Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2451: Ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (Approvato dal Senato ' A.S. 1474)
Riferimenti:
AC N. 2451/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 173
Data: 16/03/2010
Descrittori:
ALPI   AMBIENTE
MONTAGNE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2451

 

Ratifica dei Protocolli di attuazione della

Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1474)

 

 

 

 

 

N. 173 – 16 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2451

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Dozzo

Gruppo:

 

 

                                           

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

ARTICOLI 1 e 2 del disegno di legge di ratifica.. 5

Ratifica ed esecuzione di otto Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi5



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la ratifica di otto Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai rappresentanti dei Governi di Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera.

Si ricorda che, nel corso della XV Legislatura, il disegno di legge A.C. 2861, recante la medesima ratifica, ha completato l’esame in sede referente ma non è stato approvato dall’Assemblea della Camera, a causa della conclusione della legislatura (nella precedente legislatura[1] l’iter era stato interrotto durante l’esame in quarta lettura al Senato).

Il provvedimento, già approvato dal Senato[2], è stato modificato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli ed è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

 

(euro – anno 2009)

Oneri derivanti

dalla ratifica dei Protocolli

445.000

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 2 del disegno di legge di ratifica

Ratifica ed esecuzione di otto Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi

Le norme del disegno di legge dispongono la ratifica e l’esecuzione di nove Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, riguardanti le seguenti materie (articolo 1,  commi 1 e 2):

Ÿ        foreste montane;

Ÿ        pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;

Ÿ        composizione delle controversie;

Ÿ        difesa del suolo;

Ÿ        energia;

Ÿ        protezione della natura e tutela del paesaggio;

Ÿ        agricoltura di montagna;

Ÿ        turismo.

Si osserva che la Commissione esteri della Camera, durante l’esame in sede referente, ha soppresso l’autorizzazione alla ratifica del Protocollo relativo al settore dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

 

 
L’adozione delle misure e degli atti previsti dai Protocolli spetta, secondo le rispettive competenze, allo Stato, alle regioni ed agli enti locali, ferme restando le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino[3]  (articolo 1,  comma 3).

Ai fini dell’attuazione del provvedimento è autorizzata la spesa di445.000 europer l’anno 2009 (articolo 2).

 

 

I singoli Protocolli, salvo quello relativo alla composizione delle controversie, sono articolati in modo analogo, secondo la seguente struttura:

Ÿ       

 

 
un preambolo che individua il contesto giuridico, sociale ed economico che ha determinato l’adozione del Protocollo;

Ÿ        l’elencazione delle finalità e degli impegni fondamentali per ciascuna area di intervento (capitolo I);

Ÿ        l’individuazione delle misure specifiche da adottare per il conseguimento dei risultati desiderati (capitolo II);

Ÿ        la definizione delle attività di ricerca, formazione ed informazione promosse in ciascun ambito (capitolo III);

Ÿ        la determinazione di idonee procedure di controllo al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per l’esecuzione dei Protocolli (capitolo IV).

 

La relazione tecnica afferma che l’attuazione dei Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi comporta, da parte dell’Italia, un duplice ordine di implicazioni:

a)      promozione di adempimenti che rientrano nell’ordinaria attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato interessate e in generale: promozione e scambio di tecnologie; sviluppo di strategie, politiche e programmi; scambi di informazione;

b)     promozione di adempimenti che non sono previsti nell’ambito della legislazione vigente quali:

-          la promozione di progetti pilota per l’attuazione di programmi tecnologici sostenibili nelle materie d’elezione della Convenzione (popolazione e cultura; pianificazione territoriale; salvaguardia della qualità dell’aria; difesa del suolo; idroeconomia; protezione della natura e tutela del paesaggio; agricoltura di montagna; foreste montane; turismo; energia; economia dei rifiuti). L’attività di promozione di progetti pilota nei suddetti settori, unitamente alla promozione e armonizzazione della ricerca e all’osservazione sistemica in stretta collaborazione con le altri Parti contraenti, comporta una spesa di 380.000 euro per l’anno 2009. All’attività di osservazione sistemica, che potrà proseguire negli anni successivi, si provvederà con le ordinarie risorse delle amministrazioni coinvolte finalizzate a tale tipologia di attività;

-          la creazione di una banca dati e la predisposizione di un inventario affinché i risultati della ricerca e dell’osservazione regolare dei fenomeni a livello nazionale siano raccolti in un sistema informativo accessibile al pubblico. Al riguardo, per la predisposizione di un inventario sullo stato di fatto dei settori disciplinati dai Protocolli e per la creazione di siti allo scopo di informare ed aggiornare la pubblica opinione in relazione alle misure prese per attuare i Protocolli, viene prevista una spesa di 20.000 euro per l’anno 2009, mentre per la creazione di una banca dati, viene prevista una spesa di euro 45.000 per l’anno 2009. Anche per l’attività di aggiornamento della banca dati a regime si potrà provvedere utilizzando le ordinarie risorse delle amministrazioni coinvolte finalizzate a tale tipologia di attività.

 

La tabella riassume gli oneri sopra riportati:

 

 

2009

Promozione progetti pilota e armonizzazione ricerca

 

380.000

Informazione:

 

Inventario e creazione siti

 

Banca dati

 

20.000

45.000

TOTALE

445.000

 

L’analisi tecnico-normativa riporta sotto la voce “Quadro normativo di riferimento” un dettagliato elenco di provvedimenti, già adottati dall’Italia, finalizzati alla protezione della natura e del paesaggio, alla difesa del suolo e alla tutela degli altri settori di intervento oggetto dei Protocolli in esame (pianificazione territoriale, sviluppo sostenibile, situazione energetica, salvaguardia delle foreste, valorizzazione del turismo, dell’ambiente e della salute umana). Tali provvedimenti sono messi specificamente in relazione a ciascun Protocollo.

Si ricorda infine che durante l’esame presso la V Commissione della Camera dell’A.C. 2861 (XV Legislatura)[4], il Governo ha affermato che le spese relative ad inventari, banche dati e siti web includono anche gli oneri attinenti alla formazione del personale coinvolto in tali attività.

 

 
Circa le spese del tribunale arbitrale eventualmente a carico delle Parti contraenti (articolo 13 del Protocollo riguardante la composizione delle controversie), nel corso dell’esame dell’A.C. 2861 (XV Legislatura)[5] presso la V Commissione della Camera il Governo ha chiarito che ad esse si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

 

 

 
Al riguardo si osserva che gli oneri indicati dal testo sono riferiti, a differenza di quanto disposto negli analoghi disegni di legge di ratifica esaminati nelle precedenti legislature, ad un’unica annualità (corrispondente, nel testo, all’esercizio 2009)[6]. Andrebbe chiarito sulla base di quali elementi si assuma che essi possano essere limitati ad un solo anno. Sul punto andrebbe anche precisato se si sia tenuto conto delle possibili proiezioni degli oneri negli esercizi successivi (spesa per cassa).

Si ricorda che la relazione tecnica fa riferimento, in particolare, ai seguenti adempimenti “non previsti nell’ambito della legislazione vigente”:

-          la promozione di progetti pilota per l’attuazione di programmi tecnologici sostenibili nelle materie oggetto della Convenzione;

-          la promozione della ricerca e l’osservazione sistemica in collaborazione con le altri Parti contraenti;

-          la gestione di una banca dati e di un sistema informativo accessibile al pubblico.

Andrebbe inoltre chiarito con quali risorse le amministrazioni competenti potranno provvedere agli ulteriori adempimenti previsti dai Protocolli a carico delle Parti e non considerati dalla relazione tecnica, atteso che alcuni di essi non sembrano riconducibili ad attività ordinarie (per esempio: i finanziamenti da destinare al settore forestale[7], le misure economiche e finanziarie di sostegno allo sviluppo[8], la registrazione cartografica e catastale delle aree minacciate da rischi geologici e idrologici[9], gli interventi silvicolturali[10], l’istituzione e la gestione di aree protette[11], la partecipazione a riunioni negoziali[12]).

Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che, pure in presenza di impegni internazionali, l’onere è configurato dal testo come limite massimo di spesa.

Con riferimento agli adempimenti non considerati dalla relazione tecnica, si ricorda che il Governo - durante l’esame presso la V Commissione della Camera dell’A.C. 2381 (XIV Legislatura)[13] - aveva presentato, in risposta ad analoga richiesta di chiarimenti, una documentazione contenente un elenco di leggi recanti risorse utilizzabili per le finalità previste dai Protocolli. Nella successiva legislatura, durante l’esame presso la V Commissione della Camera dell’A.C. 2861[[14]], il Governo ha invece affermato che le disposizioni rivestono carattere programmatico e che, pertanto, non necessitano di quantificazione per mancanza di elementi oggettivi su cui basare la stessa. Il Governo ha quindi aggiunto che, qualora in futuro si volesse dare attuazione a tali norme, si procederebbe con apposito disegno di legge volto a quantificare gli effetti e a determinare la copertura finanziaria.

L’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame contiene – come in precedenza ricordato - un dettagliato elenco di provvedimenti già in vigore nei diversi settori di intervento oggetto dei Protocolli. Si osserva tuttavia che essa si limita a porre in relazione i singoli Protocolli con alcune norme specificamente indicate, ma non fornisce alcun elemento circa le eventuali disponibilità finanziarie concretamente utilizzabili per le finalità indicate dai Protocolli medesimi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che per l’attuazione del presente provvedimento, l’articolo 2, comma 1, autorizza la spesa di 445.000 euro per l’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Al riguardo, si osserva che la norma dispone una spesa con riferimento all’esercizio finanziario 2009, oramai concluso, e l’utilizzo per finalità di copertura dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno, pur trattandosi di un esercizio finanziario oramai concluso, resta valida anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio cui si riferisce purché il provvedimento sia stato presentato alle Camere entro l’anno (nel caso in esame l’esercizio finanziario 2009), ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.

Le economie di spesa da utilizzare a tale fine nell’esercizio successivo, con l’indicazione dei relativi provvedimenti legislativi, sono incluse in un apposito elenco, cosiddetto “elenco degli slittamenti”, cheil Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere entro il 25 gennaio.

In tal caso, le nuove e maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall’articolo 11, comma 3, lettera a), della citata legge n. 196 (vale a dire il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate).

Il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, risulta iscritto nell’elenco negli slittamenti trasmesso al Parlamento dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 febbraio 2010, ai sensi del citato articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Occorre tuttavia considerare che a fronte di una clausola di copertura limitata ad una sola annualità, vale a dire il 2009, l’attuazione dei Protocolli - come già rilevato nella parte del presente dossier dedicata alla verifica delle quantificazioni - potrebbe comportare oneri a regime, in relazione ai quali appare necessario acquisire una stima del loro ammontare e individuare la modalità di copertura.

Su tale aspetto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 



[1] A.C. 2381, A.S. 1842.

[2] A.S. 1474.

[3] Fissate dall’art.3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403.

[4] Seduta del 19 dicembre 2007.

[5] Seduta del 19 dicembre 2007.

[6] Si segnala che l’apposita tabella della relazione tecnica (sezione II, tabella 1) inserisce la spesa nella colonna relativa agli oneri correnti di carattere permanente.

[7] Articolo  11 del Protocollo “Foreste montane”.

[8] Articolo 12 del Protocollo “Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile”.

[9] Articolo 10 del Protocollo “Difesa del suolo”.

[10] Articolo 10 del Protocollo “Difesa del suolo”.

[11] Articolo 11 del Protocollo “Protezione della natura e tutela del paesaggio”.

[12] La partecipazione a riunioni non è prevista espressamente dalle norme dei Protocolli, ma potrebbe risultare strumentale alla loro concreta applicazione (per esempio, nel caso delle attività da promuovere congiuntamente – previste dai Protocolli - ovvero per l’esame e la valutazione dell’efficacia delle misure). Le spese derivanti dalla partecipazione a riunioni erano previste con riferimento ai precedenti provvedimenti di ratifica: il disegno di legge A.C. 2861, presentato nel corso della XV Legislatura, stimava per tale voce oneri pari a 49.600 euro all’anno (somma identica a quella contenuta nel precedente A.C. 2381 - XIV legislatura).

[13] Seduta del Comitati pareri della Commissione Bilancio del 19 novembre 2002.

[14] Seduta del 19 dicembre 2007.