Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2294: Ratifica della Convenzione tra Italia e Bielorussia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
Riferimenti:
AC N. 2294/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 68
Data: 05/05/2009
Descrittori:
BIELORUSSIA   DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
EVASIONI FISCALI   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2294

 

Ratifica dell’Accordo tra Italia e Bielorussia

per evitare le doppie imposizioni e per prevenire

le evasioni fiscali

 

(Approvato dal Senato – A.S.1317)

 

 

 

 

 

N. 68 – 5 maggio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2294

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Picchi

Gruppo:                                    

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 68

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-30 della Convenzione. 2

Eliminazione della doppia imposizione e prevenzione dell’evasione fiscale. 2

 


PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la ratifica della Convenzione dell’11 agosto 2005 tra l’Italia e la Bielorussia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali.

La Convenzione, composta di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, ricalca la struttura fondamentale delle convenzioni approvate nella stessa materia dall’OCSE.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme della Convenzione considerate dalla relazione tecnica, le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-30 della Convenzione

Eliminazione della doppia imposizione e prevenzione dell’evasione fiscale

Le norme dell’Accordo, che ai sensi dell’articolo 30 entreranno in vigore allo scambio delle ratifiche e avranno effetto a decorrere dall’anno solare successivo, prevedono quanto segue:

-         sono individuati l’ambito di applicazione soggettivo (persone residenti di uno o di entrambi gli Stati) e oggettivo (imposte sui redditi, sugli utili, sui beni immobili e imposta fondiaria per la Bielorussia; IRPEF, IRES e IRAP per l’Italia)[1] dell’Accordo (articoli 1-5);

-         la tassazione dei redditi immobiliari spetta in via prioritaria al Paese in cui gli immobili sono situati ( articolo 6);

-         gli utili d’impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa stessa. Nel caso in cui la medesima svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili sono tassati nell’altro Stato solo nella misura in cui sono attribuibili  a detta stabile organizzazione (articolo 7);

-         gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa (articolo 8);

-         gli utili conseguiti in associazione o in partecipazione possono essere tassati come utili di una delle imprese associate o partecipate nel caso in cui sarebbero stati imputabili a quest’ultima in assenza delle condizioni vincolanti che scaturiscono dalle partecipazioni intercorrenti fra le due (articolo 9, paragrafo 1);

-          per le imprese associate o partecipate, al fine di evitare la doppia imposizione  gli Stati contraenti possono effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali, ma soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista dal successivo articolo 26 dell’Accordo (articolo 9, paragrafo 2).

Tale ultima procedura è finalizzata a garantire pienamente, secondo la relazione illustrativa, l’interesse generale dell’amministrazione fiscale italiana in accordo con la legislazione interna;

-         dividendi, interessi e canoni sono tassati in via definitiva nello Stato di residenza del beneficiario (articoli 10, 11 e 12). Tuttavia, lo Stato da cui tali cespiti provengono può prelevare un’imposta alla fonte con la seguente aliquota:

a)      non superiore al 5 per cento nel caso dei dividendi e di partecipazioni societarie significative (minimo del 25 per cento);

b)     non superiore al 15 per cento nel caso dei dividendi e di partecipazioni societarie inferiori al 25 per cento;

c)      non superiore all’8 per cento dell’ammontare lordo degli interessi;

d)     non superiore al 6 per cento dell’ammontare lordo dei canoni;

-         con riferimento ai capital gain, il testo prevede (articolo 13):

a)      la tassazione nel Paese in cui i beni sono situati, nel caso di plusvalenze relative a beni immobili;

b)     nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione;

c)      esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede dell’impresa, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale o a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

d)     esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi;

 

-         i redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che questi non disponga abitualmente di una base fissa per l’esercizio dell’attività nell’altro Stato contraente, nel qual caso i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa (articolo 14);

-         le remunerazioni per lavoro subordinato sono imponibili nello Stato in cui è svolta effettivamente l’attività lavorativa. La deroga a tale principio – e quindi l’imponibilità nello Stato di residenza del lavoratore - è prevista nei casi di permanenza nell’altro Stato per periodi di durata inferiore a 183 giorni lavorativi, di pagamento della remunerazione da parte di un datore di lavoro non residente nell’altro Stato ovvero nel caso in cui l’onere per la retribuzione non sia sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (articolo 15);

-         i compensi e i gettoni di presenza sono tassati nel Paese di residenza della società che li corrisponde (articolo 16);

-         i redditi di artisti e sportivi sono imponibili in via generale nel Paese in cui è prestata l’attività (articolo 17);

-         le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18);

-         gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente per l’espletamento di funzioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in detto Stato (articolo 19, paragrafo 1).

Tuttavia tali redditi sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se le funzioni sono rese in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che ha la nazionalità di detto Stato o non ne è divenuto residente al solo scopo di rendervi i servizi.

Le pensioni pubbliche sono soggette a tassazione nello Stato che le eroga; vengono invece tassate nell’altro Paese contraente nel caso in cui il percettore abbia la residenza e la nazionalità in quest’ultimo Paese (articolo 19, paragrafo 2);

-         le somme per l’attività di ricerca e di insegnamento, nonché le borse di studio, sono esenti da imposta nel Paese in cui tali attività sono svolte (articoli 20 e 21);

-         tutte le componenti di reddito il cui trattamento fiscale non è disciplinato dalla Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto percettore (articolo 22);

-         gli elementi del patrimonio di un soggetto residente sono imponibili nello Stato di residenza, ad eccezione dei beni immobili (imponibili nello Stato ove sono collocati), degli attivi patrimoniali di  una stabile organizzazione (tassati nel Paese in cui tale organizzazione ha sede) e delle navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale (tassati nel Paese sede dell’impresa proprietaria dei mezzi) (articolo 23);

-         con riferimento al criterio per l’eliminazione delle doppie imposizioni, la Convenzione prevede per entrambi i Paesi l’imputazione ordinaria, con deduzione del credito d’imposta per le imposte assolte nell’altro Paese contraente (articolo 24);

-         è disposta l’applicazione di una clausola di non discriminazione, volta ad evitare che i cittadini di uno Stato contraente possano essere assoggettati, nell’altro Paese, a condizioni fiscali più svantaggiose rispetto a quelle applicate ai cittadini di tale ultimo Paese (articolo 25);

-         nel caso di controversie relative a misure non conformi al contenuto della Convenzione, le parti si impegnano per risolvere per via amichevole le difficoltà e i dubbi interpretativi, anche mediante uno scambio verbale di opinioni in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti (articolo 26);

-         le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato in cui il medesimo è residente se il diritto alla percezione di tali imposte è limitato dalle disposizioni della Convenzione in esame (articolo 29).

 

La relazione tecnica contiene valutazioni analitiche sui riflessi finanziari esclusivamente riferiti agli articoli 11 (interessi), 14 (redditi da libere professioni e da lavoro autonomo) e 17 (redditi da attività artistiche e sportive), formulate sulla base dei dati relativi all’anno d’imposta 2004 (modello 770/2005)[2].

In sintesi la RT considera che, rispetto al gettito attualmente conseguito a normativa vigente[3] per i medesimi cespiti interessati dalla disciplina in esame, l’incidenza sul gettito delle disposizioni del nuovo Accordo sarà:

-          non rilevante con riferimento agli articoli 11 e 17;

-          negativa ma di entità minima (perdita di gettito pari a circa 4.500 euro) con riferimento all’articolo 14.

In particolare:

-          riguardo all’articolo 11, la RT evidenzia che in base alla attuale disciplina convenzionale la totalità degli interessi corrisposti a soggetti residenti in Bielorussia non è soggetta ad alcuna ritenuta.

La voce più significativa della categoria di redditi in esame risulta essere quella degli attivi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (pari, nel 2004 a euro 39.000), i quali avrebbero comunque beneficiato di un trattamento extraterritoriale in applicazione dell’articolo 23, primo comma, lettera b), del TUIR: tali attivi sono esclusi da imposizione in Italia se il beneficiario è residente all’estero;

-          con riferimento all’articolo 14, la RT afferma che il totale dei compensi percepiti per prestazioni professionali (abituali od occasionali) corrisposti in favore di soggetti residenti nello Stato della Bielorussia è risultato nel 2004 pari a 15.000 euro. Per effetto dell’entrata in vigore della Convenzione i medesimi redditi verrebbero assoggettati a prelievo tributario unicamente nello Stato di residenza, mentre attualmente (ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del DPR 600/1973) a tali redditi è applicata una ritenuta alla fonte del 30%. La perdita stimata sarebbe quindi pari a circa 4.500 euro;

-          riguardo all’articolo 17, la RT afferma in premessa che la norma “non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Bielorussia”.

Precisa quindi che il totale dei compensi corrisposti nel 2004 a sportivi residenti in Bielorussia è stato pari a 25.000 euro: di questi, solo 5.000 euro sono stati assoggettati alla ritenuta in uscita dall’Italia pari al 30 per cento (=1.500 euro).

I dati del 2004 indicano un ammontare complessivo per redditi di lavoro autonomo pari a circa 15.000 euro e ritenute complessive applicate per un importo di circa 4.500 euro. La RT ritiene che una parte di tali compensi, nella misura del 50 per cento, possa essere ricondotta a redditi derivanti da attività artistiche (infatti in Italia le attività riconducibili al settore artistico sono considerate come redditi di lavoro autonomo: arte e professione abituale). Poiché la disciplina convenzionale prevede l’imponibilità di tali redditi nello Stato di prestazione dell’attività, non si dovrebbero determinare conseguenze in termini di variazione di gettito.

 

In conclusione, la relazione tecnica evidenzia - dall’analisi complessiva dell’articolato - alcuni effetti negativi di gettito, i quali tuttavia, in considerazione della scarsa entità degli importi stimati, si ritiene non abbiano significativa rilevanza in termini di incidenza sul bilancio dello Stato.

Tale impostazione è stata confermata nel corso dell’esame in prima lettura presso la Commissione bilancio del Senato dal rappresentante del Governo, il quale ha confermato che “il provvedimento determina oneri di entità assolutamente modesta considerati trascurabili e che non richiedono quindi una copertura finanziaria”[4].

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la stima degli effetti finanziari del provvedimento dovrebbe fondarsi su dati più aggiornati, in grado di rispecchiare lo stato delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie intercorrenti attualmente tra i due Paesi interessati.

Si segnala, come peraltro rilevato in occasione dell’esame di provvedimenti di ratifica di analogo impatto finanziario, che, dal momento che la relazione tecnica evidenzia un effetto di perdita di gettito, pur se di importo molto contenuto (articolo 14), il provvedimento dovrebbe correttamente indicare le risorse con cui farvi fronte. Tuttavia già nel corso dell’esame in prima lettura il Governo – rispondendo ad analogo rilievo formulato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio – ha confermato l’impostazione presente nel testo e nella relazione tecnica in base alla quale gli oneri stimati sono di entità assolutamente modesta e non richiedono quindi alcuna copertura finanziaria.

In ordine alla mancata quantificazione dei costi connessi all’istituzione di specifiche commissioni per la risoluzione amichevole delle controversie (articolo 26), andrebbe chiarito se anche a tali spese si possa far fronte nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.



[1] La Convenzione si applicherà anche ad imposte analoghe o sostitutive dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

[2] V. stampato S. 1317, pagg. 11-13.

[3] Convenzione fra Italia ed ex Unione sovietica, ratificata con legge 311/1988.

[4] V. resoconto della Commissione bilancio, 29ª seduta, 25 febbraio 2009.