supra) per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004, convertito dalla L. 291/2004.

Tale norma ha consentito, in determinati casi, la proroga della CIGS concessa per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo[3].

Presupposto della proroga sono:

-        la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

-        la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

-        l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, “atteso che il previsto finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione”, “attraverso le risorse “trasferite al medesimo Fondo con delibera CIPE n. 2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità”.

 

Profili finanziari (articolo 1, comma 5)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

25

0

0

0

25

0

0

0

25

0

0

0

Minori spese c/capitale

25

0

0

0

25

0

0

0

25

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che il finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che presenta le occorrenti disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è da intendersi, anche sulla base dei precedenti rifinanziamenti, limitato all’entità delle risorse autorizzate e in quanto il Fondo sociale per l’occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

In proposito, si ricorda che, sulla base della delibera Cipe n. 6/2009, sono stati trasferiti al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione 4 miliardi di euro, di cui 0,980 miliardi utilizzabili nel 2009 e 3,020 miliardi utilizzabili nel 2010.

 

Contratti di solidarietà

Il comma 6 stabilisce, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l’incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, portando tale integrazione (dal 60%) all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

 

Tale integrazione opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

L'onere è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo fondo con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi supra).

Ad un apposito decreto interministeriale sono demandate le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dall'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

L'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 rappresenta un intervento congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell’attuale situazione economica.

L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione e integrata dall'erogazione di un sostegno al reddito.

In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Le risorse statali sono state coperte:

-        in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 e dall'articolo 19 del D.L. 185/2008);

-        in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro la medesima data.

L’intesa sullo schema di accordo per l’utilizzo del FSE è stata raggiunta l’8 aprile 2009.

 

Infine, spetta all’INPS il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi, nell’ambito delle linee guida e delle relative risorse disciplinate dal richiamato decreto di attuazione.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, dal momento che l’entità dei richiamati trattamenti è a valere sui valori massimi stabiliti dalla disposizione stessa “e che i predetti importi relativi all’incremento dei trattamenti sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell’istituto in questione”.

 

Profili finanziari (articolo 1, comma 6)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

40

80

0

0

40

80

0

0

40

80

0

0

Minori spese c/capitale

40

80

0

0

40

80

0

0

40

80

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che l’onere, configurato come limite massimo di spesa, è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che presenta le occorrenti disponibilità.

La relazione tecnica, inoltre, precisa che gli importi relativi all’incremento dei trattamenti in esame sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell’istituto dei contratti di solidarietà.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato all’entità delle risorse autorizzate ed è previsto il monitoraggio da parte dell’INPS, inoltre, il Fondo sociale per l’occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

Appare opportuno, infine, acquisire ulteriori elementi informativi che suffraghino la compatibilità, asserita dalla relazione tecnica, dell’incremento degli importi dei trattamenti con quanto scontato nei tendenziali di spesa a legislazione di vigente.

 

Incentivi per inizio di attività di impresa

I commi 7 e 8 introducono particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.

Entrambi i benefici sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985.

 

Il richiamato articolo 17 della legge n. 49/1985 ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. Tale Fondo ha acquisito carattere di permanenza a seguito dell’intervento della L. 662/1996. La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni (da ultimo dall’articolo 10-bis del D.L. 35/25005).

Attualmente, i principali tratti della disciplina, così come modificata, sono i seguenti:

-        al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, si prevede la partecipazione diretta del Ministro dello sviluppo economico - che utilizza a tal fine le disponibilità del richiamato Fondo - al capitale sociale delle società finanziarie che sostengono le cooperative;

-        la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie partecipate dal Ministero viene effettuata per una quota pari al 5% delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero;

-        le società finanziarie assumono la natura di investitori istituzionali e devono essere ispirate ai principi di mutualità definiti dal D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia e delle finanze per l'esercizio delle attività di intermediari finanziari (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

 

Più specificamente, il comma 7 prevede che l’incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell’articolo 7-ter del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un’attività autonoma, avvii una auto o micro-impresa, o si associ in cooperativa.

Il comma 7 dell’articolo 7-ter del DL 5/2009 prevede appunto l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo di quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

L’incentivo viene erogato tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

 

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

Lo stesso comma prevede altresì l’obbligo, per il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata afferma che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l’incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro”.

 

Il successivo comma 8 prevede, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 all’indennità di mobilità, la liquidazione del trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12.

I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale.

Come per l’incentivo di cui al comma 7, la liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività autonoma, per l’avviamento di auto o micro-impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti

Anche in questo caso, per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l’obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l’ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

 

Infine, si ricorda che l’ultimo periodo del comma 7 demanda ad un apposito decreto interministeriale le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata afferma che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è apri a quello già autorizzato”.

 

Merita ricordare che disposizioni simili sono contenute nella AC 2424 (Antonino Foti ed altri), attualmente all’esame dell’XI Commissione Lavoro.

La pdl 2424 (Antonino Foti ed altri) reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. In relazione a ciò, il provvedimento trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese. Tra gli strumenti introdotti, si segnala il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, alla data del 1° luglio 2009, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50% dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del D.L. 185/2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L’ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di 18 mesi, è condizionata appunto all’avviamento di un’attività di impresa[4].

Profili finanziari (articolo 1, comma 7)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che l’incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’incentivo è erogato nel limite di spesa autorizzato, come disposto dall’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge n. 5/2009. Appare tuttavia opportuno un chiarimento sulle modalità di erogazione del beneficio, che saranno stabilite con un successivo decreto ministeriale, al fine di verificare che non si producano ulteriori oneri di carattere amministrativo a carico dell’INPS.

In proposito, si ricorda, infatti, che l’erogazione dell’incentivo ai datori di lavoro, di cui quello introdotto dal provvedimento in esame costituisce un’alternativa, avviene attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

Profili finanziari (articolo 1, comma 8)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è pari a quello già autorizzato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione, riguardando lavoratori che già percepiscono il trattamento di integrazione del salario, non comporta un aumento della spesa per ammortizzatori sociali, rispetto al livello programmato. Appare tuttavia anche in questo caso opportuno un chiarimento sulle modalità di erogazione del beneficio, al fine di verificare che non si producano ulteriori oneri a carico dell’INPS.


 

Articolo 2
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)

 


1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.


 

Valuta e disponibilità di bonifici, assegni circolari e bancari

Il comma 1 dell’articolo 2 in esame prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

Sempre a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

La norma prevede la sanzione della nullità per qualunque pattuizione contraria, fermo restando, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento vanno conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento[5].

Secondo quanto riferito dalla Banca d’Italia[6], i tempi medi di esecuzione del servizio di incasso degli assegni bancari e circolari, desunti dalle informazioni diffuse dal consorzio PattiChiari, sono pari a 6, 4 giorni lavorativi.

Si ricorda al riguardo che, nell’ambito della funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti svolta ai sensi dell’articolo 146 del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, la Banca d’Italia è chiamata a promuovere l’efficienza e l’affidabilità dei circuiti di pagamento tradizionali, quale quello degli assegni

L’autorità di vigilanza ha comunicato di recente al Parlamento, nella Relazione annuale sulla sua attività[7], che “nel 2008 sono proseguiti i lavori di analisi e valutazione del progetto che prevede la trasmissione digitale dell’immagine di tutti gli assegni, senza limite d’importo; in tal modo le banche presso le quali gli assegni sono negoziati potrebbero svolgere tutte le attività connesse con l’incasso dei titoli senza la necessità della consegna fisica alla banca trattaria. Il progetto persegue il duplice obiettivo di ridurre i costi operativi legati alla gestione dei titoli cartacei e di abbreviare i tempi di incasso e di disponibilità dei fondi per il beneficiario.”.

Al riguardo, si ricorda l’impegno assunto dall’Associazione bancaria italiana con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di ridurre, entro il 2009, da sette a cinque giorni i tempi massimi di disponibilità dei fondi, secondo quanto riportato nel Provvedimento dell’AGCM n. 13 del 9 aprile 2009

 

Per quanto riguarda i bonifici, da gennaio del 2008 l’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) ha consentito di avviare l’utilizzo del bonifico paneuropeo. Tuttavia, si fa notare che in tutto l’Eurosistema la migrazione alla SEPA procede a ritmo lento per i bonifici. Nel secondo semestre del 2008 i bonifici effettuati con standard SEPA sono stati, nell’intera area, mediamente pari all’1,8 per cento di quelli complessivi[8].

Con riguardo alla regolazione comunitaria riguardante i bonifici, la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno prevede, agli articoli 69 e 73,una disciplina in parte difforme da quella recata dalla norma in esame.

In particolare, i termini di disponibilità previsti dall’articolo 2, comma 1, in esame (4 giorni) sono più ampi di quelli individuati dalla direttiva, pari a un solo giorno (prorogabile a 3, mediante accordo tra le parti, fino al 2012).

Per quanto riguarda la valuta, la direttiva introduce un principio di allineamento della stessa alla data di disponibilità delle somme per il beneficiario, mentre nelle previsioni dell’articolo 2, comma 1, in esame viene invece stabilito una tendenziale differenza temporale tra la data di riconoscimento della valuta (1 giorno) e quella di disponibilità delle somme (fino a 4 giorni).

 

L’articolo 64 della direttiva 2007/64/CE specifica che il momento della ricezione degli ordini di pagamento è quello in cui un ordine di pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite viene ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

 

L’articolo 94 della direttiva 2007/64/CE dispone che gli Stati membri devono provvedere a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° novembre 2009.

Si segnala, fra l’altro, che il documento di consultazione “Trasposizione Titolo IV direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (Diritti ed obblighi in relazione alla prestazione ed all’utilizzo di servizi di pagamento)”, attualmente consultabile sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze[9], reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, con le relative disposizioni di attuazione agli articoli 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento) e23 (Data valuta e disponibilità dei fondi) che riprendono il contenuto della direttiva.

Commissione di massimo scoperto

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame reca nuove norme in materia di disciplina della commissione di massimo scoperto[10].

Al riguardo, l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previstola nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.

E’ stata altresì prevista la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

 

Il comma 2 del citato articolo 2-bis ha inoltre previsto che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme sugli interessi usurari (articolo 1815 c.c.). Il comma 3 del citato articolo 2-bis aveva quindi previsto che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008 fossero adeguati a tali disposizioni entro centocinquanta giorni dalla medesima data.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, aggiunge all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento. E’ prevista la nullità del patto di remunerazione.

Si segnala che nel corpo del testo l’inciso “articolo 1” appare frutto di un mero refuso.

La disposizione prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze debba assicurare la vigilanza sull'osservanza di tali prescrizioni, con propri provvedimenti.

 

Al riguardo, potrebbe risultare opportuno coordinare la disposizione in esame con l’assetto dei controlli previsto nell’ ordinamento di settore, considerato che a norma dell’articolo 128 del Testo unico Bancario la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni che riguardano la trasparenza delle condizioni contrattuali nel rapporto tra banca e cliente è di competenza generale della Banca d’Italia.

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 in esame, la disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Surroga dei mutui immobiliari

Il comma 3 dell’articolo 2 in esame interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta.

Con riguardo alla surrogazione dei mutui immobiliari, si ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di surroga per sua volontà prevista dall’articolo 1202 del codice civile.

Secondo il citato articolo 1202 c.c., il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo[11].

 

Il comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha poi previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 in esame aggiunge ora al citato comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che la banca cedente sia obbligata a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, qualora questa non si sia perfezionata entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione.

La norma fa salva la possibilità di rivalsa per la banca cedente sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

 

Si segnala che, nel corpo del testo, la parola “aggiungere” dovrebbe essere sostituita dalle seguenti: “è aggiunto”.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 in esame, la disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

Profili finanziari (articolo 2)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, essendo volta a ridurre il costo delle commissioni bancarie, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 3
(Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie)

 


1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;

     b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

     c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


 

 

L’articolo in esame reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie.

In particolare, il comma 1 dispone che, per promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia, entro 40 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’AEEG, adotta un decreto contenente specifiche misure che vincolano, per l’anno termico 2009-2010, ciascuna società che nell’anno termico 2007-2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto, anche tramite controllate o controllanti, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale[12] un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG sulla base degli indirizzi definiti con il decreto su menzionato.

Viene precisato che tale decreto è adottato in conformità al comma 10-ter dell’art. 3 del D.L. 185/2008[13].

Si ricorda che tale comma 10-terprevede l’invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009. Tale segnalazione, che viene resa pubblica, può contenere anche proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei mercati, per la promozione della concorrenza e per l’eliminazione di eventuali anomalie del mercato. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il Ministro dello sviluppo economico può adottare uno o più decreti sulla base di tali proposte dell’AEEG, in particolare riguardo a misure per:

-        promuovere l’integrazione dei mercati regionali europei dell’energia elettrica, anche tramite piattaforme comuni per la negoziazione e l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i paesi limitrofi;

-        sviluppare i mercati a termini fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, per garantire un’ampia partecipazione degli operatori, un’adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

 

Il comma 2 prevede che il prezzo da riconoscere alla società che vende il gas nelle procedure concorrenziali previste dal comma precedente è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’AEEG formulata sulla base dei prezzi medi dei mercati europei più significativi verificando altresì che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente.

Se ci fosse una differenza positiva tra il prezzo di vendita pagato dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente, tale differenza deve andare a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del consumo medio degli ultimi 3 anni, mostrino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, tenendo conto dei mandati degli stessi clienti.

 

Il comma 3 prevede l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le suddette procedure concorrenziali.

In particolare, tali misure consistono:

a)   nell’introduzione nelle tariffe di trasporto del gas di misure di degressività che considerino la struttura dei costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a decorrere dal prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;

b)   nell’adeguamento delle norme sul bilanciamento del gas, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a favore dei clienti finali anche industriali;

c)   promozione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, dell’offerta dei servizi di punta per il sistema del gas e della fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, rispettando i vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e forniture.

 

Infine il comma 4 prevede che, nel caso i termini per gli adempimenti previsti dall’articolo in esame non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono suppletivamente adottati con DPCM. Viene comunque precisato che tali provvedimenti hanno una vigenza transitoria e perdono validità nel momento in cui vengono adottati i provvedimenti previsti dai commi precedenti.

 

Profili finanziari (articolo 3)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, precisa che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo assicuri che dalle procedure concorrenziali di cui al comma 1 non derivino oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento all’attività dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che è inclusa nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 178 del 31 luglio 2008.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Il 25 giugno 2009 il Consiglio ha definitivamente approvato in seconda lettura una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (COM(2007)529).

Il testo approvato recepisce gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 22 aprile 2009 in coerenza con un compromesso raggiunto con il Consiglio allo scopo di pervenire a un accordo sull’intero “terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia”, inteso a realizzare pienamente l’apertura del mercato dell’energia nei settori dell’elettricità e del gas.

Il pacchetto, tra le altre, contiene le seguenti misure: maggiore efficacia e indipendenza da parte degli organismi nazionali di regolazione; l’istituzione di un’Agenzia che assicuri una cooperazione efficace tra le autorità di regolamentazione nazionali; la cooperazione obbligatoria tra gestori delle reti; la disaggregazione effettiva della produzione e della trasmissione di energia; una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento del mercato al dettaglio; migliori meccanismi di solidarietà e cooperazione regionale tra Stati membri.

Gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo e recepiti nel testo finale riguardano essenzialmente:

§      la previsione di alcune norme più vincolanti per garantire un’effettiva disaggregazione dei gestori dei sistemi di trasmissione;

§      una maggiore indipendenza e più ampi poteri degli organismi nazionali di regolamentazione;

§      disposizioni intese a rafforzare gli obblighi stabiliti per gli Stati membri in materia di tutela dei consumatori, povertà energetica e introduzione dei contatori intelligenti.

Dopo l’approvazione formale da parte del Consiglio il provvedimento rimane in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

 

 


 

Articolo 4
(Interventi urgenti per le reti dell’energia)

 


1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministra­zioni pubbliche, occorrenti all'autorizza­zione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.


 

 

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a)      qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

b)      nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

 

Ai sensi del comma 1, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo (comma 2) e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario - senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato - nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 11 della legge 400/1988 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si proceda alla nomina di commissari straordinari del Governo.

La nomina è disposta con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario, la durata dell’incarico (salvo proroga o revoca) e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Quanto ai poteri attribuiti al commissario, ai sensi del successivo comma 3, il commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

Si ricorda che l’art. 20 del DL 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l’individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l’istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi (vedi tabella).

Il comma 4 attribuisce al commissario i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici[14] nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

In sostanza la disposizione ricalca la norma relativa al cd. commissario di protezione civile (vedi tabella) cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992[15] ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del decreto-legge 343/2001, ai grandi eventi[16]. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. E’ quindi previsto che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.

 

Occorrerebbe quindi valutare la disposizione proposta alla luce del tessuto ispiratore della legge 225/1992, eventualmente, rinviando alla relativa procedura, con riferimento anche all’obbligo di motivazione delle deroghe alle disposizioni vigenti.

Si segnala inoltre che la norma proposta sembra escludere gli enti locali dalla procedura di autorizzazione e realizzazione delle opere. Occorrerebbe altresì chiarire se, come in altri casi di procedure straordinarie, permane il vincolo al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale[17] e paesaggistica nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

 

La normativa vigente in materia di autorizzazioni

Per quanto riguarda la normativa vigente, nell’ambito delle autorizzazioni relative al settore elettrico il modello autorizzativo maggiormente utilizzato è quello che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, introdotto dal decreto-legge 239/2003 e previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-sexies, comma 8, del DL n. 239/2003[18]), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-sexies) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede che l’autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).

In particolare, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

Si segnalano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico recate dai decreti-legge nn. 239/03 e 7/02, previste dal disegno di legge “collegato” A.S. 1195-B, approvato dalla Camera in seconda lettura e in procinto di essere esaminato dal Senato, ai commi 24 e 25 dell’art. 27.

In particolare, il comma 24 apporta una serie di modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 25 reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

 

Con riferimento al settore del gas si ricorda, invece, che la disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è contenuta nell'articolo 46 del decreto-legge 159/2007[19]. il quale prevede che detta autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 340/2000, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 8 della legge n. 340 del 2000 riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, e stabilisce che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, precisando che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. L'art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 159, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Si segnala che il su citato disegno di legge “collegato” A.S. 1195-B, al comma 31 dell’art. 27, interviene in materia di terminali di rigassificazioneattraverso una integrale riscrittura dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159/07.

 

Da ultimo, si ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto – di norma – ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture. Non sembra, viceversa che in tale ambito si sia fatto finora ricorso alla figura del commissario di governo proposta nell’articolo in commento.

 

Le figure dei commissari straordinari

1. Il commissario sbloccacantieri

art. 13 del decreto-legge 67/1997, modificato dapprima dall’art. 14 della legge 144/1999 (cd “collegato ordinamentale”) e dall’art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”) e poi dall’art. 6 del decreto-legge 7/2005, che ha trasformato tale normativa da transitoria a permanente

Poteri: per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994[20], il commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

In caso di assunzione da parte del commissario di competenze regionali, provinciali o comunali, egli è tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario).

2. Il commissario straordinario per le opere strategiche

art. 2, commi 5-10, del D.Lgs. 190/2002 confluite nel Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento. Sono tenuti a seguire l'andamento delle opere e a provvedere alle azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto 67/1997.

Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il commissario straordinario per le opere autostradali

art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del decreto-legge 35/2005 (cd. decreto competitività), confluito nell’art. 194, commi 7-9 e 11-12 del D.Lgs. 163/2006.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento e compiti più strettamente operativi. In caso di ritardi, rallentamenti o impedimenti nei lavori possono assumere i poteri di cui al decreto legge 67/1997.

4. Il commissario di protezione civile

art. 5 della legge 225/1992

Poteri: I commissari possono agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004[21] - diramata a seguito di censure mosse in sede comunitaria sull’esistenza dei presupposti di imprevedibilità e non imputabilità allo Stato membro - stabilisce che le ordinanze non possono contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e circoscrive il ricorso ai commissari a realtà effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza.

Tale modello è stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del Passante di Mestre.

5.  Il commissario per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale

art. 20 del decreto-legge 185/2008, modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009

Poteri: di impulso e sostitutivi; obbligo di comunicare eventuali ritardi al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano; proposta di revoca dell'assegnazione delle risorse qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'opera.

A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle norme cui si intende derogare.

Tale modello, peraltro, non è ancora stato applicato.

 

Profili finanziari (articolo 4)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che le strutture di cui si potranno avvalere i Commissari saranno individuate senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Viene, altresì, precisato che il Commissario cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all’autorizzazione, alla realizzazione e alla effettiva realizzazione dell’intervento, mentre il testo della norma (comma 3) contempla le sole attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all’autorizzazione ed alla effettiva realizzazione degli interventi.

 

In merito ai profili di quantificazione, con particolare riferimento alla nomina, per la realizzazione degli interventi, di uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400/1988 (articolo 4, comma 2), andrebbe chiarito quali saranno i compensi spettanti ai Commissari e a valere su quali risorse si farà fronte agli stessi.

Si ricorda che l’articolo 11, comma 2, della legge n. 400/1988 prevede che la nomina di Commissari straordinari del Governo sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del Commissario e le dotazioni di mezzi e di personale.

Occorre, altresì, che il Governo chiarisca se dall’espletamento delle attività individuate dalla norma, imputate al Commissario, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva, in riferimento al comma 4, la necessità che il Governo chiarisca di quali strutture, che si presumono già esistenti, possa avvalersi il Commissario straordinario. In ogni caso, sotto il profilo della formulazione della norma, appare opportuno sostituire nella clausola di invarianza l’inciso “ulteriori oneri” con le seguenti parole “nuovi o maggiori” in conformità alla prassi consolidata.

 

 


 

Articolo 5
(Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari)

 


1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.


 

 

La norma introduce una agevolazione fiscale in favore di soggetti esercenti attività d’impresa che effettuano determinati investimenti.

In particolare, viene disposta l’esclusione, ai fini della determinazione del reddito d’impresa,di una quotadel costo sostenuto per l’acquisto delle tipologie di investimenti indicati nella norma in esame.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento, chiarendo che la finalità è quella di fornire impulsi positivi per fronteggiare l’attuale momento di crisi economica, precisa che la norma introduce una “detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali riprendendo strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994”.

 

Si segnala che il regime di detassazione introdotto dalla norma in esame non appare subordinato al reinvestimento di utili in quanto, secondo quanto desumibile dalla formulazione della disposizione, esso sembra operare indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e dall’ammontare degli eventuali utili realizzati. Su tale aspetto è opportuno un chiarimento.

 

La norma, pur non individuando esplicitamente i soggetti beneficiari, attribuisce l’agevolazione ai titolari di reddito d’impresa. Pertanto, risultano inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione le persone fisiche e le persone giuridiche esercenti attività d’impresa che realizzano, nell’esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

 

La norma sembrerebbe includere tra i soggetti beneficiari anche coloro che abbiano optato, in alternativa al regime ordinario, in favore dell’applicazione di regimi fiscali agevolati.

 

Trattandosi di una esclusione ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la norma introduce, sostanzialmente, una esenzione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell’imposta sul reddito delle società (IRPEF e relative addizionali e IRES) mentre non rileva ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2010.

In base alla formulazione della norma, sembrerebbero rientrare nell’agevolazione anche le importazioni le quali, invece, sono state escluse nella quantificazione contenuta nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Sul punto è opportuno un chiarimento.

Ai sensi del comma 1, inoltre, “l’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010” ossia, secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa “l’agevolazione produce i suoi effetti soltanto in sede di saldo”.

Tenuto conto di quanto indicato nella relazione illustrativa, la norma sembrerebbe doversi interpretare nel senso che – per gli anni 2009 e 2010 – l’esclusione opera ai fini della determinazione del reddito d’impresa negli anni in cui è stato sostenuto il costo ma non anche ai fini del versamento dell’acconto delle imposte dovute per il relativo esercizio. La formulazione della norma, invece, sembrerebbe consentire la valutazione degli effetti dall’agevolazione anche ai fini della determinazione dell’acconto di imposte dovuto.

Per quanto concerne, invece, gli anni successivi, gli effetti della norma dovrebbero interessare l’eventuale riporto delle perdite realizzate negli anni 2009 e 2010 in applicazione del regime di detassazione in esame. Sul punto sarebbe opportuna una conferma, considerato che la disposizione reca l’esclusione a decorrere dal 2010.

Sul piano della formulazione della norma, inoltre, si segnala l’opportunità di precisare il riferimento al “periodo d’imposta 2010” al fine di chiarire in quale modo debba essere interpretata la norma da parte dei soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare.

 

Il comma 1 esclude dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento degli investimenti in macchinari e apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco.

Le tabelle Ateco, elaborate dall’ISTAT al fine di individuare un’unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU, contengono un elenco delle attività economiche ed attribuiscono a ciascuna di esse un codice a sei cifre.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 ha adottato, con decorrenza 1° gennaio 2008[22], le predette tabelle ai fini fiscali, i cui codici devono essere utilizzati dal contribuente in ogni rapporto con l’Agenzia delle entrate.

In particolare, la divisione 28 – concernente le attività per le quali le prime due cifre del codice sono rappresentate dal numero 28 – riguarda la “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove” e contiene 47 codici di attività, dei quali 46 individuano specifiche tipologie di macchinari ed attrezzature, mentre l’ultima (codice 28.99.99) ha natura residuale in quanto relativa a “fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali non classificate altrove”.

 

Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ha dato attuazione alla direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose. Il provvedimento prevede che i titolari di attività industriali che implicano l’uso di determinate sostanze pericolose (indicate nell’Allegato I) redigano un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti (articolo 7), un rapporto di sicurezza (articolo 8) e un piano di emergenza interno (previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine) (articolo 11).

 

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

Profili finanziari (articolo 5)

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

160

 

 

 

160

 

 

 

160

 

 

 

Minori entrate

 

1.833

2.390

224

 

1.833

2.390

224

 

1.833

2.390

224

 

La relazione tecnica stima una perdita netta di gettito per competenza a titolo di imposte dirette e di IVA di 2.013 milioni di euro nel 2009, 2.237 milioni di euro nel 2010 e di 52 milioni di euro nel 2011.

La relazione, inoltre, chiarisce preliminarmente che la disposizione, di cui al comma 1 dell’articolo in esame, che dispone l’efficacia dell’esclusione del 50 per cento del valore degli investimenti dall’imposizione sul reddito d’impresa a decorrere dal periodo d’imposta 2010, deve intendersi nel senso che l’agevolazione è fruita esclusivamente in sede di versamento a saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 e 2010), senza incidere sul calcolo dei versamenti in acconto.

La quantificazione proposta si basa sui dati di ricavo (fatturato) relativi al periodo d’imposta 2007 dei contribuenti esercenti l’attività di produzione dei beni compresi nella voce ATECO 28 (macchinari ed attrezzature), oggetto dell’agevolazione, desumibili dal modello UNICO 2008 delle società di capitali e delle società di persone. Da tali dati risulta un fatturato complessivo di 106 miliardi di euro.

Depurando dell’effetto import/export, le vendite effettuate in Italia, per le quali viene fruita l’agevolazione da parte degli utilizzatori nazionali dei beni, sono stimate in circa 66 miliardi di euro, al netto delle importazioni di analoghi beni, ipotizzando la costanza rispetto al dato Istat 2007 delle quote di import-export di tali beni.

Ai fini della valutazione del flusso degli investimenti lordi che si realizzano nell’anno 2009, tale ammontare di vendite, stimato sulla base dei dati del 2007, è ulteriormente ridotto a 41 miliardi di euro, al fine di tenere conto: della contrazione della produzione del settore “Fabbricazione di materiali ed attrezzature” realizzatasi nel periodo 2007-2008 (5,3%), dell’ulteriore flessione realizzatasi nel primo quadrimestre del 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (24 %), delle recenti proiezioni circa l’andamento del PIL, nonché, in senso accrescitivo, dei possibili effetti incentivanti attribuibili all’agevolazione introdotta.

Con riguardo alle conseguenze in termini di gettito, la relazione tecnica individua effetti di perdita di gettito a titolo di imposte dirette connessi direttamente al costo dell’agevolazione ed effetti di ripresa di gettito in termini di imposte dirette ed IVA, connessi all’effetto anticiclico dell’agevolazione medesima. In particolare:

Minori imposte dirette derivanti dalla detassazione: per il 2009 sono stimate per competenza in 2.252 milioni di euro, in considerazione della vigenza semestrale dell’agevolazione, di un’aliquota media IRES-IRE del 22 per cento, che tiene conto dei contribuenti in perdita, e di un coefficiente di detassazione del 50 per cento (41 mld*22%*50%*50%). Per il 2010 le minori entrate sono stimate per competenza in 2.477 milioni di euro, sulla base di un ammontare di investimenti incrementato del 10 per cento in considerazione di un possibile effetto di anticipo delle operazioni di investimento al primo semestre dell’anno, al fine di fruire dell’agevolazione (41 mld*1,10*22%*50%*50%).

Minori imposte dirette ed IRAP derivanti dai maggiori ammortamenti dedotti dagli investitori: tale perdita di gettito è stimata dalla relazione tecnica, in via prudenziale, in 64 milioni di euro per il 2009, in 197 milioni di euro per il 2010 ed in 267 milioni di euro per il 2011.

Maggiori entrate IVA relative ai maggiori investimenti realizzati: tali entrate dovrebbero realizzarsi in capo ai soggetti investitori che non possono detrarre, in tutto o in parte, l’imposta assolta sugli acquisti. Considerando che, per la natura dei beni agevolati, i soggetti investitori dovrebbero per la maggior parte poter esercitare il diritto alla detrazione, tale recupero di gettito è stimato in 57 milioni di euro per il 2009 ed in 63 milioni di euro per il 2010.

Maggiori imposte dirette ed IRAP derivanti dai maggiori ricavi dei produttori nazionali di macchinari: tale recupero di gettito è stimato in 144 milioni di euro per il 2009 ed in circa 159 milioni di euro nel 2010.

Maggiori entrate IVA derivanti da una maggiore produzione di beni di consumo: la relazione tecnica ipotizza che il costo dei maggiori investimenti sia destinato a riflettersi in una maggiore produzione di beni di consumo di pari importo venduta in un arco temporale. Tale ripresa di gettito è stimata in circa 102 milioni di euro per il 2009 ed in 215 milioni di euro annui dal 2010.

 

La stima degli effetti netti di gettito per cassa proposta dalla relazione tecnica, identica a quella riportata nel prospetto riepilogativo, sconta una percentuale di acconto ai fini IRES-IRE ed IRAP del 75 per cento e, come si è detto, la previsione che i minori versamenti a titolo di imposte dirette connessi alla detassazione degli investimenti incidano esclusivamente sui versamenti a saldo nel 2010 e nel 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima proposta presenta alcuni aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti, sia con riguardo agli effetti di perdita di gettito direttamente connessi all’agevolazione, sia con riguardo a quelli indiretti connessi ai profili incentivanti dell’agevolazione stessa.

In merito alla stima delle minori entrate a titolo di imposte dirette derivanti dalla parziale esclusione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in macchinari occorrerebbe, in particolare, chiarire i seguenti aspetti:

·         andrebbe precisata la natura del dato alla base della stima del flusso di investimenti lordi in macchinari previsto per il 2009. La relazione tecnica, infatti, partendo da un dato di fatturato del 2007, pari a 106 miliardi di euro, e depurando tale dato dell’effetto import/export, perviene ad una prima stima di 66 miliardi di euro. Tuttavia, la medesima relazione tecnica afferma che tale stima è al netto delle importazioni degli analoghi beni. Non appare chiaro, quindi, se tale ammontare, depurato dei beni esportati, comprenda, invece, il valore dei macchinari e delle attrezzature importati dall’estero che ricadono nell’ambito oggettivo dell’agevolazione;

·         la relazione tecnica, con riguardo alla stima del volume di investimenti effettuati nel primo semestre del 2010, ipotizza un incremento del 10 per cento rispetto alla stima utilizzata per il 2009, al fine di tenere conto di un effetto di anticipo nelle operazioni di investimento connesso alla prospettiva di scadenza dell’agevolazione. Andrebbe chiarito su quali elementi si fondi l’adozione di tale percentuale di incremento limitata al 10%, dal momento che appare plausibile che le imprese cercheranno di concentrare in tale periodo di tempo la realizzazione degli investimenti programmati per l’intero anno, per non perdere l’agevolazione fiscale;

·         la relazione tecnica, ai fini del calcolo degli effetti di gettito connessi alla detassazione degli investimenti, non considera l’effetto dell’agevolazione sulle imprese incapienti. Su tali imprese, che presentano un reddito imponibile di ammontare inferiore al valore degli investimenti dedotti, infatti, la fruizione dell’agevolazione ha l’effetto di determinare o incrementare un volume di perdite, deducibili dal reddito nei cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui si sono determinate. Tale circostanza appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate negli esercizi successivi. Si ricorda che l’agevolazione si applica a prescindere dalla realizzazione di utili.

·         le norme in esame prevedono che l’esclusione degli investimenti dal reddito imponibile valga a decorrere dal periodo d’imposta 2010. La relazione tecnica afferma che tale previsione deve intendersi nel senso che l’agevolazione è fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate. Pertanto, le stime per cassa scontano tale interpretazione, non considerando alcun effetto di perdita di gettito in sede di versamenti in acconto per il 2009 ed il 2010. Occorre osservare che tale interpretazione non sembra del tutto coerente con il contenuto letterale della disposizione. Se, infatti, può presumersi che la norma sia finalizzata ad escludere l’applicazione dell’agevolazione in sede di acconto per il 2009, essa non contiene alcun esplicito divieto di tenere conto dell’agevolazione in sede di versamento dell’acconto per il 2010. Pertanto, sulla base dell’attuale formulazione della norma, le minori entrate potrebbero presentare un andamento temporale diverso da quello stimato nella relazione tecnica, concentrandosi nel 2010 per effetto del meccanismo di saldo ed acconto.

In merito alla quantificazione delle conseguenze in termini di gettito connesse agli effetti anticiclici dell’agevolazione,appare opportuno che il Governo fornisca più dettagliati elementi tesi a suffragare le stime proposte.

Con particolare riferimento alla stima del maggior gettito Iva derivante da una maggiore produzione di beni di consumo, valutato in 102 milioni di euro per il 2009 ed in 215 milioni di euro annui dal 2010, andrebbe chiarito se ed in quale misura si sia tenuto conto di eventuali effetti di sostituzione.

 


 

Articolo 6
(Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa)

 

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

 

 

L’articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

L’ammortamento è una procedura che consente la ripartizione in più anni, ai soli fini fiscali, del costo sostenuto per l’acquisto di beni ad utilità pluriennale.

Il D.M. 31 dicembre 1988 emanato in attuazione dell’articolo 67 (ora 102) del TUIR, ha individuato, per ciascuna categoria di attività e per ciascuna tipologia di bene, un coefficiente in base al quale viene determinata la quota di ammortamento deducibile nella determinazione del reddito imponibile fiscale.

Va rilevato che la modifica dei parametri contenuti in un decreto ministeriale emanato in attuazione di una norma contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) non sembrerebbe richiedere una apposita autorizzazione legislativa. Nel caso in questione è tuttavia da ritenere – e su tale punto potrebbe essere opportuna una conferma da parte del Governo – che si intervenga con norma primaria a presidio della neutralità finanziaria delle modifiche da apportare prevedendo a tal fine un espresso vincolo di compensatività tra le modifiche medesime.

La norma dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento ed in particolare quelli relativi a:

§      beni a più avanzata tecnologia o beni che producono risparmio energetico, per i quali la norma sembrerebbe favorire una accelerazione dell’ammortamento. In altre parole, un aumento del coefficiente di ammortamento consente una riduzione del periodo complessivo di deduzione del costo ed un incremento della quota annua dedotta ai fini fiscali;

§      beni industrialmente meno strategici, per i quali la norma sembrerebbe prevedere un ampliamento del periodo di ammortamento in quanto compensativo delle modifiche previste al punto precedente.

 

Profili finanziari (articolo 6)

La relazione tecnica afferma che l’introduzione della disposizione non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma pone un vincolo di compensazione finanziaria al provvedimento di riordino dei coefficienti di ammortamento. Non si innova in riferimento allo strumento normativo attraverso il quale si provvederà al riordino, per il quale è prevista, ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, l’adozione di un decreto del Ministro delle finanze.

Si segnala che in base alla vigente normativa non è prevista la relazione tecnica a corredo del predetto decreto.

 


 

Articolo 7
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)

 


1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

          «3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;

     b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.


 

 

L’articolo 7, inserendo il comma 3-ter all’articolo 106 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari.

L’articolo 106 del TUIR reca disposizioni fiscali in materia di svalutazione e accantonamento dei crediti da riscuotere iscritti in bilancio. Si ricorda che la svalutazione è ammessa con riferimento ai cosiddetti crediti in sofferenza, ossia quelli vantati nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. L’accantonamento, invece, è ammesso con riferimento alla totalità dei crediti e rappresenta il costo dedotto per il rischio generale di insolvenza da parte dei debitori.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 106, la svalutazione dei crediti in sofferenza per gli enti creditizi e finanziari è ammessa, in ciascun esercizio, in misura non superiore all’importo corrispondente allo 0,30 per cento dei crediti iscritti in bilancio; l’eccedenza è deducibile in quote costante nei diciotto esercizi successivi. L’accantonamento per rischi su crediti è ammessa, in via residuale, solo se la svalutazione effettuata è inferiore al predetto limite e fino a concorrenza dello stesso; il totale dell’ammontare accantonato per rischi su crediti nei vari esercizi non può, in ogni caso, essere superiore al 5 per cento dell’ammontare dei crediti stessi.

L’ammontare dei crediti cui applicare le predette percentuali non comprende gli importi coperti da garanzia assicurativa.

 

L’ambito di applicazione della disciplina introdotta dall’articolo in esame riguarda i nuovi crediti:

§      erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2010, limitatamente alla quota eccedente la media annuale dei crediti erogati nei due anni precedenti (comma 1, lettera a));

§      erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), ed eccedente la media dei crediti la quale dovrà essere commisurata alla residua durata del periodo d’imposta (comma 2). In altre parole, trattandosi dei crediti erogati dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, la norma sembrerebbe considerare la media semestrale in luogo di quella annuale.

 

Ai sensi del comma 1, lettera a), la nuova disciplina sulla svalutazione e accantonamento dei crediti dispone:

§      l’incremento dell’importo deducibile nell’anno. In particolare, viene elevata dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento la percentuale da applicare all’ammontare dei crediti iscritti in bilancio ai fini della determinazione del tetto massimo deducibile in ciascun esercizio;

§      la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Sono esclusi dalla nuova disciplina i crediti assistiti da garanzia e quelli relativi a misure agevolative concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

 

La lettera b) del comma 1 reca norme di coordinamento dirette a precisare che la perdita sui crediti può essere portata in deduzione limitatamente alla quota eccedente l’ammontare già dedotto ai sensi del comma 3 e del comma 3-bis. In altre parole, lo stralcio per inesigibilità di un credito iscritto in bilancio è riconosciuto fiscalmente per la quota di credito precedentemente non svalutata o non accantonata per rischio di insolvenza.

 

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti dalla norma in esame. A tal fine viene prevista un’attività di controllo mirata da parte dell’Agenzia delle entrate e, in caso di violazione, si dispone l’applicazione delle sanzioni, in misura massima, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997, recante disposizioni in materia di sanzioni per violazioni concernenti la dichiarazione dei redditi, individua diverse misure di sanzioni che dipendono dal tipo di violazione commessa dal contribuente. In particolare:

-        in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione massima è pari al 240 per cento dell’imposta dovuta ovvero a 1.033 euro se l’imposta non è dovuta; se il contribuente è obbligato alla tenuta di scritture contabili la sanzione è raddoppiata;

-        in caso di accertamento di maggiore imponibile o maggiore imposta dovuta, la sanzione massima è pari al 200 per cento della maggiore imposta dovuta; tale misura è incrementata di un ulteriore 10 per cento se il contribuente ha omesso o ha effettuato infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore.

In ogni caso, le sanzioni sono aumentate di un terzo se riferite a redditi prodotti all’estero.

 

Profili finanziari (articolo 7)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori entrate

 

39

79

112

 

39

79

112

 

39

79

112

 

 

La relazione tecnica assegna alle disposizioni che introducono un nuovo regime di deducibilità delle svalutazioni sui nuovi crediti risultanti nei bilanci delle banche, limitatamente all’ammontare eccedente la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, un effetto di perdita di gettito per competenza a titolo di IRES di 19 milioni di euro nel 2009, 49 milioni di euro nel 2010 e 81 milioni di euro nel 2011.

La quantificazione utilizza i dati del Modello UNICO 2008 (anno d’imposta 2007) dai quali risulta che, applicando le modifiche normative proposte alla totalità dei crediti in essere a tale anno, si avrebbero, per effetto dell’incremento dell’aliquota di deducibilità dallo 0,30 allo 0,50 per cento, maggiori svalutazioni deducibili per 1.922 milioni di euro e maggiori accantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio da portare in deduzione per 261 milioni di euro; inoltre, la riduzione da diciotto a nove anni del numero degli esercizi successivi nei quali è possibile dedurre la quota di svalutazioni eccedente l’aliquota di deducibilità determinerebbe un aumento della quota annua deducibile di 107 milioni di euro.

Per stimare l’ammontare dei crediti cui si applicherebbe il nuovo regime la relazione utilizza dati sull’andamento del credito erogato negli anni dal 2006 al 2008 di fonte Banca d’Italia. Da tale analisi risulta che le erogazioni di credito, per effetto della crisi, sono passate da 140 miliardi di euro nel 2006 a 85 miliardi di euro nel 2008. Sulla base dei dati macro disponibili si può affermare che non può prevedersi un volume di erogazioni di credito eccedente complessivamente la media dei due periodi precedenti. Tuttavia, poiché la misura si applica alle singole aziende di credito non può escludersi che una quota di esse presenti una dinamica degli impieghi in misura eccedente la media dei due periodi d’imposta precedenti. La relazione tecnica pertanto stima prudenzialmente percentuali di tali soggetti interessati pari al 2 per cento per il 2009, al 5 per cento per il 2010 e all’8 per cento per il 2011.

Con riferimento alla valutazione della dinamica delle svalutazioni e delle rettifiche dei crediti in sofferenza, nella relazione tecnica si ritiene di incrementare gli effetti stimati in riferimento al periodo d’imposta 2007 di circa il 70 per cento, in base ai dati diffusi in maggio dalla Banca d’Italia, nella Relazione annuale 2009. Da tali dati emerge, infatti, per effetto del deterioramento del credito, un incremento delle svalutazioni e delle rettifiche dei crediti in sofferenza per oltre il 70 per cento rispetto all’anno precedente.

Sulla base dei parametri sopra descritti ed utilizzando un’aliquota media IRES del 26 per cento, la relazione tecnica perviene ai seguenti risultati di competenza per ciascuno degli esercizi considerati.

2009 = (1.922+261)*2%*1,7*26% = 19 milioni di euro;

2010 = (1.922*5%+261*5%+107*2%)*1,7*26% = 49 milioni di euro;

2011 = (1.922*8%+261*8%+107*2%+107*5%)*1,7*26% = 81 milioni di euro.

 

Con riguardo alle stime per cassa, che coincidono con quelle riportate nel prospetto riepilogativo, la relazione tecnica utilizza, ai fini della determinazione dei versamenti in acconto annuali, una percentuale di acconto effettivo del 100 per cento, tenuto conto della ridotta platea dei contribuenti interessati e della loro maggiore redditività.

 

In merito ai profili di quantificazione, delle minori entrate a titolo di IRES appare necessario acquisire chiarimenti. In particolare:

·         per la quota degli enti creditizi che, nei tre anni considerati, eroga credito in misura superiore alla media dei due periodi di imposta precedenti, le maggiori svalutazioni deducibili per effetto dell’innalzamento della aliquota di deducibilità sembrerebbero commisurate alla totalità dei crediti e non all’ammontare dei nuovi crediti eccedente la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti;

·         fermo restando quanto sopra detto, in riferimento all’anno 2009, la stima delle minori entrate appare parametrata all’intero esercizio e non al residuo semestre di vigenza della agevolazione in esame.

 

 

 


 

Articolo 8
(Sistema “Export banca”)

 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

 

 

L’articolo demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.[23].

 

Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le operazioni di internazionalizzazione delle imprese assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.[24] potranno essere finanziate dalla Cassa con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie.

 

A tal fine la norma: da una parte, demanda ad appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di autorizzare e definire le attività che la CDP S.p.A. potrà effettuare al servizio di SACE S.p.A. al fine della costituzione del sistema di export-banca; dall’altra, specifica che le predette operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane assistite e garantite dalla SACE sono assimilate alle operazioni di interesse pubblico che possono - a seguito della estensione delle competenze della Cassa disposta da ultimo dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[25] - essere finanziate dalla CDP S.p.A. con l’utilizzo delle citate risorse finanziarie.

 

Si ricorda che il citato art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 185/2008, novellando l’articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto-legge 269/2003[26], concernente i soggetti che possono accedere ai finanziamenti - sotto qualsiasi forma - della Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha abilitato la stessa ad utilizzare i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali - assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate - e i fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni a carattere finanziario, per il finanziamento di operazioni di interesse pubblico promosse dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti pubblici e da organismi di diritto pubblico, “tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione”.

Successivamente, l’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, ha ulteriormente ampliato le competenze della CDP S.p.A., specificando le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento ammissibili rientranti nella gestione separata della Cassa, le quali possono ora configurarsi, oltre che come finanziamenti, anche come rilascio di garanzie e assunzione di capitale di rischio o di debito. La norma ha inoltre abilitato la Cassa al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) per finalità di sostegno dell’economia.

Il secondo periodo del citato comma 4-bis dell’articolo 3, ha inoltre disposto che le operazioni di finanziamento possano essere effettuate sia in via diretta dalla Cassa, sia avvalendosi della intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito; la norma ha tuttavia esplicitamente escluso dalla possibilità di finanziamento diretto della Cassa le operazioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI), le quali pertanto possono essere effettuate esclusivamente attraverso intermediari autorizzati.

Per quanto riguarda la SACE S.p.a., si segnala che, da ultimo, l’articolo 52 del disegno di legge collegato alla manovra per il 2009, A.S. 1195-B[27] (approvato dalla Camera in seconda lettura e in procinto di essere esaminato dal Senato), ha previsto l’adozione di una delega recante tra i principi direttivi quello della separazione tra l’attività che la SACE S.p.a. svolge a condizioni di mercato e l’attività che, invece, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente. Inoltre la citata norma di delega ha definito il principio che le due attività sopra menzionate possano essere esercitate da organismi diversi e che all’organismo destinato a svolgere l’attività a condizioni di mercato possano partecipare anche soggetti interessati all’attività o all’investimento, purché non in evidente conflitto di interessi.

 

In relazione al sistema integrato di “export banca” CdP S.p.A. – SACE S.p.A. prefigurato dalla disciplina in esame andrebbe valutato se possa risultare opportuno inserirvi anche un richiamo alle disposizioni dettate dal D.L. n. 5/2009, atteso che queste, oltre ad ampliare ulteriormente, rispetto al D.L. 185/2008 già contemplato nell’articolo in esame, le competenze della CDP S.p.A., hanno altresì posto alcuni vincoli, tra cui l’esclusione del finanziamento diretto da parte della Cassa nei confronti delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese (per le quali occorre l’opera di intermediari autorizzati all’esercizio del credito).

 

Profili finanziari (articolo 8)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ribadisce, inoltre, che la norma è volta a consentire l’utilizzo dei Fondi di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a), del DL 269/2003[28], per l’attivazione da parte della Cassa depositi e prestiti di operazioni di interesse pubblico, per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione amplia il novero delle operazioni di interesse pubblico che possono essere effettuate a valere sulla c.d. “gestione separata” della Cassa. I nuovi interventi ammessi riguardano il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e devono essere assistiti da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.

Tenuto conto che la gestione separata opera utilizzando risorse assistite dalla garanzia dello Stato, appare necessario acquisire elementi informativi e valutazioni di maggior dettaglio in ordine alla tipologia di operazioni cui si intende fare riferimento, anche al fine di verificarne gli eventuali riflessi per la finanza pubblica.

Ai fini della valutazione di tali profili, appare utile che sia precisato se si tratti anche di operazioni che prevedano partecipazioni azionarie o comunque un elevato profilo di rischio.

 


 

Articolo 9
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

 


1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:

     a) per il futuro:

          1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

          2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;

          3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;

          4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     b) per il passato:

          1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.


 

L’articolo introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenute nella direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita nel nostro ordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002[29].

 

La disciplina prevista si propone sia di evitare in futuro il reiterarsi di ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. – evitando pertanto difficoltà di liquidità e conseguenti possibili oneri a carico delle imprese – sia di sanare le situazioni debitorie pregresse, attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato.

 

Per quanto concerne la prima delle suddette finalità, la lettera a), numero 1, del comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni indicate nell’elenco pubblicato annualmente ISTAT[30], adottino, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti.

A tali misure deve essere data pubblicità nel sito internet delle amministrazioni interessate.

Allo scopo di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il numero 2 della predetta lett. a) prevede una specifica responsabilità di carattere disciplinare e amministrativo del funzionario delle medesime amministrazioni chiamato ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa; in capo a quest’ultimo è infatti posto l’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti sia con i relativi stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica, la cuiviolazione comporta, appunto, una responsabilità disciplinare ed amministrativa.

La norma dispone, inoltre, che se per ragioni sopravvenute lo stanziamento di bilancio non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione è chiamata ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Sono esplicitamente escluse dall’applicazione del numero 2 le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni.

 

Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, il numero 3 estende alle altre pubbliche amministrazioni individuate dal citato elenco dell’ISTAT – ad eccezione delle regioni e delle province autonome - l’applicazione del programma di analisi e di revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse di bilancio, previsto dall’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 per le sole amministrazioni ministeriali.

Si prevede inoltre che per le regioni e le province autonome la disposizione in oggetto costituisca un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

I risultati delle suddette analisi sono illustrati in apposti rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal citato articolo 9, al comma 1-quater, vale a dire sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009, che alla data di redazione del presente dossier non risulta ancora emanata.

 

Si ricorda che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie delle amministrazioni centrali, l’articolo 9 del decreto-legge 185/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), come novellato dal decreto-legge 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009), ha previsto l’avvio di un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio da parte dei Ministeri interessati, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review)[31], ai sensi dell’art. 3, co. 67, della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007). I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti e costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della citata legge finanziaria per il 2008, da inviare al Parlamento e al Ministero dell’economia e delle finanze[32].

 

Si rileva infine che lo stesso articolo 9 del predetto D.L. 185/2009, al comma 3-bis, nel rispetto del Patto di stabilità interno, ha previsto per l’anno 2009 la possibilità da parte di regioni ed enti locali di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l’esigibilità di crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

 

Ai sensi del numero 4 della lettera a), la Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni relative alle misure organizzative e di controllo della spesa sopra richiamate relative alle amministrazioni statali, secondo procedure da definire con apposito decreto che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali si prevede invece che siano gli organi interni di revisione e di controllo a provvedere ad analoghe attività di vigilanza.

L’ultimo periodo del numero 4 dispone che i rapporti “ di cui al comma 4” debbono essere inviati ai Ministeri vigilanti mentre per gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale essi sono allegati alle relazioni previste dai commi 166 e 170 dell’articolo 1, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)[33].

 

Si segnala, al riguardo, che il richiamo al comma 4 andrebbe corretto, non essendovi un comma 4 nell’articolo in esame, né sembra riferibile al numero 4, non essendo qui menzionato alcun tipo di rapporti; il periodo illustrato sembra invece doversi più correttamente riferire al precedente numero 3, nel quale sono richiamati i rapporti che illustrano i risultati del programma di analisi e di revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse di bilancio, previsto dall’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008.

 

La lettera b)dispone con riferimento ai crediti per somministrazioni, forniture e appalti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008.

 

La norma prevede che l’ammontare di tali crediti, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, che risultano in essere alla data della pubblicazione del decreto in esame, venga accertato da una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini della loro liquidazione.

I crediti in questione saranno resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009.

 

La norma è sostanzialmente finalizzata ad avviare un processo di smaltimento dei residui passivi cumulati nel passato per somministrazioni, forniture e appalti, risultanti come esigibili in base alla ricognizione straordinaria.

 

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2009, presentato al Senato (A.S. 1646), si rileva che si è proceduto ad incrementare le autorizzazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009, al fine del pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio e dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni.

Di questi 18 miliardi, 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono inscritti in aumento dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti[34], sia di parte corrente che in conto capitale, quale integrazione “necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili”.

 

Con la rilevazione straordinaria di cui al comma in esame, le Amministrazioni provvederanno ad individuare la quota parte dei residui passivi al 31 dicembre 2008 afferenti a crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 da parte dei fornitori di somministrazioni, forniture e appalti, che, potranno, pertanto, essere liquidati.

 

Sulla base del disegno di legge di rendiconto del bilancio dello Stato per l’anno 2008, presentato il 30 giugno al Senato (A.S. 1645) i residui passivi relativi a somministrazioni, forniture e appalti rientrano, per la gran parte, nelle categorie economiche di spesa relative a “Consumi intermedi”, “Contributi agli investimenti ad imprese” e a “Investimenti fissi lordi”. Il complesso dei residui passivi iscritti al 31 dicembre 2008 su tali categorie di spesa risultano pari a oltre 19 miliardi di euro, secondo i seguenti importi:

-         “Consumi intermedi”: 4,3 miliardi di euro;

-         “Investimenti fissi lordi”: 6,6 miliardi di euro;

-         “Contributi agli investimenti ad imprese”: 8,4 miliardi di euro.

 

A valere su tale importi, con la rilevazione straordinaria, il Ministero dell’economia accerterà l'ammontare dei crediti effettivamente esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, che verranno dunque resi liquidabili con le risorse di cassa iscritte nel disegno di legge di assestamento per l’anno finanziario 2009.

 

Profili finanziari (articolo 9)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma persegue la finalità di avviare un processo che consenta all’Amministrazioni dello Stato, in linea con la normativa europea, di evitare in futuro situazioni che determino eccessivi ritardi nella liquidazione di quanto dovuto per somministrazioni, forniture ed appalti creando difficoltà di liquidità ed oneri finanziari per le imprese. La soluzione di tali problemi potrebbe, secondo la relazione, avere a regime effetti positivi per il bilancio pubblico: la concorrenza e la riduzione degli oneri finanziari potrebbe spingere le imprese a praticare migliori condizioni di prezzo.

In linea con tale prospettiva si prevede l’avvio di un processo di smaltimento dei residui accumulati dai Ministeri nel passato quali risultanti alla data del 31 dicembre 2008 e censiti mediante ricognizione straordinaria. Tali residui saranno dichiarati liquidabili nei limiti delle risorse rese a tal fine disponibili con la legge di assestamento.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa la suddivisione operata dall’articolo tra norme valide “per il futuro” e le altre valide “per il passato”, in quanto le espressioni utilizzate non consentono di delimitare l’ambito applicativo delle disposizioni medesime. In particolare, non appare evidente se le disposizioni, di cui al comma 1, lettera a), valide per il futuro, si applichino a tutti i crediti esigibili dal 1° gennaio 2009 (non ricadenti nell’ambito del passato) ovvero – tenuto conto delle disposizioni della medesima lettera a), che postulano un equilibrio tra impegni e pagamenti – ai soli impegni di spesa assunti a partire dalla data in vigore delle norme in esame.

Per quanto concerne la lettera b), si osserva che la norma disciplina una procedura per l’individuazione delle risorse da destinare all’effettuazione dei pagamenti in questione rinviando, la determinazione del quantum, alla legge annuale di assestamento. Inoltre, la procedura è limitata al solo comparto Ministeri. Andrebbe, quindi, chiarito se tali caratteristiche della procedura individuata siano idonee a garantire l’adempimento degli impegni indicati dalla normativa europea, volta a contrastare i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al fine di evitare l’eventuale applicazione di sanzioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva, con riferimento al comma 1, lettera a), punto 1, l’opportunità di integrare la clausola di invarianza indicando l’aggregato di riferimento, che come si evince dal testo che fa riferimento alle pubbliche amministrazioni incluse nell’allegato ISTAT, pubblicato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004, dovrebbe coincidere con la “finanza pubblica”.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

L’8 aprile 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva con la quale prospetta una rifusione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2009)126).

Nella relazione illustrativa della proposta viene sottolineato che i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni sono ingiustificabili e devono essere sanzionati più severamente considerata la situazione più favorevole della P.A. per quanto riguarda l’accesso ai finanziamenti.

La futura direttiva continuerà ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, a prescindere dal fatto che essa abbia luogo tra imprese o tra imprese ed amministrazioni pubbliche. Viene, inoltre, mantenuto l’istituto della riserva di proprietà che riconosce al venditore il diritto di mantenere la proprietà dei beni fino al completo pagamento del loro prezzo. Infine, viene resa più stringente la disciplina in materia di recupero di crediti non contestati in base alla quale gli Stati membri devono assicurare al creditore l’ottenimento di un titolo esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione di un ricorso o di una domanda davanti al giudice o altra autorità competente.

Inoltre, al fine di potenziare l’effetto deterrente nei confronti dei debitori, vengono prospettate modifiche sostanziali alla direttiva 2000/35/CE relativamente ai seguenti aspetti:

-        risarcimento da corrispondere ai creditori per i costi interni ed amministrativi generati dal ritardo di pagamento, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali il giudice può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi;

-        per quanto riguarda i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni a fronte della fornitura di beni e servizi, si stabilisce che trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla prestazione di servizi e dalla consegna delle merci, o alla scadenza stabilita nel contratto, il creditore avrà diritto agli interessi di mora nonchéad un risarcimento forfettario pari al 5% dell’importo dovuto;

-        la previsione per cui le clausole contrattuali gravemente inique nei confronti del creditore, relative alla data del pagamento, al tasso degli interessi di mora o ai costi di recupero, non possono essere fatte valere oppure danno diritto ad un risarcimento. Sono sempre considerate gravemente inique le clausole che escludono l’applicazione di interessi di mora. E’ previsto, inoltre, l’obbligo per gli Stati membri di garantire che esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole gravemente inique per il creditore.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il 16 giugno 2009 la Commissione Politiche dell’Unione europea ha avviato l’esame della proposta ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera; le Commissioni Giustizia ed Attività produttive potrebbero avviare l’esame della proposta prossimamente.

 

 


 

Articolo 10
(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)

 


1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue:

a) contrasto agli abusi:

     1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;

     2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;

          b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

          c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

          d) all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;

     3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;

          b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;

     4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

     5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;

     6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.»;

     7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

     8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

b) incremento delle compensazioni fiscali:

     1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».


 

 

L’articolo 10 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVAvantati dai contribuenti.

 

In merito alla decorrenza delle novità introdotte, si segnala che il decreto-legge in esame è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2009 e, ai sensi dell’articolo 26, entra in vigore alla medesima data.

Tuttavia, con comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2009, è stato precisato che le disposizioni contenute nell’articolo in esame “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010” e che, pertanto, “fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche”.

Su tale aspetto, che ha evidente rilievo al fine di delineare la portata applicativa della norma, appare necessario un chiarimento.

 

Le novità introdotte riguardano, in via prevalente, l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi.

I crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annua o dalle liquidazioni periodiche infrannuali possono, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 542/1999[35], essere richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi (modello F24) ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997[36].

In particolare, relativamente al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale il contribuente indica, nella dichiarazione stessa, se intende chiedere il rimborso del credito ovvero se intende utilizzarlo in compensazione di altri debiti d’imposta.

Per quanto concerne, invece, il credito IVA infrannuale – riferito ai primi tre trimestri dell’anno - il contribuente, ove non proceda all’utilizzo automatico nella liquidazione IVA del trimestre successivo, può richiederne il rimborso o l’utilizzo in compensazione con apposita istanza da presentare in via telematica all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che la lettera a) dell’unico comma “mira a rendere più rigoroso ed a riorganizzare il sistema delle compensazioni per contrastare gli abusi” mentre la lettera b) è finalizzata ad “incrementare la liquidità delle imprese”.

In particolare, la lettera a) interviene su diversi aspetti della disciplina in argomento che sono di seguito analizzati.

Il comma 1, lettera a), numero 7, ultimo periodo, dispone - relativamente agli effetti finanziari recati dalla lettera a) - la riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” di 200 milioni per l’anno 2009 e di 1.000 milioni a decorrere dal 2010. I suddetti importi corrispondono alla stima degli effetti positivi indicata nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

La lettera b), invece, apporta una unica modifica diretta prevedere l’emanazione di un decreto ministeriale che possa introdurre, a decorrere dal 2010 e compatibilmente con le esigenze di bilancio, un incremento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili da ciascun contribuente nell’anno. In ordine a quanto dispone tale lettera non vengono previsti effetti sul gettito.

Appare opportuno segnalare che la disposizione contenuta nella lettera b) dell’unico comma interessa la compensazione di tutti i crediti d’imposta e non solamente quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Utilizzo in compensazione di crediti IVA superiori a 10.000 euro

Le modifiche che interessano direttamente la compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro sono contenute nei numeri 1, 5, 6 e 7 del comma 1, lettera a).

 

Il numero 1 subordina l’utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro alla preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza dal quale lo stesso risulta; il predetto utilizzo può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione.

 

Ai sensi del numero 7 le dichiarazioni che evidenziano un credito IVA superiore a 10.000 euro devono essere, ai fini dell’utilizzo in compensazione, corredate dell’attestato di conformità, di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997.

La richiamata lettera a) disciplina il visto di conformità diretto ad attestare l’esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile[37].

Il suddetto visto di conformità dovrà essere rilasciato esclusivamente dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 322 del 1998 ossia dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

 

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile[38] la presentazione di una dichiarazione attestante l’esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società (di cui all’articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1 comma 5 D.P.R. n. 322 del1988), riguarda:

a)  la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b)  la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

In caso di infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 39, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La richiamata lettera a) stabilisce una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro. La medesima lettera a), inoltre, prevede che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, in una prima fase, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Se, trascorso il periodo di sospensione, sono ripetute le violazioni, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi, è effettuata una apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

 

Il numero 6, introducendo il comma 49-bis all’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, dispone che l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiore a 10.000 euro deve essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Con riguardo all’applicazione della norma, si segnala che il comma 49 dell’articolo 37 richiamato dalla norma in esame già dispone l’obbligo a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare esclusivamente modalità telematiche per il pagamento delle imposte.

 

Il numero 5 estende alle holding l’obbligo della presentazione dell’istanza ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA con particolare riferimento alle liquidazioni di gruppo.

 

Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti

Il numero 2, lettera a), concede la facoltà ai contribuenti che vantano un credito IVA su base annua di presentare, in luogo del modello UNICO, la dichiarazione IVA in via autonoma. Rimarrebbero, pertanto, obbligati ad includere l’IVA nella dichiarazione unificata solamente i contribuenti che determinano un saldo a debito dell’IVA annuale.

La disposizione, in altre parole, consente al contribuente di anticipare, rispetto alla scadenza ordinaria del modello UNICO, l’invio della dichiarazione e, conseguentemente, di anticipare l’utilizzo del credito in compensazione.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio, lo stesso numero 2, alla lettera d)dispone l’esenzione, per tali soggetti, dall’obbligo di presentare la comunicazione IVA, di cui all’articolo 8-bis del DPR n. 322/1998. Ciò in quanto i dati da indicare nella comunicazione IVA sono indicati anche nella dichiarazione annuale.

 

La lettera b) del numero 2 interviene sulle modalità di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate da parte delle società soggette alle procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa. In particolare, viene esteso l’obbligo di invio telematico della dichiarazione concernente la frazione di periodo d’imposta anteriore all’inizio della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Appare opportuno segnalare che la suddetta modifica opera indipendentemente dalla presenza di una posizione creditoria del contribuente.

 

Altre disposizioni

Il numero 3, lettera a), interviene sulle modalità e sui termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA richiesti dai contribuenti. In particolare, sostituendo gli ultimi due periodi del primo comma dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, rinvia la loro individuazione ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del numero 4 fino alla data di emanazione del provvedimento si applicano le disposizioni vigenti prima delle modifiche introdotte dalla norma in esame.

L’ottavo periodo del primo comma del sopra richiamato articolo 38-bis stabilisce che il contribuente può presentare una richiesta di rimborso dell’IVA a credito a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e che, in tal caso, i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Il successivo nono periodo, inoltre, prevede la possibilità di presentare richiesta di rimborso anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità concernenti il conto fiscale, di cui all’articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge n. 413/1991.

 

La lettera b) del numero 3, modificando il sesto comma dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, estende la disciplina in materia di accertamento IVA indebitamenterimborsata al regime delle compensazioni. Pertanto, in caso di indebita compensazione il contribuente ha l’obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di notifica, la somma indebitamente utilizzata con l’aggiunta di interessi calcolati al tasso del 2,75 per cento annuo. In alternativa, il contribuente può scegliere di prestare una garanzia fino a quando l’accertamento non sia divenuto definitivo.

 

Il numero 8 esclude la possibilità di applicare riduzioni di sanzioni alle ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. In particolare, non è applicabile la riduzione a un quarto della sanzione qualora il pagamento sia effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

 

Infine, la lettera c) del numero 2, reca un coordinamento formale. La norma modificata, infatti, conteneva un riferimento all’articolo 88 del TUIR il quale, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 344/2003 (Riforma delle imposte sulle società) è stato rinumerato all’articolo 74. Viene, inoltre, modificato il riferimento a 50 milioni di lire con il riferimento a 25 mila euro.

Profili finanziari (articolo 10)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori spese correnti

200

1.000

1.000

1.000

200

1.000

1.000

1.000

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.000

1.000

1.000

 

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni di contrasto degli abusi nell’ambito del regime delle compensazioni (comma 1, lettera a)), riportata nel prospetto precedente, ha come base di riferimento l’analisi dei dati relativi alle compensazioni effettuate nel 2008 per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l’utilizzo dei crediti IVA superiori a 10.000 euro, pari, in totale, a circa 16.000 milioni di euro in tale esercizio.

Le disposizioni alle quali la relazione tecnica ascrive, in particolare, un effetto di contrasto alla compensazione di crediti inesistenti sono individuate:

·         nell’introduzione del principio generale che condiziona l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, alla previa presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il medesimo risulta. Tale misura renderebbe possibili incisivi controlli preventivi di carattere automatico sui crediti IVA esistenti ed un incremento di efficacia dei controlli successivi;

·         nell’introduzione dell’obbligo per i contribuenti interessati di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni da cui emerge il credito.

La relazione afferma, inoltre, che la stima degli effetti tiene anche conto delle stime a suo tempo elaborate in relazione all’entrata in vigore di precedenti disposizioni volte, da un lato, ad inasprire le sanzioni nel caso di indebito utilizzo dei crediti a compensazione e ad ampliare i tempi per il controllo delle compensazioni indebite da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008) e, dall’altro, a liberare risorse umane destinate all’attività di controllo (articolo 7, del decreto legge n. 5 del 2009).

La relazione ricorda che alle disposizioni citate sono stati rispettivamente assegnati i seguenti effetti di recupero di gettito, per effetto del contrarsi del fenomeno delle compensazioni dei crediti riferiti alle diverse imposte:

 

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

DL n. 185/2008, articolo 27

110

165

220

 

DL n. 5/2009, articolo

10

100

200

310

 

In particolare, la quantificazione riguardante l’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, si basava sull’incidenza delle misure introdotte in relazione alla stima dei crediti inesistenti, valutata in circa il 5 per cento delle compensazioni a rischio, pari a circa 1.000 milioni di euro rispetto al totale di circa 29.000[39] milioni di euro di compensazioni a rischio.

La relazione ritiene, tuttavia, che, sulla scorta dei risultati di mirate analisi del rischio, di significativo rilievo economico, ai fini della stima in esame, possa valutarsi una percentuale di crediti inesistenti superiore a quella stimata nelle precedenti quantificazioni. Tale percentuale è, pertanto, valutata nella misura del 9 per cento delle compensazioni IVA di importo superiore a 10.000 euro annui e determina un ammontare di crediti inesistenti pari a circa 1.400 milioni di euro (16.000 milioni di euro*9%).

Si ritiene, in via prudenziale, che l’adozione delle misure in esame determini una contrazione del fenomeno dell’utilizzo di crediti inesistenti del 15 per cento nel 2009, dando luogo ad un effetto di minore spesa per cerca 200 milioni di euro (1.400 milioni di euro*15%) e del 70 per cento circa negli anni successivi, con un effetto di minore spesa di circa 1.000 milioni di euro annui (1.400 milioni di euro*70%).

La relazione precisa che tale stima tiene conto delle citate precedenti misure introdotte in materia, il cui impatto finanziario è già stato oggetto di quantificazione e, a tal fine, valorizza l’impatto di quelle già riferite ai crediti IVA inesistenti di una percentuale pari al 50 per cento degli effetti complessivi annuali esposti nella precedente tabella.

 

Si segnala, infine, che la relazione tecnica non considera la disposizione di cui al comma 1, lettera b), relativa alla possibilità di incremento del limite annuo delle compensazioni fiscali.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle disposizioni oggetto della relazione tecnica, si osserva che andrebbero, in via preliminare, forniti chiarimenti circa il termine a partire dal quale avranno applicazione tali misure, in considerazione di quanto precisato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio scorso, che ne posticipa al 1 gennaio 2010 l’attivazione, in luogo del 1 luglio 2009, data di pubblicazione del decreto in esame sulla Gazzetta Ufficiale. Infatti, ove tale nuovo termine fosse confermato, risulterebbero compromessi gli effetti positivi ascritti al 2009 e l’intero profilo temporale degli effetti stimati potrebbe slittare di un anno.

In proposito, si ricorda che il comunicato giustifica tale spostamento del termine con l’esigenza di evitare disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno 2009. Inoltre, le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione richiederebbero la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell’ambito dei sistemi telematici dell’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24, che comportano necessariamente tempi tecnici di sviluppo.

 

Per il profilo attinente la metodologia di quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni, a fronte dei quali è disposta, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 7, una corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie annuali della missione di spesa “politiche economico-finanziarie e di bilancio”, si osserva che la stima si basa, in parte, su parametri utilizzati in precedenti quantificazioni di altre misure volte a contrastare i medesimi abusi, riferite al medesimo periodo (anni 2009-2012) e, pertanto, ancora non suffragate da un oggettivo riscontro in termini di reazione da parte dei contribuenti interessati.

Appare, inoltre, necessario un chiarimento in merito alla effettiva possibilità da parte dell’amministrazione finanziaria di gestire i controlli preventivi sulle dichiarazioni e sulle istanze di rimborso con le attuali dotazioni umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Con riguardo alla disposizione di cui al comma 1, lettera b), che prevede la possibilità, tenendo conto delle esigenze di bilancio, di elevare dal 2010, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite massimo annuo delle compensazioni fiscali, si rileva la necessità di precisazioni riguardo alle modalità applicative della disposizione, con particolare riferimento al reperimento delle risorse con le quali si intende far fronte all’incremento del predetto limite.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la formulazione della disposizione appare di tenore analogo a quella già prevista dall’articolo 7, comma 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, e all’articolo 27, comma 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Tale disposizione, come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, costituisce una mera disposizione contabile con la quale registrare sul saldo netto da finanziare le minori spese connesse agli interventi di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo in esame recante misure di contrasto agli abusi relativi alle compensazioni dei crediti fiscali, e a loro volta contabilizzate, in termini di maggior gettito, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le dotazioni finanziarie delle quali si prevede la riduzione siano quelle destinate ad alimentare l’apposita contabilità speciale n. 1778, finalizzata alla gestione dei flussi finanziari relativi alle compensazioni per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme, come previsto nelle norme dei decreti-legge sopra richiamate.


 

Articolo 11
(Analisi e studi economico-sociali)

 

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

 

 

Allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali, l’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati.

L’utilizzo integrato dei diversi sistemi informativi deve avvenire senza oneri aggiuntivi.

Poiché per la elaborazione dei dati verranno in particolar modo utilizzati i sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, la disposizione in esame richiama il rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, richiamando, in particolare, il recente Regolamento n. 223/2009 dell’11 marzo 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (entrato in vigore il 1° aprile 2009), nonché la normativa sulla protezione dei dati personali.

 

Per quanto riguarda la formulazione del testo, si osserva che la disposizione in oggetto non indica i soggetti e gli enti abilitati ad accedere all’utilizzo dei dati contenuti nei sistemi informativi considerati, né individua il soggetto/ente che dovrà coordinare l’attività di integrazione degli stessi al fine di realizzare la base unitaria di dati.

 

 


Profili finanziari (articolo 11)

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di sostituire nella clausola di invarianza l’inciso “oneri aggiuntivi” con le seguenti parole “nuovi o maggiori” in conformità alla prassi consolidata e di integrarla indicando l’aggregato di riferimento, che come si evince dal testo concernente disposizioni in merito ai sistemi informativi dei ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, dovrebbe coincidere con il “bilancio dello Stato”.

 

 


 

Articolo 12
(Contrasto ai paradisi fiscali)

 


1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.


 

 

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”.

In particolare si dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.

 

Il comma 1 della norma in esame specifica che le prescrizioni recate dall’articolo 12 sono volte ad attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

 

Nell’ultimo decennio, l’attività dell’OCSE in materia di emersione della base imponibile si è concentrata sulla creazione di un contesto di leale concorrenza internazionale anche a livello fiscale[40]. In tal senso, l’OCSE promuove l’applicazione di principi che consentano a ciascun paese di applicare la propria tassazione senza interferenze di pratiche “esterne” che possano minarne l’integrità del sistema fiscale. Con il documento intitolato “Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue” del 1998, l’Organizzazione ha stilato una lista di caratteristiche che individuano i cosiddetti “paradisi fiscali”.

L’attività dell’organizzazione nell’ultimo decennio ha condotto ai seguenti risultati:

-        la formulazione di standard di trasparenza e scambio di informazioni, adottati tra l’altro dal Comitato ONU degli esperti in materia di cooperazione fiscale internazionale nell’ottobre 2008. Esso servono come modello per la maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dai paesi OCSE e non-OCSE;

-        lo sviluppo di un accordo modello sullo scambio di informazioni in materia fiscale(Model Agreement on Exchange of information in Tax Matters), accolto positivamente anche dai paesi che hanno partecipato al G-20 dell’aprile 2009;

-        la sottoscrizione di numerosi accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreements).

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (individuati dagli appositi decreti ministeriali) e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (e cioè in evasione fiscale).

Si tratta di una presunzioneiuris tantum, confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente.

 

Per quanto attiene ai rapporti tra l’Italia e i Paesi a regime fiscale privilegiato, rilevanti novità sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 83-90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Le nuove norme hanno infatti sostituito il precedente sistema, incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato ("paradisi fiscali", come individuati da listeapprovate con decreto ministeriale: Paesi “black list”), con un nuovo sistema, basato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza (Paesi “white list”) adottati in sede europea.

Il nuovo sistema prevede l’emanazione con decreto ministeriale di due tipologie di “white list”, per sostituire il sistema delle liste attualmente in vigore.

La prima lista dovrebbe costituire parametro di riferimento per l’applicazione, ai soggetti IRPEF, delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (di cui al D.Lgs. 917 del 1986) sulla presunzione di residenza fiscale in Italia. La seconda tipologia di white list dovrebbe essere composta da ulteriori due liste (si veda il nuovo articolo 168-bis del TUIR, appositamente introdotto): la prima recante l’elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda che tiene conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

L’ordinamento italiano reca numerose norme antielusive e riguardanti varie tipologie di situazioni, connesse sia ai trasferimenti di residenza, che alla collocazione fittizia della stessa in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (Stati c.d. di black list), nonché ad operazioni intercorrenti tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali Paesi. I criteri di riferimento del nostro ordinamento per considerare elusive le operazioni sono quelli di considerare privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, o di criteri equivalenti.

Diverse norme hanno altresì disciplinato la decorrenza del nuovo sistema, che partirà dal periodo di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le white list previste dal nuovo articolo 168-bis. Tuttavia, fino al periodo d’imposta precedente continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007[41].

Il decreto attuativo del nuovo articolo 168-bis non risulta tuttora essere stato emanato.

 

Gli Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato ai fini dell’operatività della presunzione sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999[42]; e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001[43], senza tener conto delle limitazioni ivi previste.

Il D.M. 4 maggio 1999 è stato emanato infatti per individuare i “paesi fiscalmente privilegiati” ai fini della presunzione di residenza fiscale per le persone fisiche.

Il D.M. 21 novembre 2001 contiene invece un elenco di stati o territori considerati “a regime fiscale privilegiato” di cui all'art. 127-bis, comma 4, del TUIR, che reca disposizioni in materia di imprese estere controllate.

 

Affinché operi la presunzione, gli investimenti e le attività di natura finanziaria devono essere detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, ovvero violando gli specifici obblighi di dichiarazione previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167[44].

Tali obblighi sono:

-        quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate residenti in Italia, gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, siano obbligati a indicarli nella dichiarazione dei redditi;

-        quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi, anche l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria.

 

L’ultimo periodo del comma 2 prevede che in questa ipotesi siano raddoppiate le sanzioni tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette (si tratta di quelle previste all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[45]).

 

Infine, il comma 3 dell’articolo in esame dispone che l’Agenzia delle entrate, per garantire la massima efficacia all’azione di controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, istituisca un’apposita unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.

 

Profili finanziari (articolo 12)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

-

415

650

473

-

415

650

473

-

415

650

473

 

La relazione tecnica, per la stima degli effetti di gettito, utilizza i dati della Banca d’Italia relativi al gettito trasferito in Italia concernente i redditi conseguiti nel 2006 rientranti nell’ambito della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi di risparmio sotto forma di pagamento di interessi. La stima è, peraltro, circoscritta all’ammontare del gettito trasferito in Italia solo dai seguenti Stati e territori: Lussemburgo, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera e San Marino.

L’ammontare dei redditi rientranti nell’ambito di applicazione della predetta Direttiva, limitatamente ai paesi sopra richiamati, risulta pari a 745 milioni di euro dal quale, applicando un rendimento annuale del 9 per cento, ossia pari al triplo dell’Euribor per l’anno 2006 (pari a circa il 3%), è possibile stimare un ammontare di attività di natura finanziaria detenute nei medesimi paesi pari a circa 8.300 milioni di euro.

La RT ipotizza che l’azione di contrasto e prevenzione possa produrre effetti relativamente al 20 per cento del totale delle attività detenute nei suddetti Paesi, ottenendo una sima pari a circa 1.650 milioni di euro (= 8.300 x 20%) delle attività detenute illecitamente all’estero e ricondotte in Italia.

Applicando a tale ammontare un’aliquota media di tassazione pari al 30% (1650 x 30% = 495 milioni di euro) e sottraendo un importo pari a 22 milioni di euro corrispondente all’”euro ritenuta” calcolata al 15% su tali rendimenti (1650 milioni di euro x 9% = 149 milioni di euro), la RT stima che, dall’introduzione della disposizione in esame, possa derivare un maggior gettito pari a circa 473 milioni di euro ( = 495 milioni di euro – 22 milioni di euro).

Considerato che la norma nel 2009, avrà effetto solo per circa 6 mesi, si stima un maggior gettito di 237 milioni di euro per l’anno corrente.

In termini di cassa, applicando il meccanismo del saldo/acconto, si hanno i seguenti effetti:

(milioni di euro)

2009

2010

2011

2012

0

415

650

473

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto degli ingenti effetti di maggiore entrata ascritti a tale disposizione, si rileva la necessità che l’ipotesi relativa al rientro in Italia del 20 per cento delle attività detenute all’estero sia suffragata da più oggettivi elementi di riscontro e di valutazione. Ciò anche in relazione alla particolare complessità delle procedure di indagine e controllo rivolte a tale fine.

Andrebbe inoltre chiarito il motivo in base al quale la RT consideri, ai fini della sima degli effetti di gettito, solo una parte degli Stati e territori di cui al D.M. 21 novembre 2001.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, appare opportuno che il Governo confermi che all’istituzione dell’unità speciale per il contrasto delle evasione ed elusione internazionale possa provvedersi effettivamente, come previsto dalla disposizione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell’Agenzia delle entrate.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Governance fiscale e evasione fiscale transfrontaliera

Il Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009 ha adottato conclusioni sulla comunicazione, presentata dalla Commissione il 28 aprile 2009, relativa alla Promozione della buona governance in materia fiscale (COM(2009)201), sottolineando l'importanza della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale quali strumenti atti a combattere la frode e l’evasione fiscale transfrontaliere.

Richiamando le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2009, il Consiglio ha sottolineato in particolare l’importanza della lotta all'evasione fiscale e dell'applicazione di contromisure appropriate e graduali nei confronti delle piazze finanziarie non collaborative di paesi terzi.

A questo scopo ha chiesto alla Commissione di presentare rapidamente i risultati dei negoziati in corso concernenti l’accordo antifrode con il Liechtenstein. Ha poi preso atto dell’intenzione della Commissione di presentare delle direttive di negoziato per accordi antifrode con il Principato di Monaco, Andorra, San Marino e la Svizzera.

Il Consiglio ECOFIN ha ricordato altresì l’ampio consenso internazionale sul potenziamento della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca in materia fiscale nonché sull’applicazione dello standard dell'OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta (articolo 26, paragrafi 4 e 5 della convenzione modello OCSE), ossia l'impossibilità ormai di rifiutare la comunicazione d'informazioni per il solo motivo che le informazioni sono detenute da certe istituzioni finanziarie o per il solo motivo che lo Stato richiesto non è interessato a livello interno a siffatte informazioni.

Ha infine invitato la futura presidenza svedese a riferire in merito ai progressi compiuti nel settore della buona governance nell'autunno 2009.

 


 

Articolo 13
(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)

 


1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;

     b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

     c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

          a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

          b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

     8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;

     d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».


 

 

L’articolo 13, allo scopo di contrastare lapratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Per “arbitraggio” si intende il processo attraverso cui si ricava un profitto ricorrendo all'acquisto e alla vendita simultanea di attività o beni fra i quali esistono differenze di prezzo. Quando tali differenze sono imputabili esclusivamente alla diversa disciplina fiscale riservata alle attività e ai loro sottoscrittori, si parla di “arbitraggio fiscale”.

Le disposizioni introdotte si inseriscono nel filone di contrasto a quelle pratiche elusive che consistono nel trasferimento di base imponibile verso Paesi con regime fiscale privilegiato, per mezzo di operazioni ad hoc, prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale.

 

In proposito si segnala che la Comunicazione della Commissione europea COM(2007)785def del 10 dicembre 2007, relativa all’applicazione di misure antiabuso nel settore dell’imposizione diretta all’interno dell’UE e nei confronti dei paesi terzi, gli Stati membri dell’Unione sono stati invitati a rivedere le proprie norme antielusione.

In particolare, la Commissione ha auspicato l’approfondimento della possibilità di elaborare specifiche soluzioni coordinate, in stretta collaborazione con gli SM, al fine – tra l’altro – di mettere a punto definizioni comuni e migliorare la cooperazione amministrativa, in modo da individuare e contenere più efficacemente gli abusi e i meccanismi fiscali fraudolenti e, altresì, assicurare un migliore coordinamento delle misure antiabuso nei confronti dei paesi terzi.

Tra i vari punti affrontati, la comunicazione della Commissione affronta il tema delle “costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello SM interessato” che costituirebbero, secondo la Corte di giustizia UE, il cuoredelle pratiche antielusive.

 

Le modifiche apportate al TUIR dall’articolo in esame investono le norme antielusive sulleControlled Foreign Companies, cosiddette “disposizioni CFC”, introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 21 novembre 2000, n. 342 e successivamente modificate.

L’acronimo “CFC” è volto a individuare specificamente le entità controllate ubicate in Paesi o territori il cui regime fiscale presenta aspetti di particolare favore.

 

In primo luogo, è interamente sostituita la lettera a) del comma 5 dell’articolo 167 del TUIR.

Tale articolo reca disposizioni in materia di società estere controllate. Esso prevede in particolare che (comma 1), se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli compresi nelle “white list (ovvero, paesi diversi da quelli aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza; si veda, in proposito, la scheda di lettura dell’articolo 12 del provvedimento in esame) i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Tali norme si applicano alle persone fisiche residenti, alle società di persone e ai soggetti IRES (tranne a società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

 

In particolare, il comma 5 dell’articolo 167 elenca le ipotesi in cui le norme sull’automatica imputazione dei redditi prodotti da società controllate estere non trovano applicazione.

Nella sua attuale formulazione, la lettera a) prevede che l’automatica imputazione non operi ove il soggetto residente in Italia dimostri che la società -altro ente - non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede.

La lettera a) della norma in esame sostituisce la citata lettera a) del comma 5 prevedendo che, per la disapplicazione dell’imputazione automatica dei redditi “esteri”, il contribuente residente in Italia deve dimostrare che il soggetto estero controllato svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

In sostanza, il criterio dell’effettivo radicamento geografico in altro Stato o territorio è sostituito dal criterio dell’effettivo radicamento economico nel territorio estero.

 

La stessa norma introduce poi prevista una disciplina speciale per le attività bancarie, finanziarie e assicurative. Per tali categorie, il criterio del radicamento economico si ritiene soddisfatto ove quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento.

 

In relazione alla formulazione del testo, si osserva che sembrerebbe opportuno chiarire la portata della locuzione “originano nello Stato o territorio di insediamento” riferita a fonti, impieghi o ricavi delle società o degli enti “esteri” controllati da banche e assicurazioni, ai fini dell’esclusione dalle norme CFC.

 

La lettera b) del comma 1 aggiunge un nuovo comma 5-bis all'articolo 167. La nuova disposizione elenca le ipotesi in cui, pur teoricamente applicabile sulla base del criterio del radicamento economico, l’esclusione dalla disciplina CFC non è operativa.

Ciò si verifica ove i proventi dell’ente o società non residente provengano per più del 50 per cento da fonti qualificate, e cioè da:

§      gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;

§      cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;

§      prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, compresi i servizi finanziari.

 

La lettera c) del comma 1 aggiunge i commi 8-bis e 8-ter all’articolo 167.

 

Il nuovo comma 8-bisdispone che l’imputazione automatica dei redditi si applichi anche quando i soggetti controllati sono localizzati in stati o territori diversi da quelli compresi nelle “white list” (diversi, dunque, da quelli aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza), qualora ricorrono congiuntamente due condizioni:

a)  sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

La Relazione illustrativa del provvedimento precisa che il riferimento alla “tassazione inferiore” si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non solo all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata.

b)  hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalle medesime fonti qualificate individuate dalla precedente lettera b), appena illustrate.

 

Il nuovo comma 8-ter tuttavia esclude l’applicazione delle norme CFC ove il soggetto residente in Italia dimostri che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

In tale ipotesi, però, il contribuente deve rivolgersi all'amministrazione finanziaria secondo la procedura di interpello con le modalità dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212).

 

Infine, la lettera d) del comma 1 interviene sulle norme in materia di imprese estere collegate (di cui all’articolo 168 del TUIR), escludendo l’applicazione del nuovo comma 8-bis dell’articolo 167 al caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati non “white list”; ovvero, una partecipazione ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa.

Profili finanziari (articolo 13)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

-

606

346

346

-

606

346

346

-

606

346

346

 

La relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti di gettito, considera le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2005 e 2006 dei contribuenti che hanno dichiarato un volume d’affari o ricavi non inferiore a 25,8 milioni di euro, i quali, sulla base dell’esperienza operativa, presentano una maggiore probabilità di realizzare arbitraggi fiscali ponendo in essere transazioni infragruppo con strutture localizzate nei paesi a fiscalità privilegiata. Da tali dati emerge che la media annua di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell’articolo 168-bis risulta pari a circa 41.000 milioni di euro.

La RT stima che il 20 per cento di tale ammontare, pari a circa 8.200 milioni di euro, è riferibile a imprese controllate da soggetti residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 167 del DPR n. 917 del 1986. Considerando una redditività del 20 per cento dei ricavi conseguiti, si stima che il reddito riferibile a partecipate italiane residenti negli anzidetti Stati è pari a 1.640 milioni di euro.

La RT afferma, inoltre, che, dai dati, provvisori, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2007, l’importo dei redditi tassati nel quadro RM delle società di capitali risulta pari a circa 380 milioni di euro, il reddito non assoggettato a tassazione è stimabile, quindi, in 1.260 milioni di euro (= 1.640 – 380). Applicando a tale importo un’aliquota IRES del 27,5 per cento si ottiene un incremento di gettito pari a circa 346 milioni di euro annui.

In termini di cassa si hanno i seguenti effetti:

(milioni di euro)

2009

2010

2011

2012

0

606

346

346

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, preliminarmente la necessità che il Governo fornisca chiarimenti circa l’utilizzo di un coefficiente pari al 20 per cento al fine di determinare l’ammontare di spese e componenti negativi riferibile ad imprese controllate da soggetti residenti in Italia.

Si osserva, inoltre, che la RT, per la stima degli effetti di gettito, considera l’intero ammontare di reddito riferibile alle imprese residenti negli Stati interessati dalla normativa e controllate da soggetti residenti in Italia. Ciò non appare prudenziale dal momento che l’applicazione della norma è limitata ai soggetti che non dimostrino l’effettivo radicamento economico nel territorio d’insediamento e che costituiscono, quindi, presumibilmente solo una parte dell’universo delle imprese che operano all’estero.

 


 

Articolo 14
(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)

 


1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, l'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

L’articolo 14 in esame prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 14 prende in considerazione le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251 (platino, palladio, oro e argento).

Tali disponibilità in metalli preziosi rilevano anche qualora siano depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili.

Sono invece escluse le disponibilità in metalli preziosi conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee.

 

Con riguardo alle disponibilità in oro della Banca d’Italia, che appaiono rientrare nell’oggetto della disposizione di prelievo in esame, lo stato patrimoniale ed economico dell’Istituto al 31 dicembre 2008 indica un valore di 48.995.407.000 euro, con una variazione positiva di 4.202.048.000 euro rispetto al valore iscritto al 31 dicembre 2007. La banca centrale rileva in proposito[46] che “l’aumento del valore dell’oro − la cui quantità è rimasta invariata rispetto al 2007 (79 milioni di once pari a 2.452 tonnellate) − è interamente da ascrivere all’apprezzamento del metallo.”.

 

Il comma 1 dell’articolo 14 in esame assoggetta quindi le plusvalenze da tali disponibilità in metalli preziosi a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento.

 

Con riferimento agli effetti dell’imposta in esame sul principio dell’indipendenza finanziaria della banca centrale[47] e sul divieto di finanziamento dello Stato da parte della stessa banca centrale, si ricorda che l’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto un’operazione di concambio di titoli di Stato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

La norma ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi. A copertura della minusvalenza, la norma ha poi consentito alla Banca d'Italia di utilizzare in esenzione d'imposta i Fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio.

La norma ha poi abrogato la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato TUIR, concernente il trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti dall’oro realizzate dalla Banca d’Italia (v. il punto 4 del Parere BCE del 6 dicembre 2002, adottato su richiesta del Ministero italiano dell’economia e delle finanze relativo ad una proposta di norma sul concambio di titoli ex lege 483/93 - CON/2002/30).

 

Il comma 2 dell’articolo 14 in esame prevede l’applicabilità delle disposizioni di prelievo dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, a meno che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti.

E’ stabilito che l'imposta sostitutiva dovuta per il predetto periodo di imposta sia commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente e debba essere versata, a titolo di acconto:

1) entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

ovvero

2) a scelta del contribuente, per la metà alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

 

Il comma 3 dell’articolo 14 in esame precisa che l'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito, dovendosi applicare per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il comma 3 precisa altresì che le disposizioni recate dall’articolo 14 in esame sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Profili finanziari (articolo 14)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

500

500

 

 

500

500

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il maggior gettito derivante dalla disposizione in esame è quantificabile in circa 1.000 milioni di euro annui.

Ai fini della quantificazione, considerato l’andamento presumibilmente stabile dei mercati di riferimento, la relazione tecnica stima l’ammontare delle disponibilità al 31 dicembre 2009 in valuta e in metalli preziosi per usi non industriali detenuto dalle società di capitali in circa 50.000 milioni di euro. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 6%, per il primo anno di applicazione, rilevano le plusvalenze delle suddette disponibilità al 31.12.2009, stimate in 19.000 milioni di euro. Pertanto, il maggior gettito derivante dall’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame risulta pari a circa 1.000 milioni di euro (19.000 milioni di euro x 6%) per l’anno 2009.

Considerando le modalità di versamento dell’imposta, 50% alla data del secondo acconto dell’anno di imposta in corso (novembre 2009) e la restante parte entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (giugno 2010), gli effetti di maggior gettito, in termini di cassa, risultano pari a 500 milioni di euro per il 2009 e 500 milioni di euro per il 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono necessari i seguenti chiarimenti.

Con riferimento alla determinazione dell’imponibile dell’imposta sostitutiva sulle riserve auree, non è chiaro se detto imponibile debba essere calcolato con riferimento all’esercizio in corso (plusvalenze realizzate nel periodo 31/12/2008-31/12/2009) ovvero a decorrere dal momento di acquisizione dei metalli preziosi.

Qualora fosse avvalorata la prima interpretazione, il maggior gettito dovrebbe essere calcolato esclusivamente sulla base della plusvalenza che si realizzerà nel periodo 31/12/2008-31/12/2009.

In proposito, si segnala che, sulla base del bilancio della Banca d’Italia 2008, l’ammontare delle riserve auree, per il solo effetto della rivalutazione, è passato da 44.794 milioni di euro nel 2007 a 48.995 milioni euro nel 2008[48] determinando una plusvalenza pari a 4,202 miliardi di euro. Pertanto, con riferimento all’esercizio 2008, l’imposta sostitutiva ammonterebbe a circa 252 milioni di euro.

Secondo quanto stimato dalla relazione tecnica le riserva auree nel 2009 dovrebbero ammontare complessivamente a circa 50.000 milioni di euro realizzando una plusvalenza pari a circa 1 miliardo di euro, ed un conseguente incremento di gettito pari a circa 60 milioni di euro.

Diversamente, la stima del maggior gettito pari a 19 miliardi di euro, effettuata dalla relazione tecnica, sembra determinata sulla base delle plusvalenze realizzate nei periodi precedenti. Andrebbero, quindi, forniti tutti gli elementi alla base di tale quantificazione, precisando il periodo di riferimento e in quale misura si sia eventualmente tenuto conto di somme già tassate negli anni precedenti.

A tale proposito, si segnala che nel conto di rivalutazione delle riserve auree, come risulta dall’ultimo bilancio della Banca d’Italia[49], l’ammontare della rivalutazione complessiva (dal 1999 al 31/12/2008) riferibile all’oro risulta pari a 29.575 milioni di euro.

Sui profili sopra esposti appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

In relazione agli effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarito se la mancata considerazione di effetti finanziari sull’indebitamento netto risponde a criteri prudenziali. In ogni caso, appare opportuno un chiarimento circa il presumibile trattamento contabile dell’operazione ai fini dei parametri rilevanti in sede comunitaria (indebitamento e debito).

Inoltre, si osserva che mentre il testo della norma dispone l’introduzione di un’imposta a carattere permanente, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo indicano effetti finanziari limitati al solo biennio 2009-2010. Ciò presumibilmente per motivi prudenziali, in ragione della impossibilità di assumere con certezza l’emersione di plusvalenze da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi al 2009. Al riguardo, andrebbe comunque acquisito l’avviso del Governo.

Infine, mentre la norma, al comma 3, esclude espressamente la deducibilità dell’imposta sostitutiva ai fini del calcolo del reddito imponibile, non viene disciplinato il regime fiscale applicabile ad eventuali minusvalenze. Sul punto è opportuno acquisire un chiarimento.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Secondo fonti informali, la disposizione di cui all’art. 14 del presente decreto -legge è stata trasmessa dal Governo alla Banca centrale europea per acquisire il parere preventivo previsto dall’art. 105, par. 4 del Trattato CE.

In base a tale disposizione, la BCE viene consultata: in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze; dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio.

La richiesta del parere sarebbe stata motivata dal fatto che la norma contenuta nell’art. 14, infatti, inciderebbe, tra l’altro, sullo stato patrimoniale della Banca d’Italia, che fa parte del Sistema europeo delle banche centrali.

 


 

Articolo 15
(Potenziamento della riscossione)

 


1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato.

6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.


 

 

L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di riscossione, sia sul versante dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sul versante strettamente tributario.

 

Il comma 1, al fine di semplificare la disciplina concernente le verifiche reddituali per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all’articolo 13 della L. 412/1991 (vedi infra), stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per determinate amministrazioni, di comunicare all’INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, le informazioni utili a determinare l’importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari.

Le Amministrazioni interessate sono l’Amministrazione finanziaria e “ogni altra Amministrazione pubblica”.

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

 

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito delle prestazioni previdenziali indebitamente percepite e non ripetibili salvo in caso di dolo dell’interessato, di cui all’articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88[50], l’articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412[51], fornendo un’interpretazione autentica del comma richiamato, ha precisato che disposizioni richiamate si interpretano nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un provvedimento definitivo comunicato espressamente all'interessato e nel quale risulti evidente l’errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

Il comma 2, reca disposizioni che aggiungono un periodo all’articolo 21, comma 15[52] della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), in materia di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte.

Nel dettaglio, ai sensi della norma introdotta, il terzo che subisce il pignoramento di somme soggette per legge a ritenuta d’acconto e riveste la qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta in misura pari al 20 per cento sulle somme liquidate.

Come rilevato dalla Relazione che illustra il provvedimento in esame, le disposizioni introdotte hanno lo scopo di individuare nel terzo esecutato il soggetto tenuto ad effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta, nonché di determinare con esattezza l’ammontare della ritenuta.

Nella stessa sede si rileva, altresì, che la norma in esame impedisce che le somme liquidate a seguito di tale procedura esecutiva possano essere corrisposte al creditore in assenza della ritenuta.

 

I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del diritto dei concessionari al discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, rimodulando i termini per la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento.

Si ricorda in proposito che il concessionario della riscossione, ove le procedure per il recupero di somme iscritte a ruolo siano state infruttuosamente espletate, deve trasmettere all’ente creditore - anche per via telematica - una comunicazione di inesigibilità, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112[53], al fine del discarico delle predette somme.

 

Le norme in esame investono la disciplina del diritto al discarico prevista dal comma 2, lettera a) dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 112 del 1999.

Tale norma, tra le cause della perdita del diritto al discarico contempla la mancata notificazione - imputabile al concessionario della riscossione - della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, con riguardo ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

In via transitoria, per i ruoli consegnati prima di tale data vige il termine di undici mesi.

 

Il comma 3 allunga i termini per la notifica della cartella: la perdita del diritto al discarico si verifica ove la cartella di pagamento non sia notificata prima del decorso del nono mese, e non più dal quinto mese successivo alla consegna del ruolo.

Si dispone inoltre (comma 4) che il nuovo termine si applichi ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

 

Di conseguenza:

-       ai ruoli consegnati prima del 31 ottobre 2009, si continua ad applicare il termine di undici mesi;

-       ai ruoli consegnati a decorrere dal 31 ottobre 2009, si applicherà il nuovo termine di nove mesi.

 

L’ultima parte dell’articolo 19, comma 2, lettera a) – non modificato dalla norma in commento – prevede termini diversi per il caso di riscossione spontanea di somme a mezzo ruolo, che per legge deve essere rateale.

 

La Relazione Illustrativa che accompagna il provvedimento rileva che la rimodulazione dei termini di notifica è tesa a riequilibrare le esigenze operative degli agenti della riscossione. Si sottolinea infatti che, ove sia necessario un secondo tentativo di notifica delle cartelle di pagamento (se il primo è risultato infruttuoso), i concessionari devono eseguire laboriosi adempimenti e, dunque, abbisognano di un congruo periodo di tempo, superiore ai cinque mesi previsti attualmente.

 

Il comma 6 ha esteso la possibilità di rateizzare i pagamenti dellemaggiori somme dovute all’erario a seguito dell’adeguamento delle scritture contabili alle risultanze degli studi di settore, a fini IVA.

Tale disposizione, secondo la Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, risponde a una duplice finalità: quella di tener conto della situazione di crisi congiunturale e della conseguente difficoltà in cui si trovano le imprese, nonché quella di indurre i contribuenti ad una maggiore propensione all’adempimento spontaneo.

 

La norma in commento aggiunge un periodo alla fine del comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195[54]. Esso prevede che, per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione lo studio di settore o le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Viene dunque estesa a tale tipologia di versamenti la possibilità di pagamento rateale dell’ammontare dovuto, con le modalità previste per i pagamenti, sia a titolo di saldo che a titolo di acconto, dalle norme vigenti (ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241[55]).

 

I commi 7 e 8 prevedono che la firma autografa del responsabile dell’adozione degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione sia equiparata all’indicazione a stampa sugli atti del nominativo di tale soggetto, ove gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati.

La Relazione illustrativa sottolinea come una consolidata giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto non essenziale la firma autografa del responsabile dell’adozione dell’atto, ove i dati in esso contenuti consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive. Tale principio, si rileva, si applica all’ipotesi di produzione dell’atto attraverso sistemi informatici e telematici.

In particolare, il comma 7 prevede che tale equiparazione sia operante per la firma prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie amministrate dalle Agenzie Fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato – AAMS.

L’individuazione di tali atti, ai sensi del comma 8, è demandata a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale dell’AAMS.

 

Profili finanziari

Articolo 15, comma 1

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non è suscettibile di determinare variazione nelle previsioni di gettito né aumento degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma, nel lungo periodo, è suscettibile di determinare una riduzione delle prestazioni previdenziali a carico dell’INPS dal momento che tale Ente disporrà di un numero maggiore di informazioni sulla base delle quali effettuare puntuali verifiche circa l’effettivo diritto ai benefici in questione. Nel breve periodo, tuttavia, la stessa norma impone alla pubbliche amministrazioni di fornire tutte le informazioni in loro possesso concernenti i redditi in godimento ai titolari di prestazioni pensionistiche ed ai loro familiari. In relazione a tale attività appare necessario chiarire se dovranno essere sostenuti oneri per l’adeguamento delle dotazioni hardware e software delle amministrazioni interessate.

Articolo 15, comma 2

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

174

261,5

224

224

174

261,5

224

224

174

261,5

224

224

 

La relazione tecnica afferma che la norma è suscettibile di determinare un incremento del gettito in quanto individua con precisione il soggetto tenuto all’effettuazione della ritenuta sulle somme pignorate. Diversamente le somme possono essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta.

 

In assenza di detta norma (ritenuta alla fonte del 20 per cento applicata sulle somme pignorate) ricadrebbe sul contribuente l’obbligo di versare l’imposta tramite autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale. Ciò comporta un’anticipazione di incassi per la parte corrispondente a quanto incassato in sede di ritenuta d’acconto.

Per la determinazione dell’effetto di gettito si è fatto riferimento, in via prudenziale, esclusivamente alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente il cui monte complessivo è di 117,2 miliardi.

La relazione tecnica stima che le norme consentiranno di effettuare ulteriori ritenute per un ammontare di 580 milioni di euro pari all’ 0,50 per cento delle ritenute attuali. Considerato che la ritenuta è del 20 per cento ne consegue che la base imponibile di riferimento è di 2,9 miliardi ossia 580 milioni : 20 x 100.

Non tutti i soggetti avrebbero tuttavia evaso, in sede di autoliquidazione, l’imposta. La relazione tecnica ipotizza che le somme non dichiarate riguardino il 30 per cento della base imponibile. L’imponibile sottratto sarebbe pari a 870 milioni ossia 2,9 miliardi : 100 x 30.

Assumendo un’aliquota del 25,8 per cento l’imposta recuperata ammonterebbe a 224 milioni ossia 870 milioni : 100 x 25,8.

Nell’ambito dei 224 milioni di imposta recuperata, 174 milioni sarebbero riferibili alle ritenute non effettuate all’atto della liquidazione delle somme e 50 milioni verrebbero recuperati a conguaglio.

In termini di cassa la relazione tecnica ipotizza i seguenti effetti:

2009                     +174 milioni:

2010                     + 261,5 milioni;

dal 2011               + 224.

Gli effetti stimati per il 2010 consentono di dedurre che le somme pagate in sede di acconto dal 2010 ammontano a 211,5 milioni (261,5 milioni – 50 milioni pagati a titolo di conguaglio). La percentuale di acconto impiegata è pari al 94,5 per cento circa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa gli elementi oggettivi posti alla base della determinazione dei parametri utilizzati per la quantificazione. Si fa riferimento in particolare all’ipotesi di un incremento di 0,50 per cento delle ritenute attuali nonché alla stima di una percentuale di evasione del 30 per cento in capo ai percettori di reddito da lavoro dipendente. Sul punto appare indispensabile che il Governo fornisca indicazioni circa le informazioni utilizzate per la determinazione della percentuale in questione.

Si osserva, inoltre, che l’assunzione dell’ipotesi di un’aliquota del 25,8 per cento potrebbe rivelarsi non prudenziale in considerazione della possibilità che persista una percentuale di evasione anche in presenza di una ritenuta di acconto.

Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Articolo 15, comma da 3 a 5

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma riduce il tempo a disposizione degli agenti di riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento da undici a nove mesi. Pertanto secondo la relazione tecnica non vi sono effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Si rammenta che qualora trascorra infruttuosamente il tempo massimo previsto per la notifica della cartella per cause imputabili al concessionario, lo stesso perde il diritto al discarico per inesigibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame hanno l’effetto di aumentare i termini massimi per le notifiche rispetto a quanto si sarebbe verificato, a decorrere dal 31.10.2009, sulla base dell’art. 1, commi 146 e 148 della legge 244/2007.

La relazione tecnica riferita a tali disposizioni asseriva che le medesime erano finalizzate ad anticipare il momento della realizzazione della pretesa tributaria, con effetti attesi ritenuti positivi per la finanza pubblica. Non si procedeva ad una puntuale quantificazione, ma dette norme facevano parte di un più ampio pacchetto di disposizioni (commi da 139 a 152) il cui effetto complessivo era definito compensativo (malgrado i commi 139 e 140 fossero assunti come onerosi). Andrebbero quindi forniti elementi volti a verificare se il venir meno della predetta previsione della legge 244/2007 sia o meno suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 15, comma 6

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione in quanto la rateazione, disposta dalla norma in esame, di quanto dovuto a titolo di IVA comporta un differimento infrannuale degli incassi. Ne consegue che i tendenziali di entrata riferiti ai singoli anni finanziari non dovrebbero risultare modificati.

Articolo 15, comma 7

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, che autorizzano la sostituzione a mezzo stampa della sottoscrizione autografa degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi erariali prodotti da sistemi informativi automatizzati, consentono alle Agenzie fiscali un significativo efficientamento delle attività istituzionali seriali.

La stima del gettito atteso è basata sul prevedibile impiego delle risorse che si renderanno disponibili in conseguenza della centralizzazione di alcune fasi dell’attività di spedizione degli atti in questione.

Con riguardo ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, le minori risorse impegnate potranno essere destinate ad ulteriori attività di controllo. Si assume che potrà essere recuperato un monte ore lavorativo di 720.000 ore/uomo il quale dovrebbe consentire l’effettuazione di circa 72.000 accertamenti ulteriori da svolgere in ambiti non complessi a basso valore aggiunto. Il maggiore incasso medio ipotizzato in relazione a tali nuovi accertamenti è, pertanto, di soli 700 euro.

Il maggiore gettito è dunque pari a:

72.000 accertamenti x 700 euro di incasso = 50,4 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che i risparmi quantificati per il 2009, assunte le ipotesi recate dalla relazione tecnica, dovrebbero essere ridotti in considerazione del fatto che le norme in esame dispiegano i loro effetti con riferimento al solo secondo semestre dell’anno. Non sembrerebbe quindi congruo assumere un ammontare di risorse recuperate per il 2009 corrispondente a quello previsto per gli anni successivi.

 

Si consideri, inoltre,che nel corso del 2009 si dovrà procedere all’adeguamento del funzionamento degli uffici in relazione all’entrata in vigore delle norme in esame con la conseguenza che la loro piena applicazione potrebbe subire, verosimilmente, dei ritardi.

 


 

Articolo 16
(Flussi finanziari)

 


1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede:

     a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 10, dall'articolo 12, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l'anno 2012;

     b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 16, dall'articolo 19, dall'articolo 20, dall'articolo 22 e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

     c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 16reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure indicate dall’alinea del comma 1, quantificati, in termini di minori entrate e di maggiori spese, in complessivi 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e 336 milioni di euro per l'anno 2012.

Gli oneri indicati dalla norma risultano connessi ai seguenti interventi:

-         detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (articolo 5);

-         svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (articolo 7);

-         incremento del controvalore delle obbligazioni Alitalia (articolo 19, comma 4);

-         proroga del piano di impiego delle Forze armate (articolo 24, comma 74);

-         proroga delle missioni di pace (articolo 24, comma 76);

-         partecipazione a banche e fondi internazionali (articolo 25, comma 1);

-         rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi nella regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 (articolo 25, commi 2-3).

In merito alla formulazione della norma, va precisato che il comma cui fanno riferimento gli oneri relativi alle missioni di pace è il comma 76 e non il comma 75 come riportato dall’alinea del comma 1.

 

Nella Tabella che segue sono evidenziati, ripartiti negli anni, gli oneri derivanti dalle disposizioni suddette, nonché i relativi mezzi di copertura finanziaria utilizzati ai sensi delle lettere da a) a c) del comma 1.

La copertura finanziaria è formulata solo in termini di saldo netto da finanziare ed è limitata al periodo 2009-2012.

Con riferimento alla formulazione delle lettere a) e b) del comma in esame, e all’elenco delle disposizioni ivi contenute da cui dovrebbero derivare le maggiori entrate e le minori spese utilizzate a copertura, si rinvia ai rilievi formulati, nella parte che segue, in merito ai profili di copertura finanziaria.

 

Art.

CONTENUTO

 

2009

2010

2011

2012

 

ONERI

 

 

 

 

 

5

Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

minori entrate

-

1.833,0

2.390,0

224

7

Svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza

minori entrate

-

39,0

79,0

112

19, co. 4

Raddoppio del controvalore delle obbligazioni Alitalia

maggiori spese

-

230,0

-

-

24, co. 74

Impiego delle Forze armate per controllo del territorio

maggiori spese

27,7

39,5

-

-

24, co. 76

Proroga missioni di pace

maggiori spese

510,0

 

 

 

25, co. 1

Partecipazione a banche e fondi internazionali

maggiori spese

284,0

 

 

 

25, co. 2-3

Rateizzazione versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito del terremoto in Abruzzo

minori entrate

203,0

 

 

 

25, co. 2-3

Rateizzazione versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito del terremoto in Abruzzo

maggiori spese

310,0

 

 

 

TOTALE ONERI

 

1.334,7

2.141,5

2.469,0

336

 

COPERTURA

 

 

 

 

 

1, lett. a)

Maggiori entrate (quota parte)

 

1.324,7

2.034,4

1.371,9

336

1, lett. b)

Minori spese (quota parte)

 

 

107,1

1.097,1

 

1, lett. c)

Riduzione Fondo missioni di pace (art. 1, co. 1240, legge n. 296/2006)

 

10,0

 

 

 

TOTALE COPERTURA

 

1.334,7

2.141,5

2.469

336

 

Va evidenziato che l’articolo 16 in esame utilizza soltanto quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese che derivano dalle disposizioni elencate alle lettere a) e b) del comma 1.

La quota ulteriore di risorse, infatti, è destinata, per importi pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, al finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 2). Ai sensi del comma 3, tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013.

La parte residuale di maggiori entrate e minori spese - 257,3 milioni di euro nel 2009, 1.054,6 milioni nel 2010 e 84,1 milioni nel 2011 -, quale effetto positivo complessivo derivante dal provvedimento in esame, è registrata nella Relazione tecnica a miglioramento del saldo netto da finanziare.

 

Infatti, rispetto alla quota utilizzata a copertura, dalle norme elencate nelle lettere a) e b) del comma 1 in esame derivano maggiori entrate e minori spese pari a:

Maggiori entrate ai sensi del comma 1, lettera a)

2009

2010

2011

2012

Art. 5

Detassazione utili reinvestiti in macchinari

160,0

 

 

 

Art. 12

Paradisi fiscali

-

415,0

650,0

473,0

Art. 13

Contrasto arbitraggi fiscali internazionali

-

606,0

346,0

346,0

Art. 14

Tassazione plusvalenze disponibilità auree

500,0

500,0

-

-

Art. 15, co.2

Pignoramento presso terzi obbligo ritenuta

174,0

261,5

224,0

224,0

Art. 15, co.7

Sostituzione firma autografa

50,4

50,4

50,4

50,4

Art. 21

Rinnovo concessione giochi

500,0

100,0

-

-

Art.25, co.2-3

Rateizzazione versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito del terremoto in Abruzzo

-

101,5

101,5

-

 

Totale Maggiori entrate

1.384,4

2.034,4

1.371,9

1.093,4

 

Utilizzo a copertura (art. 16, comma 1, lettera a)

-1.324,7

-2.034,4

-1.371,9

-336,0

 

Maggiori entrate disponibili

59,7

0,0

0,0

757,4

 

Minori spese ai sensi del comma 1, lettera b)

2009

2010

2011

2012

Art. 10

Incremento compensazione crediti fiscali

200

1.000,0

1.000,0

1.000,0

Art. 19

Obbligazioni Alitalia

-

-

-

100,0

Art. 20

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

-

10,0

30,0

50,0

Art.25, co.2-3

Rateizzazione versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito del terremoto in Abruzzo

-

155,1

155,1

-

 

Totale Minori spese

200

1.165,1

1.185,1

1.150,0

 

Utilizzo a copertura (art. 16, comma 1, lettera b)

-

-107,1

-1.097,1

-

 

Minori spese disponibili

200

1.058,0

88,0

1.150,0

 

Risorse disponibili

259,7

1.058,0

88,0

1.907,4

Art. 16, co. 2

Finanziamento Fondo interventi strutturali di politica economica

-2,4

-3,4

-3,9

-1.907,4

Effetti positivi sul saldo netto da finanziare

257,3

1.054,6

84,1

0

 

 

Profili finanziari (articolo 16)

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva, con riferimento agli articoli richiamati dall’alinea del comma 1 dai quali derivano le minori entrate e le maggiori spese alla cui copertura provvede l’articolo in esame, l’opportunità che il Governo confermi che il riferimento al comma 75 dell’articolo 24 debba intendersi, invece, relativo al comma 76 recante l’autorizzazione di spesa complessiva di 510 milioni di euro per l’anno 2009 per le missioni internazionali. Il comma 75, infatti, reca una autonoma clausola di copertura finanziaria.

 

Con riferimento all’indicazione degli articoli richiamati alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ai quali sono ascritti effetti finanziari positivi in termini di maggiori entrate, e dei quali è previsto il parziale utilizzo per finalità di copertura, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine alla opportunità di:

-    eliminare l’articolo 10, dal momento che lo stesso determina, come indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, maggiori entrate solo in termini di indebitamento netto. A tale proposito si ricorda, inoltre, che sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno tali effetti sono iscritti in termini di minori spese;

-    specificare, all’articolo 12, che le disposizioni alle quali sono ascritti gli effetti finanziari positivi sono i commi 1 e 2

-    specificare, all’articolo 15, che i commi ai quali sono ascritti gli effetti finanziari positivi che, come si desume nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, sono il 2 e il 7.

Con riferimento poi all’indicazione degli articoli richiamati dalla norma alla lettera b) del comma 1, e ai quali sono ascritti effetti finanziari positivi in termini di minori spese, e dei quali è previsto il parziale utilizzo per finalità di copertura, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine alla opportunità di:

-    eliminare il riferimento all’articolo 16 che prevede la copertura finanziaria di alcune disposizioni del decreto, dal momento che le uniche disposizioni in esso contenute al quale sono riconducibili effetti finanziari positivi sono quelli di cui alla successiva lettera c), che dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento delle missioni internazionali di pace. In relazione all’utilizzo delle predette risorse, si osserva che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono iscritte le relative risorse, risulta recare una disponibilità di competenza pari a circa 191 milioni di euro;

-    eliminare il riferimento all’articolo 19, posto che come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, lo stesso produce effetti in termini di minori spese solo nell’anno 2012, per il quale la stessa lettera b) non prevede l’utilizzo di tale modalità di copertura;

-    eliminare il riferimento all’articolo 22 dal momento che lo stesso è dotato di una autonoma copertura;

-    specificare, all’articolo 25, i commi ai quali sono ascritti gli effetti finanziari positivi che, come si desume nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, sono il 2 e 3;

-    integrare la disposizione specificando che l’utilizzo delle minori spese è disposto solo per quota parte delle stesse. Queste infatti, si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, appaiono di importi superiore rispetto all’utilizzo previsto con finalità di copertura dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

 

La copertura finanziaria di cui all’articolo in esame è stata formulata solo per il periodo 2009-2012. Tuttavia alcune delle disposizioni onerose del decreto (ad esempio gli articoli 5 e 7) producono effetti finanziari oltre il predetto arco temporale e, conseguentemente, appare opportuno riformulare la copertura finanziaria garantendo l’allineamento temporale fra il manifestarsi degli oneri e le relative coperture.

 

Con riferimento al comma 2, si segnala, dal punto di vista formale, l’opportunità di modificare la disposizione che dispone il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto, e non utilizzate a copertura dello stesso.  Andrebbe, infatti, chiarito che le maggiori entrate e le maggiori spese già utilizzate dal presente decreto sono quelle di cui al comma 1.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca come si coordini la disposizione di cui al comma 2, che prevede il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica anche per il 2009, con quella prevista dal comma 3 che destina le stesse risorse all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e seguenti.

 

 


 

Articolo 17, commi 1-9
(Riordino enti pubblici)


1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

     b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

     «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

     i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.


 

 

L’articolo 17, commi 1-9, integra i precedenti interventi in materia di riordino degli enti pubblici, fornendo, come sottolineato dalla relazione tecnica, «idonea soluzione a talune problematiche applicative» della procedura di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di tutti gli enti pubblici non economici.

 

Il comma 1, lettera a) - modificando l’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008[56] - differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

Il meccanismo “taglia-enti” - introdotto dall’art. 26, comma 1, DL 112/2008 - prevede due distinte procedure per addivenire alla soppressione degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale.

La norma in esame incide unicamente sulla procedura relativa agli enti con più di 50 unità di personale, che prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i relativi regolamenti di riordino (ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 – Legge finanziaria per il 2008). Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi.

I regolamenti, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia[57], che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Il comma 1, lettera b) dispone che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

 

Si osserva che manca una norma di chiusura della procedura di soppressione:

nulla viene infatti disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all’approvazione in via definitiva.

 

Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, al fine di evitare una discrasia tra il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del DL 112/2008 (che fa riferimento all’emanazione dei regolamenti) ed il nuovo terzo periodo (che si riferisce invece all’approvazione preliminare degli schemi di regolamento), si rileva l’opportunità di riformulare, in termini di novella, il solo secondo periodo, con un’unica disposizione del seguente tenore: "Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri non abbia provveduto all'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

 

Al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, l’art. 2, comma 634 della legge finanziaria per il 2008[58] aveva inizialmente previsto l’adozione, entro il 30 giugno 2008, di uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressionee messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali,nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

 

Il comma 2, novellando il citato comma 634, differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti, modificando nel contempo la loro procedura di adozione: anziché su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di Governo, tali regolamenti dovranno essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si segnala l’opportunità di specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei citati regolamenti sono i Ministri ”vigilanti”, posto che il riferimento alla dizione “Ministri interessati” potrebbe generare dubbi applicativi.

 

Si ricorda che il termine per l’attuazione del riordino degli enti e organismi pubblici, cui fa riferimento il comma 2 in esame, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato ripetutamente differito, dapprima al 31 dicembre 2008 dall’articolo 26 del decreto legge n. 112/08, il quale ha altresì modificato ed integrato la disciplina di riordino anche attraverso l’introduzione della disciplina del taglia enti (vedi comma 1), e, successivamente, al 30 giugno 2009 dall’articolo 4 decreto-legge n. 207 del 2008[59]. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino[60] degli enti ed organismi pubblici era già stato oggetto di disciplina con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 482)[61]. La medesima legge fissava, al comma 483, i risparmi di spesa che dovevano derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, era inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevedeva una riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici (sul punto cfr. oltre).La procedura è stata successivamente sostituita dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 634-641), la quale però ha mantenuto fermi gli obiettivi di risparmio da conseguire e la relativa clausola di salvaguardia.

 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal suddetto processo di riordino degli enti pubblici, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento – gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.

La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella fissata dall’articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007[62], in 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

La fissazione degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione vigilante tiene conto degli effetti di risparmio derivanti dalle misure di contenimento di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

Come precisa la relazione illustrativa, le amministrazioni vigilanti dovranno prima verificare le economie già conseguite dagli enti e organismi pubblici vigilati il relazione ai rispettivi interventi di riordino, per poi adottare “interventi di contenimento strutturale della spesa” (cfr. comma 5) dei predetti enti “ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei suddetti risparmi”.

Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

Si segnala che la norma non indica il soggetto destinatario della trasmissione dei suddetti piani di razionalizzazione.

 

Ai fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della P.A., il comma 4 - nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio di cui al comma precedente - autorizzail Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delleunità previsionali di base delbilancio dello Stato,daindividuare ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008[63].

 

Si ricorda che il citato articolo 60 del decreto legge n. 112/8, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l’esclusione si talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio. Sulla base di tale disciplina, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state distinte in due parti:

-             una concernente le “risorse rimodulabili”, il cui ammontare costituiva, per ciascun anno del triennio 2009-2011, un complessivo “tetto” di spesa in sede previsionale e gestionale, entro il quale le Amministrazioni, nei limiti suddetti, hanno potuto ripartire le risorse tra i programmi di competenza, tenendo conto delle priorità e delle finalità strategiche piuttosto che del livello della spesa storica;

-             l’altra relativa alle “risorse non rimodulabili” tra i programmi, la cui quantificazione definitiva ha formato oggetto di proposta da parte della Amministrazioni e di revisione a cura della Ragioneria Generale ai fini della verifica della corretta applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima (es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

In merito al riferimento, contenuto nel comma 4 in esame, alle “risorse disponibili”, rispetto a quanto prevede il predetto articolo 60, comma 3, si rinvia a quanto si osserva nella parte che segue, sull’analisi della relazione tecnica.

 

Il comma 5 prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, di interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti ed organismi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione e vigente ed idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3.

 

In materia di regolamenti di riordino, il comma 6, introduce tra i principi e criteri direttivi cui attenersi nella loro redazione:

§      la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento;

§      la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento.

A tal fine viene novellato il comma 634 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 con l’aggiunta delle lettere h) e i).

 

Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 (che prevede l’assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009) non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del medesimo comma 3.

Vengono escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

 

Il comma 8 prevede che entro il termine del 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti devono comunicare alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica,le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed, eventualmente, alle spese del proprio apparato organizzativo.

Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti ed organismi pubblici appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Nelle ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’ultimo periodo del comma in esame prevede l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007, ai sensi della quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti.

Si ricorda che l’articolo 63, comma 2 del decreto legge n. 112 del 2008 ha escluso per l’anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, prevista dal citato articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007. Pertanto le somme accantonate per il 2008 ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, sono state disaccantonate. Tale esclusione è da mettere in correlazione con il reiterato differimento del termine per l’attuazione del riordino degli enti pubblici.

Ai sensi del comma 9, a seguito della comunicazione da parte delle amministrazioni delle economie strutturali conseguite di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia, d’intesa con il Ministro per la P.A. e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti rispetto agli obiettivi indicati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino degli enti ed organismi pubblici.

La relazione tecnica specifica che tale riduzione opererà a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili.

In relazione all’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal riordino degli enti in oggetto, si segnala, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 9, l’opportunità di meglio chiarire l’interazione tra la procedura degli accantonamenti lineari di cui al comma 4 e l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 8, ultimo periodo. Su tale aspetto si rinvia, inoltre, a quanto osservato nella parte che segue, relativa ai profili finanziari.

 

 

Profili finanziari (articolo 17, commi 1-9)

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveai commi 1-9 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica rileva che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono volte a fornire idonea soluzione a talune problematiche applicative delle disposizioni in materia di riordino di enti pubblico di cui all’art 2, comma 634, della legge 244/2007 e dell’art 26, comma 1, del DL 112/2008.

Resta ferma, tuttavia, la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi connessi all’applicazione della clausola di salvaguardia stabilita dalla lettera a) del comma 621 dell’art. 1, della legge 296/2006, che garantisce l’invarianza della spesa degli enti ed evita effetti negativi sui saldi. A tal fine, viene prevista l’emanazione di un apposito provvedimento per l’individuazione degli obiettivi di risparmio per ciascuna amministrazione vigilante, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli ulteriori interventi di contenimento della spesa di cui all’articolo in esame (comma 3).

Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 3, viene previsto in via prudenziale (comma 4) l’accantonamento lineare delle necessarie risorse, “con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all’articolo 60 del DL 112/2008”. Gli accantonamenti saranno disposti “limitatamente alle Amministrazioni vigilanti” sull’attività degli enti pubblici coinvolti nel processo di riordino, inclusi gli Istituti che non ricevono contributi a carico dello Stato.

In esito all’adozione dei provvedimenti di riordino e degli ulteriori provvedimenti di contenimento della spesa, potranno essere individuate le effettive riduzioni di spesa da apportare a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato. Successivamente al riscontro delle economie realizzate sarà quindi emanato un provvedimento di riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per l’anno 2009, in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzate, a valere sulle somme già accantonate e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto (commi 8 e 9).

In funzione della maggiore efficacia degli interventi di razionalizzazione previsti dall’articolo in esame, viene disposto (comma 7) quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni, per le amministrazioni ed enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnata a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3. Sono fatte salve le assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla peculiarità di alcuni settori.

 

Al riguardo, si osserva che la disciplina in materia di riordino e di soppressione di enti pubblici è stata ripetutamente oggetto di interventi finalizzati a razionalizzare e a ridurre la spesa del comparto, con la previsione di effetti finanziari espressamente scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

Le norme in esame intervengono nuovamente sullo stesso comparto, da un lato, disponendo l’ulteriore proroga dei termini per l’emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione, soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici ed integrando i criteri di delega; dall’altro, rafforzando il meccanismo diretto ad assicurare le economie: alla clausola di salvaguardia, già prevista dalla normativa vigente, si aggiunge ora l’accantonamento e l’indisponibilità di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

 

In via preliminare, appare opportuno acquisire elementi circa l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, primo periodo, del DL 112/2008 (non modificata dalle norme in esame), che disponeva la soppressione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità.

 

Per quanto riguardo la proroga al 31 ottobre 2009 dei termini per l’emanazione dei regolamenti (commi 1 e 2), si ricorda che le economie previste dal processo di riordino sono garantite dall’accantonamento lineare e l’indisponibilità delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato (comma 4) e dalla successiva riduzione delle stesse fino a concorrenza degli importi previsti (comma 9).

Al riguardo il Governo dovrebbe chiarire se, in base all’attuale formulazione della norma, il taglio riguardi le sole amministrazioni vigilanti. Dal testo del comma 4, infatti, non si evince quanto indicato dalla relazione tecnica, che fa espressamente riferimento a queste.

Tenuto conto, poi, che gli obiettivi di risparmio sono fissati in termini di indebitamento netto, mentre gli accantonamenti sono effettuati sul bilancio dello Stato e quindi in termini di saldo netto da finanziare, dovrebbero essere forniti gli elementi necessari per consentire la verifica dell’equivalenza dei suddetti importi, con specifico riferimento alle annualità interessate.

Si rileva, inoltre, che la RT fa riferimento alle spese di “natura rimodulabile”, mentre il testo del comma 4 considera la quota delle risorse “disponibili” delle upb del bilancio dello Stato. In entrambi i casi, viene richiamato l’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008. Dovrebbe pertanto essere chiarito su quali stanziamenti di spesa interviene la norma in esame.

 

L’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008dispone che, in via sperimentale e limitatamente all’esercizio 2009, con la legge di bilancio le dotazioni finanziarie possono essere rimodulate tra i programmi all’interno di ciascuna missione di spesa. Tale facoltà, prevista anche per le spese predeterminate per legge, non è consentita per le spese obbligatorie e per quelle in annualità e a pagamento differito.

 

Appare, infine, opportuno un chiarimento da parte del Governo circa i meccanismi attivabili in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio, ed in particolare come la previsione della riduzione delle risorse accantonate in bilancio si coordini con la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria 296/200 (confermata dal comma 8 dell’articolo in esame) che dispone la riduzione dei trasferimenti agli enti fino a concorrenza degli importi previsti.

 

Nulla da osservare per quanto riguarda il comma 6, diretto ad integrare i criteri di delega previsti dal comma 634 dell’articolo 2 della legge 244/2007 ai fini dell’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che le disposizioni in esame siano riformulate al fine di chiarire come in caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al comma 3, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. Appare, inoltre, opportuno esplicitare la natura dell’atto con il quale si procederà all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4. Tale modifica appare necessaria anche al fine di prevedere una esplicita procedura che consenta alle Camere di verificare le concrete modalità di attuazione della disposizione in esame.

 


 

Articolo 17, commi 10-19
(Assunzioni di personale)

 


10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.


 

 

Concorsi ed assunzioni

I commi 10-13 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame si legge che tali norme sono volte a definire un percorso di reclutamento speciale per il periodo 2010-2012, nell’ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni consentite dalla normativa vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il reclutamento è comunque fondato sul concorso pubblico per il personale che, pur avendo i requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2009, non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione in esse previsti essendo la vigenza delle loro norme limitata al 31 dicembre 2009.

 

In particolare, con i commi 10 e 11 le amministrazioni pubbliche, indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[64], possono bandire:

§      concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006[65] e dell'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007[66] (comma 10).

I requisiti indicati all’articolo 1, comma 519 si riferiscono ai dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

-        siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        conseguano il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006.

Gli stessi requisiti sono indicati al successivo comma 558 per quanto concerne le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno che procedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, nei limiti dei posti vacanti in organico.

All’articolo 3, comma 90 della legge 244/2007 si fa riferimento al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Per tale categoria le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, possono espletare la procedura di stabilizzazione prevista all’articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (vedi infra), mentre le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alla procedura di stabilizzazione disciplinata all’articolo 1, comma 558 della stessa legge 296;

 

§      concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma precedente, nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 244/2007 (comma 11).

La norma richiamata fa riferimento alle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

-        personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007;

-        collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

In tali fattispecie la norma richiamata prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione.

 

La procedura indicata nell’articolo in esame è quella contenuta all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, è fatto obbligo alle amministrazioni procedenti di agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate

L’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997[67].

Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Profili finanziari (articolo 17, commi 10 e 11)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione:

a) Nulla da osservare in ordine al comma 10, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di prevedere una riserva di posti in favore del personale utilizzato con contratti temporanei nel limite delle autorizzazioni alle assunzioni concesse. Pertanto le disposizioni non sono suscettibili di determinare un incremento delle unità che possono essere assunte a tempo indeterminato;

b) per quanto riguarda il comma 11 si osserva che la norma, prevedendo la possibilità che le amministrazioni pubbliche bandiscano concorsi finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale utilizzato con contratti temporanei, determina un possibile maggior onere in relazione all’espletamento di tali procedure, che non sono previste in base alla legislazione vigente. Si rammenta infatti che l’espletamento di procedure concorsuali comporta l’assunzione di oneri indipendentemente dal fatto che le procedure in questione siano finalizzate all’assunzione di personale.

 

 

Il comma 12 prevede che le amministrazioni richiamate possono ricorrere ai concorsi per l’assunzione del personale limitatamente alle qualifiche indicate all’articolo 16 della legge 56/1987[68], con i requisiti di anzianità indicati al comma 10 e maturati nelle stesse qualifiche e nella stessa amministrazione.

Nella norma si precisa inoltre, che ogni amministrazione predispone apposite graduatorie, sulla base di una prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Tali graduatorie hanno efficacia entro il 31 dicembre 2012.

All’articolo 16 della legge 56/1987 si fa riferimento ai lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tale categoria di personale viene assunta sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali.

Profili finanziari (articolo 17, comma 12)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica attribuisce valore puramente ordinamentale alle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di procedere all’assunzione per chiamata nominativa del personale utilizzato con contratti temporanei nel limite delle vigenti autorizzazioni alle assunzioni. Pertanto le disposizioni non sono suscettibili di determinare un incremento delle unità che possono essere assunte a tempo indeterminato.

 

Infine, al comma 13, si prevede che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni sopra indicate al comma 10 possano destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

Profili finanziari (articolo 17, comma 13)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica include la norma fra quelle (articolo 17, commi 10-13) volte a definire un percorso di reclutamento speciale per gli anni 2010-2012, nell’ambito delle facoltà alle assunzioni consentite dalla normativa vigente. Per tale motivo la RT esclude, anche per il comma in esame, l’insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

in merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di utilizzare una quota delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili per procedere ad assunzioni mediante le procedure concorsuali previste dai precedenti commi 10 e 11.

 

Proroghe di concorsi ed assunzioni

L’articolo 17, commi 14-19, dispone una serie di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al decreto in esame si evidenzia come nelle disposizioni qui in commento si proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono utilizzare le risorse destinate a nuove assunzioni. Tutto questo in relazione al divieto di cui al comma 7 ed ai complessi adempimenti connessi con le misure di riorganizzazione e riduzione delle dotazioni organiche che hanno interessato le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e gli entri di ricerca e che non hanno consentito di realizzare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, le assunzioni a tempo determinato disposte in ragione dei risparmi per cessazioni di personale verificatesi nell’anno precedente.

Secondo la relazione i commi qui richiamati, che si limitano a differire il termine ai fini del completamento delle procedure di assunzioni previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si sottolinea come il comma 19 dispone la proroga delle graduatorie concorsuali per le amministrazioni soggette a disposizioni limitative delle assunzioni.

 

In particolare, si rinviano al 31 dicembre 2010 (mentre le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009) i seguenti termini:

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006 (comma 14).

Il comma 523 prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici. La limitazione si riferisce ad un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente dell’entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire il 2007.

Tale limite si applica alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[69] mentre vengono esentati da tali limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (legge 331/2000[70], D.Lgs. 215/2001[71] e legge 226/2004), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 226/2004[72].

Il comma 643 autorizza per lo stesso periodo (2008 e 2009) gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente;

 

§      per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (comma 15).

Il comma 526 dispone per le pubbliche amministrazioni sopra citate, per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti al comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza, tali amministrazioni, con il combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che la norma richiamata prevede una specifica disciplina per i vigili del fuoco, per cui nello stesso limite del 40%, si autorizza la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

 

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 296/2006 (comma 16).

Il comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche sopra citate a procedere ad ulteriori assunzioni per l’anno 2008 di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime[73];

 

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del D.L. 112/2008 (comma 17).

L’articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Riguardo le assunzioni di personale, che si sostanziano in un complessivo ridimensionamento, si stabilisce, tra l’altro:

   il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, per cui le amministrazioni interessate possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008 (comma 3);

   sulla stabilizzazione del personale precario le amministrazioni possono procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (comma 5);

   si dispongono i limiti indicati all’articolo 1, comma 643 della legge 296/2006 per le assunzioni degli enti di ricerca per il triennio 2010-2012 (comma 14).

 

Il comma 18 rinvia al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008.

Nella norma richiamata si prevede, per il triennio 2009-2011, che le università statali procedano, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Profili finanziari (articolo 17, commi da 14 a 18)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che le norme si limitano a differire al 31 dicembre 2010 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione e di stabilizzazione previste dalla normativa vigente per gli ’anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non appaiono comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l’onere per assunzioni già autorizzate dovrebbe risultare considerato nei tendenziali di spesa. Sul punto potrebbe risultare utile una conferma da parte del Governo.

 

 

Infine, il comma 19 proroga al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004.

Profili finanziari (articolo 17, comma 19)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma, prorogando la validità di graduatorie di concorsi già espletati, consente di disporre eventuali assunzioni autorizzate senza dover procedere all’espletamento di una nuova procedura (determinando, in tal modo, eventuali risparmi di spesa).

 


 

Articolo 17, commi 20-22
(CNIPA)

 

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

 

 

L’articolo 17, commi 20-22, conferisce carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), efficace fino al 2 agosto 2009.

 

I commi 20 e 21 modificano infatti la norma istitutiva del CNIPA (art. 4 D.Lgs. 39/93), aumentando da 3 a 4 il numero dei membri e prevedendo che per le deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il comma 22 abroga conseguentemente la disposizione transitoria della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 602, L 244/2007).

 

Ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 49/93, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza.

Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri due membri.

l presidente e i due membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica.

 

Si ricorda che la legge 69/2009 (art. 24) reca una delega al Governo per la riorganizzazione del CNIPA, del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). La disposizione prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi di riassetto dei tre organismi, finalizzati al loro riordino, trasformazione, fusione o soppressione. Tra i criteri e principi direttivi che riguardano direttamente il CNIPA, la necessità di raccordo con altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore dell'innovazione tecnologica.

 

Profili finanziari (articolo 17, commi da 20 a 22)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’aumento dei membri facenti parte dell’organo collegiale di direzione del CNIPA appare determinare oneri dal momento che l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai membri ed al direttore generale del CNIPA.

 


 

Articolo 17, commi 23-24
(Assenze per malattia dipendenti P.A.)

 


23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

     b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

     c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

     d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

     5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

I commi 23 e 24 modificano in più punti l’articolo 71 del D.L. 112/ 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

 

L’articolo 71 del D.L. 112 ha introdotto una nuova disciplina sui periodi di assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici[74], operando in tal modo una rilegificazione di materie precedentemente disciplinate dalla contrattazione collettiva[75].

In particolare, nella norma è stato previsto:

-        in deroga a quanto previsto in generale dai contratti collettivi e dalla normativa di settore, la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[76], per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (comma 1). Lo stesso comma dispone altresì che i risparmi derivanti dall’applicazione delle disposizioni in oggetto, che comunque non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio;

-        la non applicazione delle disposizioni previste dall’articolo in esame al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative (comma 1-bis).

-        al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia, l’obbligo, nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica (comma 2);

-        al fine di rendere più sistematico il controllo della malattia, l’obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (comma 3, primo periodo);

-        inoltre, vengono modificate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo. In particolare il decreto-legge in esame prevede un regime orario di reperibilità più esteso, dal momento che le fasce orarie di reperibilità vengono previste dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi(comma 3, secondo periodo).

 

Si fa presente che sulla materia delle assenze per malattia intervengono anche l’articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 (attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza) e gli articoli 19, comma 3 e 20, comma 1, lettera a), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

A tal fine il seguente testo a fronte evidenzia le differenze tra il testo originario dell’articolo 71 del D.L. 112/2000, il testo vigente (come modificato dal D.L. in esame) e il testo che risulterebbe a seguito delle modifiche previste dal suddetto schema di decreto legislativo.

 

 

D.L. 112/2008

D.L. 78/2009

Schema
D.Lgs. n. 82

Articolo 71
Controlli sulle assenze

Articolo 17, co. 23

Articolo 55-septies
Controlli sulle assenze

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurez­za e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitata­mente alle assen­ze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolu­menti di carattere continuativo corre­lati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al tratta­mento economico fonda­mentale;

 

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'as­senza viene giustificata esclusi­va­mente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'as­senza viene giustificata esclu­siva­mente mediante presenta­zione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'as­senza viene giustificata esclusi­va­mente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

3. L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

3. L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

5.L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equipa­rate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anti­cipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizio­ne di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Soppresso

5 Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle som­me dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministra­zioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istitu­zionali del Servizio sanitario nazionale; conseguente­mente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

 

 

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è indivi­duata una quota di finanzia­mento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pub­blici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

 

 

 

La lettera a)sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 71, il quale disponeva la non applicazione della norma al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Il nuovo comma 1-bis prevede, a decorrere dall'anno 2009, limitatamente ai periodi di assenze per malattia indicati al precedente comma 1, l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, e correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale. In sostanza, con la norma in esame, equiparando i due trattamenti, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene mai meno il trattamento accessorio.

Si segnala che identica norma è contenuta all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

 

Ai sensi del comma 24 gli oneri per l'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), sono pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

A tale fine, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Si ricorda che identica norma è contenuta all’articolo 20, comma 2 dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

 

La lettera b) interviene sul comma 2 dell’articolo 71, in materia di certificazione della malattia. Con la modifica introdotta, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Si segnala che sulla materia interviene anche l’articolo 55-septies, comma 1, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l’abrogazione dell’articolo 71, comma 2.

Sulla materia interviene, altresì, l’articolo 19, comma 3, dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame presso al Senato.

 

La lettera c) modifica le disposizioni in materia di controlli da parte della amministrazione. In particolare, nella norma che prevede l’obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (articolo 71, comma 3, primo periodo), viene soppresso il secondo periodo, il quale, innovando alle previsioni della contrattazione collettiva, aveva modificato le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo.

Con tale modifica vengono cancellate le fasce orarie di reperibilità precedentemente introdotte dal comma 3 dell’articolo 71, vale a dire dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi e quindi riprendono vigore le precedenti fasce orarie. Pertanto, riprendono vigore le precedenti fasce orarie di reperibilità dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

Si segnala che sulla materia interviene anche l’articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l’abrogazione dell’articolo 71, comma 3 del D.L. 112.

 

La lettera d) abroga il comma 5 dell’articolo 71, il quale prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio (tutte le assenze dal servizio, non solamente quelle per malattia e per permesso retribuito) alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Nella norma abrogata facevano eccezione a tale assimilazione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della L. 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della L. 104/1992.

Si segnala che l’articolo 20, comma 1, lettera b), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato, prevede anch’esso l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 71.

 

Si precisa, inoltre, che gli effetti dell’abrogazione riguardano le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

La lettera e) vengono introduce i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 71 del D.L. 112.

Il comma 5-bis prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. In tal modo, la norma stabilisce che i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali.

Con il successivo comma 5-ter, si individua, a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una quota di finanziamento destinata agli scopi indicati al precedente comma 5-bis, ripartita fra le Regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici. Gli accertamenti sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

Si segnala che in rinvio deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell’articolo 71, anziché dal comma 1 (come erroneamente indicato nel testo).

Nella relazione tecnica si evidenzia come tale disposizione sia diretta a precisare che gli accertamenti medici sul personale dipendente delle amministrazioni pubbliche assente dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali delle aziende sanitarie con gli oneri che restano a carico delle aziende medesime. Si sottolinea che, a decorrere dall’anno 2010, che in sede di definizione del riparto del finanziamento del settore sanitario, per ciascuna regione deve esser individuata la quota di finanziamento da destinare ai predetti accertamenti, che allo stato è ricompresa nel fabbisogno indistinto ed indifferenziata. Pertanto, a partire dal 2010, le visite fiscali saranno effettuate nei limiti delle risorse così individuate.

Profili finanziari

Articolo 17, comma 23, lettera a) e comma 24

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti - Comparto sicurezza

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

Minori spese correnti – Fondo ISPE

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

 

La relazione tecnica afferma che l’onere recato dalle norme, connesso con la mancata effettuazione delle trattenute sullo stipendio per le assenze per malattia del personale dei comparti Sicurezza e Vigili del fuoco, è pari a 9,1 milioni annui a decorrere dal 2009. L’onere da coprire corrisponde al risparmio calcolato in sede di introduzione delle norme che prevedevano l’effettuazione di trattenute in caso di malattia[77] al netto dei minori risparmi, già contabilizzati, dovuti alla precedente formulazione dell’articolo 71, comma 1-bis del decreto legge n. 112/2008, pari a 0,9 milioni di euro, che il comma 23, lettera a) in esame provvede a sostituire.

I dati utilizzati sono i seguenti:

- platea dei dipendenti del comparto sicurezza pari a circa 500.000 unità;

- risparmio pro capite considerato pari a 19,5 euro;

- risparmi totali pari a circa 10.000.000 di euro;

- minori risparmi da coprire, al netto degli oneri già recati dalla precedente formulazione dell’articolo 71, comma 1-bis citato, pari a 9.100.000 euro.

Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 23, lettera a) sono coperti mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento circa l’esatta portata normativa della disposizione in esame. Quest’ultima, infatti, esclude dall’applicazione dell’articolo 71, comma 1 “gli emolumenti correlati allo specifico status ed alle peculiari condizioni di impiego di tale personale…” del comparto sicurezza. Tuttavia la relazione tecnica quantifica gli oneri relativi alla predetta norma come se si disponesse la totale disapplicazione dell’articolo 71, comma 1. Andrebbero, quindi, forniti chiarimenti in proposito in quanto, qualora alcuni degli emolumenti ed indennità corrisposti al predetto personale rimanessero soggetti a trattenuta, gli oneri quantificati dalla relazione tecnica potrebbero risultare sovra stimati.

Articolo 17, comma 23, lettera e)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che alla norma non sono ascritti effetti ai fini dei saldi. Al fine di verificare l’effettiva neutralità finanziaria della disposizione, andrebbe, tuttavia, assicurato che la stessa non comporti la necessità di incrementare la quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale posta a carico dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 24, si ricorda che la norma in esame ricalca sostanzialmente il contenuto dell’emendamento del relatore 20.100 presentato in Commissione nel corso dell’esame dell’A.S. 1167 (recante delega al Governo in materia di lavoro e collegato alla manovra 2009), prevedendo tuttavia la decorrenza delle disposizioni dall’anno 2009 e conseguentemente la riduzione del relativo onere. Nel corso dell’esame del suddetto emendamento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha garantito che il Fondo per interventi strutturali di politica economica disponeva delle necessarie risorse. Appare in ogni caso opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle stesse. Si segnala tuttavia che la predetta proposta emendativa non potrà avere ulteriore corso.


 

Articolo 17, comma 25
(Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola)

 

25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

 

 

Il comma 25 propone una modifica non testuale dell’art. 64, comma 4, del decreto legge (e non del decreto legislativo) 112/2008[78], con riferimento al termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola.

Si dispone, infatti, che il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

 

Una disposizione sostanzialmente analoga è presente nel comma 1, lett. b), dell’articolo in esame (si veda ante).

In tal caso, però, si opera una modifica testuale dell’art. 26 del decreto-legge 112/2008 e si opera, quindi, in senso conforme a quanto è previsto nel punto 3, lettera a), della circolare 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, che stabilisce che è privilegiata la modifica testuale ("novella") di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

Alla luce della scelta operata per l’art. 17 del presente decreto, si valuti l’opportunità, anche nel caso del comma in esame, di apportare una modifica testuale all’art. 64 del decreto-legge 112/2008.

Occorre, inoltre, sostituire le parole “decreto legislativo” con le parole “decreto-legge”.

 

L’articolo 64 del D.L. 112/2008 ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici:

-        ridefinizione degli ordinamenti scolastici;

-        revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

-        dimensionamento della rete scolastica.

Il piano - che è stato trasmesso alle Camere nel settembre 2008[79] - costituisce il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione[80], da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. I regolamenti possono modificare anche le disposizioni legislative vigenti[81].

 

Sono già stati approvati dal Consiglio dei ministri i regolamenti sull’organizzazione della rete scolastica e delle risorse umane (pubblicato nella GU n. 151 del 2 luglio 2009), sull’assetto della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (approvato il 27 febbraio 2009, ma non ancora pubblicato), sugli organici del personale ATA (approvato il 13 maggio 2009, ma non ancora pubblicato).

E’ stato svolto, inoltre, dal Consiglio dei ministri l’esame preliminare di schemi di regolamento relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (13 maggio 2009), al riordino dei licei, all’accorpamento delle classi di concorso e alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali (12 giugno 2009).

 


Profili finanziari (articolo 17, comma 25)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di chiarire che il termine di dodici mesi stabilito dall’art. 64, comma 4, della legge n. 133/2008 è da intendersi comunque rispettato con l’approvazione preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo; ciò al fine di garantire l’efficacia del percorso di riforma definito, nei tempi e con le modalità ivi previsti in relazione al conseguimento dei prescritti obiettivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il Governo dovrebbe garantire che, al di là della data formale di adozione dei regolamenti previsti dall’art. 64, comma 4, del DL 112/2008, la tempistica della loro attuazione sia tale da assicurare il rispetto di quella prevista per poter procedere alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Detti regolamenti sono infatti strumentali alla realizzazione del piano programmatico di interventi, di cui all’art. 64, comma 3, del medesimo DL 112/2008, cui sono ascritti effetti di risparmio già dall’anno 2009. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 


 

Articolo 17, commi 26-27
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)

 


26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

     b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

     d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».


 

 

Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a))[82];

§      si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c));

§      riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d));

 

Si osserva che il rinvio normativo contenuto alla lettera d) risulta errato, non consentendo di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della P.A.

 

Il lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

L’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è disciplinato dall’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dall’articolo 49 del decreto-legge 112/2008.

Il nuovo impianto normativo, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ai contratti collettivi nazionali si demanda, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Per quanto concerne la durata massima del rapporto di lavoro flessibile, al fine di evitare gli abusi si prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei contratti flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

La violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei contratti flessibili comporta, inoltre, la responsabilità dei dirigenti. Di tali violazioni si tiene conto anche in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 286/1999. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Un ampio ed articolato quadro del fenomeno del lavoro flessibile nella P.A., con l’indicazione delle possibili soluzioni al delicato problema delle stabilizzazioni, è stato tracciato in un recente documento del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, oggetto di discussione nell’ambito di una apposita audizione del Ministro Brunetta da parte della XI Commissione della Camera.

 

Il lavoro accessorio

Ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 5 del 2009) per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Le attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare

 

Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato

L’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (come modificato dalla legge n. 247 del 2007), prevede che il lavoratore il quale, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza (fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso, e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

 

L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.


Profili finanziari (articolo 17, commi 26 e 27)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intervengono sulla vigente normativa concernente l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni allo scopo di prevenire la formazione di nuovo precariato. A tal fine si introducono norme volte a sanzionare l’utilizzo improprio di tali tipologie di lavoro.

Si prevede, altresì, un’attività di monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile a cura del Dipartimento della funzione pubblica senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che la non onerosità delle norme è dichiarata dalla sola relazione tecnica e che tra le disposizioni non figura alcuna clausola di invarianza, appare necessario che il Governo chiarisca se l’attività di monitoraggio, prevista dalle norme in esame, possa essere effettuata stanti le attuali dotazioni finanziarie, strumentali e di personale del Dipartimento della funzione pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 26, lettera b), appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, la disposizione prevedendo esplicitamente una clausola di invarianza finanziaria riferita all’aggregato della finanza pubblica, per gli analitici rapporti informativi sulle tipologie di lavoro flessibile che devono predisporre le amministrazioni.

 

 


 

Articolo 17, commi 28-29
(Codice amministrazione digitale e indice degli indirizzi delle P.A.)

 


28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

     «Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».


 

 

I commi 28 e 29 dell’articolo 17 apportano due modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 82/2005[83].

 

Il comma 28 interviene sull’art. 65 del codice, che disciplina la presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

 

Ai sensi del co. 1 dell’art. 65, tali istanze e dichiarazioni sono validamente presentate alle pubbliche amministrazioni in una di queste ipotesi:

-        sono sottoscritte mediante firma digitale;

-        l'autore è identificato dal sistema informatico mediante l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);

-        l'autore è identificato mediante strumenti diversi dalla CIE o dalla CNS, apprestati dalle singole amministrazioni (quest’ultima possibilità è stata prevista solo in via transitoria, ai sensi del co. 3 dell’art. 65 e del precedente art. 64, co. 3).

Il comma in esame aggiunge un’ulteriore fattispecie di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni: quella in cui l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata.

Il testo fa qui rinvio all'art. 16-bis del D.L. 185/2008[84]. L’articolo, nell’ambito di una serie di misure di semplificazione amministrativa per cittadini e imprese, dispone al co. 5 l’attribuzione, ai cittadini che ne facciano richiesta, di una casella di posta elettronica certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione e l’integrità del contenuto della comunicazione[85].

Va ricordato al riguardo che, ai sensi del co. 2 del citato art. 65 del codice, le istanze e le dichiarazioni inviate (o compilate sul sito) secondo le modalità sopra dette sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale[86].

 

Tra i princìpi generali posti dal Codice dell’amministrazione digitale vi è, all’art. 3, il diritto dei cittadini e delle imprese di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005[87]).

Le pubbliche amministrazioni centrali (art. 6) utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2).

 

Il comma 29 aggiunge al Codice dell’amministrazione digitale un nuovo art. 57-bis, che istituisce, a fini di trasparenza amministrativa, l’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

L’Indice, che fornisce dati sull’organizzazione, i servizi offerti e gli indirizzi di posta elettronica di ciascuna amministrazione pubblica, è curato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ed è aggiornato almeno semestralmente; i dirigenti delle rispettive amministrazioni sono responsabili (anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato) per le carenze nella comunicazione dei dati necessari all’aggiornamento.

Il comma in esame legifica una disposizione già presente nell’ordinamento. Gli art. 11 ss. del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (G.U. n. n. 272 del 21 novembre 2000), recante le regole tecniche per la gestione del protocollo informatico presso le amministrazioni pubbliche, istituiscono infatti e disciplinano l’“indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee” per facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni, disponendo tra l’altro la sua accessibilità “tramite un sito Internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati” (art. 11, co. 3).

Alle regole tecniche di cui al citato D.P.C.M. 31 ottobre 2000 fa per l’appunto rinvio l’art. 57-bis, introdotto dal comma in esame, ai fini della realizzazione e della gestione dell'Indice.

Profili finanziari (articolo 17, comma 29)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto afferma, con norma di rango primario, l’esistenza e la tenuta dell’indice delle pubbliche amministrazioni già istituito a norma dell’articolo 1 del DPCM 31 ottobre 2000[88] e gestito dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto che il CNIPA già svolge l’attività di gestione dell’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, appare opportuno che il Governo confermi che le attività concernenti l’aggiornamento dei dati dell’indice, che sono poste a carico delle altre amministrazioni pubbliche, possano essere svolte in assenza di nuovi o maggiori oneri.


 

Articolo 17, commi 30-31
(Modifiche alla disciplina del controllo da parte della Corte di conti)

 


30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

     «f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.


 

 

I commi 30 e 31 dell’articolo 17 introducono alcune modifiche alla disciplina della Corte dei conti, intervenendo in particolare sulla funzione di controllo esercitata dalla magistratura contabile.

In primo luogo, l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità viene esteso anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Inoltre, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

 

Il comma 30 interviene modificando la legge n. 20 del 1994 nella parte in cui indica tassativamente gli atti sui quali la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1).

A tale elenco vengono aggiunti:

§      gli atti e i contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei a personale estero alla pubblica amministrazione previsti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001;

§      gli atti e i contratti relativi al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di studi e consulenze.

 

La riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti realizzata dalla legge 20/1994 si è mossa nella direzione di ridurre i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo sull’attività e sulle gestioni come strumento per la verifica del rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia.

Più in particolare, i tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall’amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull’esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte di conti il compito di verificare la funzionalità dei controllo interni all’amministrazione.

Gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità, ai quali si aggiungono quelli previsti dalla norma in esame, sono i seguenti:

-        i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

-        gli atti del Presidente del Consiglio e dei Ministri relativi la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

-        gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione che comportano spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

-        i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi, quali quelli del CIPE;

-        i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

-        i decreti di approvazione dei contratti delle amministrazioni dello Stato;

-        i decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

-        gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

-        tutti gli altri atti che, a causa di ripetute irregolarità rilevate in sede di controllo successivo, il Presidente del Consiglio o la Corte dei conti deliberino di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo.

 

Le due ulteriori tipologie di atti che vengono sottoposti al controllo preventivo in virtù della norma in esame riguardano entrambi il conferimento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, ma si riferiscono a due fattispecie diverse.

La prima tipologia è prevista e disciplinata dettagliatamente dalla legge (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001) e riguarda incarichi temporanei individuali conferiti a personale esterno con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa. Essi devono rispettare determinate condizioni, quali l’impossibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzare personale interno, temporaneità ed alta specializzazione della prestazione di lavoro, determinazione preventiva della durata, luogo e oggetto dell’incarico.

La seconda tipologia ha carattere più generale, riguardando l’affidamento di studi e consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione in esame fa riferimento all’articolo 1, comma 9, della legge 266/2005 che ha posto un tetto, a partire dal 2006, alle spese annue per studi e consulenze, pari al 30% di quella sostenuta nel 2004. l limite riguarda sia gli incarichi ad esterni, sia quelli a personale interno alla pubblica amministrazione. Sono invece escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati che, quindi, presumibilmente, dovrebbero essere anche sottratte al controllo preventivo introdotto dalla disposizione in commento.

 

Il comma 31 prevede che in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale. Le decisioni delle sezioni riunite fanno stato e ad esse le sezioni regionali si devono conformare.

La finalità della norma, come esplicitato all’inizio del comma in esame, risiede nella necessità di assicurare l’unitarietà e la coerenza dell’azione di controllo della Corte dei conti in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ciò anche in relazione al federalismo fiscale.

Si ricorda in proposito che la recente legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.

 

La disposizione fa seguito ad un analogo intervento operato di recente dalla legge 69/2009 (“collegato semplificazione”) relativo alle sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del Procuratore generale (art. 1, comma 7, del decreto-legge 453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19).

La novella apportata dalla legge 69/2009 (art. 42, comma 2) ha aggiunto un’ulteriore forma di accesso alle sezioni riunite da parte del Presidente della Corte; questi può, infatti, chiedere che le sezioni riunite si pronuncino su:

giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali;

giudizi che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Inoltre, nel caso in cui una sezione giurisdizionale, centrale o regionale, non condivide il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, è tenuta a rimettere alle sezioni riunite stesse la decisione sul procedimento in corso.

 

Si ricorda che le sezioni riunite non sono un organismo unitario, in quanto esistono sezioni riunite per ciascuna funzione della Corte.

In particolare, le sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del procuratore generale. Ne fanno parte due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza ogni anno. La presidenza è tenuta dallo stesso Presidente della Corte o da un presidente di sezione. Il numero minimo per la validità delle decisioni è di sette membri (art. 1, comma 7, decreto-legge 453/1993, conv. legge 19/1994).

Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo e consultiva deliberano con un numero di votanti non inferiore a quindici e sono ripartite in collegi (composti ognuno da 34 magistrati), ciascuno dei quali preposto ad uno degli ambiti di competenza di tale organo. I membri di ogni collegio sono designati annualmente dal Consiglio di presidenza in base al principio della rotazione degli incarichi (art. 4, decreto-legge 543/1996, conv. legge 639/1996)[89].

 

La generalizzazione dell’istituzione di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è avvenuta con la deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, della stessa Corte, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999[90]; tale ultima disposizione, con l’obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, aveva infatti attribuito alla Corte dei conti il potere di determinare, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto. Coerentemente con il disegno di riforma della pubblica amministrazione alla Corte è stata intestata una funzione di controllo successivo delle gestioni delle amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. L’attribuzione di competenze di tipo nuovo richiedeva che la Corte si desse una struttura organizzativa idonea.

L’art. 2, co. 1, della deliberazione n. 14 del 2000 ha quindi previsto che fosse istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, con sede nel capoluogo. Le sezioni, che hanno sostituito le preesistenti “delegazioni” regionali[91] e i “collegi” regionali[92], si sono insediate a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301).In precedenza esistevano già sezioni regionali di controllo nelle regioni a statuto speciale[93].

Quanto alle competenze loro attribuite, le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell’articolo 3, co. 4, 5 e 6, della L. 20/1994, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione). Inoltre le sezioni regionali esercitano il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Il regolamento di auto-organizzazione della Corte prevede che il controllo comprenda anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Il controllo sulla gestione affidato alle sezioni regionali include anche le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, come richiesto dal co. 4 dell’art. 3 della L. 20/1994.

 

 


 

Articolo 17, comma 32
(Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune Regioni)

 


32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

     «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».


 

 

Il comma 32 dell’articolo 17 in esame autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

 

In via preliminare va ricordato che il comma 46 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato lo Stato - in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti - ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

 

Nel dettaglio, il nuovo comma 46-bis dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), come introdotto dalla disposizione in esame, autorizza le regioni richiamate nel sopra citato comma 46 (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere, fino a che non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 62, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, con cui, nell’ambito del contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, dovrà individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere, indicando le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento.

 

Si potrebbe meglio chiarire l’espressione “operazioni derivate”, che fa probabilmente riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

La ristrutturazione così autorizzata, che dovrà essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, dovrà avvalersi del supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale ultima disposizione fa riferimento alla possibilità di avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

E’ prevista, al riguardo, la previa autorizzazione nonché la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Profili finanziari (articolo 17, comma 32)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

La norma ha come destinatarie solo alcune delle regioni che hanno sottoscritto i Piani di rientro dal deficit sanitario, e cioè quelle (Lazio, Campania, Molise e Sicilia) nei confronti delle quali è stata autorizzata, per il 2008, l’anticipazione da parte dello Stato di 9,1 miliardi per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005. Tale intervento dello Stato era previsto dagli Accordi stipulati dalle suddette regioni con i Ministri della salute e dell’economia e dai relativi Piani.

L’anticipazione non ha riguardato la Liguria, che non presentava debiti pregressi al 31 dicembre 2005 e la cui gestione 2006 non ha fatto emergere ulteriori debiti, e l’Abruzzo che, solo nel 2008, ha avviato la procedura di ristrutturazione del debito oggetto di operazioni sui mercati finanziari e la certificazione della quota di debito non cartolarizzato.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la possibilità di ristrutturare le operazioni derivate riguardi esclusivamente il settore sanitario e, se del caso, posizioni debitorie da ricondurre alla gestione della sanità non ancora accertate al momento della sottoscrizione dei Piani[94], o se tali operazioni possano riguardare anche debiti non sanitari.

Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se il requisito della sussistenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari possa giustificare la necessità di ristrutturare contratti derivati anche in altre regioni, non considerate dal citato comma 46 dell’articolo 2 della legge 244/2007.

 

Si segnala, tuttavia, che il venir meno delle limitazioni alla ristrutturazione dei contratti derivati, previste dalla legge finanziaria per il 2009 anche alla luce delle rischiosità emerse in relazione all’utilizzo di tali strumenti, si accompagna alla previsione, oltre che del supporto dell’advisor finanziario, anche dell’obbligo di una preventiva autorizzazione del Ministero dell’economia, sotto la cui vigilanza si svolge l’operazione[95].

 


 

Articolo 17, commi 33-34
(ENAC)

 


33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.


 

 

Il comma 33 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali,disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, perfar fronte a spese di investimento e ricerca per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, fermo restando quanto disposto dall’art. 45 del D.P.R. n. 97/2003.

 

L’articolo in esame è finalizzato a consentire, anche per l’anno 2009, quanto già previsto in precedenza dall’art. 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007). Tale norma, infatti, autorizzava l’ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili in bilancio al 1° gennaio 2006 (entrata in vigore della legge), con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ENAC era tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in oggetto al Ministro (delle infrastrutture e) dei trasporti, cui competeva l’emanazione del decreto per l’individuazione degli investimenti da finanziare con tali risorse. Da ultimo si ricorda che una norma di medesimo tenore era contenuta nell’art. 21 del D.L. n. 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).

Più specificamente, il citato art. 45 del D.P.R. n. 97/2003 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70) disciplina, in via generale, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per spese d’investimento da parte degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 (c.d. legge sul parastato), prescrivendo che la situazione amministrativa, allegata al conto di bilancio, deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.

Per quanto rileva in questa sede, il comma 3 del suddetto articolo, stabilisce infatti che l'avanzo di amministrazione, può essere utilizzato: per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; per il finanziamento di spese di investimento.

Il successivo comma 4 prevede, poi, che nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle suddette finalità. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

 

Ai sensi del comma 34, entro il 31 luglio 2009, l'ENAC è tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in questione, relativamente all’esercizio del 2008, al Ministro delle infrastrutture e trasporti, che individua, con decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Va ricordato che l’ENAC, istituito con decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250[96], è un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. L’articolo 11 del medesimo decreto, riconosce al Ministro dei trasporti funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC, affidandogli il compito di emanare direttive generali per programmarne l'attività e di approvarne bilanci di esercizio e proposte in materia di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.

A norma dell’articolo 7 del decreto istituivo, le entrate dell'ENAC sono costituite da: trasferimenti statali per l'espletamento dei compiti previsti dal medesimo decreto e per l'attuazione del contratto di programma; tariffe per prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento; proventi di cui alla legge n. 449/1985[97] (art. 7), destinati alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e allo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile e derivanti da canoni per le concessioni aeroportuali, sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici ed altri introiti per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

 

Profili finanziari (articolo 17, commi 33 e 34)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme consentono all’ENAC di destinare a spesa per investimento la quota di avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato. La disposizione, secondo la relazione, non comporta effetti negativi ed anzi qualifica la spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma consente una deroga alla disciplina generale relativa all’utilizzo di somme di parte corrente non spese nell’esercizio di riferimento. Pur verificandosi quindi una riqualificazione della spesa mediante la destinazione delle somme in questione ad investimenti, per effetto dell’utilizzo nel 2009 di avanzi pregressi potrebbe delinearsi un’accelerazione della spesa per l’esercizio in corso, con conseguenti effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

In proposito, si ricorda che il Governo, con riferimento ad una richiesta di chiarimenti avanzata in sede di esame di una norma di analogo tenore riferita agli avanzi di gestione 2007[98], ha affermato che l’utilizzo delle somme disponibili risultava già previsto.

 

 


 

Articolo 17, comma 35
(Sicurezza della circolazione)

 

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

 

 

Il comma 35 intende modificare le finalità dei commi 17 e 18 dell’art. 2 della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria per il 2009), indirizzando le relative risorse non utilizzate a diversi obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione, di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998[99], avuto, altresì, riguardo agli oneri relativi all’utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Va ricordato che tali disposizioni recano interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

 

In particolare, analogamente a quanto disposto per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008[100], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. il comma 17 dell’articolo 2 prevede che sia rideterminata, nel limite complessivo di 30 milioni di euro:

-        la quota di indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale percepita, nel 2009, dai lavoratori addetti alla guida nel settore dell’autotrasporto merci, che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, co. 5 TUIR) ai fini dell’imposta sui redditi. La norma fa salve le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

-        l’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 95, co. 4 TUIR), per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Il comma 18 (analogamente a quanto previsto dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[101]) dispone che sia rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, nel 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. E’ prevista, inoltre, l’applicazione a tali somme dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008. L’applicazione della misura nell’anno 2008 è stata prevista dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[102]

L’art. 2, comma 3 del D.L. n. 451/1998 assegnava, per l’anno di riferimento, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

 

Profili finanziari (articolo 17, comma 35)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ossia di destinare a obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione[103] le risorse non utilizzate già destinate a finanziare[104], per l’anno 2009, agevolazione fiscali in favore delle imprese di autotrasporto di merci.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo confermi l’equivalenza sui saldi di finanza pubblica delle nuove destinazioni previste dalla norma in esame rispetto a quelle già indicate a legislazione vigente.

 


 

Articolo 18
(Tesoreria statale per le società non quotate possedute dallo Stato)

 


1. Con decreti del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministra­zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle ammini­strazioni pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.


 

 

L’articolo 18 prevede l’adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all’indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente – quali, ad esempio, le società per azioni Anas, Ferrovie dello Stato, Enav, Fintecna, Sogei, Sace, Consap, Consip e l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa[105] – e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche[106].

 

I suddetti enti e società possono essere obbligati a detenere tuttele proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato - in luogo ad esempio dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati - mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

 

In particolare, l’articolo demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze:

§      la definizione dei criteri, delle modalità e della tempistica per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per i suddetti enti e società, assicurando ogni caso che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento possa essere effettuato solo in assenza di disponibilità sui conti di tesoreria e per effettive esigenze di spesa (comma 1);

Si ricorda che l’articolo 2, comma 136, della legge n. 662/1996, ha previsto che le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Con la circolare 10 settembre 1996, n. 662531 il Ministero dell’economia ha precisato che tale norma riguarda esclusivamente le società per azioni interamente possedute dallo Stato e gli enti pubblici economici, limitatamente alle somme erogate in loro favore a carico del bilancio statale[107].

§      la facoltà – e non l’obbligo – di stabilire che i predetti soggetti debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato; in tal caso, con i medesimi decreti è stabilito l’eventuale tasso di interesse da corrisponderesulla quota delle giacenze dei conti non proveniente dal bilancio dello Stato, il quale non potrà comunque essere superiore a quello riconosciuto sul “conto di disponibilità del Tesoro”,[108]ossia al tasso medio dei BOT emessi nel semestre precedente (comma 2);

§      la fissazione dei criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita e ridurre i costi di gestione (comma 3).

Con ulteriori e separati decreti del Ministro dell’economia la disciplina di cui sopra può essere estesa alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti, nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale (comma 4).

 

Al fine di individuare con maggiore dettaglio l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in oggetto, si segnala l’opportunità di acquisire dal Governo ulteriori informazioni in ordine alle società non quotate a totale partecipazione statale diretta o indiretta, nonché agli enti pubblici nazionali inseriti nel conto consolidato della P.A., interessati dalle norme.

In relazione alle disposizioni di cui al comma 2, si segnala l’opportunità di acquisire chiarimenti in ordine ai possibili riflessi sulla gestione finanziaria delle società in mano pubblica potenzialmente soggette all’obbligo di detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie presso appositi conti di tesoreria. Ciò in considerazione del fatto che la remunerazione delle giacenze di tali conti è meramente eventuale ed in ogni caso il tasso di interesse che potrebbe essere corrisposto è soggetto ad un limite, non potendo essere superiore, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, a quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro, ossia al tasso medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

Si segnala, inoltre, come la previsione, a carico delle medesime società e ed enti di cui al comma 1, diretta a subordinare il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento alla assenza di disponibilità esistenti sui conti di tesoreria e al requisito di “effettive esigenze di spesa”, possa determinare un irrigidimento della gestione finanziaria.

Profili finanziari (articolo 18)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Al riguardo, poiché la norma sembra diretta a incidere positivamente sul fabbisogno del settore pubblico, dovrebbero essere forniti elementi di valutazione per escludere che vi siano riflessi negativi sulla redditività di aziende interamente possedute dallo Stato o su enti rientranti nel conto della P.A., che possano determinare a loro volta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 19, comma 1
(Reclutamento di personale)

 


1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministra­zione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».


 

 

L’articolo 19, comma 1, aggiunge il comma 2-bis all’articolo 18 del D.L. 112/2008, con il quale si estendono le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, ad una serie di soggetti:

§      società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara;

§      società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

§      società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

 

Per tali società la norma prevede, inoltre, l’adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

 

 

 


 

Articolo 19, commi 2, 5-13
(Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche)

 


2. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

     b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».

(omissis)

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;».

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b); ».

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116.

12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».


 

 

Le disposizioni in esame modificano la disciplina in materia di organi societari, costituzione e partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato introdotta dalla legge finanziaria per il 2008[109] ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa delle società in mano pubblica.

 

In particolare, il comma 2 dell’articolo 19 novella alcuni commi dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 e in particolare :

a)  il comma 28, introducendo la previsione dell’invio allasezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni societariee al mantenimento delle attuali;

b)  il comma 29, disponendo una proroga al 30 settembre 2009 deltermine entro il qualele amministrazioni pubbliche[110] controllanti devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate, prevedendo altresì che il mancato avvio delle procedure di cessione configuri una fattispecie di responsabilità erariale.

 

Si ricorda che il comma 27 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.  E’ invece sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici secondo la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , nonché l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle medesime amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

 

Il comma 5 consente alle Amministrazioni dello Stato - cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici - di affidare direttamente la gestione di tali fondi o interventi a società a capitale interamente pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi nazionali conferenti.

Si deve trattare di società su cui le prime esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono posti a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi.

 

Con riferimento al comma 5 si segnala l’opportunità di chiarire la portata del riferimento alle “società su cui le amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi”, nonché l’ulteriore requisito del “quasi” esclusivo svolgimento delle attività delle società nei confronti dell’Amministrazione.

 

Il comma 6 reca un’interpretazione autenticadell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità in capo ad enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, nell’ipotesi di violazione da parte di questi dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

La norma specifica, al riguardo, che perentisi intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

Si ricorda che l’articolo 2497, primo comma del codice civile prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

 

I commi 7 e 8 apportano modifiche al comma 12 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008, che ha introdotto una serie di disposizioni in materia di riduzione del numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione delle società pubbliche direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche statali[111].

 

In via preliminare si segnala che le norme del decreto legge in esame, essendo entrate in vigore il 1° luglio 2009, modificano l’articolo 3, comma 12, delle legge finanziaria per il 2008 nel testo vigente in tale data. La legge 18 giugno 2009, n. 69[112], entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha tuttavia modificato il medesimo articolo 3, comma 12, su cui incidono le norme in esame. Si determina pertanto un problema di successione di leggi, posto che talune delle novelle previste dal decreto-legge sembrano fare riferimento alla predetta nuova disciplina anziché a quella originaria introdotta dalla legge finanziaria 2008. Su tale questione, da valutare ovviamente anche alla luce della futura legge di conversione del provvedimento, appare opportuno un chiarimento.

In particolare, il comma 7 - sostituendo la lettera b) del citato comma 12 - prevede che l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, sulle materie delegabili e fissarne in concreto contenuto e compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile [113].

 

La lettera b) del citato comma 12, nella formulazione vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge, prevedeva, invece, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente dovessero essere attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato.

L’articolo 71, comma 1, lettera a), della legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha modificato la medesima lettera, prevedendo che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci.

 

Il comma 8 - sostituendo la lettera d) del comma 12 - prevede che lo stesso organo di amministrazione - fermoquanto previsto ai sensi della lettera b) - possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale, unitamente al Presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi secondo quanto previsto dal citato articolo 2389, comma 3, del codice civile.

 

La lettera d) del citato comma 12, nella formulazione vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge, disponeva l’eliminazione della previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché l’obbligo di limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

L’articolo 71, comma 1, lettera a), della legge n. 69 del 18 giugno 2009, nel modificare il medesimo comma 12, ha previsto, alla lettera d), che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della precedente lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Si segnala che il comma in esame sembra riferirsi alla lettera d) del comma 12 nel testo modificato dall’articolo 71, comma 1, lettera a), della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

 

Il comma 9 abroga l'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.[114].

 

Ai sensi del successivo comma 10, le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse, ad eccezione di quelle inerenti le deleghe operative al presidente- di cui al precedente comma 7 – e di quelle relative l’attribuzione di deleghe ad un solo componente del Consiglio, di cui al comma 8.

 

I commi 11-12 recano disposizioni relative all’Istituto Poligrafico dello Stato, società la cui disciplina di riferimento è contenuta nella legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116.

 

In particolare, il comma 11 demanda ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato.

 

Il comma 12 dispone che il consiglio di amministrazione della società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile.

 

Il comma in esame sembra tacitamente abrogare la previsione contenuta nell’articolo 10, comma 1 della legge n. 559 del 1966, secondo la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro dell’economia. L’articolo 2383, comma 3 del codice civile prevede invece la rieleggibilità degli amministratori, salvo diversa disposizione dello statuto, e la revocabilità degli stessi dall'assemblea in qualunque tempo.

 

Lo statuto della Società Istituto Poligrafico dovrà conformarsi, entro il medesimo termine, alle previsioni di contenimento della spesa relative alle società pubbliche di cui al citato comma 12 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Il comma 13 reca, infine, un’ulteriore modifica all’articolo 3, comma 12, della legge finanziaria per il 2008, finalizzata ad escludere dall’applicazione della disciplina ivi prevista, la disciplina relativa allo statuto della Cassa depositi e prestiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legge n. 269 del 2003

 

L’articolo 5, comma 4 del D.L. n. 269 del 2003[115], nel disciplinare la trasformazione di Cassa depositi e prestiti in S.p.a., ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato lo Statuto di Cassa depositi e prestiti e nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Lo stesso articolo 5, al comma 4, ha disposto che le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi siano deliberate a norma del codice civile.

 

Si segnala, anche in tal caso, che la modifica introdotta dalle disposizioni in esame sembra riferirsi non già al testo dell’articolo 3, comma 12, della legge finanziaria per il 2008 vigente al primo luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), bensì al testo di tale comma come modificato dall’articolo 71, comma 1, lettera a), della legge n. 69 del 18 giugno 2009, vigente a decorrere dal 4 luglio 2009.

 

Profili finanziari (articolo 19, commi 5-13)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono neutrali dal punto di vista della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 7 e 8, che prevedono la corresponsione di un compenso al Presidente in caso di attribuzione di deleghe operative da parte dell’organo di amministrazione[116], appare opportuno che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari della norma, dal momento che tale compenso non è previsto dalla normativa vigente.

A tale proposito, si ricorda che la normativa vigente (art. 3, comma 12, della legge n. 244/2007, come modificata dalla legge n. 69/2009) prevede la possibilità per l’organo amministrativo di conferire deleghe operative al Presidente senza alcun compenso aggiuntivo.

 


 

Articolo 19, commi 3-4
(Obbligazionisti e azionisti Alitalia)

 


3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:

     a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

     b) il comma 1 è abrogato;

     c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

     d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate; »;

     e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

     f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

     g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

     h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

     i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

     j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

     k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

     l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

     m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

     n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

     o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

     p) è abrogato il comma 8;

     q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

     r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.


 

 

L’articolo 19, commi 3 e 4, novellando l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009[117], amplia le tutele riconosciute in favore degli obbligazionisti e azionisti di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., in amministrazione straordinaria.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008[118], nel quadro delle misure destinate ad agevolare la privatizzazione di Alitalia, ha ammesso i piccoli azionisti e gli obbligazionisti della società al godimento dei benefici Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto[119], rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle norme relative attuative.

Successivamente l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009 ha dettato una disciplina specifica di tutela degli obbligazionisti Alitalia, escludendoli conseguentemente dai benefici del menzionato Fondo. La norma prevede che i titolari delle obbligazioni “Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile” possano cederle, nel limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, al Ministero dell’economia e delle finanze, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012. Il controvalore dei titoli di Stato attribuibili agli obbligazionisti è determinato in relazione al prezzo medio di borsa delle obbligazioni Alitalia nell’ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame modifica il citato articolo 7-octies in relazione ai seguenti punti:

§      prevede che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia sia pari al prezzo medio di borsa nell’ultimo mese di negoziazione, anziché al 50% del suddetto prezzo, come previsto dal citato D.L. n. 5/2009. L’importo da rimborsare è individuato dalla stessa norma in 0,262589 euro per ciascuna obbligazione e corrisponde al 70,97% del valore nominale delle obbligazioni stesse (lett. c);

§      consente anche ai titolari di azioni Alitalia di cedere i propri titoli al Ministero dell’economia e delle finanze, in cambio della stessa tipologia di titoli di Stato prevista per gli obbligazionisti. L’importo riconosciuto agli azionisti è determinato nel 50% del prezzo medio di borsa delle azioni nell’ultimo mese di negoziazione ed è pari a 0,2722 euro per ogni azione (lett. d);

§      prevede che il rimborso in favore degli azionisti non può essere superiore a 50.000 euro per ciascun azionista (lett. e);

§      posticipa il termine per la presentazione delle richieste di rimborso dall’11 luglio 2009[120] al 31 agosto 2009 (lett. g)

§      prevede che la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze dei documenti relativi alle richieste di rimborso da parte degli intermediari finanziari sia effettuata in formato cartaceo e su supporto informatico (lett. i);

§      stabilisce che la data alla quale fare riferimento per la determinazione della quantità di titoli detenuti sia quella in cui è presentata la dichiarazione di rimborso, anziché il 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2009) (lett. j);

§      posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la data entro la quale il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato agli aventi diritto (lett. n);

§      stabilisce che alle operazioni in oggetto non si applicano gli articoli 102 e seguenti e gli articoli 114 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) (lett. o);

Le richiamate norme del TUF disciplinano le offerte pubbliche di acquisto e di scambio e gli obblighi di informazione societaria.

§      abroga il sopra citato articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008, eliminando gli azionisti Alitalia dal novero dei soggetti ammessi a godere dei benefici del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie (lett. q).

 

Il comma 4 prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Lo stesso comma incrementa di 230 milioni di euro per l’anno 2010 l’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, prevista dal comma 2 dell’articolo 7-octies.

Sempre con riferimento alla copertura degli oneri di cui all’articolo 7-octies, si segnalano:

§      la lett. b) del comma 3 che abroga il comma 1 dell’articolo 7-octies, il quale prevede l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2012, per assicurare il rimborso delle obbligazioni Alitalia. Conseguentemente la lett. p) e la lett. r) del comma 3 abrogano rispettivamente i commi 8 e 10 dell’articolo 7-octies, che fanno riferimento al suddetto comma 1;

§      la lett. f) del comma 3 che fissa un tetto di 100 milioni di euro per le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti da effettuare nell’anno 2009: Le restanti assegnazioni agli obbligazionisti e quelle a favore degli azionisti saranno effettuate nell’anno 2010.

Profili finanziari (articolo 19, commi 3-4)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

 

230

 

 

 

230

 

 

 

230

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

La relazione tecnica afferma che il maggior onere, derivante dalle ulteriori assegnazioni di titoli di Stato in favore degli obbligazionisti e degli azionisti Alitalia previste dalla norma in esame, può essere stimato complessivamente in 230 milioni di euro per il 2010.

La quantificazione tiene conto delle seguenti misure previste dalla norma:

§      ampliamento dell’agevolazione già prevista per gli obbligazionisti, con un onere stimato pari a 100 milioni di euro.

Le modifiche introdotte dalla norma in esame prevedono il raddoppio della misura dell’intervento, prevedendo l’attribuzione di titoli di Stato per un importo pari all’intero controvalore delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo medio ponderato di borsa dell’ultimo mese di negoziazione (eliminando, quindi, l’abbattimento del 50 per cento previsto dalla normativa vigente). Pertanto, tale incremento comporta un maggior onere stimato di ulteriori 100 milioni di euro rispetto all’onere originariamente previsto[121]. La quantificazione, inoltre, tiene conto dell’estensione della misura più favorevole agli obbligazionisti che hanno già presentato richiesta di ammissione al beneficio sulla base della normativa vigente.

§      estensione dell’agevolazione anche ai piccoli azionisti, con un onere pari a 130 milioni di euro.

Nell’ottica della tutela dei piccoli risparmiatori la proposta prevede la riduzione del controvalore di riferimento in misura pari al 50 per cento del prezzo medio di borsa dell’ultimo mese di trattazione con un tetto massimo di 50.000 euro per singolo azionista.

L’impatto sui saldi di finanza pubblica delle misure previste dalla norma in esame risulta limitato al 2010, anno in cui si completerà l’intera procedura di assegnazione a favore degli obbligazionisti e degli azionisti: la norma come novellata prevede infatti che le assegnazioni per l’anno 2009 non potranno superare i 100 milioni di euro già autorizzati nel teso originario, mentre le ulteriori assegnazioni in favore di obbligazionisti ed azionisti saranno effettuate nel corso del 2010, per il complessivo importo stimato in 230 milioni di euro.

Infine, la relazione tecnica precisa che per motivi di semplificazione procedurale è stato soppresso il fondo finalizzato al rimborso dei titoli di Stato in scadenza il 31/12/2012, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in relazione alle assegnazioni dei titoli di Stato per l’anno 2009 dal momento che tale operazione dovrà avvenire nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro. Diversamente, per l’anno 2010, benché l’intervento configuri un incremento della precedente autorizzazione di spesa, non viene espressamente indicato che le assegnazioni saranno effettuate nel limite delle risorse stanziate per il medesimo anno. Inoltre, andrebbero forniti gli elementi necessari alla verifica dell’onere, stimato dalla relazione tecnica in 230 milioni di euro per il 2010.

In particolare, per la verifica dell’onere stimato pari a 100 milioni di euro - conseguente alla fissazione del controvalore delle obbligazioni, pari a 0,262589 per singola obbligazione, e al superamento del criterio previsto dalla normativa previgente (riduzione del 50 per cento del valore di mercato) - andrebbe specificato sia per gli obbligazionisti che per gli azionisti, ai quali viene estesa la disciplina, il numero dei beneficiari di detta agevolazione.

Infine, con riferimento all’operazione di accollo delle obbligazioni e delle azioni Alitalia andrebbe chiarito se gli effetti di tale operazione siano compatibili con i limiti massimi di ricorso al mercato stabiliti dai vigenti provvedimenti di finanza pubblica.

 


 

Articolo 20
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

 


1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

     b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

     c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

     d) è aggiunto, infine il seguente comma:

     «6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.


 

 

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. L’attuazione delle nuove disposizioni non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo infatti previsto che l’Inps si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Istituto medesimo.

 

Viene in primo luogo disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’integrazione con un medico dell’INPS della composizione delle commissioni mediche delle ASL competenti agli accertamenti sanitari sulle invalidità e sull’handicap. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps.

 

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 [122], che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le stesse commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. La materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi.

 

All’Inps viene anche attribuita la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, disponendosi, nel caso di accertata insussistenza degli stessi, l’immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, seguita dalla revoca degli stessi (art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 698/1994). A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2010 le domande dirette ad ottenere i benefici, corredate della necessaria certificazione medica, devono essere presentate all’Inps che provvederà a trasmetterle, in via telematica, alle Aziende sanitarie locali.

Viene poi demandata ad un accordo quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni la disciplina delle modalità di affidamento all’Inps delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e viene contemplata la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l’Inps e le regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l’erogazione dei trattamenti di invalidità civile.

Infine, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali - mediante un intervento sull’articolo 10 del D.L. n. 203/2005[123] -. Da un lato, viene eliminato l’obbligo di notificare all’Avvocatura dello Stato gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile e le sentenze e i provvedimenti in essi pronunciati; dall’altro viene stabilito che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie ed assistenziali nei casi in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, su richiesta di quest’ultimo al direttore della sede provinciale dell’Inps, alle indagini assista un medico legale dell’ente. Viene inoltre stabilito che nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007, vale a dire dal momento in cui l’Inps, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 30 marzo 2007, è subentrato al Ministero dell’economia nella controversie instaurate, provveda comunque l’Inps all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale

 

Con l’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è stato completato il trasferimento all’Inps delle residue competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, competenze precedentemente attribuite alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile[124] incardinata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed attualmente svolte dalle Commissioni di verifica[125] dell’INPS.

A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’lNPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni residuate allo Stato.

 

L’articolo in esame si chiude con la previsione della nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992[126]. Viene espressamente previsto che dall’attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Profili finanziari (articolo 20)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori spese correnti

0

10

30

50

0

10

30

50

0

10

30

50

 

La relazione tecnica afferma che i risparmi di spesa sono calcolati tenendo conto di quanto già previsto a legislazione vigente nonché della gradualità con cui le innovazioni opereranno sulle nuove concessioni di prestazioni.

Infatti, le disposizioni in esame sono dirette a integrare il processo di razionalizzazione delle competenze amministrative nell’iter di riconoscimento e concessione dei trattamenti di invalidità civile già delineato dall’articolo 42 del decreto-legge n. 269/2003[127], dall’articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005[128] nonché, in attuazione di tali disposizioni, dal DPCM 30 marzo 2007. Pertanto, esse sono funzionali, in primo luogo, a potenziare il grado di conseguibilità degli obiettivi di economia ad esse associati e scontati nelle previsioni a legislazione vigente. In secondo luogo, introducendo aspetti innovativi di semplificazione e razionalizzazione, tali disposizioni appaiono suscettibili di recare effetti positivi per la finanza pubblica anche in termini di minori erogazioni di prestazioni non dovute, al momento non puntualmente quantificabili, in grado comunque di compensare anche i possibili effetti di riduzione dei tempi di liquidazione delle nuove prestazioni anche per le semplificazioni adottate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, trattandosi di risparmi la cui quantificazione è accertabile solo a consuntivo, non appare prudenziale che essi siano scontati nei saldi di finanza pubblica ed utilizzati tra i mezzi di copertura di maggiori oneri certi e di definito ammontare (cfr. il successivo articolo 16, comma 1, lettera b).

Appare infine opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza degli oneri relativa al comma 6 sia riferibile sia all’istituzione di una commissione per la revisione delle tabelle delle percentuali di invalidità sia agli effetti di tale revisione.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione recata dal comma 6, che attribuisce all’INPS l’onere delle spese legali nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’economia, possa derivare un maggiore onere, rispetto alla normativa vigente, a carico dell’Istituto, con conseguenti effetti negativi sull’indebitamento netto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di sostituire nella clausola di invarianza l’inciso “oneri aggiuntivi” con le seguenti parole “nuovi o maggiori oneri” in conformità alla prassi consolidata.

 


 

Articolo 21
(Rilascio di concessioni in materia di giochi)

 


1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito:

     a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010;

     b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita;

     c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita;

     d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;

     e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.

2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5 anno di concessione.


 

 

L’articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, specificando che dovrà sempre avvenire sempre mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie secondo la normativa comunitaria e nazionale.

In vista della scadenza al 31 maggio 2010 della concessione attribuita per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita,il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) avvia entro il 31 luglio 2009 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto) le procedure per la tempestiva aggiudicazione della concessione agli operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel definire l’offerta, valore prioritario verrà attribuito:

a)  al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nel 2009 e a 100 milioni di euro nel 2010;

b)  al ribasso dell’aggio per il concessionario, alla misura del 12% della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita;

c)  alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita;

d)  all’offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l’affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;

e)  previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite (c.d. pay-out) non superiore al 75%.

 

Le concessioni attribuite hanno una durata massima pari a 9 anni suddivisi in due periodi, rispettivamente, di 5 e 4 anni e potranno essere rinnovabili per non più di una volta. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo (4 anni) è subordinato alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’A.A.M.S., da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione.

 

Con riguardo alla formulazione della lettera b), appare opportuno un chiarimento in ordine contenuto della norma. Stante l’attuale formulazione, la norma sembrerebbe non prevedere un criterio di valutazione in quanto l’aggio per il concessionario viene fissato al 12%: si tratterebbe perciò di un requisito per la partecipazione alla gara e non di una variabile concorrenziale. L’ammontare dell’aggio previsto per la concessione attuale è pari al 12,37%. L’indicazione del 12% sembrerebbe pertanto da doversi considerare quale misura massima dell’aggio.

 

Con il termine “lotterie ad estrazione differita” si intendono le lotterie tradizionali, che sono collegate ad uno o più eventi storici, artistici, culturali o ad altri eventi locali, quali la Lotteria Italia, il Carnevale di Viareggio, il Gran Premio di Monza. Per tali lotterie viene effettuata una estrazione finale.

Con l’istituzione nel 1994 delle "lotterie istantanee” l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ha introdotto una nuova modalità di gioco attraverso la quale poter conoscere "immediatamente" il risultato e l'eventuale vincita (c.d. "gratta e vinci"). Per 10 anni le lotterie istantanee sono state gestite direttamente dall’A.A.M.S. Con la convenzione stipulata il 14 ottobre 2003 e i successivi atti aggiuntivi alla convenzione stessa del 15 ottobre 2003 e del 31 maggio 2004, l'A.A.M.S. ha affidato per 6 anni (sino al 31 maggio 2010) in concessione al R.T.I. Lottomatica S.p.A. (ora Consorzio Lotterie Nazionali) il servizio di gestione automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea, ad eccezione delle lotterie istantanee telematiche e/o telefoniche, la cui realizzazione è affidata all’A.A.M.S.

Poiché l’articolo 16, comma 2, della convenzione prevede la possibilità di rinnovo della concessione, a fronte di richiesta in tal senso avanzata in data 18 marzo 2009 da parte di Lottomatica S.p.A., l’A.A.M.S ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, alla luce delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di rinnovo dei contratti intervenute successivamente alla stipula della convenzione (2003).

Con il parere n. 1163/2009 emanato nella seduta del 5 maggio 2009 la terza sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che il divieto di rinnovo dei contratti pubblici previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) non sia applicabile al rinnovo della concessione relativa al 'Gratta e vinci'. Il Consiglio di Stato ha precisato che Lottomatica S.p.a. non ha diritto ad un rinnovo automatico della concessione, ma che l’A.A.M.S. può tuttavia rinnovarla. In tal caso il rinnovo non potrà superare i 6 anni previsti dalla concessione iniziale e i contenuti della stessa concessione dovranno restare '”sostanzialmente invariati”, pena l'obbligo di indire una nuova gara.

 

Profili finanziari (articolo 21)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate extratribut.

500

100

 

 

500

100

 

 

500

100

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

La relazione illustrativa precisa che il corrispettivo per l’aggiudicazione delle concessioni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrebbe avere carattere di una tantum.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione. Tali elementi andrebbero pertanto acquisiti, anche al fine di chiarire la ripartizione temporale fra i due esercizi 2009 e 2010 del maggior gettito previsto dal testo.

Il carattere una tantum delle maggiori entrate – desumibile dall’effetto finanziario esposto nell’allegato 7, oltre che dall’affermazione contenuta nella relazione illustrativa - sembrerebbe indicare che i maggiori introiti siano da mettere in relazione alla procedura di aggiudicazione delle nuove concessioni. Ciò implica che nelle previsioni tendenziali siano stati a suo tempo scontati effetti di entrata, con riferimento alla scadenza (e, quindi, al rinnovo) delle concessioni, inferiori rispetto a quelli ora attesi a seguito dell’introduzione della norma in esame.

Andrebbero pertanto acquisite informazioni sia con riferimento a tale aspetto (gettito in precedenza atteso dal rinnovo delle concessioni) sia in ordine al livello di entrate previsto a legislazione vigente negli anni 2009 e 2010 per il comparto delle lotterie. La verifica delle stime di maggiore entrata – infatti - richiede la disponibilità di questi dati, che costituiscono la base di calcolo per misurare l’aumento del gettito ascritto alla norma.

Più in generale, al fine di disporre dei parametri necessari per la valutazione degli effetti di norme che determinano variazioni di gettito nel settore dei giochi, andrebbe precisata la metodologia di costruzione delle previsioni tendenziali nel comparto di volta in volta disciplinato (nel caso in esame, quindi, nel comparto delle lotterie).

Si segnala in proposito che, negli ultimi anni, nel settore delle lotterie a estrazione istantanea si è registrata una dinamica crescente della raccolta e dei conseguenti risultati di gettito[129]. Andrebbe quindi chiarito se ed in quale misura sia stato scontato a legislazione vigente, in particolare nel settore delle lotterie a estrazione istantanea, un andamento del gettito erariale in crescita a prescindere dall’introduzione di nuove misure legislative.

Procedure di contenzioso

Il 7 aprile 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia, ai sensi dell’art. 228 TCE, un parere motivato (procedura d’infrazione n. 1999/5352) per la mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d’appalto, 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche.

La sentenza ha accertato che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE e, in particolare, ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. La Commissione, nella lettera di messa in mora, ha rilevato che le misure recentemente adottate dall'Italia per aprire il mercato dei giochi con la messa in concorrenza di un numero molto elevato (8.065 punti globali, di cui 290 agenzie) di nuove concessioni ippiche, non sarebbero sufficienti a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia.

Il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2003/4616)per violazione dell’art. 49 del Trattato delle Comunità europee, in quanto la normativa italiana vigente comporterebbe restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.

Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2006/4179).

La Commissione sostiene che le autorità italiane hanno adottato, senza operare la notifica richiesta dall’art. 8 della direttiva 98/34/CE, le disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e il decreto 7 febbraio 2006 (prot. n. 2006/4249/giochi/UD) che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l’obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste.

La Commissione ha inoltre avviato una procedura di infrazione (n. 4952 del 2008) inviando al Governo italiano una lettera di messa in mora per violazione del diritto comunitario con riferimento all’attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto.

 


 

Articolo 22
(Settore sanitario)

 


1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;

     b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.

4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

     b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

     c) l'anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;

     d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.

5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133:

     a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;

     b) le parole da «comprensivi» fino a «15 febbraio 1995» sono soppresse.

7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.

8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.


L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario. In particolare si dispone:

§      il differimento al 15 settembre 2009 dei due termini fissati al 31 ottobre 2008 dalla disciplina previgente[130] per il rispetto delle condizioni necessarie per l’accesso, da parte delle Regioni, al finanziamento integrativo per gli anni 2010 (103.945 milioni di euro) e 2011 (106.265 milioni di euro)rispetto al livello fissato per il 2009 (102.683 milioni di euro). I predetti termini riguardano, rispettivamente, la stipula di un’intesa fra lo Stato e le regionicontenente specifici impegni (riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri; riduzione delle spese per il personale degli enti del SSN, l’adozione, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini) e l’ emanazione , nel caso del mancato raggiungimento della predetta intesa, di un regolamento del Ministro della salutecontenentele suddette misure di razionalizzazione della spesa;

§      la costituzione, a decorrere dal 2010, di un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale[131]. Il fondo è alimentato attraverso le economie di spesa derivanti dalle misure recentemente adottate con il decreto legge n. 39/2009 - convertito dalla legge n. 77/2009 – in materia di spesa farmaceutica.

In particolare, con il decreto-legge è stata disposta una rimodulazione[132], con riferimento ai farmaci equivalenti, delle spettanze dell’azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico, pari, rispettivamente, a 58,65 per cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento, con una quota rimanente dell’8 per cento ridistribuita tra grossista e farmacista, per il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento[133].

Il Fondo è inoltre alimentato dalla attività di contrattazione dell’AIFA dei prezzi dei medicinali equivalenti di nuova immissione sul mercato[134]. Viene altresì rideterminato in riduzione (800 milioni di euro in valore assoluto e nella misura del 13,3 per cento in valore percentuale) per il 20010 il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica[135] territoriale. Conseguentemente il livello di spesa cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro per l’anno 2010;

§      l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale, in conseguenza dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dall’Intesa del 23 marzo 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008.

 

Si ricorda che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenticherichiede ed esamina la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti, effettua una valutazione del risultato di gestione, riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

L’articolo 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei LEA, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Regioni.

Il mancato rispetto del predetto termine o la non congruità del piano comporta la nomina di un commissario per la predisposizione di un piano triennale di rientro dai disavanzi da redigere all’esito del riaccertamento dei debiti nonché dell’attivazione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per valutare positivamente l’attendibilità degli stessi conti. Il piano, approvato dal Consiglio dei ministri - al quale partecipa anche il Presidente della Giunta regionale -, è attuato dal predetto Commissario che sostituisce gli organi della Regione nell’attuazione del medesimo. Contestualmente alla nomina del citato Commissario viene disposta la cessazione dall’incarico del Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del21 dicembre 2007, n. 3635.

 

In proposito va ricordato che con D.P.C.M. dell’11 dicembre 2007, è stato dichiarato, nel territorio della regione Calabria, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria. E’ stata poi successivamente emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 che, nello stabilire disposizioni urgenti per fronteggiare il predetto stato di emergenza, ha nominato altresì un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari specificando i compiti ad esso attribuiti.

Va ricordata inoltre l’emanazione della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 sul ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 e sull’accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. A tale legge ha fatto seguito la deliberazione della Giunta regionale del 5 maggio scorso che ha disposto misure per il contenimento della spesa per l’anno 2009.

 

Ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 159/2007[136]. Tale disposizione prevede che i crediti per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la citata comunicazione, i crediti non producono interessi; Risultano inoltre applicabili, in quanto compatibili, le procedure di cui al comma 2 dell’articolo 4 citato, relative alla nomina di commissari e subcommissari ad acta.

§      l’esclusione dei componenti della Regione Calabria, in sede di verifica sull’attuazione dei piani di rientro, dalle riunioni del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dalla citata Intesa del 23 marzo 2005, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, e la tempestiva designazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di altrettanti componenti supplenti. Le disposizioni in esame fanno comunque salvi gli atti espletati dal Comitato e dal Tavolo anteriormente all’entrata in vigore delle norme in commento;

§      l’istituzione, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”. Tale disposizione viene giustificata in forza delle riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza erogata dalla struttura sanitaria citata;

§      la rideterminazione, in diminuzione per tale importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011 e l’abrogazione delle disposizioni recate dall’articolo 79, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, nella parte in cui si specifica che gli importi stanziati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-20011 risultano comprensivi della somma di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale Bambino Gesù;

§      la precisazione che l'importo di 50 milioni di euro, destinati dalla legge finanziaria per il 2007, per gli anni 2007 e 2008, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato all’ospedale «Bambino Gesù», sia erogato alla predetta struttura per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza;

§      il coinvolgimento della Consip[137], nell’ambito del procedimento di verifica[138] degli adempimenti regionali in materia di acquisto di beni e servizi destinati alle strutture sanitarie.

Profili finanziari (articolo 22)

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveal comma 1 alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che alle disposizioni il cui termine viene prorogato, unificandolo al 31 ottobre 2009, non erano ascritti effetti diretti di miglioramento dei saldi.

Tali effetti (2 miliardi nel 2010 e 3 miliardi nel 2011) derivano, infatti, dalla riduzione, rispetto al tendenziale, del livello di finanziamento del sistema sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e alla conseguente riduzione attesa della spesa sanitaria. La relazione tecnica al ddl di conversione del DL 112/2008 precisava al riguardo che, a fronte delle minori risorse statali, le regioni, per garantire l’equilibrio finanziario del settore, avrebbero dovuto adottare misure di contenimento della spesa, ovvero coperture con risorse di bilancio extrasanitari [139]

 

Non vengono comunque modificate le disposizioni di cui all’art 79, commi 1-bis e 1-ter, del DL 112/2008, secondo cui per il 2010 ed il 2011 l’accesso al finanziamento integrativo rispetto al livello 2009 resta subordinato alla sottoscrizione di un’Intesa, il cui termine è spostato dal 31 ottobre 2008 al 31 ottobre 2009. Qualora non venga sottoscritta l’Intesa, la fissazione degli standard necessari per promuovere le misure di contenimento della spesa ospedaliera è adottata con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni[140]

 

Il prospetto riepilogativo ascriveai commi 2 e 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

0

800

800

800

0

800

800

800

0

800

800

800

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 3

0

800

800

800

0

800

800

800

0

800

800

800

 

La relazione tecnica afferma che le economie di 800 milioni di euro sulla spesa farmaceutica territoriale, da riversare nel fondo per interventi nel settore sanitario, sono garantite dall’andamento della spesa per farmaci equivalenti, su cui è intervenuto l’articolo 13 del decreto-legge n. 39/2009[141] allo scopo di porre fine al fenomeno degli extrasconti.

In particolare, le economie sono garantite dalla rimodulazione delle quote di spettanza (articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39/2009) e dall’effetto dell’ordinaria attività di contrattazione dei prezzi dei farmaci equivalenti di nuova immissione sul mercato svolta dall’AIFA[142]. Tali fattori consentono una riduzione del tetto della spesa farmaceutica di 800 milioni di euro a decorrere dal 2010, corrispondenti, in termini percentuali, ad una riduzione dal 14 al 13,3 per cento[143].

La quantificazione è fatta sulla base dei seguenti parametri:

- il volume di spesa per farmaci equivalenti è stimabile in via prudenziale per il 2010 pari ad almeno 4.000 milioni di euro, sulla base dei dati AIFA sulla relativa crescita. Infatti, come risulta dalla tabella che segue, pur ipotizzando una crescita annua (20 per cento) significativamente inferiore a quella registrata nell’ultimo biennio (34 per cento in media), si determina nel 2010 un valore pari a 4.350 milioni di euro:

Volume di spesa farmaci equivalenti

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

(fonte AIFA)

(stima – ipotesi di crescita prudenziale del 20%)

Valore assoluto

1.689

2.334

3.020

3.624

4.349

Variazione %

 

38,19

29,39

20,00

20,00

 

- la riduzione dei prezzi evidenziata dal recente andamento delle contrattazioni sui prezzi dei farmaci equivalenti è pari ad almeno il 20 per cento rispetto ai prezzi precedentemente applicati (pari a 800 milioni di euro su un totale di 4.000 milioni di euro su base annua)[144];

- l’introduzione, da parte del citato decreto-legge n. 39/2009, di sanzioni per il contrasto del fenomeno degli extrasconti garantisce il mantenimento di questo nuovo e più basso livello dei prezzi a carico del SSN per i farmaci equivalenti;

- la riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale garantisce comunque il conseguimento delle economie quantificate in quanto, qualora il tetto dovesse essere superato, opererebbe il meccanismo del ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e dei farmacisti previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007[145].

 

In merito ai profili di quantificazione, tenendo conto del fatto che i dati alla base della quantificazione sono omogenei a quelli della relazione tecnica al decreto-legge n. 39/2009 e che la quantificazione dei risparmi è basata su criteri prudenziali, non si hanno osservazioni da formulare[146].

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveai commi 4 e 5 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 4, rileva che, in considerazione dell’urgente necessità di tutelare l’erogazione delle prestazioni sanitarie ricomprese nei Lea e, al contempo, di far fronte alla situazione di grave squilibrio economico-finanziario del comparto sanitario della regione Calabria, le disposizioni in esame sono dirette all’attivazione della procedura di cui all’art. 1, comma 180, della legge 311/2004, ai fini della presentazione di un Piano di rientro. Si prevede inoltre, l’eventuale estensione delle disposizioni, già previste per le regioni che hanno sottoscritto i Piani, in materia di commissariamento, nonché l’applicazione delle norme in materia di prescrizione dei debiti in esito all’attivazione delle procedure di riconciliazione dei debiti.

La RT precisa che il comma 5 introduce, con riferimento alle riunioni per la valutazione dei Piani di rientro, una condizione di incompatibilità per i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome che siano appartenenti alla regione assoggettata alla verifica. Ciò al fine di prevenire un possibile conflitto di interesse e assicurare imparzialità di giudizio. In tal caso, la Conferenza provvede alla nomina di supplenti, ferma restando la possibilità dei Tavoli di verifica di procedere nelle more ai propri lavori.

 

Al riguardo, si ricorda che, secondo le prime valutazioni del Tavolo di monitoraggio e del Comitato permanente LEA, la regione Calabria, già risultata inadempiente per gli anni 2001, 2005 e 2006, ha presentato disavanzi non coperti anche nel successivo biennio per complessivi 322,7 milioni (di cui 198 milioni relativi al 2007), a fronte di un debito “ancora di non chiare dimensioni”[147].

 

Con riferimento al comma 4, lett. a), che prevede l’attivazione della procedura di diffida e la sottoscrizione di un Accordo e relativo Piano di rientro, si osserva che tra i provvedimenti che la regione deve adottare sono compresi quelli previsti dall’art. 1, comma 174, della medesima legge 311.

Il comma 174 prevede che, ove dal monitoraggio del IV trimestre si evidenzi uno squilibrio di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i necessari provvedimenti o essi siano insufficienti, con la procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge 131/2003, la regione sia diffidata a provvedere entro il 30 aprile dell’anno successivo. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta determina il disavanzo di gestione e adotta i provvedimenti necessari al ripiano, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale IRPEF e la maggiorazione dell’aliquota IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora tali provvedimenti non siano adottati entro un mese, scatta comunque l’aumento delle aliquote, nella misura massima.

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se il richiamo al comma 174 debba essere inteso come l’obbligo per la regione non solo di adottare provvedimenti di contenimento e riqualificazione della spesa, ma anche di attivare la leva fiscale, entro i limiti massimi previsti dalla legislazione vigente.

 

Nulla da osservare per quanto riguarda le disposizioni del comma 4, lett b) e c), dirette al contenimento della spesa del sistema sanitario regionale.

 

Il comma 4, lett. d), estende le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2-bis, del DL 159/2007 ai crediti della regione Calabria interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008.

Si ricorda che la relazione tecnica relativa alla norma citata non attribuiva a tale disposizione effetti finanziari, ma rilevava come essa rafforzasse il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati nel settore sanitario. A fronte della mancata risposta, da parte dei creditori dei servizi sanitari regionali, alle richieste regionali di invio di dati, la norma è diretta a dare certezza alle regioni circa il livello del debito in essere e a garantire loro una corretta programmazione finanziaria.

Il Governo ha precisato al riguardo[148] che tale procedura ha lo scopo di consentire una quantificazione esatta della posizione debitoria delle regioni impegnate nei piani di rientro, e solo in via incidentale può presentare un beneficio finanziario per le stesse, valutabile solo al termine della procedura di ricognizione e certificazione dei debiti.

Ha infine ribadito quanto già precisato dalla relazione circa il fatto che la cessazione della maturazione degli interessi decorre dall’inutile scadere dei termini per la risposta.

 

Il comma 4, lett. d), estende inoltre alla regione Calabriale disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del DL 159/2007, che attribuiscono al commissario la facoltà di sospendere dalle funzioni i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere anche universitarie e degli ICCRS, prevedono la possibilità di nomina di uno o più sub-commissari, e pongono a carico della regione gli oneri della gestione commissariale.

Si ricorda che nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 154/2007, con riferimento alla disposizione concernente i direttori generali, é stato osservato[149] che la sospensione degli stessi, fermo restando il trattamento economico in godimento, potrebbe comportare, rispetto alla normativa vigente un aggravio di oneri in capo alla regione.

Sul punto il Governo ha precisato che[150] tali norme sono dirette a potenziare gli strumenti di attuazione dei piani. Ha inoltre rilevato che il mantenimento del trattamento in godimento dei direttori generali é diretto ad evitare che le aziende sanitarie siano coinvolte in contenziosi (che sarebbero sicuramente avviati dagli interessati), con ciò esponendole ad esiti imprevedibili, anche in termini finanziari.

 

Nulla da osservare per quanto concerne la lettera d), anche tenuto conto di quanto precisato dal Governo in occasione della presentazione delle disposizioni la cui applicazione viene ora estesa alla regione Calabria.

 

Nulla da osservare, infine, riguardo al comma 5, trattandosi di una norma priva di effetti finanziari e diretta ad assicurare il miglior funzionamento dei Tavoli di verifica e del Comitato Lea .

 

Il prospetto riepilogativo ascriveai commi 6 e 7 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 6

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 6

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

La relazione tecnica afferma che le norme, disponendo solo un diverso procedimento erogativo del contributo di 50 milioni di euro annui già previsto dalla vigente legislazione, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto si tratta di una diversa modalità di erogazione di un finanziamento già previsto dalla normativa vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveal comma 8 effetti sui saldi di finanza pubblica.


La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.


 

Articolo 23, comma 1
(Differimento blocco sfratti)

 

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».

 

 

Il comma 1 sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.

 

Si ricorda, infatti, che con il citato D.L. 158/2008, convertito con modificazioni dalla legge 199/2008, che ora viene novellato dal comma in esame, è stata disposta l’ultima sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per un periodo di oltre otto mesi (dal 15 ottobre 2007 fino al 30 giugno 2009).

 

La nuova sospensione degli sfratti riguarda:

§      i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 9/2007, ossia i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003[151];

§      i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'art. 1, comma 1, della citata legge 9/2007, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Si ricorda, da ultimo, che nello stesso art. 1, comma 1, del citato D.L. 158/2008, ora novellato, viene precisato che la finalità del provvedimento di sospensione è quella di ridurre il disagio abitativo per le sopraindicate categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano Casa) introdotto con l’art. 11 del D.L. 112/2008. Tale Piano, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, dovrà essere adottato con D.P.C.M., previa delibera del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ad oggi è intervenuta la delibera CIPE dell’8 maggio 2009[152], con cui il Comitato ha approvato il Piano predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il previsto D.P.C.M. di attuazione non è stato ancora emanato.

Profili finanziari (articolo 23, comma 1)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 1 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che l’art. 1 del D.L. n. 158 - che al comma 1 ha previsto la precedente proroga, per circa otto mesi, del termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo – al comma 2 ha disposto che, fino alla scadenza della predetta proroga, trovassero applicazione i benefici fiscali in favore dei locatori previsti dall’art. 2 del D.L. n. 9/2007. Detta agevolazione fiscale prevede la non concorrenza del reddito relativo agli immobili suddetti alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono inoltre prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

Pertanto, la RT allegata al D.L. n. 158/2008 quantificava un effetto di minor gettito – dovuto all’estensione temporale dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 2 della legge n. 9 del 2007 – valutato in 2,29 milioni di euro per l’anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l’anno 2010. Per il 2011 era invece prevista una ripresa di gettito per 2,3 mln.

La stima si basava sulla valutazione di un numero di potenziali beneficiari pari a 3.935, su un reddito medio di locazione annuo percepito pari a 5.000 euro e su un’aliquota media marginale pari al 31 per cento.

 

La relazione tecnica rileva che in base a dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della precedente proroga circa 1.300 soggetti. Prudenzialmente, considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell’anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2000 soggetti.

In base ad una indagine Censis-Sunia-CGIL (“Vivere in affitto”, 2007), risulta un canone medio nazionale pagato dalle famiglie in affitto, per le locazioni in essere, pari, nel settore privato, a 440 euro mensili (5.280 euro annui) che, reflazionato al 2009, risulta pari a circa 5.000 euro.

Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 31% (risultante da elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006, redditi estrapolati al 2009), si stimano i seguenti effetti di competenza per l’intero anno 2009 (in milioni di euro):

L’andamento del gettito di cassa viene pertanto stimato nel seguente modo:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

IRPEF

-5,29

2,30

Addizionale regionale

-0,12

0

Addizionale comunale

-0,04

0

Totale

-5,45

2,30

 

Secondo quanto rilevato dalla RT tale onere di cassa trova capienza in quanto stanziato nel bilancio dello Stato relativamente alla precedente proroga per i primi sei mesi del 2009, prevista dal DL n. 158 del 20/10/2008, art. 1, comma 1; a tale riguardo la RT precisa che la minore entrata netta pari a -4,54 milioni di euro nel 2010 tiene conto dell’effetto relativo al saldo IRPEF 2009, pari a 0,96 milioni non versato nel 2008 a seguito dell’agevolazione prevista per gli ultimi due mesi dell’anno 2008.

Si riporta di seguito la tabella relativa alla RT del DL 158/08 con gli effetti sovraesposti:

 

(milioni di euro)

 

2010

2011

IRPEF (saldo 2009 + acconto 2010)

-5,34

2,30

Addizionale regionale

-0,12

0

Addizionale comunale

-0,04

0

IRPEF (acconto 2009)

0,96

 

Totale

-4,54

2,30

 

Pertanto la disposizione in esame non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già iscritti a bilancio a seguito della precedente proroga (1°gennaio – 30 giugno 2009).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione indicata dalla RT indica un effetto complessivo derivante dall’applicazione dei benefici fiscali in favore dei locatori degli immobili in questione pari, per l’intero esercizio 2009, ad un importo molto prossimo a quello stimato dal D.L. 158/2008 per l’applicazione della medesima disciplina nel solo primo semestre dell’anno in corso.

 Ciò trae sostanziale giustificazione dalla nuova stima dei soggetti destinatari, indicati dalla RT allegata al provvedimento in esame in circa 2000 a fronte di un numero di potenziali beneficiari stimato in 3935 dalla RT allegata al precedente provvedimento di proroga.

Restano infatti invariati gli altri parametri utilizzati ai fini della quantificazione, relativi al reddito medio di locazione annuo percepito dai locatori (5.000 euro) e l’aliquota media marginale considerata (31 per cento).

 

Al fine di consentire una verifica della quantificazione proposta, appare tuttavia necessario acquisire precisazioni in merito ai seguenti profili.

Va in primo luogo confermato che la nuova stima dei soggetti beneficiari, indicata in 2.000 locatori, sia riferita all’intero anno e non esclusivamente al secondo semestre. Qualora trovi conferma tale interpretazione, appare utile comunque acquisire gli elementi alla base della stima proposta, che assume un incremento di 700 unità rispetto a coloro che hanno beneficiato della precedente proroga.

Riguardo alla capienza dei nuovi oneri stimati rispetto al minor gettito scontato, per il 2010, in occasione della precedente proroga, andrebbero fornite ulteriori precisazioni a supporto delle indicazioni della RT circa la sostanziale equivalenza tra i due importi. Infatti il minor onere stimato per il 2010 per effetto del D.L. 158/2008 e scontato nelle previsioni di bilancio, pari a 4,54 mln, risulta inferiore a quello ora quantificato, su base annua, (5,45 mln) in relazione al nuovo periodo di applicazione delle agevolazioni fiscali. La differenza tra i due importi indica quindi un onere che andrebbe ascritto alle disposizioni in esame.

Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 


 

Articolo 23, comma 2
(Differimento sospensione del trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)

 

2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».

 

 

Il comma 2 in esame proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia delle norme di cui all’art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea.Tale articolo ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla legge n. 21/1992 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).

L’art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aveva stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia del citato articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008, fosse sospesa fino al 30 giugno 2009.

 

Va ricordato che costituiscono autoservizi pubblici non di linea: servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale e, all’interno delle stesse, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

 

Le principali modifiche apportate dal citato articolo 29 alla legge n. 21/1992 riguardano l’ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di trasporto in esame, e, in particolare :

§      la previsione di una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;

§      nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, richiedendo l’obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

§      la previsione che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa;

§      l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;

§      modifiche all’apparato sanzionatorio connesso alle violazioni della legge.

§      divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

Profili finanziari (articolo 23, comma 2)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 2 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta oneri.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

 


 

Articolo 23, comma 3
(Proroga termini assunzioni di personale)

 

3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».

 

 

Il comma 3 novella l’articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n. 248 del 2007, disponendo l’ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.

 

L’articolo 41, comma, 1 del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato i termini entro i quali procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007, al comma 523 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il successivo comma 643 autorizza, sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

 

Il comma 4 ha prorogato il termine per l’effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008. Tale disposizione prevede che, per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Profili finanziari (articolo 23, comma 3)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione differisce il termine entro il quale completare le procedure di assunzione previste per i corpi di polizia, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili e, quindi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione si limita a differire il termine entro cui portare a termine le procedure di assunzione e di stabilizzazione già previste dalla normativa vigente.

 


 

Articolo 23, comma 4
(Scadenze graduatorie concorsi pubblici)

 

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

 

 

Il comma 4 la proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie (sostanzialmente si tratta di una riapertura delle stesse) dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, “la disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto”. Tale necessità, sempre secondo la relazione, risiede nel fatto di ricorre a nuove procedure concorsuali nell’ottica di un maggior risparmio.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, la norma non comporta oneri finanziari, in quanto le assunzioni sono effettuate nell’ambito del contingente consentito dalla normativa vigente.

Profili finanziari (articolo 23, comma 4)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2009 alcune graduatorie riguardanti l’assunzione di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che la stessa non comporta oneri finanziari in quanto le assunzioni verranno effettuate nell’ambito del contingente consentito dalla normativa vigente.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione si limita a differire il termine entro cui portare a termine le procedure di assunzione e di stabilizzazione già previste dalla normativa vigente.

 


 

Articolo 23, comma 5
(Proroga dei termini per il riordino dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

 

5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

 

 

Il comma 5 dell’articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Tale cessione, prevista nell’ambito dell’attuazione del piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie dell’Agenzia disposto dalla legge finanziaria per il 2007, è stata più volte prorogata al fine di consentire il completamento delle trattative in atto con alcune regioni.

 

La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha disposto un radicale riordino della Società Sviluppo Italia che ha assunto la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa” (INVITALIA).

A tal fine, l'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria 2007 ha previsto l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un Piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro dello sviluppo economico (direttiva 27 marzo 2007[153]). Il Piano di riordino e di dismissione, da attuare entro il 30 giugno 2007, prevede:

-        la riduzione delle società controllate a non più di tre[154];

-        la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite;

-        il riordino delle società regionali, d’intesa con le Regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

 

Con riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., il termine del 30 giugno 2007 è stato più volte differito - dapprima al30 giugno 2008dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 248/2007 (legge n. 31/2008), poi al 31 dicembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 15, del D.L. n. 97/2008 (legge n. 129/2008) e, infine, al 30 giugno 2009 dall’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 207/2008 (legge n. 14/2009) - in quanto le trattative con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi, la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale da parte delle stesse amministrazioni regionali, ai fini del trasferimento delle società.

Alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, che ha previsto il riordino di Sviluppo Italia Spa, l’Agenzia disponeva in tutto di 17 società regionali (le regioni non interessate dalle società regionali sono il Lazio, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige). Otto società sono state messe in liquidazione, si tratta delle società in Umbria, Sardegna, Calabria, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Marche (si segnala che le ultime tre società sono state incorporate in Sviluppo Italia Piemonte, anch’essa in liquidazione).

Sono, invece, state trasferite alle regioni di riferimento le partecipazioni detenute da INVITALIA nelle società relative alle regioni Sicilia, Puglia, Molise, Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Per la Basilicata, le operazioni di cessione della società alla regione sono attualmente in via di perfezionamento.

Sono invece in corso di definizione le trattative finalizzate alla cessione delle società in Campania e Abruzzo, ovvero dei loro rami d’azienda.

Va segnalato, infine, che per alcune delle società già poste in liquidazione (Umbria, Sardegna e Calabria) sono state riaperte le trattative con le regioni, ai fini della cessione alle amministrazioni regionali.

 

Va segnalato che in data 6 maggio 2009 è stata presentata la Relazione della Corte dei Contisul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., per l’esercizio 2007. Nella Relazione, che fa il punto dello stato di attuazione del piano di riordino, si evidenzia che il processo di riordino dell’Agenzia è rimasto bloccato per tutto l’anno 2008 a causa della mancata autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la costituzione delle tre Newco e della società-veicolo per la cessioni delle partecipazioni di minoranza. Le prime due autorizzazioni si riscontrano solo a febbraio 2009, con riguardo peraltro a due sole società: la Newco Reti e la società Veicolo.

 

Si segnala, inoltre, in ordine al piano di riordino di INVITALIA, che l’articolo 19, comma 10, del provvedimento in esame reca l’abrogazione della disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 459, legge n. 296/2006) che disponeva, in relazione al processo di riordino, la riduzione a tre membri del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

 

Profili finanziari (articolo 23, comma 5)

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che sussistano le risorse necessarie a far fronte alla proroga dell’attività dell’Agenzia nell’esercizio in corso e in quello successivo.

Si ricorda che all’attuazione del piano di riordino e dismissione oggetto di proroga non sono stati ascritti, a suo tempo[155], effetti finanziari.

 


 

Articolo 23, comma 6
(Rilascio autorizzazione paesaggistica)

 

6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

Il comma 6, novellando l’art. 159, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, cd. Codice del paesaggio, proroga di ulteriori sei mesi – fino al 31 dicembre 2009:

§      il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica;

§      i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione (alla data del 31 dicembre 2009);

§      il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.

 

Si ricorda che l’attuale regime transitorio disciplinato dall’art. 159 è stato introdotto dall’art. 4-quinquies del decreto-legge 97/2008 che ha fatto rivivere, quasi integralmente, lo specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria introdotto dall’art. 26 del primo correttivo al Codice del paesaggio (D.Lgs. 157/2006). Tale regime transitorio è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2009 dall’art. 38 del decreto-legge 207/2008.

In relazione alla proroga del regime transitorio essa accoglie la risoluzione 7-00079[156], con la quale si impegnava il governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga. La nuova disciplina comporterà, infatti, una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche senza disporre delle relative risorse.

Si ricorda che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica spetta ora, ai sensi dell’art. 146, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

La nuova disciplina dell’art. 146 - che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio - riconduce, in buona sostanza, le competenze sull’autorizzazione paesaggistica nell’ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l’incardinamento della Sovrintendenza all’interno dello stesso procedimento di rilascio dell’autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver “acquisito il parere vincolante del soprintendente”, mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l’autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti.

Tale procedura non ha ancora trovato applicazione in quanto è attualmente vigente il regime transitorio previsto dall’art. 159.

 

La disciplina introdotta con il regime transitorio dell’art. 159 prevede, invece, un iter più snello contraddistinto da due fasi distinte e successive:

§      la prima consistente nel rilascio o diniego dell’autorizzazione paesaggistica da parte della regione o ente locale delegatonel termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. E’ la stessa amministrazione che poi comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate (comma 2);

§      la seconda nella possibilità di controllo e/o annullamento (con provvedimento motivato) da parte della soprintendenza, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione, cd. silenzio-assenso (comma 3).

 

Pertanto l’interessato può iniziare i lavori decorsi i 60 giorni entro i quali la soprintendenza potrebbe annullare l’autorizzazione (cd. silenzio-assenso). In altre parole, l’autorizzazione concessa dalla regione, una volta trascorso questo secondo termine di 60 giorni, non può più essere sospesa.

 

Si ricorda, infine, che con la circolare n. 125/2008[157] del 13 giugno 2008, il Ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto per chiarire la portata applicativa dell’art. 159, comma 1, relativo alla disciplina transitoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica.


Profili finanziari (articolo 23, comma 6)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 6 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 


 

Articolo 23, comma 7
(Consulenza in materia di investimenti finanziari)

 

7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

 

 

Il comma 7 dell’articolo 23 in esame proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell’articolo 1, comma 5, lettera f), del testo unico della finanza (TUF) di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Nel dettaglio, il comma 7 dell’articolo 23 in esame provvede a sostituire al comma 14 dell'articolo 19 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, le parole ''e comunque non oltre il 30 giugno 2009'' con le seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2009''».

Il richiamato comma 14 ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del TUF, e comunque non oltre il 30 giugno 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Il richiamato articolo 18-bis del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF - a mente del quale l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche - non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Al comma 2 si è prevista l’istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi, fra l’altro, alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari. In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

 

Pertanto, per effetto della norma in commento sarà ora consentito comunque fino al 31 dicembre 2009 l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.

Profili finanziari (articolo 23, comma 7)

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 23, comma 8
(Estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)

 

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

L’articolo 23, al comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Infatti, con l’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 248/2007 – su cui interviene l’articolo in esame – si autorizza il commissario liquidatore a stipulare transazioni al fine di estinguere i debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria citata.

L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la "previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa". Ai fini della stipulazione delle transazioni, la citata lettera c) ha autorizzato una spesa pari a 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2009, come risultante dalla proroga in esame. Le somme non impiegate entro il suddetto termine (come ora modificato) sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Profili finanziari (articolo 23, comma 8)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ed, anzi, è finalizzata ad evitarne l’insorgenza per il futuro. Infatti, la proroga del termine per l’estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti del Policlinico Umberto I si è resa necessaria per l’impossibilità, evidenziata dal Commissario liquidatore, di concludere entro il termine del 30 giugno 2009 tutte le operazioni relative alle transazioni effettuate, evitando ulteriori aggravi di spesa per possibili maggior pretese da parte dei creditori non soddisfatti per la mancata conclusione delle procedure transattive.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma dispone lo slittamento del termine dei pagamenti nell’arco del medesimo esercizio finanziario.

 


 

Articolo 23, comma 9
(Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)

 


9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.


 

 

Il comma 9 dispone una proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare si prevede che il termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994[158], viene prorogato al 31 dicembre 2010.

 

Si ricorda che il termine in questione è stato più volte oggetto di proroga. Da ultimo, con il comma 10 dell’art. 4-bis del D.L. 97/2008[159], il termine è stato prorogato dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2009.

 

Il comma in esame provvede inoltre ad estendere, rispetto alla normativa vigente, l’ambito delle strutture ricettive che possono avvalersi della proroga.

 

Il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 248/2007[160] precisa che la proroga da esso disposta riguarda le sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento ai fini dell’espressione del parere di conformità previsto dal DPR 12 gennaio 1998, n. 37[161].

 

Difatti il comma in esame dispone che la proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell’acquisizione del parere di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R. 37/1998.

Viene quindi precisato che, in pendenza del termine per la presentazione del suddetto progetto di adeguamento, rimangono sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal citato DM 9 aprile 1994.

 

Profili finanziari (articolo 23, comma 9)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 


 

Articolo 23, comma 10
(Ente irriguo Puglia e Basilicata)

 

10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».

 

 

Il comma 10 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Tale termine, originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 26, comma 6, secondo periodo del decreto-legge n. 248/07 (convertito dalla legge n. 31/07), è stato prorogato prima al 31 dicembre 2008 dall’art. 4-bis, comma 13, del D.L. n. 97/2008 (convertito dalla legge n. 129/08), e poi al 30 giugno 2009 dall’art. 23 del D.L. n. 207/08 (convertito dalla legge n. 14/2009).

La relazione illustrativa precisa al riguardo che, per motivi finanziari, è stato possibile avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti solo in data 8 giugno 2009; si ritiene che dette procedure possano essere concluse entro la scadenza del nuovo termine fissato dalla norma in commento.

L’autorizzazione attribuita al Commissario straordinario va inquadrata in quel complesso di operazioni, approvate con la finanziaria 2007 (art. 1, co. 1055 della legge n. 296/06) e completate prima con l’art. 26 del D.L. n. 248/07, quindi con l’art. 3 del D.L. n. 171/08 (convertito dalla legge n. 205/08), volte a portare a risanamento l’EIPLI nella prospettiva di una trasformazione in società per azioni.

A questo proposito si ricorda che il citato art. 3 del D.L. n. 171/08, al comma 3-bis, ha prorogato al 31 marzo 2010, per quanto riguarda l’EIPLI, il termine previsto dall’art. 26 del D.L. n. 112/2008 per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.


Profili finanziari (articolo 23, comma 10)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti finanziari.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta oneri.

 

Si ricorda che anche alle precedenti proroghe dei termini per la definizione, da parte dell’EIPLI, del piano di rientro dal debito non erano stati ascritti effetti finanziari[162].

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che il ripetersi dei provvedimenti di rinvio dei piani di rientro dal debito dell’EIPLI non determini effetti negativi per la finanza pubblica connessi sia alle esigenze di operatività dell’Ente sia alle spese di funzionamento dell’ufficio del Commissario straordinario.

 


 

Articolo 23, comma 11
(Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori)

 

11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

 

 

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Si ricorda che l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 188/2008 ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il successivo comma 2 dispone che il produttore di pile e accumulatori possa immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro, da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso comma prevede tra l’altro che, all'atto dell'iscrizione, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente, suddivisi per tipologia.

Si fa notare che il termine previsto dalla norma citata è scaduto il 18 giugno 2009, essendo il D.Lgs. 188/2008 stato pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la proroga in esame si rende necessaria poiché “il ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, causa gravi difficoltà per i produttori medesimi”.

Profili finanziari (articolo 23, comma 11)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è neutrale per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 


 

Articolo 23, comma 12
(Codice assicurazioni)

 

12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

 

 

Il comma 12 dell’articolo 23 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa.

Nel dettaglio, modificando il comma 4 dell’articolo 354 del Codice delle assicurazioni private (di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), la norma differisce l’abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

In sintesi, ciò comporta l’applicabilità delle disposizioni sia delle norme abrogate, sia delle rispettive norme di attuazione, nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del Codice delle assicurazioni private nelle materie corrispondenti. La disposizione appare dettata dall’esigenza di evitare il vuoto normativo, in attesa dell’attuazione completa delle nuove disposizioni.

L'articolo 354 del decreto legislativo n. 209 del 2005 reca, al comma 1, l'elenco delle norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice medesimo.

Al comma 4 dello stesso articolo 354 si precisa che tali norme – nonché quelle emanate in loro attuazione - continuino a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del Codice nelle corrispondenti materie e comunque – nella sua formulazione originaria - non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355[163]. Tale termine di dodici mesi è stato di volta in volta prorogato, da ultimo a diciotto mesi (quindial 1° luglio 2009) dall'articolo 16, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207[164].

Profili finanziari (articolo 23, comma 12)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti finanziari.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 


 

Articolo 23, comma 13
(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

 

13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».

 

 

Il comma 13 è volto a differire l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa, introdotta dall’art. 9 del D.L. 7/2007[165].

 

Si ricorda che l’articolo 9 del D.L. 7/2007 prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l’iscrizione nel Registro delle imprese[166], a fini previdenziali (iscrizione all’INPS), assistenziali e assicurativi (iscrizione all’INAIL) e per l’ottenimento del Codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica all’Ufficio del registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale (commi1-4).

La disposizione prevede, inoltre, che:

-        la procedura si applichi anche in caso di modifiche o cessazioni dell’attività d’impresa (comma 5);

-        le trasmissioni avvengano, di norma, per via telematica; a questo fine, in particolare, le Camere di commercio, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, assicurano gratuitamente ai privati l’assistenza e il supporto tecnico di cui necessitano (comma 6);

-        con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sia individuato il modello di comunicazione unica[167], e con DPCM, da adottare entro lo stesso termine, siano definite le regole tecniche necessarie per l’attuazione delle nuove procedure[168] (comma 7);

-        la disciplina sulla comunicazione unica si applica a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7 volto ad individuare il modello di comunicazione unica (comma 8), con la conseguente abrogazione della normativa vigente in materia di comunicazioni a carattere previdenziale e assistenziale, nonché per il rilascio del Codice fiscale e della partita IVA, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previgente[169] (comma 9);

-        l’importo dell’imposta di bollo per le domande presentate per via telematica all’Ufficio del registro delle imprese sia rideterminato con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La rideterminazione dovrà essere effettuata garantendo l’invarianza del gettito ed essere finalizzata ad incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali (comma 10)[170].

In particolare, la norma in esame dispone che la disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa si applica dal 1° ottobre 2009.

 

Profili finanziari (articolo 23, comma 13)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’opportunità di dati rispetto agli effetti finanziari prodotti dall’applicazione del regime transitorio, in cui agli interessati è data la facoltà di presentare alle amministrazioni competenti le comunicazioni anche secondo la normativa previgente.

In proposito, si ricorda che il Governo, durante l’esame presso la Commissione Bilancio del disegno di legge di conversione del DL 7/2007 (A.C. 2201, XV Legislatura)[171], ha osservato, in risposta ai rilievi presentati, che le semplificazioni procedurali e i relativi adempimenti sono compatibili con le mansioni svolte istituzionalmente dalle amministrazioni centrali e dalle Camere di Commercio attraverso una razionalizzazione delle procedure di trasmissione dei dati già messi a punto dal sistema camerale. Il Governo, inoltre, ha ribadito che nessun onere è ravvisabile dalla disciplina transitoria in quanto la nuova procedura, che inizialmente si affianca per poi sostituirsi alla precedente, utilizza più razionalmente le medesime strutture, procedure e risorse. Riguardo agli adempimenti a carico delle Camere di Commercio, infine, ha rilevato inoltre che i predetti enti potranno comunque far fronte con le proprie risorse nell'ambito della loro ampia autonomia finanziaria.

 


 

Articolo 23, comma 14
(Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo)

 

14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

 

 

Il comma 14 interviene a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)[172], rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti.

La proroga, come indicato nella relazione illustrativa, viene disposta al fine di evitare la perdita (o la mancata acquisizione) di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare (o del richiedente), a seguito del mancato rispetto dei medesimi termini.

Gli articoli 191, 192 e 193 compongono la sezione IV del Capo IV del Codice, comprendente gli articoli da 147 a 193 e disciplinante l’acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure.

In particolare l’articolo 191 consente la proroga di termini previsti nel Codice, su richiesta motivata presentata prima della scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo per i termini espressamente indicati come improrogabili. In particolare il comma 2 consente la concessione della proroga fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza o dalla comunicazione con cui il suddetto Ufficio ha fissato il termine

L’articolo 192 contempla la possibilità di riattivare la procedura quando il richiedente dimostri di aver in effetti osservato un termine, la verifica della cui inosservanza aveva determinato il rigetto dell’istanza o la decadenza di un diritto. Ai sensi del comma 2 la richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.

L’articolo 193 è invece dedicato alla disciplina della reintegrazione. La possibilità della reintegrazione nei diritti è prevista per il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale impossibilitato all’osservanza di un termine, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, qualora l'impedimento all’osservanza di tale termine abbia come conseguenza il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa o la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. Ai sensi del comma 2 il termine fissato per il compimento dell’atto omesso e per la presentazione dell'istanza di reintegrazione - accompagnata dall’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e dalla documentazione idonea - è di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento. Trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato, l'istanza non è ricevibile.

 

Il comma in esame dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura di cui agli artt. 191 e 192, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui all'art. 193 del Codice, è sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l’interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009[173]. Pertanto non è necessario allegare la documentazione giustificativa prevista dai citati articoli del Codice.

 

Profili finanziari (articolo 23, comma 14)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 


 

Articolo 23, comma 15
(Rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo)

 

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

 

 

Il comma 15 interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo.

In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo viene prorogato (rectius: differito) al 30 aprile 2010; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio[174].

 

Le procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio sono disciplinate dal decreto del Ministro dell’industria del 24 luglio 1996, n. 501[175], che, all’articolo 2, comma 1, prevede che il presidente della Camera di commercio 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale dia avvio alle procedure previste dal regolamento stesso pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.

 

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, lettera l), del D.L. 39/2009[176], ha disposto la proroga del termine di scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila[177].

Profili finanziari (articolo 23, comma 15)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il differimento dei termini previsti dalla disposizione non implica conseguenze di natura finanziaria per gli enti interessati.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 


 

Articolo 23, comma 16
(Class action)

 

16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

 

 

Il comma 16 dell’art. 23 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140-bis).

 

Il termine di entrata in vigore della nuova disciplina, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato differito:

-        di sei mesi (quindi, al 1°gennaio 2009), dall’art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), “anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.

-        di ulteriori sei mesi (quindi, al 1° luglio 2009) dall’art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207.

 

La class action dei consumatori consiste in un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da parte di associazioni rappresentative di consumatori o utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali e dei cui effetti risarcitori possono giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria.

 

Il procedimento delineato dalla legge finanziaria prevede una doppia fase:

-        la prima è volta alla pronuncia della sentenza di accertamento;

-        la seconda, di carattere conciliativo, è finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nonché le associazioni e i comitati che sono “adeguatamente rappresentativi” dei diritti collettivi che si intendono far valere in giudizio sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la restituzione di somme dovute ai singoli consumatori o utenti in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale.

Per quanto attiene all’oggetto della tutela, la normativa fa riferimento a illeciti relativi a rapporti giuridici originati dai contratti cd. di massa o per adesione, conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari), a illeciti extracontrattuali (risarcimento ex art. 2043 c.c.) nonché a pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti.

Il giudice, se accoglie l’azione collettiva con la sentenza di condanna, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio. Ove possibile, il giudice determina anche la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Coloro che non hanno aderito all’azione e che non sono intervenuti nel giudizio potranno comunque agire individualmente. Il legislatore italiano ha quindi adottato, come la gran parte di quelli europei, il sistema dell’opt-in, ovvero la soggezione del membro della classe al giudicato soltanto nel caso in cui manifesti esplicitamente una volontà in tal senso (aderendo all’azione collettiva o intervenendo in causa).

Si segnala che l’articolo 49 del cd. collegato-energia – trasmesso nuovamente al senato (1441-ter-B) - prevede una sostanziale riforma della disciplina della class action come delineata dalla legge finanziaria 2008

Le finalità dell’istituto sono individuate nella tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (“diritti individuali omogenei”); può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette.

La legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino. È possibile per altri consumatori aderire all’azione di classe; l’adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

Il procedimento è scandito in due fasi, la prima volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe; la seconda finalizzata invece alla decisione nel merito.

In caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione.

La nuova disciplina non ha carattere retroattivo: l’esercizio dell’azione è ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del collegato-energia.

 

Va, infine, ricordato che l’art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15[178] (cd. legge Brunetta) contiene una delega al Governo (non ancora esercitata) per l’introduzione nel nostro ordinamento dell’azione risarcitoria collettiva nei confronti della pubblica amministrazione (e dei concessionari di servizi pubblici). L’azione, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione amministrativa, potrà essere esercitata per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori derivante dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali.

 

Profili finanziari (articolo 23, comma 16)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 16 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Il 7 luglio si è conclusa una consultazione sul seguito del Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794) presentato il 27 novembre 2008 dalla Commissione europea. Una precedente consultazione era terminata il 1° marzo 2009. Il Libro verde prospetta alcune opzioni per fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, consentendo a un gruppo di consumatori, vittime delle prassi di un unico operatore commerciale, di ottenere un indennizzo effettivo.

In base ai risultati delle consultazioni la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel corso del 2009.

Si ricorda che il 16 giugno 2009 la XIV Commissione Politiche dell’UE ha iniziato l’esame del citato libro verde ai sensi dell’art. 127, co. 1 Reg. Camera.

 


 

Articolo 23, commi 17-19
(Magistratura militare)

 


17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.

18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

          1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari; »;

          2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;

     c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

     d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

     e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

          2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;

     f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.


 

 

I commi da 17 a 19 intervengono sulla disciplina del Consiglio della magistratura militare, riducendo in particolare il numero dei suoi componenti e prorogando di due mesi il Consiglio attualmente in carica al fine di consentire l’attuazione delle nuove previsioni.

 

Il Consiglio della magistratura militare è l'organo di autogoverno della magistratura militare. Istituito con la legge n. 561 del 1988[179], ha per i magistrati militari le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura: in particolare, provvede in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, procedimenti disciplinari e su ogni altro aspetto inerente lo stato giuridico dei magistrati militari, nonché sul conferimento di incarichi extragiudiziali e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Si ricorda che recentemente la legge finanziaria 2008[180] è intervenuta con la finalità di contenere i costi della giustizia militare ridisegnando la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l’organico della magistratura militare (ora di 58 unità) e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare (da 9 a 7).

 

 

Il comma 17 proroga di due mesi (fino al 13 novembre 2009) l’attuale composizione del Consiglio, che sarebbe dovuto scadere il 13 settembre prossimo.

 

Si ricorda che la durata del mandato del Consiglio della magistratura militare è di 4 anni che si computano dal giorno dell'insediamento.

Il Consiglio attualmente in carica si è insediato il 13 settembre 2005 e dunque sarebbe dovuto scadere il 13 settembre 2009. L’art. 8 del regolamento esecutivo della legge 561/1988[181] già dispone che fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

 

Il comma 18, intervenendo sull’art. 1 della legge istitutiva (legge 561/1988), riduce il numero dei componenti del Consiglio, che passano da 9 a 5. Già la legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 604) – pur senza novellare la legge istitutiva – aveva disposto che a partire dal rinnovo del Consiglio del 2009 i componenti dovessero essere 7. La previsione della legge finanziaria 2008 è conseguentemente abrogata (v. infra, comma 19).

 

Più nel dettaglio, il decreto-legge:

§      non interviene sui componenti di diritto del Consiglio, ovvero il primo presidente della Corte di cassazione (che lo presiede), e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

§      riduce da 5 a 2 i membri togati del Consiglio, ovvero i magistrati militari eletti, eliminando la previsione secondo cui almeno uno dei membri togati dovesse essere un magistrato militare di cassazione (la legge finanziaria 2008 aveva già previsto che a partire dal 2009 i membri togati dovessero passare da 5 a 4, di cui uno almeno con funzioni di cassazione);

§      riduce da 2 a 1 i membri laici, mantenendo invariata la nomina da parte dei Presidenti delle Camere e i requisiti professionali richiesti (tale riduzione era già prevista dalla legge finanziaria 2008);

§      in conseguenza della riduzione del numero dei componenti, abbassa il quorum di presenti per la validità delle deliberazioni: sono ora sufficienti tre componenti (prima erano 5), di cui uno elettivo (prima erano tre);

§      prevede che i componenti togati del Consiglio siano collocati fuori ruolo per la durata del mandato, rendendo conseguentemente indisponibile – per la medesima durata – il posto di organico (nuovo comma 1-bis);

§      elimina il comitato di presidenza, rimettendo al Presidente (o, in caso di impedimento, al vice presidente) il compito di promuovere l’attuazione delle decisioni del Consiglio (comma 2);

§      demanda a un Decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa il compito di ridurre la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio.

Con riferimento a tale ultima modifica, si segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 561/1988, le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.R. 158/1989 che, all’art. 1, prevede attualmente che l'ufficio di segreteria sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, e che ad esso siano addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

 

Il comma 19, come anticipato, abroga l’art. 2, comma 604 della legge finanziaria 2008.

Tale disposizione, senza modificare direttamente il testo dell'art. 1 della legge 561/1988, prevedeva che i componenti eletti dai magistrati militari passassero da 5 a 4 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare doveva assumere le funzioni di vicepresidente del Consiglio. La riduzione avrebbe dovuto aver effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio (e dunque per il rinnovo previsto nel 2009).

La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio avrebbe dovuto essere rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.

 

La medesima disposizione prevede l’indizione delle nuove elezioni del Consiglio con decreto del relativo Presidente tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio prevista dal comma 17 (ovvero, il 13 novembre 2009).

 

Profili finanziari (articolo 23, commi 17-19)

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffetti finanziari alle norme.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che le norme non comportano oneri, trattandosi di disposizioni volte a razionalizzare la composizione e il funzionamento dell’organo di autogoverno della magistratura militare.

Si ricorda che alle precedenti misure di razionalizzazione del Consiglio della magistratura militare (riduzione di 2 membri del CMM[182]) la relazione tecnica aveva ascritto effetti di risparmio pari a 106.000 euro all’anno. Tale risparmio si sarebbe verificato – conformemente a quanto previsto dalla norma - a decorrere dal termine di rinnovo del Consiglio, la cui scadenza era prevista per il settembre 2009.

I commi 17-19 in esame, da una parte, riducono il Consiglio di ulteriori 4 unità, dall’altra prorogano al novembre 2009 il termine in precedenza stabilito per il rinnovo del collegio (settembre 2009).

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che non sono scontati effetti di risparmio aggiuntivi – rispetto a quelli a suo tempo ascritti alle misure di riduzione dei componenti del Consiglio (legge 244/2007) – alle norme in esame che dispongono un’ulteriore diminuzione dei componenti e una riduzione della dotazione organica dell’Ufficio di segreteria.

In ordine al nuovo termine per il rinnovo del Consiglio, in precedenza previsto per il mese di settembre 2009[[183]], si osserva che tale previsione potrebbe concorrere, insieme con le altre norme in esame, a determinare per il 2009 effetti sostanzialmente neutrali: infatti, da una parte potrebbero realizzarsi maggiori risparmi per l’ulteriore taglio del numero dei componenti, dall’altra potrebbero verificarsi minori risparmi – di entità in linea di massima equivalente - dovuti alla proroga del termine per il rinnovo del Consiglio. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

 


 

Articolo 23, comma 20
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

 

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

 

 

Il comma 20, modificando l’art. 4-bis, c. 18, del D.L. n. 97 del 2008[184], proroga iltermine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Stabilisce, altresì, che la proroga non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 2, commi 138-142, del D.L. 262/2006[185], con la finalità di potenziare il sistema di valutazione, ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)[186].

Il D.L. 262/2006 ha, altresì, stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione - ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)[187], il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[188], e i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell’ANVUR (art. 2, commi 140 e 141).

Il regolamento è stato adottato con D.P.R. n. 64 del 2008[189], ma non ha reso operativa l’Agenzia. Infatti, esso ha previsto l’adozione di un ulteriore regolamento di delegificazione che determini la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali (art. 13). In tale prospettiva, l’articolo 14 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione decorra dall’entrata in vigore del suddetto regolamento[190].

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, illustrando presso la VII Commissione le linee programmatiche del suo dicastero, il 17 giugno 2008 ha evidenziato la necessità di “rivedere la disciplina dell'ANVUR, al fine di assicurare al mondo dell'università e della ricerca un sistema integrato di valutazione, che vincoli il finanziamento ai risultati, incentivando l'efficacia e l'efficienza dei programmi di innovazione e di ricerca, la qualità della didattica, lo svolgimento dei corsi anche in lingua inglese, la capacità di intercettare finanziamenti privati ed europei, il tasso di occupazione dei laureati coerente col titolo di studio conseguito”[191].

 


Profili finanziari (articolo 23, comma 20)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione prevede espressamente che la proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) debba avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

In proposito si ricorda che l’art. 2, comma 132, del D.L. 262/2006 ha disposto l’istituzione dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) la cui entrata in funzione comporta la contestuale soppressione del CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). La copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, è stata posta dal comma 142 del D.L. suddetto a valere sulle risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del CNVSU e, per la quota rimanente, sulle risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

 

 


 

Articolo 23, comma 21
(Tariffa integrata ambientale - TIA)

 

21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

Il precedente termine del 30 giugno 2009 era stato introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008, convertito dalla legge 13/2009.

 

Si osserva che l’espressione “tariffa integrata ambientale”, che nella prassi viene utilizzata per fare riferimento alla tariffa rifiuti prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, non trova alcuna definizione normativa, per cui sembrerebbe opportuno integrare la novella in esame al fine di chiarire in modo inequivocabile che la TIA di cui si parla è quella disciplinata dall’art. 238 citato.

 

Regime di prelievo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Ai sensi del testo vigente dell’art. 1, comma 184, lett. a), della legge 296/2006 (finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni nell’anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009.

Tale proroga si è resa necessaria per l’incompiutezza della disciplina normativa. Occorre infatti ricordare che l'unica tariffa allo stato applicata è quella di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 (cd. tariffa Ronchi), attuata con il D.P.R. 158/1999. Tale prelievo, per effetto di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 49, comma 1, del decreto Ronchi ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini.

Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi. L’art. 11, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 134, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede l’applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Prima che tale norma potesse esplicare i suoi effetti è però intervenuta la citata disposizione volta a lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi a consentire, nei fatti, l’applicazione della TARSU) per il 2007, 2008 e, per effetto della citata lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009. Così che nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-bis dell’art. 49, avevano anticipato l’applicazione della tariffa in via sperimentale, tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.

Nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997).

In particolare l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 da un lato ha disposto l'abrogazione della "tariffa Ronchi", dall'altro ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti. L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Sino ad allora (sempre ai sensi del comma 11 citato), è stata disposta l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l’hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007, in virtù del citato comma 184 della L. 296/2006, non è più possibile cambiare il regime di prelievo.

Su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal comma in esame. L’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008, nel testo novellato dal decreto-legge in esame, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa[192].

Il panorama legislativo vigente è stato ulteriormente integrato dal D.Lgs. 4/2008 (cd. secondo correttivo al Codice dell’ambiente) che, nel modificare l'art. 195 del Codice, ha disposto (lettera e) del comma 2 del citato art. 195 del D.Lgs. 152/2006) l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa (la terza, dunque) per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi dedicata ai soli operatori economici. Il termine previsto per l'istituzione del prelievo era, all'inizio, di un anno, con scadenza al febbraio 2009. Anche questa scadenza è stata però prorogata di ulteriori sei mesi (quindi al prossimo agosto) dal citato art. 5 del D.L. 208/2008. Da più parti viene segnalato come quest’ultima tariffa “non riguardi in alcun modo le utenze domestiche (famiglie) e sembri prescindere del tutto dalla tariffa prevista nell'articolo 238 del Codice dell'ambiente”[193].

 

Profili finanziari (articolo 23, comma 21)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 21 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, poiché il D.L. n. 208/2008 ha concesso ai comuni la facoltà di adottare autonomamente la tariffa, prevedendo in via generale la proroga dell’applicazione della TARSU per l’anno 2009, la proroga in esame non determina effetti negativi per la finanza pubblica, essendo comunque limitata all’anno 2009 e nel presupposto che i comuni, per l’anno 2009, non hanno previsto nei loro bilanci il passaggio al nuovo regime tariffario[194].

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, che, secondo quanto indicato dalla stessa RT, la norma non presenta profili negativi per la finanza pubblica nel presupposto che gli enti interessati non abbiano scontato, ai fini dei rispettivi bilanci, il passaggio al regime tariffario. In ordine a tale presupposto appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

 


 

Articolo 24, commi 1-72 e 76
(Proroga missioni di pace)

 


1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

6. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009.

7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.

8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

11. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

12. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.

13. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

14. È autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

15. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

16. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

17. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.

18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

19. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.

20. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

24. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.

25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

     a) al sostegno al settore sanitario;

     b) al sostegno istituzionale e tecnico;

     c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

     d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10.

27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

     a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

     b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura (“Task Force”), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25;

     c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:

     a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;

     b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;

     c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.

31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

32. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

33. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

34. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

35. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate:

     a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

     b) Joint Enterprise.

36. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

37. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

38. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

39. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009.

40. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

41. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

42. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

43. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

44. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.

45. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.

47. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

48. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

49. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

50. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

51. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

52. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

53. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

54. È autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

55. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

56. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

57. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

58. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.

59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

     a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

     b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

     c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

     d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;

     e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

     f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono :

     a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;

     b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

(omissis)

76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo.


 

 

L’articolo 24 del decreto reca una proroga del finanziamento delle missioni internazionali che vedono impegnati contingenti delle Forze armate italiane, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

In particolare, i commi da 1 a 31 sono dedicati alla proroga della missioni di pace e per le iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia. I commi da 32 a 72 hanno invece ad oggetto la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali. Non si riporta in questa sede un elenco dettagliato delle missioni, per il quale si fa rinvio al dossier n. 187/1 di commento all’articolo 24.

Ai sensi del comma 76 dell’articolo in commento, lo stanziamento complessivo per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni è pari a 510 milioni di euro[195].

Si segnala – in primo luogo – che la proroga – e il relativo finanziamento – si estendono, per la prima volta, ad un arco temporale di soli quattro mesi (fino al 31 ottobre 2009), laddove negli ultimi anni i provvedimenti generali di proroga avevano avuto una estensione annuale o semestrale[196]. L’ultimo intervento di proroga risale al D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009, che aveva autorizzato la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed aveva previsto interventi di cooperazione allo sviluppo, di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e per le esigenze di prima necessità della popolazione locale, per il primo semestre 2009.

 

Inoltre, occorre rilevare che – per la prima volta – la ripartizione dello stanziamento complessivo è demandata ad un atto di rango non legislativo.

Infatti, ai sensi del comma 76, la ripartizione tra le singole voci di spesa è effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari.

Si ricorda che la modalità attraverso cui si sono finora finanziati gli interventi in oggetto è stata invece quella di una specifica indicazione – per ciascuna voce, sia delle missioni[197] sia degli interventi di cooperazione – in distinte disposizioni di rango legislativo. Le relazioni tecniche che hanno accompagnato i disegni di legge precedenti al decreto in esame hanno consentito agli organi parlamentari di avere informazioni dettagliate riguardo agli interventi di cooperazione previsti e alle singole missioni militari (comprese quelle relative alla consistenza dei contingenti militari e alla loro dislocazione geografica).

Al contrario, la relazione tecnica che accompagna il decreto in esame non reca informazioni di dettaglio relative agli interventi di cui si dispone la proroga.

La procedura delineata dal comma 76 delega, pertanto, ad un decreto ministeriale la articolazione degli interventi e la relativa ripartizione delle risorse, non prevede – su tale atto – l’espressione del parere parlamentare (ma la semplice comunicazione alle competenti commissioni parlamentari) e non esclude che – nell’ambito dell’arco temporale della proroga (quattro mesi) - con la stessa procedura tale articolazione e ripartizione possa essere successivamente modificata.

Si segnala infine, che – anche qui per la prima volta dal 2003, data di costituzione del Fondo per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali - lo stanziamento non viene coperto a valere sul citato fondo (tranne che per l’ammontare di 10 milioni di euro), ma facendo riferimento alle entrate prodotte dall’intero decreto in esame, e in particolare alle disposizioni di cui all’art. 16 (al cui commento si fa rinvio).

Venendo alle altre disposizioni dell’articolo 24 (meno innovative rispetto a quelle di cui al comma 76) e in massima parte ripetitive della disciplina prorogata da ultimo dal decreto legge n. 209 del 2008, si rinvia al dossier n. 187/1 di commento all’art. 24, mentre si riporta di seguito solo una rapidissima sintesi del loro contenuto.

Dopo la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo in alcune aree di crisi (comma 1), il decreto legge in commento fa rinvio ad altra normativa per quanto riguarda le procedure negoziali degli appalti e altri acquisti e lavori da eseguire, disciplina le modalità di mantenimento in esercizio di somme eventualmente non utilizzate e di residui di precedenti stanziamenti, nonché il regime degli interventi di cooperazione (commi da 2 a 9).

Il comma 10 innova parzialmente e in senso più restrittivo (rispetto al decreto legge n. 208) la disciplina relativa alla facoltà dei comandanti dei contingenti militari impegnati nelle missioni internazionali di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia.

I commi da 11 a 24 autorizzano – fino al 31 ottobre 2009 – specifiche voci di spesa (Tribunale speciale dell’ONU per il Libano, partecipazione italiana ai Fondi Fiduciari NATO, attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva promossi dall’OSCE, tutela degli interessi italiani nei territori bellici ad alto rischio, personale non diplomatico presso le ambasciate in Iraq e Afghanistan, nonché funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, sostegno ai processi di pace in Africa sub-sahariana, meccanismo europeo Athena, presenza italiana in Kurdistan, personale militare impiegato in Iraq[198], addestramento delle Forze armate serbe, prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni).

Per quanto tuttavia riguarda il comma 17, si osserva che deve esservi stato un refuso, in quanto il comma stesso non fa altro se non reiterare il primo capoverso del precedente comma.

I commi da 25 a 31 prorogano e precisano le modalità della partecipazione italiana alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan.

I commi da 32 a 44 prorogano – fino al 31 ottobre 2009 - la partecipazione di personale militare alle missioni internazionali: ISAF ed EUPOL, UNIFIL, Active Endeavour, missioni nell’area balcanica, Altea, TIPH 2, EU BAM Rafah, UNAMID, EUPOL RD Congo, UNFICYP, DIE Albania, EUMM Georgia, Atalanta.

Inoltre, il comma 45 autorizza la spesa relativa all'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, mentre il comma 46 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane e dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Il comma 47 ha ad oggetto la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

I commi da 48 a 51 e da 53 a 56 autorizzano la proroga – sempre fino al 31 ottobre 2009 – delle missioni: EULEX Kosovo, EU BAM Moldova e Ucraina, EUPOL COPPS dell’UE in Palestina, EUPM in Bosnia-Erzegovina, e inoltre autorizzano la partecipazione della Guardia di Finanza alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan, EULEX Kosovo, missione UE al valico di Rafah, Joint Multimodal Operational Units costituite in Afghanistan e Emirati Arabi Uniti.

Si segnala, in particolare il comma 52 che autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 25, del D.L. n. 209/2008. Il comma finanzia altresì la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dall’Italia alla Libia, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti, al fine di fronteggiare l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani.

Il comma 57autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo, mentre il comma 58 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.

I commi da 59 a 71 recano – senza significative innovazioni rispetto alla disciplina vigente – le norme relative al trattamento del personale impegnato nelle missioni internazionali, attribuendo una indennità di missione in misure diversificate a seconda delle missioni stesse, nonché alla valutazione dei periodi di comando, alla possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, alla proroga del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, al trattamento del personale in stato di prigionia o disperso, al trattamento del personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, alla disciplina processual-penalistica applicabile al personale in missione, alla derogabilità delle norme di contabilità generale dello Stato, ai compensi per il lavoro straordinario.

Il comma 72, con una disposizione innovativa rispetto alla disciplina vigente, dispone la assegnazione al Ministero della difesa, per finalità istituzionali, delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli altri materiali di interesse militare sequestrati dallo Stato a seguito di provvedimento di confisca.

 

Per il commento ai commi 74 e 75 si fa rinvio al paragrafo successivo.

 

Infine, il comma 76 – come già evidenziato in apertura del presente commento – contiene le disposizioni più innovative rispetto alla vigente disciplina. Infatti, autorizza la spesa di 510 milioni di euro, per il 2009 ma rinvia – per la ripartizione tra le singole voci di spesa – ad un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari.

Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle proroghe disposte non si fa ricorso – come già ricordato - al Fondo per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionale, istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze[199], ma piuttosto alle disposizioni generali di cui all’articolo 16 del decreto in esame. Lo stesso articolo 16, poi, specifica che la copertura a valere sul suddetto fondo è limitata a 10 milioni di euro, mentre i rimanenti 500 milioni essa è affidata alle maggiori entrate e minori spese determinate complessivamente dal decreto.

Quanto alla capienza del Fondo, si ricorda che il D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009, ha utilizzato, per la copertura finanziaria del primo semestre 2009, 808,13 milioni di euro del predetto Fondo (sul miliardo autorizzato per l’annualità 2009).

 

Profili finanziari (articolo 24, commi 1-72 e 76)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 76

510,0

 

 

 

510,0

 

 

 

510,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Relativamente alla proroga della missione ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, la relazione illustrativa specifica che l’autorizzazione di spesa comprende anche “l’incremento di personale e il rafforzamento delle unità aeree impiegate”, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno nel prossimo mese di agosto “e l’incremento del contingente dei Carabinieri per le attività addestrative dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP)”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma di cui al comma 76 delinea un procedimento di autorizzazione di spesa per la proroga fino al 31 ottobre 2009 degli interventi di cooperazione allo sviluppo e della partecipazione italiana a missioni internazionali (commi 1-73) sostanzialmente diverso rispetto a quello disciplinato nei precedenti interventi normativi in materia, da ultimo il DL n. 209/2008. Le singole missioni, infatti, non trovano una specifica autorizzazione nel testo normativo, come avvenuto nei precedenti provvedimenti di proroga, ma vengono autorizzate in via cumulativa per un importo complessivo di 510 milioni di euro, con il rinvio ad un successivo decreto del Ministro della difesa – oggetto di mera comunicazione alle competenti commissioni parlamentari – per la ripartizione del suddetto importo tra le singole voci di spesa indicate nell’articolo. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica allegata al provvedimento, non fornisce - in difformità rispetto alla prassi sinora seguita – alcun elemento informativo in ordine ai dati e agli elementi - riferibili ad ogni singola missione - posti alla base della quantificazione.

Si evidenzia, in modo particolare, la necessità di chiarimenti circa i seguenti profili problematici:

§      con riferimento al comma 10 e all’utilizzo da parte dei comandanti dei contingenti militari - per interventi urgenti e di prima necessità a favore delle popolazioni locali - di risorse messe a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, andrebbe chiarito se gli interventi a cui il testo fa riferimento determinino l’insorgenza di oneri, ovvero debbano essere finanziati nell’ambito delle risorse già disponibili e destinate alle medesime finalità;

§      con riferimento alla missione di stabilizzazione in Pakistan ed Afghanistan (commi 24-31) appare necessario un chiarimento in merito alla composizione della Task force e del comitato di controllo istituiti presso il Ministero degli affari esteri e agli eventuali oneri connessi al loro funzionamento (comma 27), nonché alla tipologia degli interventi agevolativi che si prevede di attivare in favore delle ONG che opereranno in Pakistan e Afghanistan per fini umanitari (comma 31).

Si rileva, inoltre, che rispetto ai precedenti interventi normativi in materia di trattamento economico del personale militare impiegato in missioni internazionali, le analoghe disposizioni previste dall’articolo in esame (commi 59-67 eccetto il comma 62), non prevedono la definizione di un preciso ambito di riferimento temporale. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 76, si segnala l’opportunità di prevedere esplicitamente che il decreto del ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze sia trasmesso alle commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari, corredato di relazione tecnica.

 


 

Articolo 24, comma 73
(Tutela amministrativa del segreto di stato e delle classifiche di sicurezza)

 


73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     «l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione; »;

     b) all'articolo 9:

          1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

          2) al comma 3:

               2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

               2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;

     c) all'articolo 42:

          1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

          2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».


 

 

L’articolo 24, comma 73, modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza prevedendo:

§      l’attribuzione all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del compito di attuare le disposizioni sulla tutela amministrativa del segreto di Stato, emanate con un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia;

§      la precisazione che l’UCSe predispone le disposizioni esplicative e non le misure pratiche di protezione delle informazioni;

§      l’esclusione, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), dell’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane esclusivamente per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

 

Le modifiche introdotte, come si legge nella dettagliata relazione illustrativa, sono finalizzate a risolvere alcune problematiche emerse nella prima applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 124 che ha riformato radicalmente la disciplina del sistema dei servizi di informazione, la cui regolamentazione risaliva al 1977.

In particolare, oggetto delle modifiche è sostanzialmente la tutela amministrativa del segreto che, come precisa la relazione illustrativa, non va confuso con la tutela processuale del segreto di Stato, consistente nella apposizione del segreto e nella conferma dell’opposizione.

In estrema sintesi, per tutela amministrativa del segreto si intendono tutte le attività volte a garantire in via ordinaria la segretezza delle informazioni e dei documenti la cui conoscenza potrebbe nuocere alla sicurezza della Repubblica. Tra questi strumenti ha un ruolo rilevante il nulla osta di sicurezza o NOS. Si tratta di una speciale abilitazione che autorizza il ministero, l’ente o l’impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate.

 

Competente al rilascio del NOS è l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) istituito nell’ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L’UCSe procede all’accertamento dell’idoneità di ciascun soggetto all’attribuzione del NOS.

La competenza relativa all’attribuzione a ciascun documento o informazione della corrispondente classifica di sicurezza spetta all’autorità che forma o che acquisisce il documento o che ne ha la disponibilità (art. 42, comma 2, L. 124). Le classifiche sono quattro: segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato (art. 42, comma 3, L. 124)[200].

A ciascuna classifica di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS che dura 5 anni per la classifica di segretissimo e 10 anni per le altre tre (segreto, riservatissimo e riservato).

 

Sul punto interviene la disposizione in esame con l’obiettivo di escludere il rilascio del nulla osta per la classifica di riservato (lett. b), punto 2 e lett. c) del comma in esame).

Tale esclusione è motivata, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, dalla necessità di allineare l’ordinamento interno agli standardprevisti nell’ambito di organismi internazionali quali la NATO e l’Unione europea. Questi organismi prevedono tre sole classifiche si sicurezza per le quali è necessaria una abilitazione particolare, nonché una classifica in senso lato a protezione di interessi di rango inferiore. La difformità tra l’ordinamento interno e quello internazionale si riverbera negativamente sull’attività delle nostre Forze armate schierate nei teatri operativi.

 

Anche la normativa nazionale vigente prima della L 124/2007, contenuta nel DPCM 3 febbraio 2006, non prevedeva l’abilitazione per la classifica riservato.

 

In generale, la relazione illustrativa richiama la necessità di un nuovo regolamento che dovrà ridefinire tutte le norme in materia di tutela del segreto.

A tale scopo la lett. a) del comma in esame modifica l’art. 4, comma 3, relativo ai compiti del citato Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). In particolare, viene modificata la lett. l) che nel testo originario prevede che il Presidente del Consiglio emani le direttive inerenti alla tutela amministrativa del segreto e che il DIS si limiti a vigilare sulla loro corretta applicazione.

Nella nuova formulazione, viene valorizzato il ruolo del DIS. Il Presidente del Consiglio rimane l’organo centrale che definisce le disposizioni generali in materia attraverso l’adozione, appunto, di un apposito regolamento; al DIS spetta il compito attuare tali disposizioni, oltre che continuare a vigilare sulla loro applicazione. L’intervento si rende necessario, come si legge nella relazione illustrativa, a causa della complessità delle attività gestionali relative alla tutela amministrativa del segreto e pertanto si è ritenuto opportuno affidare tali compiti ad un organismo dedicato.

 

Infine, la lett. b), punto 1, interviene sui compiti dell’UCSe, modificando l’art. 9, comma 2, lett. b) della legge 124. Viene specificato che l’UCSe predispone le disposizioni esplicative e non le “misure“ di protezione delle informazione. Anche in questo caso è utile la relazione illustrativa che cita tra le misure di protezione, a titolo esemplificativo, la predisposizione di caveau blindati e di sistemi anti-intrusione.

 

Si osserva che la rubrica dell’articolo 24 è “Proroga missioni di pace”, mentre il comma 3 reca disposizioni relative alla tutela amministrativa del segreto di stato.

 

Profili finanziari (articolo 24, comma 73)

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

 

 


 

Articolo 24, commi 74-75
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

 


74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizza­zione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


 

 

L’articolo 24, comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il comma 74, in particolare, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, già previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008[201]. Il piano di impiego può essere prorogato per due ulteriori semestri, incrementando l’attuale contingente, di 3.000 militari, di ulteriori 1.250.unità, per un impegno complessivo di 4.250 uomini. Le nuove unità sono destinate a servizi di pattugliamento e perlustrazione in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia.

 

Due provvedimenti d’urgenza hanno previsto la possibilità di ricorrere alle Forze armate per il presidio del territorio.

L’art. 7-bis del decreto-legge 92/2008 ha consentito l’utilizzo da parte dei prefetti di un contingente massimo di 3.000 militari, per una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.

Successivamente, l’art. 2 del decreto-legge 151/2008 (convertito dalla legge 186/2008), ha autorizzato l’impiego, fino al 31 dicembre 2008, di un ulteriore contingente di 500 unità nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio.

 

Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario.

Come sottolineato dalla relazione tecnica al provvedimento, il comma in esame rende più flessibili i criteri per l’impiego del personale. L’articolo 7-bis del decreto-legge 92 prevedeva infatti che il personale fosse posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane o comunque aree densamente popolate; con la modifica introdotta, il personale è posto a disposizione anche nei comuni ove si renda necessario.

 

Si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, DL 92/2008.

 

Il richiamato articolo 7-bis prevede che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Il personale è posto a disposizione dei prefetti per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (comma 1).

A tal fine il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in merito al piano di impiego alle Commissioni parlamentari competenti (comma 2).

ll personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria (comma 3).

 

L’ultimo periodo del comma 75 reca l’autorizzazione di spesa per gli interventi previsti: 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

 

Il comma 75 assegna al personale delle Forze di polizia impiegato, per il periodo di proroga disposta dal comma precedente, nei servizi di perlustrazione pattugliain concorso con il personale delle Forze armate, la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

A tale proposito, non appaiono chiari nella formulazione del comma 75, primo periodo:

§      Il riferimento all’indennità onnicomprensiva “di cui al comma 74 del presente articolo” corrisposta al personale delle Forze armate, di cui non si trova riscontro all’interno del citato comma 74.

§      il significato dell’espressione “indennità di importo analogo”: qualora si volesse far riferimento ad un’indennità dello stesso importo di quella spettante al personale militare, sarebbe preferibile usare l’espressione “indennità di importo identico”; qualora si intendesse invece far riferimento ad un’indennità di importo diverso, ma simile, dovrebbero essere stabilite le modalità per la corresponsione di tale indennità.

 

In assenza della corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, il personale delle Forze di polizia riceve altresì la corresponsione della stessa indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate, relativamente allo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare.

 

L’ultimo periodo del comma 75 reca la copertura finanziaria dei relativi interventi pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010.

Per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico (dotazione pari a 100 milioni di euro), di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per gli oneri del 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell’interno, da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 151, della legge finanziaria 2004 (legge 350 del 2003).

 

Si osserva infine che la rubrica dell’articolo 24 è “Proroga missioni di pace”, mentre i commi 74 e 75 riguardano il presidio del territorio da parte delle forze armate e delle forze di polizia.

 

Profili finanziari (articolo 24, commi 74-75)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 74

27,7

39,5

 

 

14,0

21,0

 

 

14,0

21,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme limitandosi a qualificare gli oneri di cui ai commi 74 e 75 come previsioni di spesa. La RT precisa, inoltre, che l’onere di cui al comma 74 è stato quantificato sulla base degli elementi utilizzati per l’art. 7-bis, comma 1 del DL n. 92/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 74, si osserva che andrebbero definiti i dati sottostanti la quantificazione di 27,7 milioni di euro per il 2009 e di 39,5 milioni di euro per il 2010 relativa alla proroga dal 4 agosto, per due ulteriori semestri, del piano di impiego delle Forze armate per attività di controllo del territorio.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la spesa è stata quantificata sulla base degli elementi utilizzati per l’art. 7-bis, comma 4, del DL 92/2008. In merito si rileva, però, che la metodologia di calcolo e i parametri adottati dalla relazione tecnica afferente la disposizione di cui al comma citato, non risultano di agevole utilizzazione per ricostruire l’ammontare delle risorse destinate all’impiego, per il periodo considerato dalla norma, di 1.250 unità militari in aggiunta alle 3.000 unità di cui si proroga l’utilizzo. Andrebbe infatti chiarito quali delle voci di costo, già previste per le 3.000 unità e, per queste, il relativo ammontare, debbano essere considerate nella quantificazione dell’onere. La RT, infatti, non specifica se le voci “mezzi” e “oneri una tantum” debbono essere considerate ricomprese nella spesa autorizzata e, in caso affermativo, in quale misura.

In merito al comma 75, appare opportuno che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione dei maggiori oneri correnti previsti per il 2009 e per il 2010, per effetto dalla prevista estensione al personale di polizia ad ordinamento civile dell’indennità onnicomprensiva riconosciuta al personale delle Forze armate, anche al fine di accertare la congruità dello stanziamento dal momento che lo stesso è configurato come limite massimo di spesa. A tale riguardo, infatti, la RT si limita a ribadire quanto disposto nel testo del provvedimento, in merito alla prevista copertura degli oneri stessi.

La norma dispone, infatti, a tal fine una corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 61 comma 18 del DL 112/2008 per il 2009 e all’art. 3, comma 151 della L. n. 350/2003 per l’anno 2010. Nello specifico l’art. 61, comma 18, del DL 112/2008, prevede per il 2009 l’istituzione di un fondo per il potenziamento della sicurezza urbana con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione di iniziative urgenti in materia di sicurezza urbana e tutela dell’ordine pubblico; mentre l’art. 3, comma 151 della L. 350/2003 (finanziaria 2004), dispone l’istituzione di un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

Appare, altresì, necessario che il Governo escluda che la riduzione delle risorse destinate alle finalità previste dalle suddette disposizioni possa determinare occorrenze finanziarie future cui bisognerebbe fare fronte con ulteriori interventi.

Con specifico riferimento agli effetti delle norme dell’articolo sui saldi di finanza pubblica si rileva, infine, che il relativo prospetto riepilogativo non riporta le maggiori spese determinate dalla norma di cui al comma 75. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.In merito all’effetto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto pari a circa il 51 % del saldo netto da finanziare, questo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 75, si segnala che le risorse di cui all’articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008 del quale è previsto l’utilizzo nell’anno 2009 sono iscritte nel capitolo 2873 del Ministero dell’interno e, da una interrogazione effettuata alla RGS, recano le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento alle risorse di cui all’articolo 3, comma 151 della legge n. 350 del 2003 delle quali è previsto l’utilizzo nell’anno 2010, si ricorda che le stesse sono iscritte in bilancio nel capitolo 3001 del Ministero dell’interno. Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

 


 

Articolo 25, comma 1
(Impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali)

 

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l’anno 2009, in soli termini di competenza.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

Da quanto emerge dalla relazione tecnica allegata al decreto in esame, tale spesa è destinata unicamente all’IDA (International Development Association), e più precisamente rappresenta la quota di un terzo di quanto l’Italia si è impegnata a versare (850 milioni di euro) per la XV ricostituzione delle risorse di tale Organismo.

L'IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) costituisce il nucleo centrale del Gruppo della Banca Mondiale, associa 167 paesi tra cui l'Italia, che è entrata a farne parte con Legge 12 agosto 1962, n. 1478. Sebbene l’IDA sia legalmente e finanziariamente distinta dalla IBRD, lo staff è in comune e i progetti sostenuti da ciascuna delle due istituzioni devono obbedire ai medesimi criteri di selezione e di attuazione.

L’IDA fu istituita nel 1960 allo scopo di indirizzare assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo (PVS) più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD). L’IDA è una delle più grandi fonti di assistenza dei 79 paesi più poveri del mondo, 39 dei quali sono in Africa.

Il XV rifinanziamento dell’IDA è stato deciso nel meeting di Berlino del 13-15 dicembre 2007. I Paesi donatori si sono impegnati per una cifra record (25,1 miliardi di dollari) per aiutare la Banca mondiale a vincere la povertà nei paesi più poveri del mondo. In totale, il rifinanziamento delle risorse dell’IDA è di 41,6 miliardi di dollari, con un aumento di 9,5 miliardi di dollari in rapporto alla ricostituzione precedente (IDA XIV). In quell’occasione l’Italia aveva riconfermato la quota di partecipazione del 3,80%, impegnandosi pertanto a contribuire alla XV ricostituzione con un contributo di 850 milioni di euro da erogarsi annualmente nel periodo 2009-2011.

Come evidenziato nella relazione tecnica, l’Italia è l’unico paese donatore a non aver ancora formalizzato il proprio impegno attraverso il deposito del c.d. “Strumento di contribuzione”, a causa del mancato stanziamento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria dell’impegno assunto. Il termine per il deposito dello Strumento di contribuzione era stabilito entro il 15 dicembre 2008; anche il termine del 30 giugno 2009 entro il quale il deposito - ancorché tardivo - dello Strumento di contribuzione avrebbe consentito di non effettuare una riduzione del volume degli aiuti, è spirato. La somma di 284 milioni di cui al comma in esame rappresenta il minimo necessario per non interrompere l’attività dei prestiti.

Il contributo italiano alla precedente ricostituzione dell’IDA (XIV) è stato erogato attraverso la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, che a tal fine ha previsto un contributo di euro 130.484.314, suddiviso nel triennio 2006-2008.

Profili finanziari (articolo 25, comma 1)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 1 – Parte­cipazione a banche e fon­di interna­zionali

284

-

-

-

-

284

-

-

-

284

-

-

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che, per il primo semestre dell’anno 2009, è emersa la problematica relativa ai ritardi nell’attivazione delle iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di procedure negoziali già concluse con le medesime Istituzioni, tenuto conto che sul fondo speciale di conto capitale non sussistono sufficienti disponibilità da destinare a tali iniziative.

Ciò premesso, si determina un’occorrenza immediata, valutabile al momento in 284 milioni di euro, con riferimento alla partecipazione italiana alla ricostruzione del capitale del Fondo I.D.A. (International Development Association), quale quota parte del contributo dovuto dall’Italia alla XV ricostituzione delle risorse di detto organismo, da impegnare nel corrente esercizio.

Per quanto riguarda la valutazione dell’effetto di tale iniziativa in termini di fabbisogno e indebitamento, la RT afferma che, a prescindere dal momento della ratifica degli accordi internazionali, la suddette quote di partecipazione, in relazione al richiamato profilo di cassa, possono essere materialmente sottoscritte ed erogate nel prossimo esercizio.

La RT ricorda che i negoziati per la XV ricostituzione delle risorse dell’IDA, che copre il periodo 2009-2011, si sono conclusi nel dicembre del 2007. L’Italia, che ha confermato la quota di partecipazione del 3,80%, si è impegnata a contribuire a detta ricostituzione con un contributo di 850 milioni di euro da erogare in tre tranche annuali nel periodo 2009-2011. l’impegno assunto nel negoziato doveva essere formalizzato entro il 15 dicembre 2008 attraverso il deposito del cosiddetto Strumento di Contribuzione. L’Italia è l’unico dei paesi donatori che ad oggi non ha depositato tale strumento, perché non essendo state stanziate nelle due ultime leggi finanziarie le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell’impegno assunto, non è stato possibile presentare il relativo ddl.

La somma di 284 milioni di euro in oggetto rappresenta la terza parte del contributo complessivo dovuto (850 milioni di euro).

La disponibilità di questo ammontare permetterà quindi all’Italia di depositare uno strumento di contribuzione che sarà in parte non qualificato (in quanto la cifra suddetta si basa su un provvedimento legislativo perfezionato) ed in parte qualificato, poiché per la parte restante (circa 557 milioni di euro) ci si impegna a completare il processo legislativo necessario per poter effettuare i pagamenti secondo la tempistica prevista.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione, in termini di sola competenza, dell’autorizzazione di spesa per la partecipazione a banche e fondi internazionali, si segnala che questa è formulata in termini conformi agli effetti finanziari alla stessa attribuiti nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di conversione. In tale prospetto, infatti, gli effetti della disposizione sono ascritti al saldo netto da finanziare, nel 2009, e, al fabbisogno e all’indebitamento netto, nell’anno 2010. In considerazione, quindi, della formulazione della norma e, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, l’impegno delle somme in esame potrà avvenire nel 2009, ma al loro pagamento potrà darsi luogo solo nell’anno 2010. A tale proposito, appare opportuno che il Governo confermi che tali modalità di erogazione delle somme siano conformi a quanto previsto dai relativi trattati internazionali, al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato derivanti da eventuali violazioni degli stessi.

 


 

Articolo 25, commi 2-5
(Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)

 


2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.

5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.


 

 

I commi 2 e 3 intervengono in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Per quanto concerne i tributi, i relativi versamenti sono stati sospesi, nei confronti dei soggetti (sia persone fisiche che altri soggetti, compresi i sostituti d’imposta) aventi domicilio fiscale nei comuni interessati dagli eventi sismici in questione, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3780 del 6 giugno 2009. Per il medesimo periodo è stato altresì sospeso, con riguardo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi operanti alla data dell’evento sismico nei comuni sopradetti, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori, ad opera della OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009.

I commi in esame dispongono che sia i versamenti fiscali che quelli contributivi vengano effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo. Gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, andranno effettuati entro il mesi di marzo del 2010.

Va segnalato che disposizioni sul recupero dei versamenti fiscali e contributivi hanno riguardato i più recenti eventi sismici, quali quelli delle regioni Marche ed Umbria del 1997 e quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002. Per quanto concerne le regioni Marche ed Umbria, da ultimo, l’articolo 3 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162[202] ha consentito di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni mediante la corresponsione del 40% dell’ammontare dovuto (al netto dei versamenti già eseguiti), in 120 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2009. Analoga disposizione è stata emanata con riguardo al secondo evento sismico ad opera dell’articolo 6, comma 4-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n.185[203], che ha disposto l’applicazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo 3 del D.L. n. 162/2008 ai territori delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

 

Il comma 3 stabilisce le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione disposta dall’articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in seguito al terremoto che ha interessato l’Abruzzo ad aprile 2009.

In particolare il comma dispone che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Tra le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3574 si segnalano una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma, tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.

 

Profili finanziari (articolo 25, commi 2 e 3)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori

entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –entrate erariali

203

-

-

-

203

-

-

-

203

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

-

-

-

60,3

-

-

-

60,3

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

-

-

-

9,7

-

-

-

9,7

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

-

-

-

240

-

-

-

240

-

-

-

Maggiori

entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –entrate erariali

-

101,5

101,5

-

-

101,5

101,5

-

-

101,5

101,5

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

-

-

-

-

30,2

30,2

-

-

30,2

30,2

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

-

-

-

-

4,9

4,9

-

-

4,9

4,9

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

-

-

-

-

120

120

-

-

120

120

-

Maggiori

spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

60,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

9,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Minori

spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

30,2

30,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

4,9

4,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

120

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 2 e 3, afferma che, sulla base dei dati dell’Anagrafe Tributaria si stima che, relativamente ai Comuni interessati, l’ammontare dei versamenti tributari sospesi sia pari a 273 milioni di euro e l’importo complessivo dei versamenti contributivi sospesi ammonti a circa 240 milioni di euro.

In particolare la disposizione prevede che il recupero dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi sospesi avvenga in 24 rate mensili di pari importo con decorrenza dal gennaio 2010, anziché in un’unica soluzione a dicembre 2009 come implicitamente previsto dall’articolo 2, comma 1 dell’OPCM 3754/2009.

Pertanto la disposizione comporta i seguenti effetti in termini di cassa:

(milioni di euro)

Anno

2009

2010

2011

Entrate erariali

-203

101,5

101,5

IRAP e addizionali

-60,3

30,15

30,15

Tributi locali

-9,7

4,85

4,85

Contributi

-240

120

120

Totale

-513

256,5

256,5

(segno meno = peggioramento)

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

In proposito, si ricorda che l’articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 39/2009 ha disposto la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL nonché la ripresa della riscossione degli stessi, anche in forma rateizzata.

La relazione tecnica a tale disposizione, nel presupposto che la riscossione del sospeso avvenisse entro l’anno 2009, ha quantificato un onere massimo per maggior spesa interessi di circa 2,5 milioni di euro per l’anno 2009. Veniva, pertanto scontato sui saldi di finanza pubblica una maggiore spesa pari a 2,5 milioni di euro nell’anno 2009.

Va tuttavia segnalato che la RT richiamata non forniva i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere.

 

 

I commi 4 e 5 sono volti ad incrementare le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione ed alle altre misure di sostegno previste dal D.L. n. 39/2009 in favore della regione Abruzzo[204]

A tal fine (comma 4) la dotazione finanziaria del “fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente” è incrementata di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011.

Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente – istituito, limitatamente al 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) – è finalizzato a compensare gli effetti negativi prodotti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno) concessi in virtù di autorizzazioni legislative; esso è stato poi nuovamente previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154[205], con dotazione, in termini di sola cassa, pari a 435 milioni per il 2010 e 175 milioni per il 2011 successivamente incrementata dall’articolo 14, comma 5, del D.L. n. 39/2009,di 23 milioni per il 2009 e 270 milioni per il 2012.

Nel contempo (comma 5) gli importi che il CIPE può utilizzare ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge n. 39[206] a valere sul fondo in questione sono corrispondentemente incrementate. Ciò consente al CIPE medesimo – poiché il fondo predetto ha finalità compensative in termini di cassa - una maggiore spendibilità delle risorse (rinvenienti dagli stanziamenti per il Fondo aree sottoutilizzate – FAS) che esso può destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Profili finanziari (articolo 25, commi 4 e 5)

Il prospetto riepilogativo ascriveal comma 4 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

55

289

84

 

55

289

84

 

 

La relazione tecnica afferma che una quota del miglioramento dei saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivante dalle norme che comportano complessivamente minori oneri per il bilancio dello Stato (maggiori entrate e minori spese), viene utilizzata ad incremento delle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, per gli importi indicati dal precedente comma 4. Tali disponibilità sono contestualmente utilizzate, ai fini dell’incremento delle risorse destinate al conseguimento di maggiori margini di spendibilità nell’adozione delle delibere CIPE di assegnazione delle risorse FAS, comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

In proposito, si segnala che gli effetti relativi alle disposizioni dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 39/2009 venivano quantificati dalla relativa relazione tecnica esclusivamente in termini di fabbisogno e di indebitamento, coerentemente con la natura del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

 


 

Articolo 25, comma 6
(Banda larga)

 

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

 

 

Il comma 6 reca una modifica di natura finanziaria alla norma, recentemente approvata, contenuta all’articolo 1 della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Tale articolo reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate. Il comma 1, in particolare, stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE - definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle predette aree. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002.

Il comma 6 interviene su tale ultima previsione, specificando che il finanziamento viene garantito nel limite massimo di 800 milioni.

La normaappare pertanto finalizzata a destinare le somme eventualmente non utilizzate per i programmi di sviluppo della banda larga, ad altri interventi di pertinenza del FAS.

 

 

 

 


 

 



[1]    Si segnala altresì che, come afferma la Relazione tecnica, una quota della variazione positiva  in termini di indebitamento netto viene utilizzata, ai sensi dell’art.25, commi 4 e 5, del provvedimento, ad incremento della disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui al DL 154/2008, per gli importi di 55 milioni di euro per il 2009, 289 milioni per il 2010 e 84 milioni per il 2011. Tali risorse sono contestualmente utilizzate per garantire maggiori margini di spendibilità per l’assegnazione, con delibere CIPE, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai fini del DL 39/2009 per l’emergenza derivante dal sisma in Abruzzo.

[2]    Si segnala che gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa generale, non conseguenti pertanto da diritti soggettivi, sono comunque concessi entro un limite di spesa.

[3]    Si ricorda che l’articolo 1, comma 5, della L. 223/1991 ha previsto che la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

[4]    Per una disamina più puntuale del provvedimento si rimanda al dossier del Servizio Studi n. 182 del 19 giugno 2009.

[5]    La negoziazione e la gestione interbancaria degli assegni può avvenire tramite il cosiddetto “troncamento degli assegni”, procedura interbancaria in base alla quale i titoli negoziati vengono trattenuti presso l’ente negoziatore che provvede a predisporre il flusso informativo da trasmettere via Rete nazionale interbancaria (RNI) all’ente dell’emittente del titolo (ente trattario). Dal settembre 1998 al maggio 2003 sono soggetti a troncamento gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari di importo rispettivamente non superiore a 2.582,28 e 10.329,14 euro. Dal 3 giugno 2003 i limiti di importo degli assegni bancari e postali e degli assegni circolari sono elevati rispettivamente a 3.000 e 12.500 euro. Dal 2 febbraio 2009 è eliminato il limite di importo per il troncamento degli assegni circolari e dei titoli assimilati.

[6]    Banca d’Italia, Relazione del Governatore all’Assemblea annuale dei partecipanti al capitale, Roma, 29 maggio 2009, 279.

[7]    Banca d’Italia, Relazione al Parlamento e al Governo sull’attività svolta nel 2008, Roma, 30 giugno 2009, 137.

[8]    Banca d’Italia, Relazione del Governatore all’Assemblea annuale dei partecipanti al capitale, cit., 277.

http://www.dt.tesoro.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/normativa/PSD_-_Titolo_IV_-_Schema_di_recepimento_12_6_09_MEF.pdf&%5d.

[10]   In relazione alla tematica della commissione di massimo scoperto si è svolta dinanzi alla Commissione VI (Finanze) della Camera, nella seduta del 2 luglio 2009, l’audizione del Presidente dell’Associazione bancaria italiana.

[11]   La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

[12]   Con il Punto di Scambio Virtuale viene fornito agli utenti un punto d’incontro tra domanda ed offerta ove effettuare transazioni bilaterali di gas naturale su base giornaliera, con relativa contabilizzazione nell'ambito del bilancio energetico del singolo utente.

[13]   D.L. 29 novembre 2008 n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[14]   Si tratta sostanzialmente delle norme comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici),.

[15]   Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[16]   “rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza” (comma 5).

[17]   Vedi, in particolare, le norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC), recate dalle direttive n. 2001/42/CE e n. 85/337/CEE - come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE - recepite dal d.lgs. 152 del 2006 (Codice ambientale)

[18]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/2003.

[19]    Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[20]    Sul piano della effettiva efficacia delle disposizioni in esame, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, aveva evidenziato che su 152 opere interessate, 59 erano ancora bloccate nel momento della redazione della Relazione. Anche se tale dato sembra confermare un certo successo dello strumento, tanto più che il numero delle 59 opere è andato ulteriormente riducendosi successivamente, la Corte non condivideva tale valutazione positiva in quanto lo sblocco era spesso di ordine tecnico, procedurale e contabile, non sostanziale.

[21]    http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DIR-PCM-protezione-civile.pdf

[22]   Fino al 31 dicembre 2007 erano in vigore le tabelle ATECOFIN 2004.

[23]   La Cassa depositi e prestiti (CDP) è società per azioni partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze (al 70%) e da 65 fondazioni bancarie (rimanente 30%) con competenze relative al finanziamento di amministrazioni statali e territoriali, nonché di altri enti ed organismi a rilevanza pubblica, con provvista derivante dalla raccolta del risparmio postale. La Cassa concede inoltre finanziamenti volti a favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali per i servizi pubblici di carattere locale e delle opere di interesse nazionale, mediante emissione di titoli e operazioni di raccolta. La sua configurazione giuridica è di “intermediario finanziario non bancario”, soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario, individuati dal Ministro dell’economia, sentite la Banca d’Italia e la Consob.

[24]   La Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal D.Lgs. 143/1998 (disposizioni in materia di commercio con l’estero in attuazione delle deleghe di cui alla legge 59/97), come modificato dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Successivamente, l’art.6 del decreto-legge 269 del 2003 (legge 326/2003) ha disposto la trasformazione della SACE in società per azioni, attribuite al Ministero dell’economia, con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Da ultimo, il comma 1338 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha ampliato le competenze della SACE S.p.a. prevedendo la possibilità per la stessa di stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo a condizioni di mercato con primari operatori di settore.

[25]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

[26]   L’articolo 5 di tale decreto-legge, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha tra l’altro previsto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

[27]   Recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[28] Il comma 7, lettera a), stabilisce che la Cassa depositi e prestiti finanzia sotto qualsiasi forma gli enti pubblici e territoriali utilizzando fondi raccolti sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti da garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Spa o società da essa controllate, e fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie che possono essere assistiti da garanzia dello Stato.

[29]   Il citato D. Lgs. n. 231 in particolare dispone che i creditori della P.A. (nella quale rientrano gli enti statali e territoriali, gli enti pubblici non economici e altri enti di diritto pubblico esplicitamente menzionati) hanno diritto alla corresponsione di interessi moratori, salvo che si dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione per causa non imputabile all’ente della P.A. Gli interessi sono previsti in via automatica, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e, in linea generale, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del temine legale. Il creditore inoltre ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, a meno che l’ente della PA dimostri che il ritardo non sia ad esso imputabile.

[30]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge 311 del 2004, in base al quale l’Istituto nazionale di statistica è chiamato a definire annualmente l’elenco delle amministrazioni pubbliche che sono inserite nel conto economico consolidato della PA., con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L’ultimo elenco è stato pubblicato dall’ISTAT nella G.U. del 31 luglio 2008, n. 178.

[31]   Il programma di analisi e di valutazione della spesa delle amministrazioni centrali è stato introdotto dall'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) e avviato nell’anno 2007 presso i Dicasteri della Giustizia, degli Interni, dell’Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al riguardo la norma ha previsto che il Governo riferisca sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria. A seguito dell’avvio della nuova legislatura, si segnala che lo scorso anno tale allegato non è stato predisposto.

[32]   Il citato comma 68 ha previsto una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno (termine successivamente differito per il 2008 e per il 2009, rispettivamente, al 30 settembre dall’art. 60, co. 4, DL n. 112/2008, e al 20 settembre, dall’art. 6, co. 1-bis, DL n. 5/2009) ogni Ministro trasmette alle Camere, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa; all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza; al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

[33]   I commi richiamati prevedono, rispettivamente, che:

-     gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (comma 166);

-     le norme di cui al precedente punto sono estese agli enti del Servizio sanitario nazionale. Se questi ultimi enti non abbiano adempiuto all’invio della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, la Corte dei conti trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti. Analoga segnalazione è prevista in caso di inadempimento da parte degli enti locali (comma 167).

[34]   Si tratta dei residui passivi che, decorsi i termini previsti dalla disciplina contabile per il loro mantenimento in bilancio, sono eliminati dal conto del bilancio in quanto perenti in via amministrativa. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio.

[35]   Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

[36]   Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[37]   Il medesimo comma 1 prevede, alla lettera b) che il contribuente possa richiedere l’asseverazione anche relativamente ai dati contabili ed extracontabili indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

[38]   Si tratta del controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

[39]   In realtà il dato riportato nella relazione tecnica al provvedimento (A.C: 1972) cifra l’ammontare complessivo delle compensazioni a rischio in 23.000 milioni di euro, dato cui, applicando la percentuale del 5% si ottiene un importo l’importo di crediti inesistenti pari a circa 1.100 milioni di euro).

[40]   Per approfondimenti, si veda il sito istituzionale OCSE: all’indirizzo web http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_33745_1_1_1_1_1,00.html.

[41]   Inoltre si prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, dovranno essere inclusi nel decreto sulla white list, di cui al citato articolo 168-bis TUIR, gli Stati che fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria non sono considerati a regime fiscale privilegiato e che sono elencati in appositi decreti dell’Ministero dell’economia e delle finanze. In sostanza, le due nuove white list, contenute nel DM previsto dal nuovo articolo 168-bis, dovranno riprodurre il contenuto delle vigenti liste per almeno cinque anni successivi alla sua emanazione: pertanto la disciplina vigente continuerà nella sostanza ad applicarsi per almeno cinque anni successivamente all’emanazione del nuovo decreto, in quanto nelle due nuove white list saranno inclusi per tale periodo transitorio tutti gli Stati non ricompresi nelle attuali black list.

[42]    Si considerano fiscalmente privilegiati, i seguenti Stati e territori:

Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahama; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Maurizio; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Monaco; San Marino; Sark; Seicelle; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

[43]    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 127-bis, comma 4 si considerano fiscalmente privilegiati: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu (articolo 1 del DM); Barhein, Emirati Arabi Uniti, Monaco (articolo 2); Angola, Antigua, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay (articolo 3).

[44]   Recante Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

[45]   Recante Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[46]   Banca d’Italia, Relazione del Governatore all’Assemblea annuale dei partecipanti al capitale, Roma, 29 maggio 2009, pag. 321.

[47]   Banca centrale europea “Rapporto sulla convergenza” maggio 2008, pag. 21

[48]   Cfr. pag. 321, Relazione annuale della Banca d’Italia 2008 presentata il 29 maggio 2009.

[49]   Cfr. Tavola 22.28, pag. 337, Relazione annuale della Banca d’Italia 2008.

[50]   “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[51]   “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

[52]   Il comma 15 dispone che le norme in materia di ritenute alla fonte (contenute nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni), nonché le disposizioni sulle somme, soggette a ritenuta, aventi una specifica provenienza (tra l’altro, somme conseguenti ad esproprio, a cessione volontaria o ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza) si applichino ai pagamenti eseguiti mediante pignoramento, anche presso terzi, in base a ordinanza di assegnazione, ove il credito sia riferito a somme soggette a ritenuta alla fonte.

[53]   Recante Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[54]   Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

[55]   Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[56]   Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

[57]   Il parere delle Commissioni competenti in materia è stato recentemente previsto da una modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[58]   Legge n. 244 del 2007.

[59]   Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

[60]   Materia che, va rammentato, è stata inserita in tutte le leggi finanziarie annuali a decorrere da quella per ilo 2001, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

[61]   L’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007 ha disciplinato il procedimento di riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi 1- 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici.

[62]   Legge n. 296 del 2006.

[63]   Decreto legge n. 24 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[64]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. All’articolo 1, comma 2, si definiscono le amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999, come, ad esempio, le Agenzie fiscali, quella per la proprietà industriale e quella per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.

[65]   L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

[66]   L. 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[67]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. L’articolo 39 ha introdotto il principio della programmazione triennale nelle assunzioni per le amministrazioni dello Stato per le quali si prevede la valutazione del numero dei dipendenti in servizio e la deliberazione delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri. Inoltre, una quota delle assunzioni comunque effettuate dovrà dar luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale e a contratti di formazione-lavoro, mentre d’altra parte si delinea un sistema di monitoraggio dei flussi di “entrata e uscita” del personale e delle conseguenti spese. Il quadro di intervento è quello della razionalizzazione del numero dei dipendenti pubblici, che si riallaccia alla normativa in materia di blocco delle assunzioni e di rideterminazione delle dotazioni organiche.

[68]   L. 28 febbraio 1987, n. 56, “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”.

[69]   Nella norma richiamata si ricomprendono nel personale in regime di diritto pubblico i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario), il personale carriera dirigenziale penitenziaria, nonché i professori e i ricercatori universitari.

[70]   L. 14 novembre 2000, n. 331, “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”.

[71]   D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”.

[72]   All’articolo 25, in tema di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, si fissano alcune riserve di posti e concorsi riservati a favore di tale categoria di personale

[73]   Si fa presente che il termine per procedere a tali assunzioni era stato già prorogato al 30 settembre 2009 e la concessione delle relative autorizzazioni al 30 giugno 2009 dall’articolo 41, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della L 27 febbraio 2009..

[74]   Si ricorda che a tal riguardo sono stati dettati criteri interpretativi ed operativi con le circolari n. 7 del 17 luglio 2008, e n. 8 del 5 settembre 2008, n. 8 dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

[75]   In tal senso, al comma 6 si sancisce l’inderogabilità delle norme dell’articolo 71 da parte dei contratti o accordi collettivi.

[76]   in sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni In particolare, ’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[77]   Articolo 71 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

[78]   Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[79]   http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=36&Internet=1

[80]   Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[81]  I criteri ai quali ci si deve attenere nella emanazione dei regolamenti sono stati così individuati:

a)    razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso;

b)    ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari;

c)     revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d)    rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria;

e)    revisione dei criteri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA;

f)      ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti;

f-bis)   definizione di criteri, tempi e modalità il dimensionamento della rete scolastica;

f-ter)   possibilità di prevedere misure finalizzate a ridurre il disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati nei piccoli comuni.

[82]    Più precisamente la disposizione richiama la lettera d) del comma 1 dell’articolo 70 del decreto legislativo n.276 del 2003, la quale riguarda le “attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico”.

[83]    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[84]    D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[85]    Le modalità per il rilascio ai cittadini e l’utilizzo della casella di posta elettronica certificata sono state definite con D.P.C.M. 6 maggio 2009 (in G.U. n. 119 del 25 maggio 2009).

[86]    Si ricorda che, l’art. 21 del codice distingue tra l’efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma elettronica o con la più “forte” firma digitale: il primo è “liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”; il secondo ha l'efficacia della scrittura privata, di cui all’art. 2702 del codice civile; l’utilizzo del relativo dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

[87]    D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[88]   Che reca le regole tecniche per il protocollo informatico nella pubblica amministrazione.

[89]    Per un elenco delle funzioni delle sezioni riunite in sede di controllo si veda l’art. 8 della Deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite 16 giugno 2000, Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

[90]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[91]    Articolazioni decentrate della sezione di controllo sugli atti di governo e sulle amministrazioni dello Stato in sede regionale, avevano sede presso ogni capoluogo di regione a statuto ordinario, ed esercitavano il controllo preventivo, successivo e sulla gestione delle amministrazioni dello Stato avente sede nella corrispondente regione.

[92]  Questi ultimi erano stati istituiti con deliberazione della Corte 13 giugno 1997, n. 1/97, in forza della quale “la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione mediante collegi operanti in sede regionale, mediante il modello organizzativo di sezioni”.

[93]    Due in Trentino Alto Adige, con sede in Trento e Bolzano; una sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste; una in Sicilia con sede a Palermo; una in Sardegna con sede a Cagliari.

[94]   I meccanismi previsti dalla normativa vigente per la copertura dei disavanzi sanitari non dovrebbero consentire, infatti, l’accumulazione di nuovo debito.

[95]   Cfr articolo 3 della legge 203/208, che sostituisce l’articolo 62 del DL 112/2008. In particolare, il comma 6 limita la possibilità di ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica delle passività alle quali i contratti sono riferiti, al fine di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e l’operazione di copertura.

[96]   D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250, Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[97]   L. 22-8-1985, n. 449, Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

[98]   Articolo 21 del decreto legge n. 248/2007.

[99]   Il D.L. 28 dicembre 1998 n. 451 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto) è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40.

[100]Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[101]Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[102]Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[103]Di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998 recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

[104]A norma dell’articolo 2, commi 17 e 18 della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria per il 2009).

[105]Si segnala che un elenco delle società non quotate partecipate dallo Stato è rinvenibile nell’appendice n.4 del Conto generale del patrimonio del Rendiconto Generale dello Stato 2007, che si riferisce alle partecipazioni in essere al 2006; non è pertanto disponibile un elenco completo ed aggiornato delle società interamente in mano pubblica; sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (http://www.dt.mef.gov.it/it/finanza_privatizzazioni/partecipazioni/) è consultabile l’elenco delle società partecipate direttamente dal Ministero, con indicazione della relativa quota di partecipazione, aggiornato al 31 gennaio 2009.

[106]La norma richiama gli “enti pubblici nazionali” inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato sono individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L’ultimo elenco è stato pubblicato dall’Istat nella Gazzetta n.178 del 31 luglio 2008.

[107]Si ricorda che ai sensi la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha fissato i criteri generali per l'istituzione del sistema di tesoreria unica e definito i criteri per l’individuazione degli enti sottoposti al sistema, gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nella legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981. Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente. Con decreti del Ministro dell’economia viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere, nonché i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire agli enti interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria, sia nelle contabilità fruttifere che in quelle infruttifere. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera. I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

Agli enti inclusi nella tabella B si applica invece un regime di semplice limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato. Nei conti suddetti dovevano affluire direttamente gli stanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato. Su tali conti, gli enti richiedono ordinativi di accredito alla tesoreria centrale e questa provvede, nei limiti delle disponibilità, con relativo mandato di pagamento ai tesorieri.

Si ricorda, infine, che il tasso di interesse annuo da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è definito con D.M. dell’economia. Da ultimo, tale tasso è stato stabilito nella misura dell'1,20% lordo, a decorrere dal 1° marzo 2009, con D.M. economia 9 aprile 2009, (G.U. 14 maggio 2009, n. 110).

[108]Il “conto disponibilità del Tesoro” è il conto dove vengono registrate giornalmente le operazioni di introito e di pagamento connesse con l’espletamento del servizio di tesoreria. Tale conto è stato istituito nel bilancio della Banca d’Italia, ai sensi della legge n.483/93, a seguito della ratifica del Trattato di Maastricht, che ha sancito il divieto di finanziamento dei disavanzi pubblici da parte delle Banche centrali nazionali (articoli 101 e 102 del Trattato). La citata legge 483 del 1993 (successivamente confluita nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) ha recepito tale divieto stabilendo che la Banca d'Italia non possa concedere al Tesoro anticipazioni di alcun tipo; il preesistente Conto corrente di Tesoreria è stato pertanto soppresso e al suo posto è stato istituito il "Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria", alimentato inizialmente con il controvalore di una emissione di titoli per 30.000 miliardi di lire collocati presso la Banca d'Italia (importo ridotto a 10 miliardi di euro con decreto ministeriale del 19 settembre del 2005). Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del predetto Testo Unico, sulle giacenze del conto “disponibilità” la Banca d’Italia corrisponde semestralmente un interesse pari al tasso medio dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente(da compensare con gli interessi percepiti dalla Banca sui BOT emessi alla costituzione del Conto). Con decreti del Ministro dell’economia viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il predetto tasso e quello relativo ai titoli di Stato assegnati alla Banca all’atto della costituzione del deposito, fino al rimborso dei titoli di riferimento. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Si segnala, infine, che il conto disponibilità non può essere utilizzato in modo duraturo per la copertura del fabbisogno.

[109]Legge n. 244 del 2007.

[110]  Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi di tale articolo, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

[111]L’art.3, comma 12, della legge n.244/07, nella formulazione vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge in esame, ha chiamato le amministrazioni pubbliche statali ad adottare, anche attraverso atti di indirizzo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, iniziative atte ad incidere sugli organi societari delle società da esse direttamente o indirettamente controllate, al fine di: ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti da più di cinque membri, e a cinque, se composti da più di sette membri (lett. a); prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato(lett. b); sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi (lett. c); eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari (lett. d).

[112]Recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009.

L’art. 71, comma 1, lettera a) della legge, nel sostituire intermente il citato articolo 3, comma 12, della legge n. 244/07, ha previsto che gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, debbano adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

      a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. Per i compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile, si prevede una riduzione, in sede di prima applicazione, pari al 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione; b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci; c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi; d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile; e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi; f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione; g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

[113]L’articolo 2389, comma 3 c.c. prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

[114]Il comma oggetto di abrogazione disponeva che i consiglieri in carica cessassero dall’incarico alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (1° gennaio 2007) e che i nuovi consiglieri dovessero essere nominati entro i successivi quarantacinque giorni.

[115]Convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[116]Il contenuto e il compenso sono stabiliti dal consiglio di amministrazione i sensidell’articolo2389, terzo comma, del codice civile.

[117]  D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[118]  D.L. 28 agosto 2008, n. 134, recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

[119]  Il Fondo, disciplinato dall’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge n. 266/2005, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

[120]  Novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 5/2009.

[121]L’articolo 7-octies, comma 2, del decreto legge n. 5/2009 prevede un onere per l’anno 2009 pari a 100 milioni di euro.

[122]In materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[123]Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito dalla legge 248/2005.

[124]Di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[125]Le Commissioni di verifica ricevono ed esaminano i verbali delle Commissioni delle ASL; possono convalidare i verbali oppure sospenderli per accertamenti ulteriori. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione, in assenza di sospensione, il suddetto verbale è ritenuto accolto. Può inoltre effettuare visite a campione previste dalla normativa vigente.

[126]Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

[127]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[128]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.

[129]V. i dati contenuti nelle ultime Relazioni annuali sullo svolgimento delle lotterie nazionali trasmesse al Parlamento (Doc. LXVI, nn. 3 e 4), riferite agli anni 2006 e 2007. In particolare, per le lotterie a estrazione istantanea gli utili per l’erario sono aumentati, rispetto all’anno precedente, del 139% nel 2006 e del 73% nel 2007.

      Dai dati pubblicati annualmente dall’Amministrazione dei Monopoli (v. Comunicati stampa del 4 febbraio 2008 e del 21 gennaio 2009) si osserva una crescita delle entrate erariali per tutto il comparto lotterie pari al 100% nel 2007 rispetto al 2006 (con introiti 2007 pari a circa 1,5 miliardi di euro) e al 9% nel 2008 rispetto al 2007 (con introiti 2008 pari a circa 1,6 miliardi di euro).

[130]Cfr. in particolare l’articolo 79, cc. 1-bis e 1-ter dell’articolo 79 del 25 giugno 2008 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[131]Il predetto atto deve essere adottato dal Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

[132]Introdotta con l’articolo 13, comma 1, lett.b) del decreto legge 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[133]La legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 40 fissa per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN pari, rispettivamente, al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7. Inoltre, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA che si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile. Tali quote di sconto sono pari al 3,75 per cento per i prodotti per prezzo finito è inferiore a euro 25,81, al 6 per cento per le specialità medicinali con prezzo al pubblico compreso tra euro 25,82 e 51,64, al 9 per cento per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra 51,65 e103,28, al 12,5 per cento per i medicinali il cui prezzo al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,93 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94.

[134]Ai sensi del’articolo 7, comma 1 del decreto legge 16 novembre 2001, n. 347 i medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

[135]Si segnala che il tetto di spesa farmaceutica è stato fissato al 14 per cento dall’articolo 5, comma 1 dall’articolo 5, comma 1 del decreto legge 159/2007 e rideterminato al 13,6 per cento per il solo anno 2009, dall’articolo 13, comma 1, lett. c) del decreto legge 39/2009.

[136]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222

[137]La Consip è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). L’azienda ha un consiglio d’amministrazione composto da cinque membri e un Collegio Sindacale con tre componenti. Le attività della Consip fanno riferimento a due aree principali, la gestione e lo sviluppo dei servizi informatici per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornendo consulenza progettuale, tecnica e organizzativa e la realizzazione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti.

[138]Ai sensi dell’Allegato 1, comma 2, lett.b) dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, le regioni sono tenute ad adempiere alle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.

[139]Ferma restando l’attivazione della leva fiscale in presenza di eventuali disavanzi sanitari non coperti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 311/2004 e dall’art. 1, comma 796, della legge 296/2006.

[140]Procedura di cui all’art. 1, comma 169, della legge 311/2004.

[141]Tale decreto-legge, convertito da ambedue i rami del Parlamento, non risulta ancora pubblicato sulla G.U. alla data del 1.7.2009.

[142]La relazione tecnica precisa che degli effetti di miglioramento del fenomeno degli extrasconti, dovuti al decreto-legge n. 39/2009, l’AIFA già tiene conto.

[143]Si segnala che, limitatamente all’anno 2009, il decreto-legge n. 39/2009 ha disposto la riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale dal 14 al 13,6 per cento, in relazione alle economie recate in tale anno dalle disposizioni per contrastare il fenomeno degli extrasconti.

[144]Secondo i dati AIFA, dopo l’emersione del fenomeno degli extrasconti e l’applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 39/2009, il 40 per cento dei farmaci contrattati ha registrato una riduzione di prezzo superiore al 50 per cento, fino ad un massimo del 62 per cento.

[145]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

[146]Si segnala che gli ultimi dati disponibili relativi all’andamento della spesa farmaceutica territoriale riguardano il bimestre gennaio-febbraio 2009 e, quindi, non riflettono gli effetti delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 39/2009.

[147]Cfr Corte dei conti, Relazione annuale 2008, Capitolo I.

[148]Cfr Nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, presentata alla Commissione Bilancio della Camera in data 7 novembre 2007.

[149]Cfr dossier n. 37 del 18 novembre 2008, Verifica delle quantificazioni, Servizio Bilancio dello Stato e Servizio Commissioni della Camera dei deputati.

[150] Cfr Nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, presentata alla Commissione Bilancio della Camera in data 19 novembre 2008

[151]Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 431/1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato l’elenco da ultimo con la citata delibera 13 novembre 2003, n. 87/03 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). Quanto ai problemi applicativi posti dall’aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, si ricorda che, per i differimenti ex art. 6 della citata legge n. 431, il termine temporale di riferimento, ai fini della presenza del comune all’interno degli elenchi è quello della richiesta al giudice, indipendentemente dal fatto che si tratti di comune già ricompreso nel previgente elenco o meno. Per i comuni espunti dall'elenco, si ritiene che possa essere presentata al giudice dell'esecuzione istanza di revoca dei differimenti eventualmente già concessi. L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet: http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm

[152]Pubblicata nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2009.

[153]Il complesso disegno delle attività demandate all’Agenzia, secondo gli indirizzi fissati dal Ministero dello sviluppo economico nella direttiva del 27 marzo 2007, prevede tre aree strategiche: Impresa, Territorio, Investimenti esteri. Gli obiettivi prioritari dell’Agenzia sono pertanto stati così ridefiniti: sostegno all'innovazione e alla crescita del sistema produttivo, valorizzazione delle potenzialità dei territori, attrazione di investimenti esteri. Il Piano di riordino è stato approvato nel mese di luglio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Nel corso dell’anno è stato avviato il complesso iter di cessione delle controllate e delle partecipate e di adeguamento della struttura organizzativa.

[154]Le controllate ritenute strategiche sono riorganizzate in tre Newco: Svi Finance, per il sostegno alla crescita e alla competitività delle piccole e medie imprese; Newco Reti, per la realizzazione di infrastrutture a sostegno della competitività territoriale; Italia Navigando SpA, per la realizzazione di una rete di porti turistici dotati di infrastrutture e servizi specializzati per la nautica da diporto.

[155]  Cfr. allegato 7 riferito all’articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006.

[156]Approvata dalla VIII Commissione della Camera il 16 dicembre 2008 http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1216/html/08/

[157]http://www.beniculturali.it/pdf/circolare_125_2008.pdf

[158]Il DM 9 aprile 1994 reca Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

[159]D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[160]L’art. 3, comma 1, del D.L. 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, conv. con modif. dalla L. 31/2008) aveva provveduto a prorogare il termine in oggetto al 30 giugno 2008; su tale disposizione era poi intervenuto novellandola il comma 10 dell’art. 4-bis del D.L. 97/2008, che come detto aveva prorogato il termine al 30 giugno 2009.

[161]Il DPR 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), all’art. 2 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, di cui al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa antincendio entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione, che può, tuttavia, essere differito al 90° giorno in caso di complessità del progetto e può anche essere interrotto, per una sola volta, in caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga indispensabile richiedere una documentazione integrativa. Qualora il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

[162]  Articolo 15, comma 5-bis, lettera a), del DL 81/2007; articolo 26, comma 6, del DL 248/2007; articolo 4-bis, comma 13, del DL 97/2008; articolo 23, comma 1, del DL 207/2008.

Si ricorda altresì che l’EIPLI era stato incluso - ai sensi dell’articolo 2, comma 636, della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) - nell’elenco degli enti da sopprimere con finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. A seguito della successiva entrata in vigore di una nuova procedura per la soppressione degli enti pubblici (DL 112/2008), il comma 636 è stato abrogato. Tuttavia l’Ente rientra presumibilmente nel piano di razionalizzazione introdotto dal medesimo decreto legge 112 (articolo 26, comma 1).

Per le modifiche alla predetta disciplina di riordino degli enti pubblici, introdotte con il provvedimento in esame, si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 17.

[163]Ai sensi dell’articolo 355 (comma 1), il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Il comma 2 precisa che in prima applicazione le disposizioni di attuazione siano emanate entro ventiquattro mesi dal termine predetto del 1° gennaio 2006 (entro il 1° gennaio 2008).

[164]Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e convertito, con modificazioni, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[165]D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[166]Il Registro delle imprese è presente presso le Camere di commercio al fine di garantire la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano. E’ articolato in due sezioni - una ordinaria e una speciale - e presente in ogni provincia. L’iscrizione va effettuata dal momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le imprese individuali, mentre per le società deve avvenire secondo i termini e le modalità previste dal codice civile. Nel registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività. Annesso al registro delle imprese è il c.d. REA, repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti. Le società devono trasmettere le pratiche al registro delle imprese esclusivamente tramite supporto informatico e telematico, mentre le imprese individuali possono ancora presentare le domande su supporto cartaceo al registro della propria Camera di commercio.

[167]Il modello di comunicazione unica è stato approvato con DM 2 novembre 2007 (GU. 21 dicembre 2007, n. 296).

[168]  Per quanto concerne le modalità di adozione del DPCM relativo alle regole tecniche, la norma rinvia all’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), ove si prevede che le tale tipo di regole siano adottate con DPCM, sentiti la Conferenza unificata ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previo parere tecnico del CNIPA, al fine di garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Si segnala che il DPCM (6 maggio 2009) è stato pubbligato nella GU n. 152 del 3 luglio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7).

[169]  Si tratta dell’articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. Tali norme hanno disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, le variazioni e cancellazioni all’INPS, all’INAIL, alle Camere di commercio e alle Commissioni provinciali per l’artigianato, nonché le operazioni che interessino la competenza dell’Amministrazione finanziaria poste in essere da aziende e lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno dei suddetti organismi (i cui archivi, opportunamente automatizzati, sono telematicamente collegati tra loro). La denuncia fatta ad uno di tali sportelli, effettuata su moduli unificati e con procedure integrate, ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati, nei limiti delle rispettive competenze di legge.

[170]  Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, la cui tariffa è stata modificata con D.M. 20/8/1992), sono soggette ad imposta di bollo fin dall’origine, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica, ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. L’importo dell’imposta di bollo è, per ciascuna domanda, denuncia od atto, il seguente:

§       se presentate da ditte individuali: € 17,50;

§       se presentate da società di persone: € 59,00;

§       se presentate da società di capitali: € 65,00.

      L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.

[171]  Nella seduta del 20 febbraio 2007.

[172]D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella GU 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

[173]Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Decreto n. 3). Pubblicato nella GU 17 aprile 2009, n. 89.

[174]La relazione illustrativa del decreto-legge afferma che il differimento del rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo viene disposto “in relazione alla forte integrazione dell’economia regionale ed alla necessità che tutto il sistema camerale abruzzese sia concentrato nei prossimi mesi nelle attività di sostegno alla ripresa dell’economia nell’intera regione e alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma”.

[175]Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

[176]D.L. 28 aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

[177]L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 ha prorogato con l’articolo 2 la scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila fino al 30 aprile 2010, anche in deroga all’articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993 (secondo cui il Consiglio dura in carica 5 anni). Conseguentemente, sono differiti i termini delle procedure di cui al decreto del Ministro dell’industria del 24 luglio 1996, n. 501.

[178]Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

[179]L. 30 dicembre 1988, n. 561, Istituzione del Consiglio della magistratura militare.

[180]Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[181]D.P.R. 24 marzo 1989, n. 158 (Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di magistratura militare).

[182]  Ai sensi dell’articolo 2, comma 604, della legge 244/2007.

[183]  V. relazione tecnica allegata all’emendamento governativo con cui è stato introdotto l’articolo 2, comma 604, della legge 244/2007. La RT faceva riferimento, in particolare, alla data del 13 settembre 2009. Conseguentemente gli effetti di risparmio ascritti alle misure di riduzione del CMM erano parametrati, per l’anno 2009, al periodo rimanente di 3 mesi (=25% dell’effetto complessivo, pari a 26.500 euro).

[184]Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[185]Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[186]La norma istitutiva assegna all’Agenzia tre funzioni principali (art. 2, c. 138): a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca; b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. E’ stato previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

[187]Il CNVSU è stato istituito dall’art. 2 della legge n. 370 del 1999, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al CNVSU sono stati attribuiti, tra gli altri, i compiti di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. I componenti del CNVSU sono stati da ultimo nominati per 4 anni, il 14 maggio 2004, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Comitato è stato, poi, prorogato al 31 maggio 2009, nella composizione esistente, dall’art. 4-bis, c. 18, del D.L. 97/2008.

[188]Il CIVR è stato istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. i componenti del CIVR sono stati riconfermati con D.P.C.M. 7 settembre 2007, per la durata di un quadriennio, con previsione di cessazione al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

[189]D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64,Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

[190]L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Inoltre, sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

[191]http://www.intra.camera.it/_dati/lavori/stencomm/07/audiz2/2008/0617/s000r.htm

[192]Sul punto c’è chi sostiene che “la responsabilità di determinare le tariffe, stando al disposto sia del D.Lgs. n. 4/08 – che novella l’art. 195 del Codice dell’Ambiente – sia del comma 2-quater della L. n. 13/09, resta in capo alle amministrazioni comunali – contraddicendo così in modo palese le linee introdotte dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/06 che attribuiva tale responsabilità all’Autorità d’ambito” (C. Mangone, http://www.mangone.biz/download/NotaTIA_ Mangone_marzo2oo9.pdf).

[193]Cfr. ad es. L. Lovecchio, http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/tia-tarsu-divise-calcoli:20090112.php.

[194]  Si ricorda che una Nota del 27 gennaio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, presentata in risposta a rilievi emersi nel corso dell’esame, presso il senato, del D.L. n. 208/2008, precisava che la proroga dell’applicazione della TARSU in luogo della TIA non avrebbe determinato riflessi sul bilancio dei comuni in quanto tali enti non hanno previsto il passaggio tariffario, sollecitando invece più volte l’esigenza di mantenere temporaneamente la TARSU.

[195]Si segnala che lo stanziamento di 510 milioni di euro non copre le spese previste dai commi 74 e 75, relativi all’impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (vedi più avanti, in questo dossier), le cui indennità vengono coperte con una specifica autorizzazione di spesapari a 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e 39,5 milioni di euro per l'anno 2010 (comma 75 del presente decreto).

[196]Per specifiche missioni, i tempi di scadenza di precedenti atti autorizzativi avevano anche comportato – in alcuni casi – proroghe trimestrali. Invece, le proroghe riguardanti l’insieme delle missioni in corso hanno sempre avuto carattere annuale o semestrale.

[197]In molti casi, ad ogni voce corrispondeva una singola missione militare.

[198]Si ricorda che personale militare italiano è impegnato in quel paese in attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale. Tali attività, come precisato nella relazione illustrativa - che tuttavia non fa riferimento alla cooperazione militare nel settore navale - vengono svolte nell’ambito della Nato Training Mission Iraq (NTM-I).

[199]Per il cui finanziamento l’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 aveva autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro.

[200]  Sul punto si veda anche il D.P.C.M. 12 giugno 2009, Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. (Decreto n. 7/ 2009).

[201]Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

[202]Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

[203]Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[204]Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77.

[205] Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

[206]Importi attualmente stabiliti in 23 milioni per il 2009,190 milioni per il 2010 e 270 milioni per il 2012.