Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: D.L. 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative finanziarie urgenti
Riferimenti:
AC N. 2198/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 51
Data: 13/02/2009
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 207 DEL 30-DIC-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Progetti di legge

Proroga di termini e disposizioni
finanziarie urgenti

 

D.L. 207/2008 - A.C. 2198

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

 

n. 117/0

 

 

13 febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area Istituzionale e Area Finanza pubblica

Tel. 066760-9475 – 066760-2233

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 51

Tel. 066760-2174 – 066760-9455

 

 

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

Tel. 066760-3545 – 066760-3685

 

 

Segreteria Generale  – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

Tel. 066760-2145

 

 

 

La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state predisposte dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state predisposte dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D08207_0.doc

 


INDICE

Elementi per l’istruttoria legislativa

§      Dati identificativi del provvedimento  1

§      Contenuto  2

§      Relazioni allegate  23

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  23

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  23

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  23

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni26

§      Compatibilità comunitaria  26

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  29

§      Profili finanziari30

§      Formulazione del testo  31

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi del provvedimento

Numero del disegno di legge di conversione

2198

Numero del decreto-legge

207/2008

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Iter al Senato

Sì (A.S. 1305)

Numero di articoli

 

testo originario

45

testo approvato dal Senato

53

Date:

 

emanazione

30 dicembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 dicembre 2008

approvazione del Senato

11 febbraio 2009

assegnazione

12 febbraio 2009

scadenza

1 marzo 2009

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge, composto inizialmente di 45 articoli raccolti in 14 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato.

Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 53 articoli.

 

L’articolo 1 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

 

L’articolo 2, ai commi 1 e 2 dispone, in attesa dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, la proroga a tutto il periodo d'imposta 2010 dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

Il comma 2-bisriformula il comma 48 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), recante disposizioni volte ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011, nelle ipotesi in cui il mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia.

 

L’articolo 3, al comma 1 proroga al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale sarà consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Il comma 1-bis rende applicabili agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le disposizioni della L. 14/1978 che pongono un limite massimo di due rinnovi per le nomine negli enti pubblici sottoposte al controllo parlamentare ai sensi della medesima legge, con ciò ampliando la possibilità di rinnovo, che attualmente è limitata per i componenti degli organi di tali enti ad una sola volta.

Il comma 1-ter proroga al 1° gennaio 2010 l’applicazione della norma di cui all’art. 2, co. 28, della legge finanziaria 2008 che, vietando la permanenza dell’adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali, dispone la nullità dei relativi atti. La norma specifica inoltre che ai comuni è consentito aderire ad un’unica forma associativa per gestire il medesimo servizio.

I commi da 1-quater a 1-sexies dispongono il mantenimento nel bilancio per il 2009 delle disponibilità di conto capitale relative al Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, iscritte in conto residui per l’anno 2008 e non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario, al fine di consentirne l’utilizzo nel corso dell’esercizio finanziario successivo.

 

L’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione volti alla riduzione e al riordino degli enti e organismi pubblici statali, previsti nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 2, co. 634-640 della legge finanziaria 2008.

 

L’articolo 5 proroga al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, approvate successivamente al 1° gennaio 1999, per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

 

L’articolo 6 proroga al 30 giugno 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co. 106, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), relativo alla possibilità, per le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni, di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20%, al personale precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

 

L’articolo 7 modifica l’art. 10-bis, co. 5, del D.L. 203/2005, che autorizza l’ISTAT a costituire una società di rilevazione statistica, sopprimendo la previsione che a tale società partecipino enti territoriali e autonomie funzionali e prorogando di sei mesi (al 30 giugno 2009) i contratti di collaborazione in corso al 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro.

 

L’articolo 7-bis rinvia ad un apposito D.P.C.M., da adottare entro il 31 luglio 2009, la definizione dei criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa, da applicare ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale, ai sensi dell'art. 67, co. 2 e 3, del D.L. 112/2008.

 

L’articolo 8 prevede che le risorse di cui all'art. 74, co.1, della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

L’articolo 9, al comma 1, proroga di trenta giorni il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali (decreti legislativi nn. 145/07 e 146/07), irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Introduce, inoltre, un sistema di parziale autofinanziamento dell’Autorità, stabilendo che una quota degli importi delle medesime sanzioni pecuniarie amministrative – anche irrogate negli anni successivi – fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con DPCM.

Il comma 2 autorizza la proroga annuale dei comandi di personale presso l'Autorità, previsti da specifiche disposizioni di legge, con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (in materia di conflitti d’interesse).

 

L’articolo 10, commi 1 e 2, proroga il termine per il rinnovo dei COMITES (Comitati degli italiani all’estero) mediante elezioni, che si sarebbero dovute svolgere nel marzo 2009, e per le quali viene fissato il termine ultimo del 31 dicembre 2010. La proroga si estende conseguentemente anche al rinnovo del CGIE (Consiglio generale degli italiani all’estero).

Il comma 2-bis consente anche ai funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (oltre che a quelli assunti negli anni che vanno dal 1999 al 2003) di ottenere la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il corso di aggiornamento previsto dall’art. 102, primo comma, lett. b) del D.P.R. 18/1967.

Il comma 2-ter provvede ad apportare una correzione (dovuta ad un mero errore materiale) al co. 1314 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) in materia di razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all’estero.

Il comma 2-quater modifica la disciplina del Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, istituito dalla legge finanziaria per il 2007. In base alla modifica introdotta, le risorse del fondo (nel quale affluiscono le somme derivanti da atti di donazione e i corrispettivi di contratti di sponsorizzazione) possono essere impiegate anche per coprire le spese di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche o delle sedi consolari all’estero.

 

L’articolo 11 proroga fino al 31 dicembre 2009 l’obbligo di richiesta di licenza al questore, che l’art. 7, co. 1, del D.L. 144/2005, ha posto in capo ai gestori di esercizi pubblici o circoli privati dotati di apparecchi per le comunicazioni telefoniche e Internet.

 

L’articolo 12, comma 1, dispone la conservazione nel conto dei residui per il 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle province di  Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.

Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla promozione alla qualifica di vice-prefetto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2000, concernente il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (17 giugno 2000).

Il comma 2-bis prevede il mantenimento in bilancio nel conto dei residui per l’anno 2009 delle somme iscritte in applicazione di quattro recenti provvedimenti legislativi che riconoscono benefici alle vittime della criminalità, non impegnate al 31 dicembre 2008, ai fini del loro utilizzo nell’esercizio finanziario successivo.

 

L’articolo 12-bis, attraverso due novelle alla L. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, include i garanti dei diritti dei detenuti tra i soggetti ammessi ai colloqui e alla corrispondenza con i detenuti e attribuisce ai medesimi garanti la possibilità di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari.

 

L’articolo 13 proroga il termine per l’emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi a favore di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.

 

L’articolo 14 reca una serie di proroghe di termini relative all’Amministrazione della difesa, con particolare riferimento al regime transitorio delle promozioni annuali, a talune disposizioni transitorie relative all’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, al termine di chiusura delle unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia Industrie Difesa.

Il comma 7-bis autorizza un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, mentre il successivo comma 8 proroga di due anni il periodo transitorio, stabilito dall'art. 7, co. 6, del D.Lgs 165/1997, che consente al personale militare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno quaranta anni di servizio effettivo.

 

L’articolo 15, comma 1, dispone il mantenimento nel bilancio per il 2009 – nel conto residui – delle quote del “Fondo TFR” che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 – ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 – ai fini di un loro utilizzo nell’esercizio finanziario 2009.

Il comma 2 autorizza il mantenimento nel bilancio per il 2009, in conto residui, degli stanziamenti – correlati all’incentivazione del personale della pubblica amministrazione – iscritti nel bilancio 2007 e già conservati in conto residui nell’anno 2008 ai sensi dell’art. 22, comma 13, della legge 298/2006, e non utilizzati nell’esercizio 2008.

 

L’articolo 16, comma 1, differisce di sei mesi – dal 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2009 – l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa. Modificando il comma 4 dell’articolo 354 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/ 2005), la norma differisce infatti l’abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all’art. 354, co. 1, del Codice, nonché delle relative norme di attuazione.

Il comma 1 bis proroga al 31 dicembre 2011 le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previste dal decreto del ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, che il D.L. 73/2007 di liberalizzazione del settore elettrico aveva a sua volta prorogato per gli anni 2007 e 2008, allo scopo di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore.

 

L'articolo 17 prevede la conservazione, per l’anno 2009, nel fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico al capitolo 1650, delle somme già riassegnate ma non impegnate nell’anno 2008.

 

L’articolo 18 proroga al 31 dicembre 2009 i termini- fissati da ultimo al 31 dicembre 2008 dall'art. 26, co. 1 del D.L. 248/2007, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e all’adeguamento degli statuti di questi ultimi.

 

L’articolo 19 differisce di ulteriori sei mesi l’entrata in vigore della disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori prevista dalla legge finanziaria 2008, fissandola, quindi, al 1° luglio 2009.

 

L’articolo 20, comma 1, differisce dal 30 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), per quanto concerne la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Il comma 1-bis, novellando l’art. 13, co. 3, del D.L. 223/2006, estende a 42 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 (con scadenza al 4 gennaio 2010), il termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle regioni e dagli enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, sono chiamate a cessare le attività concernenti la prestazione di servizi a favore di soggetti diversi dagli enti costituenti o partecipanti.

 

L’articolo 21, comma 1 proroga al 31 dicembre 2009 il termine ultimo fissato dal DPR n. 340/2003 per l'adeguamento alla normativa recata dal titolo III dell'allegato A degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³.

Il comma 1-bis prevede l’adozione di atti di indirizzo del Governo nei confronti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas volti all’introduzione di un regime tariffario semplificato per le imprese elettriche con un numero di utenze inferiore a 5000.

 

L’articolo 22, comma 1, estende sino al 31 dicembre 2009 il divieto di aumentare le autorizzazioni all’esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, divieto che il comma 4 dell’art. 2 della legge n. 164/1998 aveva posto fino al 31 dicembre 2008.

Il comma 2 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni introdotte durante l’iter parlamentare per la conversione del D.L. 171/2008:

§         nel primo comma dell’art. 1, il numero 3 della lettera c), che aumentava di 1 milione di euro per il 2009 lo stanziamento destinato a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici fiscali per le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, anche cooperative, di cui ai commi 1088-1090 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006);

§         l’articolo 4-quater, che prevedeva l’estensione della disciplina del canone a titolo ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese, anche singole, per l’esercizio di attività di pescicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura;

§         l’articolo 4-septiesdecies, che recaval’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 506 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, volto a consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall’applicazione dell’articolo 44, comma 1 del decreto legge 269/2003 in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo.

Il comma 2-bis stabilisce che lo Stato, a seguito dell’assunzione a carico del proprio bilancio (ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 149/1993) delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, poi dichiarate insolventi, mantiene il diritto di ripetere quanto corrisposto per tale intervento nei confronti dei soci che “abbiano comunque contribuito alla insolvenza” o in ogni caso “non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento” dello Stato, subentrando nelle relative garanzie.

 

L'articolo 23, comma 1 differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell’acqua.

Il comma 1-bis dispone che il riconoscimento ai fini ICI della ruralità dei fabbricati deve essere effettuato sulla base dei requisiti indicati nell’art. 9 del D.L. 557/1993 anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricato (si ricorda che l’attribuzione della ruralità ai fabbricati comporta, ai fini fiscali, l’esenzione dalle imposte ordinarie – ICI e IRPEF/IRES -  mentre la perdita del suddetto requisito comporta l’applicazione della tassazione ordinaria).

I commi 1-ter e 1-quater recano disposizioni in merito alla proroga del termine per la presentazione delle proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna disponendo a copertura degli oneri uno stanziamento di 6 milioni di euro per il 2009.

 

L’articolo 24, comma 1, proroga dal 1 gennaio 2009 al 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la normativa che preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.

Il comma 1-bis introduce una sanzione pecuniaria – pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro – a carico di chi assume il comando o la condotta di unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle relative modalità applicative. Prevede inoltre che, con provvedimento delle Regioni interessate, vengano disciplinate vendita e somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare.

 

L’articolo 25 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che dovrà stabilire il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

 

L’articolo 26, al fine di accelerare il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali, proroga al 31 dicembre 2009 il termine delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a. e le società da questa controllate. Entro la stessa data viene previsto un aggiornamento dell’apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, conformemente alla liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo.

 

L’articolo 27, comma 1, differisce dal 15 giugno 2008 al 30 giugno 2009 il termine per la conclusione dell’indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, finalizzata all’individuazione dei collegamenti ferroviari in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, destinati alla liberalizzazione.

Il comma 1-bisinterviene sull’articolo 25 del D.L. n. 185/2008 in materia di trasporto ferroviario regionale, ponendo l’onere finanziario per l’acquisto del materiale rotabile a carico del fondo per gli investimenti di Ferrovie dello stato, e modificando il termine per l’emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve indicare la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia, termine che viene fissato in sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185/2008.

 

L’articolo 28 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l’adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali è stabilita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri.

 

L’articolo 29, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio della concessione della gestione aeroportuale, in deroga alle previsioni dell’articolo 704 del codice della navigazione, il quale prevede l’assegnazione mediante gara ad evidenza pubblica, secondo la normativa comunitaria. La deroga si riferisce ai procedimenti iniziati anteriormente al 23 giugno 2005.

Il comma 1-bis reca alcune misure di sostegno al settore dell’autotrasporto, tra cui la riduzione di complessivi 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, dei tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti e, per il solo 2009, di un’ulteriore riduzione a titolo sperimentale di detti premi, nel limite massimo di 80 milioni.

Il comma 1-ter, alla lettera a), prevede che l’accertamento della corrispondenza dei veicoli alle prescrizioni del Codice della Strada può essere effettuato sia su singoli veicoli che su gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo. La lettera b) dello stesso comma semplifica la procedura per l’approvazione e l’installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche su autovetture e motocicli, eliminando la necessità di nulla osta da parte della casa costruttrice del veicolo.

Il comma 1-quater modifica in larga misura le norme riguardanti il servizio di taxi e di noleggio con conducente contenute nella legge quadro sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (L. 21/1992).

I commi 1-quinquies e 1-sexies, introdotti durante l’esame al Senato, modificano la disciplina relativa all’affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40%.

Il comma 1-septies modifica il co. 1 dell'art. 20 del D.L. 248/2007 prorogando al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal co. 2-bis dell'art. 5 del D.L. 136/2004, peraltro già prorogato – da ultimo al 30 giugno 2009 – ai sensi dell'art. 20 del D.L. 248/2007.

Il comma 1-octies differisce al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall’art. 4, comma 1-bis del D.P.R. 380/2001,entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il comma 1-novies reca disposizioni per il finanziamento delle "autostrade del mare" con particolare riferimento alla prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) – direttrice Orbassano-Aiton.

Il comma 1-decies proroga per l’anno 2009 l’esonero, nel limite del 45%, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio, previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall’articolo 34-sexies del D.L. 4/2006.

Il comma 1-undecies provvede alla copertura dell’onere, valutato in 20 milioni di euro, mediante utilizzo di risorse rivenienti, nell’esercizio finanziario 2008, da alcune autorizzazioni di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 1-duodecies proroga dal 17 agosto 2009 al 17 agosto 2010 il termine per l’adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai prescritti requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

Il comma 1-terdecies dispone che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della Legge obiettivo, dall’art. 13, co. 1, della L. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall’anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

Il comma 1-quaterdecies prevede il mantenimento in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009, dei vari contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008.

Il comma 1-quinquiesdecies, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE, differisce di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l’entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art. 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 e provvede a limitare i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa allegata al D.M. lavori pubblici 398/2000 sia dimezzandoli, sia vietando incrementi dei compensi massimi legati ad esigenze particolari.

 

L’articolo 30 differisce di un anno, ovvero al 31 dicembre 2009, il termine – previsto dall’art. 17, co. 4, del D.Lgs. 116/2008 – per l’adozione del decreto interministeriale volto all’indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione e degli ulteriori criteri per l'attuazione del decreto n. 116/2008.

 

L'articolo 31, al comma 1, proroga fino al 1° gennaio 2010 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui al comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 .

I commi 1-bis e 1-ter incidono sui requisiti necessari ai soggetti affetti da sindrome da talidomide per poter beneficiare del relativo indennizzo.

 

L'articolo 32 proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro.

I commi 1 e 2 prorogano al 16 maggio 2009, termine entro il quale è possibile l’emanazione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 81, la decorrenza dell'applicazione delle norme (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a)), concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all’assunzione, nonché delle norme (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a)), concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all’assunzione.

I commi 2-bis e 2-ter rinviano di un anno (al 15 maggio 2010) il termine per l’adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori particolari (come forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civili, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei), nonché di consentire il coordinamento con una serie di altre discipline speciali riguardanti le attività lavorative a bordo delle navi o in ambito portuale, le attività lavorative relative al settore delle navi da pesca e le attività lavorative nel trasporto ferroviario.

 

L'articolo 33 proroga al 31 dicembre 2009 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193.

 

L'articolo 34 proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo (c.d. pay-back), posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale, e consistente nel versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme.

 

L’articolo 34-bis, ai commi 1-3, al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può rinnovare per un massimo di cinque anni gli incarichi del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008, presso l'ex Ministero della salute.

I commi 4-7 stabiliscono a partire dal 1° gennaio 2009 la nuova pianta organica dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e consente per il triennio 2009-2011 di bandire un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti in organico.

 

L’articolo 35 reca, ai primi tre commi, norme in materia di personale degli enti di ricerca.

Il comma 1 è volto a consentire al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di continuare ad operare fino al 30 giugno 2009.

Il comma 2 è volto a introdurre la facoltà per gli enti di ricerca, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato senza i limiti precedentemente posti, in virtù dei quali il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non poteva eccedere le unità cessate nell’anno precedente.

Il successivo comma 3 rinvia a un decreto ministeriale l’attuazione del comma 2, prevedendo espressamente che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.

Il comma 4 prevede che il personale, ex dipendente dell’ente pubblico CONI, successivamente transitato alle dipendenze della società CONI Servizi S.p.A. ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

I commi 5, 6 e 7 introducono benefici fiscali in favore delle associazioni sportive.

In particolare, il comma 5 include nella definizione di “redditi diversi” prevista dal TUIR anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Il comma 6 interviene sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative effettuate in favore delle federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI prevedendo la loro inclusione tra i redditi diversi nonché l’esclusione dell’assimilazione dei suddetti contratti al rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 7 dispone la copertura degli oneri stimati in 2 milioni di euro per il 2009, 2,6 milioni per il 2010 e 2,4 milioni a decorrere dal 2011.

I commi da 8 a 13 dettano una serie di norme volte a definire il reddito di riferimento ai fini della determinazione di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, prevedendo, in particolare, che il reddito da prendere in considerazione sia quello conseguito il 1º luglio di ciascun anno dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale destinato a predisporre un progetto per l’istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale, e conferma l’autorizzazione (già disposta con l’art. 8-bis del D.L. 248/2007) della raccolta autologa conservazione e stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate.

Con il comma 15 si dispone l’abrogazione del co. 1 del citato art. 8-bis.

Il comma 16 reca disposizioni concernenti la ricostruzione della carriera dei militari già docenti nella Scuola superiore dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 36, al comma 1, dispone che il termine relativo al completamento delle operazioni riguardanti il personale docente di ruolo sia prorogato, limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, al 31 agosto 2009, rispetto al termine ordinario del 31 luglio.

Il comma 1-bis sancisce la validità dell’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento della medesima abilitazione indetti con D.M. 85/2005 i quali abbiano maturato il prescritto requisito di 360 giorni di servizio entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (ossia, il 22 dicembre 2005) e che abbiano superato l’esame di Stato.

 

L’articolo 37, comma 1, posticipa all’anno scolastico e formativo 2010/2011 l’attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, originariamente fissato all’a.s. 2007-2008, mentre il comma 2 abroga le disposizioni che avevano disposto le precedenti proroghe.

Il comma 2-bisposticipa dall’anno accademico 2009-2010 all’anno accademico 2010-2011 l’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell’accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato, mentre il comma 2-termodifica il punteggio massimo degli esami di ammissione e la relativa distribuzione interna.

Il comma 2-quater consente la proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell’espletamento di una nuova procedura di gara e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.

 

L'articolo 38, novellando l'art. 159, co. 1, del Codice del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. La proroga opera anche nei confronti dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 30 giugno 2009.

 

L’articolo 39 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l’adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che determinerà il compenso da attribuire ad autori e produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di videogrammi su qualsiasi supporto (c.d. copia privata).

 

L’articolo 40, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione “La Quadriennale di Roma”, nonché quello del Presidente della fondazione “La Triennale di Milano”.

Il comma 2 prevede che i termini di durata dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche siano comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

 

L’articolo 41, nei commi da 1 a 5, introduce proroghe di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 e il comma 2 prorogano i termini entro i quali procedere, rispettivamente, alle assunzioni e alle stabilizzazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le assunzioni possono avere luogo entro il 31 dicembre 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009. Le stabilizzazioni possono invece avere luogo entro il 30 giugno 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

Il comma 3 dispone la proroga al 30 settembre 2009 del termine entro il quale procedere alle assunzioni atte a fronteggiare “indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza”, previste dal comma 527 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.

Il comma 4 proroga al 30 giugno 2009 il termine per l’effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3 , co. 89, della legge finanziaria 2008.

Il comma 5 precisa che resta ferma la sanzione di cui all’articolo 74, comma 6, del D.L. 112/2008, ossia il divieto di procedere ad assunzioni alle amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello  stesso articolo 74.

Il comma 6 proroga anche agli anni successivi al 2008 l’applicazione del co. 132 dell’art. 1 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, alle pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive.

Il comma 6-bis interviene a modificare la copertura finanziaria sul Fondo per le aree sottoutilizzate, relativa ad oneri per interventi in zone colpite da eventi sismici.

Il comma 6-terintroduce misure per il potenziamento dei controlli sul diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria e indica i soggetti incaricati di fornire le informazioni utili ai fini della verifica della sussistenza di tale diritto.

I commi 6-quater e 6-quinquies recano disposizioni volte a favorire l‘integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi Operativi per la Scuola 2007-2013 rientranti nell’obiettivo Convergenza, autorizzando il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare, nel limite delle risorse disponibili, le quote dei contributi comunitari e di cofinanziamento nazionale previste per il biennio 2007-2008.

Il comma 7 proroga, anche per il biennio 2009-2010, il blocco degli importi dei trattamenti economici accessori per i dipendenti pubblici periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita.

Il comma 8 proroga, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, il termine entro il quale il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può effettuare i pagamenti ai creditori in base alle transazioni concluse al fine di estinguere i debiti pregressi a carico dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Il comma 9 proroga ulteriormente il termine entro il quale il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità e nei limiti dei posti disponibili in organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 10 differisce al 31 maggio 2009 il termine per l’attuazione delle riduzioni degli assetti organizzativi da parte dei ministeri prefigurata dall’art. 74 del D.L. 112/2008. Il testo prevede la facoltà di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche, per i predetti ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro il medesimo termine. Inoltre, si prevede che con decreto ministeriale di natura non regolamentare si possa provvedere alla distribuzione degli uffici dirigenziali non generali tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga all’eventuale  distribuzione dei medesimi uffici stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo ministero.

Il comma 11 reca due diverse disposizioni finanziarie per la regione Friuli Venezia Giulia. Il primo periodo riguarda i maggiori introiti a favore del bilancio della regione derivanti dall’applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione, determinati in quota fissa per gli anni 2008 – 2010, quota fissa ora estesa nella stessa misura anche per il 2011. Il secondo periodo concerne invece i contributi assegnati dallo Stato alla regione per gli interventi a favore della minoranza slovena, secondo quanto disposto dall’art. 16 della L. 38/2001; la norma autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2008. La norma dispone inoltre la copertura dell’onere derivante dall’attuazione dei primi due periodi del comma 11 stimati pari, rispettivamente, a 30 milioni di euro per il 2011 e a 1 milione di euro per il 2008.

Il comma 12 proroga fino al 30 giugno 2009 l’efficacia della convenzione tra Ministero dell’economia e delle finanze e Fintecna S.p.a. avente ad oggetto la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti pubblici soppressi.

Il comma 13 interviene in materia di provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità. In particolare, viene disposta la proroga fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli artt. 30, 33 e 34-bis del D.lgs. 165/2001, nell’ambito dei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, nonché nel quadro delle facoltà assunzionali previste dall'art. 66, co. 3, del D.L. 112/2008.

Il comma 14 differisce fino ad un anno il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, qualora il superamento di tale limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori. In questi casi, il socio avrà a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma 15 assegna all’Ente Italiano Montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 per l’anno finanziario 2009. A copertura dell’onere si riduce l’autorizzazione di spesa per il 2009 relativa al Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca.

Il comma 16 proroga al 30 giugno 2009 il termine entro il quale talune amministrazioni dello Stato, agenzie ed enti pubblici economici, sono autorizzate ad avviare procedure di stabilizzazione del personale, entro limiti prefissati di spesa e di posti.

Il comma 16-bis proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

I commi da 16-ter a 16-noviesdispongono il trasferimento, a decorrere dal 1° luglio 2009, alla società Fintecna S.p.A o a società da essa totalmente controllata, dei rapporti giuridici, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare di titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Alla data del trasferimento, i predetti enti sono dichiarati estinti. sono in particolare esclusi dal trasferimento a Fintecna S.p.A. i cespiti patrimoniali e i rapporti giuridici dell’Ente nazionale per la cellulosa e la carta E.N.C.C., della società LAMFOR S.r.l e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, in ordine ai quali la società Fintecna – o una società da essa interamente controllata – assume le funzione di liquidatore.

Il comma 16-decies elimina il termine di dieci anni entro cui dovrebbe concludersi un eventuale programma di intervento nell’ambito del quale il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'art. 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

Il comma 16-undecies prevede la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni, stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese, riguardanti la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga delle suddette convenzioni può avvenire per motivi di pubblico interesse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010 e con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.

Il comma 16-duodecies reca due novelle all’art. 32 della L. 392/1978 (c.d. legge sull’equo canone) al fine di modificare la platea dei contratti di locazione non abitativa per i quali si applicano i criteri di aggiornamento del canone previsti dal medesimo articolo.

Il comma 16-terdecies, introdotto al Senato, autorizza una spesa, pari a 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro tre mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio.

Il comma 16-quaterdecies prevede la possibilità perl'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S) di conferire fino a due incarichi di livello dirigenziale e fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale esterne all’Amministrazione, nonché di avvalersi, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, di personale già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari.

Il comma 16-quinquiesdecies, al fine di permettere lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione dell’Expo 2015, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 112/2008.

Il comma 16-sexiesdeciesprevede l’istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un fondo, con una dotazione di 3 milioni annui a decorrere dal 2009, per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

Il comma 16-septiesdecies pone la copertura degli oneri recati dal precedente comma a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

L’articolo 41-bis apporta modifiche a diversi aspetti della disciplina vigente in materia di editoria.

Il comma 1 prevede che, per accedere ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, il requisito della rappresentanza parlamentare non è necessario, oltre che per le imprese, anche per le testate di quotidiani e periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

Il comma 2 reca modifiche alla normativa relativa agli assetti societari delle imprese editrici. In primo luogo, si introduce la possibilità che le azioni aventi diritto di voto o le quote delle imprese editrici possano essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, non solo nel caso in cui la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche (come previsto attualmente), ma anche nel caso cui in la partecipazione di controllo sia intestata a società solo indirettamente controllate da persone fisiche. In secondo luogo, si prevede l’eliminazione del divieto di intestazione a società fiduciarie di quote di maggioranza o di controllo delle imprese editrici.

Il comma 3 stabilisce, da un lato, che nell’ambito delle disponibilità stanziate nel bilancio dello Stato per l’editoria, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, in via sussidiaria, alle altre tipologie di agevolazioni del settore. Dall’altro, che lo schema di regolamento di riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, previsto dall’art. 44 del D.L. n. 112/2008, deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Il comma 4 dispone che all'attuazione dei precedenti commi da 1 a 3 si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che anche i giornalisti dei periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, possano optare per il pensionamento anticipato di cui all’art. 37 della L. 416/1981.

Di conseguenza, il comma 6 dispone che la richiamata opzione di pensionamento anticipato è valida per i giornalisti dipendenti anche dalle imprese editrici di giornali periodici.

Il comma 7 reca un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della L. 416/1981. Nel caso in cui i datori di lavoro presentino piani comportanti un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni si prevede l’obbligo di introdurre, con decreto interministeriale, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell’onere eccedente.

il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

L’articolo 42, al comma 1,proroga al 31 dicembre 2009 il termine trascorso il quale l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 differisce al gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematicai dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

I commi 3 e 4 differiscono, per quanto riguarda l'anno 2006, alcuni termini previsti dalla disciplina del prelievo erariale unico (c.d. “PREU”) e dell’imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Il comma 5 proroga al 2 febbraio 2009 il termine entro il quale i soggetti che abbiano presentato domanda per partecipare al riparto del 5 per mille IRPEF per gli anni finanziari 2006 e 2007 potranno effettuare l'integrazione della documentazione.

Il comma 6 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire le modalità ed i termini di versamento degli acconti IRES e IRAP in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 185/2008.

Il comma 7 proroga al 1° gennaio 2010 il termine ultimo per la regionalizzazione dell'IRAP.

Il comma 7-bis proroga al 30 novembre 2009 il termine per il versamento che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali (per gli anni 2002-2006) degli enti non commerciali operanti nel settore sanitario, in situazione di crisi aziendale, aventi almeno una sede operativa nei territori del Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali nell’anno 2002.

I commi da 7-ter a 7-sexies dispongono lo spostamento dei termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni fiscali.

Il comma 7-septiesabroga la norma che disponeva la decadenza dagli affidamenti in corso, nonché la cancellazione dall’albo, per i soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, ove questi non si fossero adeguati entro il 29 aprile 2009 ai requisiti minimi di capitale, pari a 10 milioni di euro, richiesti ai fini dell’iscrizione all’apposito albo.

Il comma 7-octies interviene sulla disciplina del “Fondo unico giustizia”, sia sotto il profilo del termine per l’applicazione della sanzione amministrativa da parte del Ministero dell’economia per l’inadempimento degli obblighi di intestazione a “Fondo unico giustizia” e di trasmissione delle necessarie informazioni, sia sotto il profilo delle modalità di destinazione delle relative risorse.

Il commi 7-novies e 7-decies rispettivamente sottraggono all’esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori in base alla ordinaria disciplina sulla riscossione e sul versamento ed estendono l’applicazione delle disposizioni in tema di riscossione e versamento di somme incassate dagli agenti della riscossione anche alle attività intestate “Fondo unico giustizia”.

 

L’articolo 42-bis dispone la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse dal gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente alle affissioni di manifesti politici, mediante il pagamento di 1.000 euro per anno e per provincia.

 

L’articolo 42-ter reca l’interpretazione autentica dell’art. 16-bis della legge 11/2005, precisando che il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici può essere esercitato dallo Stato anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la Corte europea dei diritti dell’uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo.

 

L’articolo 43, comma 1, stabilisce che – tenuto conto delle esigenze derivanti dalla crisi finanziaria mondiale – il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito in 40.000 milioni di euro dall’art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 2007 (legge di bilancio 2008), non venga applicato fino al 31 dicembre 2008.

Il comma 2 autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare, entro il 30 giugno 2009, con propri decreti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa.

Il comma 3 prevede che copia dei decreti con i quali il Ministro dell'economia e delle finanze opera le suddette variazioni compensative sia allegata al rendiconto generale dello Stato.

 

L’articolo 43-bis pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi. Il trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi delle norme relative, e tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto delle passività per la SCIP medesima derivanti da tale operazione. Gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili. In particolare, i soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare, e possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita.

 

L'articolo 44 introduce una serie di modifiche al c.d. Codice della privacy(Dlgs. 196/2003).

I commi 1 e 11 prevedono la non applicabilità agli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal Garante del divieto di riassegnazione previsto dalla legge finanziaria per il 2008. Il comma 1-bis consente fino al 31 dicembre 2009 di utilizzare l’uso dei dati contenuti negli elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 per finalità promozionali. I commi da 2 a 9 modificano il trattamento sanzionatorio in caso di violazioni del Codice. Il comma 10 modifica l'importo della sanzione amministrativa prevista nel caso di violazione di alcune disposizioni del Codice del consumo.

 

L’articolo 44-bis prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all’emergenza penitenziaria. A tal fine il capo del D.A.P., è nominato Commissario straordinario delegato e potrà avvalersi di ausiliari nominati con D.P.C.M. tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Il Commissario redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti mentre, con D.P.C.M., sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione e del relativo quadro finanziario.

Le opere di edilizia carceraria vengono inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) della legge obiettivo nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del cd. Codice degli appalti; per la realizzazione delle opere saranno seguite le procedure acceleratorie previste dallo stesso Codice. Poteri sostitutivi sono attribuiti al Commissario delegato in caso di inutile decorso dei termini previsti per la realizzazione delle opere edilizie.

L’articolo detta poi una disciplina generale della Cassa delle ammende confermandone l’istituzione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. La norma indica le funzioni della cassa e i suoi organi, sostanzialmente rifacendosi – con alcune innovazioni – al contenuto di quanto già previsto dagli artt. 121-130 dell’ordinamento penitenziario. Tale ultima disciplina rimarrà in vigore fino all’emanazione di un D.P.C.M. che adotterà entro sei mesi lo statuto della Cassa delle ammende e che conterrà la disciplina di dettaglio della cassa stessa.

 

L’articolo 45 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione tecnica, ma non della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’art. 9, co. 3, del regolamento di cui al D.P.C.M. 170/2008, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Numerosi decreti-legge, negli ultimi anni, sono intervenuti per prorogare o differire termini legislativamente previsti. Alcuni tra questi hanno avuto portata generale, contenendo una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tali provvedimenti sono stati ulteriormente ampliati, talora in misura notevole, durante l’iter di conversione. Negli ultimi anni, tali decreti hanno avuto cadenza annuale (2001; 2002; 2005) o semestrale (2003). Il più recente esempio è costituito dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge in esame investe una pluralità di ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

Quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 Cost., assumono, in particolare, rilievo le seguenti materie:

§         politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lettera a));

§         difesa e Forze armate (lettera d));

§         tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie (lettera e));

§         ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera g));

§         ordine pubblico e sicurezza (lettera h));

§         giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale (lettera l));

§         norme generali sull’istruzione (lettera n));

§         previdenza sociale (lettera o));

§         organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (lettera p));

§         coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno (lettera r));

§         tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (lettera s)).

Rilevano altresì, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost.:

§         tutela e sicurezza del lavoro;

§         istruzione;

§         ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

§         tutela della salute;

§         ordinamento sportivo;

§         governo del territorio;

§         porti e aeroporti civili;

§         grandi reti di trasporto e di navigazione;

§         ordinamento della comunicazione;

§         produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

§         previdenza complementare e integrativa;

§         armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

§         valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

 

Con riferimento a specifiche disposizioni del provvedimento si osserva quanto segue.

L’art. 22 reca disposizioni in materia di pesca, spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni, riconducibili peraltro a finalità di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale.

L’art. 24, co. 1-bis, lett. d), capoverso 57-bis, co. 1, interviene in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, ascrivibile alla materia del commercio, di competenza residuale regionale, rimettendo comunque alle regioni l’adozione di una disciplina che appare finalizzata alla tutela della salute ed alla sicurezza nella circolazione di veicoli da diporto.

 

L’art. 27, co. 1-bis, lett. b), disciplina le modalità di approvazione del decreto ministeriale, previsto dall’art. 25, co. 2, del D.L. 185/2008, volto alla ripartizione in relazione ai diversi contratti delle risorse stanziate per assicurare l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A.. Si ricorda in proposito che, nella sentenza n. 222 del 2005, la Corte costituzionale ha rilevato che la materia del trasporto pubblico locale rientra nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni.

 

Nel giudicare sulla legittimità costituzionale di un Fondo per il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, la Corte sottolinea che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo n. 422/97, aveva ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati» e prevedendo la ripartizione delle risorse statali di finanziamento tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Corte prosegue richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, nell'ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, non è di norma consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni (cfr. sentenze numeri 160 e 77 del 2005, 320 e 49 del 2004), né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali (cfr. sentenze n. 16 del 2004 e n. 370 del 2003). Nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali e del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pubblico locale, la Corte ha comunque ritenuto legittima l’istituzione del fondo, richiedendo però un pieno coinvolgimento delle Regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi.

 

L’art. 29, co. 1-quater, che reca disposizioni relative allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, sembra incidere su materia rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, ma può, per certi profili, ricondursi alla competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza e ordinamento civile.

L’art. 44-bis prevede l’inserimento nel programma delle infrastrutture strategiche della cd. legge-obiettivo (legge n. 443/2001) delle opere – individuate con D.P.C.M. – necessarie per l’attuazione di un programma relativo ad infrastrutture carcerarie redatto dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 303 del 2003, ha rilevato che «un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non mette capo ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia, etc.). Per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principî di sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina.» (nello stesso senso, sentenza n. 214/2006).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge ed introdotte nel corso dell’esame parlamentare appaiono tra loro eterogenee quanto alla materia, pur se molte di esse presentano la comune finalità di prorogare termini stabiliti con legge; a tale finalità non sono comunque riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale ed attinenti anche a materie diverse da quella finanziaria, richiamata nel titolo del decreto-legge.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riguardo all’art. 29, co. 1-quinquies e 1-sexies (Concessioni autostradali) appare opportuno in linea generale un approfondimento in ordine alla piena conformità della previsione con la vigente disciplina europea in materia di appalti e di tutela della concorrenza.

Con riguardo all’art. 44, co. 1-bis, sull’utilizzabilità a fini promozionali di dati personali presenti in banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici, sembra opportuno valutare la compatibilità della disposizione con la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Procedure di contenzioso

Art. 35, co. 14 (Biobanche): il 16 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia per il mancato recepimento delle direttive 2006/17CE (procedura di infrazione n. 2007/411) e 2006/86/CE (procedura di infrazione n. 2007/1127) che attuano alcune prescrizioni della direttiva 2004/23/CE relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La direttiva si applica anche alle cellule staminali ematopoietiche del sangue del cordone ombelicale di cui alla disposizione del decreto legge in esame.

 

Art. 29, co. 1-octies (Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni): il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (Procedura d’infrazione 2006/2378) con cui si contesta una non corretta attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Art. 19 (Class action): il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato un Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794).

 

Il Libro verde si prefigge lo scopo di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, vale a dire meccanismi mediante i quali un gruppo di consumatori vittime delle prassi di un unico operatore commerciale può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede dell'operatore commerciale nell'Unione europea.

 

La consultazione terminerà il 1° marzo 2009, ed in base ai risultati la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel 2009.

 

Art. 29, co. 1-octies (Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni): il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione relativa al secondo riesame strategico della politica energetica con cui propone un piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico (COM(2008)781) che individua, tra le sue priorità, l’intervento in cinque settori considerati fondamentali per far fronte alla crescente precarietà dell’approvvigionamento energetico, tra i quali, in particolare, si segnala la necessità di attivarsi con maggiore impegno e urgenza per migliorare l’efficienza energetica. In tale contesto la Commissione ha presentato, tra l’altro:

§         la comunicazioneEfficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20%” (COM(2008)772), con la quale definisce la strategia per conseguire l'obiettivo del 20% di risparmio energetico, entro il 2020;

§         una proposta di rifusione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici (COM(2008)780).

 

Art. 31 (Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali): il 10 dicembre 2008, nell’ambito del cosiddetto pacchetto farmaci, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM (2008) 668) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine.

Tale proposta prevede tra l’altro l’introduzione di prescrizioni più rigorose volte a garantire che la fabbricazione dei principi attivi farmaceutici avvenga nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione indipendentemente dal fatto che questi principi siano fabbricati nella Comunità oppure importati.

La proposta di direttiva - che segue la procedura di codecisione – è in attesa di esame da parte delle istituzioni europee.

 

Art. 32 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): la Commissione ha proposto, nel febbraio 2007, una strategia per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell’Unione europea dal 2007 al 2012, Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (COM(2007)62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25% l’incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell’UE-27, entro il 2012.

Sul documento sono state approvate due risoluzioni: una dal Consiglio il 25 giugno 2007 e una dal Parlamento europeo Il 15 gennaio 2008.

 

Art. 41, co. 16-sexiesdecies(Riduzione prezzo benzina e gasolio per regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria): il 13 marzo 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)52).

 

La proposta intende introdurre un regime fiscale specifico per il gasolio commerciale al fine di ridurre le distorsioni di concorrenza sui mercati dell'autotrasporto dovute alle eccessive differenze di accisa tra gli Stati membri e, in secondo luogo, a soddisfare gli obiettivi della politica comune dei trasporti, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente, contrastando, ad esempio, il fenomeno del c.d. "turismo dei tir", che vede i camionisti allungare le proprie rotte per fare rifornimento nei Paesi con i prezzi di gasolio più bassi, con conseguente aumento del consumo di carburante e maggior carico per l’ambiente.

 

Il 13 marzo 2008 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, secondo la procedura di consultazione, proponendo alcuni emendamenti. La proposta è in attesa di una decisione finale da parte del Consiglio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

All’art. 21, co. 1-bis, andrebbe verificata la compatibilità dell’attribuzione al Governo del compito di emanare atti di indirizzo incidenti direttamente sull’esercizio della potestà tariffaria, con il ruolo di terzietà e indipendenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, delineato dalla legge istitutiva n. 481 del 1995.

All’art. 29, comma 1-duodecies, il termine che viene prorogato è contenuto in una disposizione di natura regolamentare.

I co. 7-ter e 7-quinquies dell’art. 42 apportano anch’essi modifiche testuali ad atti di natura regolamentare.

Attribuzione di poteri normativi

Agli artt. 26, co. 1, e 29, co. 3, si autorizza l’adozione di regolamenti di delegificazione individuando l’oggetto e le finalità dell’intervento ma senza determinare espressamente le norme generali regolatrici della materia, come prevede l’art. 17 co. 2, della L. 400/1988,.

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 4 modifica l’art. 2, co. 634, della L. 244/2007 portando al 30 giugno 2009 il termine per l’adozione dei previsti regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali; non è tuttavia modificato il termine del 31 marzo 2009 fissato dall’art. 26, co. 1, del D.L. 112/2008, decorso il quale risulteranno soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali non saranno stati emanati i medesimi regolamenti. Appare pertanto necessario un coordinamento tra le due disposizioni.

Appare opportuno chiarire se la disposizione di cui all’art. 7-bis comporti la riattivazione dell’erogazione dei trattamenti accessori, inibita (per il 2009) e limitata (per il 2010) dai richiamati co. 2 e 3 dell’art. 67 del D.L. 112/2008, o se rimandi tale riattivazione ad una successiva norma, limitandosi alla sola definizione dei criteri da osservare in merito all’individuazione dei soggetti cui indirizzare l’erogazione stessa. Sembra inoltre opportuno un coordinamento con l’art. 2, co. 32, della recente L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), che ha disposto, a decorrere dal 2009, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità (in particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa).

 

All’art. 18, si consideri l'opportunità di riscrivere la disposizione in forma di novella all’art. 26, co. 1, del D.L. 248/2007.

Anche con riguardo alle agevolazioni previste dai co. 5 e 6 dell’art. 35, potrebbe risultare opportuno apportare la medesima modifica attraverso una novella della norma di riferimento.

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’art. 7 dell’A.S. 1167 – d.d.l. collegato alla finanziaria 2009 attualmente all’esame delle Commissioni 1ª e 11ª del Senato – contiene disposizioni analoghe a quelle recate dall’art. 6 del testo in esame. In particolare, si prevede (co. 4) che le pubbliche amministrazioni possano procedere alla valorizzazione delle esperienze pregresse del personale precario non già attraverso una stabilizzazione in senso stretto, ma mediante la previsione di una riserva di posti o l’attribuzione di un punteggio ad hoc nell’ambito di procedure concorsuali da bandirsi nel triennio 2009-2011.

Con riferimento all’art. 7-bis si ricorda che l’A.C. 2031, recante Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”, approvato dalla Camera e attualmente all’esame, in seconda lettura, del Senato, contiene (artt. 3 e 4) varie disposizioni concernenti la valutazione delle prestazioni erogate dalle strutture e dal personale pubblico, nonché l’introduzione di specifici strumenti volti alla valorizzazione del merito e di metodi finalizzati all’incentivazione della produttività e della qualità del lavoro effettuato.

Disposizioni dal contenuto analogo a quelle recate dall’art. 9, co. 1, sono state approvate in data 4 novembre 2008 dalla Camera dei deputati quali art. 13, co. 4, del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (collegato alla manovra di finanza pubblica), ora all’esame del Senato (A.S. 1195).

L’art. 21, co. 1, riproduce nella sostanza l'art. 26 del citato disegno di legge d'iniziativa governativa A.S. 1195.

Profili finanziari

Per quanto attiene ai profili finanziari, si fa presente in via generale che non è disponibile un quadro riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica del provvedimento, oggetto di numerose modifiche e integrazioni nel corso dell’esame al Senato.

 

Per alcune, specifiche osservazioni riferite a singoli articoli o commi, si rinvia alle schede di lettura[1].

Formulazione del testo

In conseguenza delle integrazioni apportate dal Senato, la rubrica di vari articoli non corrisponde interamente al rispettivo contenuto.

 

All’art. 21, co. 1-bis, appare generica l’espressione “regime tariffario semplificato”, poiché la disposizione non traccia in alcun modo il perimetro né definisce le implicazioni di tale regime.

All’art. 22, co. 2-bis, non appare chiaro in quali comportamenti giuridicamente tipizzati debba essersi concretizzato il contributo del socio all’insolvenza, mentre per quanto concerne le cause di esclusione dal beneficio dell’intervento dello Stato la normativa sulla quale si interviene non contiene indicazioni: la norma sembrerebbe quindi voler richiamare disposizioni di carattere generale che potrebbero essere opportunamente esplicitate.

All’art. 23, co. 1-bis, andrebbe chiarito se l’interpretazione fornita dalla norma sia rilevante anche ai fini delle imposte dirette.

In base alla formulazione dell’art. 24, co. 1-bis, non appare chiaro se le limitazioni debbano riguardare la vendita di alcolici a bordo delle unità da diporto, ovvero (o anche) negli esercizi commerciali delle località costiere.

All’art. 29, co. 1-ter, la denominazione del dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non corrisponde a quella introdotta dal D.P.R. 211/2008, recante riorganizzazione di tale Ministero.

All’art. 41, co. 11, con riferimento agli interventi in favore della minoranza slovena, dal momento che il contributo annuale dello Stato a favore del Fondo per la minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia è previsto dalla L. 38/2001 e risulta regolarmente iscritto nella Tabella C della leggi finanziarie annuali, non risulta chiara la dizione “proroga” degli interventi nella motivazione dell’autorizzazione dello stanziamento disposto.

Con riferimento all’art. 41, co. 16-duodecies, lett. b), occorrerebbe valutare l’opportunità, al fine di agevolare la lettura della norma, di esplicitare nel testo la data cui si intende fare riferimento, ovvero di renderne più chiara l’individuazione.

All’art. 42:

§         con riferimento al co. 7-octies, lett. a), occorre valutare la congruità della data indicata per l’applicazione della sanzione (28 febbraio 2009) con i prevedibili tempi di entrata in vigore del medesimo comma 7-octies;

§         con riferimento al co. 7-decies, si segnala che i richiamati artt. 3 e 4 del D.L. 143/2008 contengono la clausola di copertura finanziaria e la norma di entrata in vigore del provvedimento, sicché il riferimento corretto è probabilmente ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge.

 

Per ulteriori, specifiche osservazioni riferite a singoli articoli o commi, si rinvia alle schede di lettura[2].

 



[1]     Progetti di legge: dossier n. 117; Nota di verifica: dossier n. 51 (13 febbraio 2009).

[2]     Progetti di legge: dossier n. 117; Nota di verifica: dossier n. 51 (13 febbraio 2009).