Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | AC2459 e abb. - Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note di verifica Numero: 109 | ||||
Data: | 20/10/2009 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione |
|
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
A.C. 2459 e abb.
|
Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento
(Approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato A.S. 1006 e abb.)
(Ulteriore nuovo testo) |
|
N. 190 – 19 maggio 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
|
2459 |
Titolo breve:
|
Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento
|
Iniziativa:
|
|
|
|
Commissione di merito:
|
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
Ghizzoni |
Gruppo: |
|
Relazione tecnica: |
|
|
|
|
|
|
Destinatario:
|
||
Oggetto:
|
|
Data: 21 ottobre 2009
|
Oggetto:
|
|
|
Esito:
|
INDICE
ARTICOLO 3, comma 1, ultimo periodo
Diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento
Spese per la formazione del personale scolastico
ARTICOLO 7, comma 4, ultimo periodo
PREMESSA
La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato[1], reca disposizioni in materia di disturbi specifici d’apprendimento.
Nel corso dell’esame
al Senato[2],
è stata richiesta al Governo la presentazione di una relazione tecnica, che è
stata predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e trasmessa con nota del 17 marzo 2009 del Ministero
dell’economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (che ha
verificato positivamente
Nel corso dell’esame presso
Si esaminano, di seguito, le modifiche da ultimo apportate al testo, che presentano profili di carattere finanziario[4], ad eccezione di quelle dirette al testuale recepimento delle condizioni contenute nel parere della V Commissione.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 3, comma 1, ultimo periodo
Diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento
La norma, introdotta
nel corso dell’esame presso
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il ricorso a strutture e specialisti accreditati - configurato come una mera facoltà per le regioni - possa effettivamente essere realizzato nei limiti delle risorse disponibili.
Spese per la formazione del personale scolastico
La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che agli oneri derivanti dai programmi di formazione del personale scolastico di cui al comma 1, previsti in 1 milione di euro a decorrere dal 2010, si provveda mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).
Al riguardo, per i profili di quantificazione si osserva che la norma, pur recando una previsione di spesa, non predispone la relativa clausola di salvaguardia prevista ai sensi dell’art. 17 della legge n. 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica. Inoltre, andrebbero acquisiti gli elementi alla base della quantificazione dell’onere, determinata in 1 milione di euro annui, al fine di verificarne la congruità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 4, comma 2, si osserva che agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, previsti in un milione di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009.
Al riguardo, si rileva che la norma presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario.
In primo luogo, come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione - si osserva che dalla formulazione letterale della norma, gli oneri descritti appaiono configurati in termini di previsione di spesa. La norma non è tuttavia corredata, come prescritto dalla vigente disciplina contabile, da una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.
Su tali aspetti e, in particolare, sulla possibilità che i suddetti oneri siano configurati in termini di limite, anziché di previsione di spesa, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Inoltre, si rileva che, a fronte di oneri aventi carattere permanente, si indica, a fini di copertura, l’utilizzo di un fondo con risorse limitate al solo biennio 2010-2011. Sull’entità delle risorse disponibili nell’ambito del suddetto fondo, limitatamente agli anni 2010 e 2011, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Si ricorda, infatti, che le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente sono state determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) che ha previsto uno stanziamento di competenza di 156,2 milioni di euro per l’anno 2010 e di 12,9 milioni di euro per l’anno 2011.
ARTICOLO 7, comma 4, ultimo periodo
La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che eventuali rimborsi spese ai componenti del Comitato tecnico scientifico, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, saranno disposti a valere sulle “risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente”.
Si ricorda che una delle condizioni formulate dalla V Commissione prevedeva che, oltre ai compensi, per i componenti del Comitato venissero esclusi anche i rimborsi spese.
Al riguardo sarebbe necessario acquisire indicazioni in ordine alla stima delle spese derivanti dalla disposizione in esame, nonché delle risorse disponibili in bilancio al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto, tra l’altro, che, benché le spese siano espressamente indicate come di carattere eventuale, potrebbero verosimilmente determinarsi i presupposti per una loro corresponsione.
[1] Identici disegni di legge A.S. 1006 e A.S. 1036, esaminati in un testo unificato e approvati con modificazioni dalla VII Commissione del Senato in sede deliberante.
[2] Cfr. seduta della Commissione Bilancio del 24 settembre 2008.
[3] Su tale testo, il Servizio Bilancio ha predisposto la nota di verifica n. 109 del 20 ottobre 2009.
[4] Per le disposizioni non commentate nella presente nota, si rinvia al contenuto della Nota di verifica del Servizio Bilancio n. 109 del 20 ottobre 2009.