Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC2459 e abb. - Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento
Riferimenti:
AC N. 2459/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 109
Data: 20/10/2009
Descrittori:
CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO   DIRITTO ALLO STUDIO
MALATTIE SOCIALI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2459 e abb.

 

Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento

 

 

(Approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato

A.S. 1006 e abb.)

 

(Ulteriore nuovo testo)

 

 

 

N. 190 – 19 maggio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

2459

Titolo breve:

 

Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento

 

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ghizzoni

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

Data: 21 ottobre 2009

 

Oggetto:

 

 

Esito:

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 3, comma 1, ultimo periodo.. 3

Diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento.. 3

ARTICOLO 4, comma 2. 4

Spese per la formazione del personale scolastico.. 4

ARTICOLO 7, comma 4, ultimo periodo.. 5

Comitato scientifico.. 5



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato[1], reca disposizioni in materia di disturbi specifici d’apprendimento.

Nel corso dell’esame al Senato[2], è stata richiesta al Governo la presentazione di una relazione tecnica, che è stata predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e trasmessa con nota del 17 marzo 2009 del Ministero dell’economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (che ha verificato positivamente la RT).

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, la VII Commissione ha adottato, quale testo base, un nuovo testo che risulta parzialmente modificato rispetto al testo approvato dal Senato al quale era riferita la RT positivamente riscontrata dalla Ragioneria generale dello Stato[3].

La V Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 21 ottobre 2009, ha formulato un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell’art. 81, comma 4, Cost.

La Commissione Cultura, in data 11 maggio, ha pertanto licenziato un ulteriore nuovo testo che contiene alcune modifiche, in parte volte al recepimento delle condizioni formulate dalla V Commissione.

Si esaminano, di seguito, le modifiche da ultimo apportate al testo, che presentano profili di carattere finanziario[4], ad eccezione di quelle dirette al testuale recepimento delle condizioni contenute nel parere della V Commissione.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 3, comma 1, ultimo periodo

Diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, dispone, tra l’altro, che le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il ricorso a strutture e specialisti accreditati - configurato come una mera facoltà per le regioni - possa effettivamente essere realizzato nei limiti delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 4, comma 2

Spese per la formazione del personale scolastico

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che agli oneri derivanti dai programmi di formazione del personale scolastico di cui al comma 1, previsti in 1 milione di euro a decorrere dal 2010, si provveda mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di natura  corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione si osserva che la norma, pur recando una previsione di spesa, non predispone la relativa clausola di salvaguardia prevista ai sensi dell’art. 17 della legge n. 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica. Inoltre, andrebbero acquisiti gli elementi alla base della quantificazione dell’onere, determinata in 1 milione di euro annui, al fine di verificarne la congruità.

 

 

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 4, comma 2, si osserva che agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, previsti in un milione di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009.

 

Al riguardo, si rileva che la norma presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario.

In primo luogo, come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione - si osserva che dalla formulazione letterale della norma, gli oneri descritti appaiono configurati in termini di previsione di spesa. La norma non è tuttavia corredata, come prescritto dalla vigente disciplina contabile, da una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

Su tali aspetti e, in particolare, sulla possibilità che i suddetti oneri siano configurati in termini di limite, anziché di previsione di spesa, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Inoltre, si rileva che, a fronte di oneri aventi carattere permanente, si indica, a fini di copertura, l’utilizzo di un fondo con risorse limitate al solo biennio 2010-2011. Sull’entità delle risorse disponibili nell’ambito del suddetto fondo, limitatamente agli anni 2010 e 2011, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Si ricorda, infatti, che le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente sono state determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) che ha previsto uno stanziamento di competenza di 156,2 milioni di euro per l’anno 2010 e di 12,9 milioni di euro per l’anno 2011.

 

ARTICOLO 7, comma 4, ultimo periodo

Comitato scientifico

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che eventuali rimborsi spese ai componenti del Comitato tecnico scientifico, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, saranno disposti a valere sulle “risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente”.

Si ricorda che una delle condizioni formulate dalla V Commissione prevedeva che, oltre ai compensi, per i componenti del Comitato venissero esclusi anche i rimborsi spese. 

 

Al riguardo sarebbe necessario acquisire indicazioni in ordine alla stima delle spese derivanti dalla disposizione in esame, nonché delle risorse disponibili in bilancio al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto, tra l’altro, che, benché le spese siano espressamente indicate come di carattere eventuale, potrebbero verosimilmente determinarsi i presupposti per una loro corresponsione.

 



[1] Identici disegni di legge A.S. 1006 e A.S. 1036, esaminati in un testo unificato e approvati con modificazioni dalla VII Commissione del Senato in sede deliberante.

[2] Cfr. seduta della Commissione Bilancio del 24 settembre 2008.

[3] Su tale testo, il Servizio Bilancio ha predisposto la nota di verifica n. 109 del 20 ottobre 2009.

[4] Per le disposizioni non commentate nella presente nota, si rinvia al contenuto della Nota di verifica del Servizio Bilancio n. 109 del 20 ottobre 2009.