Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2206 - D.L. 208/2008:Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (Approvato dal Senato S. 1306)
Riferimenti:
AC N. 2206/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 55
Data: 19/02/2009
Descrittori:
ACQUA POTABILE   AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE   RECUPERO E RICICLAGGIO
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SCARICHI E DISCARICHE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2206-A

 

Misure straordinarie in materia di risorse idriche

e di protezione dell’ambiente

 

(D.L. n. 208/2008 – Approvato dal Senato S. 1306)

 

 

 

 

 

N. 55 – 25 Febbraio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2206-A

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Tortoli

Gruppo:

 

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

all'Assemblea

Oggetto:

 

testo A

 

 

Nota di verifica n. 55

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Norme in materia di Autorità di bacino.. 3

ARTICOLO 2. 5

Contratti transattivi in materia ambientale. 5

ARTICOLO 3. 7

Assunzioni e collaborazioni coordinate e continuative presso l’ISPRA.. 7

ARTICOLO 4. 9

Funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. 9

ARTICOLO 4-bis. 11

Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata.. 11

ARTICOLO 5. 13

Proroghe relative alla tariffazione dello  smaltimento dei  rifiuti solidi urbani13

ARTICOLO 6. 15

Rifiuti ammessi in discarica.. 15

ARTICOLO 6-bis. 16

Disposizioni in materia di acqua potabile. 16

ARTICOLO 7. 16

Apparecchiature elettriche ed elettroniche. 16

ARTICOLO 7-bis. 17

Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni17

ARTICOLO 7-ter.. 18

Misure di compensazione territoriale. 18

ARTICOLO 7-quater,19

Progetti ed iniziative di educazione ambientale. 19

ARTICOLO 7-quinquies. 20

Promozione della sensibilità ambientale.20

ARTICOLO 7-sexies. 21

Mercati dell’usato.. 21

ARTICOLO 8. 21

Disposizioni in materia di protezione civile. 21

ARTICOLO 8-bis. 25

Ripartizione della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili25

ARTICOLI 8-ter e8-quinquies. 26

Misure in materia di rocce da scavo e di acque di falda.. 26

ARTICOLO 8-sexies. 27

Servizio idrico integrato e oneri di depurazione. 27


PREMESSA

 

Il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

La Commissione di merito ha concluso l’esame in sede referente senza apportare ulteriori modifiche al testo.

Il testo originario (A.S. 1306) è corredato di relazione tecnica, riguardante gli articoli 2, 3 e 8; essa risulta utilizzabile, limitatamente alle norme dalla stessa considerate, anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha trasmesso un’ulteriore documentazione, della quale si dà conto nelle successive schede.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione richiamata, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Norme in materia di Autorità di bacino

Normativa vigente. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 63 ha previsto la soppressione delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e la loro sostituzione con le Autorità di bacino distrettuale. Nelle more della disciplina delle nuove Autorità è stata prevista la sopravvivenza transitoria delle Autorità di bacino esistenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato che avrebbe regolato i nuovi enti. Il comma 3 dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 284/2006 ha successivamente introdotto il comma 2-bis, con il quale, nelle more della costituzione dei distretti idrografici[1] e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, sono state prorogate le Autorità di bacino fino alla data di entrata in vigore di un decreto correttivo di definizione della relativa disciplina. Il comma 4 dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 284/2006  ha altresì disposto che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui sopra sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006.

 

Le norme:

·        prorogano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le Autorità di bacino[2] fino alla data di entrata in vigore del DPCM[3] che definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie dalle Autorità soppresse a quelle subentranti (comma 1);

·        dispongono di far salvi fino alla data di entrata in vigore del sopraccitato DPCM gli atti posti in essere dalle Autorità stesse dal 30 aprile 2006 (comma 2);

·        prevedono che per le Autorità di bacino di rilievo nazionale non si applichino le norme sulla riduzione degli assetti organizzativi[4], i cui obiettivi restano tuttavia confermati e vanno considerati ai fini dell’adozione del DPCM di cui sopra (comma 3);

·        dispongono che i comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni interessate, adottino i piani di gestione sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro il 22 dicembre 2009. Ai fini del rispetto del termine le Autorità di bacino o le regioni, per i distretti idrografici in cui esse non sono presenti, provvedono entro il 30 giugno 2009 a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di rilievo nazionale. Per garantire uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida trasmesse ai comitati istituzionali, al fine di garantire uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali ed ai costi sopportati dagli utenti (commi 3-bis e 3-ter);

·        dispongono che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame fino a quella del sopracitato DPCM, non si applichino le disposizioni recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per i quadrienni 1998-2001 e 2000-2003 (comma 3-quater).

Con il DPR 27 luglio 1999 si è provveduto alla ripartizione di fondi per interventi di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 . L’art. 3 del provvedimento ha disposto che il 10%  delle somme assegnate alle autorità di bacino e alle regioni potesse da queste essere destinato alla predisposizione dei piani di bacino e dei piani stralcio. L’art. 3, comma 2, del DPR 331 /2001 ha previsto analoga disposizione in sede di riparto delle risorse relative al quadriennio 2000-2003 .

 

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme.

 

Al riguardo, in merito al comma 2, andrebbe chiarito se la sanatoria degli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006 alla data di entrata in vigore del DPCM possa comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione a quanto disposto dal comma 3, andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, la mancata applicazione alle Autorità di bacino delle norme relative alla riduzione degli assetti organizzativi possa incidere sui risparmi ascritti alle disposizioni dell’art. 74 del D.L. 112/2008.

In proposito, si ricorda che la relazione tecnica relativa al DL 112/08 evidenziava che dall’articolo 74, riferito ad una generalità di enti, sarebbero scaturite economie nette di spesa pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni per il 2010 e a 15 milioni per il 2011 (ulteriori economie sarebbero derivate dalle altre misure di riorganizzazione previste dalla disposizione).

Inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, andrebbe confermata la possibilità per i soggetti interessati di espletare i compiti previsti nell’ambito delle risorse già assegnate.

Riguardo al comma 3-quater, andrebbe individuato l’impatto finanziario delle disposizioni introdotte che sospendono l’efficacia di norme relative alla destinazione di risorse ai piani di bacino ed ai piani stralcio, precisando se dette disposizioni siano suscettibili di determinare carenze di risorse rispetto ad impegni ed iniziative già assunti dai soggetti interessati.

 

ARTICOLO 2

Contratti transattivi in materia ambientale

Le norme:

·        dispongono che il Ministero dell’ambiente possa predisporre uno schema di contratto nell’ambito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale e ciò al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino, nonché del danno ambientale di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. Tale schema viene comunicato agli enti pubblici territoriali, alle associazioni ed ai privati interessati, che in proposito potranno far pervenire note di commento, mediante idonee forme di pubblicità nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo (commi 1 e 2);

·        prevedono che il Ministero dell’ambiente svolga nei successivi trenta giorni una conferenza di servizi decisoria fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi reciproci; le determinazioni assunte in tale ambito sostituiscono ogni atto decisorio di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza (comma 3);

·        stabiliscono che, una volta acquisite le determinazioni di cui sopra, lo schema di contratto, sottoscritto per accettazione dall’impresa, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri (comma 4);

·        dispongono che la stipula del contratto di transazione, non novativo, comporti l’abbandono del contenzioso pendente e precluda ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale[5] nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni assunte in sede di transazione, il Ministero dell’ambiente può dichiarare risolto il contratto di transazione e trattenere le somme già corrisposte in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti (commi 5, 5-bis e 6);

·        prevedono che i soli proventi di spettanza dello Stato, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale e derivanti dalle transazioni, siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente. Nel caso in cui la transazione dovuta dall’impresa abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della  quota di proventi diversa da quella a titolo di risarcimento del danno ambientale  sono definite negli strumenti di attuazione (comma 7);

·        dispongono che l’avvio delle procedure in materia di tutela risarcitoria, ferme restando le disposizioni relative all’indirizzo politico-amministrativo delle amministrazioni pubbliche[6], spettino al Ministro dell’ambiente se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero ai titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se tale ammontare è inferiore (comma 8);

·        dispongono che dalle norme introdotte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 9).

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché stabiliscono solo una nuova modalità procedurale, non interferendo sull’applicazione del principio comunitario «chi inquina paga».

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni incidono su contenziosi di cui non si conosce il potenziale impatto finanziario in termini di presumibile volume dei risarcimenti a titolo di opere di bonifica, di ripristino e di ristoro dal danno ambientale. Risulterebbero utili, per una migliore comprensione della portata finanziaria delle disposizioni, indicazioni circa la misura percentuale di incidenza delle eventuali transazioni rispetto alla massa teorica dei risarcimenti attesi.

Inoltre, al fine di verificare l’effettività della clausola di invarianza di cui al comma 9, andrebbero forniti elementi volti a confermare l’idoneità delle risorse ricavabili con le procedure transattive a far fronte alle necessarie opere di bonifica e di ripristino al fine di evitare che il relativo onere possa in parte ricadere sulle pubbliche amministrazioni, a causa di eventuali discrepanze tra i risarcimenti ottenuti e gli oneri connessi alle necessarie opere di bonifica.

 

ARTICOLO 3

Assunzioni e collaborazioni coordinate e continuative presso l’ISPRA

La norma reca una norma interpretativa dell’art. 1, comma 347, della legge finanziaria per il 2008[7], che precisa che l’autorizzazione ad assumere disposta per l’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nei limiti della propria dotazione organica, si intende riferibile anche all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a condizione che le procedure per l’assunzione  si concludano entro il 31 dicembre 2009 (comma 1).

Si ricorda che l’ISPRA è stato istituito con il decreto-legge n. 112 del 2008. L’art. 28 ha disposto la soppressione di alcuni enti, tra cui l’APAT, ed il trasferimento all’ISPRA delle loro funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ai sensi del comma 4 del citato art. 28, la denominazione ISPRA sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente la denominazione ‘APAT’. L’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 347 sembra quindi già potersi intendere riferita all’ISPRA. L’innovazione sembra connessa con il limite temporale, introdotto dalle norme in esame, entro il quale devono concludersi le procedure di assunzione.

Si dispone, altresì, che l’ISPRA, nel limite della propria dotazione organica, possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti (comma 2).

Si autorizza altresì, fino al 30 giugno 2009, la stessa ISPRA, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con oneri a carico del relativo bilancio (comma 3).

Infine, si dispone che il collegio dei revisori dei conti, già operante in seno all’APAT, eserciti le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all’Istituto nazionale per la fauna selvatica e all’ICRAM, i quali sono soppressi a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 3-bis).

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1 e 2, fa presente che l’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti di ricerca, per gli anni 2008-2009, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, entro l’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo precedente. Le entrate correnti indicate nel bilancio consuntivo per l’anno 2007 della sola APAT ammontano ad euro 105.496.894,77 il cui 80 per cento è pari a euro 84.397.515,00. Considerato che gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione 2009 dell’ISPRA, per retribuzioni, oneri accessori e TFS ammontano ad euro 73.092.650,79 (comprensivi degli importi per le stabilizzazioni e le assunzioni dall’1 ottobre 2009), emerge che gli importi sono stati determinati in conformità a quanto previsto dal citato comma 643. A seguito delle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2007-2008, si rilevano poi risparmi per circa euro 2.500.000 e altri risparmi sono prevedibili per ulteriori cessazioni nel corso del 2009.

Inoltre, a titolo cautelativo il bilancio di previsione dell’ente prevede, fino al 31 dicembre 2009 la copertura dei costi relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad oggi in essere.

Infine si evidenzia che le spese previste per le stabilizzazioni trovano già copertura nel bilancio dell’ISPRA (cap. 11). In caso di stabilizzazione verrà effettuata una variazione di bilancio compensativa in termini di competenza e cassa dal cap. 111 (spese per stipendi al personale a tempo determinato), al cap. 11 (spese per stipendi al personale a tempo indeterminato).

 

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - che le previste assunzioni avvengano entro i limiti e nell’ambito delle risorse già previste per le medesime finalità in base alla vigente normativa.

Riguardo al comma 2, il riferimento ai “concorsi pubblici” in generale sembra diretto, presumibilmente, a consentire l’assunzione di personale risultato idoneo a concorsi banditi dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dall’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), enti anch’essi, come l’APAT, confluiti nell’ISPRA. Anche a tale riguardo appare opportuna una conferma.

In merito al comma 3, appare necessario che sia chiarita l’effettiva portata della norma, precisando se, come sembra dedursi dall’esistenza in bilancio di risorse destinate a tale finalità, la norma medesima assuma valore meramente ricognitivo di facoltà già previste in base a norme vigenti.

 

ARTICOLO 4

Funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

Le norme:

·        autorizzano il Ministro dell’economia ad apportare, su proposta del Ministro dell’ambiente, le variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell’anno precedente, al fine di rendere disponibili sin dall’inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS[8]. A tal fine si utilizza il fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della L. 244/2007[9] (Finanziaria 2008), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente (comma 1);

·        tolgono la qualifica “regolamentare” al decreto con cui il Ministro dell'ambiente procede al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale[10] (comma 1-bis);

·        sostituiscono l’articolo 8, comma 4  del D. Lgs. 152/2006 relativo ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche[11]. In particolare, le innovazioni introdotte dispongono che i componenti suddetti, oltre ad essere posti in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservino il diritto al trattamento economico in godimento. In alternativa, ai componenti provenienti dalle amministrazioni pubbliche si applicano le norme relative ai regimi di incompatibilità, al cumulo di impieghi e agli incarichi[12], mentre per il personale in regime di diritto pubblico vale quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del comma si applicano anche nei confronti dei commissari nominati con proprio decreto dal Ministro dell’ambiente, a seguito della riduzione da sessanta a cinquanta del numero dei componenti[13] (comma 1-ter).

 

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme.

 

Al riguardo, in ordine al comma 1-ter, è opportuno che il Governo assicuri che la conservazione del diritto al trattamento economico in godimento, di cui beneficiano i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche, non determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 dispone che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale sia finanziata, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, a valere sulle entrate derivanti dal versamento, da parte dei soggetti committenti, della somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le suddette entrate sono riassegnate al Ministero dell’ambiente per essere utilizzate esclusivamente per le spese della Commissione.

La disciplina delle riassegnazioni di entrate ha subito alcune limitazioni ai sensi dell’articolo 2, commi 615 e 616 della legge finanziaria per il 2008. Sulla base di tali disposizioni, infatti, le riassegnazioni di entrata previste dalle disposizioni vigenti contenute nell’elenco n. 1 allegato alla medesima legge possono essere effettuate nei limiti delle risorse stanziate, per ciascun ministero, in un apposito Fondo da ripartire con decreto del ministro dell’economia e delle finanze.

La dotazione del Fondo, quantificata in sede di prima applicazione nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006, è rideterminata annualmente, sulla base dell’andamento dei versamenti riassegnabili nei due esercizi precedenti.

Al riguardo appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che le entrate di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica siano già comprese nell’elenco 1, anche se indicate con un differente riferimento normativo, in particolare l’articolo 27, comma 1, della legge n. 136 del 1999.

In caso affermativo, la norma in esame non presenterebbe profili problematici, ma sembrerebbe volta, esclusivamente, a garantire, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario, il pieno funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, dal momento che le somme necessarie al suo funzionamento, sulla base della legislazione vigente, verrebbero alla stessa assegnate solo a seguito dell’adozione del decreto del ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 2, comma 616, della legge finanziaria per il 2008.

 

ARTICOLO 4-bis

Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata

Le norme, analogamente a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, autorizzano il Ministro dell’economia ad apportare, su proposta del Ministro dell’ambiente, le variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell’anno precedente, al fine di rendere disponibili sin dall’inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)[14], utilizzando il fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della L. 244/2007[15] (Finanziaria 2008), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente (comma 1).

Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante a ciascun componente dell’IPPC, i compensi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera le norme, essendo le stesse state introdotte nel corso dell’esame al Senato.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se i nuovi criteri stabiliti per la corresponsione dei compensi, che sembrano dare luogo ad un’anticipazione dei pagamenti, siano suscettibili di determinare effetti peggiorativi – sia pure di modesta entità – in termini di cassa e di indebitamento netto, almeno con riferimento al primo periodo di applicazione delle disposizioni. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005, il finanziamento dell’attività della Commissione istruttoria di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, è a valere sulle tariffe applicate in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti ed effettuati. Le entrate derivanti dalle suddette tariffe non sembrano essere comprese tra quelle previste dall’elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008.

Sul punto è necessaria una conferma da parte del Governo dal momento che, solo qualora la suddetta Commissione si finanzi a valere sulle entrate riassegnate di cui all’elenco 1, alla stessa potrebbe applicarsi la procedura di cui all’articolo 4, comma 1, senza che questo determini l’insorgere di nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura.

Con riferimento, infine, alla possibilità che – come sopra accennato – le predette entrate non risultino incluse fra quelle oggetto della disciplina limitativa di cui all’elenco 1, si segnala che la norma in esame non specifica espressamente il quantum dell’anticipazione, determinato dall’articolo 4 nella misura del 30 per cento delle somme impegnate per le medesime finalità.

 

ARTICOLO 5

Proroghe relative alla tariffazione dello  smaltimento dei  rifiuti solidi urbani

La norme:

·        prorogano per l’anno 2009 l’attuale regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune (TARSU) e già procrastinato per gli anni 2007 e 2008[16] (comma 1);

·        prorogano al 30 giugno 2009 alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall’art. 17 del D. Lgs. 36/2003, già differiti anch’essi per gli anni 2007 e 2008[17]. Ci si riferisce in particolare: al termine entro il quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate; al termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche di tipologie di rifiuti appartenenti a specifiche categorie; al termine finale di validità di valori limite e di condizioni di ammissibilità del conferimento in discarica. Limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere che il suddetto termine sia ulteriormente prorogato. L'adeguamento delle discariche dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero, previa valutazione tecnica della documentazione, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009 (comma 1-bis);

·        prorogano dall’originaria scadenza di un anno a quella di diciotto mesi il termine[18] entro il quale ai rifiuti assimilati dovrà applicarsi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani tale da rispettare il principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato (comma 2);

·        dispongono che nell’ambito degli obiettivi di recupero e di riciclaggio il Consorzio nazionale degli imballaggi acquisisca da tutti i soggetti che operano nel settore i dati relativi alle finalità di cui sopra (comma 2-bis);

·        prevedono che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti si esprima in merito alla richiesta  sul progetto di sistema presentato dai produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223 sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi (comma 2-ter);

·        autorizzano i comuni ad adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) qualora  il regolamento[19] relativo ai criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e della tariffa non sia adottato dal Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 2009 (comma 2-quater);

·        dispongono che il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al DPR 2 dicembre 2008 sia utilizzato da parte dei soggetti interessati, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello attualmente in uso (comma 2-quinquies).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

Nella Nota del 27 gennaio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, presentata in risposta a rilievi emersi durante l’esame in prima lettura[20], si precisa che la proroga dell’applicazione della TARSU in luogo della TIA non determina riflessi sul bilancio dei comuni in quanto tali enti non hanno previsto il passaggio tariffario, sollecitando invece più volte l’esigenza di mantenere temporaneamente la TARSU.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si prende atto delle precisazioni fornite dal Governo riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni.

Andrebbe altresì assicurata la neutralità sui bilanci comunali della proroga di cui al comma 2, relativa alla tariffazione dei rifiuti assimilati, in considerazione della necessità di garantire il principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato.

Infine, con riguardo al complesso delle disposizioni dell’articolo in esame, ivi comprese le integrazioni introdotte dal Senato, andrebbero fornite assicurazioni in merito alla compatibilità delle stesse con l’ordinamento comunitario al fine di escludere l’eventuale applicazione di sanzioni.

 

ARTICOLO 6

Rifiuti ammessi in discarica

Le norme:

·         prevedono il differimento del termine attualmente previsto dall’articolo 6 del D. Lgs. 36/2003[21], dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, riguardante l’ammissione in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg[22] (comma 1);

·        dispongono che per il periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerino destinati all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti che effettuano una o più operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno (comma 1-bis).

 

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi dal Governo in ordine alla compatibilità delle proroghe in esame rispetto all’ordinamento comunitario.

 

ARTICOLO 6-bis

Disposizioni in materia di acqua potabile

La norma prevede che tra le finalità del Fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati[23], sia inserita anche la naturizzazione.

Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate derivanti dal contributo[24] di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Le entrate derivanti da tale contributo sono destinate per nove decimi ad alimentare il fondo in oggetto.

 

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, non è corredato di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare riguardo alla quantificazione, nel presupposto che l’inserimento di nuove finalità non incida sulla dotazione del Fondo, prefigurata come limite di spesa.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le risorse del Fondo a favore della potabilizzazione sono iscritte nel capitolo 1862 del Ministero dell’ambiente che ha una dotazione, per l’anno 2009, pari a euro 3.476.160.

 

ARTICOLO 7

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Normativa vigente. Il D. Lgs. 151/2005[25] ha recepito le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, introducendo un sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L’articolo 3, comma 1, lettera m) del citato D. Lgs. definisce produttore chiunque produca apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione, ai soli fini dell’obbligo della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell’iscrizione al registro dei produttori.

Le norme:

·        introducono una nuova formulazione dell’articolo 3, comma 1, limitandone il campo di applicazione e disponendo la portata degli obblighi dei produttori alle sole informazioni concernenti la produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’esportazione[26] (comma 1);

·        prorogano dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nelle more della definizione della normativa comunitaria, l’entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Fino a quella data restano in vigore le modalità di finanziamento di cui all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 151/2005[27](comma 2).

 

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme.

 

Al riguardo, appare necessaria una conferma da parte del Governo che per tutto il periodo oggetto di proroga il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti in esame risulti comunque integralmente a carico dei detentori, con esclusione quindi di eventuali oneri a carico del bilancio degli enti locali.

 

ARTICOLO 7-bis

Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni

Le norme dispongono che il Ministro dell’ambiente provveda, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e di verifica, a realizzare progetti e campagne di comunicazione per diffondere presso le pubbliche amministrazioni comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta (comma 1). 

Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

L’articolo, introdotto durante l’esame al Senato, non è corredato di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità per il Ministero di procedere alle iniziative e di dar luogo agli adempimenti previsti dall’articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si osserva in proposito che non è espressamente riportata la clausola che esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 7-ter

Misure di compensazione territoriale

Normativa vigente. Gli articoli 1 e 1-bis del DL 314/2003 stabiliscono misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. L'ammontare complessivo annuo del contributo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con DM, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, e ripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall’impianto medesimo.

 

Le norme sostituiscono il secondo e terzo periodo dell’articolo 4 del DL 314/2003, modificando la ripartizione delle misure di compensazione territoriale. In particolare, il contributo è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma interviene sui criteri di ripartizione e non sull’entità del contributo di compensazione ambientale.

 

ARTICOLO 7-quater,

Progetti ed iniziative di educazione ambientale

Le norme dispongono che le somme per la partecipazione del Ministero dell’ambiente al progetto “Scegli Italia”[28], iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, quantificate in euro 9.000.000 complessivi, siano mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Tali somme saranno riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere impiegate in progetti ed iniziative di educazione ambientale.

Alla copertura degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, euro 4,5 milioni per l'anno 2010 e euro 2 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008[29], come incrementato dagli articoli 1, comma 11, e 3, comma 2, del DL 162/2008[30].

 

Al riguardo, con riferimento alla formulazione letterale della disposizione, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’inciso “le somme di cui all’articolo 10, comma 12, del decreto-legge n. 35 del 2005 non più dovute” debba intendersi riferito alle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti. Infatti, da un’interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, risulta che sul capitolo 8872 del Ministero dell’ambiente al 31 dicembre 2008 sono iscritti 9 milioni di euro a titolo di residui impegnati (c.d. residui di lettera c).

Con riferimento alla clausola di compensazione finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali non vi sia piena corrispondenza tra le previsioni di riversamento all’entrata, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e la compensazione finanziaria prevista dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2009, 4,5 milioni di euro per l’anno 2010, e a 2 milioni di euro per l’anno 2011. Tale disallineamento, infatti, potrebbe non essere del tutto coerente con la natura corrente riconosciuta al Fondo del quale è prevista l’istituzione[31].

Infine, in considerazione del fatto che la norma prevede genericamente la compensazione degli effetti finanziari sui “saldi di finanza pubblica”, appare opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta clausola, la quale prevede l’utilizzo, in termini di sola cassa, del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 e successive modificazioni, faccia riferimento sia al fabbisogno che all’indebitamento.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 7-quinquies

Promozione della sensibilità ambientale.

Le norme prevedono che, per sensibilizzare le nuove generazioni alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, vengano realizzati progetti e iniziative di interesse generale, la cui attuazione sarà definita tramite decreto ministeriale, nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore ed universitaria. Le iniziative dovranno essere attuate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di procedere alle iniziative e di dar luogo agli adempimenti previsti dall’articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dall’articolo in esame.

 

ARTICOLO 7-sexies

Mercati dell’usato

Le norme dispongono che il Ministero dell'ambiente concluda con gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, accordi di programma per regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo in sede locale dei mercati dell'usato, sulla base dei quali gli stessi enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato, aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio, un decreto ministeriale definirà gli standard minimi di tali mercati, a tutela dell'ambiente e della concorrenza.

Il comma 4 specifica che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione all’articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si osserva in proposito che non è espressamente riportata la clausola che esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di protezione civile

Le norme:

·        autorizzano la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni emergenziali dovute agli eventi alluvionali verificatesi negli ultimi mesi del 2008. La ripartizione delle risorse è prevista con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla copertura degli oneri, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo all’istituzione di un fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato (commi 1-4);

·        sostituiscono il comma 5-bis della L. 225/92 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile), introducendo una serie di disposizioni relative alle modalità di rendicontazione da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali e disponendo inoltre la trasmissione dei rendiconti al Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio bilancio e Ragioneria) e all’ISTAT (comma 5).

In particolare, devono essere riportate, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa. Il rendiconto deve contenere anche la situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza. Per l’anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vanno consolidati anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

·        prorogano di ulteriori 18 mesi, in via transitoria, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, la possibilità – in deroga al divieto di carattere generale - di ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti. Resta fermo l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici e sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e a condizione che l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici[32] (comma 5-bis);

·        estendono la disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato e quella relativa al rimborso da parte del Dipartimento per la protezione civile, anche tramite le regioni e gli enti territoriali, delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato nelle attività di soccorso[33],  alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni (comma 5-ter);

·        autorizzano la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Esse sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica[34], di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004[35] (comma 5-quater);

·        dispongono che le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato (di cui all’ordinanza n. 3294 del 2003, relativa completamento di una discarica in Albania) siano trasferite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile (comma 5-quinquies);

·        dispongono che le regioni, in materia di incendi boschivi, possano avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo (anziché in unità operative territoriali come attualmente previsto) (comma 5-sexies).

 

La relazione tecnica, relativamente al comma 1, afferma che la somma stanziata costituisce una prima assegnazione rispetto ad un’iniziale quantificazione dei danni subiti dalle regioni interessate di oltre 250 milioni di euro. Con riferimento alla copertura finanziaria, di cui al comma 2, afferma che il Fondo estinzione debiti pregressi contratti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato presenta le necessarie disponibilità e che esso non viene utilizzato in virtù delle nuove disposizioni in materia previste dall’articolo 9 del DL 185/2008 (Misure anti-crisi)[36].

Con riferimento al comma 3, nella Nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS trasmessa al Senato il 27 gennaio 2009, in risposta a rilievi emersi nel corso dell’esame in prima lettura, viene assicurata la disponibilità delle risorse in questione al 30 dicembre 2008.

 

Al riguardo, in merito ai commi 1-3, non si formulano rilievi sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che lo stanziamento si configura come limite di spesa e delle informazioni fornite dal Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura.

In merito al comma 5-bis, nulla da osservare nel presupposto che la proroga ivi prevista non sia in contrasto con normative comunitarie.

Con riguardo alle disposizioni recate dal comma 5-ter, si rileva la necessità di precisare a carico di quali bilanci debbano intendersi gli oneri indicati dalla norma. In proposito va considerato che ove si tratti di enti pubblici, o inclusi nel comparto delle pubbliche amministrazioni – come la CRI -, le disposizioni in esame potrebbero determinare maggiori spese rispetto alle previsioni tendenziali, con conseguente incidenza sui saldi di indebitamento e di fabbisogno. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento al comma 3, si ricorda che le risorse di cui all’articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005, relative al Fondo da ripartire per l’estensione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato sono iscritte nel capitolo 3084 del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Governo, in una nota depositata, nella seduta del 28 gennaio 2009, presso la Commissione bilancio del Senato, ha affermato che tali risorse, nonostante il decreto legge sia stato adottato il 30 dicembre, sono già oggetto di uno specifico decreto di variazione del bilancio alla firma del ministro dell’economia e delle finanze.

 

Riguardo al comma 5-quater,con particolare riferimento all’utilizzo, con finalità di copertura degli oneri relativi all’anno 2009, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, appare necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora disponibili nell’ambito di tale Fondo.

Con riferimento al comma 5-quinquies, si ricorda che in forza dell’ordinanza n. 3294 del Presidente del Consiglio dei ministri è stata prevista l’istituzione di un’apposita contabilità speciale al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie al completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania. La realizzazione della suddetta discarica, infatti, è stata concordata tra il Ministero dell’ambiente italiano e il Ministero dei lavori pubblici albanese mediante un Memorandum d’intesa siglato a Tirana il 30 novembre 1999. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che siano state portate a termine le iniziative previste dal suddetto memorandum, la cui durata in vigore era appunto limitata al completamento delle iniziative di assistenza dallo stesso previste, al fine di garantire che l’utilizzo delle risorse disponibili iscritte sulla relativa contabilità speciale non pregiudichi l’adempimento di obblighi internazionali già assunti sulla base della legislazione vigente.

 

ARTICOLO 8-bis

Ripartizione della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili

La normativa vigente[37] prevede che il Ministro dello sviluppo economico[38] stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

 

La norma sostituisce l’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico[39] emani entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. 

Nell’emanazione dei decreti si dovrà tener conto della definizione dei potenziali regionali, prendendo in considerazione l'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili, dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018, calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario e della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 8-ter e8-quinquies

Misure in materia di rocce da scavo e di acque di falda

Le norme introducono i commi 7-bis e 7-ter all’articolo 186 del D. Lgs. 152/2006, disponendo che le terre e le rocce da scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche, possano essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati e che i residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre siano equiparati alla disciplina in materia. Tali residui dovranno soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto (articolo 8-ter).

Si prevede altresì che il comma 1 dell’articolo 243 del D. Lgs. 152/2006 trovi applicazione anche per le acque emunte nell’ambito di interventi di “messa in sicurezza” di un sito (articolo 8-quinquies).

L’articolo 243, comma 1, citato prevede che le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possano essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali.

 

La norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni con la normativa comunitaria, al fine di escludere eventuali sanzioni.

 

ARTICOLO 8-sexies

Servizio idrico integrato e oneri di depurazione

Le norme dispongono quanto segue:

Ÿ        gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente al soggetto gestore o agli enti locali che gestiscono in via diretta i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione (commi 1 e 3);

Ÿ        i gestori del servizio idrico integrato, o gli enti locali che gestiscono in via diretta i relativi servizi, provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. L'importo da restituire (anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dal 1º ottobre 2009) è individuato dalle rispettive Autorità d'ambito o, nel caso di enti locali gestori diretti del servizio, dai medesimi enti locali (commi 2 e 3).

Il testo precisa che l’obbligo di restituzione è previsto in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità di una serie idi disposizioni legislative in materia di risorse idriche e ambientali[40] che hanno previsto che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

Ÿ        il Ministro dell'ambiente stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per la restituzione della quota di tariffa non dovuta a causa di servizio non prestato, nonché le informazioni da fornire all’utenza, anche con riferimento all’osservanza dei tempi di realizzazione previsti (commi 4 e 5);

Ÿ        al gestore si applicano, nei casi di inadempienze, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006 (comma 6).

Le disposizioni richiamate, che disciplinano la verifica delle infrastrutture idriche, prevedono che in caso di inadempienze del gestore rispetto agli obblighi in materia di rispetto ambientale o di livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito può sostituirsi al gestore medesimo e far eseguire a terzi le opere. In caso di tardivo o mancato intervento dal parte dell’Autorità, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dalla regione o dal Ministro dell'ambiente, mediante la nomina di un commissario ad acta.

 

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione, da parte del Governo, in ordine ai possibili effetti onerosi  connessi:

Ÿ         alla restituzione delle quote di tariffa non dovute da parte dei gestori del servizio idrico (commi 2 e 3), nel caso in cui tale obbligo incomba su pubbliche amministrazioni che gestiscano in forma diretta o indiretta[41] il servizio medesimo;

Ÿ         alla possibilità che si determinino analoghi obblighi di restituzione per l’inosservanza dei tempi  di realizzazione degli interventi (comma 5) previsti a valere sulla quota di tariffa vincolata.

 



[1] Di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06

[2] Di cui alla L. 183/1898

[3]  Articolo 63, comma 2  del D. Lgs. 125/2006.

[4] Articolo 74 del DL 112/2008.

[5]  Ai sensi dell’articolo 18 della L. 349/1986 e della Parte VI del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente).

[6]  Articoli 14 e 16 del D Lgs. 165/2001.

[7] Legge n. 244/2007.

[8]  Di cui all’articolo 9 del DPR 90/2007

[9] L’articolo 2, comma 615 della L. 244/2007 prevede che, a decorrere dall’anno 2008, non si dia luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla legge medesima, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1: «redditi da lavoro dipendente». In base a tali disposizioni, il comma 616 istituisce negli stati di previsione dei Ministeri appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

[10] Di cui all’articolo 7, comma 1, del DL 90/2008.

[11] Come definiti dall’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

[12] Di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001.

[13] Di cui all’articolo 7 del DL 90/2008.

[14]  Di cui all’articolo 10 del DPR 90/2007

[15] L’articolo 2, comma 615 della L. 244/2007 prevede che, a decorrere dall’anno 2008, non si dia luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla legge medesima, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1: «redditi da lavoro dipendente». In base a tali disposizioni, il comma 616 istituisce negli stati di previsione dei Ministeri appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

[16] Articolo 1, comma 184 lettera a) della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed articolo 1, comma 166 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008).

[17] Articolo 1, comma 184 lettera c) della legge L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed articolo 1, comma 166 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008).

[18] Articolo 195 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. correttivo 4/2008 del 10 gennaio.

[19] Di cui all’articolo  238, comma 6 del D. Lgs. 152/2006

[20] V. Dossier Servizio Bilancio del Senato n. 32 – Gennaio 2009

[21] In attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

[22] La relazione illustrativa afferma che per i rifiuti in questione la direttiva 1999/31/CE non stabilisce alcuna specifica restrizione e che il loro inserimento nell’elenco dei non ammessi in discarica, di cui all’articolo 6 del citato D. Lgs. 36/2003, non discende dalla direttiva sopra citata.

[23] Di cui all’articolo 1, comma 1.284-bis, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), come introdotto  dall’articolo 2, comma 334 della L. 244/2006 (Legge finanziaria 2008).

[24] Di cui all’articolo 1, comma 1284-terdella L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), come introdotto  dall’articolo 2, comma 334 della L. 244/2006 (Legge finanziaria 2008)

[25] In attuazione della L. 306/2003 (Legge comunitaria 2003)

[26] Articoli 4, 13 e 14 del D. Lgs. 151/2005.

[27] Tali articoli dispongono che il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile per i RAEE provenienti dai nuclei domestici siano a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Inoltre, stabiliscono che il finanziamento degli oneri di cui sopra per i RAEE professionali siano a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero a carico del detentore negli altri casi.

[28] Di cui al comma 10 dell'articolo 12 del DL 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2005

[29] Convertito, con modificazioni, dalla L. 189/2008.

[30] Convertito, con modificazioni, dalla legge 201/2008.

[31] A tale proposito si ricorda che in una nota consegnata dal rappresentante del Governo in Commissione bilancio al Senato nella seduta dell’11 febbraio 2009 l’onere in esame è descritto come “prevalentemente di parte corrente”.

[32] Cfr. articolo 5, comma 1, lettera n) del DM 10 ottobre 2007. 

[33] Di cui agli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001.

[34] Di cui all’articolo 10, comma 5 del DL  282/2004.

[35] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni

[36] La norma citata integra l’articolo 165-bis, comma 12, del DL 81/2007 prevedendo che per gli anni 2008 e 2009 “le risorse disponibili” siano iscritte nel Fondo per l ‘estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari.

[37] Cfr. l’articolo 2, comma 167, della l. 244/2007.

[38] D’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[39] Di concerto con il Ministro dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[40] Si tratta, in particolare:

-          dell'articolo 14, comma 1, della legge 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'articolo 28 della legge 179/2002 (Disposizioni in materia ambientale);

-          dell’articolo 155, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

[41] Ovvero attraverso società miste.