Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2232 - DL n. 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale
Riferimenti:
AC N. 2232/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 62
Data: 25/03/2009
Descrittori:
MINACCE   PUBBLICA SICUREZZA
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
DL N. 11 DEL 23-FEB-09     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2232

 

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

e di contrasto alla violenza sessuale

 

(DL n. 11/2009)

 

 

 

(Nuovo testo)

 

 

N. 62 – 25 marzo 2009

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO- Servizio responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2232

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

II Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Lussana

Gruppo:                                     

 

LNP

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla II Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

 

Nota di verifica n. 62

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 4. 2

Patrocinio a spese dello Stato.. 2

ARTICOLO 5. 5

Trattenimento fino a centottanta giorni.5

ARTICOLO 6, comma 2. 11

Incremento delle disponibilità del Ministero dell’interno.. 11

ARTICOLO 11. 13

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori13

ARTICOLO 12. 13

Numero verde antiviolenza.. 13

ARTICOLO 13, commi 1 e 2. 15

Clausola di copertura.. 15

ARTICOLO 13, comma  3. 17

Clausola di copertura.. 17

 

 

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del DL n. 11/2009 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale”.

Il provvedimento contiene parte delle norme dell’AC 2180 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica[1]) e riproduce le disposizioni dell’AC 1440 (Misure contro gli atti persecutori[2]).

Il provvedimento è corredato da relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

 

2009

2010

2011

Dal 2012

Art. 5 (trattenimento fino a 180 giorni)

35.000.000

87.064.000

51.467.950

55.057.200

Art. 6, co. 2 (Piano straordinario di controllo del territorio)

103.000.000

-

-

-

(*) Art. 6, co. 2 (Piano straordinario di controllo del territorio)

50.000.000

-

-

-

Art. 12. (numero verde antiviolenza )

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Totale

189.000.000

88.064.000

52.467.950

54.057.200

 

 

 

 

 

(*) Aggiunti nel corso dell’esame in Commissione

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 4

Patrocinio a spese dello Stato

La norma interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato[3] per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l’accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

I reati presi in considerazione sono:

- violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.);

- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.);

- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.).

 

La relazione tecnica quantifica un onere di 1.706.670 euro annuiper l’estensione del patrocinio a spese dello Stato a favore delle vittime dei reati di violenza sessuale, anche qualora i loro redditi superino le soglie previste dalla legislazione vigente.

La relazione afferma, tuttavia, che, dal punto di vista finanziario, gli effetti derivanti dall'estensione del beneficio risultano compresi nell'ambito del quadro previsionale delle spese di giustizia, tenuto conto, tra l'altro, delle risorse rivenienti dalla norma[4] che esclude  i condannati per reati di tipo mafioso dal patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito. Tale previsione  determina, secondo la relazione tecnica, evidenti risparmi di spesa a valere sulle spese di giustizia.

La relazione tecnica stima che il numero delle persone offese dai reati di violenza sessuale per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale ammonta mediamente a 5.300 unità all'anno. Da tale valore deve essere detratto il numero di procedimenti aperti contro ignoti pari a 1.956. Solo il 54  per cento delle circa 3.500[5] residue persone denunciate per tale tipologia di reati è sottoposta a procedimenti penali, pertanto la platea dei beneficiari è pari a 1.890 unità. La relazione tecnica stima, prudenzialmente, che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato debba essere riconosciuto all'intera platea dei possibili beneficiari. Assumendo un costo medio del patrocinio nel processo penale pari a 903 euro l’onere risulta determinato pari a 903 x 1.890 = 1.706.670 euro.

La relazione tecnica ribadisce che il calcolo dell'onere riveste carattere di prudenzialità in considerazione del fatto che le vittime dei reati di violenza sessuale potevano comunque essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato in presenza del requisito reddituale attualmente fissato dalla legge nella misura di euro 9.723,84, ferma restando la facoltà del soggetto di scegliere il difensore di fiducia.

Come già accennato la copertura sarebbe provvista anche dalle misure restrittive, recentemente introdotte[6], in materia di concessione del beneficio del gratuito patrocinio in favore di persone condannate per mafia. A tal fine la relazione tecnica considera che il numero medio annuo dei condannati nel corso del triennio 2005-2007 è di 7.288 persone. La relazione tecnica ipotizza che il 30 per cento di tali soggetti sia recidivo (e dunque in quanto già condannato non ammesso al patrocinio) e che, dunque, la platea degli esclusi dai benefici è composta da 2.186,4 persone. 

Assumendo un costo medio del patrocinio nel processo penale pari a 903 euro i risparmi  risultano determinati pari a 903 x 2.186,4 = 1.974.319[7] euro.

La relazione tecnica non riduce ulteriormente la platea degli esclusi dal beneficio, al fine di tener conto di coloro che a causa del reddito, non sarebbero stati ammessi al gratuito patrocinio a prescindere dal fatto di essere recidivi.

Al contrario la relazione tecnica afferma che i risparmi sono stati stimati in termini prudenziali in quanto “…la preclusione dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato per le persone condannate era già prevista in presenza del superamento del limite di reddito di euro 9.723,84 annui”.

La RT conclude che gli oneri connessi all'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato alle vittime di reati di violenza sessuale potranno, dunque, essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione della giustizia a valere sul capitolo delle spese di giustizia.

 

Al riguardo si osserva che l’articolo non indica espressamente la quantificazione degli oneri recati dalla norma.[8]

La relazione tecnica reca la quantificazione degli oneri, precisando che agli stessi si farà fronte, nell’ambito degli ordinari stanziamenti del capitolo delle spese di giustizia, che beneficia dei risparmi derivanti da misure restrittive, introdotte nel precedente esercizio finanziario, in materia di concessione del beneficio del gratuito patrocinio in favore di persone condannate per mafia.

In merito alla quantificazione dei risparmi operata dalla relazione tecnica si osserva che la stessa non sembra rispondere a criteri di prudenzialità in quanto sovrastima le minori spese rivenienti dalle norme a suo tempo introdotte nel testo unico sulle spese di giustizia[9]. I risparmi, infatti, sono stati quantificati come se tutti i recidivi per mafia sottoposti a nuovo processo fossero ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ai fini di una corretta quantificazione appare opportuno che il Governo indichi la percentuale degli indagati per mafia ammessi al gratuito patrocinio nel corso del triennio 2005-2007. I risparmi, infatti, non possono riferirsi all’intera platea dei recidivi ma solo a coloro i quali, in precedenza, era stato riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio.

 

ARTICOLO 5

Trattenimento fino a centottanta giorni.

Normativa vigente: l’art. 14 del D. lgs. n. 286/1998 (testo unico in materia di immigrazione) disciplina l’esecuzione dell’espulsione amministrativa[10], prevedendo, in particolare, che quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o respingimento[11], il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione e di espulsione (CIE) più vicino (comma 1). Il provvedimento di trattenimento è disposto dietro convalida del giudice, per un periodo di 30 giorni, prorogabile, su richiesta del questore di altri 30 giorni - anche in tal caso la proroga è soggetta a convalida del giudice - in presenza di gravi difficoltà inerenti l’identificazione o l’acquisizione dei documenti di viaggio (comma 5). Sono, inoltre, trattenuti nei CIE coloro che fanno richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione[12], ad esclusione dell’espulsione a causa di ingresso clandestino o di trattenimento nel territorio nazionale senza aver fatto richiesta del permesso di soggiorno; in questi due ultimi casi i richiedenti asilo sono ospitati in altre strutture, denominate centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA), nei quali sono trattenuti anche i richiedenti asilo in attesa di identificazione e i respinti alla frontiera. In base a quanto disposto dall’ art. 20, comma 11, del D.Lgs. 30/2007[13], il trattenimento nei CIE può riguardare anche i cittadini comunitari colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida.

 

La norma modifica l'art. 14, comma 5, del D. lgs. n. 286/1998. In particolare la norma prevede che trascorso il termine di 60 giorni di permanenza nei CIE, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardo nell’acquisizione della relativa documentazione, il questore possa chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per 60 giorni e - qualora al termine di tale periodo persistano le condizioni suesposte – per ulteriori 60 giorni, disponendo che la durata massima complessiva del trattenimento non possa essere maggiore di 180 giorni[14] (comma 1).

La norma prevede, altresì, che la nuova disciplina trovi applicazione anche ai cittadini extracomunitari già trattenuti nei CIE alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2).

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione, con il prolungamento del periodo di trattenimento massimo sino a 180 giorni (dal termine attuale di 60 giorni) ed ipotizzando un incremento della capacità recettiva dei Centri di identificazione e espulsione (CIE) dagli attuali 1.160 a 3.480 posti, comporta maggiori oneri connessi alle seguenti fattispecie: a) costruzione e ristrutturazione di CIE; b) permanenza degli stranieri presso gli stessi centri; c) aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudice di pace, per una spesa complessiva stimata in 35.000.000 euro per il 2009, 87.064.000 euro per il 2010, 51.467.950 euro per il 2011 e 55.057.200 euro a decorrere dal 2012.

A seguire si riporta un quadro analitico degli oneri previsti dalla norma in esame e sono illustrate le modalità di quantificazione individuate nella RT relativamente alle tre fattispecie sopra indicate.

 

(euro)

 

2009

2010

2011

Dal 2012

Costi di realizzazione CIE (costruzione e ristrutturazione)

35.000.000

83.000.000

21.050.000

/

Costi per la permanenza degli stranieri presso i CIE

/

3.630.000

26.963.750

49.786.000

Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudici di pace

/

434.000

3.454.200

5.271.200

Totale oneri

35.000.000

87.064.000

51.467.950

55.057.200

 

1.      Costi di realizzazione e ristrutturazione Centri di identificazione e espulsione

La RT - considerato che l’art. 3 del DL n. 151/2008[15] prevede una parziale anticipazione del piano di realizzazione di nuovi CIE, per complessivi 1.000 nuovi posti[16] - per la realizzazione di 2.480 (3.480 – 1.000 = 2.480) nuovi posti, afferma che per 1.500 si provvederà attraverso la costruzione di nuove strutture di permanenza e per i restanti 980 attraverso la ristrutturazione degli edifici esistenti. La RT ipotizza, pertanto che il costo complessivo derivante da nuove costruzioni e da ristrutturazioni sia complessivamente pari a euro 139.050.000, da ripartire come segue: 35.000.000 euro nel 2009; 83.000.000 euro nel 2010; 21.050.000 euro nel 2011.

Attualmente i centri di identificazione e di espulsione (CIE) operativi sono 10, per un totale di 1.160 posti disponibili. La RT, relativamente al prolungamento del trattenimento a 120 giorni rileva che si che non tutti i soggetti da espellere verranno trattenuti per il periodo massimo, ma molti di essi lo saranno per il tempo strettamente necessario a eseguire l’espulsione o il respingimento. La disposizione, infatti, articola il periodo di trattenimento in relazione al verificarsi dei presupposti per eseguire i provvedimenti di rimpatrio. La RT fa presente, pertanto, che, sulla base del tempo massimo di permanenza attuale di 60 giorni, il tempo medio di permanenza è stato nell’anno 2007 pari a 27 giorni. Con il prolungamento previsto dalla disposizione, la RT ritiene che una stima prudenziale per determinare un nuovo tempo medio di permanenza possa individuarsi in 4 volte il tempo medio attuale (30 giorni × 4 = 120 giorni). Ipotizzando, pertanto, un periodo di trattenimento medio pari a 120 giorni (ovvero, a 4 mesi) per garantire la stessa capacità recettiva con il nuovo tempo di permanenza, il sistema dovrà avere un incremento di n. 3.480 nuovi posti, di seguito calcolato. Capacità recettiva attuale con turn over di trenta giorni: 1.160 posti × 365 giorni/30 di permanenza media degli ultimi due anni = 14.113; volendo garantire la stessa recettività per un periodo di 120 giorni: 14.113 × 120/365 giorni = 4.640. Al numero di posti così ottenuti vanno sottratti i posti disponibili ad oggi (1.160) ottenendo un numero di 3.480 nuovi posti da attrezzare. La realizzazione ex novo di strutture per 1.500 posti, usando come parametro di riferimento il costo sostenuto per la costruzione dell’ultimo centro di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) a Torino (costo medio per posto realizzato circa euro 78.000), comporterebbe un costo complessivo di euro 117.000.000. La ristrutturazione di edifici esistenti per i restanti 980 posti, usando come parametri di riferimento il costo minimo sostenuto per una recente ristrutturazione di un centro per immigrati (centro di Brindisi, dove sono state apportate semplici modifiche, con un costo per posto ristrutturato di circa euro 5.000) e il costo massimo ipotizzato per edifici da ristrutturare completamente (per posto ristrutturato euro 40.000 corrispondente a circa la metà del costo di costruzione ex novo), comporta un costo complessivo di euro 22.050.000. Si sottolinea che il costo di euro 40.000 per posto è quello massimo per la ristrutturazione, oltre il quale non appare economicamente conveniente procedere alla ristrutturazione stessa ma è preferibile, invece, avviare la costruzione ex novo.

 

2.   Costi per la permanenza degli stranieri presso i CIE.

Ai costi di realizzazione delle strutture vanno aggiunti quelli per la permanenza degli stranieri presso i CIE. Il costo giornaliero medio di gestione è di euro 55 per ospite[17] considerando una progressiva disponibilità delle strutture nel triennio considerato (anche in relazione ai tempi di ristrutturazione e costruzione che renderanno utilizzabili i nuovi posti solo per periodi dell’anno) la RT ipotizza i seguenti costi: 3.630.000 euro nel 2010[18] (per una disponibilità di 550 posti per 120 giorni: 550 x 120 x 55 = euro 3.630.000); 26.963.750 euro nel 2011: (per una disponibilità di 1.930 posti per 150 giorni: 1.930 x 150 x 55 = euro 15.922.500, a cui vanno aggiunti i costi di gestione dei posti già disponibili 550 × 365 × 55 = euro 11.041.250); 49.786.000 euro nel 2012: (per una piena disponibilità di 2.480  posti x 55 x 365).

 

Riepilogo degli oneri annui complessivi riferibili alle due fattispecie analizzate.

 

(euro)

anno

Costi di costruzione

Costi di gestione

Costi totali

2009

35.000.000

/

35.000.000

2010

83.000.000

3.630.000

86.630.000

2011

21.050.000

26.963.750

48.013.750

A decorrere dal 2012

/

49.786.000

49.786.000

 

La RT delinea un processo di attivazione dei nuovi posti nel sistema anche sulla base del DL in esame secondo lo schema di seguito sintetizzato.

 

 

anno

Posti disponibili

(DL n. 151/2008)

Posti disponibili

(art. 5

DL n. 11/2009)

Posti totali

2009

/

/

/

2010

300 (per 180 giorni)

550 (per 120 giorni)

850

2011

1.000

2.480 (di cui 1.930 per 150 giorni)

3.480

Dal 2012

1.000

2.480

3.480

 

3        Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudice di pace

La RT afferma che il maggior onere connesso all’aumento del numero di convalide da parte del giudice di pace, per effetto dell’introdotta proroga della permanenza nei CIE fino ad un massimo di 180 giorni è stimabile nei seguenti termini:

In 434.000 euro nel 2010; 3.454.200 euro nel 2011 e in 5.271.200 euro a decorrere dal 2012.

I suddetti oneri sono riferiti: a) all’attività dei giudici di pace per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento; b) al patrocinio a spese dello Stato e all’attività di interpretariato nei termini sintetizzati della tabella a seguire:

 

(euro)

 

2010

2011

Dal 2012

attività giudici di pace

31.500

270.950

399.200

patrocinio/interpretariato

402.500

3.183.250

4.872.000

Totale

434.000

3.454.200

5.271.200

 

La RT, con specifico riferimento agli oneri per il patrocinio a spese dello Stato segnala in proposito che l’importo medio unitario per patrocinio utilizzato nei calcoli (euro 350) è stato determinato in considerazione della contenuta complessità dell’assistenza legale connessa alla ripetitività delle udienze di convalida ogni sessanta giorni di permanenza.

Si riportano a seguire le modalità di quantificazione in merito individuate nella RT. La permanenza nei CIE è prorogata fino a un massimo di 180 giorni attraverso successive convalide da parte del giudice di pace che si ripetono a distanza di 60 giorni per un numero complessivo massimo di quattro per soggetto interessato. Attualmente l’art. 14 del D.lgs. n. 286/1998 prevede solo due convalide a intervalli di trenta giorni. Considerati gli incrementi annui del numero dei posti nel sistema di trattenimento, la stima delle ulteriori convalide per gli anni 2010, 2011 e 2012 è la seguente: per il 2009, considerati i tempi per la realizzazione di nuove strutture non saranno attivati nuovi posti nel sistema e quindi non ci saranno nuovi oneri; per il 2010, 300 per 180 giorni (DL n. 151/2008) + 550 × 120 giorni = 300 posti per 2 convalide e 550 per 1 convalida nell’anno = 1.150 convalide; per il 2011, 1.000 × 365 giorni (DL n. 151/2008) + 550 × 365 giorni + 1.930 × 150 giorni = 1.550 posti per 4 convalide e 1.930 per 1,5 convalide nell’anno = 9.095 convalide; per il 2012: 3.480 per 365 giorni = 3.480 posti × 4 convalide nell’anno = 13.920 convalide. Per l’anno 2009 non è previsto un maggiore onere. Per il 2010 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 11.500 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (1.150 convalide × euro 10 indennità per provvedimento) e in euro 20.000 per le indennità di udienza (1.000 udienze × euro 20 indennità per udienza), per complessivi euro 31.500. Per l’anno 2011 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 90.950 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (9.095 convalide × euro 10 indennità per provvedimento) e in euro 180.000 per le indennità di udienza (9.000 × euro 20 indennità per udienza), per complessivi euro 270.950. A decorrere dall’anno 2012 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 139.200 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (13.920 convalide × euro 10 indennità per provvedimento) e in euro 260.000 per le indennità di udienza (13.000 udienze × euro 20 indennità per udienza), per complessivi euro 399.200. Con riferimento all’attività di udienza dei giudici di pace, si evidenzia che la stima dei numero di udienze annue è direttamente collegata al numero di provvedimenti di convalida da emettere. Al riguardo è stato ipotizzato prudenzialmente, negli anni di riferimento, un rapporto udienze/convalide leggermente inferiore a 1 in relazione alla possibilità che il giudice di pace emetta più provvedimenti di convalida nel corso della medesima udienza.

Agli oneri per la maggiore attività dei giudici di pace si aggiungono gli oneri per il patrocinio a spese dello Stato, stimabili, in relazione alla tipologia e alla ricorrenza dei procedimenti, in un importo unitario medio di euro 350, ivi comprese le spese di interpretariato, per la partecipazione di un difensore alle udienze di convalida.

Per l’anno 2009 non si prevedono ulteriori oneri per il patrocinio a spese dello Stato, per l’anno 2010 euro 402.500 (1.150 convalide × euro 350), per l’anno 2011 euro 3.183.250 (9.095 convalide × euro 350) e a decorrere dall’anno 2012 euro 4.872.000 (13.920 convalide × euro 350).

 

La RT afferma, infine, che la copertura degli oneri è stata individuata facendo riferimento all’art. 66 dell’AC 2180, che prevede stanziamenti diretti a coprire gli oneri derivanti dalla disposizione prevista nell’originario disegno di legge AS 733 che prorogava il trattenimento nei CIE fino a diciotto mesi, norma non approvata dal Senato della Repubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la quantificazione appare in linea con i precedenti interventi normativi in materia.

Si segnala, inoltre, che in merito alla determinazione in 350 euro dell’importo medio unitario per patrocinio, ai fini della quantificazione dell’onere relativo all’aumento del numero delle convalide, la RT allegata all’AS 733 e riferita all’analoga fattispecie di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), n. 1[19], prevede un identico importo medio ed afferma che lo stesso è stato rideterminato rispetto alla stima di euro 650 effettuata nella RT allegata al DL n. 241/2004 (disposizioni urgenti in materia di immigrazione[20]) nonché nella medesima RT con riferimento all’art. 9 (ingresso illegale nel territorio dello Stato), in virtù della minore complessità dell’assistenza legale connessa alla ripetitività delle udienze di convalida ogni 60 giorni di permanenza.

 

ARTICOLO 6, comma 2

Incremento delle disponibilità del Ministero dell’interno

La norma dispone l’immediata riassegnazione delle somme oggetto di confisca, versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008[21]:

·        nel limite di 150 milioni di euro (sulla base di un emendamento approvato in sede referente che ha incrementato di 50 milioni l’importo precedentemente previsto)  per il 2009, al Ministero dell’interno per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

·        nel limite di 3 milioni di euro per il 2009, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale per il sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

La norma precisa che le riassegnazioni sono disposte in attesa dell’adozione del decreto che disciplinerà il Fondo unico giustizia e che le somme versate al Ministero dell’interno costituiscono una anticipazione degli importi da versare al medesimo ministero, a valere sulle somme disponibili per massa a fine anno nell’ambito Fondo stesso, a norma dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143[22].

Il citato articolo 2 del decreto legge n. 143/2008 reca una prima regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Al fondo confluiscono:

§         le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia;

§         le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative;

§         i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative;

§         somme e proventi sequestrati, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione[23];

§         somme e proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative;

§         risorse depositate presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

§         risorse non reclamate dai creditori fallimentari entro cinque anni dal deposito presso l'ufficio postale o la banca indicati dal curatore.

§         Il successivo comma 7 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite annualmente le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

§         in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive[24] e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso[25];

§         in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

§         all’entrata del bilancio dello Stato.

§         Le quote minime delle risorse intestate al Fondo unico giustizia destinate ai Ministeri dell’interno e della giustizia possono, tuttavia, essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le norme sembrano, dunque, avere una duplice finalità:

·      escludere, per la somma di 153 milioni di euro, la procedura ordinaria prevista dall’art. 61, comma 23, del DL 112/08 per l’iscrizione al Fondo delle risorse confiscate;

·       anticipare la riassegnazione di risorse in favore del Ministero dell’interno.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca indicazioni di dettaglio circa gli effetti finanziari delle disposizioni in esame al fine di verificare il potenziale impatto sui saldi. A tal proposito andrebbe chiarito se le risorse già acquisite rivenienti da confische siano di importo almeno pari a 153 milioni di euro, e se l’anticipo di tali somme consenta di rispettare i parametri per la ripartizione del Fondo previsti dall’art. 2 comma 7 del DL 143/08.

Quanto infine all’anticipazione a valere sulla quota destinata al Ministero dell’interno, andrebbe chiarito se ciò comporti effetti di cassa con la conseguente esigenza di coprire i relativi oneri.

 

ARTICOLO 11

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori 

La norma prevede che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche siano tenute a fornire alla vittima del reato di atti persecutori[26] le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e di provvedere a mettere in contatto la stessa, qualora ne faccia richiesta, con tali strutture.

Il Governo con una nota depositata in V Commissione il 27 gennaio 2009 con riferimento all’AC 1440, ha confermato - come richiesto in merito ad una norma di sostanziale identica formulazione – (art. 5) (Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti) - che le misure di sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti, ivi previste, saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo riguardo all’identica norma dell’AC 1440.

 

 

ARTICOLO 12

Numero verde antiviolenza

La norma prevede l'istituzione[27] - nel limite di spesa di 1.000.000 di euro[28] a decorrere dal 2009 - di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori - attivo 24 ore su 24 – con l’obiettivo di comunicare prontamente, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine gli atti persecutori segnalati e di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze.

 

La relazione tecnica afferma che l’istituzione e il funzionamento del numero verde comporta, a decorrere dal 2009, un maggior onere complessivo stimabile in circa euro 1.000.000 (euro 993.418,42).

La RT informa preliminarmente che la stessa è stata redatta tenuto conto dell’esperienza maturata attraverso l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, di un numero verde anti-discriminazioni razziali[29] per il quale, per gli anni 2008-2009, è stata sostenuta la spesa di 580.000 euro complessivi.

Si prevede che al numero verde di nuova istituzione rispondano operatori professionali e che il servizio sia svolto da un gestore scelto mediante apposita gara di appalto. Secondo la RT tale servizio presenterà[30], le seguenti caratteristiche: impiego di operatori a turno durante l’arco dell’intera giornata; creazione di un archivio elettronico in grado di generare tabulati e statistiche sugli atti persecutori in Italia; attivazione di centri territoriali in grado di prestare ausilio al Dipartimento per le pari opportunità ai fini della comunicazione tempestiva degli atti segnalati alle Forze di polizia competenti; formazione periodica del personale operante presso il centro di contatto nazionale e presso i centri territoriali. La RT fornisce, inoltre, i seguenti elementi sulle caratteristiche del servizio e sulla previsione dei relativi costi.

Il servizio è caratterizzato dai seguenti elementi: richiesta di un server dedicato; operatori telefonici dedicati e specializzati; 1 postazione per le 24 ore; 1 postazione solo diurna; locali riservati per il server, climatizzati, dotati di sistemi di allarme e di difesa dei dati sensibili, sistema antincendio; un software specifico per l’archivio elettronico di raccolta dei dati; una remunerazione del soggetto appaltatore del servizio nella misura del 30 per cento.

 

 (euro)

Voci di costo

Costo

investimenti hardware e ridondanze

19.375,00

software di base

4.166,67

centro telefonico di contatto

15.416,67

manutenzione del centro telefonico di contatto

1.541,67

software applicativo

10.625,00

supporto applicativo

24.583,33

operatori telefonici 1 postazione per le 24 ore

133.014,68

operatori telefonici 1 postazione diurna

96.900,00

4 esperti iunior

180.800,00

2 esperti senior

52.000,00

10 operatori di centro territoriale

120.300,00

capo progetto

50.000,00

gestione amministrativa

24.889,00

formazione operatori e centri territoriali

30.556,00

Totale annuo

764.168,02

Remunerazione del gestore (30 per cento)

229.250,4

Totale costi per l’amministrazione

993.418,42

 

Nulla da osservare al riguardo, per i profili di quantificazione.

Si segnala che la quantificazione è conforme a quella prevista nella relazione tecnica depositata dal Governo[31] preso la V Commissione in merito alla richiesta di chiarimenti formulata sulla proposta emendativa n. 5.0200 dell’AC 1440-A e abb. (Misure contro gli atti persecutori), relativa all’istituzione di un numero verde antiviolenza.

 

 

ARTICOLO 13, commi 1 e 2

Clausola di copertura

La norma, al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall’articolo 5, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010, euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

- quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al triennio 2009-2011 indicati nella allegata Tabella 1, di seguito riportata;

 

 

2009

2010

2011

Ministero dell'economia e delle finanze

 

5.598.000

3.403.000

2.872.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

25.600.000

30.029.000

19.729.000

Ministero della giustizia

 

659.000

  0

679.000

Ministero degli affari esteri

 

2.386.000

26.455.000

20.641.000

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

361.000

2.417.000

2.016.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

16.000

521.000

434.000

Ministero per i beni e le attività culturali

 

380.000

1.971.000

1.643.000

Totale  .  .  .

 

35.000.000

64.796.000

48.014.000

 

- quanto a 3.580.000 euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale relativi al triennio 2009-2011 indicati nella allegata Tabella 2, di seguito riportata;

 

 

 

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

 

500.000

Ministero degli affari esteri

 

3.000.000

Ministero per i beni e le attività culturali

 

80.000

Totale  .  .  .

 

3.580.000

 

- quanto a 18.688.000 euro per l’anno 2010, 3.453.950 euro per l’anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il comma 2 prevede una clausola di monitoraggio degli oneri – configurati in termini di previsione di spesa - di cui al comma 1.

 

Al riguardo, si rileva che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica.

 

Si osserva infatti che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge finanziaria per l’anno 2009 (A.C. 1713), prevedeva, fra le finalizzazioni degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, oltre a quella relativa all’adempimento degli obblighi internazionali del nostro Paese, anche quella relativa all’adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733). A tale proposito si ricorda che le risorse relative al predetto A.S. 733, erano state appostate per dare coperture alle misure in materia di permanenza dei cittadini extracomunitari nei centri di identificazione ed espulsione. Tali disposizioni sono state successivamente soppresse dall’Assemblea del Senato e sono ora contenute nel provvedimento in esame.

In relazione all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, si rileva che alla luce degli utilizzi effettuati con riferimento al provvedimento in esame, tali accantonamenti potrebbero risultare non adeguati per far fronte alla loro principale finalità, vale a dire agli adempimenti degli obblighi internazionali del nostro Paese. Tale considerazione vale in particolare per i predetti accantonamenti residui relativi all’anno 2010, posto che al netto degli interventi disposti dal presente provvedimento, risultano disponibili soltanto 222 mila euro. Appare pertanto necessario che il Governo valuti la possibilità di incrementare le risorse disponibili per far fronte ai predetti obblighi internazionali.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle stesse.

Dal punto di vista formale, laddove si prevede l’utilizzo, per l’anno 2010, degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale, indicati dalla Tabella 2 allegata al provvedimento, si dovrebbe fare riferimento alle proiezioni per il citato anno 2010 degli accantonamenti di cui alla predetta Tabella 2.

Sempre dal punto di vista formale, si osserva che la denominazione del programma nell’ambito del quale sono iscritte le risorse del fondo speciale, risulta essere “Fondi di riserva e speciali” e non, come indicato nella norma, “Fondi di riserva speciali”.

 

ARTICOLO 13, comma  3

Clausola di copertura

La norma, per le finalità di cui all’articolo 12 (numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), autorizza la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.

L’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Successivamente, l’articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 ha incrementato tale dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dall’anno 2008, le risorse del Fondo sono determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 la legge finanziaria 2009 ha determinato, rispettivamente, in 29.983 mila euro, 3.329 mila euro e 2.469 mila euro la dotazione del predetto Fondo.

 

Al riguardo, si osserva che la norma in esame risulta di contenuto identico all’articolo 6 del disegno di legge atto Senato n. 1348, recante “Misure contro gli atti persecutori” già approvato dalla Camera dei deputati (AC 1440). Tale ultima disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa dal predetto atto Senato.

Si ricorda che la disposizione di cui al citato articolo 6 è stato inserito nel predetto disegno di legge nel corso dell’esame alla Camera, mediante l’approvazione dell’articolo aggiuntivo 5.0.200 del Governo[32], nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 0.5.0200.1 della Commissione.

Il subemendamento 0.5.0.200.1, ha recepito una condizione della Commissione bilancio, formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a puntualizzare che l’attività di assistenza da parte del numero verde, deve avvenire nel limite di spesa indicato.

Si ricorda che la Commissione bilancio della Camera ha richiesto chiarimenti al Governo in merito alla congruità delle risorse stanziate per l’istituzione del numero verde e alla possibilità di utilizzare allo scopo le risorse del Fondo per le pari opportunità senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Il rappresentante del Governo in risposta alle predette richieste di chiarimento ha confermato la congruità delle risorse stanziate, depositando a riguardo una relazione tecnica - identica a quella allegata al provvedimento in esame, e la sussistenza delle risorse di cui al citato Fondo.[33]

Su tale aspetto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 



[1] Già approvato in prima lettura dal Senato.

[2] Approvato il 29 gennaio 2009 e trasmesso al Senato.

[3] La lettera a) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 ha introdotto modifiche all’articolo 76 del testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) che tratta delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio.

[4] Si tratta della già citata lettera a) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha introdotto modifiche all’articolo 76 del testo unico delle spese di giustizia.

[5] Il dato ha carattere prudenziale dal momento che 5.300 – 1.956 = 3.344

[6] Comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha modificato l’articolo 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[7] A causa di quello che appare un mero errore materiale la relazione tecnica quantifica i risparmi pari a 1.947.319 (inversione delle cifre 4 e 7).  

[8] A tal proposito si rammenta che una norma simile nei contenuti era stata introdotta nel corso dell’esame, in Aula del Senato, del disegno di legge governativo in materia di sicurezza (AS. 733). La formulazione originaria proposta dal relatore era, come le norme in esame, priva di copertura. Pertanto la 5° Commissione aveva reso un parere non ostativo nella seduta del 3 febbraio 2009, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che fossero inserite le parole: "Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio". 

[9] Dalla citata la lettera a) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha introdotto modifiche all’articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002.

[10] Di cui all’art. 13.

[11] Perché occorre procedere al soccorso dello straniero, effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.

[12] Ai sensi del D. lgs. n. 25/2008 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

[13] D. lgs., n. 30/2007 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Come modificato nel corso della XVª legislatura dal D. lgs. n. 32/2008.

[14] La norma prevede che il questore, in ogni caso, possa eseguire l’espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

[15] L. 2 ottobre 2008 n. 151 - misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina – convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186.

[16]  Con la seguente autorizzazione di spesa:

(euro)

anno

Costi di costruzione

Costi di gestione

Costi totali

2008

3.000.000

/

3.000.000

2009

37.500.000

/

37.500.000

2010

37.500.000

2.970.000

40.470.000

A decorrere dal 2011

/

20.075.000

20.075.000

 

 

[17] Medesimo costo indicato nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e al DL n.151/2008.

[18] Per il 2009 non si renderanno operativi nuovi posti nei CIE.

[19] La norma [art. 39, comma 1, lett. l), n. 1), dell’AS 733-A)]non approvata dal Senato della Repubblica, prorogava il trattenimento nei CIE fino ad un massimo di diciotto mesi.

[20] AS n. 3107 della XIVª legislatura

[21] Data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008. Si fa riferimento a tale data in quanto l’articolo 61, comma 23 ha previsto l’istituzione del Fondo unico giustizia cui affluiscono le risorse confiscate oggetto della rassegnazione di cui alla norma in esame.

[22] Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

[23] Di cui all'art. 262, comma 3-bis, c.p.p.

[24] Di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

[25] Di cui all'art. 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

[26] Di cui all’art. 612-bis c. p., introdotto dall’art. 7 del provvedimento in esame.

[27] Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio di ministri.

[28] Ai sensi dell’art. 13, comma 3 del decreto.

[29] Numero 800-901010, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 20.

[30] Analogamente  al numero verde anti-discriminazioni razziali.

[31] Cfr. Vª Commissione - Resoconto di martedì 27 gennaio 2009.

[32] L’articolo aggiuntivo 5.0.200 e il subemendamento 0.5.0.200.1 sono stati approvati dall’Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2009.

[33] Si veda la seduta della Commissione bilancio della Camera del 27 gennaio 2009.