Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2505: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili
Riferimenti:
AC N. 2505/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 203
Data: 24/06/2010
Descrittori:
COOPERATIVE   GIOVANI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2505 e abb.

 

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

 

 

 

(Nuovo testo)

 

 

 

N. 203 – 24 giugno 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2505

Titolo breve:

 

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Lorenzin

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

nuovo

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 3

Comunità giovanili3

ARTICOLO 3. 4

Fondo nazionale per le comunità giovanili4

ARTICOLO 4. 5

Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili5

ARTICOLI 5 e 6. 6

Istituzione del Registro delle comunità giovanili e applicazione di agevolazioni fiscali6



PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca norme in materia di riconoscimento e sostegno delle comunità giovanili.

Il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni I e XII, che hanno apportato alcune modifiche al testo originario.

Il testo oggetto della presente nota reca una clausola di invarianza degli oneri (articolo 6, comma 3) ed è corredato di relazione tecnica. Essa rimane pienamente utilizzabile anche alla luce delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Comunità giovanili

Le norme prevedono la promozione e il sostegno delle comunità giovanili, attraverso incentivi alla nascita di nuove e al consolidamento di quelle esistenti (articolo 1).

La norma precisa che costituisce comunità giovanile l’associazione di persone di età prevalentemente non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro. Il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio si avvale della collaborazione delle comunità giovanili nella promozione di programmi, attività e altre iniziative nelle materie di competenza (articolo 2, commi 1 e 2).

Si prevede che l’utilizzo a qualsiasi titolo, da parte delle comunità giovanili, di edifici di proprietà pubblica sia regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni e alla stipula del contratto di assicurazione (articolo 2, comma 3).

 

La relazione tecnica precisa che l’obbligo della stipula di apposite convenzioni per l’utilizzo di edifici di proprietà pubblica riguarda sia i beni demaniali sia quelli patrimoniali ed è finalizzato a salvaguardare il principio dell’ottimale impiego di tali beni.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito al contenuto delle convenzioni, con particolare riferimento alle condizioni economiche connesse all’utilizzo degli immobili pubblici.

 

ARTICOLO 3

Fondo nazionale per le comunità giovanili

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 556, della legge n. 266/2005, dispone l’istituzione, presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio, dell’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili e del Fondo nazionale per le comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l’anno 2010 (la disposizione è stata così modificata, da ultimo, dall’articolo 2, comma 60, della legge n. 191/2009).

La norma dispone che una quota delle disponibilità del Fondo nazionale per le comunità giovanili sia destinata ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento della gioventù: si tratta, in particolare, di una quota non superiore al 20 per cento nel primo anno di vigenza della legge in esame e non superiore al 10 per cento negli anni successivi.

La parte restante delle disponibilità del Fondo è destinata:

-          al sostegno finanziario di iniziative riguardanti le finalità proprie delle comunità giovanili;

-          agli interventi di recupero di strutture pubbliche e private, con vincolo di destinazione d’uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione prevista dal precedente articolo 2 e comunque per non meno di dieci anni;

-          a progetti per la realizzazione di reti regionali o interregionali per lo sviluppo e lo scambio di esperienze.

 

La relazione tecnica precisa che il numero di anni di vincolo di destinazione d’uso dell’immobile a sede di comunità giovanile dovrà essere strettamente collegato alla misura del finanziamento previsto dal Dipartimento della gioventù. Con riferimento agli interventi riguardanti edifici di proprietà privata, in sede di definizione dei rapporti convenzionali il proprietario dovrà assicurare un adeguato abbattimento del canone di locazione, in relazione all’entità delle risorse ricevute e impiegate - poste a carico del Fondo - per l’esecuzione degli interventi.

 

Al riguardo si osserva che quanto precisato dalla relazione tecnica non trova del tutto riscontro nel testo in esame. La norma, infatti, si limita ad individuare la misura complessiva dei finanziamenti a carico del Fondo in relazione alle diverse finalità ad esso attribuite, mentre le specifiche modalità di utilizzo delle risorse del Fondo non sono definite alle due distinte categorie di edifici (pubblici e privati). In particolare, con riferimento agli immobili di proprietà privata la norma individua - tra gli interventi realizzabili a carico del Fondo - anche quelli di recupero e di riadattamento, mentre la relazione tecnica fa esclusivamente riferimento ad abbattimenti del canone.

In ordine ai meccanismi applicativi della disciplina in esame - e in particolare sugli aspetti richiamati - andrebbero acquisiti chiarimenti, al fine di meglio precisare i possibili effetti finanziari della norma.

 

ARTICOLO 4

Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 556, della legge n. 266/2005, dispone l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze. La disciplina relativa all’organizzazione e alla composizione dell’organismo è rinviata ad un apposito decreto ministeriale. Si segnala che, da ultimo, l’articolo 2, comma 60, della legge n. 191/2009 ha soppresso l’Osservatorio in esame, introducendo al suo posto l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili.

La norma stabilisce, con riferimento all’Osservatorio, già previsto dall’articolo 1, comma 556, della legge n. 266/2005:

a)      la sua composizione: 16  membri (comma 1).

La relazione illustrativa e la relazione tecnica non chiariscono se ed in quale misura tale previsione determini un mutamento nel numero dei componenti dell’organismo rispetto al precedente Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze;

b)     il ricorso, per il funzionamento, alle risorse finanziarie disponibili presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2);

c)      l’assegnazione di compiti specifici, tra i quali la pubblicazione di un rapporto biennale e di un bollettino periodico, il sostegno di iniziative di formazione e di aggiornamento, la promozione di scambi di conoscenze, l’organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù, il monitoraggio e la supervisione delle attività svolte dalle comunità giovanili (comma 3);

d)     l’attuazione dei compiti assegnati attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione all’Osservatorio, nonché - ove necessario - di quelle del Dipartimento della gioventù, come previsto dal precedente comma 2 (comma 4);

e)      il coordinamento con gli osservatori regionali, ove istituiti (comma 6).

 

La relazione tecnica precisa che il numero dei componenti dell’Osservatorio non incide sugli oneri permanenti per il suo funzionamento, in quanto non sono previsti per tali componenti compensi o gettoni di presenza. Inoltre l’Osservatorio mantiene invariati i compiti originari e, pertanto, il suo funzionamento non comporta oneri aggiuntivi. Per l’adempimento dei nuovi compiti è invece prevista una diversa allocazione delle risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione all’Osservatorio, nonché l’utilizzo, ove necessario, sia delle risorse assegnate al Dipartimento della gioventù sia delle risorse assegnate al Fondo nazionale per le comunità giovanili. Tale ultima ipotesi, precisa la relazione tecnica, costituisce una previsione meramente precauzionale dal momento che le funzioni amministrative dell’Osservatorio saranno svolte dal personale degli uffici del Dipartimento.

 

Al riguardo si osserva che l’esclusione della corresponsione di compensi o gettoni di presenza ai componenti dell’Osservatorio non è contenuta dalle disposizioni in esame ma costituisce un’indicazione della relazione tecnica.

Appare inoltre necessario che il Governo precisi quali risorse del Dipartimento della gioventù possano essere utilizzate per il funzionamento dell’Osservatorio, escludendo comunque che ciò possa incidere sulla funzionalità del Dipartimento stesso e su impegni di spesa già programmati.

Si osserva infine che la relazione tecnica non reca dati quantitativi volti a verificare l’effettiva possibilità che alle maggiori spese per i nuovi compiti assegnati si possa fare fronte con le predette risorse.

 

ARTICOLI 5 e 6

Istituzione del Registro delle comunità giovanili e applicazione di agevolazioni fiscali

Le norme dispongono:

a)      l’istituzione, presso il Dipartimento della gioventù, del Registro delle comunità giovanili, nonché l’accesso - per le comunità iscritte al Registro - ai benefici di natura fiscale previsti al capo III della legge n. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) (articolo 5);

b)     l’applicazione alle comunità giovanili, per quanto non espressamente disciplinato e in quanto compatibili, delle norme di cui alla legge n. 383/2000 (articolo 6, comma 1);

c)      l’esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per l’attuazione del provvedimento in esame (articolo 6, comma 3).

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni della legge n. 383/2000 applicabili alle comunità giovanili iscritte nel registro sono quelle recate dagli articoli 20, 21 e 22, che prevedono in particolare:

-          la decommercializzazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, delle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali verso gli associati e i loro familiari conviventi;

-          le agevolazioni fiscali in materia di imposta sugli intrattenimenti;

-          la disciplina agevolativa (deducibilità o detraibilità dalle imposte sui redditi) delle erogazioni liberali.

La relazione tecnica fa presente che l’applicazione delle prime due disposizioni determina non una riduzione del gettito bensì una rinuncia a un maggiore gettito, dal momento che le comunità giovanili sono di nuova costituzione.

Quanto al regime delle erogazioni liberali, la disposizione determina una diversa distribuzione del complesso delle erogazioni tra un maggior numero di beneficiari.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il richiamo agli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 383/2000 è contenuto nella relazione tecnica,  mentre il testo fa più genericamente rinvio al Capo III della medesima legge (che include gli articoli da 18 a 32: “Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni” nel settore delle associazioni di promozione sociale).

Ciò premesso, si osserva che le norme agevolative in esame fanno riferimento anche ad attività che sarebbero state, almeno in parte, effettuate pure in mancanza della disciplina relativa al riconoscimento delle comunità giovanili. In tal senso le norme in esame sembrano suscettibili di determinare una riduzione di gettito.

Inoltre l’estensione alle comunità giovanili delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi appare suscettibile di determinare, attraverso l’ampliamento della platea dei beneficiari, effetti di diminuzione della base imponibile (connessi ad un possibile aumento di somme deducibili o detraibili dalle imposte).

Su tali aspetti andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo.

Si rileva, infine, che anche l’istituzione e la gestione del registro delle comunità giovanili appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.